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Sistemi di utenza

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Sistemi�di�utenza

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Fonti normative

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Decreto legislativo n 115/08: definisce il SEU e intesta all'Autorità il potere di regolazione sui SEU

Deliberazione 578/2013/R/eel (integrata dalla deliberazione 426/2014/R/EEL): introduce la regolazione dei SEU

Legge n . 99/2009 (art. 33 e art. 30, comma 27): definisce le RIU e intesta al MSE potere di intervento su reti private

DM 10 dicembre 2010: introduce i SAAE (poi annullati dal TAR) e il principio di obbligo di libero accesso per le reti private

D. lgs 93/11: recepisce nell'ordinamento nazionale la definizione di sistemi di distribuzione chiusi

Documento di consultazione dell'Autorità n. 644/2014:orientamenti finali sulla regolazione delle reti private

D.L. 91/2014

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Definizione di SEU (2008)

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uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale

con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo

stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto

rendimento

SEU

direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato

senza obbligo di connessione di terzi

all’unità di consumo di un solo cliente finale

Realizzato all'interno

di un’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente

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Definizione di RIU (2009)

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è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le

autorizzazioni previste dalla normativa vigente

connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano

ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili

è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV

Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni

è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di

connessione di terzi

ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di

concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica

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Definizione di SEU (2008) e di SAAE (2010)

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uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale

con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo

stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto

rendimento

SEU

direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato

senza obbligo di connessione di terzi

all’unità di consumo di un solo cliente finalead una unità di consumo di una persona fisica o ad una o più unità di consumo di un’unica

persona giuridica, o di più persone giuridiche appartenenti al medesimo gruppo societario

Realizzato all'interno

di un’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente

di un’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario

SAAE

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Evoluzione della definizione di SEU

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l’articolo 12, comma 1, della legge 221/15 ha modificato il decreto legislativo 115/08 con riferimento agli altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC).In particolare:

l sono state soppresse le parole “, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito

l sono state sostituite le parole “nella titolarità del medesimo soggetto giuridico” dalle parole “nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”

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Evoluzione della definizione di SEU

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Le modifiche al decreto legislativo 115/08 introdotte dalla legge 221/15 comportano:

l che, ai fini della realizzazione di un SEU, non sia più presente un limite massimo al valore della potenza complessivamente installata e riferita agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento e facenti parte del medesimo sistema

l che un ASSPC, al fine di poter essere qualificato come SEESEU-A, possa connettere, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e non più esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico

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Previsioni tariffarie per RIU – SEU - SAAE

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Fatta eccezione per le RIU (art. 33, comma 6, legge 99/2009)Limitatamente alle RIU, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.

Art. 33, comma 5, legge 99/2009a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonchè quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali

Per i SEU continuavano a valere le disposizioni di cui all'art. 10 del d. lgs. 115/08 con effetti identici a quelli del predetto comma 5 per le RIU, mentre per i SAAE lo stesso effetto era stabilito dall'articolo 6, comma 2, del DM 10 dicembre 2010

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Quadro sinottico delle reti(ante sentenza TAR Lazio 13 luglio 2012, n. 6407)

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Esoneri tariffari

Esoneri tariffari

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Sistemi di distribuzione chiusi (1)

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La direttiva 2009/75/CE dà la possibilità agli Stati membri di consentire la presenza di SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI CHE COSA SONOun sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale odi servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:(A QUALI CONDIZIONI)per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlateQUALI ULTERIORI POSSIBILITA'acquisire l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato ed esonero di approvazione “esterna” delle tariffe, o delle metodologie di calcolo delle stesse prima della loro entrata in vigore

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Sistemi di distribuzione chiusi (2)

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Il decreto legislativo n. 93/11 recepisce nell'ordinamento nazionale la definizione di sistema chiuso (art. 38, comma 5)

“Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99”

Reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari

eccezioni espressamente previste dalla regolazione dell’Autorità, non riforniscono clienti civili.

Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza,

le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al

proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

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Contenzioso SAAE

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Tar Lazio con sentenza 13 luglio 2012, n. 6407:

ABROGAZIONE DELLA DEFINZIONE DI SAAE E DELLE DISPOSIZIONI AD ESSO RELATIVE

QUINDI IL SAAE NON E' PIU' PRESENTE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

SORGONO DUE QUESTIONI:

l COME DEVONO ESSERE RICLASSIFICATE LE RETI ?

l COSA ACCADE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ESONERI TARIFFARI ?

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Quadro sinottico delle reti(dopo sentenza TAR Lazio 13 luglio 2012, n. 6407)

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DCO 644/2012

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Sistemi Semplici di Produzione e

Consumo(SSPC)

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dalla

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Reti elettriche

Sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione

e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico

Sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o

di distribuzione

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DCO 644/2012

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Sistemi Semplici di Produzione e

Consumo(SSPC)

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Reti elettriche

Cooperative storiche e Consorzi storiciRegolazione: deliberazione 42/2012/R/eel e

Allegato A (TICOOP)

Altri sistemi semplici di produzione e consumo

Regolazione: deliberazione 578/2013/R/eel e Allegato A (TISSPC)

Sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione

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DCO 644/2012

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Sistemi Semplici di Produzione e

Consumo(SSPC)

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Reti elettriche

Cooperative storiche e Consorzi storiciRegolazione: deliberazione 42/2012/R/eel e

Allegato A (TICOOP)

Altri sistemi semplici di produzione e consumo

Regolazione: deliberazione 578/2013/R/eel e Allegato A (TISSPC)

Reti pubblicheReti elettriche gestite da soggetti

titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica

(Reti di trasmissione e di distribuzione “classiche”)

SDCReti elettriche gestite da

soggettititolari di una concessione di

trasmissione o di distribuzione di energia elettrica

RIU

Altri SDC(ASDC)

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DCO 644/2012

ASDCTutti gli SDC diversi dalle RIU. Rientrano fra gli Altri SDC le sole reti private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 diverse dalle RIU e che soddisfano le condizioni previste dalla definizione di SDC (nonché eventuali SDC realizzati previo accordo con l’impresa distributrice locale e la successiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico)

Le uniche reti private realizzabili successivamente alla data di entrata in vigore della legge 99/09, fermi restando i requisiti previsti dalla definizione di SDC, sono quelle realizzate con il benestare del soggetto concessionario del servizio di distribuzione che valuta se concedere o meno una sub-concessione e, quindi, successivamente richiede l’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Solo a seguito del rilascio della sub concessione potrà essere realizzato il nuovo SDC

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Previsioni tariffarie per i sistemi elettrici

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SEU e RIUPer le reti interne di utenza di cui all’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, […] nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 […] i corrispettivi a copertura degli oneri generali […..] limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete

Art. 24 del DL 91/2014 convertito con legge 116/2014A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo ….......

