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30/04/2010 1 Pianificazione e progetto di reti geografiche 4 Contesto normativo europeo, nazionale e regionale e politica regionale per la banda larga 1 Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 -David Licursi Indice Quadronormativocomunitario Direttiva Direttiva 2002 2002/21 21/CE /CE - Quadro Quadro normativo normativo comune comune per per le le reti reti ed ed i servizi servizi di di comunicazione comunicazioneelettronica elettronica Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorse correlate,nonchéall’interconnessionedellestesse Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nelsettoredelletelecomunicazioni Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioneelettronica Quadronormativonazionale Politicaregionaleperlabandalarga 2 Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 -David Licursi Indice Quadronormativocomunitario Quadronormativonazionale Politicaregionaleperlabandalarga 3 Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 -David Licursi Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE La Direttiva prevede l’indipendenza delle Autorità Nazionali di regolamentazione (ANR),inmododiassicurarel’imparzialitàdellelorodecisioni. LaDirettivacontienealcuneimportantidefinizioni: Reti di comunicazione elettronica”: sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento ed altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sianoutilizzatipertrasmettereisegnali,leretitelevisiveviacavo. Servizi di comunicazione elettronica”: servizi forniti di norma a pagamento consistentiesclusivamenteoprevalentementenellatrasmissionedisegnalisureti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su talicontenuti; 4 Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 -David Licursi Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE Rete pubblica di comunicazioni”: rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibilial pubblico; Sistema di accesso condizionato”: qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intellegibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazionepreliminareindividuale. Autorità nazionale di regolamentazione” (ANR): organismo o organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla Direttiva in esame e dalle Direttive particolari (autorizzazioni, accesso,serviziouniversale,trattamentodati). Utente”:personafisicaogiuridicacheutilizzaochiedediutilizzareunserviziodi comunicazioneelettronicaaccessibileal pubblico. 5 Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 -David Licursi Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE Consumatore”: persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attivitàlavorativa,commercialeo professionalesvolta. Servizio universale”: insieme minimo di servizi di una qualità determinata definitinellaDirettiva2002/22/CE(dicuiriferiremoaseguire)accessibiliatuttigli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioninazionalispecifiche,adunprezzoragionevole. Abbonato”: persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornituraditaliservizi. Fornitura di una rete di comunicazione elettronica”: realizzazione, gestione, controlloomessaadisposizionediunaretedicomunicazioneelettronica. Utente finale”:utentechenonfornisceretipubblichedicomunicazioneoservizi dicomunicazioneelettronicaaccessibilialpubblico; Apparecchiature digitali televisive avanzate”: sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integratiingradodiricevereiservizidellatelevisionedigitaleterrestre; 6 Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 -David Licursi

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Pianificazione e progetto di reti

geografiche

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Contesto normativo europeo, nazionale e regionale e politica regionale per la banda larga

1Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Indice

� Quadro normativo comunitario

�� DirettivaDirettiva 20022002//2121/CE/CE -- QuadroQuadro normativonormativo comunecomune perper lele retireti eded ii serviziservizi didi

comunicazionecomunicazione elettronicaelettronica

� Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazioneelettronica

� Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorsecorrelate, nonché all’interconnessione delle stesse

� Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privatanel settore delle telecomunicazioni

� Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi dicomunicazione elettronica

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

2Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Indice

� Quadro normativo comunitario

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

3Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE

� La Direttiva prevede l’indipendenza delle Autorità Nazionali di regolamentazione(ANR), in modo di assicurare l’imparzialità delle loro decisioni.

� La Direttiva contiene alcune importanti definizioni:

� “Reti di comunicazione elettronica”: sistemi di trasmissione e, se del caso,apparecchiature di commutazione o di instradamento ed altre risorse checonsentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche ocon altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobilie fisse (a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto, compresaInternet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori etelevisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cuisiano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo.

� “Servizi di comunicazione elettronica”: servizi forniti di norma a pagamentoconsistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su retidi comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizidi trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, maad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti eservizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale sutali contenuti;

4Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE

� “Rete pubblica di comunicazioni”: rete di comunicazione elettronica utilizzatainteramente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronicaaccessibili al pubblico;

� “Sistema di accesso condizionato”: qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo laquale l’accesso in forma intellegibile ad un servizio protetto di diffusioneradiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma diautorizzazione preliminare individuale.

� “Autorità nazionale di regolamentazione” (ANR): organismo o organismiincaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazionefissate dalla Direttiva in esame e dalle Direttive particolari (autorizzazioni,accesso, servizio universale, trattamento dati).

� “Utente”: persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio dicomunicazione elettronica accessibile al pubblico.

5Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE

� “Consumatore”: persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio dicomunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibiliall’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta.

� “Servizio universale”: insieme minimo di servizi di una qualità determinatadefiniti nella Direttiva 2002/22/CE (di cui riferiremo a seguire) accessibili a tutti gliutenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto dellecondizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole.

� “Abbonato”: persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con ilfornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per lafornitura di tali servizi.

� “Fornitura di una rete di comunicazione elettronica”: realizzazione, gestione,controllo o messa a disposizione di una rete di comunicazione elettronica.

� “Utente finale”: utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizidi comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

� “Apparecchiature digitali televisive avanzate”: sistemi di apparecchiature didecodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitaliintegrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale terrestre;

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE

� La Direttiva 2002/21CE impegna gli Stati membri a prevedere, a livello nazionale,meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente ed a qualunque impresache fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalladecisione di una ANR di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo diricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, èin possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni.

� La Direttiva 2002/21CE prevede l’impegno delle ANR a fornire alla Commissione, surichiesta motivata, le informazioni richieste.

� La Direttiva 2002/21CE prevede il ricorso delle ANR alla procedura di consultazionepubblica delle parti interessate per l’adozione di “misure” applicative delle Direttiveche hanno un impatto rilevante sul mercato. Ciò in un ottica di impegno delle ANR acontribuire allo sviluppo del mercato interno.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE

� La Direttiva 2002/21CE assegna alle ANR il compito di promuovere la concorrenzanella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazioneelettronica e delle risorse e servizi correlati, nonché gli interessi dei cittadinidell’Unione Europea.

