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Ufficio stampa Rassegna stampa lunedì 7 novembre 2011

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Ufficio stampa

Rassegna stampalunedì 7 novembre 2011

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La cedolare secca taglia i versamenti alla cassa del fisco Il perimetro di esenzione Irap si allarga Più lunghe le scadenze legate all'Iva

Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente

Basta dire «acconti di no-vembre» e il pensiero va subito alla cedolare sugli affitti. Inevi-tabile partire da lì. La «tassa piatta» sulle locazioni abitative è la novità fiscale di quest'anno, ed è uno degli argomenti più im-portanti in vista della scadenza del 3o novembre. Entro fine me-se bisogna pagare la seconda ra-ta, pari al 6o% dell'acconto do-vuto per il 2011. Ma il meccani-smo della cedolare non si esau-risce con la presentazione del modello F24, perché i proprieta-ri di casa devono fare attenzio-ne anche agli adempimenti ne-cessari a esercitare l'opzione per il nuovo regime fiscale. È ve-ro che per i contratti già regi-strati allo scorso 7 aprile la cedo-lare verrà applicata direttamen-te nella prossima dichiarazione dei redditi - cioè nel 730 o in Unico 2012 - ma chi si è dimenti-cato di inviare la raccomandata prima della prima rata (quella del 6 luglio) rischia di vedersi bocciata la cedolare. Inoltre, chi affronterà da qui a fine anno il rinnovo tacito o la proroga del contratto (cioè il +4 del con-tratto libero e il +2 del concorda-to) dovrà ricordarsi di presenta-re il modello cartaceo 69 agli uf-fici delle Entrate, oltre a versa-re l'acconto.

La platea dei potenziali inte-ressati alla cedolare conta oltre 2 milioni di persone fisiche pro-prietarie di 2,7 milioni di abita-zioni affittate. Quante di loro hanno già scelto la tassazione al 21% sui canoni liberi e al 19% su quelli convenzionati? Quanti proprietari che prima affittava-no in nero hanno dichiarato i ca-noni al fisco? Impossibile dirlo, in attesa di dati ufficiali delle En-trate. Di certo, partendo dai red-diti medi dichiarati si può stima-re che la nuova tassazione non conviene in un caso su tre. Ma forse questa proiezione risente

del fenomeno dei canoni dichia-rati parzialmente in nero e sot-tostima P appeal del nuovo regi-me fiscale. Un sondaggio del franchising immobiliare Solo Affitti tra i propri associati evi-denziava un tasso medio di ade-sioni del 5o%, con punte del 64% nel Mezzogiorno (si veda il Sole 24 Ore dello scorso 13 ago-sto). Un elemento che, se con-fermato, si potrebbe spiegare con l'emersione del nero, che proprio al Sud è più diffuso.

L'acconto di novembre, co-munque, non riguarda solo la cedolare o solo i contribuenti persone fisiche. Le imprese, ad esempio, si trovano alle prese con i versamenti relativi a Ires e

i1 fiori I contribuenti interessati Sono i proprietari di abitazioni concesse in locazione

Irap. Sotto il primo fronte gli im-patti delle manovre estive sono molto limitati. L'unica novità di rilievo riguardale società con-cessionarie di autostrade e tra-fori che adottano il metodo pre-visionale. In questo caso, infat-ti, i (non molti) soggetti i nteres-sati dovranno considerare una quota più bassa nella deduzio-ne degli accantonamenti per spese di ripristino (si passa dal 5 all'i%). Resta, invece, un punto interrogativo sul nuovo regime del riporto delle perdite fiscali (stop al precedente limite quin-quennale ma soglia massima an-nuale dell'8o%) che si applica già dal 2011. Qui, la perplessità però se il nuovo meccanismo ri-guarderà le perdite di esercizi fi-

no al 2010 o solo quelle che si for-meranno a partire dal modello Unico 2012. In entrambe le cir-costanze si può comunque escludere un impatto sugli ac-conti di fine mese.

L'altro capitolo - tutt'altro che secondario - con cui si de-vono confrontare imprese, arti-giani e professionisti è l'Irap. A ogni appuntamento con le di-chiarazioni o con i versamenti, si ripropone il dilemma di tanti "piccoli" se pagare o meno. Il pe-rimetro dell'esenzione quando manca l'autonoma organizza-zione si sta progressivamente estendendo grazie alle pronun-ce della giurisprudenza. Nel ca-so degli acconti di fine mese, ge-neralmente il comportamento dei contribuenti sarà una diret-ta conseguenza della scelta adottata a inizio della scorsa estate: così chi ha ritenuto di es-sere esente dall'imposta regio-nale non pagherà, mentre chi ha già pagato (anche in via pru-denziale, riservandosi di chie-dere il rimborso ed eventual-mente di presentare poi ricor-so) passerà ora nuovamente al-la cassa. Più salati gli acconti per i contribuenti nelle Regioni con extradeficit sanitario (Cam-pania, Molise e Calabria) ma an-che per alcuni specifici settori: concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori), assicu-razioni, banche e altre società fi-nanziarie (come Sim, Sgr, Si-cav) sconteranno le maggiora-zioni di aliquota imposte dalla manovra di luglio (il Dl 98).

L'effetto di un'altra manovra - quella di Ferragosto - si riflet-terà sull'appuntamento con gli acconti Iva. L'aliquota ordina-ria è passata, infatti, al 21% dal 17 settembre scorso. Per l'imposta sul valore aggiunto i tempi di versamento sono più lunghi: la scadenza per l'acconto è fissata al prossimo 27 dicembre.

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Pagina 7 La ceda-ire secca' taglia i velsamenii alla cassa del fisco

unprendilori 110.1Jella,assapiar,

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Il Sole12

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II sole

Dopo le aperture del fisc o

Bonus prima casa:la sanzione a chi sforanon è «automatica»Il pagamento del 30% dovrebbe limitars iai casi in cui il contribuente dichiara il fals oA CURA D I

Angelo Busan i

,, Chi ha comprato un primacasa senza trasferire la propria re-sidenza entro 18 mesi oggi pu òchiedere al fisco di revocare l'age-volazione «prima casa» pagan-do la differenza con l'imposta or-dinaria, evitando però le sanzio-ni del 30 per cento . E l'effetto del-la risoluzione dell'agenzia delleEntrate 1o5/E del 31 ottobre 2011

che risolve (si veda l'articolo qu ia destra) però uno solo dei nume-rosi problemi in cui l'applicazio-ne della disciplina sull'acquist odella «prima casa» entra in unadimensione "patologica" . Vedia-mo quando accade .

i) Quando l'agevolazione ven-ga applicata nonostante la man-canza dei presupposti necessar iper il suo conseguimento : adesempio, la casa sia «di lusso»;l'acquirente non sia resident enel Comune ove è ubicata la casaoggetto di acquisto agevolato;l'acquirente non renda nell'attodi acquisto le dichiarazioni pre-scritte dalla legge, vale a dire (insintesi) : a) la dichiarazione divo-ler stabilire «entro diciotto mes idall'acquisto la propria residen-za» nel Comune in cui è ubicatol'immobile acquistato, a menoche egli già non vi risieda; b) la di-chiarazione di non essere titola-re di altra abitazione in detto Co-mune; c) la dichiarazione di nonessere titolare, in tutta Italia, di al-tra abitazione acquistata con l amedesima agevolazione ;

2) quando - l'abbiamo visto so -pra - l'acquirente non stabilisc aentro 18 mesi dall'acquisto lapro-pria residenza nel Comune ove

è ubicata la casa oggetto di acqui-sto agevolato ;

3)quando si rivelino mendac ile dichiarazioni richieste dallalegge per l'ottenimento dell'age-volazione ;

4)se i beni acquistati con l'age-volazione prima casa siano aliena -ti prima del decorso di un quin-quennio (ed entro l'anno successi-vo alla vendita il contribuentenon acquisti una casa destinata asua «abitazione principale») .

