A cura di Ing.Luigi Caselle Maggio 2008 1 Decreto Legislativo n° del 19-9-1994 Decreto Legislativo...
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a cura di
Ing.Luigi Caselle Maggio 2008
1
Decreto Legislativo
n° del 19-9-1994
Decreto Legislativo
n° del 19-9-1994
art. 2087 - CODICE CIVILE
19421942 il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore
il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore
art. 32 della COSTITUZIONE ...l'interesse della collettività alla tutela della
salute
...l'interesse della collettività alla tutela della salute
art. 35 della COSTITUZIONE
… la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
… la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
19551955 DPR 547 400 articoli sugli infortuni sul lavoro
400 articoli sugli infortuni sul lavoro
19561956 DPR 303 sull'ambiente di lavorosull'ambiente di lavoro
Prima delPrima delPrima delPrima del
2
19911991 D.L. 277 sul rumore, amianto e piombosul rumore, amianto e piombo
19941994D.Lgs
626valutazione del rischio, misure di tutela, rappresentante per la sicurezza
valutazione del rischio, misure di tutela, rappresentante per la sicurezza
Prima del ..
.
Prima del ..
.
Prima del ..
.
Prima del ..
.
3
D.LgsD.Lgs
19701970 art. 9 L. 300
le rappresentanze sindacali controllano per dirittol'applicazione delle normative antinfortunistiche e hanno diritto di promuovere nuove iniziative
le rappresentanze sindacali controllano per dirittol'applicazione delle normative antinfortunistiche e hanno diritto di promuovere nuove iniziative
IL DATORE
DI LAVOROi dirigenti e i preposti
IL DATORE
DI LAVOROi dirigenti e i preposti
ILAVORATORI
ILAVORATORI
Prevenzioneincendi,
evacuazione lavoratori
(art. 12, 13, 14)
Prontosoccorso
(art. 15)
Obblighi(art. 4)
"la Valutazionedel rischio" MEDICO
COMPETENTE(art. 17)
Obblighi(art. 5) Informazione
e formazionedei lavoratori
(art. 21 e 22)
Consultazione: "Rappresentante per la
sicurezza"
(art. 18 e 19)
Dispositivi di protezioneindividuale
(art. 40, 41, 42,43, 44)
Organismiparitetici
(art. 20)
Organismiparitetici
(art. 20)
4
D.LgsD.Lgs
Struttura del Decreto LegislativoStruttura del Decreto LegislativoStruttura del Decreto LegislativoStruttura del Decreto Legislativo
ServizioPrevenzionee Protezione
(art. 8, 9, 10, 11)
definizi
oni
definizioni
definizi
oni
definizioni
DATORE DI LAVOROè il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore,che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unitàproduttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
UNITA' PRODUTTIVAstabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni
o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale
LAVORATORE persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con un rapporto di lavoro (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari)
5
D.LgsD.Lgs
Datore Datore didi lavoro lavoroDatore Datore didi lavoro lavoro
deve fare la
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
deveGARANTIRE
la Sicurezza e la Salutedei lavoratori
in tutti gli aspetti connessi con il lavoro
6
D.LgsD.Lgs
compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che non può delegare)
compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che non può delegare)
la valutazione del rischioe individuazione delle misure di prevenzione
l'elaborazione del "piano di sicurezza"
la designazione del responsabiledel Servizio di Prevenzionee Protezione ( RSPP )
l'autocertificazione scritta perle aziende fino a 10 dipendenti(su V.R. e obblighi collegati)
7
D.LgsD.Lgs
designare gli addetti al
SERVIZIO DI
PREVENZIONEE PROTEZIONE
obblighi del obblighi del DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO (art. 3 e 4)
obblighi del obblighi del DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO (art. 3 e 4)
osservare le
MISURE GENERALIDI TUTELA
(art. 3)
fare la VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
11 3322
nominare il
MEDICO COMPETENTE
(art. 17)
44
8
D.LgsD.Lgs
adottare leMISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
1 - designare i lavoratori per la prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso
2 - aggiornare le misure di prevenzione3 - accesso alle zone pericolose riservato
ai lavoratori istruiti4 - informare il medico su processi e rischi
5 - controllare le situazioni a rischio6 - istruire e informare i lavoratori
su rischi, misure e evacuazione7 - non chiedere ai lavoratori di operare
in situazioni pericolose8 - permettere ai lavoratori la verifica delle misure
9 - evitare che le misure tecniche creino rischi all'esterno
55
tenere ilREGISTROPER GLI
INFORTUNIcronologico:
- per infortuni con una assenza
di almeno 1 GIORNOcon i dati
dell'infortunato, cause e circostanze
dell'infortunio, le date di abbandono e ripresa del lavoro
- dovrà essere conservato sul luogo
di lavoro e essere a disposizione
dell'Organo di vigilanza
66
9
D.LgsD.Lgs OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
consultare il RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA
(art. 18 e 19)
1 - su valutazione dei rischi, 2 - prevenzione
3 - designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione
e Protezione, prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso,
4 - sull'organizzazione dellaformazione
77
dare al lavoratore
(a fine rapporto)