� La Direttiva prevede la competenza degli Stati membri, attraverso le ANR, ad unagestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica. LeANR controlleranno inoltre l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazionee della gestione dei piani nazionali di numerazione.

� Viene introdotta la possibilità di trasferimento dei diritti d’uso di radiofrequenze daimpresa ad impresa, senza falsare la concorrenza.

� La Direttiva 2002/21CE impegna gli Stati membri ad assicurare alle imprese fornitrici direti di comunicazione elettronica i diritti di passaggio per l’installazione di strutture suproprietà pubbliche o private.

8Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE

� La Direttiva 2002/21CE prevede la facoltà degli Stati membri di imporre lacondivisione di strutture o proprietà a imprese che gestiscono una rete dicomunicazione elettronica per ragioni di tutela ambientale, di salute pubblica, dipubblica sicurezza o per obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

� La Direttiva prevede l’applicazione del principio di separazione contabile alle impresefornitrici di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronicaaccessibili al pubblico in relazione alle singole attività richieste in modo da individuarsii rispettivi fattori di costo e ricavo;

� La Direttiva definisce l’impresa con significativo potere di mercato come impresa chegode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione diforza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modoindipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

� La Direttiva 2002/21 vede l’impegno della Commissione ad individuare, a mezzoRaccomandazione, i mercati dei prodotti/servizi all’interno del settore dellecomunicazioni elettroniche che giustifichino l’imposizione di obblighi diregolamentazione previsti dalle singole Direttive.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE

� Si individua come compito delle ANR il definire i mercati rilevanti legati alla situazionenazionale. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamenteconcorrenziale l‘Autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese chedispongono di un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gliappropriati specifici obblighi di regolamentazione ovvero mantiene in vigore omodifica tali obblighi laddove già esistano.

� La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee unelenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti dicomunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse eservizi correlati.

� La Direttiva 2002/21 istituisce infine un Comitato per le Comunicazioni che assiste laCommissione.

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Indice

� Quadro normativo comunitario

� Direttiva 2002/21/CE - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi dicomunicazione elettronica

�� DirettivaDirettiva 20022002//2020/CE/CE -- AutorizzazioniAutorizzazioni perper lele retireti eded ii serviziservizi didi comunicazionecomunicazione

elettronicaelettronica

� Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorsecorrelate, nonché all’interconnessione delle stesse

� Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privatanel settore delle telecomunicazioni

� Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi dicomunicazione elettronica

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

11Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE

� La Direttiva Quadro 2002/20/CE recante “Autorizzazioni per le reti e i servizi dicomunicazione elettronica” introduce alcune definizioni:

� “Autorizzazione generale”: quadro normativo che garantisce i diritti dellafornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighispecifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti dicomunicazione elettronica.

� “Interferenze dannose”: interferenze che pregiudicano il funzionamento di unservizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deterioranogravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio diradiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie onazionali applicabili.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazione generale

� La Direttiva prevede l’assoggettamento della fornitura di rete di comunicazioneelettronica o di servizi di comunicazione elettronica esclusivamente adun’”autorizzazione generale”, con possibile imposizione all’impresa di sempliceobbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunquealtro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima diesercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione.

� Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività. La notificadeve limitarsi alla dichiarazione, resa all‘Autorità nazionale di regolamentazione dauna persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di retidi comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazionistrettamente necessarie per consentire all‘Autorità in questione di tenere un registro oelenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica.

13Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazione generale

� L’impresa autorizzata assume il diritto a:

� Fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

� Esaminare la domanda da parte di ANR di concessione del diritto di installarestrutture su proprietà pubbliche o private;

� Negoziare interconnessioni con altri fornitori di reti e servizi pubblici dicomunicazione elettronica;

� Fornire i vari elementi di “servizio universale”.

� La Direttiva Quadro prevede, in via preferenziale, l’inclusione delle condizioni d’usodelle frequenze radio nell’autorizzazione generale o la concessione, su richiestadell’operatore, di diritti d’uso di frequenze radio e numeri nel rispetto dei relativi Pianinazionali.

� Si prevede il ricorso a procedure pubbliche perché lo Stato membro conceda diritti

d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o

televisivo. È potestà dello Stato membro di limitare il numero di diritti d’uso dellefrequenze radio con ricorso anche a procedure di selezione.

14Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale

� La Direttiva Quadro 2002/20/CE definisce come “servizio universale” la fornitura di uninsieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo equo. Tale prezzo ècostituito da un prezzo stabilito a livello nazionale dagli Stati membri che puòcomprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall’ubicazionegeografica o formule tariffarie speciali volte a rispondere alle esigenze degli utenti abasso reddito.

� La Direttiva opera altre definizioni:

� “Telefono pubblico a pagamento” qualsiasi apparecchio telefonico accessibile alpubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/ocarte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codicedi accesso.

� “Rete telefonica pubblica”: rete di comunicazione elettronica utilizzata perfornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblicaconsente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione,quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete di serviziotelefonico accessibile al pubblico;

15Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale

� “Servizio telefonico accessibile al pubblico”: servizio accessibile al pubblico checonsente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e diaccedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri che figurano in unpiano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre può, se necessario,includere uno o più dei seguenti servizi: “l’assistenza di un operatore, servizi dielenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, lafornitura del servizio a termini specifici, la fornitura di apposite risorse per iconsumatori disabili o con esigenze particolari e/ o la fornitura di servizi nongeografici”.

� “Numero geografico”: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale,nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate perinstradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

� “Punto terminale di rete”: punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accessoad una rete pubblica di comunicazione. Nel caso di reti in cui abbiano luogo lacommutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito medianteun indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente oad un nome di utente.

16Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale

� “Numero non geografico”: qualsiasi numero di un piano di numerazionenazionale che non sia un numero geografico. Tale definizione include tra l’altro inumeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita ed i numeri relativi aiservizi “premium rata”.

