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OPEN Dot Com Spa Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili GIORNATA DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINO PAGHE E CONTRIBUTI - CORSO BASE 04/03/2016 Relatore: Alessandro Dott. TODESCHELLI – Dott. Comm.sta – Materia «Lavoro»

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OPEN Dot Com SpaSocietà di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

GIORNATA DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINOPAGHE E CONTRIBUTI - CORSO BASE

04/03/2016Relatore:

Alessandro Dott. TODESCHELLI – Dott. Comm.sta – Materia «Lavoro»

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3° IncontroVenerdì 26 febbraio 2016

PROGRAMMA Erario e Agenzia delle Entrate – Tassazione:

Tassazione separata Conguaglio contributivo e fiscale Trattamento di Fine Rapporto

Modello CU: cenni Esercitazione: adempimenti mensili del S.I. post consegna del cedolino al

Dipendente, conguaglio fiscale al termine del rapporto di lavoro, nonché afine anno.

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TASSAZIONE SEPARATASi definisce «tassazione separata» un particolare regime fiscale che interessa tutti queiredditi che si sono formati in un periodo di tempo piuttosto lungo (solitamente diversi anni)e vengono percepiti dal soggetto in un secondo momento, che può non coincidere con laloro produzione.

• Attenzione: alternativa scaglioni di reddito IRPEF che partono dal 23% etendono al 43%.

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ESEMPIEsempio di redditi tassati in regime di tassazione separata: le indennità che vengonoprodotte durante il periodo di attività di un’Azienda, ma che vengono percepite solamenteal momento della sua cessazione.Inoltre, i redditi affinché possano essere soggetti a questo tipo di tassazione, devonopoter essere classificati come percepiti una tantum o non in maniera continuativa eperiodica. Si tratta solitamente di redditi che provengono da fatti economici che rientranonell’ambito di eventi o attività non ricorrenti.L’aliquota da applicare è calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento,ossia nel biennio precedente a quello della corresponsione delle somme soggette atassazione separata.

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Caratteristiche principali dei redditi messi in esame:• possono essere conseguiti dalle persone fisiche non imprenditori; quindi tale modalità

di calcolo non è prevista per i redditi percepiti da Società di Persone e da SoggettiIRES

• non concorrono a formare il reddito complessivo• acquistano rilievo al momento della loro percezione (criterio di Cassa)I redditi a tassazione separata sono elencati nell’art. 17 e nell’art. 7 comma 3 delT.U.I.R.

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E’ possibile suddividere tali redditi in quattro categorie principali:• redditi percepiti dagli eredi per beni o attività del defunto• imposte ed oneri rimborsati• plusvalenze da cessioni immobiliari• arretrati di lavoro dipendente o pensione, trattamento di fine rapporto e redditi a

formazione pluriennale

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Applicazione della tassazione separataE’ possibile definire una regola generale applicabile alla maggior parte dei redditi soggettia tassazione separata, ad esclusione del TFR e indennità equipollenti.Si applica l’aliquota media calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento; a talfine è necessario individuare correttamente:• il periodo d’imposta nel quale il reddito deve essere assoggettato a imposizione• il periodo d’imposta a cui fare riferimento per individuare il biennio• l’aliquota media calcolata sui redditi del biennio di riferimento

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Il calcolo della tassazionePer ottenere l’aliquota da utilizzare per il calcolo della tassazione separata è necessario:1. sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti (Reddito anno precedente +

Reddito 2^ anno precedente) a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre atassazione e dividere il risultato per 2

(Reddito anno precedente + Reddito 2^ anno precedente)

2

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Così facendo, si ottiene la media annuale del reddito del biennio.2. su reddito medio si calcola l’IRPEF in base alle aliquote vigenti e quindi l’incidenza

media in percentuale di tale imposta sul reddito medioTale percentuale corrisponde all’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata.Se in uno dei due anni precedenti non si è percepito alcun reddito, lo stesso calcolo sieffettua sul 50% del reddito dell’unico anno.Se in entrambi gli anni non si sono percepiti redditi si applica l’aliquota IRPEF più bassa.

