22.1 La normativa di riferimento - Altervista

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22.1 La normativa di riferimento I lavori in quota sono a elevato rischio di caduta dall'alto. Questo rischio si manifesta ogni qualvolta un operaio lavora su un piano a una quota superiore a 2,00 m rispetto al piano sottostante. Il D.Lgs. 81/08 tratta questo rischio al Titolo IV Capo II. È da sottolineare con forza il fatto che il D.Lgs. 81/08 all'art. 111 indica che deve essere data priorità per le protezioni dal rischio di caduta dall'alto alle protezioni collettive rispetto a quelle individuali. Ciò significa che prioritariamente deve essere valutata la posa di protezioni collettive quali parapetti o sottopiani e solo se vi sono difficoltà nella posa si deve ricorrere alle protezioni individuali. Delle misure di protezione collettiva si è già ampiamente trattato nell'unità 20 (parapetti, sottopiani ecc.) e nell'unità 21 (linee vita). I riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 Capo 11, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Articolo 105 -Attività soggette 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa. Articolo 106 - Attività escluse 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare. Articolo 107 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. II datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. II datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. II sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso dì pericolo imminente. II passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. II datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. 4. II datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. 5. II datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 6. II datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. II lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 7. II datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 8. II datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

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22.1 La normativa di riferimento

I lavori in quota sono a elevato rischio di caduta dall'alto. Questo rischio si manifesta ogni qualvolta un operaio lavora su un piano a una quota superiore a 2,00 m rispetto al piano sottostante. Il D.Lgs. 81/08 tratta questo rischio al Titolo IV Capo II. È da sottolineare con forza il fatto che il D.Lgs. 81/08 all'art. 111 indica che deve essere data priorità per le protezioni dal rischio di caduta dall'alto

alle protezioni collettive rispetto a quelle individuali. Ciò significa che prioritariamente deve essere valutata la posa di protezioni collettive quali parapetti o sottopiani e solo se vi sono difficoltà nella posa si deve ricorrere alle protezioni individuali. Delle misure di protezione collettiva si è già ampiamente trattato nell'unità 20 (parapetti, sottopiani ecc.) e nell'unità 21 (linee vita).

I riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 Capo 11, Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Articolo 105 -Attività soggette 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da

chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa.

Articolo 106 - Attività escluse 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori

di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.

Articolo 107 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende

per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. II datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. II datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e

alla durata dell'impiego. II sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso dì pericolo imminente. II passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. II datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. II datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. II datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. II datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. II lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. II datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. II datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

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22.2 I DPI nei lavori in quota

La normativa antinfortunistica raccomanda soluzioni

che impediscono l'accadimento del rischio (dispositivo

di trattenuta e posizionamento) rispetto a soluzioni

che ne limitano gli effetti (dispositivo di arresto della

caduta).

Una corretta progettazione del posizionamento degli

ancoraggi consente di evitare la possibilità di caduta

oltre la falda della copertura, consentendo di operare in

trattenuta ed evitare l'arresto caduta.

Con il termine trattenuta si intende la condizione che

per effetto del posizionamento dell'ancoraggio e della

lunghezza del dispositivo di collegamento

all'imbracatura non consente il raggiungimento delle

aree a rischio di caduta dall'alto. La trattenuta consente

all'operatore di avvicinarsi ai bordi della copertura o

altre aree a rischio, senza però consentire la caduta.

Con l'espressione arresto caduta si intende la

condizione che ammette la possibilità di caduta in

sicurezza, intendendo come sicura una caduta che può

essere arrestata portando sul corpo una tensione massima

di 600 daN e consentendo di rimanere con i piedi ad

almeno 1 m di distanza da qualsiasi ostacolo.

II sistema consente la caduta dall'alto, ma ne contiene gli

effetti (arresta la caduta dell'operatore prima che possa

incontrare ostacoli, come il suolo o sporgenze di

facciata, figura 1). Può essere utilizzata solo dopo aver

effettuato una attenta valutazione del tirante d'aria minimo

e aver valutato come possibile un intervento di recupero

entro 30 min dall'accadimento (UNI 11158).

Malgrado i dispositivi di arresto, le conseguenze di una

caduta sono spesso gravi.

