A cura di Ing.Luigi Caselle Maggio 2008 1 Decreto Legislativo n° del 19-9-1994 Decreto Legislativo...

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a cura di Ing.Luigi Caselle Maggi 1 Decreto Legislativo del 19-9-1994

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a cura di

Ing.Luigi Caselle Maggio 2008

1

Decreto Legislativo

n° del 19-9-1994

Decreto Legislativo

n° del 19-9-1994

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art. 2087 - CODICE CIVILE

19421942 il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore

il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore

art. 32 della COSTITUZIONE ...l'interesse della collettività alla tutela della

salute

...l'interesse della collettività alla tutela della salute

art. 35 della COSTITUZIONE

… la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

… la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

19551955 DPR 547 400 articoli sugli infortuni sul lavoro

400 articoli sugli infortuni sul lavoro

19561956 DPR 303 sull'ambiente di lavorosull'ambiente di lavoro

Prima delPrima delPrima delPrima del

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19911991 D.L. 277 sul rumore, amianto e piombosul rumore, amianto e piombo

19941994D.Lgs

626valutazione del rischio, misure di tutela, rappresentante per la sicurezza

valutazione del rischio, misure di tutela, rappresentante per la sicurezza

Prima del ..

.

Prima del ..

.

Prima del ..

.

Prima del ..

.

3

D.LgsD.Lgs

19701970 art. 9 L. 300

le rappresentanze sindacali controllano per dirittol'applicazione delle normative antinfortunistiche e hanno diritto di promuovere nuove iniziative

le rappresentanze sindacali controllano per dirittol'applicazione delle normative antinfortunistiche e hanno diritto di promuovere nuove iniziative

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IL DATORE

DI LAVOROi dirigenti e i preposti

IL DATORE

DI LAVOROi dirigenti e i preposti

ILAVORATORI

ILAVORATORI

Prevenzioneincendi,

evacuazione lavoratori

(art. 12, 13, 14)

Prontosoccorso

(art. 15)

Obblighi(art. 4)

"la Valutazionedel rischio" MEDICO

COMPETENTE(art. 17)

Obblighi(art. 5) Informazione

e formazionedei lavoratori

(art. 21 e 22)

Consultazione: "Rappresentante per la

sicurezza"

(art. 18 e 19)

Dispositivi di protezioneindividuale

(art. 40, 41, 42,43, 44)

Organismiparitetici

(art. 20)

Organismiparitetici

(art. 20)

4

D.LgsD.Lgs

Struttura del Decreto LegislativoStruttura del Decreto LegislativoStruttura del Decreto LegislativoStruttura del Decreto Legislativo

ServizioPrevenzionee Protezione

(art. 8, 9, 10, 11)

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definizi

oni

definizioni

definizi

oni

definizioni

DATORE DI LAVOROè il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore,che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unitàproduttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

UNITA' PRODUTTIVAstabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni

o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale

LAVORATORE persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con un rapporto di lavoro (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari)

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Datore Datore didi lavoro lavoroDatore Datore didi lavoro lavoro

deve fare la

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

deveGARANTIRE

la Sicurezza e la Salutedei lavoratori

in tutti gli aspetti connessi con il lavoro

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compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che non può delegare)

compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che non può delegare)

la valutazione del rischioe individuazione delle misure di prevenzione

l'elaborazione del "piano di sicurezza"

la designazione del responsabiledel Servizio di Prevenzionee Protezione ( RSPP )

l'autocertificazione scritta perle aziende fino a 10 dipendenti(su V.R. e obblighi collegati)

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designare gli addetti al

SERVIZIO DI

PREVENZIONEE PROTEZIONE

obblighi del obblighi del DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO (art. 3 e 4)

obblighi del obblighi del DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO (art. 3 e 4)

osservare le

MISURE GENERALIDI TUTELA

(art. 3)

fare la VALUTAZIONE

DEL RISCHIO

11 3322

nominare il

MEDICO COMPETENTE

(art. 17)

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adottare leMISURE DI PREVENZIONE

E PROTEZIONE

1 - designare i lavoratori per la prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso

2 - aggiornare le misure di prevenzione3 - accesso alle zone pericolose riservato

ai lavoratori istruiti4 - informare il medico su processi e rischi

5 - controllare le situazioni a rischio6 - istruire e informare i lavoratori

su rischi, misure e evacuazione7 - non chiedere ai lavoratori di operare

in situazioni pericolose8 - permettere ai lavoratori la verifica delle misure

9 - evitare che le misure tecniche creino rischi all'esterno

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tenere ilREGISTROPER GLI

INFORTUNIcronologico:

- per infortuni con una assenza

di almeno 1 GIORNOcon i dati

dell'infortunato, cause e circostanze

dell'infortunio, le date di abbandono e ripresa del lavoro

- dovrà essere conservato sul luogo

di lavoro e essere a disposizione

dell'Organo di vigilanza

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D.LgsD.Lgs OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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consultare il RAPPRESENTANTE