Il comma 4 della nota II bis,all'articolo i della Tariffa, part eprima, allegata al Dpr 131/1986(Testo unico dell'imposta di regi-stro) prevede che «in caso di di-chiarazione mendace o di trasferi -

PER LE ENTRATE

Chi non ha spostat ola residenza entro 18 mesidal rogito può rinunciareagli sconti pagand osolo la differenza d'impost a :

mento . .. degli immobili acquista-ti. .. prima. . di cinque anni dalla da-ta del loro acquisto, sono dovut ele imposte. .. nella misura ordina-ria» oltre a una pena pecuniariapari al 30% delle stesse imposte eagli interessi di mora .

La norma appena riportata pu-nisce dunque, oltre che l'ipotes idell'alienazione infraquinquen-nale, anche quella della dichiara-zione mendace del contribuente :essa senz'altro "copre" pertanto icasi sopra elencati nei numeri 3) e4) . Ma cosa succede negli altri?Ad esempio, se il fisco scopre che

l'agevolazione è stata conseguitaper una casa «di lusso» oppure daun contribuente che non è resi -dente nel Comune dove è ubicatala casa comprata con la tassazio-ne di favore . In questi casi, sirecu-pera la sola differenza d'imposta(tra quella ordinariamente dovu-ta e quella agevolata) o si applicaanche la sanzione pecuniaria de l30 per cento? E configurabile inqueste ipó'esi quella dichiarazio-ne mendace del contribuente chela legge individua come ilpresup-posto applicativo della sanzione?

Ora, tutte le volte che la legg enon configura quale condizioneper l'agevolazione prima cas auna data dichiarazione del contri-buente, sembra difficile conclude -re che si sia in presenza di una di-chiarazione mendace. In questasituazione ci si ritrova molto chia-ramente qualora i presuppostiper l'ottenimento dell'agevolazio-ne non consistano in dichiarazio-ni del contribuente : ad esempio,la legge prevede che il benefici ofiscale spetta per l'acquisto di ca-se non di lusso daparte di chi risie-da nel Comune ove èubicatalaca-sa ma non richiede che l'acquiren -te, per avere l'agevolazione, di -chiari «non di lusso» il suo acqui-sto né richiede che egli dichiari l apropria residenza In questo casosembra difficile ipotizzare che siairrogabile la sanzione per dichia-razione mendace anche se il con-tribuente abbia reso nel rogito di-chiarazioni in questo senso per -ché non sono richieste dalla legg ee quindi non dovrebbero esser eoggetto di sanzione, anche se poisi rivelino mendaci.

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ROMA G

Requisiti energetici

degli edificiAggiornati i requisiti diprestazione energetica degl iedifici rispetto a quant odisposto dalle normenazionali (Dlgs 28/2011 sullerinnovabili), rendendo l adelibera dell'assemble alegislativa 156/2008ormail'unico riferiment olegislativo in EmiliaRomagna . Introdotto ilvincolo alla determinazion edell'indice di prestazioneenergetica per laclimatizzazione invernale,per la produzione di acqu acalda sanitaria e per i lraffrescamento estivodell'involucro edilizio, sianel caso di edifici di nuov acostruzione, che per gliedifici sottoposti a grandiristrutturazioni. Previst inuovi standard per lacopertura da font irinnovabili dei consumi d ienergia termica ed elettricae l'obbligo a evidenziar el'indice di prestazioneenergetica e la classe d iconsumo dell'edificio ,risultanti dall'attestato dicertificazione energetica(Ace), negli annunci per lacompravendita degliimmobili (tale obbligo èanticipato al 6 ottobre 2011 ,

mentre per il resto dell'Italiascatta dal 2012). Concessaanche l'opportunità di u nbonus volumetrico pari al5% - fermo restando i lrispetto delle norme inmateria di distanze minimetra edifici e distanze minimedi protezione del nastr ostradale - per gli edifici dinuova costruzione osoggetti a ristrutturazionisignificative, nel caso in cu ivenga incrementata del 30 %la dotazione minima dienergia da fonti rinnovabili.Tra i tratti originali deldecreto, il fatto che lacogenerazione vieneassimila a fonte totalment erinnovabile anche se ilcombustibile è fossile, macon standard di rendiment omolto rigidi. Le modificheandranno in vigore a partiredal 31 maggio 2012 .

Dgr 26 settembre 2011, n . 136 6Bur 6 ottobre 2011, n . 151... .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. .. ... ... ... .. .. .. ... .. .... ... ..

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TRIBUNALI D ' ITALIA

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ANALISI

Quattro domande in attesa di risposte

di Stefano Penzoli

S i parte. Il percorso della riforma della contabilità pubblica, avviato a fine

2009, giunge oggi a un punto di arrivo. Diciamo di arrivo senza ironia, perché la decisio-ne di prevedere un periodo di sperimentazione è un fatto im-portante e da sottolineare, do-po anni di norme approvate senza preoccuparsi del loro ef-fettivo impatto e delle conse-guenze concrete che avrebbe-ro potuto avere.

E positivo anche il fatto che si sia pensato di incentivare gli enti partecipanti, negando l'idea che si possano imple-mentare riforme di questa por-tata a costo zero. Cambiare comporta un onere e questo è ancora più vero se si sperimen-ta qualcosa di incerto.

Molto bene, ancora, che si sia scelto, anche se in modo un po' ambiguo, di sperimentare l'intero pacchetto contabile e quindi contabilità finanziaria, contabilità economico-patri-moniale e bilancio consolida-to. Vedremo come si svolgerà il tutto, ma non si può che ap-prezzare il metodo e il percor-so, teso a cogliere le criticità dell'insieme anziché eccede-re in gradualità.

Meno fiducia, invece, ispira il contenuto di alcune scelte. Un primo punto: era davvero necessario cambiare i modelli

dibilancio? Ci avviamo a modi-ficare ibilanci di tutte le pubbli-che amministrazioni italiane senza chiederci se questo servi-rà ad amministratori, dirigenti e consiglieri per decidere o per gestire in modo più efficace la cosapubblica. Ma è accettabile un costo di apprendimento efi-nanziario enorme, se fmalizza-to solo ad avvicinarsi agli sche-mi di contabilità statistica euro-pea (Sec95)? È una scelta nor-mativa discutibile, destinata a creare un'inutile confusione. Peraltro la maggiore sintesi de-gli schemi comportaunulterio-re e silenzioso spostamento di poteri nei confronti dell'orga-no esecutivo, in un sistema in cui l'equilibrio dei poteri è già molto sbilanciato sul sindaco. Siamo certi che sia opportuno?

