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1 A tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto.

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A tutti coloro

che mi hanno

sempre sostenuto.

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Indice

Introduzione………………………………………………………..4

Capitolo I: Il REACH, gli articoli e le miscele:

obblighi del produttore e dell’importatore………………………....7

1.1: Gli articoli………………………………………………………8

1.2: Produttori e importatori di articoli………………………………9

1.3: Il REACH e le miscele: obblighi di produttori e importatori….11

Capitolo II: Normative a confronto:

il caso cosmetico ad uso giocattolo………………………………….13

2.1: Il REACH e la direttiva giocattolo……………………………..13

2.1.1: La marcatura CE dei giocattoli……………………………….15

2.1.2: Il sistema Rapex………………………………………………16

2.2: Il REACH e la normativa cosmetici……………………………17

2.3: Il REACH e il CLP: due colossi a confronto…………………..18

Capitolo III: Casi studio……………………………………………..20

3.1: Polvere glitterata………………………………………………..20

3.1.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento REACH..21

3.1.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP…...22

3.1.3: Adempimenti ai sensi della Direttiva cosmetici……………...23

3.1.4: Adempimenti ai sensi della Direttiva giocattolo…………......23

3.2: Lip gloss………………………………………………………...24

3.2.1:Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento REACH...24

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3.2.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP…25

3.2.3: Adempimenti ai sensi della Direttiva cosmetici……………25

3.2.4: : Adempimenti ai sensi della Direttiva giocattolo………….25

3.3: Ombretto cremoso

3.3.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento REACH.26

3.3.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP…..27

3.3.3: Adempimenti ai sensi della Direttiva cosmetici……………..28

3.3.4: : Adempimenti ai sensi della Direttiva giocattolo…………....28

Conclusioni………………………………………………………….29

Bibliografia, sitografia, normative di riferimento…………………...32

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Introduzione

Uno dei fattori fondamentali che devono essere presi in considerazione relativamente alla

regolamentazione del mercato mondiale delle sostanze e miscele chimiche, è

certamente quello inerente la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente. A

seguito di una ricognizione, effettuata dalla Commissione Europea, a partire dalla

fine degli anni ’90, sull’efficacia degli strumenti legislativi in vigore nella Comunità in materia

digestione del rischio delle sostanze chimiche, si è evidenziata la scarsa efficacia

degli strumenti in vigore e la carenza di informazioni tossicologiche e ambientali per oltre il

90% delle sostanze in commercio nell’Unione Europea.

Proprio per ovviare a tale problema, nell’ ottica di più facili scambi commerciali a livello

comunitario e mondiale ma allo stesso tempo di una elevata tutela dell’ uomo e

dell’ ambiente, si colloca il Regolamento CEE n.1907/2006 (Regolamento

REACH). Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare la conoscenza

dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato

prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981) e al contempo

mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’ industria

chimica europea. Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e

autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello

di protezione della salute umana e dell'ambiente. Circa 30.000 sostanze e prodotti

chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un

database comune a tutti gli Stati membri.

Attraverso il REACH sarà possibile ottenere informazioni più numerose e più

complete su:

le proprietà pericolose dei prodotti manipolati;

i rischi connessi ad un'esposizione;

le misure di sicurezza da applicare.

Il regolamento REACH, ossia il Regolamento N° 1907/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 per la registrazione, valutazione,

autorizzazione ed eventuale restrizione all’uso di talune sostanze chimiche entra

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in vigore nel Giugno del 2007 e con un nuovo complesso normativo porta un

rinnovamento radicale in ambito chimico stabilendo regole precise e nuove nella

tutela della salute dell’uomo e dell’ ambiente. Il progresso in campo industriale e

la continua introduzione sul mercato di sostanze chimiche nuove portò, qualche

anno fa, ad una situazione di grossa criticità suscitando grosse preoccupazioni alle

autorità nazionali in merito alla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente.

Questa preoccupante carenza di informazioni unite al fatto che tale materia era

disciplinata da un pacchetto normativo non al passo con i tempi(direttiva madre)

spinse il Consiglio dei ministri europeo ad incaricare la Commissione Europea

nella redazione di un corpo di leggi che fossero al passo con i tempi. Dal lavoro

della Commissione Europea nel Febbraio del 2001 nasce il “Libro Bianco della

Chimica”. Con tale scritto l’ Europa si proponeva uno scopo molto ambizioso

unire, adeguare e modificare la normativa vigente con l’ introduzione di un nuovo

regolamento che aveva lo scopo di modificare completamente la politica di

gestione delle sostanze chimiche in Europa. Tale progetto si è concretizzato con

l’introduzione del Regolamento REACH. Il Regolamento (CE) N.1907/2006 del

Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la Registrazione, la Valutazione,

l’ Autorizzazione e la restrizione delle sostanze Chimiche, meglio conosciuto

come regolamento REACH viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea nel

Dicembre del 2006. Nel Maggio del 2007 viene pubblicata la rettifica al

Regolamento 1907/2006 per correggere gli errori formali legati a problemi di

traduzione. Il REACH entra in vigore nel Giugno del 2007 con effetto immediato

in tutti gli Stati membri dell’ Unione Europea ed apporta cambiamenti sostanziali

alla vecchia normativa preesistente. Uno dei cardini su cui si basa il REACH è

l’obbligo di registrazione delle sostanze, tale obbligo,molto simile alla procedura

di notifica prevista dalla vecchia normativa, si estende dai produttori(che

introducono la sostanza sul mercato) agli importatori di sostanze nuove, ai

produttori di sostanze non immesse sul mercato, ai produttori-importatori di

sostanze esistenti, agli utilizzatori a valle. Con ciò si vuole porre attenzione al

ruolo dei vari soggetti coinvolti lungo la catena di approvvigionamento, ma anche

e soprattutto su tutte le sostanze chimiche che vengono prodotte ed entrano nel

territorio europeo. L’ analisi del quadro normativo delineato dal REACH mostra,

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nell’ immediato, la struttura forte a articolata la cui complessità riesce a toccare

indirettamente i vari settori merceologici presenti sul mercato. Anche se

apparentemente il REACH risulta fuori da alcuni settori, vi rientra per vie traverse

approcciando all’interno della sua complessa articolazione giudica tutti possibili

settori di utilizzo di qualsiasi sostanza chimica. Un esempio può essere il settore

alimentare, gli alimenti, infatti, non rientrano nel REACH, secondo quanto

stabilito dall’articolo 2 comma 5 lettera b, ma sono disciplinati attraverso una

specifica normativa di settore che ne regolamenta la produzione e l’ introduzione

sul mercato. Ad una prima analisi appare l’estranietà del REACH a tale settore, in

realtà le varie sostanze chimiche che sono utilizzate in tale settore industriale, ma

che non sono ancora considerate alimenti sono sottoposte al controllo il

REACH,solo sul prodotto finito sarà applicata la specifica normativa di settore.