PER LA SICUREZZA

(art. 18 e 19)

1 - su valutazione dei rischi, 2 - prevenzione

3 - designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione

e Protezione, prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso,

4 - sull'organizzazione dellaformazione

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dare al lavoratore

(a fine rapporto)

la cartellasanitaria e di rischio

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fornire al ServizioPrevenzione e

Protezioneinformazioni

su:- natura dei rischi

- O.d.L.- programmazione e

attuazione dellemisure preventive

- descrizione impianti e processi produttivi

- dati Registro infortuni

- prescrizioni degli Organi di vigilanza

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D.LgsD.Lgs OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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Il primo obbligo che incombe sul datore di lavoro è quello di osservare le misure generali Il primo obbligo che incombe sul datore di lavoro è quello di osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 3 del D.L. :di tutela previste dall'art. 3 del D.L. :

1 - eliminazione dei rischi in relazione alla conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o riduzione al minimo 2 - riduzione dei rischi alla fonte 3 - programmazione della prevenzione 4 - sostituzione di ciò che è pericoloso 5 - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro 6 - priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali 7 - limitazione al minimo del n° dei lavoratori esposti al rischio 8 - utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici 9 - controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici10- allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio11- misure igieniche12- uso di segnali di avvertimento e sicurezza

11

D.LgsD.Lgs

Le misure generali di tutela ( art. 3 )

Le misure generali di tutela ( art. 3 )

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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laVALUTAZIONE

DEL RISCHIO

laVALUTAZIONE

DEL RISCHIO

identificare i PERICOLI

identificare tutteLE PERSONE

ESPOSTE

stimare i RISCHI

el'affidabilità e

l'adeguatezza dellemisure preventive

definire le MISURE

CAUTELARI

nuoveMISURE

PER RIDURREI RISCHI

AZIONICONSEGUENTI

AZIONICONSEGUENTI

scadenze:

1°-7-19961°-1-1997

scadenze:

1°-7-19961°-1-1997

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D.LgsD.Lgs

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OBBLIGATORIA PER LEGGE

• la Valutazione

del rischio è:

• chi deve effettuare la Valutazione

del rischio ?

IL DATORE DI LAVORO

consultando:

i lavoratori interessati e il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causarelesioni o danniper il lavoratore

in collaborazione con:

11

22

33

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

13

D.LgsD.LgsLa

VALUTAZIONE DEL RISCHIOLa

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

(ad esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi pratiche o procedure di lavoro)

E' un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per l'addetto

ovveroprocedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio

per la salute e la sicurezza dei lavoratori nellosvolgimento delle loro mansioni, derivante dal

verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

PERICOLO

RISCHIO

VALUTAZIONEdel

RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore

(nonché dimensioni possibili del danno stesso)

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs

definizioni dei termini definizioni dei termini

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quali provvedimenti?

quali provvedimenti?

1 - PER LA PREVENZIONE RISCHI PROFESSIONALI

2 - PER L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI

3 - PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 - PER ORGANIZZAZIONE E MEZZI PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

e se non è possibile eliminare i rischi ?

e se non è possibile eliminare i rischi ?

- DIMINUIRLI nella misura del possibile

- CONTROLLARE i rischi residui

CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI

PER SALVAGUARDARE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

obiettivo della valutazione

obiettivo della valutazione

15

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs

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1 - IDENTIFICA i PERICOLI2 - ASSOCIA i RELATIVI RISCHI3 - SELEZIONA DI CONSEGUENZA: attrezzature, materiali, prodotti e preparati chimici, O.d.L. 4 - CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI PROVVEDIMENTI 5 - DECIDE SCALA DELLE PRIORITÀ' DEGLI INTERVENTI

6 - GIUSTIFICA LA SCELTA

7 - VALUTA I RISULTATI CONSEGUITI

la struttura della valutazione

la struttura della valutazione

criteri per la valutazione

criteri per la valutazione

1 - OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO: vie di accesso, pavimenti e passaggi, macchinari, impianti, fumi, polveri, sostanze utilizzate, rumore , vibrazioni, microclima

2 - NATURA DEL POSTO DI LAVORO: fisso o provvisorio3 - TIPO DI LAVORO: lavoro ripetitivo o su commessa4 - MANSIONI SVOLTE E LORO COMPLESSITA'5 - ANALISI DELLE PROCEDURE E DEL LORO RISPETTO6 - ULTERIORE ANALISI DELL'EVENTUALE INTERAZIONE

DELLE VOCI PRECEDENTI

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs

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criterida applicarealla valutazionedel rischio

criterida applicarealla valutazionedel rischio

1 - NORME LEGALI2 - NORME TECNICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI3 - NORME ARMONIZZATE4 - ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI5 - IL BUON SENSO E L'ESPERIENZA PERSONALE6 - I PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI : evitare i rischi, sostituire ciò che è pericoloso, combattere i rischi alla fonte, preferire i provvedimenti di protezione collettivi a quelli individuali, adeguarsi a progresso tecnico e a cambiamenti dell'informazione, cercare di garantire un miglior livello di protezione

la valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano prevedibili!

