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30 Venerdì 18 Settembre 2015 DIRITTO E IMPRESA Una bozza di decreto del governo prevede il vincolo per i gestori di esercizi Cibo, obbligo d’informare Allergeni in chiaro in bar, mense e catering DI MARCO OTTAVIANO I responsabili della som- ministrazione di alimenti nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, esercizi di catering) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie. L’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano aller- gie o intolleranze deve essere fornita prima che l’alimento venga servito al consumatore finale. L’indicazione degli al- lergenici deve essere apposta su menu o registro o apposito cartello o altro sistema equi- valente, da tenere bene in vi- sta. Queste sono alcune delle misure contenute in una bozza di dpcm (stilato da ministero dello sviluppo economico e mi- nistero della salute) di cui Ita- liaOggi è in grado anticipare i contenuti. Il provvedimento è modificativo del dlgs 109/1992, di adeguamento della norma- tiva nazionale in materia di indicazione degli allergeni. Il 16 settembre le principali as- sociazioni di categoria del set- tore alimentare, in rappresen- tanza della parte industriale, della distribuzione e dell’arti- gianato, hanno incontrato il ministro dello sviluppo econo- mico per un confronto sul tema dell’etichettatura alimentare. Le associazioni hanno chiesto di accelerare la formale ado- zione dei provvedimenti in materia di etichettatura la cui predisposizione è stata oggetto di confronto con tutte le com- ponenti della filiera e con le amministrazioni interessate. Denominazione specifi- ca. Un ingrediente richiamato nella denominazione dell’ali- mento o nell’etichettatura in generale di un prodotto finito può figurare con il solo nome generico, purché nell’elenco ingredienti esso compaia con la sua denominazione specifi- ca. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi. Il livello di specificazione deve venire riferito ai singoli ingre- dienti allergenici identificati nelle normative. Non ci si può riferire al «glutine» o ai «cere- ali contenenti glutine», ma ai singoli cereali, non si cita la «frutta secca con guscio», ma le singole specie tassativamente definite (tra le quali figurano, per esempio, le mandorle, ma non i pinoli). Lotto. Un prodotto alimen- tare può essere commercializ- zato solo se accompagnato da un’indicazione che consente di identificarne lotto o partita alla quale appartiene. Per lotto o partita si intende un insie- me di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodot- te, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Imballaggi. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, pos- sono non riportare le indica- zioni prescritte agli articoli 9 e 10 del regolamento (Ue) n. 1169/2011, purché esse figuri- no sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti. Qualora dette indicazioni non siano ve- rificabili dall’esterno, sull’im- ballaggio devono figurare al- meno la denominazione dei singoli prodotti contenuti, l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano aller- gie o intolleranze e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodot- to avente la durabilità più breve. Distributori automatici. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazio- ne istantanea, devono essere riportati sui distributori o nei locali commerciali automatiz- zati e per ciascun prodotto, la denominazione di vendita del prodotto finito, e l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa responsabile del- la gestione dell’impianto. Dalla Germania giun- gono novità per la tutela dell’Igp Aceto balsami- co di Modena: ieri una sentenza storica ha uffi- cialmente decretato nel contenzioso civile tra il Consorzio di tutela dell’Igp e una società tedesca, il di- vieto per quest’ultima di utilizzare liberamente il termine «balsamico» nella denominazione dei propri prodotti. Oggetto del pro- cedimento, piega una nota del Consorzio, la possibili- tà o meno di utilizzare il termine «balsamico» per prodotti diversi dai rino- mati aceti balsamici di Modena Dop e Igp. La pub- blicazione delle motivazio- ni della sentenza è attesa per i prossimi giorni, tut- tavia il Consorzio sottoli- nea che «da una nota del tribunale di Mannheim che l’ha emessa, si evince chiaramente la vittoria e il respingimento in toto dal collegio giudicante della richiesta avanzata dalla società tedesca». Per il Consorzio, «da queste prime informazioni si in- tuisce che la sentenza, po- nendosi sulla scia di altri casi di rilievo come quello del Parmesan, possa costi- tuire un’ulteriore conferma di come nell’ordinamento Ue viga una tutela molto ampia dei prodotti Dop e Igp, e in questo caso spe- cifico all’Aceto balsamico di Modena, contro i casi di evocazione». Di questa opi- nione è anche il direttore generale del consorzio, Fe- derico Desimoni: «La pos- sibilità di tutelare l’Aceto balsamico di Modena nei confronti di prodotti ge- nericamente denominati come “balsamici”, è