Risulta evidente che il Regolamento sulle sostanze chimiche ha un campo d’

azione vastissimo e mostra ricadute nei diversi settori merceologici. Ciò significa

che i vari settori industriali sono soggetti all’applicazione di un duplice quadro

normativo dove l’articolo deve rispondere alle norme stabilite dal settore

merceologico specifico ma le sostanze utilizzate alla realizzazione dell’articolo

stesso devono rispondere alle norme stabilite dal REACH. Da qui l’importanza di

questo nuovo corpo giuridico che và ad introdursi in ogni settore industriale

diventando il filo conduttore, in ambito regolatorio, di ogni filiera industriale.

Partendo da questo concetto fondamentale ho posto la mia attenzione in un settore

particolarmente delicato, che la Comunità Europea tende a preservare in modo

particolare, l’utilizzo sicuro di un cosmetico uso giocattolo. La trattazione

seguendo il filo conduttore stabilito dal REACH andrà ad intrecciarsi con

altrettante normative specifiche di settore toccando il CLP la Direttiva Cosmetici

e la Direttiva Giocattoli.

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Capitolo I

Il REACH, gli articoli e le miscele: obblighi del

produttore e dell’importatore.

L’obiettivo principale di questa trattazione è quello di illustrare le metodiche

utilizzate per la verifica dell’ uso sicuro di un prodotto cosmetico ad uso

giocattolo.

I minori stanno diventando sempre più frequentemente nuovi oggetti del

marketing: se prima i messaggi pubblicitari si rivolgevano solo indirettamente ai

piccoli, facendo leva sulle madri, ora invece i bambini diventano ‘mercato diretto’

con prodotti acquistati negli ipermercati, nei punti vendita delle più grandi catene

distributrici di giocattoli, nelle edicole e nelle cartolerie. E’ boom per cosmetici

usati (anche per gioco) in fasce di età 4-12 anni con rischi per la pelle e un

incremento di dermatiti da contatto o allergiche. Con l’utilizzo di smalti e

fiorellini sulle unghie, tatuaggi ,ombretto sulle palpebre, rossetto e mascara matite

e creme con glitter, le bambine giocano sempre più a fare le grandi e i loro

esperimenti di make-up non sempre restano dentro le mura di casa, ma escono allo

scoperto con la complicità delle mamma.

La Comunità Europea è particolarmente attenta verso questa problematica tanto

che ci sono in Europa leggi all’ avanguardia che mirano a tutelare la salute dei più

piccoli tali norme non sono rivolte solo a chi produce in Europa l’articolo ma

anche e soprattutto alle aziende che si occupano solo di importazione e

distribuzione di tali giochi. Si può dire con certezza che la produzione all’interno

della Comunità Europea ha subito un crollo esponenziale negli ultimi anni,

lasciando in Europa solo la distribuzione. L’importazione da paesi extra UE, dove

le filiere produttive hanno costi notevolmente più vantaggiosi per l’ imprenditore,

ha preso il sopravvento. Tutto ciò avrebbe potuto causare grossi danni, in primo

luogo alla tutela della salute degli utilizzatori finali dell’articolo, in quanto la

produzione in un paese estero non permetteva una facile tracciabilità delle

sostanze utilizzate nella realizzazione dell’articolo stesso, ed inoltre alla economia

interna dell’Europa stessa dove chi produceva in UE avrebbe dovuto rispettare

una normativa ferrea che lo avrebbe lasciato in termini di costo fuori dal mercato.

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Grazie al REACH ciò non è più possibile: produttori e importatori sono sullo

stesso piano e devono adempiere agli stessi obblighi.

1.1: Gli articoli

Gli articoli sono definiti nel Regolamento REACH all’articolo 3, comma 3

come:

“ un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie,

o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore

della sua composizione chimica”1

La definizione stessa di articolo chiarisce nell’immediato che cosa il REACH

voglia intendere per articolo: l’articolo è costituito da un insieme di sostanze

che contribuiscono, tutte, alla realizzazione di un unico prodotto finito che è

stato ideato e creato con una particolare forma che contribuisce o meglio ne

permette l’utilizzo. Il REACH è molto chiaro in tal senso stabilendo che l’

articolo è si fatto di sostanze, ma se queste non fossero state unite e fuse in

modo da determinare quella particolare forma e superficie di utilizzo l’

articolo non avrebbe avuto alcun senso di esistere. Si chiarisce quindi che

l’articolo è definito in base alla sua forma e non in base al contenuto di

sostanze chimiche.

I giocattoli sono un classico esempio di articolo dove la forma, la superficie e

il disegno ne vanno a determinare la funzione. Caso particolare è il cosmetico

uso giocattolo, dove, nei casi a me sottoposti, ci ritroviamo di fronte ad un

articolo che funge però solo da contenitore di una sostanza chimica: il

cosmetico. Per rendere il concetto più semplice è possibile fare un esempio:

uno smalto glitterato. Lo smalto, inteso come liquido colorato non può essere

considerato un articolo perché non possiede un forma e una superficie tale che

ne determinano l’uso, ma è solo il suo contenitore, cioè la boccettina di vetro e

il pennellino, che può essere definito tale. Lo smalto, quindi, come la maggior

parte dei cosmetici uso giocattolo sono da definirsi come articoli contenenti un

preparato.