Un secondo punto: cambia-re il criterio di competenza fi-nanziaria è una scelta impor-tante e delicata, che offre l'oc-casione per dare luogo a una "operazione verità", e questo in un sistema in cui per troppo tempo si è preferito buttare la polvere sotto il tappeto. La ri-forma offre quindi l'occasione per fare pulizia nei residui e an-drebbe colta al volo. Purtrop-po, il periodo di riequilibrio per ammortizzare le differen-ze di valutazione è appena triennale e non è sufficiente per avere un impatto sostenibi-le sul bilancio. Molto meglio sa-rebbe stato un periodo di rien-

Siamo certi che sia opportuno? Un secondo punto: cambia-

re il criterio di competenza fi-nanziaria è una scelta impor-tante e delicata, che offre l'oc-casione per dare luogo a una "operazione verità", e questo in un sistema in cui per troppo tempo si è preferito buttare la polvere sotto il tappeto. La ri-forma offre quindi l'occasione per fare pulizia nei residui e an-drebbe colta al volo. Purtrop-po, il periodo di riequilibrio per ammortizzare le differen-ze di valutazione è appena triennale e non è sufficiente per avere un impatto sostenibi-le sul bilancio. Molto meglio sa-rebbe stato un periodo di rien-tro assai più lungo.

Il terzo punto è collegato al precedente: manca una "con-tabilità del grigio", ovvero un ordinamento per quegli enti che non sono in equilibrio so-stanziale ma vorrebbero sco-prire le carte senza per questo subire la gogna del dissesto. Possibile che nel quadro del fe-deralismo in costruzione non sìvoglia affrontare questo pro-blema, aprendo la strada al "ca-so per caso"? Si aiutano Roma, Palermo, Taranto o Catania, se e quando ci sono le risorse, ma si fa finta di non vedere quelle decine di Comuni che non riescono più a risollevar-si, e li si condanna al dilemma tra conti falsi o sanzioni che spesso puniscono i cittadini e non gli amministratori.

Quarto e ultimo punto: bene il bilancio consolidato, ma non è il caso di dare agli enti lapossi-bilità di sfruttare il prossimo bi-ennio per chiudere davvero le società inutili? Giusto o sbaglia-to che sia, ciò non sarà possibi-le se, nonostante i vincoli di fi-nanza pubblica, non si consen-tirà ai Comuni di farlo a condi-zioni ragionevoli, ovvero con-cedendo agevolazioni fiscali per riprendersi gli investimen-ti e neutralizzando ai fini del patto di stabilità l'assorbimen-to dei debiti e del personale nel-le società da liquidare.

Una riflessione su questi te-mi oggi si impone.

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Il Sole12

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e conseguenze .. Fin dal prossimo rendicont o

Occhio all'anzianitàdei residui attivi

Il principio della compe-tenza finanziaria metterà a du-ra prova i documenti contabil idegli enti, non solo per le moda-lità di contabilizzazione dell eentrate e delle spese di compe-tenza (parte corrente o relativ eal conto capitale) ma, soprattut -to in fase di avvio, per la gestio -ne dei residui attivi e passivi de -gli esercizi precedenti .

Gli enti devono farsi trovar epronti alla stesura dei nuovi do -cumenti di programmazione .Per le entrate, particolare atten -zione va riservata a tutte le obbli-gazioni giuridicamente valide,ma la cui scadenza è oltre l'eser -cizio 2013 . Secondo il nuovo prin-cipio, infatti, tali somme non pos -sono formare l'avanzo di ammi -nistrazione e devono esser estralciate e riproposte negli eser-cizi in cui tali obbligazioni scado -no . E il caso dei ruoli coattiviiscritti negli esercizi precedent ie non ancora riscossi, o dei con -tributi statali e regionali accerta -ti ma non ancora incassati . I nqueste situazioni, la nuova con-tabilità impone lo stralcio dall agestione dei residui e la conte -

stuale riproposizione sugli stan -ziamenti di competenza .

Operare tali stralci sol onell'esercizio 2013, che preced el'avvio dell'armonizzazione,può determinare un disavanz odi amministrazione dovuto a lpassaggio da un sistema contabi-le a un altro, evidenziando avan-zi di amministrazione preceden -temente determinati e applicat iin assenza di una reale certezz adi solvibilità dei crediti iscritt inei rendiconti degli esercizi pas -sati. Già dal prossimo rendicon-to, quindi, è bene prestare atten-zione all'anzianità dei residui at-tivi, anche per prevenire possibi-li squilibri della gestione finan-ziaria e la copertura non certadella spesa in conto capitale.

Quest'ultima ipotesi può veri-' ficarsi quando un ente locale dà

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S3 RAL C I IN VISTA

Le obbligazion icon scadenza oltre 112013non continuerann oa formare l'avanz odi amministrazione

atto della copertura di un'operain base a un contributo regiona-le per cui la Regione non ha im-putato la relativa spesa nell ostesso esercizio nel quale l'enteha accertato l'entrata. Dal 201 4

(ma la revisione va operata an-che per gli accertamenti già regi-strati nel passato e per quelli chelo saranno nel futuro) non si po-trà più accertare l'intero contri-buto concesso, ma solo la parteimputata dall'altro ente pubbli-co nell'anno di competenza . Neconsegue che, in caso di contri-buto riconosciuto in più annuali-tà, l'opera deve essere autofinan-ziata per la parte non "coperta "nell'anno . L'ente destinatariodel contributo è così costretto aprefinanziare l'opera distraen-do risorse fino ad oggi destinatead altre finalità.

Per la parte spesa, i residui de-vono, fin da subito, essere rei-scritti nel rendiconto solo a fron-te di un'obbligazione giuridicaperfezionata, rilevando la mino-re spesa in tutti gli altri casi . Infase di prima applicazione, tutt ii residui passivi sorretti da ido-nea obbligazione giuridica an-dranno stralciati dal rendicont oe inseriti nelle previsioni di com-petenza in relazione alla scaden-za delle obbligazioni stesse, avvi-cinando di molto la fase dell'im-pegno a quella del pagamento .

At .Be.© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Il Sole12

Contabilità. I decreti attuativi della riforma sono stati approvati in Conferenza unificata - Fase sperimentale in più di settanta enti

Al via la rivoluzione dei bilanci locali Fondo pluriennale vincolato per fare fronte al principio della competenza finanziaria

Alessandro Beltrami ,z:rw Con l'approvazione in Con-ferenza unificata dei decreti at-tuativi della riforma della conta-bilità inserita nel Dlgs 118/20u, entra nel vivo la rivoluzione dei bilanci locali. Per oltre 70 enti tra Comuni, ProVince e Regioni, il Dpcm che dà attuazione alla fa-se sperimentale (e i suoi allega-ti) sarà un vero banco di prova per testare, nei prossimi due an-ni, la bontà delle riforme previ-ste nel settimo decreto attuativo del federalismo fiscale. Ciò non-dimeno, la riforma dovrà essere studiata e applicata fin dal 2012

dalla generalità degli enti territo-riali per avere, dal 2014, i conti in grado di assorbire le innumere-voli novità previste dal decreto legislativo e dai decreti attuativi.

