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Atto II ... e venne l’anno bisesto

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Atto II... e venne

l’anno bisesto

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In tutti i telefilm del Tenente Colombo si apprende dalle prime scenechi sia l’assassino: sulla carta il giallo perderebbe ogni interesse, ep-

pure dal 1968 una sapiente sceneggiatura e l’istrionismo accattivantedell’indimenticato Peter Falk incollano ogni anno al televisore milioni ditelespettatori, come sottolineava anche Umberto Eco (Sugli specchi e

altri saggi, Bompiani, 1990, p. 136 e La bustina di Minerva, Bompiani,1999, p. 117). Il divertimento sta tutto nell’osservare come l’astuto po-liziotto mette nel sacco l’assassino di turno. Per questa ragione nonabbiamo paura a cominciare dalla fine, esponendo subito sommaria-mente il contenuto dell’articolo 11 del decreto c.d. “CresciItalia”. La ta-bella 1 riepiloga brevemente gli aspetti di maggior interesse, per unaagevole consultazione sinottica del “prima” e del “dopo”.

QUALI SARANNO GLI EFFETTI DELLE NOVITÀ?Le farmacie in Italia sono oggi 17.515 (fonte: Minsalute, dato al1/12/2011), corrispondenti ad una ogni 3.461 abitanti, contro unamedia UE di 3.374. Con il nuovo quorum a 3.300, in teoria pari aldato medio UE, potrebbero aprire 4.185 nuove farmacie, salendoquindi a 21.033, più un numero imprecisato, ma non superiore al 5%delle sedi, di farmacie comunali extra ordinem nei centri commerciali,aeroporti civili internazionali, stazioni, porti ed aree di servizio ad altotraffico. La media effettiva scenderà sotto a 2.800 abitanti.

L’ampio scarto tra quorum e media effettiva dipende da vari fat-

tori: anzitutto il gioco dei resti (per aprire una farmacia in più

basta il 50%+1 del quorum) e l’elevato numero di comuni con

meno di 1.500 abitanti, che pure hanno una farmacia. Difficile fareprevisioni attendibili al 100% perché vi sono molte ambiguità: il 5%delle sedi dovrebbe calcolarsi, a nostro avviso, su base regionale enon per singolo comune; il nuovo articolo 2 della Legge 475/68 sem-bra poi introdurre una minor cogenza dei “resti”: mentre il vecchio art.2 diceva che la popolazione eccedente “è computata” (presente de-ontico che indica, appunto, il “dover essere”) per l’apertura della far-

LA FINEè nota

L’AMPIO SCARTO TRA QUORUM

E MEDIA EFFETTIVA DIPENDE

DA VARI FATTORI: ANZITUTTO

IL GIOCO DEI RESTI E L’ELEVATO

NUMERO DI COMUNI CON MENO

DI 1.500 ABITANTI, CHE PURE

HANNO UNA FARMACIA

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Prima

NUMERO DI ABITANTI PER FARMACIA(quorum) e numero eccedentecomputabile per l’apertura di una nuova farmacia (resto)

TERRITORIALIZZAZIONE

DISTANZE MINIME

ORARI, TURNI, CHIUSURA PER FERIE

DELAZIONE EREDITARIA: termine di gestione provvisoria per gli eredi non farmacisti

CANALI ALTERNATIVI (art. 5 Dl 223/06). La vendita deve avvenire con la presenza e assistenza personale del farmacista (art. 5 Dl 223/06) in apposito corner fisicamente separato dal resto dell’esercizio (art. 32 Dl 201/11)

PREZZO DEI MEDICINALI pagati dal cittadino (le forniture al SSN con “ricetta rossa” sono regolate da disposizioni speciali e ad esse non si applicano le nuove regole)

Comuni fino a 12.500 abitanti: 5.000 abitanti – resto 2.500

Comuni sopra a 12.500 abitanti: 4.000 abitanti – resto 2.000

Criterio primario: demografico Pianta organica delle farmacie nella quale è determinato: ♦ il numero♦ le singole sedi farmaceutiche ♦ la zona di ciascuna sedeRevisione biennale

Criteri in deroga:♦ Topografico o della distanza (art. 104 RD 1265/34)♦ Urbanistico o dell’assetto (art. 5 L. 362/91)

Territorializzazione secondaria:♦ Dispensari farmaceutici (art. 1 L. 221/68)♦ Farmacia succursale (art. 116 RD 1265/34)♦ Criteri locali:❏ proiezioni (solo regione Toscana)❏ aeroporti/stazioni (solo in alcune regioni)

Per tutte le farmacie:200 mt. da soglia a soglia per la via più breve calpestabileIn deroga:♦ 3.000 metri per le sedi istituite con criterio topografico (art. 104 TU 1265/36)

Stabiliti dalle competenti autorità sanitarie sulla base delle singole leggi regionali. Obbligatori per tutti orari minimi, orari massimi se previsti, turni e chiusura per ferie

2 anni dall’apertura della successione

Vendibili tutti i prodotti senza prescrizione tra cui:♦medicinali SOP/OTC♦ omeopatici ♦ presidi medico chirurgici♦ dispositivi mediciFascia C (art. 32 Dl 201/11): sono vendibili, una volta adottati i provvedimenti attuatividel Dl 2101/11:❏ solo farmaci soggetti a delisting a cura dell’AIFA, esclusi in ogni caso farmaci:✿ stupefacenti (art. 45 TU 309/90)✿ del sistema endocrino (es. pillola contraccettiva)✿ iniettabili✿ con ricetta da rinnovare volta per volta

❏ nei Comuni sopra 12.500 abitanti e comunque fuori dalle aree rurali individuate dai piani sanitari regionali❏nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con DM Salute

SOP/OTC: liberamente fissato dall’esercenteFascia C: fissato dal produttore, con facoltà per l’esercente di praticare sconti purchéesposti in modo chiaro e leggibileFascia A: fisso su tutto il territorio nazionaleSempre vietati per tutti i farmaci:♦ vendite sottocosto♦ incentivi promozionali (es. 3x2, concorsi, operazioni a premio, etc.)

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI

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LA TABELLA RIEPILOGA

GLI ASPETTI

DI MAGGIOR INTERESSE,

PER UNA AGEVOLE

CONSULTAZIONE

DEL “PRIMA” E DEL “DOPO”

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Dopo

Per tutti i Comuni: 3.300 abitanti – resto 1.651

Criterio primario: demograficoIl Comune identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie e assicura:♦ equa distribuzione sul territorio ♦ accessibilità del servizio anche alle aree scarsamente abitate.Revisione biennale

Criteri in deroga:♦ invariati

Territorializzazione secondaria:♦ invariati

Farmacie extra ordinem in:♦ centri commerciali sopra 10mila mq♦ stazioni ferroviarie e marittime♦ aeroporti civili internazionali♦ aree di servizio ad alta intensità di traffico dotate di strutture recettive entro il 5% delle sedi

Per tutte le farmacie:invariato 200 mt. da soglia a soglia per la via più breve calpestabileIn deroga:♦ 3.000 metri per le sedi istituite con criterio topografico (art. 104 TU 1265/36)♦ 1.500 metri per le sedi extra ordinem nei centri commerciali♦ 400 metri per le sedi extra ordinem in aeroporti, porti, stazioni e aree di servizio

I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente norma-tiva non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Dubbiose resti la chiusura obbligatoria per ferie

6 mesi dalla presentazione della denuncia di successione (termine massimo 12+6= 18 mesi)