In quanto articoli contenenti un preparato i cosmetici giocattolo non rientrano

nella categoria di articoli a rilascio intenzionale, per il REACH, in quanto l’

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oggetto viene considerato come una combinazione di un articolo funzionante

come un contenitore o un materiale di supporto e di una sostanza o miscela.2

In base a quanto stabilito dal regolamento REACH, al fine di tutelare la salute

dei consumatori, per gli articoli è previsto per gli importatori e i produttori l’

obbligo di registrazione, per le sostanze contenute nell’articolo, e l’ obbligo di

notifica, e di comunicazione lungo la catena per le sostanze SVHC

eventualmente presenti.

1.2: Produttori e importatori di articoli

Partendo dal concetto di articolo, in riferimento a quelli che sono stati i casi

posti in analisi, occorre analizzare gli obblighi posti in essere dalla normativa

REACH nei confronti di produttori e importatori di articoli contenenti una

miscela o un preparato. Lo studio dei casi sottoposti alla mia attenzione ha

subito evidenziato che per i prodotti cosmetici ad uso giocattolo l’ articolo

risulta essere costituito dal contenitore. Il contenitore, essendo catalogato come

articolo, può essere meglio catalogato come un articolo senza rilascio

intenzionale di sostanza, deve, pertanto, sottostare agli obblighi stabiliti per tale

categoria dal REACH. Al fine di tutelare la salute la salute degli utilizzatori

finali (industriali o professionali, ma anche i distributori) il REACH stabilisce,

attraverso l’articolo 33 l’ obbligo di comunicazione di tutte le sostanze

SVHC(sostanze definite come “ estremamente preoccupanti”), elencate in

Candidete List, e presenti nell’ articolo in concentrazioni superiori allo 0,1%

w/w che possono causare esposizione durante le condizioni di uso normali o

ragionevolmente prevedibili dell’ oggetto.

Il consumatore non rientra nell’ obbligo di informazione lungo la catena, ma

esso stesso può fare richiesta al suo fornitore di articoli e questo è obbligato a

rispondergli a titolo gratuito entro 45 giorni dalla richiesta stessa.

Per gli obblighi stabiliti dall’ articolo 33 non ci sono limiti minimi di peso o

fasce di tonnellaggio da tener presente, e tali disposizioni sono da applicare

anche all’ involucro che racchiude l’articolo. I limiti fissati dello 0,1 % w/w

sono da riferirsi al peso complessivo dell’articolo, e non alla parte di articolo

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che lo contiene. Quest’ultimo concetto sarebbe oggetto di una disquisizione

lunga e improntata sulla legittimità di tale disposizione.

Viene da chiedersi se è giusto che il limite di concentrazione sia relativo al

peso dell’intero articolo o debba riferirsi al peso della parte dell’ articolo che lo

contiene. Seguendo tale ragionamento appare evidente che riferirsi al peso

della specifica parte di articolo che lo contiene potrebbe essere più

conservativo per la tutela della salute dell’uomo, e forse a mio parere anche più

equo. Rimane inoltre il problema della esposizione: una sostanza SVHC

contenuta sulla superficie dell’ articolo stesso dà sicuramente più esposizione

rispetto ad una parte che è posizionata internamente. Secondo l’articolo 33 la

informazioni da fornire sono quelle relative al ciclo di vita e di smaltimento del

prodotto, al pericolo relativo alle sostanze SVHC alle vie di esposizione a tali

sostanze, ma anche alle misure di controllo di esposizione. L’articolo 33 non

fornisce però informazioni relative alla modalità di trasmissione di tali

informazioni che possono essere comunicate o fornendo solo il nome della

sostanza SVHC in questione, o aggiungendo a questo informazioni più o meno

dettagliate.

Secondo l’articolo 7 comma 2 i produttori o gli importatori di articoli

contenenti SVHC hanno l’ obbligo di notifica all’ECHA(l’agenzia europea

della chimica) se questa è presente in concentrazioni superiori allo 0,1% w/w e

se viene immessa sul mercato europeo in quantitativi superiori a 1 tonnellata

annua. Come descritto produttore ed importatore hanno gli stessi obblighi

REACH e risultano gli attori principali della catena di approvvigionamento da

cui partono tutte le informazioni necessarie per l’identificazione delle sostanze

presenti nell’articolo. Anche il passaggio di informazioni lungo la catena è un

principio su cui il REACH pone particolare attenzione nella tutela della salute

dell’ uomo e dell’ ambiente. Produttori e importatori devono adempiere, oltre

all’obbligo di notifica, anche all’obbligo di registrazione delle sostanze

contenute in articoli.

Esistono però delle esenzioni:

sostanze contenute nell’ allegato IV e V del Regolamento REACH,sono

esentate sia dalla notifica che dalla registrazione;

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le sostanze recuperate possono usufruire dell’ esenzione all’obbligo di

registrazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall’ articolo 2

comma 7 lettera d;

ai sensi dell’articolo 7 comma 3 sono esentate dalla notifica le sostanze

che non possono dare esposizione;

le sostanze già registrate per tale uso secondo l’articolo 7 comma 6.

Forse proprio quest’ultimo caso risulta uno dei più complicati, non è sempre

facile, infatti, reperire informazioni del genere. Di fondamentale importanza

risulta in questo caso la Scheda di Sicurezza della sostanza che può essere un

buona fonte di informazione, ma altrettanto importante è il supporto

informatico fornito dall’ ECHA o recuperato nel web.

1.3: Il REACH e le miscele: obblighi di produttori e importatori

L’ analisi svolta sugli articoli analizzati, ci ha permesso di stabilire che i prodotti

analizzati sono articoli contenenti una miscela o un preparato. La definizione di

preparato, o miscela , e data all’articolo 3 comma 2 e così espressa

“una miscela o una soluzione composta da due o più sostanze”3

Le miscele sono, quindi definite come un insieme di due o più sostanze che

vengono mescolate tra di loro senza che avvenga una reazione chimica. Le

miscele non sono soggette all’ obbligo di registrazione REACH, ma è ciascuna

delle sostanze che và a costituire la miscela che deve rispettare l’ obbligo di

registrazione secondo quanto stabilito dall’ articolo 6 comma 1. Per le miscele,

così come per gli articoli valgono le disposizioni definite all’articolo 5, un articolo

innovativo nella campo della normativa in materia di regolamentazione di

sostanze chimiche. L’ articolo 5 esprime infatti un concetto rivoluzionario “no

data no market” lasciando il mercato europeo solo a sostanze contenute in miscele

o articoli i cui profili di pericolosità siano ben noti e delineati, e per i quali si è

studiato un piano di gestione dei rischi dovuti all’ esposizione di tali sostanze.