Nuovo principio Di tutte le novità, il maggiore e immediato impatto sui prossi-mi bilanci locali è dovuto alla ri-scrittura del nuovo principio

della competenza finanziaria e del relativo principio gestiona-le applicato, allegato al Dpcm in via di emanazione.

La diversa modalità di conta-bilizzazione, infatti, avrà effetti per tutti già a partire dal rendi-conto 2011, oltre che in sede di predisposizione dei preventivi 2012. In sede di rendiconto do-vrà essere attentamente valuta-to ogni singolo residuo attivo e passivo alla luce del nuovo prin-cipio; dai bilanci 2012, poi, non sarà più possibile ignorare la programmazione di opere e la-vori pubblici che, inevitabil-mente, saranno conclusi dopo la fine del periodo di sperimen-tazione, con la conseguenza che quanto oggi programmato e finanziato dovrà, almeno in parte, essere reinserito nei bi-lanci 2014 e successivi.

Il nuovo principio della com-petenza finanziaria impone l'im-pegno delle spese di investimen-to negli esercizi finanziari in cui

scadono le singole obbligazioni passive. Il "timing" dei prossimi bilanci, quindi, deriva dalla pro-grammazione temporale di rea-lizzazione dei singoli interventi. Le nuove opere programmate a decorrere dal 2012, nei fatti, ipo-tecano gli esercizi futuri sia in termini di compatibilità con le attuali regole di finanza pubbli-ca (si vecll'articolo sotto) sia in termini di costruzione dei futuri preventivi che, prima di acco-gliere la nuova programmazio-ne, devono assicurare gli stan-ziamenti di competenza di tutte le opere già programmate e fi-nanziate e la cui obbligazione giuridica non è ancora scaduta.

Più trasparenza Il nuovo modello di contabiliz-zazione ipotizzato dal Dpcm at-tuativo del decreto sull'armo-nizzazione, con un indubbio contributo alla trasparenza dei bilanci pubblici, imporrà alle amministrazioni di fare propri

le opere e gli interventi pro-grammati nel passato e di con-sentire nuovi interventi solo una volta conclusi quelli in esse-re, garantendo una più lineare programmazione degli investi-menti sul territorio.

L'opera pubblica, una volta finanziata, non sarà più, come accade ora, gestita solo a resi-dui, ma sarà riproposta nei pre-ventivi degli anni successivi si-no alla sua conclusione, dando la possibilità all'organo deci-sionale di esercitare effettiva-mente il ruolo di controllo sull'attività dell'ente.

Equilibri finanziari nel tempo L'impegno di spesa da imputa-re negli esercizi in cui lo stesso scade e l'obbligo di avere attiva-to il finanziamento per l'intero importo dell'investimento pro-grammato hanno costretto il le-gislatore delegato a introdurre un meccanismo tale da permet-tere, in sede di previsione e di

rendicontazione, l'equilibrio fi-nanziario nel tempo.

Tale meccanismo è stato indi-viduato nel fondo pluriennale vincolato, costituito da un sal-do pari alla differenza tra le ri-sorse già accertate e l'esigibilità differita della spesa in esercizi successivi a quello in cui è ac-certata l'entrata. Il fondo con-sente di dare copertura, negli esercizi successivi a quello in cui è finanziato l'investimento, e di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria ren-dendo esplicita la distanza tra il finanziamento di un'opera e la sua effettiva realizzazione attra-verso l'impiego nel tempo delle risorse già accantonate.

Il fondo può essere costitui-to solamente a seguito dell'ac-certamento delle entrate che fi-nanziano la spesa, la quale, co-me accade oggi, può essere im-pegnata solo a copertura finan-ziaria avvenuta.

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Sotto la lente

01 IL PRINCIPIO Il nuovo principio della competenza finanziaria impone l'impegno delle spese di investimento negli esercizi finanziari in cui vanno a scadenza le singole obbligazioni passive.

02 OPERE PUBBLICHE L'opera pubblica, una volta finanziata, non sarà più gestita solo a residui, ma sarà ri proposta nei preventivi degli anni successivi sino alla sua effettiva conclusione consentendo all'organo decisionale di esercitare effettivamente il ruolo dì controllo

dell'ente.

031 IL FONDO Lo strumento in grado di

permettere, in sede di previsione e di rendicontazione, l'equilibrio finanziario nel tempo è stato individuato nel fondo pluriennale vincolato, costituito da un saldo pari alla differenza tra le risorse già accertate e l'esigi bilità differita della spesa in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

04 i LA COPERTURA Gli enti devono farsi trovare pronti alla stesura dei nuovi documenti di programmazione. Per le entrate, particolare attenzione andrà riservata a T utte le obbligazioni

. . giuridicamente valide, ma la cui scadenza è fissata oltre l'esercizio 2013.

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l'artecipate «blindate» sui

LA NUOVA CONTRATTAZIONE AZIENDALE E TERRITORIALE

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press unE 07/11/2011

Il Sole12

Partecipate «blindate» sui servizi La società non può gestire insieme funzioni pubbliche e strumentali

Alberto Barbiero v.o, Una società partecipata non può gestire contestualmente ser-vizi pubblici e servizi strumenta-li, quindi gli enti locali soci devo-no definire adeguate soluzioni.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 517/zon/Par del 17 ottobre 2011

ha spiegato come l'articolo 13 del-lalegge n. 24.8/zoo6 vieti asina so-

cietà partecipata di gestire allo stesso tempo servizi pubblici lo-cali e servizi strumentali.

La disposizione non ammette deroghe e rende necessario il su-peramento di quelle situazioni nelle quali le amministrazioniab-biano utilizzato lo strumento so-cietario per svolgere funzioni e attività di loro competenza in modo eterogeneo, senza distin-guere fra la gestione di servizi pubblici locali - a rilevanza eco-nomica o privi di rilevanza eco-nomica- e servizi strumentali.

La Corte dei contilombardari-levacomela commistionetraatti-vità, resa possibile in passato da una normativa molto permissiva, oggi non sia più possibile, a fron-te diregole precise e rigorose, dif-ferenziateper lagestione delleva-

riefunzionie attività.Inparticola-re, dice la Corte, l'articolo 13 del decreto Bersanistabilisce specifi-che incompatibilità fra la gestio-ne di attività strumentali, che ve-dono come interlocutore l'ente locale e Le attivitàarilcvanza eco-nomica, che hanno un'incidenza sul mercato. L'analisi dà per ac-quisito ilprincipio per cuiilrequi-sito della strumentalità sussiste quando l'attività che le società svolgono sia rivolta agli stessi en-ti promotori o comunque azioni-sti della società per svOlgere le funzioni di supporto delle ammi-nistrazionipubbliche.