La sospensione inerte in una qualsiasi imbracatura può

provocare gravi danni dovuti alla compressione dei

vasi sanguigni degli arti inferiori e alla conseguente

alterazione del ritorno del sangue venoso al cuore.

La sospensione inerte in seguito a perdita di conoscenza

può indurre la cosiddetta patologia causata

dall'imbracatura, che consiste in un peggioramento

delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e

patologiche in un tempo inferiore a 30 min. Questo

fenomeno determina un rischio per la sicurezza e la

salute dell'operatore qualunque sia il modello di

imbracatura utilizzato.

Pertanto nel valutare il sistema anticaduta andranno

considerati contemporaneamente la possibilità e i tempi

del soccorso.

I DPI anticaduta sono progettati per assicurare una

persona a un punto di ancoraggio, attraverso un

dispositivo di collegamento, al fine di evitare le cadute

dall'alto o arrestarle in totale sicurezza.

Tirante d'aria

Spazio minimo libero di caduta in sicurezza. È la misura dello spazio libero da ostacoli al di sotto del lavoratore necessario ad arrestare la caduta in condizioni di sicurezza

Dispositivo di trattenuta Dispositivo di arresto della caduta (30 min max di sospensione inerte)

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Gli strumenti normativi in materia dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute sono:

Dispositivi di protezione individuale per il

posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle

cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro

Dispositivi di protezione individuale

per la protezione e la prevenzione

delle cadute dall'alto

Dispositivi di protezione individuale

contro le cadute dall'alto

Sistemi di arresto caduta Dispositivi di discesa

Sistema di arresto caduta

con dispositivo anticaduta

di tipo retrattile

Sistema di arresto caduta

con dispositivo anticaduta

di tipo guidato su una linea

di ancoraggio rigida

UNI EN 355

UNI EN 341 Dispositivi di protezione individuale con- UNI EN 360

tro le cadute dall'alto - Dispositivi di di

scesa

UNI EN 353-1 Dispositivi di protezione individuale contro

le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta

di tipo guidato su una linea di ancoraggio

rigida

UNI EN 353-2 Dispositivi di protezione individuale con

tro le cadute dall'alto - Dispositivi antica

duta di tipo guidato su una linea di

ancoraggio flessibile UNI EN 354 Dispositivi di protezione individuale con

tro le cadute dall'alto - Cordini

UNI EN 358 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento

sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture

di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di

posizionamento sul lavoro

Sistema di arresto caduta

con dispositivo anticaduta

di tipo guidato su una linea

di ancoraggio flessibile

Sistema di arresto caduta

con assorbimento

di energia

UNI EN 361

UNI EN 363

UNI EN 364

UNI EN 365

UNI EN 795

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute

dall'alto - Assorbitori di energia

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute

dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute

dall'alto - Imbracature per il corpo

UNI EN 362 Dispositivi di protezione individuale con

tro le cadute dall'alto - Connettori

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute

dall'alto - Sistemi di arresto caduta

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute

dall'alto - Metodi di prova

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute

dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la

marcatura

Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di

ancoraggio - Requisiti e prove

riferimenti normativi.

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Questo sistema è costituito da un dispositivo vincolato a un punto di ancoraggio con un cordino con assorbitone di energia, al quale è collegata l'imbracatura per il corpo. Il sistema può essere vincolato a un punto di ancoraggio fisso o mobile [fig. 2].

È un sistema pratico, che permette di prevenire completamente o arrestare la caduta dall'alto, fornendo la percezione dello spazio di movimentazione realmente disponibile. Trova largo impiego nell'allestimento di ponteggi e impalcati, nell'uso di cestelli mobili e piattaforme meccanizzate.

Il cordino può essere realizzato con una corda di fibra sintetica, una fune metallica, una cinghia o catena e deve essere agganciato esclusivamente agli anelli sternali o dorsali dell'imbracatura per il corpo. Il cordino è raccordato ai punti di ancoraggio (fissi o scorrevoli) mediante i connettori (moschettoni dotati di chiusura a bloccaggio manuale o automatico, apribili. Di seguito analizzeremo nel dettaglio gli elementi che formano il sistema.