Và da se che l’obbligo di registrazione và a mettere al pari livello sia chi importa

materie prime e fabbrica l’ articolo e/o la miscela in UE sia chi importa l’articolo

e/o il preparato.

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Importante da sottolineare sono anche le disposizioni stabilite da Titolo III del

REACH, dove si smette luce sull’importanza di condivisione dei dati e di

comunicazione lungo la catena di approvvigionamento. Da qui l’ esenzione

all’obbligo di registrazione qualora la stessa sostanza sia stata precedentemente

registrata per il medesimo uso da un altro attore a monte della catena di

approvvigionamento, o, per ciò che riguarda nello specifico l’importazione, se si

importa da una azienda extra UE che però ha un rappresentante unico in Europa,

che abbia già registrato la sostanza per quel determinato uso.

Un ombretto, uno smalto, un gloss,intesi come cosmetico puro, ad esclusione del

contenitore, rispondono perfettamente a questa definizione e quindi potrebbero

essere considerate delle miscele.

L’importazione di un cosmetico da paesi extra UE, esclude dall’ obbligo REACH,

tuttavia se si importano materie prime, o semi-prepararti per fini cosmetici , in

questo caso l’ importatore è soggetto a tutti gli obblighi stabiliti dal Regolamento

REACH.

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Capitolo II

Normative a confronto: il caso cosmetico uso giocattolo

Le analisi e gli studi approfonditi messi in luce fino ad ora hanno evidenziato che

il caso dei cosmetici ad uso giocattolo ha una struttura complessa ed articolata che

si interseca in più punti con il Regolamento REACH, ma che

contemporaneamente abbraccia diverse normative.

Lo scopo di questo capitolo è di mettere a confronto il REACH con queste

specifiche normative di settore.

2.1:Il REACH e la direttiva giocattoli.

Vuoi che si parli di un ombretto o di uno smalto per una bambina si tratta

comunque di un giocattolo, pertanto la prima normativa di cui si deve discutere è

la direttiva giocattoli (Direttiva 48/2009). Il bambino, nell’immaginario collettivo,

appare sempre come un essere indifeso e incapace – soprattutto dal punto di vista

giuridico – di far sentire la propria voce, se non con l’ausilio degli adulti. La

protezione dei più piccoli a livello comunitario si muove, quindi a

trecentosessanta gradi, andando a coprire le abitudini dei bambini, le questioni

legate allo status fisico e psicologico, le situazioni emergenti da specifici contesti

sociali. Quello dei giocattoli è un settore molto sensibile, considerata sia la

necessità di assicurare ai bambini prodotti non pericolosi, con i quali dilettarsi e

crescere, sia l’enorme quantità di giocattoli non sicuri che circolano sul mercato,

mettendo a repentaglio la vita di tanti piccoli utilizzatori.

La direttiva giocattoli nasce dalla direttiva 88/378/CEE la quale intendeva

armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli in ambito comunitario,

specificando i requisiti essenziali di sicurezza in materia di proprietà fisiche e

meccaniche, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igieniche e radioattività.

Tali principi di base hanno portato a dei buoni risultati, tuttavia lo sviluppo

tecnologico nel settore giocattoli ha sollevato nuove questioni in merito che

hanno portato a sostituire la vecchia direttiva con la direttiva 2009/48/CE. Ha

destato particolare preoccupazione nei consumatori l’aumento sul mercato di

prodotti provenienti da paesi extra-europei, attraverso tale normativa si tenta,

quindi, di proteggere il mercato stesso e soprattutto la salute dei cittadini,

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imponendo l’obbligo per gli importatori di immettere sul mercato prodotti che

siano conformi alle prescrizioni comunitarie. La normativa stabilisce inoltre

che qualsiasi distributore, che rende disponibile il prodotto già immesso sul

mercato dal fabbricante, deve garantire che la modifica da esso stesso apportata

non vada ad intaccare la conformità del giocattolo.

Risulta necessario, dalla lettura degli atti, al fine di garantire un elevato livello

di protezione dei bambini dei rischi causati da sostanze chimiche pericolose,

l’adeguamento alle disposizioni relative al regolamento CE/1907 del 2006 sulla

registrazione valutazione autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

(REACH). Entra quindi in gioco il regolamento REACH con cui si mira a

proteggere la salute dell’uomo e dell’ambiente e dunque il REACH, pur non

occupandosi direttamente di giocattoli, rientra ingloba in se tale ambito,

andando a disciplinare e a garantire un uso sicuro di tutte le sostanze chimiche.

Destano particolare attenzione i vari CMR (sostanza ad attività cancerogena,

mutagena e tossica per la riproduzione) ritrovati nei giocattoli, che in

conformità con la normativa comunitaria relativa alla classificazione di

etichettatura ed imballaggio possono provocare gravi rischi per la salute

umana, pertanto risulta necessario elaborare nuove restrizioni per talune

sostanze. La presente normativa si propone infatti lo scopo di incoraggiare la

sostituzione di sostanze e materiali pericolosi con tecnologie meno rischiose.

Importante risulta essere, anche secondo il regolamento REACH, la misura di

gestione del rischio qualora il pericolo non possa essere sufficientemente

limitato mediante progettazione o misure di salvaguardia in riferimento ad un

uso non ragionevolmente prevedibile. Risulta, quindi, fondamentale lasciare la

gestione del rischio residuo a chi effettua la supervisione. Il controllo del

rischio può essere ulteriormente gestito anche dal consumatore attraverso

l’utilizzo di avvertenze che dovrebbero accompagnare il giocattolo per evitarne

un uso improprio. Altra normativa collegata è il regolamento 1935/2004 che

disciplina i materiali destinati ad essere in contatto con i prodotti alimentari per

quanto riguarda i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi. Per

ciò che concerne il comparto ambientale, quindi i rifiuti, si fa riferimento alla

direttiva 2002/95/CE relativa alle sostanze vietate nella parte elettronica dei

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giocattoli; alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche, alla direttiva 2006/12/CE in merito agli imballaggi e i rifiuti di

imballaggio, infine la direttiva 94/62 riguardante le pile e gli accumulatori.

