A tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto. da inserire/Curricula/Tesi...gestione delle sostanze...
Transcript of A tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto. da inserire/Curricula/Tesi...gestione delle sostanze...
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A tutti coloro
che mi hanno
sempre sostenuto.
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Indice
Introduzione………………………………………………………..4
Capitolo I: Il REACH, gli articoli e le miscele:
obblighi del produttore e dell’importatore………………………....7
1.1: Gli articoli………………………………………………………8
1.2: Produttori e importatori di articoli………………………………9
1.3: Il REACH e le miscele: obblighi di produttori e importatori….11
Capitolo II: Normative a confronto:
il caso cosmetico ad uso giocattolo………………………………….13
2.1: Il REACH e la direttiva giocattolo……………………………..13
2.1.1: La marcatura CE dei giocattoli……………………………….15
2.1.2: Il sistema Rapex………………………………………………16
2.2: Il REACH e la normativa cosmetici……………………………17
2.3: Il REACH e il CLP: due colossi a confronto…………………..18
Capitolo III: Casi studio……………………………………………..20
3.1: Polvere glitterata………………………………………………..20
3.1.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento REACH..21
3.1.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP…...22
3.1.3: Adempimenti ai sensi della Direttiva cosmetici……………...23
3.1.4: Adempimenti ai sensi della Direttiva giocattolo…………......23
3.2: Lip gloss………………………………………………………...24
3.2.1:Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento REACH...24
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3.2.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP…25
3.2.3: Adempimenti ai sensi della Direttiva cosmetici……………25
3.2.4: : Adempimenti ai sensi della Direttiva giocattolo………….25
3.3: Ombretto cremoso
3.3.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento REACH.26
3.3.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP…..27
3.3.3: Adempimenti ai sensi della Direttiva cosmetici……………..28
3.3.4: : Adempimenti ai sensi della Direttiva giocattolo…………....28
Conclusioni………………………………………………………….29
Bibliografia, sitografia, normative di riferimento…………………...32
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Introduzione
Uno dei fattori fondamentali che devono essere presi in considerazione relativamente alla
regolamentazione del mercato mondiale delle sostanze e miscele chimiche, è
certamente quello inerente la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente. A
seguito di una ricognizione, effettuata dalla Commissione Europea, a partire dalla
fine degli anni ’90, sull’efficacia degli strumenti legislativi in vigore nella Comunità in materia
digestione del rischio delle sostanze chimiche, si è evidenziata la scarsa efficacia
degli strumenti in vigore e la carenza di informazioni tossicologiche e ambientali per oltre il
90% delle sostanze in commercio nell’Unione Europea.
Proprio per ovviare a tale problema, nell’ ottica di più facili scambi commerciali a livello
comunitario e mondiale ma allo stesso tempo di una elevata tutela dell’ uomo e
dell’ ambiente, si colloca il Regolamento CEE n.1907/2006 (Regolamento
REACH). Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare la conoscenza
dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato
prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981) e al contempo
mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’ industria
chimica europea. Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e
autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello
di protezione della salute umana e dell'ambiente. Circa 30.000 sostanze e prodotti
chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un
database comune a tutti gli Stati membri.
Attraverso il REACH sarà possibile ottenere informazioni più numerose e più
complete su:
le proprietà pericolose dei prodotti manipolati;
i rischi connessi ad un'esposizione;
le misure di sicurezza da applicare.
Il regolamento REACH, ossia il Regolamento N° 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 per la registrazione, valutazione,
autorizzazione ed eventuale restrizione all’uso di talune sostanze chimiche entra
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in vigore nel Giugno del 2007 e con un nuovo complesso normativo porta un
rinnovamento radicale in ambito chimico stabilendo regole precise e nuove nella
tutela della salute dell’uomo e dell’ ambiente. Il progresso in campo industriale e
la continua introduzione sul mercato di sostanze chimiche nuove portò, qualche
anno fa, ad una situazione di grossa criticità suscitando grosse preoccupazioni alle
autorità nazionali in merito alla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente.
Questa preoccupante carenza di informazioni unite al fatto che tale materia era
disciplinata da un pacchetto normativo non al passo con i tempi(direttiva madre)
spinse il Consiglio dei ministri europeo ad incaricare la Commissione Europea
nella redazione di un corpo di leggi che fossero al passo con i tempi. Dal lavoro
della Commissione Europea nel Febbraio del 2001 nasce il “Libro Bianco della
Chimica”. Con tale scritto l’ Europa si proponeva uno scopo molto ambizioso
unire, adeguare e modificare la normativa vigente con l’ introduzione di un nuovo
regolamento che aveva lo scopo di modificare completamente la politica di
gestione delle sostanze chimiche in Europa. Tale progetto si è concretizzato con
l’introduzione del Regolamento REACH. Il Regolamento (CE) N.1907/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la Registrazione, la Valutazione,
l’ Autorizzazione e la restrizione delle sostanze Chimiche, meglio conosciuto
come regolamento REACH viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea nel
Dicembre del 2006. Nel Maggio del 2007 viene pubblicata la rettifica al
Regolamento 1907/2006 per correggere gli errori formali legati a problemi di
traduzione. Il REACH entra in vigore nel Giugno del 2007 con effetto immediato
in tutti gli Stati membri dell’ Unione Europea ed apporta cambiamenti sostanziali
alla vecchia normativa preesistente. Uno dei cardini su cui si basa il REACH è
l’obbligo di registrazione delle sostanze, tale obbligo,molto simile alla procedura
di notifica prevista dalla vecchia normativa, si estende dai produttori(che
introducono la sostanza sul mercato) agli importatori di sostanze nuove, ai
produttori di sostanze non immesse sul mercato, ai produttori-importatori di
sostanze esistenti, agli utilizzatori a valle. Con ciò si vuole porre attenzione al
ruolo dei vari soggetti coinvolti lungo la catena di approvvigionamento, ma anche
e soprattutto su tutte le sostanze chimiche che vengono prodotte ed entrano nel
territorio europeo. L’ analisi del quadro normativo delineato dal REACH mostra,
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nell’ immediato, la struttura forte a articolata la cui complessità riesce a toccare
indirettamente i vari settori merceologici presenti sul mercato. Anche se
apparentemente il REACH risulta fuori da alcuni settori, vi rientra per vie traverse
approcciando all’interno della sua complessa articolazione giudica tutti possibili
settori di utilizzo di qualsiasi sostanza chimica. Un esempio può essere il settore
alimentare, gli alimenti, infatti, non rientrano nel REACH, secondo quanto
stabilito dall’articolo 2 comma 5 lettera b, ma sono disciplinati attraverso una
specifica normativa di settore che ne regolamenta la produzione e l’ introduzione
sul mercato. Ad una prima analisi appare l’estranietà del REACH a tale settore, in
realtà le varie sostanze chimiche che sono utilizzate in tale settore industriale, ma
che non sono ancora considerate alimenti sono sottoposte al controllo il
REACH,solo sul prodotto finito sarà applicata la specifica normativa di settore.