La quota del 5% può essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri

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Previsioni tariffarie per i sistemi elettrici

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La quota del 5% può essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

l il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo

l le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto

l le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti

E' previsto un regime alternativo “equivalente” determinabile dall'Autorità nelle more dell'aggiornamento di sistemi per il calcolo del consumo dei clienti finali con produzione interna

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DL 91/2014Con la deliberazione 11 dicembre 2014, 609/2014/R/EEL l'Autorità per l'energiaelettrica il gas ed il sistema idrico (l'Autorità) ha effettuato la prima attuazionedelle disposizioni del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione deicorrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti diproduzione e consumo

• L'Autorità chiarisce tre elementi preliminari– l’energia consumata e non prelevata dalla rete, per i sistemi

di utenza non è di norma soggetta a misurazione da parte del distributore

– l’applicazione puntuale dell’articolo 24 del DL 91/2014 richiederebbe non solo la disponibilità dei dati di misura relativa all’energia consumata e non prelevata dalla rete da parte di RIU, SEU e SEESEU, ma anche interventi di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere presso le imprese di vendita e distribuzione

– l’implementazione delle disposizioni di cui al precedente punto non è realizzabile nel breve periodo e potrebbe comportare costi di investimento e gestionali significativi, la cui entità andrebbe comunque valutata anche in termini di confronto con il maggior gettito di oneri generali di sistema derivante dalla norma

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DL 91/2014L'assenza di misura del consumo determina la necessità di attivazione delregime di equivalenza

• L'Autorità aveva inizialmente ipotizzato un sistema transitorio di sole maggiorazioni alle parti fisse (quelle espresse in euro per punto di prelievo) delle componenti tariffarie A2, A3 e A5 per tutti i sistemi (sistema di maggiorazione forfettaria)

• A valle di un processo di consultazione sul tema (documento per la consultazione 519/2014/R/eel), l’Autorità ha approfondito la possibilità di migliorare, rispetto alla proposta di maggiorazione forfettaria, la stima dell’energia consumata e non prelevata dalla rete, attraverso opportuni algoritmi che tengano conto della potenza nominale dell’impianto di produzione ed eventualmente della tipologia del medesimo impianto

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DL 91/2014Sulla base delle disposizioni definite dall'Autorità, per ragioni di semplicità lamaggiorazione si applica solo alla componente tariffaria A3 (sarà poi l'Autoritàa definire come tale gettito vada ripartito tra i vari altri conti) e secondo unaformula forfettaria differenziata tra AT, bt e MT

• Per i SEU in alta e altissima tensione, la maggiorazione viene determinata sulla base dell’energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete, sulla base di specifiche istruttorie della Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo modalità e tempistiche determinate dalla medesima, che riscuote l’ammontare derivante dall’applicazione dell’articolo 24 del decreto legge 91/14 applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT applicabili. Sulla base dei valori dei parametri tariffari vigenti dall'1 gennaio 2015, la predetta aliquota del 5% ammonterebbe a 2, 762 euro/MWh da applicarsi alla quota di energia autoconsumata all'interno del sistema di utenza

• Nel caso di sistemi di utenza in bassa tensione la maggiorazione è definita sulla base di importi definiti e aggiornati dall’Autorità, uguali per tutti i punti e pari a 36 euro/punto di prelievo/anno

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DL 91/2014• nel caso di sistemi di utenza in media tensione (diversi da quelli

che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica), la maggiorazione è definita sulla base di una formula finalizzata a stimare, per ogni sistema, la quantità di energia elettrica consumata e non prelevata1. In particolare, la parte fissa della componente tariffaria A3 sarà maggiorata di un ammontare determinato secondo la seguente formula

Maggiorazione A3 = Potenza x ore x α x Aliquota

– Potenza è la potenza nominale dell’impianto di produzione di energia elettrica

– Ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti

– α è un parametro che tiene conto dell’incidenza dell’autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione;

– Aliquota è pari a 2,73 euro/MWh

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ü Il DL 244/2016 convertito in legge 27 febbraio 2017, art. 6. comma 9, non modifica il quadro definitorio dei vari sistemi (che necessitano, pertanto, di essere ancora “classificati” a pura finalita’ di censimento), ma stabilisce condizioni per il pagamento degli oneri generali (parte variabile):

üLa parte variabile degli oneri si applica solo all’energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi abrogrando il precedente quadro normativo che stabiliva che gli oneri erano corrisposti sul consumo con le eccezioni di RIU e SEU

üCessazione degli effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati (eventuali oneri pregressi per SEU e SDC sono di fatto cancellati)

Regime attuale sui sistemi di utenza

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ü Il GSE implementa una procedura finalizzata a identificare gli ASSPC già in esercizio alla data del 30 aprile 2017 per i quali non è stata presentata nessuna richiesta di qualifica, sulla base di modalità autonomamente definite previa verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, riportando l’esito sul sistema GAUDÌ. Tale attività viene effettuata a partire dai dati e dalle informazioni a qualunque titolo già in possesso del GSE, dai dati resi disponibili dai gestori di rete su richiesta del medesimo GSE quali, a titolo d’esempio, quelli afferenti ai punti di connessione utilizzati sia per le immissioni sia per i prelievi di energia elettrica non afferenti a produttori puri di energia elettrica, ovvero a partire dai dati disponibili presso CSEA o presso il Sistema Informativo Integrato (SII), nonché dai dati contenuti nelle dichiarazioni fornite all’Agenzia delle Dogane.