La marcatura CE di un giocattolo deve essere garanzia di conformità, non solo

alla normativa giocattoli, ma anche verso le altre normative collegate,

contribuendo a migliorare la protezione dei consumatori.

2.1.1: La marcatura CE dei giocattoli

Un elemento di svolta della direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli

riguarda l’istituzione di un marchio CE per i giocattoli,vale a dire la possibilità

per il fabbricante di utilizzare le norme tecniche armonizzate per soddisfare la

garanzia di una produzione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e,

quindi, per apporre legittimamente la marcatura sui prodotti.

Il marchio CE è, infatti, l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti

essenziali di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie applicabili al

prodotto stesso; l’apposizione del marchio non indica assolutamente la qualità

del “made in Europa”, ma è esclusivamente la dichiarazione che sono stati

rispettati i requisiti di sicurezza. La marcatura CE deve essere, quindi, apposta

sul giocattolo o sull’imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile. La

marcatura avviene ad opera di organismi o laboratori specializzati a seguito

della richiesta del fabbricante o di un suo mandatario nella Comunità Europea.

Dopo i controlli dell’organismo abilitato, se la procedura si conclude

positivamente l’organismo abilitato redige un attestato CE, notificato al

fabbricante, in cui sono contenute le conclusioni dell’esame e le condizioni cui

è eventualmente soggetto il giocattolo approvato, del quale si danno le

descrizioni e i disegni. La Commissione, gli altri organismi abilitati e gli altri

Stati membri possono richiedere una copia dell’attestato e una copia della

documentazione tecnica e dei verbali degli esami e delle prove effettuate.

Qualora, invece, l’organismo abilitato rifiuti di rilasciare un attestato CE esso

informa lo Stato membro che lo ha abilitato e la Commissione precisando le

ragioni del rifiuto.

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2.1.2: Il sistema Rapex

Il RAPEX è un sistema di allarme rapido creato dalla Commissione europea

per i prodotti pericolosi non alimentari; grazie a questo sistema le informazioni

sui prodotti pericolosi individuati in uno Stato membro vengono rapidamente

notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

Il sistema funziona attraverso il dislocamento su tutto il territorio dell’Unione

di una serie di “Punti di Contatto” che interagiscono sia con la Commissione

sia con le altre Autorità Nazionali competenti. Quando si accerta la pericolosità

di un prodotto, l’autorità nazionale competente prende gli opportuni

provvedimenti per eliminare il rischio: può ritirare il prodotto dal mercato,

richiamandolo se è già arrivato ai consumatori o lanciare un avvertimento. Il

punto di contatto nazionale segnala, quindi, il prodotto alla Commissione

europea informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati

dall’autorità per prevenire rischi e incidenti. La Commissione europea, inoltre,

diffonde le informazioni ricevute ai punti di contatto nazionali degli altri Stati

membri e pubblica con cadenza settimanale un elenco delle notifiche dei

prodotti pericolosi e dei provvedimenti adottati per eliminare i rischi. I punti di

contatto nazionali si assicurano, in tutti gli Stati membri, che le autorità

competenti controllino se il prodotto pericoloso notificato è presente sul

mercato del paese; se così fosse, le autorità intervengono per eliminare i rischi

disponendo che il prodotto sia ritirato dal commercio o richiamato se è già

arrivato ai consumatori oppure lanciare avvertimenti.

2.2: Il REACH e la normativa cosmetici

I cosmetici rappresentano una categoria di prodotti di largo consumo e di

ampia diffusione; si tratta di prodotti che fanno parte della nostra vita

quotidiana ed il cui impiego è legato a comportamenti abituali di cui non

possiamo immaginare di fare a meno. Pensiamo solo per un istante a quando ci

laviamo le mani, i capelli, facciamo la doccia, stiamo usando dei prodotti

cosmetici la cui produzione e commercializzazione è sottoposta a delle regole

specifiche.

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Il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato

pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici, approvato dal Parlamento europeo

e dal Consiglio, allo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia

(Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.).

La vecchia Direttiva, 67/548 CE, all’articolo 1 camma 2 lettera b esentava

dall’obbligo di notifica all’ inventario EINECS le sostanze contenute nei prodotti

cosmetici.

Questo ha fatto si che, negli oltre 30 anni di applicazione di questa direttiva, in

questo settore venissero impiegate sostanze NON notificate che venivano

comunemente fabbricate in UE oppure importate da altri paesi. Ovviamente

queste sostanze dovevano rispondere a requisiti specifici delle direttive di settore.

Il Regolamento REACH introduce un’importante, e per certi aspetti stravolgente,

novità su questo settore in quanto l’esenzione di cui sopra non viene contemplata.

Quindi, le sostanze chimiche senza EINECS (cioè non presenti nell’inventario

delle sostanze esistenti) fabbricate e/o importate (in quantitativi pari o superiori ad

1 ton/anno) dovranno essere regolarmente registrate secondo quanto richiesto dal

REACH. Anzi, per queste sostanze a partire dal 1° giugno 2008 (data di entrata in

vigore della parte operativa del REACH) vale il principio “NO DATA – NO

MARKET”. 4

Ciò significa che tutte le aziende che importano o producono in Europa tali

sostanze sono soggette all’obbligo REACH della registrazione attraverso la

presentazione di tutta la documentazione opportuna e dietro il pagamento di un

opportuna tariffa.

2.3: Il REACH e il CLP: due colossi a confronto.