"autocertificazione" az. familiari e piccole

"autocertificazione" az. familiari e piccole

per le aziende fino a 10 addetti, i datori di lavoro possono AUTOCERTIFICAREl'effettuazione della V.R. e degli interventi di prevenzione e protezione

17

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs

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Flow chart della valutazione del rischio

definire programma

della VR

misurazionedell'efficacia

raccogliere informazioni

identificarei

pericoli

studiarele possibilitàdi eliminare oridurre i rischi

identificaregli

esposti

valutarei

rischi

identificare imodelli di

esposizionedelle persone

esposte

stabilire azioniprioritarie e

decidere misure

controllo

attivare lemisure

di controllo

registrazionedelle

valutazioni

valutazione della

struttura

provvedimentiinadeguatiSI

NO

revisione

monitoraggiodel programma

su VR

valutazioniancoravalide

SI

NO

vi sono staticambiamenti ? SI NO

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- CONCLUSIONI - - - AZIONI - -

I rischi sono insignificanti ora e non è prevedibile che aumentino in futuro

Terminare ora le valutazioni Non sono necessarie ulteriori misure

I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile,

per esempio conforme a norme tecniche

Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione - Mantenere, eliminare,

controllare e minimizzare le possibilitàdi esposizioni maggiori - Determinare

misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le

precauzioni

I rischi sono sotto controllo oggi ma è legittimo pensare che aumenteranno in

futuro

Si può apportare miglioramenti a protezione - Terminare le valutazioni -

Il mantenimento del rispetto delle norme compete al Datore di lavoro

19

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs

Azioni conseguenti alle conclusioni dellaVALUTAZIONE DEL RISCHIO:

Azioni conseguenti alle conclusioni dellaVALUTAZIONE DEL RISCHIO:

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Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove

che causino danni, malattie o ferite

Confrontare le misure esistenti alle norme di buona tecnica

Se il confronto è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di

prevenzione e protezione

• azioni conseguenti alle conclusioni della valutazione del rischio:

I rischi sono adeguatamente controllatima non sono rispettate le misure

generali di tutela

Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi

Valutare le esigenze a lungo termine

Non vi sono prove che esistano o meno rischi

Continuare a cercare altre informazioni finchè si giunga ad una delle conclusioni

precedenti Nel frattempo instaurare provvedimenti per

minimizzare l'esposizione al rischio

20

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs

- CONCLUSIONI - - - AZIONI - -

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• il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto?

• si è sicuri che non è possibile ottenere un equivalente livello di sicurezza con maggiore facilità?

• si è sicuri che le misure prese: - NON RIDUCANO ECCESSIVAMENTE LA CAPACITA' DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE? - NON GENERINO RISCHI O PROBLEMI NUOVI E IMPREVISTI?

• ci sono soluzioni per tutte le condizioni operative, per tutte le procedure di intervento?

• queste soluzioni sono compatibili tra di loro?

• le condizioni di lavoro dell'operatore non sono compromesse da queste soluzioni?

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D.LgsD.Lgs

La SICUREZZA E’ ADEGUATA ?

significa domandarsi

La SICUREZZA E’ ADEGUATA ?

significa domandarsi

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Il datore di lavoro organizza il

SERVIZIO

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

( previa consultazione delRappresentante della Sicurezza )

Il datore di lavoro organizza il

SERVIZIO

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

( previa consultazione delRappresentante della Sicurezza )

all'interno dell'aziendadesignando il responsabile e 1 o più addetti

allo svolgimento del servizio

obbligatorio nelle aziende con più di 200 dipendenti

all'esterno dell'aziendafacendo ricorso a persone o servizi esterni adeguati alle caratteristiche

dell'azienda

fatto dallo stesso Datore di lavoroè possibile nelle aziende artigiane

o industriali fino a 30 addetti

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IL SERVIZIO DI PREVENZIONEE PROTEZIONE

all’interno dell’azienda ( art. 8, 9, 10 e 11 )

IL SERVIZIO DI PREVENZIONEE PROTEZIONE

all’interno dell’azienda ( art. 8, 9, 10 e 11 )

D.LgsD.Lgs

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1 - Individuare i fattori di rischio2 - Effettuare la valutazione del rischio3 - Individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione4 - Individuare la salubrità dell'ambiente 6 - Preparare i programmi di formazione e informazione 7 - Fornire ai lavoratori le informazioni dell'art. 21

I COMPONENTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

SONO TENUTI AL SEGRETO SUI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A

CONOSCENZA

23

i compiti ( art. 9 )

i compiti ( art. 9 )

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.LgsD.Lgs

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Il Datore di lavoroindice una RIUNIONE per la prevenzione dei rischi

CON - Datore di lavoro- RSPP- Medico competente- R.L.S.

