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Accordo Nazionale su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro - 8 febbraio 2017 1

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Accordo Nazionale su Politiche Commercialie Organizzazione del Lavoro - 8 febbraio 2017 1

L’Accordo sottoscritto tra Organizzazioni Sindacali eAssociazione Bancaria Italiana rappresenta una svoltafondamentale in tema di Politiche Commerciali rispetto alpassato e consolida, in una intesa comune, obiettivi,valutazioni, processi e strumenti di grande rilievo giàconcordati in passato.

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concordati in passato.Con lo stesso le Parti infatti intendono valorizzare,implementare, diffondere e rendere effettiva ed efficacel’applicazione:

� del Protocollo sullo Sviluppo Sostenibile e compatibiledel sistema bancario del 16 giugno 2004

� dell’articolo 53 condiviso nell’ultimo rinnovo del ContrattoNazionale

L’Accordo costituisce il segnale tangibile che il settore,attraverso lo strumento centrale delle relazionisindacali, quindi ulteriormente valorizzato, intendetrovare soluzioni positive e percorribili per non ripeterecasi, anche tristemente noti, di vendita di prodotti finanziaripericolosi per la clientela e il ricorso a prassi improprie, cheproducono:

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producono:

• vessazioni e pressioni indebite nei confronti delle lavoratricie dei lavoratori;

• la collocazione di investimenti a clientela inadeguata;• una deleteria massimizzazione del profitto, soprattutto a

breve termine, che mina la credibilità delle banche, produceiniquità sociali e indebolisce il settore economico e il Paese.

L’Accordo, oltre gli aspetti tecnici e di specifica rilevanza sindacale,assume una grande portata sociale e rappresenta una svoltafondamentale rispetto al passato perché:

� tutela le lavoratrici e i lavoratori da pressioni commercialiindebite e sotto il profilo di eventuali ricadute economiche enormative inerenti l’attività come dipendenti;

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normative inerenti l’attività come dipendenti;� impegna le aziende bancarie a sviluppare specifici processi e

iniziative e ad attivare procedure e commissioni;� definisce percorsi culturali, informativi e comunicativi, per

porre al centro dell’attività quotidiana nelle aziende il temadelle politiche commerciali, partendo dalla comune e condivisaconsapevolezza che un loro sviluppo positivo, etico e sostenibileè interesse di tutto il Paese, dai cittadini, ai territori, alleimprese;

� considera centrale per la collettività la tutela del risparmio.

L’accordo si rivolge a tutti gli ambiti sociali, economici e divigilanza, come riferimento in termini di etica e buone prassi,nella convinzione, condivisa dalle parti, che tra le sueprimarie funzioni vi debba essere quella di ripristinareun complessivo clima di fiducia verso le lavoratrici e ilavoratori e in generale verso tutto il settore bancario,

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lavoratori e in generale verso tutto il settore bancario,affinché torni a svolgere con profitto il ruolo di suapertinenza al servizio del Paese in termini sociali,economici e occupazionali.

L’intesa raggiunta attribuisce quindi a tutti i soggetti coinvolti, acominciare dalle banche e dai loro management, la massimaresponsabilità di dover assolvere il compito di riportare serenitàe prospettive di sviluppo sostenibile nel credito e in tutti isettori produttivi.

L’accordo si compone di una serie di aspetti che prendono inconsiderazione il tema delle politiche commerciali in modo ampio eapprofondito, determinando regole e principi etici da rispettare.Nel dettaglio l’accordo definisce e pone in primo piano:

1. l’ambito di applicazione con le opportune specifiche;2. l’importanza dello sviluppo di una cultura condivisa sulla materia,

richiamando e declinando il quadro normativo di riferimento,

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richiamando e declinando il quadro normativo di riferimento,principi, obiettivi e valori, l’informazione, la formazione e lacomunicazione;

3. come e con quali limiti possono operare le aziende bancarie inriferimento all’invio di comunicazione ai lavoratori, al monitoraggiodell’attività e all’analisi dei dati commerciali;

4. cosa possono fare le lavoratrici e i lavoratori segnalandocomportamenti e prodotti ritenuti impropri;

5. responsabilità e tutele per le lavoratrici e i lavoratori ribadendoquanto previsto nel CCNL con maggiore precisazione eapplicabilità;

6. linee guida e vincoli all’applicazione, alla definizione eattribuzione di obiettivi commerciali legati a specifiche iniziative divendita e ai sistemi incentivanti, che divengono materia daaffrontare anche nel prossimo rinnovo di CCNL;

7. l’istituzione di una Commissione Nazionale e di organismi bilateraliaziendali o di Gruppo, con compiti, nei propri ambiti diriferimento, di controllo, monitoraggio e intervento;

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riferimento, di controllo, monitoraggio e intervento;8. il tema del benessere lavorativo e la realizzazione di una indagine

di clima di settore.