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EsempioReddito a tassazione separata percepito nel 2011 di € 5.700,00Reddito complessivo anno 2010 di € 32.750,00Reddito complessivo anno 2009 di € 31.500,00Calcolo della media annuale del reddito del biennio• € 32.750,00 + € 31.500,00 = € 64.250,00• € 64.250,00 : 2 = € 32.125,00

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Calcolo dell’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata:• fino a € 15.000,00 il 23% (€ 3.450,00)• da € 15.000,00 a € 28.000,00 il 27% (€ 3.510,00)• da 28.000,00 a 32.125,00 il 38% (€ 1.567,50)

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L’imposta corrispondente a € 32.125,00 è pari a € 8.527,50

Calcolo dell’incidenza media• € 32.125,00 : € 8.527,50 = 100 : X• X = 26,54Calcolo dell’imposta• € 5.700,00 x 26,54% = € 1.512,78

Chi dichiara il redditoSe il reddito a tassazione separata è erogato da un S.I. lo stesso procede al conteggioe al versamento dell’imposta calcolata.

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ATTENZIONE

Il S.I. che eroga il compenso o il Contribuente determinano le ritenute in via provvisoriae a titolo di acconto.

Sui redditi soggetti a tassazione separata l’imposta definitiva viene liquidata poidall’Agenzia delle Entrate che procede in entrambi i casi al ricalcolo (riliquidazione)dell’imposta e, in presenza di maggiore imposta dovuta, all’emissione di apposito avvisobonario per darne comunicazione al Contribuente.

Riferimento «Allegato_1»

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REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ARRETRATI E REDDITI A FORMAZIONE PLURIENNALE

Arretrati da lavoro dipendente

Per arretrati da lavoro dipendente si devono intendere:• emolumenti relativi a prestazioni di lavoro dipendente svolte in anni precedenti• sono percepiti successivamente all’anno di effettuazione della prestazione• sorti a causa di situazioni di fatto che ne abbiano impedito il regolare pagamento

nei termini ordinari, comunque non dipendenti dalle volontà delle parti

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Sono assimilabili agli arretrati, se erogati in un periodo successivo a quello in cui sorgeil diritto, le indennità per ferie non godute, l’indennità di disoccupazione, ecc.

Gli arretrati soggetti a tassazione separata

Sono da riportare in dichiarazione dei redditi soltanto gli arretrati corrisposti da unsoggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto.Sono tali, ad esempio, gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da CollaboratoriDomestici, Baby-sitter, Badanti.

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Trattamento di Fine Rapporto siglato TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto (conosciuto anche come liquidazione o buonuscita) è unasomma accantonata dal Datore di lavoro e che viene corrisposta al Dipendente nelmomento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo.

I Dipendenti possono scegliere:• di mantenere il TFR in Azienda (dunque come liquidazione)• di versarlo in un Fondo Pensione• in via sperimentale da marzo 2015 - ottenere in busta paga, unitamente alla

retribuzione, la quota di trattamento di fine rapporto maturata mensilmente

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Come si determina il TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto è determinato da un importo pari e comunque nonsuperiore alla retribuzione lorda dovuta per ogni anno di lavoro, divisa per 13,5.In caso di prestazione di durata inferiore all’anno, l’importo deve essere riproporzionato,considerando come mese intero ogni frazione superiore a 15 giorni.Il TFR è inoltre rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di unapercentuale dell’1,5% in misura fissa, e con il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi,quale indicato dall’ISTAT.Alla formazione del TFR concorrono pertanto diversi elementi, dallo stipendio base ad altricompensi ed indennità che, in linea generale, costituiscono la remunerazione prevista perle prestazioni di lavoro dipendente.