la cartellasanitaria e di rischio
88
fornire al ServizioPrevenzione e
Protezioneinformazioni
su:- natura dei rischi
- O.d.L.- programmazione e
attuazione dellemisure preventive
- descrizione impianti e processi produttivi
- dati Registro infortuni
- prescrizioni degli Organi di vigilanza
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10
D.LgsD.Lgs OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il primo obbligo che incombe sul datore di lavoro è quello di osservare le misure generali Il primo obbligo che incombe sul datore di lavoro è quello di osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 3 del D.L. :di tutela previste dall'art. 3 del D.L. :
1 - eliminazione dei rischi in relazione alla conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o riduzione al minimo 2 - riduzione dei rischi alla fonte 3 - programmazione della prevenzione 4 - sostituzione di ciò che è pericoloso 5 - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro 6 - priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali 7 - limitazione al minimo del n° dei lavoratori esposti al rischio 8 - utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici 9 - controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici10- allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio11- misure igieniche12- uso di segnali di avvertimento e sicurezza
11
D.LgsD.Lgs
Le misure generali di tutela ( art. 3 )
Le misure generali di tutela ( art. 3 )
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
laVALUTAZIONE
DEL RISCHIO
laVALUTAZIONE
DEL RISCHIO
identificare i PERICOLI
identificare tutteLE PERSONE
ESPOSTE
stimare i RISCHI
el'affidabilità e
l'adeguatezza dellemisure preventive
definire le MISURE
CAUTELARI
nuoveMISURE
PER RIDURREI RISCHI
AZIONICONSEGUENTI
AZIONICONSEGUENTI
scadenze:
1°-7-19961°-1-1997
scadenze:
1°-7-19961°-1-1997
12
D.LgsD.Lgs
OBBLIGATORIA PER LEGGE
• la Valutazione
del rischio è:
• chi deve effettuare la Valutazione
del rischio ?
IL DATORE DI LAVORO
consultando:
i lavoratori interessati e il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causarelesioni o danniper il lavoratore
in collaborazione con:
11
22
33
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
13
D.LgsD.LgsLa
VALUTAZIONE DEL RISCHIOLa
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
(ad esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi pratiche o procedure di lavoro)
E' un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per l'addetto
ovveroprocedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio
per la salute e la sicurezza dei lavoratori nellosvolgimento delle loro mansioni, derivante dal
verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
PERICOLO
RISCHIO
VALUTAZIONEdel
RISCHIO
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore
(nonché dimensioni possibili del danno stesso)
14
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs
definizioni dei termini definizioni dei termini
quali provvedimenti?
quali provvedimenti?
1 - PER LA PREVENZIONE RISCHI PROFESSIONALI
2 - PER L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI
3 - PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 - PER ORGANIZZAZIONE E MEZZI PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
e se non è possibile eliminare i rischi ?
e se non è possibile eliminare i rischi ?
- DIMINUIRLI nella misura del possibile
- CONTROLLARE i rischi residui
CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI
PER SALVAGUARDARE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
obiettivo della valutazione
obiettivo della valutazione
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs
1 - IDENTIFICA i PERICOLI2 - ASSOCIA i RELATIVI RISCHI3 - SELEZIONA DI CONSEGUENZA: attrezzature, materiali, prodotti e preparati chimici, O.d.L. 4 - CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI PROVVEDIMENTI 5 - DECIDE SCALA DELLE PRIORITÀ' DEGLI INTERVENTI
6 - GIUSTIFICA LA SCELTA
7 - VALUTA I RISULTATI CONSEGUITI
la struttura della valutazione
la struttura della valutazione
criteri per la valutazione
criteri per la valutazione
1 - OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO: vie di accesso, pavimenti e passaggi, macchinari, impianti, fumi, polveri, sostanze utilizzate, rumore , vibrazioni, microclima
2 - NATURA DEL POSTO DI LAVORO: fisso o provvisorio3 - TIPO DI LAVORO: lavoro ripetitivo o su commessa4 - MANSIONI SVOLTE E LORO COMPLESSITA'5 - ANALISI DELLE PROCEDURE E DEL LORO RISPETTO6 - ULTERIORE ANALISI DELL'EVENTUALE INTERAZIONE
DELLE VOCI PRECEDENTI
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs
criterida applicarealla valutazionedel rischio
criterida applicarealla valutazionedel rischio
1 - NORME LEGALI2 - NORME TECNICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI3 - NORME ARMONIZZATE4 - ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI5 - IL BUON SENSO E L'ESPERIENZA PERSONALE6 - I PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI : evitare i rischi, sostituire ciò che è pericoloso, combattere i rischi alla fonte, preferire i provvedimenti di protezione collettivi a quelli individuali, adeguarsi a progresso tecnico e a cambiamenti dell'informazione, cercare di garantire un miglior livello di protezione
la valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano prevedibili!