L'imbracatura di sicurezza

L'imbracatura è un DPI che deve essere utilizzato quando vi è rischio di caduta dall'alto. In caso di caduta consente di trasmettere le sollecitazioni dinamiche provocate dall'arresto della caduta alle parti del corpo più idonee a resistervi e di mantenere il corpo dell'operatore infortunato in posizione eretta in attesa dei soccorsi. Appartiene alla terza categoria dei DPI e necessita pertanto di informazione, formazione e addestramento per il suo utilizzo. L'imbracatura è costituita da nastri e cinghie che avvolgono il corpo dell'utilizzatore e da elementi di attacco (anelli) al sistema di arresto caduta [fig. 3]. Le fasce sono di colore diverso nella parte superiore e in quella inferiore per facilitarne il riconoscimento e 1'indossaggio.

II sistema di arresto caduta

imbracatura + assorbitone + cordino

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Gli anelli sono posizionati in mezzo alla schiena (attacco dorsale) o davanti al torace (attacco sternale).

Mentre l'attacco dorsale è presente in tutte le imbracature, l'attacco sternale non è obbligatorio, ma è necessario per alcuni sistemi di arresto caduta [fig. 4].

Prima dell'uso l'imbracatura deve essere adattata al corpo dell'utilizzatore regolando opportunamente la lunghezza delle cinghie: se utilizzata in modo improprio l'attrezzatura può essere inefficace, se non addirittura pericolosa in caso di caduta. L'imbracatura deve possedere caratteristiche ergonomiche e non risultare di intralcio o fastidiosa durante il lavoro. Deve essere mantenuta in efficienza e in buone condizioni igieniche. Eventuali sostituzioni o riparazioni di parti dell'imbracatura devono essere effettuate secondo i criteri di qualità del fabbricante e ne deve rimanere traccia documentale in azienda.

La cintura di posizionamento La cintura di posizionamento è un dispositivo di trattenuta che permette all'operatore di lavorare con entrambe le mani libere e, in caso di caduta, lo trattiene impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento. Non deve assolutamente essere utilizzato per arrestare una caduta dinamica.

È costituita da un insieme di nastri e/o cinghie regolabili, che avvolgono sul punto vita il corpo dell'utente. Sui fianchi sono presenti uno o più elementi di attacco ad anello necessari per vincolare la cintura al punto di ancoraggio attraverso un dispositivo di collegamento. La cintura può, in alcuni casi, essere dotata di cinghie per le gambe (cosciali), che possono o no essere imbottite. I cosciali imbottiti sono essenziali per lavori che richiedono lunghi periodi in sospensione,

distribuiscono il carico e riducono il rischio di incidenti [fig. 5].

Ogni cintura deve possedere caratteristiche ergonomiche e consentire all'utilizzatore lo svolgimento del proprio lavoro senza disagio. Il suo uso in cantiere deve essere limitato nel tempo (per esempio nel caso di piccole manutenzioni). Deve essere mantenuta in efficienza e in buone condizioni igieniche.

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II cordino di trattenuta Il cordino di trattenuta è un elemento che garantisce il collegamento tra l'imbracatura (o la cintura) e il punto di ancoraggio mediante idonei connettori [fig. 6].

Il cordino può essere costituito da una corda di fibra

sintetica, da una fune metallica, da una cinghia o da una catena. Si deve utilizzare una fune metallica o una catena quando la lavorazione da eseguire può esporre il cordino a calore, ad abrasione o a taglio. Il cordino può avere lunghezza fissa o variabile; la lunghezza, compreso 1'assorbitore di energia, non deve superare i 2 m. Un cordino con un assorbitore di energia esteso deve avere una lunghezza massima di 3,75 m. Il cordino può essere semplice o doppio (cordino a doppio braccio). Il cordino doppio deve essere utilizzato nelle operazioni che prevedono lo spostamento da un punto di ancoraggio a un altro (prima

viene agganciato il secondo punto di ancoraggio poi viene sganciato il primo in modo tale che 1' utilizzatore sia sempre protetto). Il cordino deve essere dotato di connettori alle estremità [fig. 7].