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Anticipazione del TFR

Il Lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso Datore diLavoro può chiedere una anticipazione del TFR, in misura non superiore al 70%dell’importo maturato.Tale richiesta deve essere giustificata da particolari esigenze, essenzialmente correlate aspese da sostenere per prestazioni sanitarie o per l’acquisto della casa di abitazionepropria o per i figli, e deve essere comprovata (ad esempio, con ricevute e fatture relativea spese mediche, con il rogito notarile per l’acquisto di immobili, ecc.).

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Il TFR e la previdenza complementare

Il TFR può essere accantonato dal Datore di lavoro, su richiesta del Lavoratore, in unFondo di Previdenza complementare.Il Lavoratore, che interviene nella scelta del Fondo Pensione, dispone in tal caso di unaccantonamento con tutte le caratteristiche e i vantaggi della previdenza complementare,dalla deducibilità fiscale dei contributi versati alla possibilità di garantirsi una forma dipensione integrativa.

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TFR in busta paga

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità per i Dipendenti del settore privato diottenere in busta paga, quindi mensilmente, un anticipo del Trattamento di fineRapporto.La scelta di farsi o meno anticipare la liquidazione spetta al Dipendente e, una voltamanifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, l’opzione non può essererevocata sino al 30 giugno 2018.

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Tale opzione può essere esercitata anche dai Lavoratori che hanno scelto di versare ilTFR ad un Fondo di Previdenza complementare (Fondo Pensione).Ai fini della decisione va preso in considerazione il fatto che il TFR in busta paga ètassato secondo la tassazione ordinaria IRPEF, quindi con un prelievo più pesante diquello previsto per il TFR ordinario e che il maggior stipendio potrebbe incidere adesempio sulle agevolazioni legate all’ISEE, le detrazioni ecc.In sostanza, tale incremento è tanto maggiore quanto più alto è il reddito del Lavoratorepercipiente.

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Chi richiede il TFR in busta paga:• Dipendente assunto da almeno sei mesiCome può richiedere il TFR in busta paga:• il Dipendente deve presentare al Datore di Lavoro il modulo QU.I.R. (Quota

maturanda del Trattamento di Fine Rapporto come integrazione della retribuzione)• L’opzione per ottenere l’anticipo del TFR in busta paga decorre da marzo 2015• E’ opportuno ricordare che l’aumento di stipendio dovuto al versamento del TFR non

incide sul diritto al bonus di € 80,00 mensili

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• Il TFR sarà liquidato al Lavoratore: 1 mese dopo la presentazione della richiesta perAziende con più di 50 Dipendenti; 4 mesi dopo per Aziende con meno Dipendenti. Ladifferenza è stata prevista per consentire alle piccole aziende di accedere a fonti difinanziamento diverse dal TFR

• Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il TFR in busta paga i Lavoratori Agricoli, iLavoratori Domestici, i Lavoratori di Aziende sottoposte a procedure concorsuali (es.Fallimento) e i Lavoratori che prestino servizio presso unità produttive in CassaIntegrazione Straordinaria o in Deroga.

Anche il trattamento di fine rapporto, TFR, è un reddito soggetto a tassazione separatae, se corrisposto da un soggetto non obbligato per Legge ad effettuare le ritenuted’acconto (che non sia Sostituto d’Imposta), deve essere riportato in dichiarazionedei redditi.

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Le indennità soggette a tassazione separata

Altri redditi soggetti a tassazione separata, da riportare in dichiarazione, possono esserele indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danniderivanti dalla perdita di redditi da lavoro dipendente ed assimilati e degli altriredditi indicati nel quadro D, relativi a più anni.

Si tratta di somme e valori percepiti a titolo risarcitorio che sono fissati, in genere, insede giudiziale o sindacale e costituiscono reddito assoggettato poi a tassazioneseparata, al netto delle spese legali sostenute.