Il parere dunque mette in evi-denza come le società che gesti-scono servizi strumentali non possano svolgere, in relazione al-la loro posizione privilegiata, al-

tre attività a favore di altri sog-getti pubblici o privati, poiché in caso contrario si verificherebbe un'alterazione o comunque una distorsione della concorrenza all'interno del mercato locale di riferimento.

È in quest'ottica che si giustifi-ca, del resto, la previsione conte-nuta nel secondo comma dello stesso articolo 13 della legge n. 248/2006, in base al quale gli en-ti locali devono prevedere per le società strumentali un oggetto sociale esclusivo. Non è possibi-le pertanto che la stessa società che opera in house svolga per conto di uno o più enti attività strumentali e gestisca servizi pubblici locali.

Il divieto imponevaagli enti lo-cali diintervenire entroiL4genna-

Incompatibilità

01 i LALEGGE In base alla legge 248 del 2006 gli enti locali prevedono per le società strumentali un oggetto sociale esclusivo: la stessa società che opera in house non può svolgere per uno o più enti attività strumentali e gestire servizi pubblici

02 l LA CORTEDEI CONTI La sezione di controllo della Lombardia ha ribadito che una partecipata non deve gestire contestualmente servizi pubblici e strumentali

io zwo per adottare soluzioni or-ganizzative che comportassero la reinternalizzazione dei servizi strumentali, ovvero l'affidamen-to a terzi con gara dei servizi pub-blici locali a rilevanza economica o, ancora, la creazione di distinti organismi societari per la gestio-ne in modo separato delle attività strumentali e dei servizi pubblici locali.Afronte anche del caso ana-lizzato, la Corte dei conti lombar-da rileva come vi siano ancora commistioni gestionali in molte società,per le quali gli entisoci, se non hanno ancora provveduto a eliminare l'anomalia, devono provvedere, anche per evitare di incorrere nelle specifiche viola-zioni di legge e nella nullità dei contratti inessere.

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Le conseguenze/2. Per cercare un percorso agevole

23: La competenza "breve", la re-visione dei residui e il continuo in-nalzamento dell'asticella sul pat-to di stabilità interno impongono oggi pìù che mai una costruzione e una gestione molto attenta dei bilanci locali. La programmazio-ne del prossimo bilancio diventa strategica per tutte le amministra-zioni locali e regionali, per con-sentire, nei pochi mesi ancora a di-sposizione, di rendere agevole il percorso che porta all'adozione della nuova contabilità.

Se oggi il bilancio di previsione non riesce a dare immediatamen-te conto dell'influenza che la pro-grammazione subisce dai vincoli di finanza pubblica, da domani non sarà più così. Con il nuovo principio di competenza finanzia-ria, gli stanziamenti in bilancio della spesa in conto capitale rap-presenteranno il valore delle ob-bligazioni giuridiche che scado-no e, in ultima istanza, dei paga-menti autorizzati per l'esercizio. La parte significativa di tali stan-ziamenti sarà finanziata con il fon-do pluriennale vincolato (si veda l'articolo sopra) derivante dalle opere già finanziate e i cui impe-

gni non sono ancora giunti a sca-denza. Tale fondo agisce come l'avanzo di amministrazione: è un aggregato non rilevante ai fini del-la determinazione del saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno e finanzia una spesa che, al contrario, risulta rilevante.

Gli stanziamenti della spesa per investimenti, infatti, non po-tranno superare i pagamenti am-messi dai vincoli del patto, poi-ché, oltre e prima delle nuove spe-se, devono dare conto dalle som-me accertate negli esercizi prece-denti e che scadranno nell'anno di competenza.

Oggi il legislatore, per eviden-ziare la coerenza del bilancio di previsione e i vincoli di finanza pubblica, costringe gli enti ad alle-gare al bilancio stesso un prospet-to con le previsioni di competen-

IL LIMITE Gli stanziamenti della spesa per.investimenti non potranno superare i pagamenti ammessi dai vincoli del «patto»

za e di cassa degli aggregati rile-vanti ai fini del patto. Con la nuo-va contabilità tale dimostrazione non sarà più necessaria, rappre-sentando lo stanziamento di com-petenza stesso la stima dei paga-menti che l'ente è obbligato a so-stenere in relazione alle obbliga-zioni giuridiche assunte in passa-to e che ritiene dovranno essere pagate per le obbligazioni giuridi-che autorizzate dal bilancio.

La nuova contabilità costringe-rà gli enti a rappresentare già in se-de di bilancio di previsione la con-creta realizzabilità delle opere previste, indicando fin da subito quali spazi saranno concessi dai vincoli di finanza pubblica. La prossima programmazione trien-nale e l'annesso elenco annuale 2012, ancor più che in passato, de ,

vonotenere conto di un cronopro-gramma compatibile con gli obiet-tivi strutturali del patto di stabili-tà interno, pena il rischio di trovar-si impossibilitati a costruire un previsionale 2014 con le regole dettate dall'armonizzazione.

Assume più che maì rilevanza l'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del Dl 78/2009, da alcuni amministratori sottovalutato, se-condo cui prima di assumere nuo-vi impegni di spesa va accertato che il programma dei conseguen-ti pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Al.Be. VE RIPRODUZIONE RISERVATA

La programmazione diventa strategica

press unE 07/11/2011

Il Sole12

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Piccoli Comuni. Regioni chiamate a decidere

Le «soglie minime» per le gestioni associate Arturo Bianco

umq Le Regioni hanno tempo fi-no a mercoledì 16 novembre per modificare la soglia minima di popolazione da raggiungere nel-la gestione associata tra i piccoli Comuni. In molte di esse non vi sono state finora decisioni for-mali. Occorre comunque ricor-dare che tale termine non ha ca-rattere perentorio già con le di-sposizioni ora in vigore, che pe-raltro potrebbero perdere il ca-rattere vincolante se tra Gover-no, Regioni e associazioni degli enti locali si arriverà a una inte-sa per cambiare il contenuto del-le due manovre estive e, tanto più, se la Corte costituzionale ac-coglierà i ricorsi che piccoli Co-muni e Anci, tramite i consigli re-gionali delle autonomie locali e le Regioni, stanno presentando.

L'articolo 16 del Dl 138/2011 detta un cronoprogramma a tappe forzate per dare il via alla gestione associata delle funzio-ni e dei servizi tra i piccoli Co-muni. La prima scadenza è fissa-ta entro il 16 novembre, a due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. Le Regio-ni possono modificare la soglia minima di popolazione che va raggiunta dalle Unioni tra i Co-muni con popolazione inferio-re a mille abitanti. Tale soglia è fissata dal provvedimento na-zionale in 5mila abitanti e per i Comuni montani scende a ami-la. Non è stabilita, invece, alcu-

na soglia minima se questi pic-colissimi Comuni danno vita a una convenzione. Entro la stes-sa datale Regioni possono varia-re la soglia minima di iomila abi-tanti fissata per i Comuni con popolazione oltre i 5mila che danno corso alla gestione asso-ciata scegliendo l'Unione o le convenzioni.