Si aggiungono nuovi prodottiVeterinaria♦ vendibili al dettaglio tutti i medicinali veterinari, compresi quelli soggetti a prescrizionedel veterinario, eccettuati quelli soggetti a TU stupefacenti♦ vietato invece vendere farmaci ad uso umano prescritti dal veterinario per l’animale♦ non ammesse le preparazioni magistrali, che non costituiscono “vendita al dettaglio”ma “fabbricazione”Galenica♦ ammesse preparazioni “officinali” (sulla base di una Farmacopea riconosciuta), anchein multipli, purché non soggette a prescrizione♦ non ammessa la preparazione “magistrale” (su ricetta destinata ad un paziente deter-minato)♦ necessari requisiti fisati con DM SaluteFascia C♦ rimosso il limite territoriale, sono vendibili in tutto il territorio nazionale, secondo le re-gole previgenti

Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci, compresi i medici-nali di fascia A quando sono acquistati direttamente dal cittadino a proprie spese. Restano vietati per tutti i farmaci:♦ vendite sottocosto♦ incentivi promozionali (es. 3x2, concorsi, operazioni a premio, etc.)

Tabella 1

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macia, il nuovo testo dice che il superamento del resto “consente”l’apertura della nuova farmacia.Quando queste pagine saranno state stampate, molte decisioni sa-

ranno state già prese e la macchina amministrativa sarà già avviata:ci auguriamo fin d’ora che le Regioni abbiano adottato questa letturaliberale, che lascia maggiore spazio a un consapevole intervento pro-grammatorio delle autorità sanitarie.Vi sono poi sedi bandite, che però non vengono aperte per varie ra-gioni: burocrazia, ricorsi, ma anche concorsi deserti perché le sedinon sono appetibili. Quest’ultimo fenomeno è destinato ad accentuarsi con l’aumentodelle sedi e l’ampliamento dell’offerta dei canali concorrenti: delle4.000/5.000 farmacie da aprire sulla carta, una quota rilevante resteràorfana di un aggiudicatario, specie nei luoghi di scarso interesse com-merciale dove già oggi le piccole farmacie stentano a produrre un red-dito adeguato. Esistono poi molte farmacie in soprannumero, o apertecon criteri in deroga ai quorum vigenti.

Nel complesso oggi - secondo i dati pubblicati da Punto Effe - le sedinon aperte (1.822) e quelle in eccedenza (1.811) si bilanciano, per cuicontrariamente a quanto spesso si legge le farmacie sinora apertecorrispondono, in media, a quelle che erano previste per legge. Peccato che nessuno sia riuscito a diffondere sui media queste sem-plici ed illuminanti informazioni. Il nuovo articolo 2 della Legge 475/68,come modificato dal decreto 1/2012 nel testo finale, non parla più di“pianta organica”; tuttavia la pianta organica è espressamente men-zionata dalle norme, non modificate sui criteri in deroga e sulla terri-torializzazione secondaria (vedi tabella 1). Di fatto quindi - comeampiamente spiegato dal professor Nicoloso sul numero 7/2012 diPunto Effe nell’articolo Scomodare San Tommaso - resta la neces-

sità di identificare specificamente, attraverso il procedimento

che coinvolge Comuni, ASL, Ordini e Regioni, ciascuna “sede

farmaceutica” con relativa zona di ubicazione.

Non è infatti possibile prescindere da strumenti di programmazioneterritoriale, peraltro ripetutamente validati dalla giurisprudenza costi-tuzionale e comunitaria, volti proprio ad «assicurare l’equa distribu-

Atto II

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RESTA LA NECESSITÀ

DI IDENTIFICARE SPECIFICAMENTE,

ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO

CHE COINVOLGE COMUNI, ASL,

ORDINI E REGIONI, CIASCUNA

“SEDE FARMACEUTICA”

CON RELATIVA ZONA DI UBICAZIONE

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zione sul territorio» e «garantire il servizio anche alle aree scarsamente

abitate» come richiede il novellato articolo 2. Restano poi vigenti i limitidi distanza tra farmacie (vedi tabella 1). Tutte le nuove farmacie an-dranno, nella prima tornata di concorsi, a farmacisti privati: è infatti so-spesa la prelazione del 50% che di regola spetta ai Comuni, ai quali,in cambio, fino al 2022 andranno le farmacie extra ordinem, con di-vieto di cedere sia la titolarità che la gestione. Sarà ammessa quindi probabilmente solo la gestione in economia oin house e saranno vietate le gara per l’affidamento a privati o societàpartecipate. L’interpretazione più accreditata è che dopo il maxicon-corso le farmacie aperte in futuro in sede di revisione biennale sarannoinvece soggette alla ordinaria prelazione. Una ragione in più per invitare i sindaci a non spingere troppo oggisulle aperture con i resti.

Le Regioni dovranno bandire subito e concludere entro marzo

2013 un concorso straordinario, per soli titoli, dal quale saranno

esclusi tutti i titolari di farmacia o soci di società speziale, eccet-

tuate solo le farmacie rurali sussidiate e le soprannumerarie.

I titolari non potranno partecipare nemmeno previo trasferimentodella loro farmacia: l’articolo 12 Legge 475/68 vieta infatti ogni con-corso per 10 anni dal trasferimento. Il limite non si applica, invece, a chi oggi è socio di società speziale,che potrà concorrere se prima cede o dona la propria quota. Si punta ad arginare il fenomeno dei “vincitori di mestiere” e ad age-volare i cosiddetti giovani: si può concorrere in massimo due Regioni;la sede vinta va accettata o rifiutata entro 15 giorni; la graduatoria saràbiennale con scorrimento in caso di rinunce; la partecipazione è vietataagli over 65, a pari punteggio prevale il candidato più giovane e per gliunder 41 è possibile cumulare i titoli concorrendo associati.

In tale ultimo caso i vincitori dovranno costituire una società spezialenelle forme ammesse di snc, sas o cooperativa (articolo 7 L.362/91),“su basi paritarie” quindi verosimilmente in quote eguali, anche senon sarebbe completamente deviante una interpretazione che leg-gesse l’aggettivo paritario nel senso di “proporzionale ai titoli appor-

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LE REGIONI DOVRANNO BANDIRE

SUBITO E CONCLUDERE ENTRO

MARZO 2013 UN CONCORSO

STRAORDINARIO, PER SOLI TITOLI,

DAL QUALE SARANNO ESCLUSI

TUTTI I TITOLARI DI FARMACIA

O SOCI DI SOCIETÀ SPEZIALE,

ECCETTUATE SOLO LE FARMACIE

RURALI SUSSIDIATE

E LE SOPRANNUMERARIE

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tati”. Questa innovazione è davvero interessante, va riconosciuto,forse la migliore dell’intero pacchetto.

Per i vincitori associati vale un divieto di cessione delle quote perdieci anni, che - seppur nell’ambiguità del testo - dovrebbe appli-carsi anche alla cessione della titolarità. L’obbligo di preservare ilgruppo aggiudicatario è coerente coi principi sugli appalti pubblicie quindi non meraviglia; il termine decennale è però irragionevol-mente superiore a quello fissato per il vincitore individuale del me-desimo concorso, che dopo tre anni (articolo 12 L. 475/68) potràliberamente trasferire la farmacia.