L’accordo si applica in tutte le banche che hannoattribuito ad Abi mandato di rappresentanza e determinache entro 90 giorni dalla sua sottoscrizione nelle aziendeo nei gruppi vi sia un incontro sindacale per:

� valutare la definizione di un accordo laddove lo stessonon sia già in essere. In caso ciò non portasse a una

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non sia già in essere. In caso ciò non portasse a unaintesa, entro ulteriori 90 giorni andrà avviato il processo perla costituzione di commissioni/organismi bilaterali di aziendao Gruppo per il confronto interno e l’interlocuzione con laCommissione Nazionale (si veda di seguito le slide 16, 17,18 e 19 sulla Commissione Nazionale e quelle aziendali o diGruppo ndr);

� valutare i necessari raccordi con l’accordo nazionalenelle realtà aziendali o di Gruppo dove siano già invigore intese sulle politiche commerciali.

Nella definizione delle politiche commerciali, secondo le parti, le aziende bancarie devono quindi considerare i seguenti profili:

� tutela del risparmio e diffusione della cultura finanziaria;

� compatibilità con strategie di medio e lungo periodo;

� specificità in cui operano;

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� specificità in cui operano;

� aspetti qualitativi per la soddisfazione della clientela;

� rispetto della dignità dei lavoratori e valorizzazione dellaloro professionalità;

� coerenza dell’organizzazione del lavoro con i principideclinati nell’accordo, nella consapevolezza cheeventuali pressioni verso i dipendenti possonoprodursi anche per le metodologie e le prassiadottate.

Per sviluppare una cultura condivisa, che consideri le politichecommerciali corrette strumenti indispensabili al servizio del benesserelavorativo e di una crescita sostenibile dell’impresa, l’accordoindividua quali elementi centrali l’informazione, la formazione ela comunicazione, per fornire al personale adeguateconoscenze e competenze per svolgere l’attività di vendita inmodo professionale, rispettoso delle norme, dei colleghi e di

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modo professionale, rispettoso delle norme, dei colleghi e diquanto previsto dagli accordi nazionali e/o aziendali e diGruppo.

Compito di aziende e Gruppi è quindi:

� diffondere con una formazione continua la conoscenza dellenorme, dei principi di Responsabilità Sociale, dei temi inerenti lavalutazione del cliente e della propensione al rischio, ecc…;

� sviluppare una consapevole partecipazione dei lavoratori, lo spiritodi squadra, la conoscenza degli strumenti a supporto dell’attivitàcommerciale, l’adozione di comportamenti positivi.

L’accordo evidenzia come deve svolgersi il monitoraggio el’analisi dei dati commerciali con lo scopo di impedireche tali attività si configurino come indebite pressioni ovessazioni nei confronti del personale.Quindi:

� le comunicazioni aziendali devono essere a norma e non

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� le comunicazioni aziendali devono essere a norma e nonfuorvianti o lesive della dignità dei lavoratori;

� le riunioni commerciali devono svolgersi compatibilmentecon la prestazione lavorativa;

� monitoraggio e verifica degli andamenti commerciali vannoattuati con strumenti e modalità strutturati, per evitarepressioni indebite e lesive della dignità dei lavoratori;

� va evitato l’abuso, l’eccessiva frequenza e le inutiliripetizioni nella rilevazione dei dati commerciali e il ricorso astrumenti diversi da quelli messi a disposizione dall’Azienda.

