26 giugno 2014 Sara Maffei I L PROCESSO CIVILE TELEMATICO.

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26 giugno 2014 Sara Maffei IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

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26 giugno 2014Sara Maff ei

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

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Genesi del processo telematico

Il processo telematico nasce dall’esigenza di combinare

Nuove tecnologie dell’informazione

Organizzazione giudiziaria

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Che cos’è il PROCESSO TELEMATICO?

• Il c.d. processo telematico è il processo che si svolge secondo modalità di redazione e comunicazione degli atti informatizzate e

telematiche.

Si tratta di un progetto informatico promosso dal Ministero della giustizia che rientra nelle proposte di e government dal momento che utilizza internet come struttura di base per ridurre al minimo i tempi per gli adempimenti.

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Il Processo Civile Telematico: nozione

Il c.d. processo civile telematico indica:- la produzione in forma digitale,- la gestione integrale ed integrata, - nonché lo scambio degli atti prodotti

nell’ambito del processo civile dagli attori sociali dello stesso (avvocati,

magistrati, personale amministrativo) secondo le regole di autenticità, integrità,

sicurezza e validazione previste per il documento informatico

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Analisi della normativa ed evoluzione

- L. n. 59 del 15 marzo 1997- DPR n. 513 del 10 novembre 1997- DPR n. 123 del 13 febbraio 2001- DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005- D.Lgs n. 82 del 2005- DL 193 del 2009 (con L. conversione n. 24 del 2010) - D.M. n. 44 del 22 febbraio 2011 (il 18 luglio 2011 le specifiche tecniche previste dall’art. 34)- DL n. 179 del 2012- L. n. 228 del 2012- Decreto n. 48 del 2013-D.L. 90/2014 ( http://www.istitutoproform.org/?p=630 )

Il quadro normativo di riferimento appare estremamente frammentato e fondato su copiosa normativa primaria e

regolamentare

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Evoluzione normativa: L. n. 59/1997

Il primo passo che ha condotto all’attuale PCT si ravvisa nella L. 15 marzo 1997 n. 59 che:- ha attribuito ai documenti informatici, agli atti e ai dati della Pubblica Amministrazione formati su supporti informatici o trasmessi per via telematica, valore e rilevanza ad ogni effetto di legge.- ha previsto l’emanazione di appositi regolamenti di delegificazione in merito ai criteri di applicazione dei principi espressi.

Tra questi: DPR 513/1997, poi sostituito dal DPR 445/2000, a sua volta sostituito dal DLgs 82/2005 c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”. Pertanto tutti i rinvii che il DPR 123/01 compie alle disposizioni del DPR 513/1997 devono intendersi operati al “Codice dell’amministrazione digitale”.

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L. 15 marzo 1997 n. 59, art. 15, 2

2. "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni".

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Evoluzione normativa: DPR 513/1997

Lo step successivo si è avuto con l’adozione del “Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di

documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, 2, della l. 59/1997” cioè il

DPR n. 513 del 10 novembre 1997 che:- - definisce il documento informatico

- - introduce la firma digitale (infra)

La firma digitale apposta su un documento informatico conferisce allo stesso l’efficacia di una scrittura privata ex art.

2702 c.c.

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Il documento informatico

Il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” sottoscritta mediante sistemi di firma propri dell’atto digitale.

Gli atti del processo possono assumere la forma del documento informatico ex art. 1 DPR 123/01 ora art. 11 DM 44/11

La definizione di documento informatico è data dall’art. 1 lett. p del D.Lgs 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale)

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Evoluzione normativa: DPR 123/01

Il DPR n. 123 del 13 febbraio 2001 “Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti” è il primo intervento normativo che detta una disciplina organica volta a consentire che tutti gli atti processuali che richiedono forma scritta vengano formati, comunicati, notificati o conservati mediante documenti informatici e con modalità telematiche. Le norme processuali non vengono incise da questo intervento, si tratta di una disciplina organica che però rimane esterna al c.p.c.

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Evoluzione normativa

Per introdurre nel codice di rito il contenuto di alcune disposizioni del DPR 123/2001 si sono dovuti attendere interventi legislativi frammentati che hanno riprodotto gran parte della disciplina di cui al DPR 123/2001 appunto.

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Evoluzione normativa

Tra i più rilevanti interventi legislativi frammentati, non sempre direttamente indirizzati al PCT, che hanno seguito il DPR 123/2001:

- il codice dell’amministrazione digitale (dlgs 7 marzo 2005 n. 82) che, tra l’altro, ha definito le nozioni di

firma elettronica firma elettronica semplice qualificata (così anche la firma digitale)

- il DL 29 dicembre 2009 n. 193 coordinato con la legge di conversione n. 24 del 22 febbraio 2010 che ha introdotto l’art. 149 bis nel codice di rito norma che consente la notifica a mezzo posta elettronica

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Art. 149 bis c.p.c.

