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  • 6. Limiti di utilizzo dellapprendistato,incentivi e sanzioni

    6.1 Limiti di utilizzoDisciplina generale. Il Testo unico in materia diapprendistato stabilisce un limite quantitativo perlassunzione di apprendisti; con questa scelta viene confermata limpostazione gi adottata dallariforma Biagi, che stabiliva un limite analogo, anche se la nuova norma contiene ora alcune rilevanti novit.Secondo lart. 2, comma 3 del Testo Unico, undatore di lavoro pu assumere un numero di apprendisti fino a un massimo del 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.In virt di tale limite, quindi, un datore di lavoropu assumere apprendisti solo fino a un numeropari a quello dei dipendenti che possiedono unaspecializzazione o comunque hanno gi una qualifica definita (in sostanza, dal computo si devonoescludere gli altri apprendisti e i lavoratori conmansioni generiche).Questo principio era gi sancito dalla riforma Biagi e viene riproposto senza modifiche; la novit,cui si faceva cenno in precedenza, riguarda letipologie di contratto di apprendistato che devonosottostare alla soglia massima di utilizzo.Il Testo Unico include, infatti, nel tetto massimo diutilizzo non solo gli apprendisti assunti direttamente da un datore di lavoro, ma anche quelliassunti indirettamente (cos recita testualmentela legge), per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, nellambito di un contratto disomministrazione stipulato ai sensi dellart. 20,comma 3, del Dlgs n. 276/2003.Tale inciso non brilla per precisione, perch leimprese che si rivolgono alle Agenzie per il lavoronon assumono personale, neanche indirettamente; queste imprese si limitano a utilizzare il personale fornito dalle Agenzie per il lavoro, sulla basedi un contratto di somministrazione di manodopera, esercitando su questo personale una parte deipoteri datoriali, pur non avendo alcun ruolo didatore di lavoro.In ogni caso, la norma include nel tetto massimodegli apprendisti che ciascun datore di lavoropu impiegare anche lavoratori somministratimediante un contratto di staff leasing (quella che

    nella legge si chiama somministrazione di lavoroa tempo indeterminato, disciplinata dallart. 20,comma 3, del Dlgs n. 276/2003); in mancanzadi una previsione di questo tipo, tali lavoratorinon sarebbero rientrati nel computo, ma sarebbero stati assoggettati al tetto massimo applicabile presso il loro datore di lavoro (lAgenzia disomministrazione).Anche il coinvolgimento nel limite dei soli apprendisti utilizzati nellambito di un contratto di staffleasing non molto preciso.La norma, infatti, rinvia a una disposizione cheregola lo staff leasing (lart. 20, comma 3, del Dlgsn. 276/2003) ma che, prima di fare questo, prevede che il contratto di somministrazione pu essere stipulato a termine o a tempo indeterminato:questa dicitura potrebbe legittimare anche unalettura volta a includere i lavoratori utilizzati mediante il contratto di somministrazione a tempodeterminato nel limite quantitativo.Datori di lavoro privi di personale qualificato.Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alleproprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o qualora ne abbia in numero inferiore atre, pu assumere apprendisti in numero non superiore a tre.Questa situazione pu verificarsi allorquando ildatore di lavoro non abbia assunto alcun dipendente, ma anche quando abbia alle proprie dipendenze un numero rilevante di persone, ma traqueste non ce ne siano almeno tre che sono unpossesso di una qualifica oppure di una specializzazione.Imprese artigiane. I limiti di utilizzo previsti ingenerale dal Testo unico per lassunzione di apprendisti non si applicano nei confronti delle imprese artigiane, per le quali trovano applicazionele disposizioni di cui allarticolo 4 della legge 8agosto 1985, n. 443.Questa norma stabilisce il numero massimo didipendenti che pu avere unimpresa artigiana e,in questo ambito, definisce anche il tetto massimo di utilizzo degli apprendisti; il superamentodi queste soglie fa perdere la qualifica di impresaartigiana.

  • Limpresa che non lavora in serie pu avere sino aun massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti; questi non possono superare le 9 unit,ma il numero massimo di dipendenti pu essereelevato fino a 22 a condizione che le unit aggiuntive siano apprendisti (in tal caso, quindi, sipu arrivare sino a 13 apprendisti).Limpresa che lavora in serie, purch con lavorazione non del tutto automatizzata, pu avere sinoa un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti, i quali non possono superare le 5 unit.Il numero massimo di dipendenti pu salire fino a12, a condizione che le unit aggiuntive sianoapprendisti (in tal caso, quindi, si pu arrivare sinoa 8 apprendisti).I limiti cambiano ancora per limpresa che svolgela propria attivit nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dellabbigliamento su misura(questi settori sono elencati in calce alla legge 8agosto 1985, n. 443).Tale impresa pu avere sino a un massimo di 32dipendenti, compresi gli apprendisti, che non possono superare le 16 unit. Il numero massimo deidipendenti pu salire fino a 40, a condizione chele unit aggiuntive siano apprendisti (in tal caso,quindi, si pu arrivare sino a 24 apprendisti).Infine, le imprese di costruzioni edili possono avere sino a un massimo di 10 dipendenti, compresigli apprendisti, i quali non possono superare le 5unit.Il numero massimo di dipendenti pu salire fino a14 unit, ma a condizione che le unit aggiuntivesiano apprendisti (in tal caso, quindi, si pu arrivare sino a 9 apprendisti).