In ragione dell’accordo le lavoratrici e i lavoratori possonoprovvedere, in modo autonomo, o attraverso le proprierappresentanze sindacali, a segnalare eventuali comportamentinon conformi con i principi dell’accordo, nella consapevolezzache lo stesso richiama il rispetto della normativa in tema diprotezione dei dati personali, prevede che non vi siapregiudizio per i segnalanti e sostiene tale pratica anche in

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pregiudizio per i segnalanti e sostiene tale pratica anche inottica di miglioramento del clima aziendale.L’importanza delle segnalazioni va considerata anche esoprattutto in raccordo e coerenza con quanto l’accordoprevede in merito alla diffusione di una comune culturasulle politiche commerciali e al ruolo e ai compiti chedevono svolgere, anche su stimolo delle segnalazionistesse, le commissioni aziendali e di Gruppo e quellaNazionale.

L’accordo richiama le previsioni contrattuali in merito aresponsabilità e tutele, perché siano pienamente applicate intermini di sostegno civile e penale a lavoratori che operanosecondo istruzioni ricevute.Viene al riguardo condiviso che le aziende sostengano «con lamassima ampiezza» le spese legali di lavoratori coinvolti neitermini previsti dal Contratto.

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termini previsti dal Contratto.Altresì l’accordo smonta molte delle pressioni e minaccedi cui spesso sono oggetto i lavoratori dei settoricommerciali, rispetto a conseguenze in caso nonraggiungano i budget assegnati, quando specifica che «ilmancato raggiungimento di obiettivi quantitativi commerciali diper sé non determina una valutazione negativa e noncostituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva eintensa ai sensi di quanto previsto agli articoli 75 e 38 delContratto».

In ottica di prevenzione e contrasto a possibili pressionicommerciali l’accordo affronta il tema della retribuzionevariabile, ribadendo i principi fissati nel Ccnl perdefinire il Premio Aziendale, i Sistemi Incentivanti e ilPremio Variabile di Risultato.In aggiunta viene condiviso come i sistemi

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In aggiunta viene condiviso come i sistemiincentivanti debbano essere basati su criterirealistici e attribuiti in base a obiettivi chiari,sostenibili, raggiungibili con strumenti adeguati,non soggetti a continue modifiche, contrasparenza sulle iniziative commerciali.Inoltre il tema del sistema incentivante entra tra i temida affrontare in sede di rinnovo del Ccnl sulla basedell’applicazione dell’accordo.

Importante novità che l’accordo inserisce nel settore èl’istituzione di una Commissione Nazionale bilaterale che deveoperare in base a un Regolamento definito tra le parti.A questo organismo, che deve avviare la sua attività entro ilprossimo 31 maggio, sono attribuiti i compiti e gli obiettivi diindirizzare, favorire e monitorare l’attuazione coerente di

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indirizzare, favorire e monitorare l’attuazione coerente diquanto previsto dall’accordo, in tutti i suoi aspetti diprevenzione e diffusione culturale, informativa, formazione,comunicazione, monitoraggio, divenendo anche sede diconfronto su questioni singole o generali, in forma aggregatae anonima, che non abbiano trovato composizione nelle sediaziendali o di Gruppo, tra cui quindi, anche quelleeventualmente inerenti le segnalazioni effettuate dallelavoratrici e dai lavoratori.

Le aziende o Gruppi che dopo 90 giorni dallasottoscrizione dell’accordo nazionale non abbianodefinito una intesa (come già evidenziato alla slide 9),avranno a disposizione ulteriori 90 giorni per istituireuna Commissione o altro organismo bilaterale diconfronto sul tema delle politiche commerciali a livello

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confronto sul tema delle politiche commerciali a livelloaziendale o di Gruppo con compiti anche di interlocuzionecon la Commissione Nazionale.

Nelle aziende con meno di 1.500 dipendenti, ove non siistituiscano tali organismi, si dovrà svolgere almeno unincontro annuale sul tema delle Politiche Commerciali eOrganizzazione del Lavoro.

Nelle aziende o nei Gruppi vanno raggiunti specifici accordi o,in mancanza, istituita una Commissione bilaterale.In tali ambiti, oltre ad applicare quanto concordato nellerelative intese, in coerenza con tutti gli aspetti dell’accordonazionale, si esamineranno le segnalazioni provenienti dallelavoratrici e dai lavoratori, con le modalità decise tra le parti, e

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lavoratrici e dai lavoratori, con le modalità decise tra le parti, esi verificheranno gli interventi posti in essere per rimuoverecomportamenti anomali e difformi che producono o possonoprodurre vendite inadeguate e pressioni commerciali indebitee vessatorie.Ogni azienda o capogruppo è inoltre chiamata a nominare unreferente per l’applicazione dell’accordo con cui interloquirenella singola realtà e con la Commissione Nazionale.