"autocertificazione" az. familiari e piccole
"autocertificazione" az. familiari e piccole
per le aziende fino a 10 addetti, i datori di lavoro possono AUTOCERTIFICAREl'effettuazione della V.R. e degli interventi di prevenzione e protezione
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs
Flow chart della valutazione del rischio
definire programma
della VR
misurazionedell'efficacia
raccogliere informazioni
identificarei
pericoli
studiarele possibilitàdi eliminare oridurre i rischi
identificaregli
esposti
valutarei
rischi
identificare imodelli di
esposizionedelle persone
esposte
stabilire azioniprioritarie e
decidere misure
controllo
attivare lemisure
di controllo
registrazionedelle
valutazioni
valutazione della
struttura
provvedimentiinadeguatiSI
NO
revisione
monitoraggiodel programma
su VR
valutazioniancoravalide
SI
NO
vi sono staticambiamenti ? SI NO
18
- CONCLUSIONI - - - AZIONI - -
I rischi sono insignificanti ora e non è prevedibile che aumentino in futuro
Terminare ora le valutazioni Non sono necessarie ulteriori misure
I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile,
per esempio conforme a norme tecniche
Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione - Mantenere, eliminare,
controllare e minimizzare le possibilitàdi esposizioni maggiori - Determinare
misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le
precauzioni
I rischi sono sotto controllo oggi ma è legittimo pensare che aumenteranno in
futuro
Si può apportare miglioramenti a protezione - Terminare le valutazioni -
Il mantenimento del rispetto delle norme compete al Datore di lavoro
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs
Azioni conseguenti alle conclusioni dellaVALUTAZIONE DEL RISCHIO:
Azioni conseguenti alle conclusioni dellaVALUTAZIONE DEL RISCHIO:
Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove
che causino danni, malattie o ferite
Confrontare le misure esistenti alle norme di buona tecnica
Se il confronto è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di
prevenzione e protezione
• azioni conseguenti alle conclusioni della valutazione del rischio:
I rischi sono adeguatamente controllatima non sono rispettate le misure
generali di tutela
Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi
Valutare le esigenze a lungo termine
Non vi sono prove che esistano o meno rischi
Continuare a cercare altre informazioni finchè si giunga ad una delle conclusioni
precedenti Nel frattempo instaurare provvedimenti per
minimizzare l'esposizione al rischio
20
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOD.LgsD.Lgs
- CONCLUSIONI - - - AZIONI - -
• il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto?
• si è sicuri che non è possibile ottenere un equivalente livello di sicurezza con maggiore facilità?
• si è sicuri che le misure prese: - NON RIDUCANO ECCESSIVAMENTE LA CAPACITA' DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE? - NON GENERINO RISCHI O PROBLEMI NUOVI E IMPREVISTI?
• ci sono soluzioni per tutte le condizioni operative, per tutte le procedure di intervento?
• queste soluzioni sono compatibili tra di loro?
• le condizioni di lavoro dell'operatore non sono compromesse da queste soluzioni?
21
D.LgsD.Lgs
La SICUREZZA E’ ADEGUATA ?
significa domandarsi
La SICUREZZA E’ ADEGUATA ?
significa domandarsi
Il datore di lavoro organizza il
SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
( previa consultazione delRappresentante della Sicurezza )
Il datore di lavoro organizza il
SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
( previa consultazione delRappresentante della Sicurezza )
all'interno dell'aziendadesignando il responsabile e 1 o più addetti
allo svolgimento del servizio
obbligatorio nelle aziende con più di 200 dipendenti
all'esterno dell'aziendafacendo ricorso a persone o servizi esterni adeguati alle caratteristiche
dell'azienda
fatto dallo stesso Datore di lavoroè possibile nelle aziende artigiane
o industriali fino a 30 addetti
22
IL SERVIZIO DI PREVENZIONEE PROTEZIONE
all’interno dell’azienda ( art. 8, 9, 10 e 11 )
IL SERVIZIO DI PREVENZIONEE PROTEZIONE
all’interno dell’azienda ( art. 8, 9, 10 e 11 )
D.LgsD.Lgs
1 - Individuare i fattori di rischio2 - Effettuare la valutazione del rischio3 - Individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione4 - Individuare la salubrità dell'ambiente 6 - Preparare i programmi di formazione e informazione 7 - Fornire ai lavoratori le informazioni dell'art. 21
I COMPONENTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
SONO TENUTI AL SEGRETO SUI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A
CONOSCENZA
23
i compiti ( art. 9 )
i compiti ( art. 9 )
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.LgsD.Lgs
Il Datore di lavoroindice una RIUNIONE per la prevenzione dei rischi
CON - Datore di lavoro- RSPP- Medico competente- R.L.S.