� La Direttiva Quadro 2002/20/CE prevede l’impegno degli Stati membri a soddisfare

richieste di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso

ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa. Ciò consente agli utentifinali di ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile ecomunicazioni di dati a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficacead Internet.

� La Direttiva vede da un lato l’impegno degli Stati membri a fornire un elenco completoabbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico disponibile per gli utenti finali informa cartacea e elettronica ed aggiornato almeno una volta l’anno. Dall’altro laDirettiva obbliga le imprese a mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamentonell’interesse degli utenti finali, compresi quelli disabili.

� La Direttiva Quadro 2002/20/CE prevede la facoltà per gli utenti finali di effettuarechiamate d’emergenza dai telefoni pubblici.

17Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale

� È facoltà degli Stati membri designare una o più imprese ai fini della fornitura delservizio universale e impegno delle ANR a sorvegliare l’evoluzione ed il livello delletariffe dei servizi soggetti al servizio universale.

� È fatto obbligo di pubblicazione di informativa da parte delle imprese designate

sull’efficienza nella fornitura del servizio universale. Qualora le imprese designate allafornitura del servizio universale sostengano un onere eccessivo, le ANR calcolano icosti netti di tale fornitura e indennizzano tali imprese o attingendo a fondi pubblici oripartendo il costo tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale

� Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore dellaDirettiva Quadro 2002/20/CE ed a intervalli regolari successivamente a tale data, leANR effettuino un’analisi di mercato per decidere se mantenere in essere, modificareo abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio.

� La Direttiva prevede controlli normativi degli Stati membri sui servizi di dettaglio,verificando l’esistenza o meno di condizioni di concorrenzialità di ciascun mercato aldettaglio. Gli Stati verificano quindi che le ANR impongano i necessari obblighi

normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere

di mercato su un dato mercato al dettaglio.

� Si prevedono controlli normativi sulla fornitura di parte o della totalità dell’insiememinimo di linee affittate, con particolare attenzione alla verifica del mercato in quantoeffettivamente concorrenziale. Le ANR individuano le imprese aventi notevole poteredi mercato nella fornitura di tali specifici elementi dell'insieme minimo di servizi dilinee affittate nella totalità o in parte del suo territorio. L’ANR impone a dette impreseobblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate.

19Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale

� Le ANR prescrivono alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato per lafornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativautilizzazione di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitoreinterconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni singolachiamata un codice di selezione del vettore o applicando un sistema di preselezione,con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata, digitando uncodice di selezione del vettore.

� La Direttiva prevede la tutela dei consumatori in tema di contratti volti a disciplinarerapporti con una o più imprese che assicurano servizi che forniscono le connessionie/o l’accesso alla rete telefonica pubblica, con particolare attenzione al livello diqualità dei servizi offerti, al dettaglio dei prezzi e tariffe, alla durata del contratto, aicasi di indennizzo e rimborso, all’applicazione del diritto di recesso senza penali in casodi modifiche delle condizioni contrattuali, al procedimento di risoluzione dellecontroversie. A tal fine vi è l’obbligo da parte delle imprese fornitrici di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utentifinali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti.

20Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale

� Gli Stati membri si impegnano a garantire l’integrità della rete telefonica pubblica in

postazioni fisse e, in casi di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, ladisponibilità della rete pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. GliStati membri si impegnano altresì a garantire l’interoperabilità delle apparecchiaturedi televisione digitale.

� La Direttiva sancisce il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico

ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico, nonché ai servizi diassistenza mediante operatore ed ai servizi di consultazione elenchi. Viene sancitoinoltre il diritto degli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico e di telefonipubblici a pagamento di chiamare i servizi di soccorso digitando il numero diemergenza unico europeo “112”.

� Gli Stati membri garantiscono l’impegno affinché il prefisso “00” costituisca il prefissointernazionale standard.

21Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale

� La Direttiva Quadro 2002/20/CE vede l’impegno degli Stati membri affinché gli utentifinali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, setecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici.

� Gli Stati membri si impegnano a garantire che tutti gli abbonati ai servizi telefoniciaccessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile che ne facciano richiesta,conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice delservizio (Portabilità del numero): nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico,mentre nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

� È facoltà degli Stati membri di imporre ragionevoli obblighi di trasmissione perspecifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti di imprese soggette allaloro amministrazione. È altresì facoltà degli Stati membri di rendere accessibili alpubblico, nel loro territorio nazionale, ulteriori servizi rispetto a quelli inclusi negliobblighi di servizio universale.

22Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Indice

� Quadro normativo comunitario

� Direttiva 2002/21/CE - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi dicomunicazione elettronica

� Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazioneelettronica

�� DirettivaDirettiva 20022002//1919/CE/CE -- AccessoAccesso aa retireti didi comunicazionecomunicazione elettronicaelettronica ee risorserisorse

correlate,correlate, nonchénonché all’interconnessioneall’interconnessione delledelle stessestesse

� Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privatanel settore delle telecomunicazioni

� Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi dicomunicazione elettronica

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

23Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/19/CE

� La Direttiva 2002/19/CE definisce :

� “accesso”: “il fatto di rendere accessibili risorse /o servizi ad un’altra impresa adeterminate condizioni su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizidi comunicazione elettronica”.

� “Interconnessione”: collegamento fisico e logico delle reti pubbliche dicomunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa perconsentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesimao di un’altra impresa o di accedere ai servizi di un’altra impresa. I servizi possonoessere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.L’interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera traoperatori della rete pubblica”.

� “Operatore”: impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica dicomunicazioni o una risorsa correlata.

� “Rete locale”: circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domiciliodell’abbonato, al permutatore o ad un impianto equivalente nella rete telefonicafissa.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/19/CE

� Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altreimprese titolari di un’autorizzazione dello stesso tipo, l’obbligo di negoziare tra loro

l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica

accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei serviziin tutta la Comunità;

� Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini allecondizioni conformi agli obblighi imposti dall’ANR.