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Non devono essere comprese in questa tipologia di reddito le indennità spettanti atitolo di risarcimento dal danno relativamente alla perdita di redditi diversi da:• quelli da lavoro dipendente• collaborazioni coordinate e continuative• di lavoro autonomo per prestazioni non esercitate abitualmente, relativi a più

anni

Riferimento «Allegato_2»

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CONGUAGLIO FISCALE• Occorre verificare la corretta gestione delle detrazioni d’imposta tenendo presente

che il Lavoratore non ha più l’obbligo di: richiedere espressamente l’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia

• Occorre effettuare la verifica della corretta applicazione delle addizionali IRPEF

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Termine: entro il 28 febbraio di ogni annoCalcolo pratico su redditi prodotti nell’anno 2015:Ammontare complessivo dei redditi imponibili (art. 51 del TUIR e leggi speciali) da lavorodipendente e assimilati (somme e valori 2015, corrisposti entro il 12/01/2016) (escluse lesomme assoggettate a imposta sostitutiva del 10%), comprese eventuali retribuzioniconvenzionali per attività prestate all’estero, tenendo conto anche degli emolumenti corrispostial medesimo lavoratore in altri rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso anno, comprese lemensilità aggiuntive e le somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali, meno icontributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito

+ (se comunicati entro il 12/01/2016) Altri redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi quelli erogati da soggetti non Sostitutid’Imposta

=Totale reddito imponibile (vale anche per calcolare le addizionali IRPEF Regionale eComunale)

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Calcolo dell’imposta lorda utilizzando aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (1) –(contributo di solidarietà e aliquota addizionale su stock option e bonus si ritiene debbanoessere calcolati a parte)

-Detrazioni d’imposta per: lavoro dipendente, carichi di famiglia, compresa maggiorazioneper 4 e più figli (2), e oneri detraibili. Il Lavoratore può chiedere anche la detrazione percanoni di locazione (2) (E’ facoltà del S.I. assegnare detrazioni per oneri da lui nontransitati, previa comunicazione del Lavoratore)

=Imposta netta complessiva dovuta dal Lavoratore(1) E’ ammesso, in accordo con il Lavoratore, calcolare un’imposta più elevata. Tale

situazione andrà poi segnalata nel CU.(2) Se la detrazione non trova capienza il Lavoratore matura un credito

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Il conguaglio fiscale di fine anno: addizionali comunali

Esempio (conguaglio con il mese di dicembre)• Reddito 2011: € 20.000,00• Aliquota 2011: 0,50%• Aliquota 2012: 0,60% deliberata entro il 31.12.2011• Soglia di esenzione: € 10.000,00 (invariata per il 2012)• Acconto trattenuto nel 2011: € 22,00

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Calcolo del saldo• € 20.000,00 x 0.50% = € 100,00• Acconto 2011 = € 22,00• Saldo = € 78,00 (in 11 rate mensili da € 7,09 a partire da gennaio 2012)• Acconto 2012 € 20.000,00 x 0,60% x 30% = € 36,00 (in 9 rate mensili da a partire dal

mese di marzo 2012)

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Riferimento «Allegato_3»

I conguagli contributivi di fine anno

Al termine dell’anno, per effetto dell’applicazione di particolari normative in materiacontributiva (quantificazione dell’esatto imponibile contributivo, applicazione delle correttealiquote contributive correlate all’imponibile ed esatta imputazione all’anno di competenzadi alcuni emolumenti variabili) e a situazioni legate all’organico aziendale (v. versamentoTFR al fondo tesoreria), possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio.

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Interessano:• applicazione del massimale contributivo e pensionabile• superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile• verifica dell’esatto ammontare esente relativo ai fringe benefit• imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione• corretta quantificazione del benefit derivante dall’erogazione dei prestiti agevolati ai

dipendenti• conguagli legati al versamento del TFR al fondo tesoreria e relative compensazioni

contributive

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Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con ladenuncia (flusso UniEMens) di competenza del mese di dicembre (scadenza 31/01, fermorestando il versamento dei contributi al 16/01), anche con la denuncia del mese di gennaio(scadenza 29/02, fermo restando il termine del 16/02 per il versamento dei contributi).