Risulta evidente che il Regolamento sulle sostanze chimiche ha un campo d’
azione vastissimo e mostra ricadute nei diversi settori merceologici. Ciò significa
che i vari settori industriali sono soggetti all’applicazione di un duplice quadro
normativo dove l’articolo deve rispondere alle norme stabilite dal settore
merceologico specifico ma le sostanze utilizzate alla realizzazione dell’articolo
stesso devono rispondere alle norme stabilite dal REACH. Da qui l’importanza di
questo nuovo corpo giuridico che và ad introdursi in ogni settore industriale
diventando il filo conduttore, in ambito regolatorio, di ogni filiera industriale.
Partendo da questo concetto fondamentale ho posto la mia attenzione in un settore
particolarmente delicato, che la Comunità Europea tende a preservare in modo
particolare, l’utilizzo sicuro di un cosmetico uso giocattolo. La trattazione
seguendo il filo conduttore stabilito dal REACH andrà ad intrecciarsi con
altrettante normative specifiche di settore toccando il CLP la Direttiva Cosmetici
e la Direttiva Giocattoli.
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Capitolo I
Il REACH, gli articoli e le miscele: obblighi del
produttore e dell’importatore.
L’obiettivo principale di questa trattazione è quello di illustrare le metodiche
utilizzate per la verifica dell’ uso sicuro di un prodotto cosmetico ad uso
giocattolo.
I minori stanno diventando sempre più frequentemente nuovi oggetti del
marketing: se prima i messaggi pubblicitari si rivolgevano solo indirettamente ai
piccoli, facendo leva sulle madri, ora invece i bambini diventano ‘mercato diretto’
con prodotti acquistati negli ipermercati, nei punti vendita delle più grandi catene
distributrici di giocattoli, nelle edicole e nelle cartolerie. E’ boom per cosmetici
usati (anche per gioco) in fasce di età 4-12 anni con rischi per la pelle e un
incremento di dermatiti da contatto o allergiche. Con l’utilizzo di smalti e
fiorellini sulle unghie, tatuaggi ,ombretto sulle palpebre, rossetto e mascara matite
e creme con glitter, le bambine giocano sempre più a fare le grandi e i loro
esperimenti di make-up non sempre restano dentro le mura di casa, ma escono allo
scoperto con la complicità delle mamma.
La Comunità Europea è particolarmente attenta verso questa problematica tanto
che ci sono in Europa leggi all’ avanguardia che mirano a tutelare la salute dei più
piccoli tali norme non sono rivolte solo a chi produce in Europa l’articolo ma
anche e soprattutto alle aziende che si occupano solo di importazione e
distribuzione di tali giochi. Si può dire con certezza che la produzione all’interno
della Comunità Europea ha subito un crollo esponenziale negli ultimi anni,
lasciando in Europa solo la distribuzione. L’importazione da paesi extra UE, dove
le filiere produttive hanno costi notevolmente più vantaggiosi per l’ imprenditore,
ha preso il sopravvento. Tutto ciò avrebbe potuto causare grossi danni, in primo
luogo alla tutela della salute degli utilizzatori finali dell’articolo, in quanto la
produzione in un paese estero non permetteva una facile tracciabilità delle
sostanze utilizzate nella realizzazione dell’articolo stesso, ed inoltre alla economia
interna dell’Europa stessa dove chi produceva in UE avrebbe dovuto rispettare
una normativa ferrea che lo avrebbe lasciato in termini di costo fuori dal mercato.
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Grazie al REACH ciò non è più possibile: produttori e importatori sono sullo
stesso piano e devono adempiere agli stessi obblighi.
1.1: Gli articoli
Gli articoli sono definiti nel Regolamento REACH all’articolo 3, comma 3
come:
“ un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie,
o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore
della sua composizione chimica”1
La definizione stessa di articolo chiarisce nell’immediato che cosa il REACH
voglia intendere per articolo: l’articolo è costituito da un insieme di sostanze
che contribuiscono, tutte, alla realizzazione di un unico prodotto finito che è
stato ideato e creato con una particolare forma che contribuisce o meglio ne
permette l’utilizzo. Il REACH è molto chiaro in tal senso stabilendo che l’
articolo è si fatto di sostanze, ma se queste non fossero state unite e fuse in
modo da determinare quella particolare forma e superficie di utilizzo l’
articolo non avrebbe avuto alcun senso di esistere. Si chiarisce quindi che
l’articolo è definito in base alla sua forma e non in base al contenuto di
sostanze chimiche.
I giocattoli sono un classico esempio di articolo dove la forma, la superficie e
il disegno ne vanno a determinare la funzione. Caso particolare è il cosmetico
uso giocattolo, dove, nei casi a me sottoposti, ci ritroviamo di fronte ad un
articolo che funge però solo da contenitore di una sostanza chimica: il
cosmetico. Per rendere il concetto più semplice è possibile fare un esempio:
uno smalto glitterato. Lo smalto, inteso come liquido colorato non può essere
considerato un articolo perché non possiede un forma e una superficie tale che
ne determinano l’uso, ma è solo il suo contenitore, cioè la boccettina di vetro e
il pennellino, che può essere definito tale. Lo smalto, quindi, come la maggior
parte dei cosmetici uso giocattolo sono da definirsi come articoli contenenti un
preparato.