Notificazione a mezzo posta elettronica "Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. (2)

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma".

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Evoluzione normativa: DM 44/2011

Il vero cammino normativo è proseguito (10 anni dopo!) con il D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 noto come “Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 - Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione

nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai

sensi dell'art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”

Tale intervento legislativo (infra) ha delineato un sistema informatico per il processo civile telematico capace, tra l’altro, di:

- Far interfacciare il soggetto abilitato esterno direttamente col Dominio Giustizia attraverso il punto d’accesso;

- Consentire allo stesso trasmissioni telematiche tramite il Gestore di PEC;;

-

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Evoluzione normativa: specifiche tecniche del 18 luglio 2011

Il passo successivo risale al 18 luglio 2011. Si tratta delle “Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, del

regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi

dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010”. All’intervento de quo si devono:

Definizione del portale dei servizi telematici Definizione del procedimento d’identificazione informatica Definizione del registro generale degli indirizzi elettronici e sue modalità di

alimentazione Ri- definizione del fascicolo informatico Definizione del procedimento per trasmettere atti e documenti informatici Intervento sulle notificazioni per via telematica Intervento sulla richiesta delle copie di atti e documenti

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Focus: il fascicolo informatico

Il fascicolo informatico viene formato dalla cancelleria cui sono pervenuti tutti i documenti informatici (atti delle parti, documenti, verbali di udienza..) inerenti alla controversia.

Ai sensi dell’art. 9 del DM 44/11 il fascicolo informatico sostituisce a tutti gli effetti il fascicolo cartaceo e la cancelleria non è più tenuta a stampare gli atti e i documenti pervenuti nel corso del processo.

Il vero vantaggio è che la consultazione del fascicolo informatico può avvenire non solo in cancelleria, grazie al terminale, ma anche per via telematica dallo studio dell’Avvocato.

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Evoluzione normativa: D.L 179/2012 e L. 228/12

D. L.179/2012

che agli artt. dal 16 al 18

si occupa dellagiustizia digitale

Ulteriori interventinormativi

L. 228/12Rende attuale lapossibilità per gli

Avvocati di notificare gli atti

tramitePECPrevede l’obbligo, a far data dal 30 giugno 2014, del deposito in via

telematica degli atti processuali nei procedimenti civili

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Evoluzione normativa: D.L. 90/2014

Il decreto, pubblicato in G.U. il 24 giugno 2014, prevede che la obbligatorietà del deposito degli atti endo-processuali nel processo di cognizione e di esecuzione valga per le cause instaurate dal 30 giugno 2014, con notifica della citazione o deposito del ricorso.

Per i procedimenti iniziati prima, il passaggio all’obbligatorietà scatterà dal 31 dicembre prossimo.

Nei sei mesi (giugno-dicembre 2014) però sarà possibile effettuare i depositi in via facoltativa in tutti gli uffici a questo attrezzati o anche in via obbligatoria nei tribunali che dovessero garantire la funzionalità telematica dei servizi di comunicazione accertata con decreti del Ministro della Giustizia, sentiti l’Avvocatura dello Stato, il CNF e i Consigli dell’Ordine degli avvocati.

Sono altresì previste modifiche alle norme in materia di notificazioni tramite Pec, di tempi dei depositi con modalità telematiche, previsti poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice, l’istituzione del domicilio digitale (infra).

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Cosa si può fare col PCT

Consultare su internet i propri fascicoli come depositati nelle cancellerie

Redigere e firmare atti di parte

Depositare gli atti di parte

Effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC

Ricevere le comunicazioni dell’Ufficio Giudiziario

Richiedere il rilascio di copie di atti

Pagare telematicamente le spese di giustizia

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Cosa serve per utilizzare il processo telematico?

- Computer- Collegamento internet- Browser internet- Software antivirus

- Firma digitale

- PEC (Posta Elettronica Certificata)

- PDA (Punto Di Accesso al sistema giustizia)

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I vantaggi del PCT

Le comunicazioni telematiche costituiscono il vero valore aggiunto per l’utenza consentendo davvero sgravi per tutti gli operatori giuridici.

Riduzione costi e tempi per tutti i soggetti processuali a vantaggio dell’economia processuale e dell’ottimale gestione delle risorse.

Costante reperibilità e fruibilità delle informazioni prodotte.

Possibilità di creare e quindi consultare banche dati capaci di rendere immediatamente conoscibili ad es. gli orientamenti assunti dai vari uffici.