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Esempio

• Retribuzione dell’anno 2011: € 108.000,00• Retribuzione sulla quale è stata calcolato il contributo IVS € 95.000,00• Operazioni di conguaglio• Retribuzione assoggettata a contributo IVS € 95.000,00• Massimale contributivo per il 2011 € 93.662,00• Differenza € 1.338,00

La contribuzione versata in più risulta pari a € 454,92 (€ 1.338,00 x 34%), di cui € 136,34(€ 1.338,00 x 10,19%) da restituire al Lavoratore

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L’art. 3-ter del D.L. 384/1992 (L. 438/1992) ha istituito (con decorrenza 01/01/1993) uncontributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del Lavoratore, dovuto in favore di tutti regimipensionistici pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del Lavoratorestesso inferiori al 10% (attualmente l’aliquota superiore al 10% è prevista per gli iscritti alFondo Volo).Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite dellaprima fascia di retribuzione pensionabile.L'INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l'aliquota aggiuntivadell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente.Il calcolo del contributo attraverso l'utilizzo del criterio della mensilizzazione potrebbe quindidare luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio (adebito o a credito).

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Mese Retribuzione mensile Retribuzione assoggettata al contributo aggiuntivo IVS 1%

Gennaio € 2.900,00 -Febbraio € 2.900,00 -Marzo € 2.900,00 -Aprile € 2.900,00 -Maggio € 2.900,00 -Giugno (+ 14^ma) € 5.800,00 € 2.213,00Luglio € 2.900,00 -Agosto (+ premio) € 6.000,00 € 2.413,00Settembre € 2.950,00 -Ottobre € 2.950,00 -Novembre € 2.950,00 -Dicembre (+ 13^ma) € 5.900,00 € 2.313,00Totale € 43.950,00 € 6.939,00Retribuzione effettiva da assoggettare al contributo aggiuntivo 1%: €43.950,00 retribuzione annua - € 43.042,00 prima fascia retribuzione pensionabile € 908,00

Differenza € 6.031,00Contributi a credito del Lavoratore:€ 6.031,00 x 1% = € 60,31 importo da rimborsare al Lavoratore e da riportare nel flusso nell’UniEmens

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Mancato pagamento della retribuzione per indisponibilità finanziaria

Negli ultimi anni le Imprese si sono trovate spesso nell'impossibilità di procedere aipagamenti degli stipendi e dei contributi previdenziali obbligatori alle scadenze previste, acausa della difficoltà di accesso al credito, dovuta alla stretta creditizia del sistema bancarioe a causa dei ritardati o mancati pagamenti da parte dei loro Clienti.Le casistiche alle quali più frequentemente si assiste sono quelle relative a pagamentitotalmente omessi a causa del grave dissesto finanziario in cui versa l’Azienda, oppurequelle relative a pagamenti parziali o dilazionati nel tempo.

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Adempimenti dei Datori di Lavoro

In ottemperanza alle norme di Legge l’Azienda è sempre e comunque tenuta a:1. elaborare e stampare il Libro Unico del Lavoro del mese di competenza anche in

assenza di materiale corresponsione delle somme ai Lavoratori, entro la fine del mesesuccessivo a quello di riferimento

2. consegnare una copia del prospetto paga o una copia del LUL ai Dipendenti3. calcolare l’imponibile previdenziale del mese di competenza su cui versare la

contribuzione obbligatoria e inviare la denuncia contributiva UniEMens

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4) calcolare l’imponibile e le ritenute fiscali in caso di corresponsione, anche solo parziale,di somme o valori considerati redditi da lavoro dipendente ai sensi del TUIR (D.P.R. n.917/1986)

5) predisporre il versamento della contribuzione e delle ritenute effettuate alle normaliscadenze di pagamento

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Le difficoltà sorgono in relazione ai seguenti adempimenti:1) determinazione della trattenuta della contribuzione a carico del Lavoratore;2) stima dei conguagli delle prestazioni previdenziali erogate o da erogare con la

contribuzione da versare;3) determinazione dell’imponibile fiscale corretto in caso di mancato o parziale pagamento

delle retribuzioni;4) stima di eventuali versamenti a titolo di cessione del quinto, pignoramento o delegazione

di pagamento.