SI ESAMINA

- il documento con la valutazione del rischio e le misure- l'idoneità dei D.P.I.- i programmi di formazione e informazione su sicurezza e salute

QUANDO ?

almeno 1 voltaall'anno

o all'introduzionedi nuove tecnologie o variazione delle

condizioni di rischio

DOVE ?nelle

aziende con

più di 15dipendenti

Nelle aziendecon meno di 15 dipend. la riunione potrà

essere richiesta dal

Rappr. Sicurez.

24

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.LgsD.Lgs

la Riunione la Riunione Periodica Periodica art. 9) art. 9)

la Riunione la Riunione Periodica Periodica art. 9) art. 9)

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IL DATORE DI LAVORO PUO' SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI FINO A 30 DIPENDENTI previa informazione al Rappresentante per la sicurezza

1 - frequentare corso di formazione 2 - trasmettere all'Organo di Vigilanza : - dichiarazione sulle capacità acquisite, copia del documento con Valutazione e misure, relazione su infortuni/malattie professionali e attestato di frequenza al corso formazione

In questo caso il Datore di lavoro deve:

ORGANO DIVIGILANZAUSL, Ispettoratodel Lavoro, Vigili del Fuoco, Ministero Industria (art. 23)

ORGANO DIVIGILANZAUSL, Ispettoratodel Lavoro, Vigili del Fuoco, Ministero Industria (art. 23)

25

svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di lavoro ( art. 10 )

svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di lavoro ( art. 10 )

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.LgsD.Lgs

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Il Dato

redi

lavoro

deve:

1 - organizzare i rapporti con i servizi pubblici 2 - designare preventivamente i lavoratori incaricati3 - informare i lavoratori dei pericoli e le relative misure di tutela e evacuazione

4 - prendere i provvedimenti necessari affinché i lavoratori possano agire autonomamente

5 - non chiedere ai lavoratori di operare in situazioni di rischio

FORMARE I LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E

ALL'EVACUAZIONE

26

PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI ( art. 12,13 e 14 )

PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI ( art. 12,13 e 14 )

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.LgsD.Lgs

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POTERSI ALLONTANARE

DAL POSTO

DI LAVORO o zona di rischio

in caso di pericolo gravee immediato

POTER AGIRE AUTONOMAMENTE

PER EVITARE CONSEGUENZE DAL PERICOLO

senza incorrere in sanzioni da parte del

Datore di lavoro, a meno che abbia commesso

grave negligenza

28

D.LgsD.Lgs

diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ( art. 14 )

diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ( art. 14 )

11 22

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Il datore di lavoro, tenendo conto dell'attività dell'azienda, del numero dei lavoratori e sentito il Medico competente:

PRENDE I PROVVEDIMENTI

NECESSARI PER IL PRONTO SOCCORSO E PER L'ASSISTENZA MEDICA

DI EMERGENZA

STABILISCE I RAPPORTI CON I

SERVIZIESTERNI PER TRASPORTO

INFORTUNATI

DESIGNA 1 O PIU' LAVORATORI INCARICATI

ALL'ATTUAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA DI

EMERGENZA

I MINISTERI DEL LAVORO, SANITA', FUNZIONE PUBBLICA E INDUSTRIA INDIVUDANO PER DECRETO: 1 - caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso 2 - requisiti del personale addetto e la sua formazione (in relazione all'attività dell'azienda, al n° dei lavoratori e ai fattori di rischio)

IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI

LAVORATORI ADDETTIUNA ADEGUATA

FORMAZIONE

29

PRONTO SOCCORSO ( art. 12,13 e 14 )

PRONTO SOCCORSO ( art. 12,13 e 14 )

D.LgsD.Lgs

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Se necessario bisogna prevedere

1 o più LOCALI per il

PRONTO SOCCORSO

con apparecchiature e materiale di pronto soccorso

dotati di segnaletica appropriata

facilmente accessibili alle barelle

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PRONTO SOCCORSOPRONTO SOCCORSOD.LgsD.Lgs

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deve essere in possesso di uno seguenti titoli:

SPECIALIZZAZIONE :- in medicina del lavoro - medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica- tossicologia industriale- igiene industriale- fisiologia e igiene del lavoro- clinica del lavoro

DOCENZA O LIBERA DOCENZA - in medicina del lavoro, medicina preventiva psicotecnica - tossicologia industriale- igiene industriale- fisiologia e igiene del lavoro