SI ESAMINA
- il documento con la valutazione del rischio e le misure- l'idoneità dei D.P.I.- i programmi di formazione e informazione su sicurezza e salute
QUANDO ?
almeno 1 voltaall'anno
o all'introduzionedi nuove tecnologie o variazione delle
condizioni di rischio
DOVE ?nelle
aziende con
più di 15dipendenti
Nelle aziendecon meno di 15 dipend. la riunione potrà
essere richiesta dal
Rappr. Sicurez.
24
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.LgsD.Lgs
la Riunione la Riunione Periodica Periodica art. 9) art. 9)
la Riunione la Riunione Periodica Periodica art. 9) art. 9)
IL DATORE DI LAVORO PUO' SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI FINO A 30 DIPENDENTI previa informazione al Rappresentante per la sicurezza
1 - frequentare corso di formazione 2 - trasmettere all'Organo di Vigilanza : - dichiarazione sulle capacità acquisite, copia del documento con Valutazione e misure, relazione su infortuni/malattie professionali e attestato di frequenza al corso formazione
In questo caso il Datore di lavoro deve:
ORGANO DIVIGILANZAUSL, Ispettoratodel Lavoro, Vigili del Fuoco, Ministero Industria (art. 23)
ORGANO DIVIGILANZAUSL, Ispettoratodel Lavoro, Vigili del Fuoco, Ministero Industria (art. 23)
25
svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di lavoro ( art. 10 )
svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di lavoro ( art. 10 )
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.LgsD.Lgs
Il Dato
redi
lavoro
deve:
1 - organizzare i rapporti con i servizi pubblici 2 - designare preventivamente i lavoratori incaricati3 - informare i lavoratori dei pericoli e le relative misure di tutela e evacuazione
4 - prendere i provvedimenti necessari affinché i lavoratori possano agire autonomamente
5 - non chiedere ai lavoratori di operare in situazioni di rischio
FORMARE I LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E
ALL'EVACUAZIONE
26
PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI ( art. 12,13 e 14 )
PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI ( art. 12,13 e 14 )
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.LgsD.Lgs
POTERSI ALLONTANARE
DAL POSTO
DI LAVORO o zona di rischio
in caso di pericolo gravee immediato
POTER AGIRE AUTONOMAMENTE
PER EVITARE CONSEGUENZE DAL PERICOLO
senza incorrere in sanzioni da parte del
Datore di lavoro, a meno che abbia commesso
grave negligenza
28
D.LgsD.Lgs
diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ( art. 14 )
diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ( art. 14 )
11 22
Il datore di lavoro, tenendo conto dell'attività dell'azienda, del numero dei lavoratori e sentito il Medico competente:
PRENDE I PROVVEDIMENTI
NECESSARI PER IL PRONTO SOCCORSO E PER L'ASSISTENZA MEDICA
DI EMERGENZA
STABILISCE I RAPPORTI CON I
SERVIZIESTERNI PER TRASPORTO
INFORTUNATI
DESIGNA 1 O PIU' LAVORATORI INCARICATI
ALL'ATTUAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA DI
EMERGENZA
I MINISTERI DEL LAVORO, SANITA', FUNZIONE PUBBLICA E INDUSTRIA INDIVUDANO PER DECRETO: 1 - caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso 2 - requisiti del personale addetto e la sua formazione (in relazione all'attività dell'azienda, al n° dei lavoratori e ai fattori di rischio)
IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI
LAVORATORI ADDETTIUNA ADEGUATA
FORMAZIONE
29
PRONTO SOCCORSO ( art. 12,13 e 14 )
PRONTO SOCCORSO ( art. 12,13 e 14 )
D.LgsD.Lgs
Se necessario bisogna prevedere
1 o più LOCALI per il
PRONTO SOCCORSO
con apparecchiature e materiale di pronto soccorso
dotati di segnaletica appropriata
facilmente accessibili alle barelle
30
PRONTO SOCCORSOPRONTO SOCCORSOD.LgsD.Lgs
deve essere in possesso di uno seguenti titoli:
SPECIALIZZAZIONE :- in medicina del lavoro - medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica- tossicologia industriale- igiene industriale- fisiologia e igiene del lavoro- clinica del lavoro
DOCENZA O LIBERA DOCENZA - in medicina del lavoro, medicina preventiva psicotecnica - tossicologia industriale- igiene industriale- fisiologia e igiene del lavoro
LAUREAIN MEDICINA E CHIRURGIA:
con pratica di almeno
3 anni come medico del lavoro
31
MEDICO COMPETENTE ( art. 17 )
MEDICO COMPETENTE ( art. 17 )
D.LgsD.Lgs