La finalità però è quella di evitare speculazioni, per cui forse afonte dell’agevolazione del cumulo dei titoli si giustifica una mag-gior rigidità. Le norme sono poi da coordinare con le cause discioglimento individuale del rapporto sociale contemplate dal co-dice civile (recesso, esclusione), essendo solo previsti il caso dipremorienza e sopravvenuta incapacità.

Non è chiaro se l’erede farmacista in questa speciale forma socie-taria possa subentrare in società (semprechè lo statuto lo con-senta) o se invece debba necessariamente essere liquidato.Quest’ultima sembra la lettura più coerente coi principi, almenoper tutta la durata del decennio in cui vale la intrasferibilità.

Ai fini dei titoli, nel mega-concorso è equiparato al lavoro

svolto in farmacia quello di vendita di SOP/OTC negli esercizi

commerciali (sia GDO che di vicinato).

Questa disposizione è politicamente comprensibile: bisognavadare una opportunità alla nutrita schiera dei titolari di parafarma-cia, di cui molti a rischio fallimento, che erano stati illusi con il mi-raggio della fascia C.

Essendo poi previsto, come vedremo, che nei centri commercialivengano aperte farmacie extra-ordinem, la nobile causa delle pa-rafarmacie potrebbe essere tosto abbandonata anche dalla GDO,che fino a ieri garantiva risonanza mediatica allo sparuto drappello

Atto II

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AI FINI DEI TITOLI, NEL MEGA-

CONCORSO È EQUIPARATO AL

LAVORO SVOLTO IN FARMACIA

QUELLO DI VENDITA DI SOP/OTC

NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

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rumoreggiante dei parafarmacisti incentivando le loro “apparizioni te-levisive” con laute sponsorizzazioni delle trasmissioni ospitanti.

I turni e gli orari fissati dalle autorità sanitarie diventano semplici

requisiti minimi, con libertà delle farmacie di estendere l’aper-

tura a discrezione.

Possibile conflitto di competenze Stato/Regioni, tra commercio dicompetenza regionale esclusiva, tutela della concorrenza di esclusivainvece statale, e competenza concorrente in materia sanitaria cheattiene al sistema-farmacia come unicum di professione, struttura eservizio. La parte che riguarda gli orari pone infatti questioni giuridi-che delicatissime: la materia degli orari, infatti, secondo giurispru-denza costante della Corte costituzionale attiene alla disciplina del“commercio” che l’articolo 117 della Costituzione assegna alla com-petenza esclusiva regionale e, per di più, la legislazione farmaceuticariguarda un unicum di struttura professione e servizio per cui anchegli orari delle farmacie rientrerebbero nella materia sanitaria, soggettaa legislazione concorrente statale e regionale (aveva ricondotto inte-gralmente alla “tutela della salute” l’articolo 5 del Decreto 223/06 lasentenza 430/07 della Corte costituzionale). Nondimeno la medesima Suprema Corte ha riconosciuto che la di-sciplina degli orari può attingere anche alla tutela della concorrenza,di competenza statale esclusiva.

Quindi? L’orario è già liberalizzato o bisognerà attendere un recepi-mento regionale? La lettura “liberista” è nel senso che le leggi regionali e i provvedi-menti locali in materia di orari devono essere intesi come orari minimi

di apertura e che quindi sin da subito le farmacie possano decideredi stare aperte anche in giorni ed orari aggiuntivi, con semplice co-municazione al Comune ed alle autorità sanitarie. Ciò alla luce delfatto che, secondo il criterio della “prevalenza” dell’interesse tutelato(ex multis, Corte costituzionale 430/07) la disposizione vada lettacome norma di tutela della libera concorrenza. La contraria lettura “restrittiva” si declina in due versioni: la più “rigida”(ma forse meno difendibile) è che la disposizione violi la competenza

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I TURNI E GLI ORARI FISSATI

DALLE AUTORITÀ SANITARIE

DIVENTANO SEMPLICI REQUISITI

MINIMI, CON LIBERTÀ

DELLE FARMACIE DI ESTENDERE

L’APERTURA A DISCREZIONE

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regionale in materia di orari e quindi sia incostituzionale; la più“elastica” è che detta norma vincoli sì le Regioni, ma attenendoalla tutela della salute sia soggetta a competenza concorrente equindi, come norma di principio, prima di essere “applicabile inconcreto” richieda poi un recepimento con provvedimenti regio-nali di dettaglio che modifichino le norme regionali oggi vigenti,almeno dove siano previsti limiti massimi di apertura e successiviprovvedimenti comunali attuativi. Ai posteri l’ardua sentenza, si potrebbe dire con poca originalità.Alcune Regioni hanno già dato il via libera totale agli orari, altreintendono dire la loro sul punto.

Diventano possibili gli sconti anche sui medicinali rimborsabili difascia A quando a pagarli è direttamente il cittadino. Sta già fa-cendo discutere il draconiano divieto di mantenere la direzionedella farmacia oltre l’età pensionabile.

Il titolare over 65 manterrà la farmacia, ma dovrà nominare

un direttore in pianta stabile, al quale quindi non si potrà a

nostro avviso affidare la conduzione economica prevista per

la sostituzione temporanea (articolo 11 L. 475/68).

Il comma 17 è di dubbia interpretazione e in ogni caso non pre-vede espressamente la decadenza: si tratta di stabilire quali con-seguenze possa avere l’entrata in vigore di tale disposizione sullegestioni in essere.In primo luogo, non essendo prevista la decadenza automatica (esarebbe incostituzionale prevederla senza assegnare un termineper provvedere), va stabilito se in caso di raggiungimento dellaetà pensionabile si verifichi la decadenza.Come noto la decadenza può essere “accertativa” o “sanzionato-ria”: la prima ha efficacia automatica, non presuppone un inadem-pimento ma è dalla legge ricollegata ad un fatto obiettivo(fallimento, rinuncia, cumulo provvedimenti, cancellazione dall’or-dine eccetera). La seconda invece richiede necessariamente un provvedimentodell’autorità, da adottarsi previa diffida ad adempiere o a rimuo-

IL TITOLARE OVER 65 MANTERRÀ

LA FARMACIA, MA DOVRÀ

NOMINARE UN DIRETTORE

IN PIANTA STABILE, AL QUALE

QUINDI NON SI POTRÀ A NOSTRO

AVVISO AFFIDARE LA CONDUZIONE

ECONOMICA PREVISTA

PER LA SOSTITUZIONE

TEMPORANEA

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vere le situazioni di illegittimità ovvero previa contestazione degli ad-debiti, a seconda che attenga agli obblighi legali connessi al provve-dimento concessorio (ad esempio incompatibilità con altreprofessioni, mancato pagamento tassa concessione eccetera), ov-vero all’esercizio dell’attività (ad esempio apertura prima dell’ispe-zione, chiusura oltre 15 giorni, reiterata e ingiustificata violazione dellenorme sul servizio farmaceutico eccetera). Ognuno vede che l’ipotiz-zata decadenza per effetto del comma 17 non può che ricadere nel-l’alveo delle decadenze “sanzionatorie”, che richiedono un preventivogiusto procedimento, finalizzato all’adozione di un provvedimentodi decadenza. La decadenza, peraltro, non potrebbe essere pronun-ciata se non dopo aver invitato l’interessato a regolarizzare la posi-zione (diffida ad adempiere), assegnando un congruo termine. Per taliragioni, in apicibus, è da escludersi qualsivoglia decadenza auto-

matica, come riconosciuto anche dal Ministero della Salute.