Gli assorbitori di energia Un assorbitore di energia è un dispositivo che ha lo scopo di assorbire e dissipare l'energia cinetica acquisita dall'utilizzatore nel caso di una caduta dall'alto: rallenta

cioè la velocità di caduta e contiene le sollecitazioni trasmesse al corpo entro limiti prefissati. L'assorbitore di energia è progettato per garantire una forza frenante non superiore a 6 kN (600 kg): questo valore corrisponde allo sforzo a cui l'organismo può resistere senza subire danni significativi. Un assorbitore di energia può essere integrato all'imbracatura, nel cordino o all'interno del dispositivo di arresto caduta (per esempio di tipo retrattile). È costituito da un nastro ripiegato su sé stesso e cucito o avvolto da una guaina in materiale plastico, che in caso di caduta, si scuce o si svolge progressivamente, allungandosi lentamente. Il dispositivo deve essere sostituito dopo ogni utilizzo [fig. 8].

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I connettori 1 connettori sono elementi che servono per collegare tra loro i componenti del sistema di arresto della caduta in modo che non sia possibile un distacco accidentale. Possono essere in lega leggera o in acciaio. Si distinguono le seguenti tipologie di connettori [fig. 91:

a gancio, utilizzati con ancoraggi fissi (golfari a muro) o su linee di ancoraggio flessibili orizzontali di acciaio; moschettoni (connettori ovali), utilizzati per la connessione diretta su funi di ancoraggio flessibili orizzontali in corda; i connettori ovali con chiusura a ghiera filettata sono adatti per attività in cui le operazioni di aggancio e sgancio sono meno frequenti a differenza di quelli con chiusura autobloccante, che sono idonei dove la frequenza delle suddette operazioni è maggiore; a pinza, utilizzati nei casi in cui non siano utilizzabili connettori ovali o gancio. 1 connettori devono essere scelti in base a: a dimensione e tipo di ancoraggio da utilizzare; a frequenza delle operazioni di aggancio e sgancio; frequenza dei movimenti del lavoratore. 1 ganci e i moschettoni vanno utilizzati preferibilmente quando l'utilizzatore non è costretto ad aprirli spesso durante l'esecuzione del lavoro. 1 connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o ruvidi, che potrebbero tagliare o danneggiare

le corde e le cinghie o causare lesioni all'utilizzatore. Per ridurre le probabilità di un'apertura involontaria, i ganci e i moschettoni devono essere a chiusura automatica e a bloccaggio automatico o manuale e si devono aprire con almeno due movimenti volontari consecutivi [figg. 10-11-12].

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Si distinguono due sistemi anticaduta di tipo guidato: • con linea di ancoraggio rigida • con linea di ancoraggio flessibile.

Dispositivo guidato con linea di

ancoraggio rigida

Questo sistema è costituito da:

• punto di attacco/distacco fine corsa • linea di ancoraggio rigida • staffa di fissaggio alla struttura rigida (è un

elemento metallico utilizzato per fissare la struttura alla parete)

• dispositivo anticaduta di tipo guidato • cordino • imbracatura per il corpo

Il sistema è indicato per interventi su una struttura verticale ad altezze elevate, per usi frequenti e per più operatori [fig. 13].

Il dispositivo anticaduta si muove lungo la linea di ancoraggio, accompagnando l'utilizzatore senza la necessità di regolazioni manuali durante i cambiamenti di posizione e in caso di caduta si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio. I punti di attacco/distacco della linea di ancoraggio devono essere dotati di un fine corsa per impedire che il dispositivo anticaduta si distacchi involontariamente dalla linea di ancoraggio. La linea di ancoraggio rigida può essere costituita da una rotaia fissata alla struttura per evitare che si muova lateralmente durante l'uso, o da una fune metallica, le cui estremità che devono essere fissate a una struttura in modo che la fune metallica resti tesa [fig. 14].

22.4 Dispositivi anticaduta di tipo guidato

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Il dispositivo anticaduta di tipo guidato si muove lungo la linea di ancoraggio, accompagna l'utilizzatore senza la necessità di regolazioni manuali durante i cambiamenti di posizione verso l'alto, e alcuni anche verso il basso, e, in caso di caduta, si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio. Il cordino di collegamento può essere una corda di fibra sintetica, una cinghia, una fune o una catena metallica. La distanza di arresto non deve essere maggiore di 1 m. L'imbracatura utilizzata deve avere un anello di aggancio in posizione sternale e uno in posizione dorsale. All'estremità del dispositivo guidato è previsto un moschettone che ha la funzione di agganciare l'elemento di scorrimento all'imbracatura dell'operatore. Il moschettone deve essere dotato di chiusura a bloccaggio manuale o automatico, apribile con almeno due movimenti manuali consecutivi (per escludere aperture non intenzionali) e deve avere ha forma liscia e arrotondata per non causare lesioni all'utilizzatore o tagliare accidentalmente le parti in fibra tessile degli altri componenti del sistema anticaduta.