1 - collabora con il datore di lavoro per la tutela salute 2 - effettua gli accertamenti sanitari (art. 16) 3 - esprime i giudizi di idoneità (art. 16) 4 - istituisce ed aggiorna la CARTELLA SANITARIA e di rischio per ogni lavoratore, 5 - spiega ai lavoratori il significato degli accertamenti sanitari e ne fornisce i risultati 6 - fornisce al Rappresentante sicurezza spiegazioni e risultati anonimi-collettivi degli accertamenti 7 - visita gli ambienti di lavoro ALMENO 2 VOLTE ANNO 8 - collabora con il Datore di lavoro al pronto soccorso 9 - collabora alla formazione e informazione
32
medico competente OBBLIGHI ( art. 17 )
medico competente OBBLIGHI ( art. 17 )
MEDICO COMPETENTEMEDICO COMPETENTED.LgsD.Lgs
LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAL MEDICO PREVEDE:
ACCERTAMENTIPREVENTIVIatti a constatare
le eventualicontroindicazioni
al lavoro assegnato
ACCERTAMENTIPERIODICI
atti a controllare lo STATO DI SALUTE
dei lavoratorie poter esprimere il
GIUDIZIO DI IDONEITA'
sono compresi gli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie
dal Medico
34
LA SORVEGLIANZA SANITARIA ( art. 16 )
LA SORVEGLIANZA SANITARIA ( art. 16 )
MEDICO COMPETENTEMEDICO COMPETENTED.LgsD.Lgs
1 - Avere cura della propria sicurezza e salute (e dei colleghi)2 - Osservare le disposizioni per sicurezza e protezione individuale e collettiva impartite dal Datore o dai dirigenti e dai preposti3 - Utilizzare correttamente macchinari e attrezzature4 - Utilizzare correttamente i Dispositivi Protezione Individuali5 - Segnalare eventuali deficienze e condizioni di pericolo al Datore; in caso di urgenza devono intervenire direttamente informando il Rappresentante per la sicurezza6 - Non toccare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo7 - Non compiere atti che possano creare pericoli a sè e ai colleghi8 - Sottoporsi ai controlli sanitari 9 - Contribuire con il Datore di lavoro ad operare per la sicurezza e la salute
35
obblighi deiobblighi dei LAVORATORILAVORATORI (art. 5)
obblighi deiobblighi dei LAVORATORILAVORATORI (art. 5)
D.LgsD.Lgs
FORMAZIONE E
INFORMAZIONE i termini:
FORMAZIONE E
INFORMAZIONE i termini:
fornire notizie utili o funzionali
fornire, mediante un preciso metodo,i requisiti necessari ad una
determinata attività
SIA L'INFORMARE CHE IL FORMARE SONO IL RISULTATO DI UN'ATTIVITA' PROGETTUALE
INFORMARE
FORMARE
(art. 21 e 22)
36
D.LgsD.Lgs
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI- criteri generali -
1 - RISCHI generali2 - MISURE di protezione e prevenzione già adottate3 - RISCHI SPECIFICI, normative di sicurezza e disposizioni aziendali relative4 - PROCEDURE di Pronto Soccorso, lotta Antincendio ed Evacuazione 5 - RESPONSABILE del Servizio Prevenzione Protezione6 - MEDICO competente7 - i NOMINATIVI dei lavoratori incaricati
Il DATORE DI LAVORO provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata
INFORMAZIONE :
Il DATORE DI LAVORO provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata
INFORMAZIONE :
37
D.LgsD.Lgs
la formazione al RLS• bisogni formativi
la formazione al RLS• bisogni formativi
- analisi/valutazione dei rischi- verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza
- animazione di sicurezza- informazione dei lavoratori
AREE DI ATTIVITA'
- diagnostiche, decisionali e relazionali
SVILUPPO DI COMPETENZE
- normativa su sicurezza e igiene del lavoro- rischi sul posto di lavoro
- danni legati ai rischi- limiti di esposizione a fattori inquinanti
- analisi degli infortuni- analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo)
- modalità di prevenzione- registro infortuni, schede di sicurezza, documento VR
- valutazione di programmi formativi- costruzione di propri strumenti di analisi e verifica
CONOSCENZE SPECIFICHE
41
FORMAZIONE E INFORMAZIONEFORMAZIONE E INFORMAZIONED.LgsD.Lgs
Il Rappresentante per la Sicurezza
E' ELETTO O DESIGNATOIN TUTTE LE AZIENDE
O UNITA' PRODUTTIVE
NELLE AZIENDE CON MENO
DI 15 DIPENDENTIviene eletto direttamente
dai lavoratori o individuato
territorialmente per ungruppo di aziende
NELLE AZIENDECON PIU'
DI 15 DIPENDENTIviene eletto direttamente o designato dai lavoratori
42
ll Rappresentante dei lavoratorill Rappresentante dei lavoratoriper la sicurezzaper la sicurezza
RLSRLS
ll Rappresentante dei lavoratorill Rappresentante dei lavoratoriper la sicurezzaper la sicurezza
RLSRLS ( art. 18 e 19 )
D.LgsD.Lgs R.L.S.R.L.S.