Veniamo ora all’esame della problematica riguardante le società. L’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge 362/91 dispone:«3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad unodei soci che ne è responsabile.4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previstedal comma 2 dell’articolo 11 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, comesostituito dall’articolo 11 della presente Legge, è sostituito tempora-neamente da un altro socio». Alcune ASL interpretano l’articolo 7 citato come tassativo e non am-mettono mai la possibilità di sostituzione da parte di un non socio. Sitratta di una interpretazione a nostro avviso troppo restrittiva: la ratio

dell’articolo 7 è di rimettere la direzione ai soci e non a terzi, e ciò inlinea generale è comprensibile.

Quindi, se vi è un socio in condizione di sostituire il direttore nei

casi di cui all’art. 11, questi deve essere sostituito da altro socio.

Il tema però non è concluso se non si considera l’evenienza che l’al-tro o gli altri soci NON possano, per motivi indipendenti dalla loro vo-lontà, assumere la direzione.Possiamo immaginare un caso di esempio: supponiamo una società

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SE VI È UN SOCIO IN CONDIZIONE

DI SOSTITUIRE IL DIRETTORE

NEI CASI DI CUI ALL’ARTICOLO 11,

QUESTI DEVE ESSERE SOSTITUITO

DA ALTRO SOCIO

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con due soci, e due farmacie. Ognuno ne dirige una. Se un socio haun infortunio, l’altro socio non può sostituirlo nella farmacia A, perchésta dirigendo la farmacia B. Oppure supponiamo che i due soci abbiano insieme un incidented’auto, e siano guaribili in sei mesi: le due farmacie restano senzadirezione per sei mesi? O dobbiamo prevedere l’obbligo di far entrare due nuovi soci dentrola società? Per soli sei mesi?

È evidente che questa interpretazione sarebbe troppo limitativa deidiritti dei soci-titolari, che sono pur tutelati dall’articolo 41 della Co-stituzione (libertà di iniziativa economica) e dall’articolo 2 della Costi-tuzione(libertà all’interno delle formazioni sociali significa anche libertàdi scegliere i propri soci e non averli imposti per decreto dell’ASL oper legge). Si tratta - tecnicamente - di una lacuna dell’ordinamento,che non disciplina questa fattispecie.Si deve perciò procedere alla integrazione della lacuna con le ordina-rie tecniche previste dalla legge: articolo 12 disposizioni sulla leggein generale.Quindi si dovrebbe ragionevolmente concludere che la sostitu-

zione del socio-direttore possa avvenire - negli stretti limiti anche

temporali di cui all’articolo 11 - anche con farmacista non socio,

alla condizione essenziale che si dimostri però che tutti gli altri soci

non possono assumere la direzione, o perché impediti (ad esempioper malattia, o per incompatibilità essendo già direttori dell’altra farmacia).Questa interpretazione realizza il giusto bilanciamento, rilevante anchesul piano costituzionale, tra il diritto alla salute pubblica e la libertà indi-viduale e collettiva di iniziativa economica, e vale quindi anche per le so-cietà di over 65 che oggi debbono nominare un direttore più giovane.

Non è previsto un limite temporale, per cui si dovrà far ricorso aduna integrazione per analogia, ad esempio con i termini previsti perla gestione provvisoria. Termine oggi ridotto da due anni a 18 mesi(6 mesi dalla denuncia di successione, che può essere presentataentro un anno dalla morte): entro tale termine l’erede non idoneodovrà provvedere alla cessione della farmacia o delle quote di società

QUINDI SI DOVREBBE

RAGIONEVOLMENTE CONCLUDERE

CHE LA SOSTITUZIONE DEL SOCIO

DIRETTORE POSSA AVVENIRE

ANCHE CON FARMACISTA

NON SOCIO, ALLA CONDIZIONE

ESSENZIALE CHE SI DIMOSTRI

PERÒ CHE TUTTI GLI ALTRI SOCI

NON POSSONO ASSUMERE

LA DIREZIONE

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SI ANNUNCIA IL PASSAGGIO

A CONFEZIONI MONODOSE,

E SI POTENZIA IL MERCATO

DEGLI EQUIVALENTI IMPONENDO

AL MEDICO DI INFORMARE

IL PAZIENTE E AL FARMACISTA

L’OBBLIGO DI CONSEGNARE

IL GENERICO A PREZZO

PIÙ BASSO, SALVO DIVIETO

DI SOSTITUZIONE APPOSTO

DAL MEDICO

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speziale, oppure a farsi liquidare la quota. Fortisimi dubbi di compati-bilità con l’articolo 42 comma 4 della Costituzione e con la Raccoman-dazione 94/1069/CE sulla successione nelle piccole e medie imprese.

Infine, si annuncia il passaggio a confezioni monodose, e si po-

tenzia il mercato degli equivalenti imponendo al medico di in-

formare il paziente e al farmacista l’obbligo di consegnare il

generico a prezzo più basso, salvo divieto di sostituzione appo-

sto dal medico.

QUALCHE RIFLESSIONE A CALDODifficile immaginare ulteriori interventi migliorativi, anzi è probabileche verremo picchiati di nuovo, per cui piuttosto che stracciarsi levesti è bene ragionare sulle conseguenze pratiche e sulle possibilistrategie di riscossa (o almeno di difesa) della farmacia. I farmacistititolari sono frastornati, increduli come lepri paralizzate dai fari delTIR in autostrada: in poche ore hanno vissuto il passaggio dalla«pianta organica» alla «materia organica», in cui si sono trovati im-mersi, proverbialmente, “fin qui”.

Ora non resta che leggere con attenzione il provvedimento, cercaredi coglierne tutte le conseguenze e implicazioni, ragionare sugli ele-menti di novità che possono rappresentare opportunità, e rifletteresui potenziali effetti negativi delle nuove norme.Vanno, soprattutto, evitate le letture “improvvisate” di apprendististregoni, siano essi i detrattori che gridano vittoria troppo presto(primo fra tutti che sbandiera la “soppressione totale della pianta or-ganica”) o i nostalgici per cui nulla cambierà. Eppure - e fa un po’ rabbia - di argomenti per contestare il decretodurante il suo iter parlamentare ce ne sarebbero stati, se solo il Go-verno avesse voluto ascoltarli.«In oltre la metà dei 27 Paesi dell’Unione Europea la proprietà delle

farmacie (13 paesi) è regolamentata e/o vi sono criteri legali che sta-

biliscono le regole di apertura di nuove farmacie (16 Paesi)». «Generalmente si applicano criteri geografici, o demografici, o en-

trambi per l’apertura di nuove farmacie».

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Atto II

66

«Tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea hanno una regolamentazione

dei margini delle farmacie».

Con riferimento alle modifiche nella struttura della filiera distributiva «I

pazienti sono molto preoccupati della possibilità che diventi difficile

reperire i medicinali, specialmente nelle aree rurali e per le patologie

che richiedono una disponibilità tempestiva del farmaco».«I pazienti per lo più non conoscono i costi della distribuzione farma-

ceutica ed il loro primario interesse è avere il farmaco disponibile e

poterselo permettere. I margini della distribuzione al dettaglio dovreb-

bero facilitare la disponibilità capillare del medicinale sul territorio. […]I pazienti sostengono che nelle grandi catene di farmacie la diffusione

territoriale dei punti di erogazione è dettata da logiche di profitto e

ciò dovrebbe essere oggetto di intervento regolatorio statale».«I farmacisti spesso hanno la sensazione che lo Stato chieda loro

sempre di più remunerandoli sempre meno, che il terzo pagatore sia

sempre più riluttante a remunerare i servizi aggiuntivi, e che, come ri-

sultato, siano le altre aree di vendita a coprire i costi della distribu-

zione dei medicinali soggetti a prescrizione».