� Le ANR possono imporre, nella misura necessaria a garantire l’interconnettibilità dapunto a punto, obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali,compreso l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nonché, nella misuranecessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisividigitali specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alleinterfacce per programmi applicativi (API) ed alle guide elettroniche ai programmi(EPG);

� Le ANR possono stabilire condizioni tecniche ed operative da soddisfare da parte delprestatore di servizi e/o dai beneficiari dell’accesso, al fine di garantire ilfunzionamento normale della rete.

25Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/19/CE

� Agli operatori può essere imposto dalle ANR, tra l’altro, di concedere a terzi unaccesso a determinati elementi e/o risorse di rete (compreso l’accesso disaggregatoalla rete locale), di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso,di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza, di garantire determinatiservizi all’ingrosso per rivendita da parte di terzi, di concedere un accesso alleinterfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva,indispensabili per l’interoperabilità dei servizi, di consentire la coubicazione o altreforme di condivisione degli impianti (inclusa la condivisione di condotti, edifici opiloni), di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utentil’interoperabilità dei servizi da punto a punto (tra cui risorse per servizi di retiintelligenti o servizi di roaming per le reti mobili), di garantire l’accesso ai sistemi disupporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire equecondizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi, di interconnettere reti o risorse direte.

26Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Indice

� Quadro normativo comunitario

� Direttiva 2002/21/CE - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi dicomunicazione elettronica

� Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazioneelettronica

� Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorsecorrelate, nonché all’interconnessione delle stesse

�� DirettivaDirettiva 20022002//5858/CE/CE -- TrattamentoTrattamento deidei datidati personalipersonali ee tutelatutela delladella vitavita privataprivata

nelnel settoresettore delledelle telecomunicazionitelecomunicazioni

� Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi dicomunicazione elettronica

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

27Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE

� La Direttiva 2002/58/CE recante il “Trattamento dei dati personali e tutela della vitaprivata nel settore delle telecomunicazioni” definisce:

� “Utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazioneelettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservinecessariamente abbonata.

� “Dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini dellatrasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica odella relativa fatturazione.

� “Dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazioneelettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminaledell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

� “Comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finitodi soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile alpubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio diradiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvoquando le informazioni possono essere collegate all’abbonato o utente che ricevele informazioni che può essere identificato.

28Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE

� “Chiamata”: connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblicoche consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale.

� “Consenso dell’utente o dell’abbonato”: consenso della persona interessata giàprevista dalla Direttiva quadro 2002/21/CE.

� “Servizio a valore aggiunto”: servizio che richiede il trattamento dei dati relativial traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre aquanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativafatturazione.

� “Posta elettronica”: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessiattraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati inrete o nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne hapreso conoscenza.

29Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE

� Si sancisce l’impegno del fornitore di un servizio di comunicazione elettronicaaccessibile al pubblico di prendere appropriate misure tecniche ed organizzative per

salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con ilfornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza dellarete;

� In caso di particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di unservizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l’obbligo di informarne

gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione dellemisure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi,compresi i relativi costi presumibili.

30Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

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30/04/2010

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE

� Gli Stati membri, mediante disposizioni di legge nazionali, si impegnano ad assicurarela riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica dicomunicazione ed i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonchédei relativi dati sul traffico. In particolare tali disposizioni legislative devono vietarel’ascolto, la captazione, la memorizzazione ed altre forme di intercettazione o disorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati di traffico, ad opera di personediverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzatolegalmente: cioè per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa e dellasicurezza pubblica, nonché per ragioni di prevenzione, ricerca, accertamento eperseguimento di reati ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazioneelettronica, nel qual caso possono essere adottate misure legislative che prevedanoche i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per tali motivi.

31Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE

� I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitoredi una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devonoessere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini dellatrasmissione di una comunicazione, fatto salvo:

� Il trattamento dei dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione perl’abbonato e dei pagamenti di interconnessione.

� Il trattamento dei dati relativi al traffico ai fini della commercializzazione deiservizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto.

� Il fatto che tale trattamento dei dati relativi al traffico sia riservato alle personeche agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazioneelettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che sioccupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per contodei clienti, dell’accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi dicomunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto.

32Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE

� La Direttiva 2002/58/CE prevede il diritto degli abbonati a riceve fatture nondettagliate. Qualora disponibile la presentazione dell’identificazione della lineachiamante, è previsto l’impegno del fornitore di servizi ad offrire:

� all’utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice egratuitamente, la presentazione della identificazione della linea chiamante,chiamata per chiamata;

� all’abbonato chiamante tale possibilità linea per linea;

� all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice egratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire lapresentazione dell’identificazione delle chiamate entranti. Quando taleindicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, all’abbonatochiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere lechiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante èstata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.

33Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Indice

� Quadro normativo comunitario

� Direttiva 2002/21/CE - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi dicomunicazione elettronica

� Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazioneelettronica

� Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorsecorrelate, nonché all’interconnessione delle stesse

� Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privatanel settore delle telecomunicazioni

�� DirettivaDirettiva 20022002//7777/CE/CE -- ConcorrenzaConcorrenza neinei mercatimercati delledelle retireti ee deidei serviziservizi didi

comunicazionecomunicazione elettronicaelettronica

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

34Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/77/CE

� La Direttiva 2002/77/CE reca le definizioni di:

� “Diritti esclusivi”: diritti concessi da uno Stato membro ad un’impresa, mediantequalsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che riservi la facoltà difornire un servizio di comunicazione elettronica o di esercitare un’attività dicomunicazione elettronica all’interno di una determinata area geografica.

� “Diritti speciali”: diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato diimprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo cheall’interno di una determinata area geografica: a) designa o limita a due o più ilnumero di imprese autorizzate a fornire un servizio di comunicazione elettronicao ad esercitare un’attività di comunicazione elettronica, senza conformarsi acriteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori, b) o conferisce a delle imprese-non conformandosi a siffatti criteri- vantaggi legali o regolamentari cheinfluiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stessoservizio di comunicazione elettronica o di esercitare la stessa attività dicomunicazione elettronica nella stessa area geografica in condizionisostanzialmente equivalenti.

35Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/77/CE

� Con la Direttiva 2002/77/CE gli Stati membri, in base al principio di proporzionalità, siimpegnano a non più assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronicae l’installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime dilicenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale.