Dispositivo guidato con linea di

ancoraggio flessibile Questo sistema è costituito da [fig. 15]:

• punto di ancoraggio • dispositivo anticaduta guidato autobloccante • linea di ancoraggio flessibile • cordino fissato al dispositivo anticaduta • assorbitore di energia • imbracatura per il corpo

Viene utilizzato solo per interventi non frequenti su strutture verticali e nel caso di edifici esistenti, perché è più semplice da installare rispetto al sistema con linea di ancoraggio rigida. Il punto di ancoraggio fisso può essere costituito da parti della struttura edilizia di idonea resistenza, opere provvisionali a loro volta ancorate a parti fisse (ponteggi), dispositivi quali golfari, tasselli, boccole o staffe murate installati allo scopo. A ogni punto di ancoraggio può essere agganciato un solo operatore. Ogni ancoraggio deve avere una resistenza minima di 10 kN (circa 1000 kg). Il dispositivo anticaduta deve essere dotato di un connettore o di un connettore all'estremità di un cordino. Se il dispositivo anticaduta è solamente equipaggiato con un connettore, esso può essere permanentemente fissato al dispositivo anticaduta o essere rimovibile dallo stesso. La linea di ancoraggio flessibile può essere realizzata mediante una corda di fibra sintetica o una fune

metallica [fig. 16]. Le linee di ancoraggio flessibili sono fissate a un punto di ancoraggio posto più in alto e devono essere dotate di un fine corsa, per impedire che il dispositivo di arresto caduta si distacchi accidentalmente. A fine corsa, è presente un peso di fissaggio. Il cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una cinghia, una fune metallica o una catena. La lunghezza del cordino, compreso il connettore e il dissipatore di energia, non deve essere maggiore di 1,0 m. La distanza di arresto non deve essere superiore a 3 m.

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22.5 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile

Questo sistema è costituito da: • un punto di ancoraggio fisso • un dispositivo anticaduta di tipo retrattile • un cordino retrattile • un'imbracatura per il corpo.

Il dispositivo retrattile è costituito da una scatola avvolgitrice che contiene un sistema automatico di tensione di ritorno del cordino consentendo all'utilizzatore la massima libertà di spostamento e un arresto immediato in caso di caduta [fig. 17].

L'avvolgimento automatico del cordino consente di muoversi a mani libere e di evitare i rischi di inciampo. È predisposto per essere agganciato tramite connettore al punto di ancoraggio. Il cordino di col legamento in esso contenuto può essere una fune metallica, una cinghia o una corda di fibra sintetica di lunghezza variabile fino a 60 m e oltre e deve essere agganciato preferibilmente agli anelli dorsali dell'imbracatura L'assorbitore di energia deve essere presente

nel1'avvolgitore, in caso contrario deve essere applicato direttamente sul cordino. L'arresto deve avvenire entro uno spazio di 2 m.

Il connettori sono generalmente costituiti da moschettoni dotati di chiusura a bloccaggio manuale o automatico, apribili con almeno due movimenti manuali consecutivi e intenzionali. Hanno forme lisce e arrotondate, progettate per non causare lesioni all'operatore o danneggiare, consumare o tagliare accidentalmente le parti in fibra tessile degli altri componenti del sistema anticaduta.

I connettori servono per agganciare il dispositivo all'imbracatura dell'operatore e al punto di ancoraggio [fig. 18].

Questo sistema di arresto consente movimenti liberi e veloci dell'operatore su ampie superfici, poiché accompagna l'operatore con la lunghezza del cordino più appropriata e in condizione di costante tensione. Non è in grado di arrestare uno scivolamento lento verso il basso, per questo non può essere utilizzato su piani leggermente inclinati o su depositi di materiali incoerenti. Il sistema di bloccaggio del cordino retrattile rende il sistema particolarmente adatto per lavori ad altezze ridotte, su superfici che consentano di mantenere il dispositivo con una inclinazione rispetto alla perpendicolare di ancoraggio non superiore a 30° (valore oltre il quale l'attivazione del sistema di arresto automatico risulterebbe ritardato).