Il Regolamento CLP si propone di salvaguardare la salute dellʼ uomo e dellʼ

Ambiente garantendo allo stesso tempo la libera circolazione delle sostanze

chimiche, miscele e prodotti specifici previa, etichettatura ed imballaggio secondo i criteri

armonizzati del GHS “Globally, Harmonized, System of Classification and

Labelling of Chemicals” .Obiettivi, questi, coerenti con quanto già prefissato dal

Regolamento REACH con cui risulta essere complementare perseguendo un

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obiettivo comune: un libero e competitivo mercato europeo di sostanze, miscele

e/o prodotti che non arrecano danno alla salute dellʼuomo e dellʼ ambiente.

Il regolamento CLP, è un atto regolatorio più giovane de REACH, studiato e

sviluppato con lo scopo di rendere i due atti normativi complementari. Il CLP

include, infatti, gli emendamenti necessari da apportare al REACH, ed è ad esso

legato tramite il trasferimento di alcune disposizioni fondamentali per il

raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

L’obbligo per le aziende di classificare le proprie sostanze e miscele e notificarne

le classificazioni è sicuramente un punto cardine, ma questo si aggiunge la

necessità di elaborazione di un elenco armonizzato di sostanze classificate a

livello comunitario ma anche la definizione di un inventario di classificazione ed

etichettatura costituito da tutte le notifiche e classificazioni armonizzate di cui

sopra.

Poiché le schede dei dati di sicurezza rappresentano lo strumento principale per la

comunicazione ai sensi del regolamento REACH, le disposizioni sulle schede dei

dati di sicurezza restano invariate.

Il regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10

classi di pericolo per la salute umana, una classe di pericolo per l'ambiente e una

classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono. Le classi

basate sulle proprietà fisico-chimiche sono diverse dalle attuali categorie di

pericolo. Esse tengono conto delle classi definite nella legislazione internazionale

riguardante il trasporto di merci pericolose. I pericoli per la salute sono simili ai

pericoli definiti dal sistema attualmente in vigore anche se sono organizzati e

assegnati diversamente all'interno delle classi di pericolo.

Il regolamento CLP GHS va ad incidere soprattutto per quanto riguarda la

classificazione delle miscele. Infatti le sostanze fino ad oggi classificate dalla

comunità europea sono presenti nel nuovo Regolamento con la nuova

classificazione, ma le miscele e i preparati no! Essi vanno riclassificati perchè

sono state apportate modifiche ai valori soglia e ai metodi di calcolo per la loro

classificazione ed inoltre alcune sostanze presenti nelle miscele cambieranno

classificazione rispetto al passato.

L'etichettatura comprende elementi (pittogrammi) che sono diversi da quelli

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attualmente utilizzati Le informazioni richieste sono gli identificatori del prodotto,

l'identità del fornitore, i simboli di pericolo, le parole di segnalazione, le frasi di

rischio e i messaggi di attenzione.

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Capitolo III

Casi studio

Al seguito della complessa analisi normativa fatta si riportano dei casi studio al

fine di toccare con mano le problematiche a livello regolatorio in cui si può

incorrere andando a valutare la sicurezza di prodotti cosmetici ad uso giocattolo.

3.1 : Polvere glitterata

Tra i vari casi che hanno destato, in particolar modo, la mia attenzione c’ è stato il

caso di un azienda Italiana che commercializza giocattoli in UE.

L’ azienda, che per questioni di riservatezza chiameremo XY, acquista materie

prime in paesi extra UE, le importa in un paese asiatico dove le miscela andando a

produrre una polvere glitterata, che importa in UE sotto forma di semipreparato.

Il semipreparato in questione viene confezionato in un paese europeo insieme ad

un articolo che ne funge da contenitore ed in tal forma, il giocattolo, viene

importato in Italia. Qui lo immette sul mercato come un prodotto cosmetico

destinato all’utilizzo dei bambini. Il prodotto è in realtà una polvere

glitterarata,che viene ceduta ad un altro attore della catena di approvvigionamento

che lo confeziona facendolo diventare una parte di un articolo più complesso. Tale

articolo viene immesso sul mercato e destinato al consumatore bambino che lo

utilizza per la decorazione delle unghie.

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3.1.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi REACH

Ai sensi del Regolamento REACH, XY è un’azienda che importa una miscela,

non ancora un prodotto cosmetico, pertanto risulta pienamente nel REACH ed ha

l’obbligo di registrazione di tali sostanze, qualora ne sia obbligato secondo quanto

stabilito dal titolo II del REACH, e a meno che un attore, a monte della sua catena

di approvvigionamento, non abbia già registrato tali sostanze per il medesimo uso.

L’articolo che và a costituire il contenitore viene classificato come un articolo che

non rilascia sostanze in condizioni di uso normali e ragionevolmente prevedibili,

pertanto non è soggetto ad obbligo di registrazione.

Dall’ analisi dei dati ottenuti dalla composizione dell’articolo è stato verificato l’

assenza di SVHC, quindi per l’azienda decade anche l’obbligo di notifica e di

comunicazione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento.

L’analisi della composizione del semipreparato che và a costituire la polvere

glitterata è riportata in tabella 1.

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Tabella 1: elenco delle sostanze costituenti l’articolo

Nome sostanza Numero CAS Percentuale di

presenza nell’

articolo

Classificazione Pittogramma

Poly ethylene

terephthalate

25038-59-9 Circa97% Non classificato Non previsto

Alluminium 7429-90-5 Circa0.2% Non classificato Non previsto

Epoxy Resin 61788-97-4 Circa3% Skin irr.cat.2

Skin sens.cat.1

Eye irr.cat.2

Chromium 7440-47-3 Circa0.5% Skin sens. Cat.1

Resp.sens. Cat.1

Dalla composizione in percentuale e dai dati relativi al tonnellaggio, l’obbligo

della registrazione scatta per tutti gli elementi che vanno a costituire la miscela.

3.1.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP

Ottenuto l’elenco delle sostanze presenti ho provveduto ad una indagine

bibliografica relativa alle sostanze utilizzate per capire meglio la pericolosità delle

sostanze in questione.

Nonostante ci trovassimo di fronte ad uno ftalato l’indagine bibliografica non ha

portato novità preoccupanti in relazione al polietilene tereftalato.al contrario,si

nota la presenza di cromo e resina epossido che sono classificate irritanti cutanei e

addirittura sensibilizzanti respiratori. In base ai valori di concentrazione di tali

sostanze nella miscela ne consegue la seguente classificazione CLP:

Irritante oculare cat.2;

Sensibilizzante cutaneo cat1;

Sensibilizzante respiratorio cat 1;

ed inoltre si concretizza anche l’obbligo di notifica in etichetta in base alla nota1.