� Veto per gli Stati membri di conservare o accorare diritti esclusivi o speciali per

fornitura reti e servizi di comunicazione elettronica

� Veto per Stati membri di conservazione o assegnazione di diritti esclusivi o speciali di

uso di frequenze radio per fornitura servizi di comunicazione elettronica

� Abolizione di ogni veto o restrizioni all’offerta di capacità del segmento spaziale a

gestori di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite

� Disciplina per gestione delle reti televisive via cavo

36Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

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30/04/2010

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Indice

� Quadro normativo comunitario

� Quadro normativo nazionale

�� DD..LgsLgs.. 11 agostoagosto 20032003 nn.. 259259 -- CodiceCodice delledelle comunicazionicomunicazioni elettronicheelettroniche

� Politica regionale per la banda larga

37Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo nazionaleGaranzia dei diritti di libertà

� Il Codice delle comunicazioni elettroniche garantisce i diritti inderogabili di libertàdelle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto diiniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, da parte dei singoli edelle imprese, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

� La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare,nel rispetto del principio costituzionale della tutela dell’unità economica, i diritticostituzionalmente garantiti di:

� Libertà di comunicazione (art. 15 Costituzione).

� Segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità edella sicurezza delle reti di comunicazione elettronica (art. 15 Costituzione).

� Libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza (art. 41Costituzione), garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi dicomunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, nondiscriminazione e proporzionalità.

38Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo nazionaleImpegno delle Regioni ed Enti locali

� In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica e di sussidiarietà, nell’ambitodei principi fondamentali dell’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato edal fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e disoddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Entilocali dettano disposizioni in materia di:

� Individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda,da garantire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e disviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero didelocalizzazione di imprese.

� Agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti eservizi di comunicazione elettronica a larga banda.

� Promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica alarga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitariee di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quellericettive, turistiche ed alberghiere.

� Definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, aiconsumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed aquelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

39Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo nazionaleRicorso dello Stato, Regioni , Province, Enti locali

� Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti localinon possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,se non attraverso società controllate o collegate.

40Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Quadro normativo nazionaleAutorizzazione generale per fornitura reti

� L’attività di fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioneelettronica è libera ed è assoggettata ad un'autorizzazione generale.

� Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel Registro deglioperatori di comunicazione.

41Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Indice

� Quadro normativo comunitario

� Quadro normativo nazionale

�� PoliticaPolitica regionaleregionale perper lala bandabanda largalarga

� Analisi broadband regionale e rete RUPAR

� Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

� Piattaforma tecnologica

� Avanzamento programma ERMES

42Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

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30/04/2010

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Indice

� Quadro normativo comunitario

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

�� AnalisiAnalisi broadbandbroadband regionaleregionale ee reterete RUPARRUPAR

� Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

� Piattaforma tecnologica

� Avanzamento programma ERMES

43Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

ANALISI BANDA LARGA IN EUROPA,

ITALIA E REGIONE FVG

ANALISI ARCHITETTURE, STANDARD

E REALIZZAZIONE SISTEMI BANDA

LARGA WIRELESS E CABLATI

ANALISI NORMATIVA ITALIANA ED

EUROPEA

ANALISI RETE REGIONALE DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MODELLI PER IL

COINVOLGIMENTO

DEL SETTORE

PUBBLICO IN

PROGETTI DI

SVILUPPO DELLA

BANDA LARGA

STRATEGIA ICT REGIONALE

Programma ERMES

Mercurio FVG S.p.A.

Analisi broadband regionale e rete RUPARStrategia

Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

� 1.180.000 abitanti

� PIL procapite € 28.343 (solo 10% in meno della Lombardia)

� 154 abitanti/Km2

(circa 1/3 della Lombardia)

� 219 comuni

� Dorsale in fibra lungo i maggiori collegamentiautostradali

� Solo il 52% delle centrali telefoniche collegate in fibra ottica Fibre ottiche per link Operatori TLC per link ottico

Analisi broadband regionale e rete RUPARRegione Friuli Venezia Giulia

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Analisi broadband regionale e rete RUPARDigital Divide regionale

COMPETIZIONE TECNOLOGICA

� L’84% della popolazione

regionale è coperta dal

servizio ADSL

� Il 36% della popolazione in

aree rurali dispone di un

collegamento in banda

larga

� La tecnologia xDSL soffre di

problemi di cross-talk

� 92 comuni non sono

coperti in banda larga

� L’accesso ULL è disponibile

in 6 comuni

COPERTURA ADSL

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Analisi broadband regionale e rete RUPARDigital Divide regionale

CARENZE INFRASTRUTTURALI E DIGITAL DIVIDE

MATRICE DEL DIGITAL DIVIDE

� Il problema del digital

divide a lungo termine è

prevalente in regione:mancanza di connessioni infibra ottica e di DSLAM nellecentrali telefoniche

� 114 comuni, il 48% delle

centrali e il 15% della

popolazione sono in

condizione di digital divide

di lungo termine

Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Analisi broadband regionale e rete RUPARDigital Divide Infrastrutturale

Fino al 5%

Dal 6% al 50%

Dal 51% al 75%

Dal 76% al 85%

Dal 86% al 95%

Oltre il 95%

16%

In entry DD

Digital Divide Infrastrutturale 80%

In BB DD

ENTRY DIGITAL DIVIDE BROADBAND DIGITAL DIVIDE

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Indice

� Quadro normativo comunitario

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

� Analisi broadband regionale e rete RUPAR

�� StrategiaStrategia ICTICT nellanella regioneregione FriuliFriuli VeneziaVenezia GiuliaGiulia

� Piattaforma tecnologica

� Avanzamento programma ERMES

49Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaCentro di competenza regionale infrastrutture ICT

� L.R. 15/2005 DIEGM “Centro di competenza regionale per le infrastrutture ICT”

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaProgramma ERMES

� DGR 2634/2005 “ERMES: Programma regionale per losviluppo delle infrastrutture di Information eCommunication Technology”

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga previsto dalla legge regionale 18/01/2006, N. 169 art. 6 commi 116-121:

� 116. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, nonché gli altri soggetti beneficiari diincentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili, sono tenuti aprevedere nel progetto la realizzazione di opere destinate ad ospitare la rete in banda larga e lenecessarie e correlate apparecchiature, nonché a garantire il diritto d’uso alla Regione o alsoggetto di cui all’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.

