4 diagnosi e certificazione energetica

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1- Normativa europea: Direttiva 2002/91/CE – EPBD

2- Normativa italiana: DLgs 195/2005

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Diagnosi e certificazione energetica

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Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2002/91/CE Energy Performance of Buildings Directive - EPBD sul"Rendimento energetico nell’edilizia" del 16 dicembre 2002.

Decreto Legislativo 18 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energeticonell'edilizia".

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Normativa: UE

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Obiettivo della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2002/91/CE Energy Performance of Buildings Directive –EPBD L'obiettivo della Direttiva EPBD è di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nellaComunità tenendo conto delle :

• condizioni locali e climatiche esterne,• prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni,• efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:• la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici,• i requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione,• la certificazione energetica degli edifici,• l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici

Introduce l’attestato di certificazione energetica, che vuole essere uno strumento che consenta al proprietario di fare unacorretta valutazione “costo/qualità energetica” dell’edificio o immobile che sta acquistando, nuovo o usato che sia.

Nella Direttiva EPBD si prevede che l’attestato energetico sia corredato da una serie di raccomandazioni per il miglioramentoenergetico in termini di costi-benefici.

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Normativa: EPBD

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È obbligatorio valutare con specifiche analisi di fattibilità tecnica, ambientale ed economica lapossibilità di realizzare impianti con sistemi alternativi, quali:

–sistemi di teleriscaldamento/raffreddamento;–sistemi di cogenerazione;–sistemi a pompa di calore;–sistemi a energie alternative (solare, fotovoltaico, geotermico, ecc.).

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Normativa: EPBD – Edifici di nuova costruzione

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Solo per gli edifici con superficie superiore a 1000 m²; le misure devono essere efficaci anchesotto il profilo dei costi:

–la compatibilità degli interventi con la funzione, la qualità e il carattere previstodell’edificio;–il raggiungimento di un maggiore risparmio energetico negli interventi di ristrutturazione;–un ritorno dell’investimento per i costi supplementari della ristrutturazione entro un lassodi tempo ragionevole (si stima ragionevole un pay-back di 5 anni).

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Normativa: EPBD – Ristrutturazione e vecchi edifici

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I requisiti richiesti per l’attestato di certificazione energetica sono:

–definizione di valori ripetibili e riproducibili, eliminando discrezionalità di giudizio;–definizione di valori basati su condizioni standard di riferimento, ma coerenti con i consumieffettivi in atto o prevedibili, entro limiti da definire;–possibilità di utilizzo della procedura per simulazioni di interventi sull’edificio esull’impianto valutandone il risultato tecnico-economico;–possibilità di paragonare tra loro su una base di misura comune i valori di edifici e impiantidiversi.

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Normativa: EPBD – La certificazione energetica degli edifici

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Contiene le disposizioni con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2002/91/CErelativa al rendimento energetico nell'edilizia, il tutto al fine di allineare la legislazione italiana allanormativa europea in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi. Definisce:

1. la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;2. l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;3. i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;4. le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;5. i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza6. degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;7. la raccolta delle informazioni e delle esperienze, ... necessari all’orientamento della politicaenergetica del settore;8. la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e lasensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore

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Normativa italiana: DLgs 192/2005

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•Sancisce la piena attuazione della Direttiva 2002/91/CE art. 7 e del DLgs 192/05 art. 4 co. 1, con riferimento allacertificazione energetica degli edifici.•Entrato in vigore il 25 luglio 2009.•Contiene le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica nell’Allegato A.•Nell’Allegato B sono elencate e aggiornate le norme tecniche di riferimento.•Per le Regioni e Province autonome che si sono dotate di una legislazione di attuazione della Dir. 2002/91/CE, la proceduradi Certificazione Energetica in vigore è quella locale; le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovrannoavvicinarsi gradualmente a quelle presenti nel DM 26/06/2009

Dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di Attestato diCertificazione Energetica - ACE.

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Normativa italiana: DM 26 giugno 2009

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•La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell’edilizia, definisce“edificio a energia quasi zero” un edificio caratterizzato da un fabbisogno energetico globale molto basso o quasi nullo,coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili•Gli stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici aenergia quasi zero. Per gli edifici pubblici, la data è anticipata al 2018.•Quelli stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono agli Stati membri di mantenere o prendereprovvedimenti più rigorosi.