Tali termini non sono peren-tori, a differenza, per esempio, di quello del 31 dicembre 2012 en-

il. TERMINE

Attese entro il 16 novembre le eventuali modifiche al numero di abitanti che deve essere raggiunto dalle Unioni

tro cui le Regioni devono istitui-re le Unioni tra i piccolissimi Comuni. Per cui questa scelta può essere effettuata anche suc-cessivamente, ma il ritardo ri-schia di determinare condizio-ni di incertezza per i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, che devono, en-tro il 2011, dare corso alla gestio-ne associata di almeno due fun-zioni fondamentali. La legge di conversione non definisce lo strumento con cui le Regioni ef-fettuano questa scelta; ma, man-cando una precisa indicazione, si ritiene che sia sufficiente an-

che una semplice deliberazio-ne. Non è imposto che le Regio-ni consultino preventivamente i Comuni interessali e/o il consi-glio delle autonòmie locali.

Nelle Regioni a statuto spe-ciale e nelle due Province auto-nome, poi, l'applicazione delle disposizioni sulla gestione as-sociata è spostata al momento in cui in queste realtà entrerà in vigore il federalismo fiscale. Il che si realizzerà entro mag-gio 2014 (vale a dire entro i 3o mesi successivi alla scadenza del termine, fissata entro que-sto mese di novembre, per l'emanazione dei decreti attua-tivi della legge 42/2000).

In molte Regioni si attendo-no le conclusioni del gruppo di lavoro Governo-amministra-zioni regionali-enti locali, che sta cercando di ricucire lo strap-po sul Dl 138. Su richiesta dell'Anci uno dei temi è proprio l'allentamento del carattere vin-colante delle disposizioni sulla gestione associata, che dovreb-bero essere cambiate per rien-trare tra le scelte di carattere vo-lontario dei singoli Comuni. In-tanto la stessa Anci sostiene l'iniziativa dei piccoli Comuni e dei consigli regionali delle auto-nomie per depositare ricorsi al-la Consulta contro questa parte della manovra di Ferragosto. Già presentati i ricorsi di Pie-monte e Toscana.

RIPROMIONF RISERVATA

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press unE 07/11/2011

Il Sole12

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Derivati. Il Comune non può più pagare

Il giudice civile sospende lo swap Domenico Gaudiello

own,,,, Con l'ordinanza del 21 ot-tobre scorso il Tribunale di Or-vieto è intervenuto in maniera decisa sui contratti di interest rate swap in essere tra il Co-mune di Orvieto e la banca, so-spendendone l'efficacia (e bloccando i relativi pagamen-ti dovuti dal Comune) per tut-ta la durata del giudizio di me-rito. Il Tribunale ha accolto la tesi del Comune secondo cui, qualora l'ente avesse conti-nuato a pagare medio tempore i flussi dovuti alla banca, ciò avrebbe pregiudicato altri cre-ditori dell'amministrazione comunale, non avendo l'ente le risorse sufficienti a far fron-te a tutti gli impegni.

Il punto merita attenzione. Apparentemente, il giudice ha convalidato la scelta del Co-mune di dare la priorità a deter-minati creditori, sacrificando gli obblighi esistenti nei con-fronti della banca. Se il Comu-ne non è in grado di fronteggia-re tutti gli obblighi di pagamen-to (swap ed altri obblighi) que-sto normalmente scaturisce da un difetto nella programma-zione finanziaria e di bilancio, di cui restano responsabili ava-rio titolo solo gli organi comu-nali di volta in volta coinvolti. Questo è ancor più vero se si pensa che le operazioni in deri-vati in questione erano state stipulate tra il 2003 e il 2006 e dunque sembra difficile poter addurre da parte del Comune imprevisti nella programma-zione dei relativi pagamenti. L'ordinanza non prende in considerazione quest'ultimo profilo ponendo solo sulla ban-ca le conseguenze della diffi-coltà finanziaria del Comune.

Con l'ordinanza in questio-ne, però, il giudice civile di Or-vieto finisce per autorizzare le decisioni che il Comune assu-merà per la riallocazione in fa-vore di terzi di risorse origina-

riamente destinate a onorare gli obblighi previsti dagli swap e in questo modo incide su posi-zioni presumibilmente spettan-ti alle decisioni della giurisdi-zione amministrativa. A ben ve-dere, infatti, ogni atto che il Co-mune dovesse assumere (desti-nando quindi a terzi le risorse un tempo a servizio dello swap) resta sempre ricorribile davanti al giudice amministra-tivo (e sindacabile dal giudice contabile per i relativi profili erariali) non potendo plausibil-mente prevalere l'ordinanza re-sa dal giudice civile. Rilevante è anche il punto dell'ordinanza in cui si dice che la natura non professionale del Comune (con tutte le conseguenze in te-ma di nullità dei contratti e di responsabilità della banca) sa-rebbe dimostrata dal fatto che la banca, al tempo delle opera-zioni swap, aveva classificato il Comune come operatore quali-ficato secondo la vecchia disci-plina del regolamento Consob 11522 e successivamente aveva riclassificato il Comune come cliente retail, alla luce della nuova disciplina Mifid.

Da un lato, il giudice sem-bra non aver tenuto conto del fatto che la generale discipli-na Mifid era entrata in vigore dopo la stipula delle operazio-ni contestate e, in ogni caso, che non è ancora stata emana-ta (da parte del ministero del-le Finanze) alcuna regolamen-tazione concernente la classi-ficazione degli enti locali in ba-se alla Mifid. Dall'altro, l'appa-rente contraddizione nella classificazione del Comune prima e dopo la Mifid ben po-trebbe spiegarsi alla luce dei diversi presupposti per l'appli-cazione che sono alla base del regime pre-Mifid e della rego-lamentazione post-Mifid, sen-za implicare una responsabili-tà di alcun tipo della banca.

C) RIPRODUZIONE RISERVATA

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11.1TRATEAZIONE E TERRITORIALE avLaLlaa .1336

press unE 07/11/2011

Il Sole12

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press L.IfE07/11 /2011

II Sole

Istat fuori dal bloccoma i dubbi restanoGianluca Bertagn a

I compensi corrisposti ai di-pendenti degli enti locali per l eattività di censimento sonoall'esame della Corte dei conti .L'obiettivo è stabilire se quest iincentivi sono o non sono fuor idal campo di applicazion edell'art. 9 comma 2 bis del D ln .78/zoio . La questione, moltoattesa, ha avuto conclusioni dif-ferenti nelle Sezioni della Lom-bardia e della Toscana.