� 117. Eventuali deroghe possono essere motivatamente disposte dalla Direzione centralepianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

� 118. L’Amministrazione regionale stabilisce con regolamento la disciplina tecnica e le specifichedelle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.

� 119. L’Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 118, è autorizzata ad affidareall’Università di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, l’incarico perla definizione di un regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinatead ospitare le reti di banda larga.

� 120. I soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale 14/2002, sono tenuti al rispetto delregolamento nella progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Eventuali deroghe possonoessere concesse dalla Regione.

� 121. I Comuni inseriscono nelle convenzioni per le lottizzazioni convenzionate e nei titoliabilitativi edilizi, l’obbligo di osservare il regolamento di cui al comma 118, ogni qualvolta risultipossibile dal punto di vista costruttivo.

52Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

DGR 1595/2006 “Regolamento tecnico per la

realizzazione di infrastrutture a banda larga“

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Scavo tradizionale

� Lo scavo tradizionale viene effettuato con scavatrici meccaniche, o anche manualmente, adiverse profondità e larghezze. Lo scavo di questo tipo è costoso anche perché richiede unestensivo ripristino del manto stradale oltre a comportare notevoli disagi per la circolazione. Loscavo deve prevedere la possibilità di utilizzazione per la posa di più infrastrutturecontemporaneamente, qualora le stesse siano pianificate o programmate.

� Gli attraversamenti sotterranei della sede stradale devono, ove possibile, essere effettuati nelrispetto delle norme contenute negli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e diAttuazione del Nuovo Codice della Strada.

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Scavo tradizionale

� La posa longitudinale sotterranea in sede stradale di monotubi e tritubi deve di norma esserecollocata il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchinao nel fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina, non minore di m 0,25 dallimite esterno della zona carrabile bitumata ed inoltre a distanza sufficiente dalle eventualipiantagioni esistenti per non provocarne l'essiccamento e quindi la distruzione. Si ricorre allaposa di monotubi e tritubi in carreggiata solo nel caso di mancanza dello spazio necessario nellepertinenze in precedenza citate a causa dell'esistenza di altri servizi, fabbricati o impossibilitàcomprovata alla posa fuori piano viabile bitumato. La profondità di posa (piano d'appoggio) deimonotubi e tritubi sotterranei longitudinali alla carreggiata stradale, compreso banchinepavimentate, deve essere rispondente a quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo30.04.1992 - n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 16.12.1992 - n.495) e successive modifiche ed integrazioni (minimo 1 metro dal piano viabile).

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Scavo tradizionale

Qualora la posa dei monotubi e tritubi sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al difuori della carreggiata stradale, le relative profondità minime devono di norma essere le seguenti:

� m. 0,60 quando gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale nonpavimentata o marciapiedi;

� m. 0,50 quando gli impianti sono posati in corrispondenza di pertinenze stradali quali fossodi guardia, terreni o relitti e/o reliquati, scarpate stradali sia in rilevato che in scavo;

� m. 0,50 quando il terreno di scavo della banchina stradale non pavimentata o marciapiedisia costituito da roccia;

� m. 1,50 nei singoli tratti di strada ove dovrà essere installata una barriera di sicurezza conprofilato metallico di rinvio i cui montanti abbiano una profondità di infissione pari a m 1,20.

Eventuali dispositivi a protezione di monotubi e tritubi quali il nastro di segnalazione potranno essereubicati a profondità inferiori a quelle suddette. In particolare il nastro di segnalazione sarà ubicato acirca m 0,30 al di sotto del piano viabile.

In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia possibile posaredetti impianti direttamente interrati nel piano di campagna, questi devono essere collocatiesternamente a manufatti e fissati direttamente al di sotto di esso mediante grappe, piccole mensolee canalette in modo da non arrecare pregiudizio all'opera stradale ed alla viabilità.

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Mini trincea

� La tecnica della mini trincea viene utilizzata per realizzare infrastrutture per telecomunicazioniricorrendo ad una soluzione che prevede le fasi di scavo di una minitrincea di dimensioni ridotte(larghezza da 6 a 10 centimetri e profondità da 25 a 40 centimetri circa), la posa dell'infrastrutturaed il riempimento dello scavo integrate in una unica operazione. Tale tecnica è finalizzata a:

� Eliminazione dei tempi di attesa tra scavo, posa dei cavi (o dei tubi) e riempimento dellatrincea;

� Minima invasività dello scavo nella struttura del sottofondo stradale esistente che vieneintaccata in misura minima senza comunque minarne le caratteristiche di durata eresistenza nel tempo come invece avviene ricorrendo a scavi tradizionali;

� Ridotto impatto sociale del cantiere di lavoro che risulta di dimensioni ridotte, conavanzamenti giornalieri di alcune centinaia di metri al giorno (fino a 3-400 in quartieriperiferici o fuori dai centri abitati) e con disagi minimi alla circolazione stradale;

� Ridotto impatto ambientale in quanto produce quantità estremamente ridotte di materialidi risulta (circa 1 metro cubo ogni 50 metri di scavo) da trasportare a discarica;

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Mini trincea

� Nella mini trincea potranno trovare allocazione fino ad un massimo di 6 monotubi da 50 mm didiametro.

� Al fine di ridurre gli impatti sulla circolazione stradale ed assicurare il rispetto delle specifiche discavo, posa e riempimento è consigliabile l'utilizzo di macchine speciali tipo city trencher.