•I requisiti minimi dovranno essere applicati alla prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, esistenti eristrutturati, degli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica. Saranno isingoli Stati a fissare tali requisiti minimi, rivedendoli almeno ogni cinque anni e aggiornandoli in funzione dei progressitecnici nel settore edile.•Prima dell’inizio dei lavori degli edifici di nuova costruzione, deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale edeconomica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati sufonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.

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Normativa UE: Direttiva 2010/31/UE: Edifici a energia 0

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Il DL 63/2013, cosiddetto Decreto Ecobonus, convertito dalla Legge 90/2013 e in vigore dal 4 agosto 2013, ha apportato leseguenti modifiche al D.Lgs. 192/2005:

1 Attestato di Prestazione EnergeticaIn luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) L’APE è“un documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di unedificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.L’APE ha validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, a meno di interventi edilizi che comportino modifiche allecaratteristiche energetiche.

2 Allegazione APEIl Decreto Ecobonus (convertito dalla Legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013) ha stabilito anche l’obbligo di allegazionedell’APE:

• al contratto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita)• agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (p.es. in caso di donazione)• ai nuovi contratti di locazione

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Normativa italiana: DL 63/2013 convertito in L. 90/2013

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Normativa

UNI CEI EN 16001

UNI CEI EN ISO 50001Requisiti

Sistemi Gestione Ambientale (SGE)

UNI CEI EN ISO 11352Requisiti Energy

Service Companies (ESCo)

UNI CEI EN ISO 11339Requisiti Esperto Gestione Energia

(EGE)

•definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;•crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

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La norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti" è la norma italiana che stabilisce i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di Energy Service Company (ESCo). La norma delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti: assegna inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCo. Tra i requisiti va ricordato la richiesta di avere un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o in possesso dei requisti richiesti) nel proprio organico.

Il Decreto legislativo 115/2008, concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici, prevede all'art. 16, inerente alla qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici, la certificazione volontaria degli Esperti in Gestione dell’Energia allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica dei soggetti che operano nel settore dei servizi energetici.

Presentazione della richiesta di certificazione da parte della ESCO a Ente III parte certificato ACCREDIA

Riesame della domanda:1- Audit di prima fase2- Audit di seconda fase

Risoluzione eventuali non conformitàRilascio della Certificazione

ESCo

Certificatore

ESCo +Certificatore

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La norma UNI CEI 11339:2009 "Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione" è la norma che stabilisce i requisiti perché una persona possa diventare Esperto in Gestione dell'Energia.

Il Decreto legislativo 115/2008, prevede all'art. 16, inerente alla qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici, la certificazione volontaria degli Esperti in Gestione dell’Energia allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica dei soggetti che operano nel settore dei servizi energetici.

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Normativa

Evoluzione dal D. Lgs 115 2008 al D. Lgs 102 2014

Il D.Lgs 102 2004 modifica e integra il D.Lgs 1152008. Stabilisce un quadro di misure per lapromozione e il miglioramento dell'efficienzaenergetica che concorrono al conseguimentodell'obiettivo nazionale di risparmio energeticodefinito all’articolo 3. In particolare introduce especifica la natura dei contratti tra la Esco e l’utentefinale.

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Novità D. Lgs 102/2014 1/4

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Novità D. Lgs 102/2014 1/4

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D. Lgs 102/2014 2/4

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D. Lgs 102/2014 3/4

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D. Lgs 102/2014 4/4

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Il rapporto tecnico UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio didiagnosi energetica" è la norma che regola i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche nonché ladocumentazione da produrre.Si applica a tutti i sistemi energetici, a tutti i vettori di energia e a tutti gli usi dell'energia. Non definisce requisiti specifici perle diagnosi energetiche relative a edifici, processi produttivi, trasporti. In Italia sono obbligate a seguire i dettami della UNI11428 le Energy Service Company certificate secondo UNI cei 11352.La norma, in particolare, definisce i principali requisiti che devono essere contenuti in termini di Completezza, Attendibilità,Tracciabilità, Utilità e Verificabilità.