- N° di Rls
- modalità di elezione
- monte ore retribuito
- strumenti
- N° di Rls
- modalità di elezione
- monte ore retribuito
- strumenti
SONO STABILITI IN SEDE
DI CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA di riferimento
il N°minimo di
R l ssia:
il N°minimo di
R l ssia:
fino a 200dipendenti
tra 201 e 1000dipendenti
oltre
1
3
6
• l'art. 18 del D.L. stabilisce che nelle aziende:
43
R.L.S.R.L.S.D.LgsD.Lgs
ilRappresentanteper la sicurezza
ha diritto
a:
ilRappresentanteper la sicurezza
ha diritto
a:
• ad una FORMAZIONE su: 1 - salute e sicurezza 2 - sulle tecniche di controllo 3 - prevenzione dei rischi (art. 22)
44
R.L.S.R.L.S.D.LgsD.Lgs
1 - può accedere ai luoghi di lavoro e al Registro infortuni2 - essere consultato su: - VALUTAZIONE E PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI E RESP. SERVIZIO PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDI EVACUAZIONE DI EMERGENZA - ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE3 - deve ricevere dal Datore di lavoro il documento sulla Valutazione del rischio4 - essere informato su O.d.l., infortuni e malattie professionali5 - deve ricevere dal Medico informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui loro risultati anonimi e collettivi 6 - fare proposte sull'attività di prevenzione7 - avvertire l'azienda su eventuali rischi rilevati nel suo operare8 - ricorrere alle autorità competenti nel caso di inadempienze del Datore di lavoro9 - ricevere le informazioni dai servizi di vigilanza (lett. f art. 19)10- deve poter disporre di: - MEZZI - TEMPO NECESSARIO RETRIBUITO 11- non può subire nessun tipo di pregiudizio o discriminazione e ha diritto alla tutela come le Rappresentanze sindacali
IlRappresentanteper lasicurezza
(art. 19)
- eletto o designato in tutte le aziende ounità produttive -
IlRappresentanteper lasicurezza
(art. 19)
- eletto o designato in tutte le aziende ounità produttive -
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R.L.S.R.L.S.D.LgsD.Lgs
D P I :qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata
e tenutadal lavoratore
per proteggerlo contro
1 o più rischi per la sua sicurezza
e salute durante il lavoro
(art. 40)
NON SONO D.P.I . :- gli indumenti di lavoro ordinari, le uniformi non destinate a protezione e sicurezza- le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio- le attrezzature del personale di POLIZIA e Forze Armate per mantenimento ordine pubblico- le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali- i materiali sportivi- i materiali per autodifesa e dissuasione- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
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Dispositivi di protezioneDispositivi di protezioneindividualeindividuale
DPIDPI
Dispositivi di protezioneDispositivi di protezioneindividualeindividuale
DPIDPI ( art. 40, 41, 42, 43 e 44 )
D.LgsD.Lgs
- devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da: 1 - misure tecniche prevenzione 2 - mezzi di protezione collettiva 3 - procedimenti di riorganizzazione del lavoro
1 - usare i Dispositivi come da informazione e formazione ricevuta 2 - avere cura dei Dispositivi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di loro iniziativa 3 - segnalare al Datore eventuali difetti o inconvenienti dei loro Dispositivi
• obbligo
d'uso (art. 41)
• obbligo
d'uso (art. 41)
1 - adeguati ai rischi da prevenire 2 - adeguati alle condizioni del luogo di lavoro 3 - tenere conto di esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori
• requisiti
(art. 42)
• requisiti
(art. 42)
• obblighi dei lavoratori (art. 44)
• obblighi dei lavoratori (art. 44)
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D.P.I.D.P.I.D.LgsD.Lgs
1 - individuare i Dispositivi necessari dopo la Valutazione Rischio2 - valutare quali Dispositivi acquistare dopo avere esaminati tutti quelli sul mercato 3 - aggiornare i Dispositivi in funzione per eventuali variazioni della Valutazione Rischio4 - individuare le condizioni nelle quali il Dispositivo va usato in funzione di: - ENTITA' DEL RISCHIO
- FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE - CARATTERISTICHE DEL POSTO DI LAVORO 5 - fornire i Dispositivi ai lavoratori 6 - mantenere in efficIenza i Dispositivi7 - fornire ai lavoratori le istruzioni per l'uso dei Dispositivi8 - fornire l'addestramento per l'uso dei Dispositivi dell'udito
• obblighi dei Datori di lavoro (art. 43)
• obblighi dei Datori di lavoro (art. 43)
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D.P.I.D.P.I.D.LgsD.Lgs
Movimentazione manuale dei carichi(art. 47, 48 e 49)
Movimentazione manuale dei carichi(art. 47, 48 e 49)
Il CAMPO DI APPLICAZIONE
è quello delle attività che comportano
la movimentazione manuale dei carichi con rischi
(comprese le azioni del sollevare, desporre, spingere, tirare,
portare e spostare) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1 - adottare le misure per evitare la movimentazione manuale di carichi2 - nel caso non sia possibile evitarla: - adotta le misure e i mezzi per ridurre il rischio - organizza il posto di lavoro per una azione sana e sicura ( per la valutazione delle condizioni di sicurezza e salute connessa alla movimentazione dei carichi vedere allegato VI della legge )
(art. 47)
INFORMAZIONE E
FORMAZIONE
(art. 48)
(art. 49)
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D.LgsD.Lgs
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Uso di attrezzature munite di videoterminali
- Art. 50: CAMPO DI APPLICAZIONE- Art. 51: DEFINIZIONI (videoterminale, posto d lavoro, lavoratore)
- Art. 52: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO sui rischi per la vista, sui problemi della postura e affaticamento fisico/mentale, sulle condizioni ergonomiche, igiene ambientale, sulle misure da adottare- Art. 53: O.d.L. mansioni, compiti, distribuzione del lavoro, ripetitività e monotonia
- Art. 54: SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO - diritto di pausa dopo 4 ore di lavoro consecutive - le modalità delle pause sono stabilite dalla contrattazione aziendale - in assenza di contrattazione aziendale, la pausa sarà di 15 minuti ogni 120 di lavoro; modalità e durata delle pause sono stabilite dal Medico competente - le pause a inizio e termine dell'orario di lavoro non sono cumulabili - i tempi di attesa del sistema elettronico non sono considerati pausa - la pausa fa parte integrante dell'orario di lavoro - Art. 55: SORVEGLIANZA SANITARIA- Art. 56: INFORMAZIONE E FORMAZIONE visite mediche, idoneità, visita triennale, controllo oftalmologico, costo dispositivi
- Art. 57: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE - Art. 58: ADEGUAMENTO ALLE NORME- Art. 59 : CARATTERISTICHE TECNICHE (vedere l'ALLEGATO VII)
51
D.LgsD.Lgs
quel lavoratore che usa un vdt,in modo sistematico e abituale,
per almeno 4 h al giorno
dedotte le pause ( vedi art. 54)
per tutta la settimana lavorativa
• il testo di questo punto della legge è fonte di molte interpretazioni• in evidenza il vincolo delle 4 h consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa
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definizionedel lavoratore
al VDT
definizionedel lavoratore
al VDT
art. 51 lett. c
VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs
• possiamo dare queste interpretazioni:
ADDETTO VDT
"ESCLUSIVO"
ADDETTO VDT
"ESCLUSIVO"
ADDETTO VDT"SALTUARIO"
ADDETTO VDT"SALTUARIO"
NON ADDETTOAI VDT
NON ADDETTOAI VDT
lavora 6 h / giorno
solo al vdt
per tutta la settimanalavorativa
da almeno 3 mesi
uso del vdtcontinuativo
ma nonesclusivo
lavora 2-3 h
al giorno
da almeno 3 mesi
non usa il vdt
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VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs
Quale tutela per i lavoratori ai vdt ?
Quale tutela per i lavoratori ai vdt ?