In quanto articoli contenenti un preparato i cosmetici giocattolo non rientrano
nella categoria di articoli a rilascio intenzionale, per il REACH, in quanto l’
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oggetto viene considerato come una combinazione di un articolo funzionante
come un contenitore o un materiale di supporto e di una sostanza o miscela.2
In base a quanto stabilito dal regolamento REACH, al fine di tutelare la salute
dei consumatori, per gli articoli è previsto per gli importatori e i produttori l’
obbligo di registrazione, per le sostanze contenute nell’articolo, e l’ obbligo di
notifica, e di comunicazione lungo la catena per le sostanze SVHC
eventualmente presenti.
1.2: Produttori e importatori di articoli
Partendo dal concetto di articolo, in riferimento a quelli che sono stati i casi
posti in analisi, occorre analizzare gli obblighi posti in essere dalla normativa
REACH nei confronti di produttori e importatori di articoli contenenti una
miscela o un preparato. Lo studio dei casi sottoposti alla mia attenzione ha
subito evidenziato che per i prodotti cosmetici ad uso giocattolo l’ articolo
risulta essere costituito dal contenitore. Il contenitore, essendo catalogato come
articolo, può essere meglio catalogato come un articolo senza rilascio
intenzionale di sostanza, deve, pertanto, sottostare agli obblighi stabiliti per tale
categoria dal REACH. Al fine di tutelare la salute la salute degli utilizzatori
finali (industriali o professionali, ma anche i distributori) il REACH stabilisce,
attraverso l’articolo 33 l’ obbligo di comunicazione di tutte le sostanze
SVHC(sostanze definite come “ estremamente preoccupanti”), elencate in
Candidete List, e presenti nell’ articolo in concentrazioni superiori allo 0,1%
w/w che possono causare esposizione durante le condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili dell’ oggetto.
Il consumatore non rientra nell’ obbligo di informazione lungo la catena, ma
esso stesso può fare richiesta al suo fornitore di articoli e questo è obbligato a
rispondergli a titolo gratuito entro 45 giorni dalla richiesta stessa.
Per gli obblighi stabiliti dall’ articolo 33 non ci sono limiti minimi di peso o
fasce di tonnellaggio da tener presente, e tali disposizioni sono da applicare
anche all’ involucro che racchiude l’articolo. I limiti fissati dello 0,1 % w/w
sono da riferirsi al peso complessivo dell’articolo, e non alla parte di articolo
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che lo contiene. Quest’ultimo concetto sarebbe oggetto di una disquisizione
lunga e improntata sulla legittimità di tale disposizione.
Viene da chiedersi se è giusto che il limite di concentrazione sia relativo al
peso dell’intero articolo o debba riferirsi al peso della parte dell’ articolo che lo
contiene. Seguendo tale ragionamento appare evidente che riferirsi al peso
della specifica parte di articolo che lo contiene potrebbe essere più
conservativo per la tutela della salute dell’uomo, e forse a mio parere anche più
equo. Rimane inoltre il problema della esposizione: una sostanza SVHC
contenuta sulla superficie dell’ articolo stesso dà sicuramente più esposizione
rispetto ad una parte che è posizionata internamente. Secondo l’articolo 33 la
informazioni da fornire sono quelle relative al ciclo di vita e di smaltimento del
prodotto, al pericolo relativo alle sostanze SVHC alle vie di esposizione a tali
sostanze, ma anche alle misure di controllo di esposizione. L’articolo 33 non
fornisce però informazioni relative alla modalità di trasmissione di tali
informazioni che possono essere comunicate o fornendo solo il nome della
sostanza SVHC in questione, o aggiungendo a questo informazioni più o meno
dettagliate.
Secondo l’articolo 7 comma 2 i produttori o gli importatori di articoli
contenenti SVHC hanno l’ obbligo di notifica all’ECHA(l’agenzia europea
della chimica) se questa è presente in concentrazioni superiori allo 0,1% w/w e
se viene immessa sul mercato europeo in quantitativi superiori a 1 tonnellata
annua. Come descritto produttore ed importatore hanno gli stessi obblighi
REACH e risultano gli attori principali della catena di approvvigionamento da
cui partono tutte le informazioni necessarie per l’identificazione delle sostanze
presenti nell’articolo. Anche il passaggio di informazioni lungo la catena è un
principio su cui il REACH pone particolare attenzione nella tutela della salute
dell’ uomo e dell’ ambiente. Produttori e importatori devono adempiere, oltre
all’obbligo di notifica, anche all’obbligo di registrazione delle sostanze
contenute in articoli.
Esistono però delle esenzioni:
sostanze contenute nell’ allegato IV e V del Regolamento REACH,sono
esentate sia dalla notifica che dalla registrazione;
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le sostanze recuperate possono usufruire dell’ esenzione all’obbligo di
registrazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall’ articolo 2
comma 7 lettera d;
ai sensi dell’articolo 7 comma 3 sono esentate dalla notifica le sostanze
che non possono dare esposizione;
le sostanze già registrate per tale uso secondo l’articolo 7 comma 6.
Forse proprio quest’ultimo caso risulta uno dei più complicati, non è sempre
facile, infatti, reperire informazioni del genere. Di fondamentale importanza
risulta in questo caso la Scheda di Sicurezza della sostanza che può essere un
buona fonte di informazione, ma altrettanto importante è il supporto
informatico fornito dall’ ECHA o recuperato nel web.
1.3: Il REACH e le miscele: obblighi di produttori e importatori
L’ analisi svolta sugli articoli analizzati, ci ha permesso di stabilire che i prodotti
analizzati sono articoli contenenti una miscela o un preparato. La definizione di
preparato, o miscela , e data all’articolo 3 comma 2 e così espressa
“una miscela o una soluzione composta da due o più sostanze”3
Le miscele sono, quindi definite come un insieme di due o più sostanze che
vengono mescolate tra di loro senza che avvenga una reazione chimica. Le
miscele non sono soggette all’ obbligo di registrazione REACH, ma è ciascuna
delle sostanze che và a costituire la miscela che deve rispettare l’ obbligo di
registrazione secondo quanto stabilito dall’ articolo 6 comma 1. Per le miscele,
così come per gli articoli valgono le disposizioni definite all’articolo 5, un articolo
innovativo nella campo della normativa in materia di regolamentazione di
sostanze chimiche. L’ articolo 5 esprime infatti un concetto rivoluzionario “no
data no market” lasciando il mercato europeo solo a sostanze contenute in miscele
o articoli i cui profili di pericolosità siano ben noti e delineati, e per i quali si è
studiato un piano di gestione dei rischi dovuti all’ esposizione di tali sostanze.