I principali momenti della diagnosi energetica sono:l’incontro preliminare, la raccolta dati, le attività in campo e l’analisi e la stesura del rapporto.Figura centrale del processo è il Referente della Diagnosi Energetica (REDE per la norma) che possiede competenze, capacitàe strumenti

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Standard di riferimento: UNI CEI/TR 11428-2011Diagnosi Energetiche Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica

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Esistono delle linee guida per effettuare la Diagnosi energetica. Il processo generale è riassumibile dalla seguente figura:

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Linee guida per la Diagnosi Energetiche Requisiti: il processo di diagnosi

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Esistono diverse tipologie di diagnosi. Esse sono differenti tra loro non solo per il livello di dettaglio, ma anche per la duratadel procedimento e della spesa economica che ne deriva.

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Linee guida per la Diagnosi Energetiche: livelli di analisi

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La diagnosi energetica si sviluppa nelle fasi diprocesso di seguito riportate. L’utilizzo di taleprocesso di diagnosi energetica permette alresponsabile della diagnosi energetica (REDE) diimpostare una metodologia operativastandardizzata.Lo schema seguente è semplificato e corrisponde aipassaggi che l’operatore deve seguire durante unadiagnosi energetica di I livello; in livelli di dettagliomaggiore, le fasi sono maggiormente articolate, mal’impostazione di base rimane analoga.

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Le fasi della Diagnosi Energetiche

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Strumenti di analisi per la Diagnosi Energetiche: la firma energetica

Si esprime tramite una nuvola di punti interpolati da una retta;È uno strumento che consente di:Descrivere la risposta del generatore di calore alla variazione ditemperatura esterna: è la relazione tra la potenza del generatorenecessaria a riscaldare un edificio in funzione della temperatura esterna;Costruire la firma energetica di progetto, per poter dimensionare ilgeneratore in fase progettuale e per eseguire confronti a posteriori, dopoche l’intervento è stato eseguito, per vedere se il consumo realecorrisponde a quanto calcolato e l’entità e le cause dell’eventuale errore;nel caso di riqualificazioni edilizie si può utilizzare il metodo perevidenziare il risparmio dovuto a misure di incremento dell’efficienzaenergetica (soprattutto grazie a variazioni di pendenza);mostrare il comportamento dell’edificio al variare della temperatura,infatti se la retta è molto pendente, significa che è elevata la trasmittanzadell’edificio;identificare primariamente alcune disfunzioni dell’impianto diriscaldamento ed orientare la ricerca delle possibili soluzioni.

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Strumenti di analisi per la Diagnosi Energetiche: analisi economica

• CERA (costo dell’energia risparmiata(Agesi) c€/kWh): mostra chiaramente se è più conveniente continuare aconsumare gli stessi kWh ante intervento o se conviene risparmiare una parte di questi kWh, per mezzo diuno o più interventi, valutando il loro costo;

• FCCA (flusso di cassa cumulato(Agesi), €): è il risultato dell’analisi tramite flussi di cassa. Indicatore che mostrachiaramente in quanti anni si realizza l’ammortamento dell’investimento iniziale e qual è il beneficioeconomico netto alla fine della vita utile dell’impianto.

• Rappporto B/CA (rapporto benefici/costi(Agesi), valore assoluto): è il rapporto tra flussi di benefici e di costiconsiderati in un arco di tempo n. Il rapporto B/CA deve avere un valore maggiore di 1, affinché un progettosia considerabile conveniente.

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Strumenti di analisi per la Diagnosi Energetiche: analisi ambientale

Analisi ambientale: consiste nella valutazione delle emissioni nette (kg) dei principali gas e sostanze inquinanti eclimalteranti (CO2, CO, NOx, SOx, PM), tramite fattori di emissioni specifici (g/kWh) per ciascun tipo dicombustibile o impianto utilizzati.

Sulla base dei risultati dell’analisi si possono scegliere gli scenari d’intervento che determinano le minoriemissioni e valutare il beneficio sociale degli scenari d’intervento, tramite il costo delle emissioni di CO2 evitate.

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Strumenti di analisi per la Diagnosi Energetiche: analisi multicriterio

Analisi multicriterio: consiste nell’analisi dei risultati delle tre precedenti analisi (energetica, ambientale,economica e, se espressamente richiesto dal cliente, d’immagine), con normalizzazione degli indicatori e sceltadei pesi relativi di ciascun indicatore.

Si sviluppa nelle seguenti fasi:

• scelta dei vincoli• esclusione degli interventi che non li rispettano• normalizzazione degli indicatori• definizione del peso relativo• calcolo dell’indice unificato