29. Competenza Del Sindaco Per Ordinanza Rimozione Deposito Rifiuti

1
Competenza del Sindaco per ordinanza rimozione deposito rifiuti ex art. 192 c. 3, D.Lgs. 152/06 TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 312, del 29 gennaio 2014 La competenza ad adottare ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati in base all'art. 192 c. 3, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 è dell dirigente e non al sindaco, in virtù del principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all'art. 107, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Tuttavia la giurisprudenza prevalente, alla quale il Collegio aderisce, ritiene la competenza sindacale, e non dirigenziale, in relazione all’ordine di rimozione dei rifiuti, emesso dal ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006. Stabilisce, infatti, il c. 3 di tale articolo che, nelle fattispecie ivi indicate, “il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Tale norma, che sancisce la competenza sindacale in luogo di quella dirigenziale, viene interpretata, quale norma speciale rispetto all’art. 107 del T.U. enti locali, che affida ai dirigenti i compiti relativi alla gestione delle attribuzioni amministrative dell’ente locale, tenuto conto dell’applicazione del tradizionale canone ermeneutico lex posterior specialis derogat anteriori generali, e che lo stesso art. 107, c. 4 cit., ha cura di precisare che “le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’art. 1, co. 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”, ciò che è avvenuto a seguito dell’entrata in vigore del citato art. 192, c. 3.

description

sindaci

Transcript of 29. Competenza Del Sindaco Per Ordinanza Rimozione Deposito Rifiuti

Page 1: 29. Competenza Del Sindaco Per Ordinanza Rimozione Deposito Rifiuti

Competenza del Sindaco per ordinanza rimozione deposito rifiuti ex art. 192 c. 3,

D.Lgs. 152/06

TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 312, del 29 gennaio 2014

La competenza ad adottare ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati in base

all'art. 192 c. 3, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 è dell dirigente e non al sindaco, in virtù del

principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di

cui all'art. 107, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n.

267.

Tuttavia la giurisprudenza prevalente, alla quale il Collegio aderisce, ritiene la

competenza sindacale, e non dirigenziale, in relazione all’ordine di rimozione dei

rifiuti, emesso dal ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

Stabilisce, infatti, il c. 3 di tale articolo che, nelle fattispecie ivi indicate, “il Sindaco

dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui

provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati

ed al recupero delle somme anticipate.

Tale norma, che sancisce la competenza sindacale in

luogo di quella dirigenziale, viene interpretata, quale

norma speciale rispetto all’art. 107 del T.U. enti

locali, che affida ai dirigenti i compiti relativi alla

gestione delle attribuzioni amministrative dell’ente

locale, tenuto conto dell’applicazione del tradizionale

canone ermeneutico lex posterior specialis derogat

anteriori generali, e che lo stesso art. 107, c. 4 cit., ha

cura di precisare che “le attribuzioni dei dirigenti, in

applicazione del principio di cui all’art. 1, co. 4,

possono essere derogate soltanto espressamente e

ad opera di specifiche disposizioni legislative”, ciò che

è avvenuto a seguito dell’entrata in vigore del citato

art. 192, c. 3.