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È possibile distinguere 4 tipi di caduta da postazioni in quota, con livello di rischio crescente:

• caduta totalmente prevenuta • caduta contenuta • caduta libera limitata • caduta libera

La caduta totalmente prevenuta è una caduta dall'alto che non può verificarsi, perché un sistema di trattenuta impedisce al lavoratore di raggiungere la zona in cui esiste il rischio di caduta dall'alto: il cordino di trattenuta impedisce di raggiungere un punto da cui sarebbe possibile, sporgendosi, cadere [fig. 19].

La caduta libera limitata è la caduta in cui la distanza di caduta libera, prima che il sistema di arresto inizia prendere il carico, è uguale o inferiore a 60 cm, sia in direzione verticale, sia su un piano inclinato sul quale non sia possibile camminare senza l'assistenza di un corrimano [fig. 21].

La caduta contenuta è una caduta in cui chi sta ca-dendo è trattenuto dall'azione combinata di un'idonea posizione dell'ancoraggio, della lunghezza del

cordino di trattenuta e del dispositivo di trattenuta (imbracatura) [fig. 20].

In tale modalità di caduta, la massima distanza di ar-resto, in qualsiasi condizione, non può essere superiore a 60 cm, sia in direzione verticale, sia su un pendio dove è possibile camminare senza l'assistenza di un corrimano.

La caduta libera è la caduta in cui la distanza di ca-duta, prima che il sistema di arresto inizi a prendere il carico, è superiore a 60 cm sia in direzione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile camminare senza l'assistenza di un corrimano [fig. 22].

La massima altezza di caduta libera consentita è 150 cm, salvo per gli addetti al montaggio e allo smon-taggio dei ponteggi metallici che utilizzano idonei sistemi anticaduta, per i quali tale altezza viene estesa fino a 400 cm.

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22.7 Distanze di caduta ed effetto pendolo

22.7.1 Distanze di caduta

Nella progettazione di un sistema anticaduta è fon-damentale calcolare alcune distanze: • la distanza libera di caduta è la distanza verticale

misurata dal punto di inizio caduta al punto dove un operatore può impattare (il suolo, un balcone ecc.). Questa distanza varia in funzione della forma dell'edificio.

• la distanza di arresto è la distanza verticale misurata dal punto di inizio caduta alla posizione finale di equilibrio dopo 1' arresto; la distanza di arresto varia in funzione dei sistemi di protezione utilizzati.

• il tirante d'aria, o spazio libero di caduta in sicu-

rezza, è la distanza verticale minima necessaria ad arrestare in sicurezza un lavoratore in un sistema di arresto caduta; è la distanza di arresto più lo spazio libero di 1 m che deve rimanere sotto i piedi dell'utilizzatore per evitare l'urto contro un ostacolo. Essa pertanto è la misura dello spazio libero da ostacoli al di sotto del lavoratore necessario ad arrestare la caduta in condizioni di sicurezza.

Ne consegue che la distanza libera di caduta è mag-giore del tirante d'aria che, a sua volta, è maggiore della distanza di arresto [fig. 23). Queste misure consentono di scegliere il sistema di protezione più efficace per i lavori in quota nei diversi punti dell'edificio, di verificare l'efficacia dei disposi-tivi e di consentire un arresto della caduta in sicurezza. Si devono sempre prediligere soluzioni che impedi-scono il rischio di caduta (dispositivi di trattenuta e posizionamento), rispetto a quelli che ne limitano l'effetto, arrestando la caduta (dispositivi di arresto della caduta). Quest'ultima soluzione può essere uti-lizzata solo dopo un'attenta valutazione dello spazio libero di caduta in sicurezza.

Distanza libera di caduta

La distanza libera di caduta è la distanza verticale misurata dal punto di inizio caduta al punto dove un operatore può impattare (il suolo, un balcone, una pensilina, una tettoia, ecc.). Questa distanza varia in funzione della forma dell'edificio: facendo riferimento alla figura 24 è immediato constatare come siano diverse le

distanze libere di caduta di un lavoratore che lavori su una copertura in funzione di:

• il punto di caduta (linea di colmo, gronda o bordo)