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Art. 4 DPR 123/01

Di centrale importanza, soprattutto grazie alla possibilità di compiere tutti gli atti e i

provvedimenti del processo a mezzo di documenti informatici purché sugli stessi

sia apposta una firma digitale (art. 4,1 DPR 123/01) è proprio la nozione di c.d. “firma

digitale”

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La firma elettronica

La firma elettronica, di cui quella digitale rappresenta una species, individua un insieme di strumenti informatici, diversi tra loro, che consentono di associare un soggetto al contenuto di un documento informatico.

Il legislatore non è mai intervenuto sulla tecnica che viene utilizzata per associare il documento informatico al soggetto (l’unica eccezione è costituita dalla firma digitale, la cui creazione è disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale), pertanto alla categoria della firma elettronica possono essere ricondotti strumenti anche molto diversi tra loro (le chiavi di criptazione, i sistemi di identificazione/autenticazione basati su user name e password..)

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Focus: chiavi di criptazione, user name e password

Le chiavi di criptazione sono algoritmi o codici che, applicati ad un documento informatico, consentono di renderne il testo non comprensibile (nel senso che diviene un insieme di numeri e lettere privi di significato) a coloro i quali non sono in possesso della chiave di decriptazione, ovverosia il codice che, una volta inserito con riferimento al testo criptato, lo rende comprensibile.

I sistemi di identificazione mediante user name o password consentono di accedere ad un’area riservata previo inserimento di due distinti codici tra loro associati

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I documenti firmati elettronicamente

Si possono definire documenti firmati elettronicamente tutti quei documenti informatici che possono essere associati, con diversi gradi di certezza e di immediatezza, ad un determinato soggetto.

Si pensi alla diversa affidabilità di una e-mail e di un documento con una firma basata su un sistema di chiavi di criptazione asimmetriche.

La e-mail che è sicuramente un documento firmato elettronicamente dal momento che può essere formato ed inviato solo da una casella di posta elettronica per accedere alla quale è necessario autenticarsi.

Si è dinanzi ad un’associazione debole giacché lo user name e la password sono stati creati dal soggetto e potrebbero essere scoperti, inoltre la casella di posta elettronica potrebbe essere “crakkata” (violata).

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La firma elettronica

La disciplina della firma elettronica è prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) che distingue:

Firma elettronica semplice o leggera (art. 1, lett. q)

Firma elettronica qualificata o forte (art. 1, lett. r)

Tra cui la firma digitale (art. 1, lett. s)

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La firma elettronica: semplice o qualificata

Attualmente l’unica tipologia di firma elettronica qualificata conosciuta è la firma digitale sicché i due concetti finiscono per sovrapporsi.

Conseguentemente tutto ciò che non è firma elettronica qualificata, e quindi firma digitale, è un meccanismo ascrivibile alla categoria della firma elettronica semplice.

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Le modalità di formazione della firma digitale

Il meccanismo di formazione si fonda su un sistema di chiavi (algoritmi o codici) asimmetriche:

- una chiave privata conosciuta, nota esclusivamente al soggetto cui il meccanismo di firma si riferisce

- una chiave pubblica, a disposizione di coloro i quali devono decriptare il messaggio criptato con la chiave privataPer ogni chiave privata esiste solo una chiave pubblica, in questo

modo è fortemente garantita la paternità del documento cui la firma digitale è apposta.

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Dotarsi della firma digitale

Il soggetto che intenda dotarsi di una firma digitale deve rivolgersi ad uno dei certificatori qualificati (ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 82/2005) ed inoltrare la richiesta per la generazione di una coppia di chiavi (artt. 24 e 35 Codice dell’amministrazione digitale).

Il certificatore poi procederà alla verifica del fatto che al richiedente, titolare di una chiave privata che rimane segreta, corrisponde una chiave pubblica e certifica il legame univoco tra chiave pubblica e identità del soggetto titolare della chiave privata.

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Il valore della firma digitale

Da tale procedura di formazione della firma digitale discende l’affidabilità della stessa, consacrata dall’art. 21, 2 codice dell’amministrazione digitale ai sensi del quale “il documento informatico sottoscritto con firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile” ed aggiungendo che “l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria”.

Ai sensi dell’art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da chi l’ha sottoscritta.

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Il valore della firma digitale

Ciò significa che l’apposizione di firma digitale conferisce al documento informatico il valore di

scrittura privata.

La parte nei cui confronti viene prodotto il documento informatico su cui è stata apposta firma digitale può disconoscerne la paternità facendo così sorgere l’onere per la controparte, eventualmente, di proporre istanza per la sua verificazione (art. 216 c.p.c.)

Nel procedimento di verificazione si dovrà valutare la corrispondenza tra la chiave privata utilizzata per apporre la firma digitale e la chiave pubblica che il Certificatore attesta corrispondere al soggetto cui si vuole ascrivere la paternità del documento informatico.

Laddove la firma digitale sia stata verificata per quella parte l’unica possibilità che residua è quella di proporre querela di falso per cercare di dimostrare che la chiave privata è stata utilizzata da altri a sua insaputa che se ne sono impossessati (ex art. 2702 c.c. e 221 c.p.c.)