Che cosa abbiamo appena citato? Un documento propagandistico della lobby dei farmacisti italiani? Le piagnucolose lagnanze della casta dei titolari? Lo scritto di qualche sedicente studioso al soldo di Federfarma?Nossignori: si tratta di un documento datato marzo 2011 intitolato The

Pharmaceutical Distribution Chain in the European Union: Structure and

Impact on Pharmaceutical Prices, relazione finale elaborata da ungruppo di studiosi della London School of Economics e del GesundheitÖsterreich GmbH (Istituto nazionale di ricerca austriaco in materia disalute e sanità) per conto - udite udite!! - della Commissione europea.Se volessimo usare la retorica tanto di moda di questi tempi, do-vremmo dire: è l’opinione dell’Europa.Avete mai sentito parlare di questo documento?O dei numerosi studi internazionali pubblicati sui sistemi sanitari deivari Paesi europei?Vi hanno mai citato le statistiche del PHIS (Pharmaceutical Health In-

formation System)?

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... e venne l’anno bisesto

67

Sapevate che il WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pri-cing and Reimbursement Policies (Centro di collaborazione con

l’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di prezzi dei me-

dicinali e politiche di remunerazione per chi preferisce la lingua diPetrarca, Leopardi e Manzoni) ha organizzato nel settembre 2011una conferenza mondiale sul tema dei prezzi dei medicinali e dellaremunerazione delle farmacie? Le conclusioni e le varie relazionisono facilmente reperibili via internet. Di materiale, dati e informa-zioni, a volerli trovare, se ne reperiscono moltissimi e anche con unacerta facilità. Purtroppo quasi nessuno ha tempo e voglia di infor-marsi ed informare; è molto meno faticoso, e spesso più efficace,parlare a vanvera. Vi siete chiesti come mai in Italia tutti, ma proprio tutti (da

Crozza a Klaus Davi, per intenderci, e abbiamo citato forse i più

autorevoli…), quando non fanno l’allenatore della nazionale si

impancano a parlare del sistema farmaceutico?

L’Italia è il Paese in cui un giornalista televisivo, con molti trucioli nerisulla testa e molti trucioli di segatura nella testa, può permettersi nel-l’indifferenza generale di apostrofare la presidente di Federfarmacome un rappresentante “degli industriali”, e quando con fin troppaeleganza gli viene sottolineata la gaffe rispondere «è stato un lapsus

freudiano». Una dimostrazione della stessa professionalità che ca-ratterizza Eric “Otter” Stratton in Animal House il quale, nell’accin-gersi ad un’arringa difensiva rassicura i colleghi dicendo «tranquilli,

studio Legge, no?» e, quando Hoover gli dice «credevo Medicina» ri-sponde «ma che differenza fa?».L’Italia è un Paese in cui siamo stati accusati di aver commesso ilgravissimo crimine di usare il neologismo “parafarmacista”, che pureè regolarmente impiegato a livello istituzionale: la newsletter Enpafn. 17 del 24 giugno 2011 si intitola “contribuzione dovuta dal para-

farmacista”. Quando poi il termine viene ripetutamente impiegatosulle pagine del Sole 24Ore, da cui si canta il Peana alle liberalizza-zioni, il termine magicamente non è più sentito come denigratorio...L’Italia è un Paese in cui le parafarmacie sono 2.000, 3.000, no sono3.657 (fonte: www.comuni-italiani.it), no sono 3.737, anzi no scusate3.823 (fonte: ANPI), contrordine sono 5.000 (fonte: Antitrust): maquante sono una buona volta queste parafarmacie? Veleggiamo verso

VI SIETE CHIESTI COME MAI

IN ITALIA TUTTI, MA PROPRIO

TUTTI (DA CROZZA A KLAUS

DAVI, PER INTENDERCI,

E ABBIAMO CITATO FORSE I PIÙ

AUTOREVOLI…), QUANDO

NON FANNO L’ALLENATORE

DELLA NAZIONALE SI IMPANCANO

A PARLARE DEL SISTEMA

FARMACEUTICO?

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le “millanta tamanta 14 e 33” del Rag. Gamberoni di Rodari… E, so-prattutto, quante di queste sono rappresentate da ANPI, Forum Para-farmacie, MNLF e sigle contigue? Il Forum Nazionale Parafarmacievanta, come da atto notarile di costituzione del 25 luglio 2010, la bel-lezza di 15 soci fondatori pari ad una rappresentatività dello 0,4% delleparafarmacie e dello 0,02% del totale dei farmacisti iscritti all’albo, in al-cune Regioni ancora non ha un referente. Eppure sui giornali ed in TV- spesso stranamente in trasmisioni con sponor della GDO... - trova piùspazio di Federfarma: a pensar male si fa peccato però…

Dell’ANPI - più blasonata perché nata nel 2006 in seno a Confeser-centi - e della Federazione Esercizi Farmaceutici (costola dello storicoMNLF) non conosciamo la numerosità, perché sul loro sito e nei lorocomunicati non sono offerti dati sugli iscritti. Sospettiamo però che,anche sommando insieme tutti gli aderenti alle varie sigle autoprocla-matesi esponenti delle parafarmacie, la percentuale di rappresenta-tività rispetto al totale delle parafarmacie (che, ne siamo certi, quandoquesto libro verrà pubblicato sarà nuovamente lievitato) possa esserecontata sulle dita della mano di un tornitore molto, ma molto di-stratto. Intendiamoci: portiamo massimo rispetto per tutte le legittimeistanze dei proprietari di parafarmacia, come pure riteniamo sacro-santo il diritto di chiunque di proclamare liberamente le proprie idee.Siamo anche perfettamente consapevoli che il mondo sta cam-biando e da anni - non da ieri - abbiamo punzecchiato l’immobilismodei titolari di farmacia (una pubblicazione “profetica” del 2001 scrittacon l’amico fraterno Giancarlo Esperti ne è testimone).

Riteniamo però che lo spazio tanto sui media che nel dibattito po-

litico riservato alla farmacia, sia completamente sproporzionato

rispetto al suo “peso” nel contesto dei gravi problemi del Paese.

E, ancora più grave, ci sembra che il pressapochismo e la demago-gia con cui l’argomento viene affrontato da giornalisti e politici sianodegni dello Stato Libero del Bananas di alleniana memoria.Cerchiamo allora, con pacatezza e serietà, di mettere in fila qualcheragionamento sensato. Sarà vero che il Governo, nella versione finaledell’articolo 32 della manovra Salva Italia, si era arreso alla lobby dei

Atto II

68

RITENIAMO CHE LO SPAZIO TANTO

SUI MEDIA CHE NEL DIBATTITO

POLITICO RISERVATO ALLA

FARMACIA, SIA COMPLETAMENTE

SPROPORZIONATO RISPETTO

AL SUO “PESO” NEL CONTESTO

DEI GRAVI PROBLEMI DEL PAESE

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... e venne l’anno bisesto

69

farmacisti? (Così dicono numerosi comunicati stampa delle varie as-sociazioni). Lasciamo da parte le distorte citazioni della stampaestera: siamo arrivati a leggere che sul Financial Times Guy Dinmoreavrebbe strigliato Monti perché ha ceduto ai farmacisti: il passaggiodell’articolo in questione (Powerful lobbies apply brakes to Monti’s

reform, FT del 3 gennaio 2012) che parla delle farmacie, se letto conattenzione, non è una autorevole critica espressa dal Financial Times

a Monti, bensì il fedele resoconto delle critiche avanzate dai mediaitaliani. Ed infatti l’articolo conclude dicendo che «resta da vedere

che supporto riceverà Monti dalla grande industria quando inizierà

ad occuparsi di banche, assicurazioni ed energia, settori nei quali gli

italiani spesso hanno le tariffe più alte d’Europa».