• il punto di impatto

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Quando viene utilizzato un cordino di trattenuta, la distanza libera di caduta si calcola come segue: DCL = LC - DR + HA dove: DCL = distanza libera di caduta LC = lunghezza del cordino di trattenuta DR = distanza (misurata in linea retta) tra punto fisso di ancoraggio (o posizione del dispositivo mobile di attacco a una linea vita orizzontale sia flessibile sia rigida) e punto del bordo oltre il quale è possibile la caduta HA = 1,5 m, altezza massima rispetto ai piedi, dell'attacco del cordino all'imbracatura, quando il lavoratore è eretto [fig. 25]

Esempio i Calcolo della distanza libera di caduta -

1. Calcoliamo la distanza libera di caduta sapendo che: LC = 2,00 m DR = 3,00 m HA = 1,50 m DCL=LC-DR+ HA= = 2,00 m - 3,00 m + 1,50 m = 0,50 m

Riducendo la distanza tra punto fisso di ancoraggio e il punto del bordo oltre il quale è possibile la caduta (DR) a 2,00 m, che equivale a posizionare il punto di ancoraggio poco sotto il livello della testa del lavoratore, si ottiene una distanza libera di caduta DCL = 1,50 m, superiore alla precedente [fig. 26]. 2. Calcoliamola distanza libera di caduta sapendo che:

LC = 2,00 m DR = 1,20 m HA = 1,50 m DCL=LC-DR+ HA= = 2,00 m - 1,20 m + 1,50 m = 2,30 m

Riducendo la distanza del punto di ancoraggio dal bordo, DR = 0,60 m, si ottiene una distanza libera di caduta DCL = 2,90 m.

Riducendo ancora la DR fino ad annullarla (DR = 0), allora DCL = 3,50 m [fig. 271.

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Riducendo la distanza tra punto fisso di ancoraggio e il punto del bordo oltre il quale è possibile la caduta, aumenta la distanza libera di caduta. È evidente che ancoraggi posti al di sotto dell'attacco sull'imbracatura possono determinare altezze di caduta libera abbastanza elevate. Dunque, per minimizzare la distanza di caduta libera è necessario che il punto di ancoraggio sia al di sopra

del punto di aggancio sull'imbracatura e che la lunghezza del cordino sia la minima possibile in relazione all'attività da svolgere.

Tirante d'aria

La valutazione del tirante d'aria costituisce parte dell'analisi del rischio che il progettista deve effettuare per individuare il sistema anticaduta più adeguato. Il tirante d'aria deve essere calcolato tenendo conto delle caratteristiche di ogni sistema di arresto di caduta e della tipologia del punto di ancoraggio utilizzati. Per evitare che l'operatore urti il suolo, il tirante d'aria deve essere maggiore dell'altezza di caduta. Nel calcolo della misura del tirante d'aria si deve tener conto di diversi fattori: • la lunghezza del cordino di trattenuta e del suo

allungamento sotto carico (se il cordino è corredato di assorbitore di energia va considerata la lunghezza complessiva);

• l'allungamento del dispositivo di arresto caduta: - assorbitore di energia, inglobato nel cordino: 1,75 m - sistema di arresto caduta di tipo retrattile: 2 m

- arresto di tipo guidato su linee rigide: 1 m - arresto di tipo guidato su linee flessibili: 3 m;

• la posizione di partenza del dispositivo anticaduta; • l'altezza del lavoratore che utilizza il dispositivo

(l'altezza del punto di attacco sull'imbracatura rispetto ai piedi dell'operatore è assunta pari a 1,5 m);

• lo scostamento laterale del punto di ancoraggio; • la flessione degli ancoraggi; • lo spazio libero residuo (tra la superficie di impatto e

1' addetto in posizione finale di caduta deve essere garantito uno spazio di 1 m).

La distanza minima tra il punto di ancoraggio del cordino (a livello del piede) e il piano inferiore è pari alla somma di: • lunghezza del cordino 2 m • altezza del lavoratore 1,5 m • l'allungamento massimo dell'assorbitore di energia e deformazione del cordino 1,75 m Dunque: distanza di arresto = 2,00 m + 1,50 m + 1,75 m = 5,25 m

Il tirante d'aria necessario è: 5,25 m +1,00 m = 6,25 m, pari alla distanza di arresto + 1 m di margine di sicurezza.

Usando un cordino di trattenuta lungo 1,50 m, il tirante d'aria necessario misura: 1,50 m + 1,50 m + 1,75 m + 1,00 m = 5,75 m.