Cosa succede per i SEU che non hanno fatto nulla

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Obblighi nei confronti del sistema elettrico

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DIRITTO DI LIBERO ACCESSO

l Diritto di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica

l Sono soggette all'obbligo di libero accesso tutte le reti elettriche private, incluse le RIU e, quindi, gli SDC

Il libero accesso può avvenire per via diretta o per via indirettaun gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione

OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI

l Obbligo di connettere alla propria rete qualunque soggetto ne faccia richiesta senza compromettere la continuità del servizio e purchè siano rispettate le regole tecniche all'uopo previste

l Sono soggetti a questo obbligo le Reti pubbliche e gli SDC

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Interpretazione SDC – Commissione Europea

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La Commissione europea con la nota interpretativa del 22 gennaio 2010 in materia di mercatiretail ha ulteriormente precisato il significato di SDC. In tale nota la Commissione evidenzia chei Sistemi di Distribuzione Chiusi sono in primo luogo sistemi di distribuzione realizzati all’interno diun sito geograficamente limitato e ciò li distingue dalle più generali Reti Pubbliche. Ciòsignifica, inoltre, che il gestore del SDC non può connettere autonomamente utenzelocalizzate all’esterno del sito, come sopra definito. In secondo luogo, i SDC potrebbero esserelocalizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edificidelle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandidimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzatadel loro funzionamento. Gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggettiche erogano servizi condivisi o, come previsto dal comma 4, i soli nuclei familiari assunti dalproprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile (laCommissione al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema didistribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile devono essere individuati conflessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi conaziende connesse ad un SDC ed inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cuiafferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica.Inoltre, il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 28, comma 4, [ cfr. “per specifiche ragionitecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema inquestione sono integrati”] è riferito a situazioni in cui vari soggetti condividono una rete didistribuzione che consente l’ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico o richiedespecifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Ad esempio, ciò è comune in siti industriali incui il calore prodotto da un sistema cogenerativo viene utilizzato, per i rispettivi processiproduttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; oppure tale requisito si presenta qualora i diversisoggetti presenti necessitano di operare con standard elettrici diversi da quelli comunementeapplicati alle reti pubbliche (ad esempio la frequenza di rete).

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Utenti “connettibili” agli SDC

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l Dall'analisi di quanto indicato in precedenza, nasce il concetto di utenti “connettibili” agli SDC, quegli utenti, cioè che possono essere connessi e alimentati

l Nei confronti di tali utenti, un gestire di un SDC, ha contemporaneamente, l'obbligo di connessione (qualora l'utente ne faccia richiesta) e l'obbligo di libero accesso al sistema elettrico

l Un SDC può comunque connettere anche utenti non connettibili fungendo nei loro confronti da distributore concessionario

l Emerge il ruolo pubblicistico dei SDC che devono quindi raccordarsi con il quadro normativo delle reti elettriche e acquisire una titolarità di sub-concessione nei confronti del concessionario locale (sub-concessioni che devono essere approvate dal MSE) – Rimangono fermi i vincoli territoriali del SDC che ne delimitano l'azione in tale raggio

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Introduzione alla delibera 578/2013

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Con la delibera 578/2013 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto una regolamentazione per i cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) tra cui rientrano i cosiddetti sistemi efficienti di utenza (SEU) e sistemi ad essi equivalenti (con ciò introducendo anche disposizioni per la regolamentazione dei sistemi diversi dai SEU o sistemi equivalenti)

La regolamentazione introdotta è di tipo prevalentemente applicativo del quadro tariffario vigente secondo le condizioni stabilite in materia dal decreto legislativo n. 115/08

Nel presente documento sono illustrate le principali caratteristiche della nuova regolamentazione introdotta con particolare attenzione ai sistemi SEU e sistemi ad essi equivalenti

Consorzi e cooperative non sono esplicitamente trattati nel presente documento

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CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E

CONSUMO

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Sistemi semplici di produzione e consumo

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Sistemi semplici di produzione e consumoSSPC

Sistemi di autotproduzione

SAP

Sistemi efficienti di utenza

SEU

Altri sistemi esistenti

ASE

Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza

SEESEU

Cooperative storiche dotate di

rete propria

Consorzi storici dotati di rete propria

Altri sistemi di autoproduzione

ASAP

Altri sistemi semplici di produzione e consumoASSPC

Insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di

autoapprovvigionamento energetico

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AUTOPRODUTTORE

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Sistema di autoproduzione (SAP)Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati,la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate,

della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci

delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8,

della legge 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione

di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei

siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999

Altri autoproduttori (AA)Tutti gli autoproduttori che non rientrano nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le

altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete,

gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche

che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della

società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica

che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica

AutoproduttoreAi sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, la persona fisica o giuridica che produce energia

elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate,

della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle

società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6

dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia

elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1

aprile 1999

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Altri sistemi semplici di produzione e consumo ASSPC

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SEUSistemi efficienti di utenza

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili

ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo

di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e

laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione

SEESEU Sistemi esistenti equivalenti ai SEU

ASAPAltri sistemi di autoproduzione

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della

società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante

ASEAltri sistemi esistenti

Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di

produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente

finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario

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Quadro sinottico dei SEU

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CONDIZIONI PER L'ESISTENZAl Sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla

realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008

l Sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente

SEESEU diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici.

Sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1� gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema

Sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento, vale a dire dall'1 gennaio 2014

Sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU

SEESEU tipo B

SEESEU tipo C

SEESEU tipo A

Se dal 1� gennaio 2016 rispettano le disposizioni di cui ai commi 26.1

e 26.2

SEESEU Sistemi esistenti equivalenti ai SEU

SEUSistemi efficienti di utenza

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione

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Caratterizzazione dei SEESEU

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Sulla base della normativa introdotta può essere effettuata una caratterizzazionedei SEESEU che fa comprendere in sintesi le differenze tra i diversi sistemi in rapportoalle tipologie di unità di produzione e al rispetto delle condizioni per essere SEU.In sintesi (sempre che siano verificate le condizioni di esistenza):l Tipo A: tutti i sistemi di autoapprovvigionamento in cui cliente finale e produttore coincidano senza che

siano rispettate per forza le condizioni specifiche definite per i SEUl Tipo B: sistemi esistenti che rispettano tutti i requisiti dei SEUl Tipo C: sistemi esistenti multi-cliente e multi-produttore che, se appartenenti però al medesimo gruppo

societario al 1� gennaio 2014 e si riconfigurano adeguatamente entro il 31 luglio 2015, a condizione ancheche le unità di produzione rispettino le condizioni dei SEU (fatta eccezione la condizione limite di 20 MW)possono rientrare nel tipo B a partire dal 1� gennaio 2016

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Potenziamenti e rifacimenti

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Vi è un aspetto molto importante in quanto riguarda la possibile evoluzionedinamica dei SEU e sistemi a questi equiparati che è la possibilità di effettuarerifacimenti o potenziamenti. La questione è di particolare interesse in quantoconsente ai SEU di poter modificare le configurazioni con le esigenze che sipresentano nel tempo all'interno dei sistemi di utenza. Le condizioni si applicano siaai cosiddetti sistemi “esistenti” che ai sistemi di nuova costituzione. Le condizionidevono rispondere ad un unico principio come di seguito indicato.

• Rifacimenti o potenziamenti possono essere eseguiti nei limiti di potenza complessiva di 20 MW o del limite massimo di potenza definito per i sistemi esistenti e purché le unità di produzione interessate rispondano alla condizione di essere alimentate da fonti rinnovabili o che rispettino la condizione di CAR

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Il concetto di unita’diconsumo

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Definizione di UC come modificata e integrata dalla delibera 894/2017/R/eel secondo cui l’unità di consumo (UC) è l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate

tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;

- unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Sempre secondo la definizione elaborata dall’Autorità, ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.

Definizione

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Applicazione

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PROCEDURE OPERATIVE PER I SEU

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Aspetti rilevanti della regolazione introdotta con la delibera 578/2013

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l Qualificazione di un sistema di utenza (SEU), SEU, SEESEU e qualifica di CAR

l Connessione alla retel Misura dell'energia elettrica

– Misura dell'energia elettrica scambiata con la rete– Calcolo dell'energia consumata in caso di presenza di

autoapprovvigionamentol Accesso alla rete: trasporto, dispacciamento,

acquisto/vendita dell'energia elettrica scambiata con la rete– Profili contrattuali– Regolazione dei servizi

l Caso di morosità del clientel Ulteriori elementil Evoluzione prospettica

Nel seguito sono riassunti i principali aspetti riguardanti la regolamentazioneintrodotta per i sistemi di utenza con particolare attenzione ai cosiddetti SEU osistemi ad essi equivalenti.

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SEU, SEESEU e qualifica di CAR

• Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 578/2013 per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:– per un dato anno n, rispettare le condizioni di

cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 (in pratica le condizioni classiche per la CAR)

– la grandezza E CHP (energia elettrica in regime di cogenerazione), definita dai predetti decreti, è risultata nell’anno n-1, superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica

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Importante considerare le condizioni poste per il riconoscimento delle condizionidi cogenerazione ad alto rendimento per cui è effettuata una condizione ad-hoc per l'ottenimento dei benefici introdotti dal d. lgs. 115/08

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CONNESSIONE ALLA RETE

• Nel caso degli ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale presente all’interno dell’ASSPC

• Qualora il cliente finale richieda al gestore di rete una modifica della connessione esistente che modifica la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete all’atto dell’invio del preventivo di connessione informa il produttore della richiesta di modifica presentata

• Per effetto della predetta imposizione della responsabilità in capo al cliente finale, nel caso in cui sia il produttore ad effettuare richiesta di connessione, questi deve agire sulla base di un mandato senza rappresentanza da parte del cliente

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Al fine dell'erogazione del servizio di connessione si rimanda in sostanza allecondizioni di cui alla regolamentazione vigente in materia di connessioni (TICAper la connessione degli impianti di produzione e TIC per la connessione degliim0ianti di consumo). Sono solo aggiornate le procedure vigenti al fine diordinare le comuni prassi già in atto. Sono richiamati nel seguito gli aspetti diparticolare interesse per gli utenti.

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Misura

• Sistemi esistenti all'1 gennaio 2014 che rispettano le seguenti condizioni è sufficiente* che sia effettuata la misura dell'energia elettrica scambiata con la rete (immissioni/prelievi)

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Ai fini della misura le disposizioni sono differenziate in ragione del fattoche i sistemi siano esistenti alla data dell'1 gennaio 2014 e che rispettinodeterminate condizioni e tutti gli altri sistemi esistenti o di nuovacostituzione

• Per tutti gli altri sistemi– È necessaria, oltre l'effettuazione della misura

dell'energia elettrica scambiata con la rete, la misura dell'energia elettrica prodotta da ciascuna unità di produzione

(*) Rimangono ferme eventuali ulteriori disposizioni per la misura stabilite al fine dell'ottenimento di incentivazioni

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Misura del consumo

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Per la prima volta viene introdotta una regolamentazione esplicita per ilcalcolo della misura dell'energia elettrica consumata dall'utente. Ladisponibilità della misura del consumo serve per l'applicazione di alcunedisposizioni della delibera che utilizzano detto dato (artt. 9, 12, 23).

l In tutti i casi in cui è necessario calcolare l’energia elettricaeffettivamente consumata all’interno di un ASSPC, il responsabile dellaraccolta e della validazione e registrazione delle misure dell’energiaelettrica immessa e prelevata ai sensi del TIME (e cioè, nella maggiorparte dei casi il gestore di rete), procede a definire appositi algoritmibasati sulla rilevazione dei dati di misura dell’energia prodotta,immessa e prelevata

l Ai fini dell’applicazione di quanto previsto ai commi 12.8 e 23.1,per tutto il periodo per cui le misure necessarie ai fini del calcolodell’energia elettrica consumata non sono rilevabili dall’impresadistributrice e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, si utilizzano imedesimi dati riscontrabili nella dichiarazione di consumo inviataall’Agenzia delle Dogane e relativa al medesimo anno, chedevono essere resi disponibili a Cassa secondo modalità etempistiche definite dalla medesima

