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4 novembre 2014 CORSO TRANSDISCIPLINARE DI GENERE Il conflitto nelle relazioni intersoggettive: nuovi diritti e nuove categorie giuridiche Carla Faralli e Maria (Milli) Virgilio mariavirgilio.wordpress.com 1

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4 novembre 2014

CORSO TRANSDISCIPLINARE DI GENERE

Il conflitto nelle relazioni intersoggettive: nuovi diritti e nuove categorie giuridiche

Carla Faralli e Maria (Milli) Virgilio

mariavirgilio.wordpress.com

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Codice civileMARITO E MOGLIE

1942 art. 144 Potestà maritaleIl marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.

1975 art 143 diritti e doveri reciproci dei coniugiCon il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri .Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione .Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

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Codice civileGENITORI E FIGLIO

1942 Art. 316 Esercizio della patria potestàIl figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o all’emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre.

1975 Art 316 Esercizio della potestà dei genitoriIl figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

2013 Art. 316 Responsabilità genitorialeEntrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.(…)

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Codice civile

Affidamento condiviso

Art 337 ter(…) nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis (separazione, scioglimento, cessaz. effetti civili matr., ecc.), il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, (…)

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Risoluzione Assemblea gen. ONU 19/12/1993, n. 48/104, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne:Articolo 1. Ai fini della presente Dichiarazione l’espressione “violenza contro le donne” sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.

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Risoluzione Assemblea gen. ONU 19/12/1993, n. 48/104, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne:Art. 3. La violenza contro le donne riguarda principalmente:a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento;b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità in generale, compreso lo stupro, l’abuso sessuale, le molestie e l’intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione forzata;c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque si manifesti.

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Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Convention on preventing and combating violence against

women and domestic violenceArt. 3a) con l’espressione “violenza contro le donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

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Art. 3c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

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Direttiva 2012/29/UE Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione

delle vittime di reato

(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»…

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LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARETITOLO IX: Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Art. 522.Ratto a fine di matrimonio.

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 523.Ratto a fine di libidine.

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto, ovvero di una donna coniugata.

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LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARETITOLO IX: Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Art. 525.Circostanze attenuanti.

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Art. 544.Causa speciale di estinzione del reato. (1)

Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.(1) Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442.

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LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARETITOLO XII : Dei delitti contro la persona

Capo III : Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione II : Dei delitti contro la libertà personale

Art. 609 bis. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al

momento del fatto;2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

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LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARETITOLO IX: Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Capo I Dei delitti contro la libertà sessuale

Art. 519.Della violenza carnale.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.(…)

Art. 521.Atti di libidine violenti.

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

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Un caso recente

Cass Pen sez. III 39445/ 2014La tipologia dell’atto posto in essere, lungi dall’essere di per sé elemento dirimenti va valutato come uno solo degli elementi indicativi…

Corte Appello Venezia, sez III n. 961/2013In ogni caso la consumazione di una violenza carnale completa, al di là delle condizioni soggettive nelle quali versa l’autore, resta un fatto non sussumibiletra le violenze sessuali di minore gravità

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Libertà

Legge n. 154/2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.La condotta pregiudizievole Codice civile: art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari).Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice (…)

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Diritti umani nelle fonti internazionali

Base :1948 UN Dichiarazione universale dei diritti umani.

7 testi generali:1966 UN • Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)1966 UN• Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)1965 UN • La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD)1979 UN • La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW).1984 UN • La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (CAT)1989 UN • La Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC)1990 UN • Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari (MWC - 1990). non ha ancora raggiunto il numero di ratifiche necessario alla sua entrata in vigore.

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Diritti umani nelle fonti internazionali

Convenzioni e protocolli specifici: per esempioConvenzione sulla nazionalità delle donne coniugate (1952), la Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione (1949), Protocollo di Palermo contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini (2000).

Convenzioni che fanno parte di categorie organiche di diritti: per esempio• Le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO/OIL) che definiscono i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori• Le Convenzioni di Ginevra, che definiscono i diritti fondamentali delle persone e dei popoli nelle situazioni di conflitto armato (il cosiddetto diritto umanitario)• La Convenzione sui rifugiati.

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Diritti umani nelle fonti regionali sovranazionali

• Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights

• European Court of Human Rights and European Committee of Social Rights

• African Commission on Human and Peoples’ Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights

• ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

• Arab Human Rights Committee (overseeing the Arab Charter on Human Rights)

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Legge n. 119/2013

1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita (in taluni casi) alla querela per stalking;2) l’incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l’attribuzione della nuova misura dell’allontanamento urgente nei casi di violenza domestica;3) l’estensione dell’ammonimento questorile, già previsto per lo stalking, alle condotte di violenza domestica.

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Legge n. 119/2013

1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita (in taluni casi) alla querela per stalkingArt. 612bis (…) Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. (…)

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Legge n. 119/20132) l’incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l’attribuzione della nuova misura dell’allontanamento urgente nei casi di violenza domestica;Cod. proc. pen. “Art. 384 -bis (Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare)1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica , l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. (…)

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Legge n. 119/20133) l’estensione dell’ammonimento questorile, già previsto per lo stalking, alle condotte di violenza domestica. Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale , nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. (…)