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Trattenuta della contribuzione a carico del Lavoratore

Il Responsabile del pagamento dei contributi è esclusivamente il Datore di lavoro e ilcontributo a carico del Lavoratore è trattenuto sulla retribuzione corrisposta al Lavoratorestesso alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce (art. 19, L. n.218/1952).E `prevista una sanzione amministrativa (da € 30,00 a € 125,00 per ogni Dipendente) per ilDatore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del Lavoratore somme maggiori di quelle perle quali è stabilita la trattenuta (art. 23 della citata Legge).Ne deriva che in caso di mancato pagamento della retribuzione alla scadenza del periodo dipaga il Datore di lavoro non può procedere ad effettuare la trattenuta della quota deicontributi a carico del Lavoratore.

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L’omesso versamento delle trattenute previdenziali comporta la pena della reclusione fino atre anni e la multa fino a € 1.032,00.Il Datore di lavoro che provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla data dicontestazione o notificazione della violazione non è punibile.La sentenza n. 27641/2003 a Sezioni Unite ha però circoscritto il raggio di operatività dellanorma confermando la non punibilità del Datore di lavoro che abbia omesso tale versamentoa causa del mancato pagamento delle retribuzioni ai propri Dipendenti.Conguaglio delle prestazioni previdenziali erogate o da erogare con la contribuzione daversare.

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Ulteriore aspetto da tenere in considerazione è relativo alla presenza, nelle singole bustepaga del mese in corso, di prestazioni economiche a carico degli Istituti Previdenziali eAssicurativi.Per quanto riguarda le indennità corrisposte dall’INPS sono previste sanzioni amministrativein caso di mancato pagamento delle prestazioni a titolo di assegni al nucleo familiare (da €515,00 a € 5.160,00) e delle indennità giornaliere di malattia e maternità (€ 125,00 per ogniDipendente a cui si riferisce l’infrazione).

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Inoltre la Giurisprudenza (tra le più recenti vedi Cassazione n. 49237/2012) tende aricondurre il fatto di aver versato un importo inferiore di contribuzione, a seguito di conguaglidi prestazioni previdenziali non erogate ai Lavoratori Dipendenti, al reato di truffa previsto dalcodice penale all’art. 640 o alla norma dell’art. 37 della L. n. 689/1981 che sanziona con lareclusione fino a due anni il Datore di lavoro che “al fine di non versare in tutto o in partecontributi e premi previsti dalle Leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette unao più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie intutto o in parte non conformi al vero, quando dal fatto deriva l’omesso versamento dicontributi e premi previsti dalle Leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per unimporto mensile non inferiore al maggiore importo tra € 2.582,28 e il 50% dei contributicomplessivamente dovuti”.

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Mancato o parziale pagamento delle retribuzioni: imponibile fiscaleMeno problematica parrebbe la questione relativa alle ritenute fiscali, in quanto l’imponibilefiscale è strettamente commisurato alla somma netta effettiva da corrispondere.Se le retribuzioni sono totalmente non corrisposte, non sussiste alcun obbligo per il Datore dilavoro, in quanto non si concretizza il presupposto impositivo.Se le stesse sono state parzialmente erogate, occorrerà determinare il corretto imponibilefiscale all’interno di ogni singolo periodo di paga.Versamenti a titolo di cessione del quinto, pignoramento o delegazione di pagamento.In linea generale è opportuno rispettare il limite di cessione del quinto dello stipendioeffettivamente erogato.Per le cessioni del quinto e delle delegazioni di pagamento occorre fare attenzione adeventuali atti di benestare firmati in precedenza.

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Si suggerisce di verificare con attenzione la documentazione ricevuta relativa ad ogni singolaoperazione in corso, per verificare la presenza eventuale di obblighi aggiuntivi o specificirispetto alle norme di Legge.