Và da se che l’obbligo di registrazione và a mettere al pari livello sia chi importa
materie prime e fabbrica l’ articolo e/o la miscela in UE sia chi importa l’articolo
e/o il preparato.
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Importante da sottolineare sono anche le disposizioni stabilite da Titolo III del
REACH, dove si smette luce sull’importanza di condivisione dei dati e di
comunicazione lungo la catena di approvvigionamento. Da qui l’ esenzione
all’obbligo di registrazione qualora la stessa sostanza sia stata precedentemente
registrata per il medesimo uso da un altro attore a monte della catena di
approvvigionamento, o, per ciò che riguarda nello specifico l’importazione, se si
importa da una azienda extra UE che però ha un rappresentante unico in Europa,
che abbia già registrato la sostanza per quel determinato uso.
Un ombretto, uno smalto, un gloss,intesi come cosmetico puro, ad esclusione del
contenitore, rispondono perfettamente a questa definizione e quindi potrebbero
essere considerate delle miscele.
L’importazione di un cosmetico da paesi extra UE, esclude dall’ obbligo REACH,
tuttavia se si importano materie prime, o semi-prepararti per fini cosmetici , in
questo caso l’ importatore è soggetto a tutti gli obblighi stabiliti dal Regolamento
REACH.
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Capitolo II
Normative a confronto: il caso cosmetico uso giocattolo
Le analisi e gli studi approfonditi messi in luce fino ad ora hanno evidenziato che
il caso dei cosmetici ad uso giocattolo ha una struttura complessa ed articolata che
si interseca in più punti con il Regolamento REACH, ma che
contemporaneamente abbraccia diverse normative.
Lo scopo di questo capitolo è di mettere a confronto il REACH con queste
specifiche normative di settore.
2.1:Il REACH e la direttiva giocattoli.
Vuoi che si parli di un ombretto o di uno smalto per una bambina si tratta
comunque di un giocattolo, pertanto la prima normativa di cui si deve discutere è
la direttiva giocattoli (Direttiva 48/2009). Il bambino, nell’immaginario collettivo,
appare sempre come un essere indifeso e incapace – soprattutto dal punto di vista
giuridico – di far sentire la propria voce, se non con l’ausilio degli adulti. La
protezione dei più piccoli a livello comunitario si muove, quindi a
trecentosessanta gradi, andando a coprire le abitudini dei bambini, le questioni
legate allo status fisico e psicologico, le situazioni emergenti da specifici contesti
sociali. Quello dei giocattoli è un settore molto sensibile, considerata sia la
necessità di assicurare ai bambini prodotti non pericolosi, con i quali dilettarsi e
crescere, sia l’enorme quantità di giocattoli non sicuri che circolano sul mercato,
mettendo a repentaglio la vita di tanti piccoli utilizzatori.
La direttiva giocattoli nasce dalla direttiva 88/378/CEE la quale intendeva
armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli in ambito comunitario,
specificando i requisiti essenziali di sicurezza in materia di proprietà fisiche e
meccaniche, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igieniche e radioattività.
Tali principi di base hanno portato a dei buoni risultati, tuttavia lo sviluppo
tecnologico nel settore giocattoli ha sollevato nuove questioni in merito che
hanno portato a sostituire la vecchia direttiva con la direttiva 2009/48/CE. Ha
destato particolare preoccupazione nei consumatori l’aumento sul mercato di
prodotti provenienti da paesi extra-europei, attraverso tale normativa si tenta,
quindi, di proteggere il mercato stesso e soprattutto la salute dei cittadini,
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imponendo l’obbligo per gli importatori di immettere sul mercato prodotti che
siano conformi alle prescrizioni comunitarie. La normativa stabilisce inoltre
che qualsiasi distributore, che rende disponibile il prodotto già immesso sul
mercato dal fabbricante, deve garantire che la modifica da esso stesso apportata
non vada ad intaccare la conformità del giocattolo.
Risulta necessario, dalla lettura degli atti, al fine di garantire un elevato livello
di protezione dei bambini dei rischi causati da sostanze chimiche pericolose,
l’adeguamento alle disposizioni relative al regolamento CE/1907 del 2006 sulla
registrazione valutazione autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
(REACH). Entra quindi in gioco il regolamento REACH con cui si mira a
proteggere la salute dell’uomo e dell’ambiente e dunque il REACH, pur non
occupandosi direttamente di giocattoli, rientra ingloba in se tale ambito,
andando a disciplinare e a garantire un uso sicuro di tutte le sostanze chimiche.
Destano particolare attenzione i vari CMR (sostanza ad attività cancerogena,
mutagena e tossica per la riproduzione) ritrovati nei giocattoli, che in
conformità con la normativa comunitaria relativa alla classificazione di
etichettatura ed imballaggio possono provocare gravi rischi per la salute
umana, pertanto risulta necessario elaborare nuove restrizioni per talune
sostanze. La presente normativa si propone infatti lo scopo di incoraggiare la
sostituzione di sostanze e materiali pericolosi con tecnologie meno rischiose.
Importante risulta essere, anche secondo il regolamento REACH, la misura di
gestione del rischio qualora il pericolo non possa essere sufficientemente
limitato mediante progettazione o misure di salvaguardia in riferimento ad un
uso non ragionevolmente prevedibile. Risulta, quindi, fondamentale lasciare la
gestione del rischio residuo a chi effettua la supervisione. Il controllo del
rischio può essere ulteriormente gestito anche dal consumatore attraverso
l’utilizzo di avvertenze che dovrebbero accompagnare il giocattolo per evitarne
un uso improprio. Altra normativa collegata è il regolamento 1935/2004 che
disciplina i materiali destinati ad essere in contatto con i prodotti alimentari per
quanto riguarda i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi. Per
ciò che concerne il comparto ambientale, quindi i rifiuti, si fa riferimento alla
direttiva 2002/95/CE relativa alle sostanze vietate nella parte elettronica dei
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giocattoli; alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, alla direttiva 2006/12/CE in merito agli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, infine la direttiva 94/62 riguardante le pile e gli accumulatori.