Un primo punto di partenza, per chi si riempie la bocca di “Europa”,sarebbe studiare cosa accade veramente nel resto del continente.Sul numero di dicembre 2011 della rivista neozelandese Southern

Med Review (www.fmhs.auckland.ac.nz/sop/smr/) è apparso un do-cumentatissimo articolo dal titolo Pharmaceutical policies in Euro-

pean countries in response to the global financial crisis, frutto di unaricerca approfondita sulle politiche adottate dai vari Paesi europei nelsettore farmaceutico come reazione alla crisi finanziaria.Tra il 2010 ed il 2011 sono stati adottati numerosissimi provvedimentiin tutti i Paesi, che hanno spaziato dalla disciplina dei prezzi del far-maco e dei margini della distribuzione, a forme di payback e co-pay-

ment, dall’incentivazione del generico ai prezzi di riferimento,dall’appropriatezza prescrittiva alla modifica dell’aliquota IVA.

In nessuno - in TV si direbbe: leggete il labiale: n-e-s-s-u-n-o - dei

33 Paesi europei oggetto di indagine risultano adottati, come ri-

sposta alla crisi, provvedimenti sulla struttura della rete territoriale

delle farmacie e sui canali distributivi.

La Commissione Europea il 23 novembre 2011 ha deciso (fonte:

www.pgeu.com) di abbandonare tutte le procedure di infrazione promosse

a carico di Austria, Bulgaria, Cipro, Francia, Italia, Germania, Grecia, Por-

togallo e Spagna in relazione alla legislazione farmaceutica, prendendo de-

finitivamente atto che, secondo la Corte di Giustizia Europea, le varie

IN NESSUNO - IN TV SI DIREBBE:

LEGGETE IL LABIALE:

N-E-S-S-U-N-O - DEI 33 PAESI

EUROPEI OGGETTO DI INDAGINE

RISULTANO ADOTTATI, COME RISPOSTA

ALLA CRISI, PROVVEDIMENTI

SULLA STRUTTURA DELLA RETE

TERRITORIALE DELLE FARMACIE

E SUI CANALI DISTRIBUTIVI

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I valori di Portogallo, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Ungheria,e finanche Regno Unito non sono molto distanti. Non sappiamoperò se negli altri Paesi europei la media rappresenti effettivamenteanche la densità mediana o sia invece frutto di ampia oscillazionedegli estremi: generalmente le liberalizzazioni portano a fenomenidi concentrazione ed estremizzazione, per cui il numero delle far-macie non solo si riduce in media, ma in proporzione risulta estre-

legislazioni restrittive non sono vietate dalle norme comunitarie. I datipubblicati dimostrano che l’Italia ha una densità di farmacie perabitanti esattamente collocata sulla mediana e nella media euro-pee (vedi tabella 2).

Atto II

70

NUMERO DI FARMACIE PRO CAPITE (PER 1.000 ABITANTI)

0 0,2 0,4 0,6

Fonte: Commissione europea

DANIMARCASVEZIA

SLOVENIAOLANDAAUSTRIA

FINLANDIALUSSEMBURGOREGNO UNITO

REPUBBLICA CECAPORTOGALLO

POLONIAUNGHERIAGERMANIA

SLOVACCHIAITALIA

IRLANDAFRANCIA

LETTONIAESTONIA

LITUANIASPAGNABELGIOMALTACIPRO

BULGARIAGRECIA

Tabella 2

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71

REGIONE ABITANTI FARMACIE PARAFARMACIE ABITANTI PER FARMACIEPER FARMACIE + PARAFARMACIE

ABRUZZOBASILICATACALABRIACAMPANIAEMILIA ROMAGNAFRIULI VENEZIA-GIULIALAZIOLIGURIALOMBARDIAMARCHEMOLISE

PIEMONTEPUGLIASARDEGNASICILIATOSCANATRENTINO ALTO-ADIGEUMBRIAVALLE D’AOSTAVENETOTOTALE

1.342.366

587.517

2.011.395

5.834.056

4.432.418

1.235.808

5.728.688

1.616.788

9.917.714

1.565.335

319.780

4.457.335

4.091.259

1.675.411

5.051.075

3.749.813

1.037.114

906.486

128.230

4.937.854

60.626.442

502

208

771

1.642

1.251

382

1.510

600

2.866

509

170

1.543

1.115

580

1.427

1.128

294

278

49

1.339

18.164

124

52

266

360

244

60

331

118

348

100

19

283

254

209

400

167

16

50

4

252

3.657

2.674

2.825

2.609

3.553

3.543

3.235

3.794

2.695

3.460

3.075

1.881

2.889

3.669

2.889

3.540

3.324

3.528

3.261

2.617

3.688

3.338

2.144

2.260

1.940

2.914

2.965

2.796

3.112

2.252

3.086

2.570

1.692

2.441

2.989

2.123

2.765

2.896

3.346

2.764

2.419

3.104

2.778

Fonte: Commissione europeaTabella 3

mamente rarefatto nelle aree extra-urbane che subiscono in modopiù che proporzionale il disservizio. Se usiamo la classificazioneresa celebre da Nicholas Nassim Taleb, tutti i fenomeni di deregu-

lation spingono i sistemi economici dal mondo del “mediocristan”,in cui tutte le imprese si assomigliano e sono distribuite intorno allamedia dimensionale (secondo una campana gaussiana) a quellodell’“extremistan”, dove invece si verifica il fenomeno delle c.d. fat

tails (“code lunghe”, alludendo alle due estremità del grafico) in cuila popolazione si polarizza verso gli estremi ed aumenta quindi il di-vario tra gli operatori: in genere pochi grandissimi che si accapar-rano la stragrande maggioranza del mercato ed una moltitudinepolverizzata a cui restano le briciole. In Italia la media di abitantiper farmacia è di 3.338: se si contano anche le parafarmacie “di-chiarate” si scende a 2.778 (vedi tabella 3).

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Se si usa il dato di ANPI (3.823 farmacie) la media scende a2.757. Se poi contiamo le 5.000 parafarmacie “inventate” dall’An-titrust scendiamo a 2.617. Tale media non sembra risentire parti-colarmente degli estremi, e quindi non sembra subire l’influenzadegli outliers ai due estremi della distribuzione (rispettivamenteMolise e Lazio): la media calcolata sui dati di tabella escludendole due “code” diventa infatti 3.311 abitanti per farmacia e 2.758 sesi contano le parafarmacie. Il che conferma che la regolamenta-zione di tutela rende (relativamente) omogenee le imprese del set-tore, come si può vedere dal grafico 1.