per il nostro comparto di fonda- mentale importanza e am- plia l’orizzonte dell’attivi- tà di vigilanza e tutela che potremo svolgere in tutta Europa, a partire proprio dall’Italia in cui i casi di irregolarità sono ancora numerosissimi. Una buo- na notizia, dunque, per i produttori, ma soprattut- to per i consumatori ed un orientamento importante per altri tribunali e per tutte le autorità competen- ti, anche perché questo è solo il primo passo di una strategia di tutela che ora continua con decisione su vari fronti, processuali e non». Per il presidente del consorzio, Stefano Berni: «È una sentenza che sarà una pietra miliare nella storia dell’Aceto balsami- co di Modena: conferma l’efficacia del lavoro del Consorzio di tutela della denominazione Igp». LA SENTENZA Germania, balsamico Igp tutelato SENTENZA Frutta, meno aiuti Ue a chi trasforma L’industria di trasformazio- ne di frutta e verdura non ha i diritti dei produttori. Le norme europee sull’enti- tà degli aiuti comunitari da destinare ai produttori per determinati investimenti sono valide per i produttori di frutta e verdura ma non alle industrie di trasforma- zione. Lo ha stabilito ieri una sen- tenza della Corte europea di giustizia (relativa alla cause riunite C-455/13 P, C-457/13 P e C-460/13 P) dando ragione alle Coope- rative italiane e alla Com- missione europea contro le associazioni degli indu- striali di alcuni paesi (fra cui l’Anicav e l’Aiipa in Ita- lia). «L’eventuale svantaggio concorrenziale che ne de- riva per tali industrie», se- condo la Corte, «costituisce una mera conseguenza fat- tuale indiretta, in quanto le direttive e i regolamenti predetti e gli aiuti economi- ci da essi previsti, adottati nel quadro della politica agricola comune, produco- no effetti giuridici soltanto nei confronti dei produttori e non, invece, nei confronti delle industrie di trasfor- mazione». L a Corte di giustizia Ue ha condannato l’Italia a pagare una somma forfettaria di 30 mln di euro e una penalità di 12 mln per ogni semestre di ritardo per non avere recuperato l’ammon- tare di aiuti di stato conside- rati illegali. La Corte aveva già accertato una prima volta l’inadempimento dell’Italia in una sentenza del 2011. Il caso (causa C-367/14) si riferisce alla decisione della Commissio- ne Ue nel novembre 1999 che ritenne le riduzioni e/o sgravi dagli oneri sociali concessi tra il 1995 e il 1997 a una serie di imprese del territorio insulare di Venezia e Chioggia aiuti di stato incompatibili con il mer- cato comune. Tali riduzioni ammontavano in media a 37,7 milioni per anno suddivisi tra 1645 imprese, mentre le esen- zioni ammontavano a 292 831 euro per anno suddivisi tra 165 imprese. Già nel 2009 la Commissione aveva proposto un ricorso per inadempimento contro l’Italia, addebitando a quest’ultima di non avere adot- tato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. Avendo constatato che, malgrado la sentenza per inadempimento pronunciata dalla Corte nel 2011, l’Italia non ha tuttora recuperato l’insieme degli aiuti e ha persino sospeso il recupero di alcuni di essi, la Commissio- ne ha proposto un nuovo ricor- so per inadempimento contro l’Italia. Oggi la Corte accerta la fondatezza degli argomenti della Commissione: a gennaio 2013 (scadenza del termine stabilito nella lettera di diffi- da inviata dalla Commissione all’Italia), gli aiuti non erano stati recuperati integralmente dalle autorità italiane e la pro- cedura di recupero è in corso. Le difficoltà intervenute nel corso della procedura di recupero degli aiuti «non consentono di giustificare la mancata esecu- zione della sentenza del 2011». Tra l’altro la Corte ritiene che il fatto che alcune imprese siano in difficoltà o fallimento «non incide sull’obbligo di recupe- rare gli aiuti illegittimamente versati, dato che l’Italia è tenu- ta a provocare la liquidazione della società, a fare inserire al passivo dell’impresa il suo cre- dito». La multa di 12 mln per semestre di ritardo nell’esecu- zione della sentenza del 201 «è uno strumento finanziario adeguato per incitare l’Italia a adottare le misure neces- sarie per porre fine all’ina- dempimento». La multa di 30 mln invece è «una misura dissuasiva». La Corte di giustizia: 42 mln di multa Aiuti illegali, l’Ue sanziona l’Italia SECONDOTRIMESTRE La Cna: giù i fallimenti dell’11% «Il calo dei fallimenti dell’11% nel secondo tri- mestre di quest’anno, il più elevato dall’inizio del- la crisi, aggiunto ad altri segnali di miglioramento dell’attività economica e all’aumento dei con- sumi delle famiglie, può significare che l’Italia si sta incamminando verso una maggiore normalità economica». Lo dichiara Sergio Silvestrini, segre- tario generale della Cna. «A questo punto è d’ob- bligo uno shock fiscale, un netto abbattimento dell’imposizione, mai così elevata, per consentire la ripresa soprattutto in quei settori più segnati dalla crisi, a cominciare dalle costruzione», chiosa Silvestrini. Sergio Silvestrini la bozza di dpcm sul sito www.italia- oggi.it/documenti