La marcatura CE di un giocattolo deve essere garanzia di conformità, non solo
alla normativa giocattoli, ma anche verso le altre normative collegate,
contribuendo a migliorare la protezione dei consumatori.
2.1.1: La marcatura CE dei giocattoli
Un elemento di svolta della direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli
riguarda l’istituzione di un marchio CE per i giocattoli,vale a dire la possibilità
per il fabbricante di utilizzare le norme tecniche armonizzate per soddisfare la
garanzia di una produzione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e,
quindi, per apporre legittimamente la marcatura sui prodotti.
Il marchio CE è, infatti, l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie applicabili al
prodotto stesso; l’apposizione del marchio non indica assolutamente la qualità
del “made in Europa”, ma è esclusivamente la dichiarazione che sono stati
rispettati i requisiti di sicurezza. La marcatura CE deve essere, quindi, apposta
sul giocattolo o sull’imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile. La
marcatura avviene ad opera di organismi o laboratori specializzati a seguito
della richiesta del fabbricante o di un suo mandatario nella Comunità Europea.
Dopo i controlli dell’organismo abilitato, se la procedura si conclude
positivamente l’organismo abilitato redige un attestato CE, notificato al
fabbricante, in cui sono contenute le conclusioni dell’esame e le condizioni cui
è eventualmente soggetto il giocattolo approvato, del quale si danno le
descrizioni e i disegni. La Commissione, gli altri organismi abilitati e gli altri
Stati membri possono richiedere una copia dell’attestato e una copia della
documentazione tecnica e dei verbali degli esami e delle prove effettuate.
Qualora, invece, l’organismo abilitato rifiuti di rilasciare un attestato CE esso
informa lo Stato membro che lo ha abilitato e la Commissione precisando le
ragioni del rifiuto.
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2.1.2: Il sistema Rapex
Il RAPEX è un sistema di allarme rapido creato dalla Commissione europea
per i prodotti pericolosi non alimentari; grazie a questo sistema le informazioni
sui prodotti pericolosi individuati in uno Stato membro vengono rapidamente
notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.
Il sistema funziona attraverso il dislocamento su tutto il territorio dell’Unione
di una serie di “Punti di Contatto” che interagiscono sia con la Commissione
sia con le altre Autorità Nazionali competenti. Quando si accerta la pericolosità
di un prodotto, l’autorità nazionale competente prende gli opportuni
provvedimenti per eliminare il rischio: può ritirare il prodotto dal mercato,
richiamandolo se è già arrivato ai consumatori o lanciare un avvertimento. Il
punto di contatto nazionale segnala, quindi, il prodotto alla Commissione
europea informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati
dall’autorità per prevenire rischi e incidenti. La Commissione europea, inoltre,
diffonde le informazioni ricevute ai punti di contatto nazionali degli altri Stati
membri e pubblica con cadenza settimanale un elenco delle notifiche dei
prodotti pericolosi e dei provvedimenti adottati per eliminare i rischi. I punti di
contatto nazionali si assicurano, in tutti gli Stati membri, che le autorità
competenti controllino se il prodotto pericoloso notificato è presente sul
mercato del paese; se così fosse, le autorità intervengono per eliminare i rischi
disponendo che il prodotto sia ritirato dal commercio o richiamato se è già
arrivato ai consumatori oppure lanciare avvertimenti.
2.2: Il REACH e la normativa cosmetici
I cosmetici rappresentano una categoria di prodotti di largo consumo e di
ampia diffusione; si tratta di prodotti che fanno parte della nostra vita
quotidiana ed il cui impiego è legato a comportamenti abituali di cui non
possiamo immaginare di fare a meno. Pensiamo solo per un istante a quando ci
laviamo le mani, i capelli, facciamo la doccia, stiamo usando dei prodotti
cosmetici la cui produzione e commercializzazione è sottoposta a delle regole
specifiche.
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Il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato
pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici, approvato dal Parlamento europeo
e dal Consiglio, allo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia
(Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.).
La vecchia Direttiva, 67/548 CE, all’articolo 1 camma 2 lettera b esentava
dall’obbligo di notifica all’ inventario EINECS le sostanze contenute nei prodotti
cosmetici.
Questo ha fatto si che, negli oltre 30 anni di applicazione di questa direttiva, in
questo settore venissero impiegate sostanze NON notificate che venivano
comunemente fabbricate in UE oppure importate da altri paesi. Ovviamente
queste sostanze dovevano rispondere a requisiti specifici delle direttive di settore.
Il Regolamento REACH introduce un’importante, e per certi aspetti stravolgente,
novità su questo settore in quanto l’esenzione di cui sopra non viene contemplata.
Quindi, le sostanze chimiche senza EINECS (cioè non presenti nell’inventario
delle sostanze esistenti) fabbricate e/o importate (in quantitativi pari o superiori ad
1 ton/anno) dovranno essere regolarmente registrate secondo quanto richiesto dal
REACH. Anzi, per queste sostanze a partire dal 1° giugno 2008 (data di entrata in
vigore della parte operativa del REACH) vale il principio “NO DATA – NO
MARKET”. 4
Ciò significa che tutte le aziende che importano o producono in Europa tali
sostanze sono soggette all’obbligo REACH della registrazione attraverso la
presentazione di tutta la documentazione opportuna e dietro il pagamento di un
opportuna tariffa.
2.3: Il REACH e il CLP: due colossi a confronto.