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3.1.3: Adempimenti ai sensi della direttiva cosmetici

Stabiliti gli obblighi da adempire in rispetto della normativa REACH siamo

passati all’ analisi degli obblighi relativi alla normativa cosmetici. Il primo passo

compiuto è stato quello di verificare la presenza delle sostanze in questione

nell’annesso II della direttiva cosmetici, ed abbiamo immediatamente notato che

l’uso del cromo, nei prodotti cosmetici, fosse bandito.

3.1.4: Adempimenti in riferimento alla direttiva giocattoli

Alla luce dei dati ottenuti appare nell’immediato la non conformità del prodotto

all’ immissione sul mercato Europeo. La presenza di cromo impedisce la

commercializzazione del prodotto cosmetico e di conseguenza dell’intero articolo.

L’ azienda XY per immettere l’ articolo sul mercato Europeo dovrà cambiare la

formula andando a eliminare il cromo, e nel caso progettarne la sostituzione con

prodotto di origine naturale, come ad esempio l’ocra rossa, oppure la terra di

siena.

3.2: Lip gloss

Altrettanto interessante è stata l’analisi normativa effettuata per un lip gloss ad

uso giocattolo.

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L’ azienda in questione è un’azienda che acquista il prodotto finito fuori UE,

quindi si tratta di un’azienda che acquista un prodotto cosmetico fuori Europa e lo

immette sul mercato europeo.

3.2.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi REACH

Ci troviamo di fronte ad una azienda che importa un articolo contenente un

preparato. L’articolo risulta essere costituito da un contenitore di plastica

costituito prevalentemente da poli etilen tereftalato, uno ftalato che non desta

particolari preoccupazioni. La sostanza non è rilasciata in maniera volontaria

dall’articolo non è classificata come SVHC, pertanto non rientra nell’obbligo di

registrazione né di notifica e informazione lungo la catena di

approvvigionamento.

La composizione chimica del cosmetico analizzato è riportata in tabella 2:

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tabella 2: composizione chimica lipgloss.

Nome sostanza Numero cas Composizione in

%

Classificazione pittogramma

Ricinus

communis Seed

Oil

8001-79-4 Circa 80% Non classificato Non previsto

C18-36 Acid

Tryglyceride

91052-08-3 Circa 5% Non classificato Non previsto

Cera Alba 8006-40-4 Circa 5% Non classificata Non previsto

Cetyl Alcohol 36653-82-4 Circa 2% Non classificata Non previsto

Methyl paraben 99-76-3 Circa0.1% Skin irr cat2

Eye irr cat 2

STOT SE 3

Propyl paraben 94-13-3 Circa 0.1% Skin irr cat2

Eye irr cat 2

STOT SE 3

In base all’ elenco fornito relativo alle sostanze costituenti il cosmetico appare

evidente che si tratta di una miscela. Facendo ulteriormente riferimento ai

quantitativi di sostanza importati su base annuale appare necessaria solo la

registrazione dell’ olio di ricino, perché solo questa sostanza supera il limite di

una tonnellata annua. Tuttavia l’olio di ricino, usato in tale composizione, risulta

essere ottenuto da un processo fisico di estrazione, dal ricinus communis, si tratta

quindi di un prodotto di origine naturale che pertanto risulta essere esente dall’

obbligo di registrazione in base a quanto stabilito dall’ articolo 2 comma 7 lettera

a(Allegato IV).

3.2.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP

La miscela ottenuta deve essere a questo punto classificata secondo il regolamento

CLP. Dai dati riportati in tabella II appare evidente che le sostanze utilizzate nella

preparazione non mostrano un livello di pericolosità spiccato per la tutela della

salute dell’ uomo e dell’ ambiente. La presenza delle due sostanze classificate

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come pericolose non è sufficiente però alla classificazione della miscela come

irritante oculare e cutaneo e come tossicità specifica su organi bersaglio per

singola esposizione, quanto il valore limite di classificazione non si raggiunge

nemmeno seguendo il criterio dell’additività.

3.2.3: Adempimenti ai sensi della direttiva cosmetici

In relazione alla direttiva 1223/2009 le uniche sostanze a destare preoccupazione

sono i parabeni che sono soggetti a restrizioni come stabilito dall’ allegato VI. La

restrizione si riferisce ai limiti massimi consentiti di parabeni presenti nei

cosmetici. Tale limite risulta fissato a 0.4% per ogni singolo parabene fino ad un

limite massimo di 0.8% dato dalla somma di tutti i parabeni presenti.

3.2.4: Adempimenti in riferimento alla direttiva giocattoli

L’articolo non mostra inadempienze rispetto alla normativa giocattolo, pertanto,

in rispetto delle altre vigenti, ha ricevuto il certificato di conformità e la marcatura

CE.

3.3: Ombretto cremoso

L’ azienda in questione è un azienda italiana che importa in Europa da paesi extra

UE ombretti cremosi destinati all’uso da parte di bambini. Essendo l’ articolo

destinato a bambini rientra nel caso di prodotti cosmetici ad uso giocattolo.

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3.3.1: Adempimenti dell’azienda ai sensi REACH

Il caso degli ombretti cremosi ricalca a grosse linea gli step seguiti nel caso del

lipgloss. Il giocattolo in questione viene classificato come articolo contenente un

preparato. Per ciò che concerne l’articolo ci ritroviamo di fronte ad una struttura

costituita da materiale plastico che funge da contenitore. L’articolo in questo caso

ha una composizione più complessa ed è costituito da più parti, ognuna di essa

composta principalmente da materiali di origine plastica.

Poiché l’azienda in questione acquista il contenitore da una azienda europea, si

definisce come un utilizzatore a valle e pertanto ha solo obbligo passaggio di

informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

La miscela che andrà a costituire il cosmetico viene anch’essa importata, ma da

fuori UE. L’azienda cliente avrà dunque obbligo di registrazione delle sostanze

che vanno a costituire la miscela.