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Il valore del documento informatico con firma elettronica semplice

Il documento informatico cui sia apposta firma elettronica semplice “sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive in qualità e sicurezza” (art. 21, 1 Codice dell’amministrazione digitale)

Differenza tra firma elettronica semplice e digitale:

solo il documento informatico con apposta la firma digitale vincola il giudice ad ascriverne

la paternità al soggetto contro il quale il documento è prodotto.

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Focus: il valore dell’e-mail

Nella prassi avviene comunemente che numerose transazioni commerciali e comunicazioni si svolgano tramite e-mail (un mezzo di natura informatica rispetto al quale non vi sono garanzie circa la provenienza della e-mail stessa); tale corrispondenza e-mail viene poi prodotta (ad oggi tramite documenti cartacei) nel processo.

Che disciplina si applica alla e-mail?

Non l’art. 2702 c.c. perché non vi è la tipologia di sottoscrizione richiesta.

L’art. 2712 c.c. (“Riproduzioni meccaniche”) per cui formerebbe piena prova dei fatti che riproduce finché la parte contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti stessi.

Si considera la e-mail come documento informatico con firma elettronica semplice, pertanto liberamente valutabile dal giudice ex art. 21 c.a.d.

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Firma digitale e PCT

Ciò chiarito giova comunque precisare che in seno al PCT l’uso della firma digitale non è sempre necessario:

L’art. 4, 3 DPR 123/01 prevede che laddove l’apposizione della firma digitale non è obbligatoria la stessa può esser sostituita dall’indicazione del nome del soggetto procedente (es. per le comunicazioni provenienti dalla cancelleria)

L’art. 10 DPR 123/01 con riferimento alla procura alle liti prevedeva che quando la stessa è conferita da un soggetto non dotato di firma digitale ciò non osta la costituzione telematica del difensore. In pratica, sebbene il cliente rilasci la procura in forma cartacea, il difensore trasmetterà alla cancelleria un documento informatico contenente copia informatica (scansione) della procura del cliente, asseverata come conforme e firmata dall’Avvocato con la sua firma digitale. Ciò è stato consacrato dall’art. 83 c.p.c. novellato dalla L. 69/09.

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La firma digitale nel c.p.c.

L’uso della firma digitale nel PCT è stato consacrato nella disciplina processuale: nuovi artt. 83, 136, 137 e 149 bis c.p.c.

L’art. 45, 9 L. 69/09 che ha innovato l’art. 83 del codice di rito che attualmente al 3° comma prevede che “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

Se la parte conferente è munita di firma digitale la procura viene redatta direttamente in documento informatico e sottoscritta con firma digitale, dopo ciò l’Avvocato la trasmette all’interno della busta telematica sottoscritta con la sua firma digitale.

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I sistemi del processo telematico: S.I.C.I.

La struttura delineata dal DPR 123/01 era il S.I.C.I. (art. 3) cioè il sistema comprendente tutte le risorse hardware e software mediante cui l’amministrazione della giustizia poteva occuparsi in via informatica di ogni attività del processo civile.

Il soggetto abilitato esterno poteva interagire

con magistrati e cancellieri tramite il punto d’accesso il cui interlocutore era il gestore centrale; quest’ultimo smistava le richieste ai vari gestori locali.

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Il sistema conseguente al DM 44/2011

Il sistema previsto dal DPR 123/01 è stato innovato dal DM 44/11 con lo scopo di:

- Consentire la trasmissione tramite PEC da e per il Dominio Giustizia (definito dall’art. 3 lett. e del DPR 123/01)

- Abolire il gestore centrale così da mettere direttamente in contatto il gestore PEC con i sistemi interni al dominio, ad es. l’ufficio giudiziario.

- Creare il Portale dei Servizi Telematici per consentire l’accesso ai privati alle funzioni di consultazioni di atti e documenti

- Passare dalla PECPCT alla PEC (secondo il dettato dell’art. 4, 2 del DL 193/09 convertito nella L. 24/10)

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Confronto PECPCT-PEC

PECPTC PEC

•Accessibile solo previa identificazione a mezzo CNS e firma digitale•Consultabile solo all’interno del dominio giustizia•Rilasciata dal gestore del PDA dopo severi controlli circa requisiti ed identità•Non era neppure ipotizzabile una responsabilità del professionista quanto a problemi di funzionamento•Non poteva essere oggetto di spam o di virus

•Il titolare deve conservare “con ogni mezzo idoneo” le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al Dominio giustizia•Viene rilasciata da un gestore privato•La manutenzione spetta al titolare che risponde di manlfunzionamenti•Può ricevere virus•Non più una posta elettronica certificata specifica ma standard