Casi pratici

Ipotizziamo la retribuzione di un Impiegato del settore Alimentare Industria, inquadrato allivello 4.Per semplicità non si è tenuto conto degli importi da versare ai fondi integrativi previsti dalCCNL che potrebbero influire sulla determinazione dell’imponibile fiscale.Il Lavoratore nel mese di maggio 2013 ha lavorato tutto il mese e non ha effettuato alcunaassenza né lavoro straordinario.L’ordinaria busta paga sarebbe la seguente: (visualizzare la slide successiva)

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Ipotesi: mancato pagamento integrale della retribuzione

Nel caso in cui il Datore di lavoro non proceda ad alcun pagamento sarà necessario:• inserire nel cedolino paga del Lavoratore una voce che trattenga una somma lorda pari

all’importo dovuto• inserire una voce che abbia esclusivamente rilievo figurativo ai fini previdenzialiNon essendo corrisposta alcuna retribuzione non sarà possibile effettuare la trattenutaprevidenziale a carico del Lavoratore, ma sarà comunque necessario evidenziare l’imponibileprevidenziale del mese corrente.

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Rispetto al cedolino precedente avremo i seguenti dati invariati:• imponibile previdenziale = € 1.638,00• retribuzione utile TFR = € 1.616,86• contribuzione dovuta dal Datore di lavoro = € 1.638,00 x 37,85% = € 620,00

Diversamente da una situazione ordinaria l’importo dei contributi è totalmente a carico delDatore di lavoro e non è ripartito fra Datore di lavoro e Dipendente.

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Quando nei mesi successivi avverrà il pagamento delle retribuzioni arretrate occorreràriprendere l’importo trattenuto in precedenza e inserirlo nel LUL, come competenza, in mododa determinare correttamente l’imponibile fiscale, lasciando invece inalterato l’importodell’imponibile previdenziale, precedentemente calcolato e denunciato nel mese dicompetenza.L’importo da pagare in aggiunta alla retribuzione del mese sarà pertanto pari al lordo nonridotto della quota contributiva che sarebbe stata a carico del Lavoratore.Si suppone che nel mese di ottobre 2013 l’Azienda riesca a saldare il debito residuo relativoal mese di maggio 2013 nei confronti del Lavoratore.

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Alla retribuzione corrente andranno sommati gli importi a titolo di arretrati.Pertanto, l’imponibile previdenziale sarà esclusivamente quello della retribuzione relativa almese di ottobre 2013, mentre l’imponibile fiscale sarà determinato sommando all’imponibiledel mese quello relativo alle retribuzioni arretrate del mese di maggio.

Infatti, non è possibile applicare a questo caso specifico la tassazione per arretrati di lavorodipendente prevista dal TUIR all’art. 17, in quanto sono soggetti a tassazione separata lesomme e i compensi erogati in un periodo successivo solo se «riferibili ad anni precedenti,percepiti per effetto di Leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativisopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».

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Nel nostro esempio l’importo da prendere in considerazione è pari a € 1.637,88 non ridottodell’eventuale quota di contributi che sarebbe potuta essere a carico del Dipendente in casodi pagamento contestuale della retribuzione.Evidente è la penalizzazione, in capo al Datore di lavoro, dovuta alla mancata possibilità ditrattenere i contributi previdenziali originariamente a carico del Lavoratore (pari a € 150,53).All’imponibile del mese andranno applicati gli scaglioni annui previsti, ragguagliati al periododi paga mensile, mentre per quanto riguarda le detrazioni da lavoro dipendente le stessedebbono essere commisurate al reddito complessivo che si prevede di erogare nell’anno.

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Nell’immediato pertanto ci sarà una minima penalizzazione del Lavoratore che risulteràsoggetto nel mese ad una aliquota media IRPEF maggiore di quella applicata nei singolimesi.

La corretta misura della tassazione sarà comunque rideterminata in sede di conguaglio difine anno o di fine rapporto.

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