La composizione della miscela è riportata in tabella 3:

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Tabella 3:composizione ombretto cremoso.

Nome sostanza Numero cas Composizione in

%

Classificazione pittogramma

Ricinus

communis Seed

Oil

8001-79-4 Circa 80% Non classificato Non previsto

C18-36 Acid

Tryglyceride

91052-08-3 Circa 5% Non classificato Non previsto

Cera Alba 8006-40-4 Circa 5% Non classificata Non previsto

Cetyl Alcohol 36653-82-4 Circa 2% Non classificata Non previsto

Methyl paraben 99-76-3 Circa0.1% Skin irr cat2

Eye irr cat 2

STOT SE 3

Propyl paraben 94-13-3 Circa 0.1% Skin irr cat2

Eye irr cat 2

STOT SE 3

Copernica cefira

cera

8015-86-9 Circa 6%

Non classificato Non previsto

3.3.2: Adempimenti dell’azienda ai sensi del regolamento CLP

La miscela ottenuta deve essere a questo punto classificata secondo il regolamento

CLP. Dai dati riportati in tabella II appare evidente che le sostanze utilizzate nella

preparazione non mostrano un livello di pericolosità spiccato per la tutela della

salute dell’ uomo e dell’ ambiente. La presenza delle due sostanze classificate

come pericolose non è sufficiente però alla classificazione della miscela come

irritante oculare e cutaneo e come tossicità specifica su organi bersaglio per

singola esposizione, quanto il valore limite di classificazione non si raggiunge

nemmeno seguendo il criterio dell’additività.

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3.3.3: Adempimenti ai sensi della direttiva cosmetici

In relazione alla direttiva 1223/2009 le uniche sostanze a destare preoccupazione

sono i parabeni che sono soggetti a restrizioni come stabilito dall’ allegato VI. La

restrizione si riferisce ai limiti massimi consentiti di parabeni presenti nei

cosmetici. Tale limite risulta fissato a 0.4% per ogni singolo parabene fino ad un

limite massimo di 0.8% dato dalla somma di tutti i parabeni presenti.

3.3.4: Adempimenti in riferimento alla direttiva giocattoli

L’articolo non mostra inadempienze rispetto alla normativa giocattolo, pertanto,

in rispetto delle altre vigenti, ha ricevuto il certificato di conformità e la marcatura

CE.

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Conclusioni

L’analisi normativa effettuata in relazione al Regolamento REACH e alle ricadute

di questo in quelle che sono le specifiche normative di settore si è focalizzato su

di un settore particolare che trova un grosso interesse da parte dei consumatori:

prodotti cosmetici ad uso giocattolo.

I cosmetici ad uso giocattolo hanno un grosso mercato nella Comunità Europea, e

si rivolgono ad una fetta di popolazione che è ampiamente tutelata e protetta

dall’UE: i bambini. Dall’analisi della normativa vigente è emerso che il cosmetico

ad uso giocattolo è prima di tutto un giocattolo, e pertanto deve rispondere a tutti i

requisiti stabiliti dalla Direttiva giocattoli ad ora vigente, in quanto si rivolge ad

una popolazione di consumatori costituita da bambini, ed in quanto tali vanno

tutelati e protetti da una società moderna e civile.

Ma il giocattolo in questione è anche un cosmetico e pertanto deve rispondere agli

obblighi stabiliti dalla direttiva cosmetici. Come stabilito da tale atto regolatorio i

cosmetici devono presentare caratteristiche fisico-chimiche particolari e un

altissimo livello di sicurezza di utilizzato. Attraverso l’ andata in vigore

dell’articolo 15 della nuova direttiva cosmetici, dal Luglio del 2010 l’atto

normativo in questione ha un filo diretto con tutto quello che il sistema REACH.

L’articolo 15 della Direttiva cosmetici stabilisce infatti che le sostanze CMR,

ossia sostanze ad attività cancerogena, mutagena e chimica, non possono essere

inclusi in prodotti cosmetici. Da qui il duplice collegamento con il REACH.

Il REACH è collegato a filo doppio anche alla direttiva giocattoli, il giocattolo è

in articolo e in quanto tale deve assolvere agli obblighi per esso stabiliti dal

REACH.

Non può mancare infine il collegamento con l’altro colosso normativo in materia

di sostanze chimiche: il regolamento CLP.

Il CLP è un regolamento complementare al REACH che si interseca nel nostro

percorso analitico, in merito ai criteri di classificazione ed etichettatura delle

sostanze e delle miscele.

In conclusione quando ci si trova ad analizzare e a valutare la sicurezza

nell’utilizzo di un cosmetico ad uso giocattolo bisogna partire da concetto che

stiamo comunque parlando di un giocattolo e da qui scendere a fondo andando ad

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analizzare le sostanze utilizzate, verificando il rispetto di tutto il complesso

normativo che va a disciplinare tale settore merceologico.

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Bibliografia

1: Regolamento REACH 1907/2006 art.3 comma 3;

2: G. Stocco, La nuova guida pratica REACH, cap. 12 par. 2.1;

3: Regolamento REACH 1907/2006 art.3 comma 2

Sitografia

4:G. Stocco, www.merci pericolose.it

Normative di riferimento

Regolamento 1907/2006 CE

Regolamento 1272/2008 CE

Direttiva 48/2009 CE

D.L.vo 54/2001

Direttiva 76/768 CEE

Regolamento 1223/2009 CE

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Ringraziamenti

Ringrazio la dottoressa Cececere, e tutto il gruppo Esseq consulting

per avermi accolto e fatta sentire parte del gruppo coinvolgendomi

nei vari progetti in cui sono impegnati.

Ringrazio il CST, organismo accreditato per la marcatura CE dei

giocattoli per avermi fornito tutto il materiale necessario per la

realizzazione di questo lavoro.

Ringrazio la Prof.ssa Anna Aiello, che con la sua esperienza mi ha

guidato nella realizzazione di tutto questo.

Ringrazio i miei professori e i miei compagni di corso per aver reso

formativa e divertente questa esperienza.

Ringrazio, infine tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto con il

loro affetto e la loro amicizia.