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Accesso alla rete e al mercatoAmbito di applicazione della

regolamentazione

• Le regole dell'Autorità– non incidono sull'energia elettrica che viene prodotta e

consumata internamente ai sistemi di autoapprovvigionamento

– Intervengono però a regolare alcuni aspetti dei rapporti tra produttore e cliente finale, nel caso in cui i medesimi siano soggetti diversi, in relazione alla configurazione dei rapporti che vengono instaurati al fine dell'accesso alla rete e al mercato dell'energia scambiata con la rete

• Tutto quanto non intercettato dalla regolamentazione dell'Autorità è rimesso al rapporto tra le parti

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La regolamentazione introdotta riguarda unicamente gli scambi dienergia con la rete. I rapporti intercorrenti fra il produttore e il clientefinale presenti all’interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l’energiaelettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la retepubblica non sono oggetto di regolazione da parte dell’Autorità evengono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.

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Accesso alla rete e al mercato

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La questione fondamentale è quindi come regolare l'accesso alla retee al mercato di due flussi di energia (i prelievi e le immissioni) che sisvolgono attraverso un unico punto di connessione alla rete e derivantidal saldo energetico di attività di produzione e di consumo che inprincipio possono essere nella titolarità di due soggetti tra loro diversi(produttore e cliente finale).La regolamentazione stabilita si muove nell'ottica di dare la massimaflessibilità possibile

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Profili contrattuali

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Tipo 0: in questo caso il cliente finale e il produttore coincidono e quindi i contrattiper l'accesso alla rete dei prelievi e delle immissioni sono gestiti direttamente dalcliente (che è in origine il soggetto intitolato a stipulare detti contratti) tipicamenteattraverso mandati senza rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto edi dispacciamento al venditore per quanto riguarda l'acquisto dei prelievi e ad untrader (il GSE con il ritiro dedicato, qualora consentito) per la vendita delleimmissioni in rete

L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso

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Profili contrattuali

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Tipo 1: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi egestiscono autonomamente e separatamente, rispettivamente, i prelievi e leimmissioni in rete. Cliente finale e produttore procedono pertanto a gestireciascuno per propria parte i contratti per l'accesso alla rete dei prelievi e delleimmissioni tipicamente dando mandato senza rappresentanza per la stipula deicontratti di trasporto e di dispacciamento al venditore per quanto rigurdal'acquisto dei prelievi e ad un trader (il GSE con il ritiro dedicato, qualoraconsentito) per la vendita delle immissioni in rete

L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso

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Profili contrattuali

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Tipo 2: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e iprelievi e le immissioni in rete sono gestite dal cliente finale. E' necessario unmandato (nella forma di mandato senza rappresentanza) da parte del clientefinale al produttore affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per leimmissioni in rete delle eccedenze del produttore

L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso

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Profili contrattuali

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Tipo 3: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e iprelievi e le immissioni in rete sono gestite dal produttore. E' necessario un mandato(nella forma di mandato senza rappresentanza) da parte del produttore al clientefinale affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per i prelievi dalla retedell'energia di integrazione necessaria al cliente. Per la parte di energia idintegrazione il produttore assume la qualifica di venditore nei confronti del clientefinale e ad esso si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia vendita dienergia elettrica ai clienti finali

L'adozione di questo profilo contrattuale NON permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso

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Profili contrattuali

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Tipo 4: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e iprelievi e le immissioni in rete sono gestite da un (medesimo) soggetto terzo rispettoa cliente finale e al produttore. E' necessario un mandato (nella forma di mandatosenza rappresentanza) da parte del produttore e del cliente finale al soggettoterzo affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per i prelievi dalla retedell'energia di integrazione necessaria al cliente e per le immissioni in rete delleeccedenze del produttore

L'adozione di questo profilo contrattuale NON permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso

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Morosità dei clienti

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Il provvedimento non interviene a tutelare il produttore nel caso di morosità delcliente nell'ambito del rapporto privato interno al sistema, ma introduce solo alcunielementi a garanzia del produttore nel caso di morosità del cliente rispetto allaregolazione dei rapporti per l'energia elettrica scambiata con la rete

• In caso di morosità del cliente nei confronti dei contratti per l'accesso alla rete si applicano le regole vigenti per la morosità (delibera 4/08)

• Il produttore viene avvisato nel caso in cui sia prevista una decurtazione o la sospensione del servizio di connessione affinché il produttore possa procedere a richiedere una connessione di emergenza al fine di poter continuare ad esercire l'impianto immettendo in rete la produzione a fronte di azioni sul punto di connessione esistente per effetto del permanere delle condizioni di morosità

• Per la richiesta della connessione di emergenza si applica il TICA

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Morosità dei clienti – Punto di emergenza

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Nel caso in cui sia stabilita una connessione di emergenza è indispensabile che vi siala certezza che la rete del sistema di utenza non crei paralleli elettrici con la rete

• Nel caso in cui sia creato un punto di emergenza ai fini della morosità è necessario che

• sia installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l’apertura del collegamento fra l’impianto di produzione e l’utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l’impianto di produzione e il punto di emergenza

• ll predetto dispositivo deve essere installato in un luogo • accessibile al gestore di rete e tale da assicurare ad esso la

possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali per l’occasione

• Il gestore di rete all’atto dell’attivazione della connessione verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo

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I sistemi di distribuzione chiusi

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RIUA

AT/MT

MT/BT MT/BT

I SDC (incluse le RIU) fino al 2016

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RIUPunto di interconnessione tra reti

SEU

A

1 2 3 4 5

6 7

AT/MT

MT/BT MT/BT

I SDC (incluse le RIU) dal 2017

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Elementi principali di un SDC (1/2)Elementi principali di una RIU:• è una rete «esistente» alla data di entrata in

vigore della presente legge [15 agosto 2009];

• unità ricomprese in aree insistenti sul territoriodi non più di tre comuni adiacenti, ovvero dinon più di tre province adiacenti nel solo casoin cui le unità di produzione siano alimentateda fonti rinnovabili;

• connette unità di consumo industriali, ovveroconnette unità di consumo industriali e unità diproduzione di energia elettrica funzionalmenteessenziali per il processo produttivo industriale;

• è collegata a una rete con obbligo diconnessione di terzi a tensione nominale noninferiore a 120 kV;

• ha un soggetto responsabile che agisce comeunico gestore della medesima rete.