LAUREAIN MEDICINA E CHIRURGIA:

con pratica di almeno

3 anni come medico del lavoro

31

MEDICO COMPETENTE ( art. 17 )

MEDICO COMPETENTE ( art. 17 )

D.LgsD.Lgs

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1 - collabora con il datore di lavoro per la tutela salute 2 - effettua gli accertamenti sanitari (art. 16) 3 - esprime i giudizi di idoneità (art. 16) 4 - istituisce ed aggiorna la CARTELLA SANITARIA e di rischio per ogni lavoratore, 5 - spiega ai lavoratori il significato degli accertamenti sanitari e ne fornisce i risultati 6 - fornisce al Rappresentante sicurezza spiegazioni e risultati anonimi-collettivi degli accertamenti 7 - visita gli ambienti di lavoro ALMENO 2 VOLTE ANNO 8 - collabora con il Datore di lavoro al pronto soccorso 9 - collabora alla formazione e informazione

32

medico competente OBBLIGHI ( art. 17 )

medico competente OBBLIGHI ( art. 17 )

MEDICO COMPETENTEMEDICO COMPETENTED.LgsD.Lgs

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAL MEDICO PREVEDE:

ACCERTAMENTIPREVENTIVIatti a constatare

le eventualicontroindicazioni

al lavoro assegnato

ACCERTAMENTIPERIODICI

atti a controllare lo STATO DI SALUTE

dei lavoratorie poter esprimere il

GIUDIZIO DI IDONEITA'

sono compresi gli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie

dal Medico

34

LA SORVEGLIANZA SANITARIA ( art. 16 )

LA SORVEGLIANZA SANITARIA ( art. 16 )

MEDICO COMPETENTEMEDICO COMPETENTED.LgsD.Lgs

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1 - Avere cura della propria sicurezza e salute (e dei colleghi)2 - Osservare le disposizioni per sicurezza e protezione individuale e collettiva impartite dal Datore o dai dirigenti e dai preposti3 - Utilizzare correttamente macchinari e attrezzature4 - Utilizzare correttamente i Dispositivi Protezione Individuali5 - Segnalare eventuali deficienze e condizioni di pericolo al Datore; in caso di urgenza devono intervenire direttamente informando il Rappresentante per la sicurezza6 - Non toccare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo7 - Non compiere atti che possano creare pericoli a sè e ai colleghi8 - Sottoporsi ai controlli sanitari 9 - Contribuire con il Datore di lavoro ad operare per la sicurezza e la salute

35

obblighi deiobblighi dei LAVORATORILAVORATORI (art. 5)

obblighi deiobblighi dei LAVORATORILAVORATORI (art. 5)

D.LgsD.Lgs

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FORMAZIONE E

INFORMAZIONE i termini:

FORMAZIONE E

INFORMAZIONE i termini:

fornire notizie utili o funzionali

fornire, mediante un preciso metodo,i requisiti necessari ad una

determinata attività

SIA L'INFORMARE CHE IL FORMARE SONO IL RISULTATO DI UN'ATTIVITA' PROGETTUALE

INFORMARE

FORMARE

(art. 21 e 22)

36

D.LgsD.Lgs

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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI- criteri generali -

1 - RISCHI generali2 - MISURE di protezione e prevenzione già adottate3 - RISCHI SPECIFICI, normative di sicurezza e disposizioni aziendali relative4 - PROCEDURE di Pronto Soccorso, lotta Antincendio ed Evacuazione 5 - RESPONSABILE del Servizio Prevenzione Protezione6 - MEDICO competente7 - i NOMINATIVI dei lavoratori incaricati

Il DATORE DI LAVORO provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata

INFORMAZIONE :

Il DATORE DI LAVORO provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata

INFORMAZIONE :

37

D.LgsD.Lgs

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la formazione al RLS• bisogni formativi

la formazione al RLS• bisogni formativi

- analisi/valutazione dei rischi- verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza

- animazione di sicurezza- informazione dei lavoratori

AREE DI ATTIVITA'

- diagnostiche, decisionali e relazionali

SVILUPPO DI COMPETENZE

- normativa su sicurezza e igiene del lavoro- rischi sul posto di lavoro

- danni legati ai rischi- limiti di esposizione a fattori inquinanti

- analisi degli infortuni- analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo)

- modalità di prevenzione- registro infortuni, schede di sicurezza, documento VR

- valutazione di programmi formativi- costruzione di propri strumenti di analisi e verifica

CONOSCENZE SPECIFICHE

41

FORMAZIONE E INFORMAZIONEFORMAZIONE E INFORMAZIONED.LgsD.Lgs

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Il Rappresentante per la Sicurezza

E' ELETTO O DESIGNATOIN TUTTE LE AZIENDE

O UNITA' PRODUTTIVE

NELLE AZIENDE CON MENO

DI 15 DIPENDENTIviene eletto direttamente

dai lavoratori o individuato

territorialmente per ungruppo di aziende

NELLE AZIENDECON PIU'

DI 15 DIPENDENTIviene eletto direttamente o designato dai lavoratori

42

ll Rappresentante dei lavoratorill Rappresentante dei lavoratoriper la sicurezzaper la sicurezza

RLSRLS

ll Rappresentante dei lavoratorill Rappresentante dei lavoratoriper la sicurezzaper la sicurezza

RLSRLS ( art. 18 e 19 )

D.LgsD.Lgs R.L.S.R.L.S.