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30 Venerdì 18 Settembre 2015 DIRITTO E IMPRESAUna bozza di decreto del governo prevede il vincolo per i gestori di esercizi

Cibo, obbligo d’informareAllergeni in chiaro in bar, mense e catering

DI MARCO OTTAVIANO

I responsabili della som-ministrazione di alimenti nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, esercizi

di catering) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie. L’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano aller-gie o intolleranze deve essere fornita prima che l’alimento venga servito al consumatore fi nale. L’indicazione degli al-lergenici deve essere apposta su menu o registro o apposito cartello o altro sistema equi-valente, da tenere bene in vi-sta. Queste sono alcune delle misure contenute in una bozza di dpcm (stilato da ministero dello sviluppo economico e mi-nistero della salute) di cui Ita-liaOggi è in grado anticipare i contenuti. Il provvedimento è modifi cativo del dlgs 109/1992, di adeguamento della norma-tiva nazionale in materia di indicazione degli allergeni. Il 16 settembre le principali as-sociazioni di categoria del set-

tore alimentare, in rappresen-tanza della parte industriale, della distribuzione e dell’arti-gianato, hanno incontrato il ministro dello sviluppo econo-mico per un confronto sul tema dell’etichettatura alimentare. Le associazioni hanno chiesto di accelerare la formale ado-zione dei provvedimenti in materia di etichettatura la cui predisposizione è stata oggetto di confronto con tutte le com-ponenti della fi liera e con le amministrazioni interessate.

Denominazione specifi -ca. Un ingrediente richiamato nella denominazione dell’ali-mento o nell’etichettatura in generale di un prodotto fi nito può fi gurare con il solo nome generico, purché nell’elenco ingredienti esso compaia con la sua denominazione specifi -ca. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi. Il livello di specifi cazione deve venire riferito ai singoli ingre-

dienti allergenici identifi cati nelle normative. Non ci si può riferire al «glutine» o ai «cere-ali contenenti glutine», ma ai singoli cereali, non si cita la «frutta secca con guscio», ma le singole specie tassativamente defi nite (tra le quali fi gurano, per esempio, le mandorle, ma non i pinoli).