Il Regolamento CLP si propone di salvaguardare la salute dellʼ uomo e dellʼ
Ambiente garantendo allo stesso tempo la libera circolazione delle sostanze
chimiche, miscele e prodotti specifici previa, etichettatura ed imballaggio secondo i criteri
armonizzati del GHS “Globally, Harmonized, System of Classification and
Labelling of Chemicals” .Obiettivi, questi, coerenti con quanto già prefissato dal
Regolamento REACH con cui risulta essere complementare perseguendo un
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obiettivo comune: un libero e competitivo mercato europeo di sostanze, miscele
e/o prodotti che non arrecano danno alla salute dellʼuomo e dellʼ ambiente.
Il regolamento CLP, è un atto regolatorio più giovane de REACH, studiato e
sviluppato con lo scopo di rendere i due atti normativi complementari. Il CLP
include, infatti, gli emendamenti necessari da apportare al REACH, ed è ad esso
legato tramite il trasferimento di alcune disposizioni fondamentali per il
raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
L’obbligo per le aziende di classificare le proprie sostanze e miscele e notificarne
le classificazioni è sicuramente un punto cardine, ma questo si aggiunge la
necessità di elaborazione di un elenco armonizzato di sostanze classificate a
livello comunitario ma anche la definizione di un inventario di classificazione ed
etichettatura costituito da tutte le notifiche e classificazioni armonizzate di cui
sopra.
Poiché le schede dei dati di sicurezza rappresentano lo strumento principale per la
comunicazione ai sensi del regolamento REACH, le disposizioni sulle schede dei
dati di sicurezza restano invariate.
Il regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10
classi di pericolo per la salute umana, una classe di pericolo per l'ambiente e una
classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono. Le classi
basate sulle proprietà fisico-chimiche sono diverse dalle attuali categorie di
pericolo. Esse tengono conto delle classi definite nella legislazione internazionale
riguardante il trasporto di merci pericolose. I pericoli per la salute sono simili ai
pericoli definiti dal sistema attualmente in vigore anche se sono organizzati e
assegnati diversamente all'interno delle classi di pericolo.
Il regolamento CLP GHS va ad incidere soprattutto per quanto riguarda la
classificazione delle miscele. Infatti le sostanze fino ad oggi classificate dalla
comunità europea sono presenti nel nuovo Regolamento con la nuova
classificazione, ma le miscele e i preparati no! Essi vanno riclassificati perchè
sono state apportate modifiche ai valori soglia e ai metodi di calcolo per la loro
classificazione ed inoltre alcune sostanze presenti nelle miscele cambieranno
classificazione rispetto al passato.
L'etichettatura comprende elementi (pittogrammi) che sono diversi da quelli
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attualmente utilizzati Le informazioni richieste sono gli identificatori del prodotto,
l'identità del fornitore, i simboli di pericolo, le parole di segnalazione, le frasi di
rischio e i messaggi di attenzione.
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Capitolo III
Casi studio
Al seguito della complessa analisi normativa fatta si riportano dei casi studio al
fine di toccare con mano le problematiche a livello regolatorio in cui si può
incorrere andando a valutare la sicurezza di prodotti cosmetici ad uso giocattolo.
3.1 : Polvere glitterata
Tra i vari casi che hanno destato, in particolar modo, la mia attenzione c’ è stato il
caso di un azienda Italiana che commercializza giocattoli in UE.
L’ azienda, che per questioni di riservatezza chiameremo XY, acquista materie
prime in paesi extra UE, le importa in un paese asiatico dove le miscela andando a
produrre una polvere glitterata, che importa in UE sotto forma di semipreparato.
Il semipreparato in questione viene confezionato in un paese europeo insieme ad
un articolo che ne funge da contenitore ed in tal forma, il giocattolo, viene
importato in Italia. Qui lo immette sul mercato come un prodotto cosmetico
destinato all’utilizzo dei bambini. Il prodotto è in realtà una polvere
glitterarata,che viene ceduta ad un altro attore della catena di approvvigionamento
che lo confeziona facendolo diventare una parte di un articolo più complesso. Tale
articolo viene immesso sul mercato e destinato al consumatore bambino che lo
utilizza per la decorazione delle unghie.
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3.1.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi REACH
Ai sensi del Regolamento REACH, XY è un’azienda che importa una miscela,
non ancora un prodotto cosmetico, pertanto risulta pienamente nel REACH ed ha
l’obbligo di registrazione di tali sostanze, qualora ne sia obbligato secondo quanto
stabilito dal titolo II del REACH, e a meno che un attore, a monte della sua catena
di approvvigionamento, non abbia già registrato tali sostanze per il medesimo uso.
L’articolo che và a costituire il contenitore viene classificato come un articolo che
non rilascia sostanze in condizioni di uso normali e ragionevolmente prevedibili,
pertanto non è soggetto ad obbligo di registrazione.
Dall’ analisi dei dati ottenuti dalla composizione dell’articolo è stato verificato l’
assenza di SVHC, quindi per l’azienda decade anche l’obbligo di notifica e di
comunicazione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento.
L’analisi della composizione del semipreparato che và a costituire la polvere
glitterata è riportata in tabella 1.
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Tabella 1: elenco delle sostanze costituenti l’articolo
Nome sostanza Numero CAS Percentuale di
presenza nell’
articolo
Classificazione Pittogramma
Poly ethylene
terephthalate
25038-59-9 Circa97% Non classificato Non previsto
Alluminium 7429-90-5 Circa0.2% Non classificato Non previsto
Epoxy Resin 61788-97-4 Circa3% Skin irr.cat.2
Skin sens.cat.1
Eye irr.cat.2
Chromium 7440-47-3 Circa0.5% Skin sens. Cat.1
Resp.sens. Cat.1
Dalla composizione in percentuale e dai dati relativi al tonnellaggio, l’obbligo
della registrazione scatta per tutti gli elementi che vanno a costituire la miscela.
3.1.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP
Ottenuto l’elenco delle sostanze presenti ho provveduto ad una indagine
bibliografica relativa alle sostanze utilizzate per capire meglio la pericolosità delle
sostanze in questione.