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La posizione del punto di ancoraggio è utile per de-terminare il tirante d'aria e, quindi, per assicurare che non ci sia rischio di impatto con il piano inferiore. Vediamo come varia la misura del tirante d'aria a se-conda dell'altezza del punto di ancoraggio, mantenendo costanti le seguenti distanze:

• lunghezza del cordino = 1,50

• allungamento massimo dell'assorbitore di energia = 1,75 m

• altezza del lavoratore = 1,50 m • margine di sicurezza = 1 m

Quando è possibile, il lavoratore dovrebbe sempre usare un punto di ancoraggio a livello delle spalle o meglio del capo. Maggiore è l'altezza del punto di

ancoraggio, tanto più si riduce il tirante d'aria e

quindi il rischio di lesioni dovute all'impatto di una

caduta.

La valutazione del tirante d'aria è direttamente col-legata alla distanza di arresto del sistema anticaduta utilizzato [fig. 30).

nota bene

Riducendo la lunghezza del cordino si riduce lo spazio libero minimo di caduta in sicurezza. Un dispositivo retrattile a richiamo automatico ferma la caduta in pochi centimetri ed è quindi la soluzione ideale per lavorare su piani di lavoro poco distanti l'uno dall'altro, quando un cordino con assorbitore di energia non sarebbe in grado di evitare l'impatto con l'ostacolo sottostante.

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Punto singolo di ancoraggio con cordino e assorbitore di energia distanza di arresto = = 2,00 m + 1,75 m + 1,50 m = 5,25 m tirante d'aria = 5,25 m + 1,00 = 6,25 m

Linea vita orizzontale

distanza di arresto = = f+2,00m + 1,75m + 1,50mt > 5,25m tirante d'aria = f + 5,25 m + 1, 00 > 6,25 m

1. distanza di partenza 2. allungamento dell'assorbitore di energia = 1,75 m 3. lunghezza del cordino = 2 m 4. altezza dell'attacco dell'imbracatura rispetto al piede della persona

= 1,5 m 5. spazio libero residuo, minimo = 1,0 m

6. freccia (f) della linea di ancoraggio (f deve essere sempre indicata dal produttore del sistema)

La valutazione del tirante d'aria consente, infine, di stabilire che i lavori realizzati con punto di

ancoraggio posto a distanza inferiore a 6 m dal suolo

(inteso come superficie di impatto) vanno analizzati con attenzione, perché potrebbero non garantire uno spazio di caduta libera in sicurezza sufficiente.

Freccia (t) Distanza tra un punto P qualsiasi sull'asse indeformato e la corrispondente posizione del punto P' sulla linea elastica.

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22.7.2 Effetto pendolo

L'effetto pendolo è un movimento oscillatorio del corpo che un operatore può subire per effetto di una caduta. L'effetto pendolo si può verificare: a quando l'operatore agganciato alla linea vita flessibile orizzontale in copertura, spostandosi verso una delle estremità della linea, cade spostandosi verso il centro, a causa della flessione del cavo, fino a trovare la posizione di equilibrio. L'effetto è tanto maggiore quanto maggiore è la possibilità di oscillazione laterale, prima che il corpo raggiunga un proprio equilibrio e si fermi [fig. 31];

m quando l'operatore che lavora in copertura interviene su parti della falda in corrispondenza degli angoli dell'edificio; in questo caso la caduta può avvenire sia in direzione della linea di trattenuta [fig. 32a] sia lateralmente [fig. 32b].

Nel movimento a pendolo conseguente alla caduta, il rischio è costituito dall'azione sul corpo dell'imbracatura e dalla eventuale presenza di ostacoli, come sbalzi, balconi, e strutture in genere (come lucernari) che si trovano all'interno del cono descritto dal movimento dell'operatore penzolante. Quando non si può eliminare completamente il rischio dovuto all'effetto pendolo, è necessario adottare una delle seguenti soluzioni:

• utilizzare un secondo cordino di trattenuta collegato a un secondo ancoraggio per limitare l'oscillazione [fig. 33];

• utilizzare una fune di deviazione della fune principale, collegata a un secondo ancoraggio [fig. 34];

• utilizzare fermi sul bordo in corrispondenza della zona di lavoro per contenere lo scivolamento della fune tra un fermo e l'altro [fig. 35].