La tecnica utilizzata deve essere quella più vantaggiosa per il collegamento tra centriabitati in un’area di accesso, e talvolta anche in particolari aree, quali quelle produttive,tenendo conto di eventuali interferenze con gli altri sottoservizi ed evitando installazionisovrastanti e parallele ad una di queste, al fine di consentire interventi di manutenzionesenza rimozione del cavo per telecomunicazioni. Tale problema deve essere limitato insede di progettazione in quanto i sottoservizi tradizionali vengono per norma realizzati adalmeno un metro dal bordo stradale, mentre la minitrincea viene realizzata a bordostrada. L'interferenza è quindi solitamente ortogonale.

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

� Specifiche di posa

La pianificazione in merito alle infrastrutture di telecomunicazioni di nuova generazione è allabase di quanto prescritto dall’art.6 della Legge Finanziaria 2006 del 18.01.06. Tale prescrizionetrova le sue fondamenta nella considerazione che, nella realizzazione di una rete di accesoall’utenza realizzata in fibra ottica, circa l’80% dei costi sono dati dalla posa di infrastrutture attead alloggiare i cavi. Le operazioni di scarifica e ricostituzione del manto stradale o, ancor peggio,di ripristino di una pavimentazione pregiata incidono pesantemente su questi costi.

Particolare attenzione andrà prestata alle interferenze tra canalizzazioni per telecomunicazioni econdotte di gas che, salvo diversa prescrizione degli Enti gestori, dovranno essere conformi alleprescrizioni del D.M. del 24 novembre 1984 n.1 e D.P.R. del 29 marzo 1973 n.156 oltre che alleUNI 9165 o successive modifiche.

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� Specifiche di posa

Tritubo per rete di dorsale

1 La posa di tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) del tipo descritto in Allegato 1 alpresente regolamento deve osservare le prescrizioni di posa di cui alle presenti disposizionigenerali.

2 In alternativa alla posa di tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) è possibileutilizzare un fascio di tre monotubi lisci del tipo descritto in Allegato 2 al presente regolamentooppure un fascio di tre monotubi corrugati del tipo descritto in Allegato 3 al presenteregolamento, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti disposizioni generali.

3 Tale infrastruttura sarà prevista come collegamento delle sedi municipali tra loro in modo daformare una rete di dorsale magliata che vada ad interconnettere tutti i Comuni della Regione.

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� Specifiche di posa

Monotubo per rete di accesso agli utenti

1 La predisposizione di infrastrutture di telecomunicazioni contestualmente alla realizzazione o insede di manutenzione di opere stradali e di altre infrastrutture civili è finalizzata, nel medio/lungoperiodo, a conseguire una significativa economia oltre ad accelerare il processo di penetrazionedelle tecnologie ottiche nel territorio.

2 A tal fine deve essere predisposta una rete distributiva ad hoc atta all’alloggiamento di cavi infibra ottica che interessi tutte le opere stradali in aree urbanizzate, costituita da monotubicorrugati in PVC del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento secondo le prescrizioni diposa secondo le prescrizioni delle presenti disposizioni generali.

3 Tale infrastruttura coinvolgerà capillarmente tutte le utenze con le comuni caratteristiche diun’infrastruttura a rete.

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

� Caratteristiche delle infrastrutture di telecomunicazioni

Al fine di garantire la tenuta, velocizzare e semplificare le operazioni di giuntatura dei tubi etritubi, si consiglia l’uso dei giunti descritti in Allegato 6 al presente regolamento.

La fruibilità di tubi e tritubi posti in opera deve essere altresì preservata nel tempo mediante ilricorso a dispositivi di chiusura per tubi lisci, corrugati e tritubi del tipo descritto in Allegato 7 alpresente regolamento che limitino il flusso di acque reflue e materiali all’interno dei tubi stessi.

Per l’infrastruttura a rete si prescrive l’adozione dei pozzetti descritti in Allegato 4 al presentedocumento con relativi chiusini del tipo descritto in Allegato 5 al medesimo documento.

Almeno ogni 4-6 utenze deve essere previsto un pozzetto 50x50 cm con relativo chiusino 45x45cm di classe opportuna (pozzetto di diramazione).

Ogni 350 metri o in prossimità degli incroci deve essere previsto un pozzetto 90x70 cm conrelativo chiusino 80x70 cm di classe opportuna.

Ogni 1500 metri di tritubo o fascio di tre monotubi deve essere previsto un pozzetto 125x80 cmcon relativo chiusino 106x70 cm di classe opportuna.

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� Caratteristiche delle infrastrutture di telecomunicazioni

Al fine di minimizzare i disagi dovuti agli interventi di allacciamento delle singole utenze finali aipozzetti predisposti, si consiglia il posizionamento dei suddetti pozzetti in prossimità dei muriperimetrici esterni agli edifici.

I raggi di curvatura per cavidotti per telecomunicazioni risponderanno a quanto previsto diseguito:

� Monotubo sul piano orizzontale: > 0,8 metri

� Monotubo sul piano verticale: > 0,8 metri

� Tritubo sul piano orizzontale: > 3 metri

� Tritubo sul piano verticale: > 0,8 metri

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

� Predisposizione degli edifici

Si ritiene opportuno prevedere nel regolamento edilizio comunale che gli edifici di nuovarealizzazione o ristrutturazione siano predisposti per l'impianto a larga banda.

Al fine di garantire l'accessibilità di tutti i nuovi edifici alle reti telematiche per la larga banda, siprevederà la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla predisposizione delcollegamento tra il nodo più prossimo della rete presente sulla pubblica via e l’edificio nuovo o infase di ristrutturazione e di seguito verso le singole unità immobiliari. In particolare, a partire dalpozzetto di diramazione, dovrà essere realizzata la connessione verso l’utente mediante posa inopera di monotubi corrugati in PVC Ø50 mm. del tipo descritto in Allegato 3 al presenteregolamento, secondo le prescrizioni di posa descritte nelle presenti disposizioni generali edeventualmente protetti contro lo schiacciamento.

Il tratto di linea a servizio di nuovi edifici dovrà essere localizzato preferibilmente sul terrenoprivato. Qualsiasi nuovo allacciamento, per quanto attiene le opere da eseguirsi su fondopubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Enti competenti, cui dovrà esseretrasmessa a fine lavori una planimetria di dettaglio (AS BUILT) in scala 1:1000 in formatoelettronico che riporti l'esatta localizzazione planoaltimetrica della linea con l'individuazione dieventuali interferenze con altri sottoservizi o la presenza di punti singolari.