    6.2 Incentivi normativi e contributiviGli incentivi per lapprendistato. Il legislatorericonosce un pacchetto rilevante di incentivi infavore dei datori di lavoro che assumono apprendisti.Questi incentivi sono di varia natura: sono previsti

    incentivi normativi, che si traducono nella possibilit di applicare regole di maggior favore in casodi assunzione degli apprendisti (come il non computo nellorganico oppure il sottoinquadramento,che si traduce anche in un risparmio economico),ma anche incentivi economici, che si traducononella possibilit di ridurre il costo del lavoro incaso di assunzione dellapprendista (come i benefici contributivi o la stessa riduzione della retribuzione che, in alternativa alla retribuzione percentuale, si pu applicare verso lapprendista).Questa vasta gamma di incentivi trova la propriaorigine e giustificazione nella particolare naturadel contratto, che non soddisfa solo gli interessidelle parti che lo firmano (il datore di lavoro elapprendista), ma realizza anche un interessepubblico, che quello della crescita professionaledei lavoratori e del conseguente incremento dellaloro occupabilit.La finalit formativa, in altri termini, la ragionesostanziale cui devono essere ricondotti tutti i corposi incentivi che un datore di lavoro pu ottenere assumendo apprendisti.Questa considerazione importante, in quantoconsente di capire anche la logica e il funzionamento del sistema sanzionatorio, che ricollegaproprio alla mancata attuazione degli impegni formativi la perdita di ogni incentivo precedentemente goduto (in particolare, dei benefici di carattere contributivo percepiti per lassunzione dellapprendista).Non computo degli apprendisti. Lart. 6, comma 3, del Testo Unico esclude gli apprendisti dalcomputo di tutti limiti numerici previsti da leggi econtratti collettivi per lapplicazione di particolarinormative e istituti.Mediante tale previsione, gli apprendisti risultanoquindi invisibili nel momento in cui deve essereverificato il superamento di una certa soglia e laconseguente applicazione di una certa disciplina.Lesempio tipico delleffetto che producono le so

    Limiti quantitativi per lutilizzo di apprendistiLimite generale Numero pari al 100% del personale specializzato e qualificato

    Nel computo entrano anche i lavoratori somministrati instaff leasing

    Limite per imprese con meno di 3 dipendenti qualificati 3 apprendistiLimiti per le imprese artigiane Imprese che non lavorano in serie

    - da 9 a 13 apprendistiImprese che lavorano in serie- da 5 a 8 apprendistiLavorazioni artistiche, tradizionali e dellabbigliamento sumisura- da 16 a 24 apprendistiImprese di costruzioni edili- da 5 a 9 apprendisti

  • glie nel diritto del lavoro lart. 18 dello Statutodei lavoratori: la norma prevede lapplicazione deldiritto alla reintegrazione nel posto di lavoro solocon lassunzione del sedicesimo dipendente, equindi dal superamento di questa soglia le conseguenze del licenziamento ingiustificato cambianoradicalmente.Ai fini del calcolo di tale soglia, lapprendista allaluce della norma appena ricordata non deveessere computato.La regola generale pu trovare espresse eccezioni, in quanto prevede lo stesso Testo unico chesono fatte salve specifiche previsioni di legge o dicontratto collettivo. Pertanto, ove sia previstaespressamente la possibilit di computare lapprendista, lesenzione non vale (questo accade,ad esempio, per calcolare la soglia di personaleche determina lobbligo di versamento del Tfrnon destinato alla previdenza complementare alFondo tesoreria Inps).Sottoinquadramento e retribuzione. Un tipicoincentivo normativo connesso al contratto di apprendistato consiste nella possibilit di inquadrarelapprendista fino a due livelli inferiori rispettoalla qualifica che sar conseguita al termine delperiodo di formazione.Il sottoinquadramento porta con s la possibilitdi applicare il trattamento retributivo corrispondente al livello inferiore applicato o, in alternativa,la possibilit di erogare la retribuzione in misurapercentuale rispetto allinquadramento finale cheverr acquisito al termine del periodo di apprendistato (si rinvia allapposito capitolo 2).Benefici contributivi durante il periodo di apprendistato. La legge riconosce sostanziosi incentivi contributivi e normativi in capo ai datori dilavoro che assumono personale con contratto diapprendistato.Questi incentivi, come gi detto, trovano giustif