Nonostante ci trovassimo di fronte ad uno ftalato l’indagine bibliografica non ha
portato novità preoccupanti in relazione al polietilene tereftalato.al contrario,si
nota la presenza di cromo e resina epossido che sono classificate irritanti cutanei e
addirittura sensibilizzanti respiratori. In base ai valori di concentrazione di tali
sostanze nella miscela ne consegue la seguente classificazione CLP:
Irritante oculare cat.2;
Sensibilizzante cutaneo cat1;
Sensibilizzante respiratorio cat 1;
ed inoltre si concretizza anche l’obbligo di notifica in etichetta in base alla nota1.
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3.1.3: Adempimenti ai sensi della direttiva cosmetici
Stabiliti gli obblighi da adempire in rispetto della normativa REACH siamo
passati all’ analisi degli obblighi relativi alla normativa cosmetici. Il primo passo
compiuto è stato quello di verificare la presenza delle sostanze in questione
nell’annesso II della direttiva cosmetici, ed abbiamo immediatamente notato che
l’uso del cromo, nei prodotti cosmetici, fosse bandito.
3.1.4: Adempimenti in riferimento alla direttiva giocattoli
Alla luce dei dati ottenuti appare nell’immediato la non conformità del prodotto
all’ immissione sul mercato Europeo. La presenza di cromo impedisce la
commercializzazione del prodotto cosmetico e di conseguenza dell’intero articolo.
L’ azienda XY per immettere l’ articolo sul mercato Europeo dovrà cambiare la
formula andando a eliminare il cromo, e nel caso progettarne la sostituzione con
prodotto di origine naturale, come ad esempio l’ocra rossa, oppure la terra di
siena.
3.2: Lip gloss
Altrettanto interessante è stata l’analisi normativa effettuata per un lip gloss ad
uso giocattolo.
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L’ azienda in questione è un’azienda che acquista il prodotto finito fuori UE,
quindi si tratta di un’azienda che acquista un prodotto cosmetico fuori Europa e lo
immette sul mercato europeo.
3.2.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi REACH
Ci troviamo di fronte ad una azienda che importa un articolo contenente un
preparato. L’articolo risulta essere costituito da un contenitore di plastica
costituito prevalentemente da poli etilen tereftalato, uno ftalato che non desta
particolari preoccupazioni. La sostanza non è rilasciata in maniera volontaria
dall’articolo non è classificata come SVHC, pertanto non rientra nell’obbligo di
registrazione né di notifica e informazione lungo la catena di
approvvigionamento.
La composizione chimica del cosmetico analizzato è riportata in tabella 2:
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tabella 2: composizione chimica lipgloss.
Nome sostanza Numero cas Composizione in
%
Classificazione pittogramma
Ricinus
communis Seed
Oil
8001-79-4 Circa 80% Non classificato Non previsto
C18-36 Acid
Tryglyceride
91052-08-3 Circa 5% Non classificato Non previsto
Cera Alba 8006-40-4 Circa 5% Non classificata Non previsto
Cetyl Alcohol 36653-82-4 Circa 2% Non classificata Non previsto
Methyl paraben 99-76-3 Circa0.1% Skin irr cat2
Eye irr cat 2
STOT SE 3
Propyl paraben 94-13-3 Circa 0.1% Skin irr cat2
Eye irr cat 2
STOT SE 3
In base all’ elenco fornito relativo alle sostanze costituenti il cosmetico appare
evidente che si tratta di una miscela. Facendo ulteriormente riferimento ai
quantitativi di sostanza importati su base annuale appare necessaria solo la
registrazione dell’ olio di ricino, perché solo questa sostanza supera il limite di
una tonnellata annua. Tuttavia l’olio di ricino, usato in tale composizione, risulta
essere ottenuto da un processo fisico di estrazione, dal ricinus communis, si tratta
quindi di un prodotto di origine naturale che pertanto risulta essere esente dall’
obbligo di registrazione in base a quanto stabilito dall’ articolo 2 comma 7 lettera
a(Allegato IV).
3.2.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP
La miscela ottenuta deve essere a questo punto classificata secondo il regolamento
CLP. Dai dati riportati in tabella II appare evidente che le sostanze utilizzate nella
preparazione non mostrano un livello di pericolosità spiccato per la tutela della
salute dell’ uomo e dell’ ambiente. La presenza delle due sostanze classificate
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come pericolose non è sufficiente però alla classificazione della miscela come
irritante oculare e cutaneo e come tossicità specifica su organi bersaglio per
singola esposizione, quanto il valore limite di classificazione non si raggiunge
nemmeno seguendo il criterio dell’additività.
3.2.3: Adempimenti ai sensi della direttiva cosmetici
In relazione alla direttiva 1223/2009 le uniche sostanze a destare preoccupazione
sono i parabeni che sono soggetti a restrizioni come stabilito dall’ allegato VI. La
restrizione si riferisce ai limiti massimi consentiti di parabeni presenti nei
cosmetici. Tale limite risulta fissato a 0.4% per ogni singolo parabene fino ad un
limite massimo di 0.8% dato dalla somma di tutti i parabeni presenti.
3.2.4: Adempimenti in riferimento alla direttiva giocattoli
L’articolo non mostra inadempienze rispetto alla normativa giocattolo, pertanto,
in rispetto delle altre vigenti, ha ricevuto il certificato di conformità e la marcatura
CE.
3.3: Ombretto cremoso
L’ azienda in questione è un azienda italiana che importa in Europa da paesi extra
UE ombretti cremosi destinati all’uso da parte di bambini. Essendo l’ articolo
destinato a bambini rientra nel caso di prodotti cosmetici ad uso giocattolo.
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3.3.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi REACH
Il caso degli ombretti cremosi ricalca a grosse linea gli step seguiti nel caso del
lipgloss. Il giocattolo in questione viene classificato come articolo contenente un
preparato. Per ciò che concerne l’articolo ci ritroviamo di fronte ad una struttura
costituita da materiale plastico che funge da contenitore. L’articolo in questo caso
ha una composizione più complessa ed è costituito da più parti, ognuna di essa
composta principalmente da materiali di origine plastica.
Poiché l’azienda in questione acquista il contenitore da una azienda europea, si
definisce come un utilizzatore a valle e pertanto ha solo obbligo passaggio di
informazioni lungo la catena di approvvigionamento.