La manovra estiva dello scor-so anno ha posto un tetto insor-montabile all'ammontare com-plessivo delle risorse destinat eal trattamento accessorio de lpersonale dipendente: per gl ianni 2011-2013 non potrà supera -re il relativo importo dell'ann o2010 . Agli operatori erano rima-sti diversi dubbi fin dall'entratain vigore della disposizione . LaCorte dei conti ha espresso lapropria opinione nell'ambitodelle Sezioni riunite con la re-cente deliberazione n. 51/2011 .Nel documento si afferma chela norma non ammette eccezio-ni ricomprendendo ogni font edi finanziamento del salario ac-cessorio dei lavoratori degli en-ti locali . Due sole, per la Corte ,le eccezioni: nel caso delle pro-gettazioni interne e in quell odelle attività di avvocatura in-terna (si veda Il Sole 24 Or edell'u ottobre scorso) .

La partita sembrava chiusa .Rimaneva però in sospeso unaquestione di grande attualità : icompensi relativi al censimen-to. L'Istat infatti trasferisce a cia-scuna amministrazione local erisorse economiche da destina-re alle attività di direzione, coor -dinamento e rilevamento delleinformazioni statistiche . Alcu-ne di queste somme possono es-sere destinate al personale di-pendente . Per la Corte dei cont idella Lombardia si è sempr etrattato di attività di natura isti-tuzionale, sulla quale si è persi-no posto il dubbio di legittimitàin merito all'erogazione di spe-cifici incentivi (si veda la Delibe -razione n . 14/2009).

La stessa Sezione è tornatape-rò sulla questione per esamina-re gli effetti di questi emolumen-

ti sul fondo . Coerentementecon quanto affermato in prece-denza la recente deliberazionen . 550/2011 sottolinea innanzi-tutto che non è ancora dimo-strato che il contributo forfetta-rio per le rilevazioni Istat sia de -stinato a comporre il fondo in-centivante della contrattazio-ne decentrata .

Il documento si occupa per òsoprattutto degli effetti di natu-ra finanziaria. Poiché la rileva-zione è obbligatoria per cia-scun comune, le risorse son odi fatto dei trasferimenti statal iper l'espletamento di una fun-zione amministrativa indero-gabile e sono specificatamentevincolate alle operazioni d icensimento.

Il passaggio chiave risiede

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DISCORDANTI

I magistrati contabil iin Lombardia ammetton ol'eccezione, ma la sezion edella Toscananon è d'accord o

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nella considerazione che que-ste erogazioni sono già state de-finite "a monte" e che quindi illegislatore, al momento dellastesura delle manovre, ha giàprovveduto avalutare la compa-tibilità delle risorse impiegat econ i vincoli di fmanza pubbli-ca. Pertanto a ciascun ente nonpuò spettare alcuna ulteriore ve-rifica di congruità. Un blocco suquesti compensi costituirebb equindi un doppio vincolo .

In conclusione, quindi, le ri-sorse Istat nel loro complessosono escluse tout court dai vin-coli di contenimento di cu iall'art. 9 comma ibis del Dl n .78/2010 .

Diversamente, la Corte de iconti della Toscana nella Deli-berazione n . 291/2011 ritiene chenel blocco rientrino anche icompensi relativi al censimen-to, perchè si tratta di risorse del-la contrattazione integrativa po-tenzialmente destinate a tutti idipendenti.

NE RIPRODUZIONE RISERVATA

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I conflitti. Le sentenze della Consulta Il contenzioso

I ricorsi presentati da Stato e regioni sull'applicazione del Titolo V della ostituzione

Antonelto Cherchi

Dieci anni di federalismo vogliono anche dire quasi mille ricorsi presentati da-vanti alla Corte costituziona-le. A dimostrazione che il nuovo Titolo V non ha avuto vita facile, in particolare nel-la parte in cui ripartisce le competenze tra lo Stato e le regioni. E continua a genera-re conflitti, se è vercfche ne-gli ultimi due anni i ricorsi di Roma contro i governi locali sono cresciuti del 33% e quel-li delle regioni contro lo Sta-to del16 per cento.

A sollevare il conflitto di poteri è stata soprattutto Ro-ma, che ha ravvisato una le-sione delle proprie prerogati-ve in 568 casi, in particolar modo da parte della regione Abruzzo (contro cui ha pre-sentato ricorso 42 volte), del-la Puglia (41 ricorsi) e della Toscana (38 ricorsi).

Dal proprio canto, la Tosca-na è la regione che ha chiama-to in causa, davanti alla Con-sulta, lo Stato il maggior nu-mero di volte: 73 impugnazio-ni di provvedimenti in cui, se-condo la giunta toscana, il go-verno centrale si è attribuito competenze non proprie. Un braccio di ferro che non ha uguali nelle altre regioni, tan-to che l'Emilia Romagna, che nella classifica dei ricorsi se-gue la Toscana, in dieci anni ha portato lo Stato davanti ai giudici costituzionali "solo"

39 volte. Complessivamente, le regioni hanno impugnato gli atti centrali 422 volte.

A innescare la mina dei ri-corsi è stata la formulazione del nuovo articolo 117 della Costituzione, in particolare nella parte delle materie ri-servate alla legislazione con-corrente, ovvero quelle in cui allo Stato spetta fissare i principi generali e ai governi locali legiferare nel detta-glio. Modalità che, insieme al-le potestà riservate esclusiva-mente allo Stato e alle regio-ni, completa il quadro delle competenze legislative dise-gnate dal Titolo V riformato. A dire il vero, anche la pote-stà legislativa riservata alle regioni è stata fonte di più di un dubbio, perché funziona per sottrazione, nel senso che i governi locali sanno di poter intervenire invia esclu-siva in quegli ambiti che non sono espresso appannaggio dello Stato.

Dí certo, però, la legislazio-ne concorrente è quella che ha generato il maggior nume-ro di questioni e anche le più spinose. È di questi giorni, per esempio, la contrapposi-zione tra ministero dei Beni culturali e regione Lazio sul piano casa, che in alcune par-ti viola la tutela paesaggisti-ca. Per questo il Governo ha impugnato gli atti regionali davanti alla Consulta.

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Sulle competenze quasi mille ricorsi

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L tato contro Regioni contro te Regioni io Stato

Basilicata Calabria Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte

24 37 18 5

19 73 3

18 15 21

Regioni Abruzzo

26

37

31

28

37

16

27

22

32

19

23 29

17

41

26

14

38

5 18

14

11 24 39 14 10 12 • 13 24

3 19

Veneto t ota e

Prov. autonoma di Bolzano

42 9

Prov. autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto-Adige Umbria Valle d'Aosta

26

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Il Sole12

Devolution. L'anniversario dell'assetto costituzionale voluto dal centro-sinistra

Dieci anni di federalismo ma lo Stato recupera spazi Tra le deleghe da colmare anche la riforma del Parlamento

Eugenio Bruno

È un decimo compleanno tra luci e ombre quello che il nuo-vo titolo V si accinge a festeggia-re. Domani la riforma della Costi-tuzione voluta dal centro-sini-stra e confermata da un referen-dum popolare compirà io anni. Ma non tutti i nodi sono stati sciolti. Se, da un lato, il federali-smo fiscale è ormai a un passo dal traguardo, dall'altro, la confu-sione sul "chi fa che cosa" ingene-rata dalla competenza concor-rente di Stato e Regioni su un elenco sin troppo lungo di mate-rie fa ancora sentire i suoi effetti. Come testimoniala mole di ricor-si alla Consulta per i conflitti di attribuzione che, come racconta l'altro articolo in pagina, non ac-cenna affatto a diminuire

Luci e ombre dunque. Partia-mo dalle prime. Il principale me-rito della riforma del 2001 è sta-

to, attraverso l'articolo u4, quel-lo di porre sullo stesso piano le varie articolazioni della Repub-blica: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Offrendo così un ombrello costi-tuzionale ai processi di decentra-mento amministrativo che le leg-gi Bassanini avevano avviato tra il '97 e il '99. Ne è seguito un pro-gressivo aumento della capacità di spesa delle autonomie locali a cui però non ha fatto seguito un analogo processo sul fronte del-le entrate. Arrivando a quell'«al-bero storto» della finanza pubbli-ca citata a più riprese dal mini-stro dell'Éonomia, Giulio Tre-monti, come uno dei grossi mali del nostro Paese.

