INDICEGENERALE PERMESS · PDF file6. ILSOLE24ORE. N.2 ­febbraio2011....

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  • PERMESSI E CONGEDI DISABILI

    N. 2 febbraio 2011 IL SOLE 24 ORE 3

    Permessi e congedi per lassistenza di personecon disabilit ............................................................ 5

    Accertamento della condizione di disabilitin situazione di gravit ............................................ 6

    Criteri, condizioni e limitiper la concessione dei permessi .......................... 11

    Permessi per lassistenza di persone disabiligravi fino a 3 anni di et ........................................ 14

    Permessi per lassistenza di persone disabiligravi dopo i 3 anni di et ...................................... 21

    Frazionabilit e cumulabilit dei permessie assistenza per periodi inferiori a un mese ...... 27

    Permessi per persone disabiliche lavorano........................................................... 32

    Cumulabilit dei permessi e altri beneficiper i lavoratori con disabilit grave ..................... 35

    Monitoraggio dei permessinella Pubblica amministrazione .......................... 39

    Congedo straordinarioper lassistenza di persone disabili ...................... 40

    Modalit di calcolo del valorefigurativo dei contributi ........................................ 47

    Compatibilit del congedo straordinariocon altri permessi e con la CIG ............................ 50

    Richiesta dei permessi:modulistica e gestione informatica ..................... 52

    Natura del provvedimentodi riconoscimento del beneficio e ricorsi ........... 55

    Uniemens:esposizione dei permessi legge n. 104/1992 ...... 57

    Uniemens:esposizione del congedo straordinario............... 63

    INDICE GENERALE

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    Attenzione: sul sito della rivista disponibile il testo degli interpelli del Ministero del lavoro indicati a pag. 65

    ClaudioFont monospazioPERMESSI E CONGEDI PER L'ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'

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  • PERMESSI E CONGEDI DISABILI

    N. 2 febbraio 2011 IL SOLE 24 ORE 5

    Permessi e congediper lassistenza di persone

    con disabilitPer la tutela delle persone con disabilit sono previsti benefici indirizzati sia ailavoratori per lassistenza dei figli minori disabili e di altri familiari in situazione didisabilit grave, sia ai disabili che lavorano per favorire occasioni di cura.I benefici consistono in permessi, giorni retribuiti e congedi oppure, nel caso diassistenza di minore con disabilit, nella possibilit di fruire di congedi parentali finoal terzo anno di vita del bambino.Il primo intervento in materia si avuto con lemanazione dellart. 33, legge n.104/1992 che ha introdotto il diritto a permessi e congedi per i lavoratori dipendenticon disabilit grave e per i lavoratori che assistono soggetti con disabilit in situazionedi gravit accertata. Le agevolazioni vengono concesse se il soggetto non ricoverato atempo pieno in una struttura specializzata e sono graduate in base allet del soggettodisabile (fino a tre anni di et e successivamente al compimento dei tre anni di et).Con lart. 80, legge n. 388/2000 stato poi introdotto un ulteriore congedo retribuitodella durata massima di due anni per assistere parenti disabili. Inizialmente lanorma citata aveva stabilito il vincolo della sussistenza dello stato di disabilit graveda almeno 5 anni per poter beneficiare del congedo. In tal modo veniva per a crearsi unvuoto di tutela per i minori in quanto, esaurito il primo periodo di congedo, fino alcompimento dei 3 anni di et, il genitore del soggetto disabile avrebbe dovuto attenderealtri due anni prima di poter fruire del nuovo congedo. Il contenuto di entrambe ledisposizioni normative (legge n. 104/1992 e legge n. 388/2000), relativamente aicongedi e permessi, stato integralmente ripreso dal T.U. sulla maternit e paternit(D.Lgs. 26.3.2001, n. 151). Inoltre, la legge n. 350/2003 ha disposto che non pinecessario il requisito dei 5 anni di situazione di gravit accertata per avere diritto alcongedo biennale, saldando cos i periodi di congedo fruibili ai sensi della legge n.104/1992 con quelli previsti dallart. 42, D.Lgs. n. 151/2001 (ex art. 80, legge n.388/2000).Ulteriori modifiche alla fruizione dei permessi sono state infine apportate dallart. 24,legge 4.11.2010, n. 183 (Collegato Lavoro), che ha limitato la platea dei beneficiari, mentre allart. 23 ha delegato il Governo allemanazione di decreti legislativi diriordino dellintera normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.Si noti che nel testo i riferimenti legislativi e di prassi riportano ancora termini qualipersone handicappate o altri termini simili che fanno riferimento ad una situazionepersonale che potrebbe apparire di disvalore in luogo di quella stabilita dallaConvenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006: persona con disabilit, piadeguata allevoluzione sociale che tende invece a mettere in risalto il valore derivantedalla diversit.

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  • 6 IL SOLE 24 ORE N. 2 febbraio 2011

    PERMESSI E CONGEDI DISABILI

    Accertamentodella condizione di disabilit

    in situazione di gravitPer poter usufruire dei permessi necessario che la condizione di personacon disabilit in situazione di gravit venga certificata dalla appositacommissione medica di cui allart. 1, legge n. 295/1990, integrata daun operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, istituita pressolASL (art. 4, legge n. 104/1992).La situazione del soggetto assume connotazione di gravit qualora laminorazione, singola o plurima, abbia ridotto lautonomia personale, correlata allet, in modo da rendere necessario un intervento assistenzialepermanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione(art. 3, c. 3, legge n. 104/1992).

    La Commissione deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 2, c. 3bis, D.L. 27.8.1993, n. 324 conv. conmodif. in legge 27.10.1993, n. 423). Qualora la commissione non sipronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gliaccertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialistanella patologia denunciata, in servizio presso lASL da cui assistito ilsoggetto disabile (art. 2, c. 2, legge n. 423/1993).

    Pronunciamentodella Commissione

    PATOLOGIE ONCOLOGICHE

    Una normativa pi favorevole prevista in caso di patologie oncologiche. In talcaso, infatti, lart. 6, c. 3, legge n. 80/2006 prevede che laccertamento dellinvali

    dit civile ovvero della disabilit, riguardante soggetti con patologie oncologiche, effettuatodalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla domanda dellinteressato.Pertanto, la certificazione provvisoria, per i malati oncologici, pu essere rilasciata trascorsi15 giorni (e non 90 giorni) dalla presentazione della domanda (INPS, msg. 3.3.2006 n. 12857e 29.3.2007, n. 8151).

    1. persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa di difficoltdi apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

    NormativaArt. 3, legge 5.2.1992, n. 104 Sogget