Atto II

72

RAPPORTO POPOLAZIONE/FARMACIE: LA “CAMPANA” ITALIANA

Abitanti per farmacie

Per farmacie + parafarmacie

Mol

iseCala

bria

Valle

d’A

osta

Abruz

zoLig

uria

Basil

icata

Piem

onte

Sard

egna

Mar

che

Friu

li-Ve

nezia

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bria

Tosc

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MED

IAITA

LIALo

mba

rdia

Tren

tino-

Alto A

dige

Sicilia

Emilia

Rom

agna

Campa

nia

Pugl

iaVe

neto

Lazio

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Fonte: ns. elaborazione sui dati della precedente tabella

Grafico 1

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... e venne l’anno bisesto

PERFINO SUL CORRIERE

DELLA SERA SI ERANO

A UN CERTO PUNTO ACCORTI

CHE NON SI POTEVA “SALVARE

L’ITALIA” SOLO GRAZIE

ALLA LIBERALIZZAZIONE

DEL FARMACO

73

Eppure qui da noi sembra che l’unica priorità sia quella di disin-tegrare la rete delle farmacie.Delle due l’una: o in Italia siamo dei geni incompresi, o - per dirlacon eleganza - non stiamo centrando il vasino...

Cosa sta succedendo davvero in Italia?Non è pensabile che dietro al battage quotidiano sulla farmacia cisiano solo le speranze dei politici di raccattare qualche voto tra iparafarmacisti, o l’interessata pressione di chi di giorno fa affaricon la GDO e di sera magari condivide il talamo con una farma-cista non titolare.Per quanto simili incentivi possano essere potenti, non possonoda soli spiegare un dispiegamento di forze così imponente. Deveesistere una spiegazione più convincente.Vi ricordate l’Ingegner Cane di Mai dire gol, con le sue “cifre chefanno girare la testa”?Aveva da portare a termine un progetto as-surdo (il ponte sullo Stretto) di cui non capiva assolutamente nulla,inventava cifre e formule strampalate, sorrideva beato ed inco-sciente combinando disastri al grido di «Gianni, sono ottimista!»;ma aveva il pregio invidiabile di far ridere a crepapelle.È certamente preferibile uno scanzonato incompetente che unostuolo di “esperti” che parlano a vanvera con tanto sussiego el’aria di saperla lunga, quando non fanno altro che scrivere (leggi)sotto dettatura per conto terzi.

Perfino sul Corriere della Sera (vedi il fondo di Antonio Polito

La pagliuzza e la trave dell’11 gennaio 2012) si erano a un

certo punto accorti che non si poteva “salvare l’Italia” solo

grazie alla liberalizzazione del farmaco.

Ma ormai il treno era lanciato, e il Governo non ha avuto pace finquando non ha assestato un altro colpo al sistema della farmaciaterritoriale; ad un mese di distanza dal primo provvedimento (ar-ticolo 32 Dl 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con mo-dificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n.214) si è sentito l’impellente bisogno di tornare a legiferare, peral-tro in una direzione divergente rispetto alle previsioni del decreto“Salva Italia”. Eppure, siamone certi, tra qualche mese o qualche

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anno compariranno puntualmente statistiche precise che dimo-streranno, numeri taroccati alla mano, che l’Erario ha risparmiato“due stramilioni e sette centimetri” come accadde al Comune diBusto Arsizio col mitico “palazzo da rompere” di rodariana me-moria. E se qualcuno dubita di quello che diciamo, andate a sfo-gliare la voce “farmacia” su Wikipedia: niente da dire sugli asetticicontenuti, che risultano corretti, ma guardate in particolare biblio-grafia e link esterni, per rendervi conto di quali siano le uniche“fonti attendibili ed indipendenti” che si citano: due scritti del 2010dei medesimi autori, quasi che non fosse mai esistita una pubbli-cazione di diritto farmaceutico prima del 2010...

IL PREZZO DEL PANEAll’indomani dl decreto sono circolate numerose simulazioni: inalcune grandi città (la nostra grassa e dotta Bononia in primis)non apriranno - pare - nuove farmacie, ma la girandola dei numerievidenzia, nella stragrande maggioranza dei casi, un incrementodel numero di farmacie che definire “generoso” è eufemistico.Anche dove il quorum non prevede aperture vi sono città

(…quorum Bononia, se ci viene perdonato il calembour) che

hanno varie stazioni ferroviarie minori nelle quali potrebbe far

capolino una farmacia comunale extra-ordinem.

Lo slogan sembrerebbe essere “guadagnare meno, guadagnaretutti”, ma riesce difficile resistere alla tentazione di ricordare il giu-dizio di Manzoni sui provvedimenti “a furor di popolo” di AntonioFerrer (cap. XII de I Promessi Sposi): voler cambiare per legge ilprezzo del pane (dei farmaci) è «come una donna stata giovine,

che pensasse di ringiovanire, alterando la sua fede di battesimo».Eppure, il legislatore ha voluto incidere sul “prezzo del pane”: lapiù dirompente delle disposizioni, nel lungo termine, è quella cheintroduce un principio ultraliberistico sui prezzi, consentendo discontare tutto quello che viene pagato dal cittadino, compresi ifarmaci di classe A.

A nostro avviso il principio è pericoloso. Non solo perché ponetutta a carico delle farmacie questa elasticità lasciando invariate

Atto II

ANCHE DOVE IL QUORUM

NON PREVEDE APERTURE VI SONO

CITTÀ (…QUORUM BONONIA,

SE CI VIENE PERDONATO

IL CALEMBOUR) CHE HANNO VARIE

STAZIONI FERROVIARIE MINORI

NELLE QUALI POTREBBE FAR

CAPOLINO UNA FARMACIA

COMUNALE EXTRA-ORDINEM

74

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... e venne l’anno bisesto

VA POI NOTATO CHE

LA LIBERALIZZAZIONE TOTALE

DEI PREZZI AL PUBBLICO NON

È AFFIANCATA DA UN OBBLIGO

ESPRESSO DI PARITÀ

DI TRATTAMENTO

TRA CONSUMATORI

75

le regole nella filiera a monte (c’è da chiedersi come si ponga inrapporto alla “rigidità rafforzata” del margine sui medicinali equi-valenti introdotta tre anni fa col “decreto Abruzzo”); ma soprattuttoperché introduce un principio di “commercialità pura” del medici-nale che, in ultima analisi, non potrà che portare al sistema dell’in-duzione al bisogno (“marketting” con due “t”) tipica di tutti i sistemicommerciali evoluti. Da notare poi che il legislatore non si è nem-meno premurato - con una certa sciatteria tecnica - di vietareespressamente promozioni ed incentivi al consumo, come invececon un minimo di responsabilità fu fatto con l’articolo 5 comma 2del Dl 223/06. E la replica che questi prodotti «sono soggetti aprescrizione medica e quindi non suscettibili di promozione im-propria» appare una sparuta foglia di fico, se si tiene conto dellespaventose pressioni in corso sugli organi legislativi dell’Unioneeuropea (che sinora paiono meritoriamente resistere) per arrivarealla introduzione della possibilità di fare pubblicità ai medicinalicon obbligo di ricetta. Ovviamente va detto che secondo i principi del sistema simili at-tività promozionali debbono ritenersi comunque vietate.

Va poi notato che la liberalizzazione totale dei prezzi al pub-

blico non è affiancata da un obbligo espresso di parità di trat-

tamento tra consumatori.