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Elementi principali di un SDC:• reti elettriche private;

• sito geograficamente limitato;

• distribuiscono energia elettrica all’interno di unsito industriale, commerciale o di servizicondivisi; non riforniscono clienti civili, al nettodi particolari eccezioni espressamente previste;per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, leoperazioni o il processo di produzione degliutenti del sistema in questione sono integratioppure il sistema distribuisce energia elettricaprincipalmente al proprietario o al gestore delsistema o alle loro imprese correlate.

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Un SDC sistema qualificabile tra le RIU o gli ASDC in generale è caratterizzato dallapresenza dei seguenti elementi principali:

Ø un ambito territoriale geograficamente limitato;

Ø una o più Utenze e/o Utenti connettibili, siano esse unità di consumo (UC) e/o unità diproduzione (UP);

Ø un unico gestore di rete privato;

Ø un collegamento elettrico privato che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità diconsumo che compongono il sistema e che serve per la distribuzione di energia elettrica al suo interno;

Ø uno o più punti di connessione ad altra rete elettrica;

Elementi principali di un SDC (2/2)

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L’ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC può esercitare l’attività ditrasporto di energia elettrica è circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insistevail SDC alla data del 15 agosto 2009.

Tali limiti sono individuati sulla base dei seguenti criteri:Ø presenza, alla data del 15 agosto 2009, di opportune delimitazioni come muri di

cinta o recinzioni che permettano di perimetrare il sito industriale, commerciale odi servizi cui è asservito il SDC;

Ø in assenza di muri di cinta o recinzioni, il perimetro del SDC è definito:a) dall’insieme delle particelle catastali su cui insistevano le diverse utenze ad

essa già connesse alla data del 15 agosto 2009,b) dalle particelle catastali interessate dalla sola presenza della rete privata, e

non anche da utenze della medesima, qualora tali particelle sianoricomprese nel sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito ilSDC alla data del 15 agosto 2009.

Ambito territoriale di un SDC (1/2)

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Ai fini di meglio specificare i criteri alla base dell’individuazione dell’ambitoterritoriale di un SDC si specifica che:Ø eventuali modifiche delle particelle catastali per effetto di frazionamenti o fusioni

effettuate successivamente al 15 agosto 2009 non sono ritenute valide ai fini dellaricomprensione di nuovi terreni/edifici nell’ambito del SDC;

Ø sono ricomprese nel perimetro del SDC anche le particelle catastali su cuiinsistono unità di produzione o unità immobiliari con connessione alla reteprivata disattivata, ma che erano parte integrante del SDC prima del 15 agosto2009.

Ø nel caso di siti industriali, commerciali o di servizi, tra loro non contigui, conutenze connesse al medesimo SDC, non possono essere considerate utili ai finidella collocazione di eventuali utenze da ricomprendere nel SDC le particellecatastali ove insistono le porzioni di rete privata appartenente al SDC aventi lasola funzione di collegamento elettrico tra i diversi siti.

Ambito territoriale di un SDC (2/2)

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Un SDC sistema qualificabile tra le RIU o gli ASDC in generale è caratterizzato dallapresenza dei seguenti elementi principali:

Ø un ambito territoriale geograficamente limitato;

Ø una o più Utenze e/o Utenti connettibili, siano esse unità di consumo (UC) e/o unità diproduzione (UP);

Ø un unico gestore di rete privato;

Ø un collegamento elettrico privato che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità diconsumo che compongono il sistema e che serve per la distribuzione di energia elettrica al suo interno;

Ø uno o più punti di connessione ad altra rete elettrica;

Elementi principali di un SDC (2/2)

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Affinché un’utenza, sia essa un’unità di consumo o un’unità di produzione, siaconnettibile ad un SDC devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

Ø insiste su particelle catastali rientranti all’interno dell’ambito territoriale del SDC;

Ø rispetta i requisiti previsti dalla definizione di SDC/RIU in relazione alla tipologia diutenze associate al SDC, di essenzialità funzionale al processo produttivo (RIU),di integrazione dei processi e specificità tecniche o di ottimizzazionenell’approvvigionamento energetico che ne giustificano l’esistenza (ASDC);

Ø non è un’utenza civile salvo il caso in cui ricada tra le utenze realizzate all’internodell’ambito territoriale del SDC e i cui utenti siano nuclei familiari assunti dalproprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile,ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziendeconnesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario diappartenenza del proprietario del SDC.

Utenze e Utenti connettibili

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Approfondimento: l’obbligo di libero accesso al sistema

Tutti i SDC sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.

L’accesso al sistema elettrico per i soggetti connessi ad un SDC può essere inteso indue modi, ferma restando la scelta in capo ai soggetti medesimi:

a) accesso al solo libero mercato (accesso cioè al mercato elettrico e allapossibilità di poter usufruire di un fornitore diverso dal fornitore storicooperante nel SDC); utente del SDC

b) accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti unutente della rete pubblica (ciò consente, oltre all’accesso al libero mercato,anche di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti pubbliche, delleregole tecniche di connessione su di esse previste, nonché di tutti gli altriservizi su di esse previsti). utente della rete pubblica

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Approfondimento: l’obbligo di messa a disposizione

Il gestore del SDC, nel caso in cui metta a disposizione le infrastrutture del SDCper l’esercizio del pubblico servizio di distribuzione e/o trasmissione (su basevolontaria ovvero per specifico obbligo nei casi in cui il SDC sia una rete conobbligo di messa a disposizione) e per garantire il diritto di libero accesso al sistemaelettrico secondo le modalità di cui al comma 7.1, lettera b), sigla con il gestore direte concessionario l’apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. delladeliberazione 539/2015/R/eel.