Lotto. Un prodotto alimen-tare può essere commercializ-zato solo se accompagnato da un’indicazione che consente di identifi carne lotto o partita alla quale appartiene. Per lotto o partita si intende un insie-me di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodot-te, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Imballaggi. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, pos-sono non riportare le indica-zioni prescritte agli articoli 9 e 10 del regolamento (Ue) n. 1169/2011, purché esse fi guri-no sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti. Qualora dette indicazioni non siano ve-

rifi cabili dall’esterno, sull’im-ballaggio devono fi gurare al-meno la denominazione dei singoli prodotti contenuti, l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano aller-gie o intolleranze e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodot-to avente la durabilità più breve.

Distributori automatici. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazio-ne istantanea, devono essere riportati sui distributori o nei locali commerciali automatiz-zati e per ciascun prodotto, la denominazione di vendita del prodotto fi nito, e l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa responsabile del-la gestione dell’impianto.

Dalla Germania giun-gono novità per la tutela dell’Igp Aceto balsami-co di Modena: ieri una sentenza storica ha uffi-cialmente decretato nel contenzioso civile tra il Consorzio di tutela dell’Igp e una società tedesca, il di-vieto per quest’ultima di utilizzare liberamente il termine «balsamico» nella denominazione dei propri prodotti. Oggetto del pro-cedimento, piega una nota del Consorzio, la possibili-tà o meno di utilizzare il termine «balsamico» per prodotti diversi dai rino-mati aceti balsamici di Modena Dop e Igp. La pub-blicazione delle motivazio-ni della sentenza è attesa per i prossimi giorni, tut-tavia il Consorzio sottoli-nea che «da una nota del tribunale di Mannheim che l’ha emessa, si evince chiaramente la vittoria e il respingimento in toto dal collegio giudicante della richiesta avanzata dalla società tedesca». Per il Consorzio, «da queste prime informazioni si in-tuisce che la sentenza, po-nendosi sulla scia di altri casi di rilievo come quello del Parmesan, possa costi-tuire un’ulteriore conferma di come nell’ordinamento Ue viga una tutela molto ampia dei prodotti Dop e Igp, e in questo caso spe-cifi co all’Aceto balsamico di Modena, contro i casi di evocazione». Di questa opi-nione è anche il direttore generale del consorzio, Fe-derico Desimoni: «La pos-sibilità di tutelare l’Aceto balsamico di Modena nei confronti di prodotti ge-nericamente denominati come “balsamici”, è per il nostro comparto di fonda-mentale importanza e am-plia l’orizzonte dell’attivi-tà di vigilanza e tutela che potremo svolgere in tutta Europa, a partire proprio dall’Italia in cui i casi di irregolarità sono ancora numerosissimi. Una buo-na notizia, dunque, per i produttori, ma soprattut-to per i consumatori ed un orientamento importante per altri tribunali e per tutte le autorità competen-ti, anche perché questo è solo il primo passo di una strategia di tutela che ora continua con decisione su vari fronti, processuali e non». Per il presidente del consorzio, Stefano Berni: «È una sentenza che sarà una pietra miliare nella storia dell’Aceto balsami-co di Modena: conferma l’efficacia del lavoro del Consorzio di tutela della denominazione Igp».

LA SENTENZA

Germania, balsamico Igp tutelato

SENTENZA

Frutta, meno aiuti Ue a chi trasformaL’industria di trasformazio-ne di frutta e verdura non ha i diritti dei produttori. Le norme europee sull’enti-tà degli aiuti comunitari da destinare ai produttori per determinati investimenti sono valide per i produttori di frutta e verdura ma non alle industrie di trasforma-zione. Lo ha stabilito ieri una sen-tenza della Corte europea di giustizia (relativa alla cause riunite C-455/13 P, C-457/13 P e C-460/13 P) dando ragione alle Coope-rative italiane e alla Com-missione europea contro le associazioni degli indu-striali di alcuni paesi (fra cui l’Anicav e l’Aiipa in Ita-lia). «L’eventuale svantaggio concorrenziale che ne de-riva per tali industrie», se-condo la Corte, «costituisce una mera conseguenza fat-tuale indiretta, in quanto le direttive e i regolamenti predetti e gli aiuti economi-ci da essi previsti, adottati nel quadro della politica agricola comune, produco-no effetti giuridici soltanto nei confronti dei produttori e non, invece, nei confronti delle industrie di trasfor-mazione».