L’articolo 5 comma 3 del Dl 223/06 impone(va) che lo sconto «sia

esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato

a tutti gli acquirenti» e analoga previsione, con obbligo di renderepubblici i prezzi, era contenuta nell’articolo 1 comma 801 dellaLegge 296/06 e nell’articolo 32 comma 4 Dl 201/2011. La nuova disposizione sembra invece disinteressarsi della paritàdi trattamento e quindi potrebbe essere letta come legittimanteuna maggiore apertura a sconti “personalizzati”. Ponendo anche il dubbio se la nuova regola “ammorbidita” valgaper tutti i medicinali, quindi anche per i SOP/OTC, o se questi -vendibili anche fuori canale - restino regolati dalle disposizionipreesistenti: il canone lex posterior generalis non derogat priori

speciali indurrebbe a pensare di no ed anzi si potrebbe argomen-

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tare che alcuni principi, come il divieto di promozioni, restino validiper tutti i medicinali.

DIVERSAMENTE TITOLARIL’articolo 32 del Dl 201/2011 aveva tanto fatto discutere, eppureoggi sembra già un pallido ricordo davanti al “peggio che avanza”(verrebbe voglia di dire “aridatece il quorum a 4.000”). Come noto,tale disposizione conteneva il discusso provvedimento di liberaliz-zazione della “Fascia del sacro Wampum”.

In particolare, il comma 1 prevede che negli esercizi commercialiche vendono OTC/SOP in base all’articolo 5 del Dl n. 223/06 (vulgo:parafarmacie e corner GDO), in Comuni con popolazione sopra12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali individuatedai piani sanitari regionali, possano essere venduti anche i medicinalioggi compresi nella fascia C con obbligo di prescrizione. Seppurecon la precisazione che i prodotti più “pericolosi” (stupefacenti arti-colo 45 Dpr 309/90, farmaci soggetti a ricetta non ripetibile articolo89 D.lgs 219/06, farmaci del sistema endocrino e di quelli sommi-nistrabili per via parenterale) restano in farmacia, il provvedimento ècomunque dirompente, perché passa ex lege al regime di libera ven-dita senza ricetta tutti i medicinali oggi soggetti a prescrizione, ec-cettuati solo quelli poc’anzi ricordati.

All’AIFA ed al Ministero della Salute è attribuito (comma 1-

bis) il potere di individuare entro 120 giorni un elenco, perio-

dicamente aggiornabile, dei farmaci per i quali permane

l’obbligo di ricetta medica e dei quali quindi non è consentita

la vendita fuori dal canale farmacia.

Ciò che più lascia perplessi è questa generale - seppur temperata- eliminazione dell’obbligo di ricetta: fino a ieri la legge dello Statoriteneva che tali farmaci richiedessero la prescrizione. Oggi invece,improvvisamente, se ne sottrae il controllo al medico: la ragionedi questo passaggio sta in aspetti sanitari? No, sta dichiarata-mente solo e soltanto in motivazioni economico-concorrenziali:l’esigenza di rimpolpare i fatturati dei nuovi canali (e, almeno a pa-

Atto II

ALL’AIFA ED AL MINISTERO

DELLA SALUTE È ATTRIBUITO

IL POTERE DI INDIVIDUARE ENTRO

120 GIORNI UN ELENCO

DEI FARMACI PER I QUALI

PERMANE L’OBBLIGO DI RICETTA

MEDICA E DEI QUALI QUINDI

NON È CONSENTITA LA VENDITA

FUORI DAL CANALE FARMACIA

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Page 24: 3. finanz PARTE 2- 53-78:Layout 1 · Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci, compresi i medici- ... 2013 un concorso straordinario, per soli titoli,

... e venne l’anno bisesto

QUALUNQUE ESERCIZIO

COMMERCIALE, DAL NEGOZIO

DI VICINATO ALL’IPERMERCATO,

PUÒ VENDERE I MEDICINALI

NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE

ALLA SOLA CONDIZIONE

CHE LA VENDITA AVVENGA

IN APPOSITO REPARTO

E CON L’ASSISTENZA DIRETTA

E PERSONALE DEL FARMACISTA

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role, le tasche dei cittadini) è prevalente rispetto all’interesse sa-nitario, almeno per tutta la fascia dei medicinali che non sarannocompresi nella lista AIFA. L’alta valenza sanitario-professionale delprovvedimento si commenta da sola...

Con un rigurgito di responsabilità il legislatore ha perlomeno intro-dotto «requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi» da stabilirecon decreto del Ministro della Salute che definirà anche i profili difarmacovigilanza. Si corregge poi una stortura nell’interpretazione del Dl 223/2006:ricorderanno i lettori che la circolare 2/2006 del Ministero della Sa-lute aveva affermato - con sprezzo per il ridicolo - che per “appo-sito reparto” in cui vendere i medicinali si poteva intendere ancheun singolo scaffale e che era liberamente ammesso il self-service.Alcune Regioni, meritoriamente, avevano invece emanato dispo-sizioni attuative - più aderenti al testo legislativo ed infatti validatedalla Corte Costituzionale - che imponevano la separazione strut-turale del corner rispetto al resto dell’esercizio. Questa regolaviene ora sancita espressamente: «la vendita dei medicinali deve

avvenire nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al

resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire

l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale

non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiu-

sura». Sanitariamente corretto, ma commercialmente assai one-roso per le parafarmacie di piccole dimensioni: ecco quindi che, apochi giorni di distanza, l’articolo 11 del Dl 1/2012 aveva, nellaprima versione, corretto il tiro, limitando l’obbligo solo all’ipotesi divendita di medicinali di fascia C “delistati”, ma non ai SOP/OTC.La versione finale ha ripristinato l’obbligo del reparto separato.

In sintesi estrema, qualunque esercizio commerciale, dal ne-

gozio di vicinato all’ipermercato, può vendere i medicinali non

soggetti a prescrizione (SOP/OTC), alla sola condizione che la

vendita avvenga in apposito reparto e con l’assistenza diretta

e personale del farmacista (articolo 5 Dl 223/06).

L’articolo 32 Dl 201/11 prevede espressamente un «apposito re-

parto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strut-

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ture in grado di garantire ‘‘inaccessibilità ai farmaci da parte del

pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura

al pubblico che di chiusura». Anche nei piccoli negozi di vicinatoè divenuto perciò obbligatorio creare un vero e proprio corner se-parato dal resto dell’esercizio (semprechè il Ministero non ci dicache basta una cassafortina a mano con lucchetto...).

Per fascia C e galenici bisogna ancora attendere: l’AIFA devecreare la lista dei farmaci ammessi e serviranno specifici requisitistrutturali, tecnologici e organizzativi da fissare con DM Salute.Fino a che il decreto non sarà emanato, e l’esercizio non si saràadeguato, non sarà possibile trattare né la fascia C, né le prepa-razioni. Per le forniture di fascia C e di sostanze sarà opportunodocumentare ai fornitori il possesso dei requisiti, senza i quali nonsi possono acquistare i prodotti.In estrema sintesi, è stata ampliata l’offerta dei canali alter-

nativi, ma si è alzata l’asticella: le nuove liberalizzazioni val-

gono solo per chi sarà in possesso di speciali requisiti.

Inutile però farsi illusioni, da questo lato arriveranno altri attacchie si punterà alla farmacia non convenzionata: alle proteste davantiall’uso del termine “parafarmacista“ avevamo suggerito di impie-gare il politically correct “diversamente titolare“; oggi purtroppoquesta boutade ha un sapore molto amaro.

Atto II

È STATA AMPLIATA L’OFFERTA

DEI CANALI ALTERNATIVI,

MA SI È ALZATA L’ASTICELLA:

LE NUOVE LIBERALIZZAZIONI

VALGONO SOLO

PER CHI SARÀ IN POSSESSO

DI SPECIALI REQUISITI

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