• il Datore di lavoro deve tenere conto e valutare l'ERGONOMIA della stazione di lavoro con vdt (art. 52)
• SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 55)
• PAUSE di 15 minuti OGNI 120 DI LAVORO (art. 54)
esiste un contenzioso su cosa fare nei minuti di pausa che verrà risolto dalla contrattazione
SEMPRE(in ogni caso)
almeno4 h di lavoroconsecutivenella giornata
lavorativa
con4 h DI LAVORO
CONSECUTIVE AL GIORNOper tutta la settimana
lavorativa
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T U T E L A PERMANENZA
VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs
la sorveglianza sanitaria
la sorveglianza sanitaria
I LAVORATORI PRIMA DIESSERE ADDETTI AI VDT
DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A:
per evidenziare
malformazioni strutturali
per evidenziare
malformazioni strutturali
1 - visita medica 2 - esame degli occhi e della vista dal medico competente
1 - visita medica 2 - esame degli occhi e della vista dal medico competente
in base ai risultati degli accertamenti, i
lavoratori vengono classificati in:
IDONEIIDONEI
NON IDONEI
NON IDONEI
con prescrizione(il lavoratore con 45 annisarà sottoposto a visita controllo biennale)
senza prescrizione
(art. 55)
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VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs
informazionee formazione
informazionee formazione
(art. 56)
IL DATORE
DI LAVORODEVE
FORNIREAI
LAVORATORI
INFORMAZIONEe
FORMAZIONE
INFORMAZIONEe
FORMAZIONE
su:
- le misure applicabili in base alla valutazione del rischio ( rischi per la vista, postura, affaticamento fisico o mentale, ergonomia, igiene ambientale)- O.d.L.- protezione degli occhi e della vista
su:
- le misure applicabili in base alla valutazione del rischio ( rischi per la vista, postura, affaticamento fisico o mentale, ergonomia, igiene ambientale)- O.d.L.- protezione degli occhi e della vista
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VIDEOTERMINALIVIDEOTERMINALID.LgsD.Lgs
Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro
- Art. 34 : DEFINIZIONI attrezzatura di lavoro, uso e zona pericolosa - Art. 35 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - da ai lavoratori attrezzature adeguate e idonee - attua misure tecniche e organizzative adeguate - considera condizioni/caratteristiche del lavoro e i rischi - fa in modo che le attrezzature siano installate e utilizzate correttamente, oggetto di manutenzione - si assicura che siano usate solo dai lavoratori incaricati- Art. 36 : DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTREZZATURE DI LAVORO - devono soddisfare le disposizioni legislative della sicurezza e salute - verifica periodica conforme a legislazione già esistente - il Min. del Lavoro può stabilire modalità/procedure per la verifica - deve essere munita di "dispositivo arresto di emergenza" - i dispositivi di allarme devono essere visibili e comprensibili - i libretti di manutenzione devono essere aggiornati - dispositivi di sicurezza per apparecchiature con pericoli causati da cadute o proiezione oggetti, emanazioni di gas/vapori/liquidi/polveri- Art. 37 : INFORMAZIONE sulle attrezzature e ai lavoratori- Art. 38 : FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO dei lavoratori- Art. 39 : OBBLIGHI DEI LAVORATORI
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D.LgsD.Lgs
• Il D.Lgs. 626 funziona se:
RESPONSABILITA' - DECISIONI
CONSULENZATECNICA
CONSULTAZIONE
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D.LgsD.Lgs
• Il D.Lgs. 626 funziona se:
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILEdel S.P.P.
MEDICOCOMPETENTE
R.L.S.
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D.LgsD.Lgs
DATORE DI LAVORO
- RESPONSABILEdel S.P.P.
- MEDICOCOMPETENTE
R.L.S.
consulenzatecnica consultazione
responsabilità, decisioni
• Il D.Lgs. 626 funziona se:
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D.LgsD.Lgs
• Il D.Lgs. 626 funziona se: DATORE
DI LAVORO
RESPONSABILEdel S.P.P.
MEDICOCOMPETENTE
R.L.S.
RESPONSABILITA' DECISIONI
CONSULENZATECNICA
CONSULTAZIONE
D.LgsD.Lgs
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RLS
CONSULENTI
MEDICI
IMPRESEMEDICHE
ENTIformazione
ORGANISMI PARITETICI
conassociazioni
delle imprese e OO.SS
ORGANISMI PARITETICI
conassociazioni
delle imprese e OO.SS
Organismi di vigilanza
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ASLASLISPETTORATODEL LAVORO,
VV.FF. ...
LAVORATORI
DATORE DI LAVORO
D.LgsD.Lgs
Struttura del
D.L. n° 626 del 19-9-94
Struttura del
D.L. n° 626 del 19-9-94
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D.LgsD.Lgs
Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Capo 2° - SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE art. 8, 9, 10 e 11Capo 3° - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO art. 12, 13, 14 e 15Capo 4° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 16 e 17Capo 5° - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI art. 18, 19 e 20Capo 6° - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI art. 21 e 22Capo 7° - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28Capo 8° - STATISTICHE NEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI art. 29
TITOLO IPARTE
GENERALE
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO art. 30, 31, 32 e 33
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE art. 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45 e 46
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D.LgsD.Lgs
TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI art. 47, 48 e 49
TITOLO VIUSO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59
TITOLO VIIPROTEZIONEDA AGENTI
CANCEROGENI
Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 60 e 61Capo 2° - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 69, 70, 71 e 72
TITOLO VIIIPROTEZIONEDA AGENTIBIOLOGICI
Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 86, 87, 88 e 89
TITOLO IX SANZIONI art. 90, 91, 92, 93 e 94
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI art. 95, 96, 97 e 98
A L L E G A T I67
D.LgsD.Lgs