La Corte di giustizia Ue ha condannato l’Italia a pagare una somma forfettaria di 30 mln di

euro e una penalità di 12 mln per ogni semestre di ritardo per non avere recuperato l’ammon-tare di aiuti di stato conside-rati illegali. La Corte aveva già accertato una prima volta l’inadempimento dell’Italia in una sentenza del 2011. Il caso (causa C-367/14) si riferisce alla decisione della Commissio-ne Ue nel novembre 1999 che ritenne le riduzioni e/o sgravi dagli oneri sociali concessi tra il 1995 e il 1997 a una serie di imprese del territorio insulare di Venezia e Chioggia aiuti di stato incompatibili con il mer-cato comune. Tali riduzioni ammontavano in media a 37,7 milioni per anno suddivisi tra 1645 imprese, mentre le esen-zioni ammontavano a 292 831 euro per anno suddivisi tra 165 imprese. Già nel 2009 la Commissione aveva proposto un ricorso per inadempimento contro l’Italia, addebitando a quest’ultima di non avere adot-tato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. Avendo constatato che, malgrado la sentenza per inadempimento pronunciata dalla Corte nel 2011, l’Italia non ha tuttora

recuperato l’insieme degli aiuti e ha persino sospeso il recupero di alcuni di essi, la Commissio-ne ha proposto un nuovo ricor-so per inadempimento contro l’Italia. Oggi la Corte accerta la fondatezza degli argomenti della Commissione: a gennaio 2013 (scadenza del termine stabilito nella lettera di diffi -da inviata dalla Commissione all’Italia), gli aiuti non erano stati recuperati integralmente dalle autorità italiane e la pro-cedura di recupero è in corso. Le diffi coltà intervenute nel corso della procedura di recupero degli aiuti «non consentono di giustifi care la mancata esecu-zione della sentenza del 2011». Tra l’altro la Corte ritiene che il fatto che alcune imprese siano in diffi coltà o fallimento «non incide sull’obbligo di recupe-rare gli aiuti illegittimamente versati, dato che l’Italia è tenu-ta a provocare la liquidazione della società, a fare inserire al passivo dell’impresa il suo cre-dito». La multa di 12 mln per semestre di ritardo nell’esecu-zione della sentenza del 201 «è uno strumento fi nanziario adeguato per incitare l’Italia a adottare le misure neces-sarie per porre fi ne all’ina-dempimento». La multa di 30 mln invece è «una misura dissuasiva».

La Corte di giustizia: 42 mln di multa

Aiuti illegali, l’Uesanziona l’Italia

SECONDOTRIMESTRE

La Cna: giùi fallimentidell’11%

«Il calo dei fallimenti dell’11% nel secondo tri-mestre di quest’anno, il più elevato dall’inizio del-la crisi, aggiunto ad altri segnali di miglioramento dell’attività economica e all’aumento dei con-sumi delle famiglie, può signifi care che l’Italia si sta incamminando verso una maggiore normalità economica». Lo dichiara Sergio Silvestrini, segre-tario generale della Cna. «A questo punto è d’ob-bligo uno shock fiscale, un netto abbattimento dell’imposizione, mai così elevata, per consentire la ripresa soprattutto in quei settori più segnati dalla crisi, a cominciare dalle costruzione», chiosa Silvestrini.

SergioSilvestrini

la bozza di dpcm sul sito www.italia-oggi.it/documenti

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