29. Competenza Del Sindaco Per Ordinanza Rimozione Deposito Rifiuti
-
Upload
gianmaria-di-paolo -
Category
Documents
-
view
215 -
download
3
description
Transcript of 29. Competenza Del Sindaco Per Ordinanza Rimozione Deposito Rifiuti
Competenza del Sindaco per ordinanza rimozione deposito rifiuti ex art. 192 c. 3,
D.Lgs. 152/06
TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 312, del 29 gennaio 2014
La competenza ad adottare ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati in base
all'art. 192 c. 3, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 è dell dirigente e non al sindaco, in virtù del
principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di
cui all'art. 107, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.
Tuttavia la giurisprudenza prevalente, alla quale il Collegio aderisce, ritiene la
competenza sindacale, e non dirigenziale, in relazione all’ordine di rimozione dei
rifiuti, emesso dal ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
Stabilisce, infatti, il c. 3 di tale articolo che, nelle fattispecie ivi indicate, “il Sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati
ed al recupero delle somme anticipate.
Tale norma, che sancisce la competenza sindacale in
luogo di quella dirigenziale, viene interpretata, quale
norma speciale rispetto all’art. 107 del T.U. enti
locali, che affida ai dirigenti i compiti relativi alla
gestione delle attribuzioni amministrative dell’ente
locale, tenuto conto dell’applicazione del tradizionale
canone ermeneutico lex posterior specialis derogat
anteriori generali, e che lo stesso art. 107, c. 4 cit., ha
cura di precisare che “le attribuzioni dei dirigenti, in
applicazione del principio di cui all’art. 1, co. 4,
possono essere derogate soltanto espressamente e
ad opera di specifiche disposizioni legislative”, ciò che
è avvenuto a seguito dell’entrata in vigore del citato
art. 192, c. 3.