L’Autorità definirà i criteri e le condizioni economiche sulla base delle quali il gestore concessionario puòusufruire delle reti e delle linee elettriche private, con particolare riferimento a quelle per cui vigel’obbligo di messa a disposizione tenendo conto della necessità di garantire l’uso efficiente delle risorsecomplessive, di salvaguardare gli investimenti effettuati dai soggetti privati, nonché gli assetti tecnico-commerciali esistenti all’interno delle reti e linee elettriche per le quali vige l’obbligo di messa adisposizione e di tutelare l’equilibrio economico-finanziario del gestore della rete o linea privata nel casoin cui l’utilizzo dell’infrastruttura privata per finalità di pubblica utilità richieda investimenti per losviluppo e adeguamento della medesima. Fino ad allora le imprese distributrici e Terna provvedano astipulare, laddove non già avvenuto, opportune convenzioni con i gestori delle reti o linee elettricheprivate da esse utilizzate per l’erogazione del pubblico servizio, inviandone copia all’Autorità.

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Punti di interconnessione e relative anagrafiche

Punto di interconnessione: il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica.

I punti di interconnessione tra la rete del SDC e la rete pubblica sono equiparati, afini regolatori, ai punti di interconnessione fra reti di distribuzione e/o ditrasmissione.

ante 2017 dal 2017

RIUPunto di interconnessione tra reti

SEU

A

1 2 3 4 5

6 7

AT/MT

MT/BT MT/BT

RIUA

AT/MT

MT/BT MT/BT

POD associato al cliente finale RIU

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Punti indiretti di interconnessione e relative anagrafiche (1/2)

Punto indiretto di interconnessione alla rete pubblica o punto di connessione virtuale alla rete pubblica: il punto di connessione sulla rete del SDC di un’utenza della rete pubblica;

L’impresa distributrice concessionaria competente nel territorio attribuisce a ciascunpunto indiretto di interconnessione del SDC con la propria rete, ovvero con la rete diTerna, un identificativo nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 del TIS edell’articolo 5 del TICA, come se tale punto identificasse un punto di prelievo e/oimmissione della propria rete.

I punti indiretti di interconnessione tra rete pubblica e rete del SDC, a finiidentificativi e in relazione alle relative anagrafiche, sono gestiti da Terna e dalleimprese distributrici concessionarie secondo le medesime modalità applicate ai puntidi prelievo e/o immissione che insistono sulle rispettive reti pubbliche.

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RIUPunto di interconnessione tra reti

SEU

A

1 2 3 4 5

6 7

AT/MT

MT/BT MT/BT

RIUA

AT/MT

MT/BT MT/BT

POD rilasciato dall’impresa distributrice concessionaria competente associato al cliente finale RIU

Punti indiretti di interconnessione e relative anagrafiche (2/2)

Ante 2017

Dal 2017

Punto indiretto di interconnessione alla rete pubblica con POD rilasciato da distributore competente

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69 Azioni “verso” il SDC

Anagrafiche

TrasmissioneDistribuzione

Applicazioneoneri

generali

Dispacciamento

Maggior tutelaSalvaguardia

Morosità

IncentiviSSPBonus

Connessione

Misura

Regolazione dei servizi per gli

utenti del SDC

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70 Anagrafiche (art. 17)l Il gestore del SDC deve:

– Attuare le disposizioni di cui all'art. 14 del TIS e di cui all'articolo 5 del TICA: cioè deve costituire un registro elettronico degli utenti connessi dandogli un POD con le stesse regole con cui operano gli altri distributori (le istruzioni per la definizione del POD sono di responsabilità di Terna) e consevando nel registro un particolare set di informazioni (potenza, livello di tensione, ecc.)

– Aderire a tutte le disposizioni per un distributore relativamente al SII (SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO: gestione dei flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall'AEEGSI

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71 Connessione (art. 18)l Connessione di utenti connettibili

– Il gestore del SDC definisce condizioni di connessioni autonome ferme restando:• L'applicazione regole tecniche CEI 0-16 e CEI 0-21• L'iscrizione in Gaudì degli impianti di produzione con le

modalità e le condizioni stabilite dal TICA (questo implica le interazioni del gestore di SDC con Terna al fine di gestire i flussi informativi del GAUDI')

• Consentire la connessione sono a valle della sottoscrizione da parte dell'utente dei contratto di trasporto e di dispacciamento

l Connessione di utenti NON connettibili– In questi casi il gestore del SDC non può procedere a

connettere automaticamente: deve informare l'utente della necessità che la richiesta di connessione venga formulata rispetto al gestore di rete concessionario secondo le modalità regolate (TIC/TICA). La connessione alla rete può/deve avvenire per via indiretta (su richiesta del concessionario)

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72 Misura per utenze SDC (art. 19)l Connessione di utenti connettibili

– Il gestore del SDC definisce modalità e condizioni autonome per il servizio di misura ferme restando:• Le caratteristiche dei misuratori che devono rispondere a

quelle stabilite per i punti analoghi di connessione alle reti del concessionario (il GSDC è responsabile di assicurarsi che l'installazione delle apparecchiature di misura rispetti la regolazione vigente)

• Le caratteristiche della programmazione dei misuratori che devono consentire le stesse modalità di rilevazione delle misure dei punti di connessione con le reti dei concessionari

• Il GSDC è responsabile dell'attività di rilevazione e della registrazione delle misure

• In caso di necessità di attivazione di algoritmi (ad es. in presenza di una unità di produzione rilevante) il GSDC deve interfacciarsi con Terna

l I punti di prelievo devono tutti essere trattati orari (anche quelli con potenza disponibile fino a 55 kW)

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73 Trasporto per utenze SDC (art. 20)

l Il GSDC definisce modalità e condizioni autonome per il servizio di trasporto sulle proprie reti (applicabili agli utenti del SDC) – Le tariffe possono essere diversa da quelle definite

dall'Autorità e non devono essere previamente definite dall'Autorità

– Le tariffe di trasporto possono includere anche il costo sostenuto dal GSDC per le attività di gestione del trasporto sul SDC e il costo delle infrastrutture del SDC (i GSDC non sono ammessi alla disciplina della perequazione)

l Il GSDC fattura all'impresa di vendita di ciascun utente in prelievo i corrispettivi di trasporto e gli oneri generali dovuti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione generale (il ciclo di fatturazione del trasporto deve essere lo stesso delle imprese di distribuzione)

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74 Oneri generali per utenze SDC (art. 21)

l Unitamente ai corrispettivi di trasporto il GSDC applica gli oneri generali di sistema – 16.2, lettera a): componenti A e UC in cent€/punto per

ciascun punto di interconnessione– 16.2, lettera b): componenti A e UC in cent€/kW per ciascun

punto di interconnessione– 16.2, lettera c): componenti A e UC in cent€/kWh per

ciascun punto di interconnessione e per ciascun punto indiretto di connessione con la rete pubblica (energia elettrica prelevata dalla rete, non autoprodotta da utenza di produzione interne esclusa l'energia elettrica prelevata da utenti della rete pubblica connessi al SDC

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75 Oneri generali per utenze SDC (art. 21)l Unitamente …...