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- N° di Rls

- modalità di elezione

- monte ore retribuito

- strumenti

- N° di Rls

- modalità di elezione

- monte ore retribuito

- strumenti

SONO STABILITI IN SEDE

DI CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA di riferimento

il N°minimo di

R l ssia:

il N°minimo di

R l ssia:

fino a 200dipendenti

tra 201 e 1000dipendenti

oltre

1

3

6

• l'art. 18 del D.L. stabilisce che nelle aziende:

43

R.L.S.R.L.S.D.LgsD.Lgs

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ilRappresentanteper la sicurezza

ha diritto

a:

ilRappresentanteper la sicurezza

ha diritto

a:

• ad una FORMAZIONE su: 1 - salute e sicurezza 2 - sulle tecniche di controllo 3 - prevenzione dei rischi (art. 22)

44

R.L.S.R.L.S.D.LgsD.Lgs

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1 - può accedere ai luoghi di lavoro e al Registro infortuni2 - essere consultato su: - VALUTAZIONE E PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI E RESP. SERVIZIO PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDI EVACUAZIONE DI EMERGENZA - ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE3 - deve ricevere dal Datore di lavoro il documento sulla Valutazione del rischio4 - essere informato su O.d.l., infortuni e malattie professionali5 - deve ricevere dal Medico informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui loro risultati anonimi e collettivi 6 - fare proposte sull'attività di prevenzione7 - avvertire l'azienda su eventuali rischi rilevati nel suo operare8 - ricorrere alle autorità competenti nel caso di inadempienze del Datore di lavoro9 - ricevere le informazioni dai servizi di vigilanza (lett. f art. 19)10- deve poter disporre di: - MEZZI - TEMPO NECESSARIO RETRIBUITO 11- non può subire nessun tipo di pregiudizio o discriminazione e ha diritto alla tutela come le Rappresentanze sindacali

IlRappresentanteper lasicurezza

(art. 19)

- eletto o designato in tutte le aziende ounità produttive -

IlRappresentanteper lasicurezza

(art. 19)

- eletto o designato in tutte le aziende ounità produttive -

45

R.L.S.R.L.S.D.LgsD.Lgs

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D P I :qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata

e tenutadal lavoratore

per proteggerlo contro

1 o più rischi per la sua sicurezza

e salute durante il lavoro

(art. 40)

NON SONO D.P.I . :- gli indumenti di lavoro ordinari, le uniformi non destinate a protezione e sicurezza- le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio- le attrezzature del personale di POLIZIA e Forze Armate per mantenimento ordine pubblico- le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali- i materiali sportivi- i materiali per autodifesa e dissuasione- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

46

Dispositivi di protezioneDispositivi di protezioneindividualeindividuale

DPIDPI

Dispositivi di protezioneDispositivi di protezioneindividualeindividuale

DPIDPI ( art. 40, 41, 42, 43 e 44 )

D.LgsD.Lgs

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- devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da: 1 - misure tecniche prevenzione 2 - mezzi di protezione collettiva 3 - procedimenti di riorganizzazione del lavoro

1 - usare i Dispositivi come da informazione e formazione ricevuta 2 - avere cura dei Dispositivi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di loro iniziativa 3 - segnalare al Datore eventuali difetti o inconvenienti dei loro Dispositivi

• obbligo

d'uso (art. 41)

• obbligo

d'uso (art. 41)

1 - adeguati ai rischi da prevenire 2 - adeguati alle condizioni del luogo di lavoro 3 - tenere conto di esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori

• requisiti

(art. 42)

• requisiti

(art. 42)

• obblighi dei lavoratori (art. 44)

• obblighi dei lavoratori (art. 44)

47

D.P.I.D.P.I.D.LgsD.Lgs

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1 - individuare i Dispositivi necessari dopo la Valutazione Rischio2 - valutare quali Dispositivi acquistare dopo avere esaminati tutti quelli sul mercato 3 - aggiornare i Dispositivi in funzione per eventuali variazioni della Valutazione Rischio4 - individuare le condizioni nelle quali il Dispositivo va usato in funzione di: - ENTITA' DEL RISCHIO

- FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE - CARATTERISTICHE DEL POSTO DI LAVORO 5 - fornire i Dispositivi ai lavoratori 6 - mantenere in efficIenza i Dispositivi7 - fornire ai lavoratori le istruzioni per l'uso dei Dispositivi8 - fornire l'addestramento per l'uso dei Dispositivi dell'udito

• obblighi dei Datori di lavoro (art. 43)

• obblighi dei Datori di lavoro (art. 43)

48

D.P.I.D.P.I.D.LgsD.Lgs

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Movimentazione manuale dei carichi(art. 47, 48 e 49)

Movimentazione manuale dei carichi(art. 47, 48 e 49)

Il CAMPO DI APPLICAZIONE

è quello delle attività che comportano

la movimentazione manuale dei carichi con rischi

(comprese le azioni del sollevare, desporre, spingere, tirare,

portare e spostare) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1 - adottare le misure per evitare la movimentazione manuale di carichi2 - nel caso non sia possibile evitarla: - adotta le misure e i mezzi per ridurre il rischio - organizza il posto di lavoro per una azione sana e sicura ( per la valutazione delle condizioni di sicurezza e salute connessa alla movimentazione dei carichi vedere allegato VI della legge )

(art. 47)

INFORMAZIONE E

FORMAZIONE

(art. 48)

(art. 49)

50

D.LgsD.Lgs

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Uso di attrezzature munite di videoterminali

Uso di attrezzature munite di videoterminali

- Art. 50: CAMPO DI APPLICAZIONE- Art. 51: DEFINIZIONI (videoterminale, posto d lavoro, lavoratore)

- Art. 52: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO sui rischi per la vista, sui problemi della postura e affaticamento fisico/mentale, sulle condizioni ergonomiche, igiene ambientale, sulle misure da adottare- Art. 53: O.d.L. mansioni, compiti, distribuzione del lavoro, ripetitività e monotonia

- Art. 54: SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO - diritto di pausa dopo 4 ore di lavoro consecutive - le modalità delle pause sono stabilite dalla contrattazione aziendale - in assenza di contrattazione aziendale, la pausa sarà di 15 minuti ogni 120 di lavoro; modalità e durata delle pause sono stabilite dal Medico competente - le pause a inizio e termine dell'orario di lavoro non sono cumulabili - i tempi di attesa del sistema elettronico non sono considerati pausa - la pausa fa parte integrante dell'orario di lavoro - Art. 55: SORVEGLIANZA SANITARIA- Art. 56: INFORMAZIONE E FORMAZIONE visite mediche, idoneità, visita triennale, controllo oftalmologico, costo dispositivi

- Art. 57: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE - Art. 58: ADEGUAMENTO ALLE NORME- Art. 59 : CARATTERISTICHE TECNICHE (vedere l'ALLEGATO VII)

51

D.LgsD.Lgs

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quel lavoratore che usa un vdt,in modo sistematico e abituale,

per almeno 4 h al giorno

dedotte le pause ( vedi art. 54)

per tutta la settimana lavorativa

• il testo di questo punto della legge è fonte di molte interpretazioni• in evidenza il vincolo delle 4 h consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa

52

definizionedel lavoratore

al VDT

definizionedel lavoratore

al VDT

art. 51 lett. c

VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs

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• possiamo dare queste interpretazioni:

ADDETTO VDT

"ESCLUSIVO"

ADDETTO VDT

"ESCLUSIVO"

ADDETTO VDT"SALTUARIO"

ADDETTO VDT"SALTUARIO"

NON ADDETTOAI VDT

NON ADDETTOAI VDT

lavora 6 h / giorno

solo al vdt

per tutta la settimanalavorativa

da almeno 3 mesi

uso del vdtcontinuativo

ma nonesclusivo

lavora 2-3 h

al giorno

da almeno 3 mesi

non usa il vdt

53

VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs

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Quale tutela per i lavoratori ai vdt ?

Quale tutela per i lavoratori ai vdt ?

• il Datore di lavoro deve tenere conto e valutare l'ERGONOMIA della stazione di lavoro con vdt (art. 52)

• SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 55)

• PAUSE di 15 minuti OGNI 120 DI LAVORO (art. 54)

esiste un contenzioso su cosa fare nei minuti di pausa che verrà risolto dalla contrattazione

SEMPRE(in ogni caso)

almeno4 h di lavoroconsecutivenella giornata

lavorativa

con4 h DI LAVORO

CONSECUTIVE AL GIORNOper tutta la settimana

lavorativa

54

T U T E L A PERMANENZA

VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs

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la sorveglianza sanitaria

la sorveglianza sanitaria

I LAVORATORI PRIMA DIESSERE ADDETTI AI VDT

DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A:

per evidenziare

malformazioni strutturali

per evidenziare

malformazioni strutturali

1 - visita medica 2 - esame degli occhi e della vista dal medico competente

1 - visita medica 2 - esame degli occhi e della vista dal medico competente

in base ai risultati degli accertamenti, i

lavoratori vengono classificati in:

IDONEIIDONEI

NON IDONEI

NON IDONEI

con prescrizione(il lavoratore con 45 annisarà sottoposto a visita controllo biennale)

senza prescrizione

(art. 55)

55

VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs

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informazionee formazione

informazionee formazione

(art. 56)

IL DATORE

DI LAVORODEVE

FORNIREAI

LAVORATORI

INFORMAZIONEe

FORMAZIONE

INFORMAZIONEe

FORMAZIONE

su:

- le misure applicabili in base alla valutazione del rischio ( rischi per la vista, postura, affaticamento fisico o mentale, ergonomia, igiene ambientale)- O.d.L.- protezione degli occhi e della vista

su:

- le misure applicabili in base alla valutazione del rischio ( rischi per la vista, postura, affaticamento fisico o mentale, ergonomia, igiene ambientale)- O.d.L.- protezione degli occhi e della vista

56

VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs

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Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

- Art. 34 : DEFINIZIONI attrezzatura di lavoro, uso e zona pericolosa - Art. 35 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - da ai lavoratori attrezzature adeguate e idonee - attua misure tecniche e organizzative adeguate - considera condizioni/caratteristiche del lavoro e i rischi - fa in modo che le attrezzature siano installate e utilizzate correttamente, oggetto di manutenzione - si assicura che siano usate solo dai lavoratori incaricati- Art. 36 : DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTREZZATURE DI LAVORO - devono soddisfare le disposizioni legislative della sicurezza e salute - verifica periodica conforme a legislazione già esistente - il Min. del Lavoro può stabilire modalità/procedure per la verifica - deve essere munita di "dispositivo arresto di emergenza" - i dispositivi di allarme devono essere visibili e comprensibili - i libretti di manutenzione devono essere aggiornati - dispositivi di sicurezza per apparecchiature con pericoli causati da cadute o proiezione oggetti, emanazioni di gas/vapori/liquidi/polveri- Art. 37 : INFORMAZIONE sulle attrezzature e ai lavoratori- Art. 38 : FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO dei lavoratori- Art. 39 : OBBLIGHI DEI LAVORATORI

57

D.LgsD.Lgs

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• Il D.Lgs. 626 funziona se:

RESPONSABILITA' - DECISIONI

CONSULENZATECNICA

CONSULTAZIONE

60

D.LgsD.Lgs

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• Il D.Lgs. 626 funziona se:

DATORE DI LAVORO

RESPONSABILEdel S.P.P.

MEDICOCOMPETENTE

R.L.S.

61

D.LgsD.Lgs

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DATORE DI LAVORO

- RESPONSABILEdel S.P.P.

- MEDICOCOMPETENTE

R.L.S.

consulenzatecnica consultazione

responsabilità, decisioni

• Il D.Lgs. 626 funziona se:

62

D.LgsD.Lgs

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• Il D.Lgs. 626 funziona se: DATORE

DI LAVORO

RESPONSABILEdel S.P.P.

MEDICOCOMPETENTE

R.L.S.

RESPONSABILITA' DECISIONI

CONSULENZATECNICA

CONSULTAZIONE

D.LgsD.Lgs

63

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RLS

CONSULENTI

MEDICI

IMPRESEMEDICHE

ENTIformazione

ORGANISMI PARITETICI

conassociazioni

delle imprese e OO.SS

ORGANISMI PARITETICI

conassociazioni

delle imprese e OO.SS

Organismi di vigilanza

64

ASLASLISPETTORATODEL LAVORO,

VV.FF. ...

LAVORATORI

DATORE DI LAVORO

D.LgsD.Lgs

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Struttura del

D.L. n° 626 del 19-9-94

Struttura del

D.L. n° 626 del 19-9-94

65

D.LgsD.Lgs

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Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Capo 2° - SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE art. 8, 9, 10 e 11Capo 3° - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO art. 12, 13, 14 e 15Capo 4° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 16 e 17Capo 5° - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI art. 18, 19 e 20Capo 6° - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI art. 21 e 22Capo 7° - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28Capo 8° - STATISTICHE NEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI art. 29

TITOLO IPARTE

GENERALE

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO art. 30, 31, 32 e 33

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39

TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE art. 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45 e 46

66

D.LgsD.Lgs

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TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI art. 47, 48 e 49

TITOLO VIUSO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59

TITOLO VIIPROTEZIONEDA AGENTI

CANCEROGENI

Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 60 e 61Capo 2° - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 69, 70, 71 e 72

TITOLO VIIIPROTEZIONEDA AGENTIBIOLOGICI

Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 86, 87, 88 e 89

TITOLO IX SANZIONI art. 90, 91, 92, 93 e 94

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI art. 95, 96, 97 e 98

A L L E G A T I67

D.LgsD.Lgs