La Commissione Nazionale monitora quantoavviene nel settore e nelle singole aziende,favorisce iniziative congiunte in tema di PoliticheCommerciali, informazione, formazione,comunicazione e Sistemi Incentivanti, promuove losviluppo di una cultura positiva delle buone prassi

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sviluppo di una cultura positiva delle buone prassie di prevenzione rispetto a comportamentiimpropri, diventa sede di confronto per lequestioni, singole o generali, non risolte a livelloaziendale, favorirà una indagine di clima delsettore, con soggetti terzi qualificati, ed esamineràfenomeni da attuare per favorire il benessere suiluoghi di lavoro.

L’accordo NON definisce sanzioni per singoli e aziende.Questa impostazione, assunta dopo lunghe discussioni, è quellaper cui la Uilca ha optato da subito perché:

� definire la possibilità di comminare una sanzione o unprovvedimento disciplinare a un lavoratore avrebbe attribuitoalle aziende una discrezionalità molto ampia e non

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alle aziende una discrezionalità molto ampia e noncontrollabile. Anzi in tema di responsabilità e tutele, questeultime sono state precisate e rafforzate;

� una sanzione alle aziende può essere data dagli organismi divigilanza del Paese, mentre le parti o la Commissione Nazionalenon hanno alcun titolo per comminare una qualsiasi forma diammenda, pecuniaria o di altra natura, pertanto le banche, intale eventualità, potevano non farvi fronte senza conseguenze.

Sarebbe quindi stata una disposizione priva di valore.

L’accordo inserisce nel settore una serie di processi digrande portata sotto il profilo culturale, di monitoraggio,informativa, formazione e comunicazione per cui tutte leOrganizzazioni Sindacali, a qualsiasi livello, le lavoratrici e ilavoratori, le componenti di controllo delle aziende stessehanno a disposizione più strumenti di verifica in un ambito dimaggiore e assidua consapevolezza su quanto avviene nel

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maggiore e assidua consapevolezza su quanto avviene nelsettore e nelle singole banche.Tutto ciò deve favorire un continuo scambio di notizie eopinioni e un costante controllo sociale sull’operatosingolo o collettivo delle banche.Ogni soggetto, quindi, da solo o in modo congiunto, anche inforza della maggiore conoscenza che l’accordo consente, puòrivolgersi alle istituzioni competenti per favorire controlli,verifiche e l’eventuale attribuzione di sanzioni.

Ogni accordo ha valore per come viene vissuto e fatto viveredai soggetti coinvolti e dalla forza con la quale se ne pretendel’applicazione da parte sindacale.Tutto ciò vale con massima rilevanza per questo accordoanche e soprattutto per le materie che affronta.Questo accordo stabilisce con chiarezza percorsi culturali,

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Questo accordo stabilisce con chiarezza percorsi culturali,informativi e di comunicazione; attività che non si devonofare; metodi che non vanno utilizzati; processi invece dafavorire e sviluppare; tutele da ampliare, organismi darealizzare e indicazioni di come farli operare con efficacia.È quindi un accordo responsabile, che attribuisce aTUTTI la responsabilità di farlo funzionare,condividendo, in primo luogo, che politiche commercialicorrette e una coerente organizzazione del lavoro sonofunzionali al bene collettivo.

L’accordo è un risultato raggiunto per tutto il Paese, messo alservizio del Paese, la cui forza ed efficacia è determinata dal suoutilizzo e dal suo sviluppo.La Uilca vuole realizzare iniziative per divulgarlo. Quindi:

� abbiamo proposto alle altre Organizzazioni Sindacali disvolgere assemblee con le lavoratrici e i lavoratori, anche perconsolidare lo spirito di categoria emerso con forza nello scorso

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consolidare lo spirito di categoria emerso con forza nello scorsorinnovo contrattuale. In caso di non condivisione le svolgeremo comesigla;

� siamo a disposizione per diffondere i temi dell’accordo in Uilcaalle Strutture e ai Quadri Sindacali a tutti i livelli (questo lavoro èparte di tale progetto);

� stiamo valutando ulteriori proposte per coinvolgere einformare l’opinione pubblica, le istituzioni politiche, divigilanza e controllo, gli organi di informazione.