– 16.2, lettera a): componenti A e UC in cent€/punto per ciascun punto di interconnessione• Onere ripartito tra gli utenti in maniera proporzionale a quella che

sarebbe stata l'attribuzione secondo norma (dipende dal livello di tensione)

– 16.2, lettera b): componenti A e UC in cent€/kW per ciascun punto di interconnessione• Onere ripartito tra gli utenti in maniera proporzionale a quella che

sarebbe stata l'attribuzione secondo norma (dipende dal livello di potenza impegnata)

– 16.2, lettera c): componenti A e UC in cent€/kWh per ciascun punto di interconnessione e per ciascun punto indiretto di connessione con la rete pubblica (energia elettrica prelevata dalla rete, non autoprodotta da utenza di produzione interne esclusa l'energia elettrica prelevata da utenti della rete pubblica connessi al SDC• Onere ripartito tra gli utenti in maniera proporzionale all'energia

prelevata dal SDC

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76 Oneri generali per utenze ASDC (art. 21)l Per gli ASDC il GSDC applica le componenti A e UC/MCT

alla pari di qualunque altro distributore

l Si ricorda che per gli ASDC non sono previsti benefici tariffari se non esistenti al 15 agosto 2009

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77 Dispacciamento (art. 22)l Ai fini dell’erogazione del servizio di dispacciamento agli

utenti dei SDC, si applica la regolazione vigente per gli utenti della rete pubblica.

l La conclusione, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento e trasporto è condizione necessaria per immettere e/o prelevare energia elettrica nella rete del SDC.

l L’applicazione delle disposizioni in materia di dispacciamento avviene in relazione all’energia elettrica immessa e prelevata da ciascun utente attraverso il punto di connessione della propria utenza alla rete del SDC.

l L'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento decorre dal 1� gennaio 2017 (non vi sono applicazioni arretrate)

l Da chiarire le interazioni con Terna ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento ai clienti del SDC

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78 Servizio di vendita (art. 23)l Disposizioni applicabili agli utenti del SDC che abbiano

optato per il libero accesso al sistema elettrico per la (sola) componente energia (attuazione 7.1, lettera a)).

l In questi casi:– l'impresa di vendita e il cliente eseguono il contratto di

compravendita sulla base della regolazione vigente per gli utenti della rete pubblica (ad eccezione delle condizioni per la “Bolletta 2.0”)

– Il GSDC si comporta alla pari di qualunque impresa di distribuzione con tariffe di trasporto autonomamente definite

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79 Maggior tutela e salvaguardia (art. 24)l Qualora per un utente del SDC che è cliente finale del

SDC ricorrano le condizioni per l'accesso ai servizi di maggior tutela (ad. “piccole imprese in bassa tensione”) o salvaguardia (tutti i clienti doversi da quelli aventi diritto alla maggior tutela), questi ha il diritto di esercitare l'accesso a tali servizi

Piccole impreseclienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato

annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro

l Il cliente accede al servizio in via diretta– non possono essere attivate forma di “reselling”– Il servizio è comunque erogato dagli esercenti i servizi

di maggior tutela e di salvaguardia– l'accesso non può che riguardare tutto il fabbisogno

del cliente Morosità (art. 25)l Qualora un utente del SDC diventa moroso si applica la

regolazione vigente della morosità e il GSDC si deve comportare alla pari di un distributore concessionario

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80 Incentivazioni e SSP (artt. 26 e 27)l Le disposizioni in materia di incentivazione alle fonti

rinnovabili e/o alla cogenerazione ad alto rendimento trovano applicazione in relazione ai punti di connessione delle singole utenze alla rete del SDC

– In pratica, al fine dell'amministrazione delle incentivazioni, la connessione dell'utente interessato al SDC è trattato come un punto di connessione alla rete concessionaria

l Per poter usufruire dello SSP l'utente deve essere un utente della rete pubblica

– … cioè: gli utenti del SDC non possono accedere allo SSP

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SDC E UNBUNDLING

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82 Unbundling (art. 29)l In relazione agli obblighi in materia di

– separazione contabile di cui al TIUC– separazione funzionale di cui al TIUF …..

…. il gestore di un SDC è equiparato a un esercente del servizio di distribuzione dell’energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo

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Effetti della legge 27 febbraio 2017

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84 Applicazione del regime RIU a tutti gli ASDCl Anche gli SDC diversi dalle RIU (nel caso di presenza di produzione

interna) godono del fatto di poter distribuire tra gli utenti i soli oneri generali calcolati sul punto di interconnessione del SDC con la rete pubblica

l Devono però essere esistenti al 15 agosto 2009

l Se decidono di avvalersi di tale facoltà dovevano esprimere tale volontà entro il 30 settembre 2018

l Per essi la regolazione degli SDC diventa effettiva dal 1� gennaio 2019

l In caso contrario devono far divenire utenti della rete pubblica tutti i soggetti terzi (percorso comunque obbligati per tutti gli ASDC non esistenti al 15 agosto 2009)

l Per gli ASDC esistenti al 15 agosto 2019 che non si avvalgono della facoltà di ASDC si applica il regime generale tariffario a partire dal 1�ottobre 2018, per i non esistenti il regime generale si applica dal 1�gennaio 2014

l Saranno effettuati conguagli da CSEA

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85 Applicazione del regime RIU a tutti gli ASDC

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