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

� Predisposizione degli edifici

Il cavidotto non dovrà presentare in nessun punto raggi di curvatura inferiori a quelli previsti.Qualora ciò non fosse possibile, in corrispondenza delle curve a raggio inferiore dovranno essereposizionati dei pozzetti 50x50 cm con relativo chiusino 45x45 cm di classe opportuna.

Il punto di attestazione della rete a larga banda sarà previsto presso l'armadio terminale ubicatonel locale contatori primario. Di qui si svilupperà, per ciascun vano scale, una colonna montantedi dimensioni idonee per la distribuzione e l'accesso alle varie unità immobiliari in modo stellare.In corrispondenza di ogni piano i cavidotti si dovranno attestare a delle cassette di derivazioneunificate da cui si dipartiranno le diramazioni per le singole unità abitative/commerciali.

Il raggio di curvatura di eventuali pieghe lungo la colonna montante, a partire dal locale contatorifino in corrispondenza degli accessi alle singole unità, dovrà essere tale da consentire l'agevoleinfilaggio della fibra o della linea in rame.

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaRegolamento regionale infrastrutture banda larga

� Predisposizione degli edifici

Con riguardo alle opere di predisposizione interne a ciascuna unità abitativa/commerciale, dovràessere prevista la posa in opera di una cassetta di derivazione da incasso di dimensioni almenopari a 152x98x70 mm per la collocazione dell'eventuale collettore della rete a larga banda. La reteinterna a ciascuna unità abitativa/commerciale potrà essere attuata mediante posa sottotracciadi un tubo in PVC corrugato esternamente ed internamente liscio di sezione adeguata checollegherà in modo stellare tutti i punti di utenza telematica costituiti da scatole portafrutticieche. Tutte le tubazioni, cassette di derivazione e scatole portafrutti occorrenti per larealizzazione dell'impianto, dovranno essere destinati all'utilizzo esclusivo dell'impianto a largabanda.

Al fine di predisporre l'edificio per la trasmissione dati con sistemi Wireless dovrà essere altresìprevista la posa in opera di un tubo passacavi di sezione adeguata ed andamento regolare checollegherà (attraverso un vano scale in prossimità delle colonne montanti sopra descritte) il puntopredisposto in copertura per l'installazione dell'antenna ricetrasmittente con l'armadio terminalecollocato nel locale contatori primario.

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaProprietà, manutenzione e utilizzo

D.G.R. 403/2008 “Proprietà, manutenzione e utilizzo delle infrastrutture regionali di TLC”

1. le infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga, realizzate e da realizzarsi con finanziamenti

pubblici sul territorio regionale da parte della Società Mercurio FVG S.p.A., in regime didelegazione amministrativa intersoggettiva regionale, sono iscritte al patrimonio indisponibile

della Regione;

2. gli adempimenti relativi all’iscrizione nel patrimonio indisponibile regionale delle infrastrutture dicui al punto precedente, sono affidati alla Società regionale Mercurio FVG S.p.A.;

3. l’uso, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture iscritte nel patrimonio indisponibile

regionale sono conferite alla Società regionale Mercurio FVG S.p.A.;

4. è approvato lo schema di convenzione e il relativo Verbale di consegna, fra la Regione e la Societàregionale Mercurio FVG S.p.A. di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale dellapresente deliberazione, che disciplinano le modalità di iscrizione al patrimonio regionale, e quelledi conferimento in uso e gestione, delle infrastrutture regionali di telecomunicazioni in bandalarga;

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaProprietà, manutenzione e utilizzo

D.G.R. 403/2008 “Proprietà, manutenzione e utilizzo delle infrastrutture regionali di TLC”

5. le infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga realizzate e da realizzarsi da parte di altrisoggetti, diversi da Mercurio FVG SpA, in regime di delegazione amministrativa intersoggettivaregionale, fermo restando quanto disposto al precedente punto 3), sono iscritte al patrimonioindisponibile della Regione a cura e spese di tali soggetti, con la predisposizione di un Verbale diconsegna, redatto secondo lo schema di cui al sopra citato Allegato A, sottoscritto oltre che daRegione e Mercurio FVG SpA., anche dal diverso soggetto realizzatore;

6. ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 116, della LR 2/2006, le opere destinate ad

ospitare la rete in banda larga e le necessarie e correlate apparecchiature previste nei progetti diopere stradali e di altre infrastrutture civili realizzate dagli enti locali, dagli enti pubblici, ancheeconomici, nonché dagli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici, sono garantite in diritto

d’uso alla stessa Società regionale Mercurio FVG.

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaLe tre generazioni della banda larga

� Banda Larga di “I generazione”

(≈ 7 Mbit/s)

� Banda Larga di “II generazione”

(≈ 20 Mbit/s)

� Banda Larga di “III generazione”

(>50 Mbit/s)

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Strategia ICT nella regione Friuli Venezia GiuliaServizi, tecnologie e infrastrutture

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Indice

� Quadro normativo comunitario

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

� Analisi broadband regionale e rete RUPAR

� Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

�� PiattaformaPiattaforma tecnologicatecnologica

� Avanzamento programma ERMES

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Piattaforma ottica

regionale

Piattaforma Piattaforma SatellitareSatellitare

PiattaformaPiattaformaWirelessWireless

PiattaformaPiattaformaGRID@FVGGRID@FVG

PiattaformaPiattaformaTETRATETRA

ServiziServiziBroadbandBroadband

NextNextGeneration Generation

NetworkNetwork

Piattaforma tecnologicaStruttura

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Indice

� Quadro normativo comunitario

� Quadro normativo nazionale

� Politica regionale per la banda larga

� Analisi broadband regionale e rete RUPAR

� Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

� Piattaforma tecnologica

�� AvanzamentoAvanzamento programmaprogramma ERMESERMES

73Università degli Studi di Udine 30 aprile 2010 - David Licursi

Avanzamento programma ERMES Stato degli interventi

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