La miscela che andrà a costituire il cosmetico viene anch’essa importata, ma da
fuori UE. L’azienda cliente avrà dunque obbligo di registrazione delle sostanze
che vanno a costituire la miscela.
La composizione della miscela è riportata in tabella 3:
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Tabella 3:composizione ombretto cremoso.
Nome sostanza Numero cas Composizione in
%
Classificazione pittogramma
Ricinus
communis Seed
Oil
8001-79-4 Circa 80% Non classificato Non previsto
C18-36 Acid
Tryglyceride
91052-08-3 Circa 5% Non classificato Non previsto
Cera Alba 8006-40-4 Circa 5% Non classificata Non previsto
Cetyl Alcohol 36653-82-4 Circa 2% Non classificata Non previsto
Methyl paraben 99-76-3 Circa0.1% Skin irr cat2
Eye irr cat 2
STOT SE 3
Propyl paraben 94-13-3 Circa 0.1% Skin irr cat2
Eye irr cat 2
STOT SE 3
Copernica cefira
cera
8015-86-9 Circa 6%
Non classificato Non previsto
3.3.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP
La miscela ottenuta deve essere a questo punto classificata secondo il regolamento
CLP. Dai dati riportati in tabella II appare evidente che le sostanze utilizzate nella
preparazione non mostrano un livello di pericolosità spiccato per la tutela della
salute dell’ uomo e dell’ ambiente. La presenza delle due sostanze classificate
come pericolose non è sufficiente però alla classificazione della miscela come
irritante oculare e cutaneo e come tossicità specifica su organi bersaglio per
singola esposizione, quanto il valore limite di classificazione non si raggiunge
nemmeno seguendo il criterio dell’additività.
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3.3.3: Adempimenti ai sensi della direttiva cosmetici
In relazione alla direttiva 1223/2009 le uniche sostanze a destare preoccupazione
sono i parabeni che sono soggetti a restrizioni come stabilito dall’ allegato VI. La
restrizione si riferisce ai limiti massimi consentiti di parabeni presenti nei
cosmetici. Tale limite risulta fissato a 0.4% per ogni singolo parabene fino ad un
limite massimo di 0.8% dato dalla somma di tutti i parabeni presenti.
3.3.4: Adempimenti in riferimento alla direttiva giocattoli
L’articolo non mostra inadempienze rispetto alla normativa giocattolo, pertanto,
in rispetto delle altre vigenti, ha ricevuto il certificato di conformità e la marcatura
CE.
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Conclusioni
L’analisi normativa effettuata in relazione al Regolamento REACH e alle ricadute
di questo in quelle che sono le specifiche normative di settore si è focalizzato su
di un settore particolare che trova un grosso interesse da parte dei consumatori:
prodotti cosmetici ad uso giocattolo.
I cosmetici ad uso giocattolo hanno un grosso mercato nella Comunità Europea, e
si rivolgono ad una fetta di popolazione che è ampiamente tutelata e protetta
dall’UE: i bambini. Dall’analisi della normativa vigente è emerso che il cosmetico
ad uso giocattolo è prima di tutto un giocattolo, e pertanto deve rispondere a tutti i
requisiti stabiliti dalla Direttiva giocattoli ad ora vigente, in quanto si rivolge ad
una popolazione di consumatori costituita da bambini, ed in quanto tali vanno
tutelati e protetti da una società moderna e civile.
Ma il giocattolo in questione è anche un cosmetico e pertanto deve rispondere agli
obblighi stabiliti dalla direttiva cosmetici. Come stabilito da tale atto regolatorio i
cosmetici devono presentare caratteristiche fisico-chimiche particolari e un
altissimo livello di sicurezza di utilizzato. Attraverso l’ andata in vigore
dell’articolo 15 della nuova direttiva cosmetici, dal Luglio del 2010 l’atto
normativo in questione ha un filo diretto con tutto quello che il sistema REACH.
L’articolo 15 della Direttiva cosmetici stabilisce infatti che le sostanze CMR,
ossia sostanze ad attività cancerogena, mutagena e chimica, non possono essere
inclusi in prodotti cosmetici. Da qui il duplice collegamento con il REACH.
Il REACH è collegato a filo doppio anche alla direttiva giocattoli, il giocattolo è
in articolo e in quanto tale deve assolvere agli obblighi per esso stabiliti dal
REACH.
Non può mancare infine il collegamento con l’altro colosso normativo in materia
di sostanze chimiche: il regolamento CLP.
Il CLP è un regolamento complementare al REACH che si interseca nel nostro
percorso analitico, in merito ai criteri di classificazione ed etichettatura delle
sostanze e delle miscele.
In conclusione quando ci si trova ad analizzare e a valutare la sicurezza
nell’utilizzo di un cosmetico ad uso giocattolo bisogna partire da concetto che
stiamo comunque parlando di un giocattolo e da qui scendere a fondo andando ad
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analizzare le sostanze utilizzate, verificando il rispetto di tutto il complesso
normativo che va a disciplinare tale settore merceologico.
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Bibliografia
1: Regolamento REACH 1907/2006 art.3 comma 3;
2: G. Stocco, La nuova guida pratica REACH, cap. 12 par. 2.1;
3: Regolamento REACH 1907/2006 art.3 comma 2
Sitografia
4:G. Stocco, www.merci pericolose.it
Normative di riferimento
Regolamento 1907/2006 CE
Regolamento 1272/2008 CE
Direttiva 48/2009 CE
D.L.vo 54/2001
Direttiva 76/768 CEE
Regolamento 1223/2009 CE
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Ringraziamenti
Ringrazio la dottoressa Cececere, e tutto il gruppo Esseq consulting
per avermi accolto e fatta sentire parte del gruppo coinvolgendomi
nei vari progetti in cui sono impegnati.
Ringrazio il CST, organismo accreditato per la marcatura CE dei
giocattoli per avermi fornito tutto il materiale necessario per la
realizzazione di questo lavoro.
Ringrazio la Prof.ssa Anna Aiello, che con la sua esperienza mi ha
guidato nella realizzazione di tutto questo.
Ringrazio i miei professori e i miei compagni di corso per aver reso
formativa e divertente questa esperienza.
Ringrazio, infine tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto con il
loro affetto e la loro amicizia.