È su questo terreno che si inne-sta il federalismo fiscale. A cui l'articolo 119 della Costituzione assegna due compiti principali: dare a ogni livello di governo «au-tonomia finanziaria di entrata e di spesa» e affidare a un fondo pe-requativo il compito di assistere i «territori con minore capacità fi-scale per abitante» e permettere a tutti gli enti di «finanziare inte-gralmente le funzioni pubbli-che» assegnate. Con la legge 42 del 2009 il tentativo di dare attua-zione a questi principi è diventa-

to realtà, sulla spinta della Lega che ne ha fatto una bandiera poli-tica e l'apporto dell'opposizione che ha contribuito a smussare gli angoli della proposta "lombar-da" di federalismo da cui il Car-roccio era partito.

L'iter è proseguito nell'ultimo anno e mezzo con gli otto decreti legislativi (su cui si veda la tabel-la qui accanto) partoriti dall'Ese-cutivo. Che hanno ridisegnato i compiti essenziali e le capacità impositive di Regioni, Province, Comuni e (quando mai arriveran-no) Città metropolitane, sancen-do, tra le altre cose, il passaggio dalla spesa storica ai costi stan-dard e introducendo un doppio si-stema di perequazione per i terri-tori svantaggiati. In realtà il pro-cesso è tutt'altro che concluso; la stessa delega assegna altri due an-ni al Governo peri correttivi. I pri-mi già sono stati messi nero su bianco - come l'anticipo dal 2014 al 2013 dell'Imu sugli immobili e l'introduzione della Res sui rifiu-ti al posto della Tarsu - in un prov-vedimento che sarà all'esame del-la Conferenza Stato-Regioni e della commissione bicamerale prima di tornare a Palazzo Chigi per il sì fmale. E ne seguiranno al-tri visto che manca la regolamen-

tazione del fondo perequativo di Comuni e Province e le compe-tenze di Roma capitale. A ogni modo per valutare gli effetti del-l'intero assetto bisognerà atten-dere il 2017 quando l'entrata a re-gime sarà completa.

Ma, venendo alle ombre, chis-sà che per allora la confusione in-generata dalle competenze con-correnti sarà stata risolta. Le spe-ranze almeno in parte erano affi-date al Ddl C alderoli approvato a luglio e appena incardinato al Se-nato. Oltre a dimezzare il nume-ro dei parlamentari, introdurre il Senato federale e superare il bica-meralismo perfetto il Ddl riscri-ve l'articolo 117 riportando «gran-di reti di trasporto e di navigazio-ne», «ordinamento della comuni-cazione» e «produzione, traspor-to e distribuzione nazionale del-l'energia» sotto l'egida statale. L'intenzione di varare quel testo in teoria ci sarebbe. Tant'è che l'Esecutivo l'ha anche citato nella lettera inviata all'Ue due settima-ne fa, indicando la dead line per il voto di una delle due Camere in 6-12 mesi. Che somigliano però sempre più a un'eternità vista la burrasca che si è abbattuta da me-si sulla maggioranza.

PI ,, ODUZIONE RISERVATA

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Il Sole12

Il puzzle

I decreti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale

.. contenuto ... L P ......

rSuddiviso tra Regioni, Province ornuni L'agenzia del Demanio-haiesso a punto una parte del patrimonio demaniale, come l'elenco dei beni disponibili e quello dei beni spiagge, fiumi, bacini, palazzi, caserme indisponibili. Si attendono i Dpcm che

attribuiranno i singoli beni alle autonomie Il consiglio comunale di Roma dovrà emanare un nuovo statuto. Per il funzionamento di Roma capitale serve un nuovo Dlgs che disciplini le competenze future Il passaggio ai fabbisogni standard sarà graduale e farà sentire i suoi effetti a regime a partire dal 2017

Fisco municipale Si amplia la platea delle entrate proprie dei (Dlgs 14/3/2011 Comuni, che, oltre all'Ici, potranno contare su n. 23) compartecipazione Iva, imposte di registro,

ipotecaria, catastale, di bollo, Irpef sui redditi immobiliari. Dal 2014 Ici e Irpef sui redditi immobiliari lasceranno il posto all'imposta municipale unica (Imu). Già in vigore cedolare affitti e sblocco addizionale Irpef Le Regioni potranno contare su compartecipazione all'Iva e addizionate Irpef nella misura massima del 3 per cento. Le risorse per far fronte alle spese della sanità saranno parametrate ai costi medi di tre regioni scelte in un gruppo di cinque Si tratta di rivedere l'uso dei fondi Fas, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali

I bilanci delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni dovranno rispettare i principi europei

Premi e sanzioni per gli amministratori (D/gs 6 /9/2011 n.149)

• Decreti co rrettivi

I decreti A(1000000

ederatirno demaniale (Dlgs 28/5/2010 n. 85) Roma capitale Il consiglio comunale si chiamerà assemblea (Dlgs 17/9/2010 capitolina. Ridotti i consiglieri da 60 a 48 n. 156) e gli assessori da 16 a 12

Fisco regionale, provinciale e costi standard (Dlgs 6/5/2011 n. 68)

Fabbisogni L'erogazione dei servizi fondamentali locali standard (per esempio, polizia municipale, asili, (Dlgs 26/11/2010 ambiente) va parametrata a fabbisogni n. 216) standard calcolati sulla base dei dati raccolti con i questionari elaborati da Sose e Ifel

Politiche di coesione (Dlgs 30/5/2011 n.88) Armonizzazione dei bilanci pubblici (Dlgs 23/6/2011 n. 118 )

Governatori, presidenti di Provincia e sindaci che non riescono a produrre bilanci in pareggio devono farsi da parte

Il GOVerno può predisporre decreti correttivi dei provvedimenti già varati. Il primo sta prendendo forma e prevede ritocchi al fisco municipale: anticipa dal 2014 al 2013 l'introduzione dell'Imu e sostituisce la Tarsu con un nuovo tributo (Res) su rifiuti e servizi indivisibili

Il provvedimento sarà modificato in più punti da uno o più decreti correttivi. L'Imu dovrebbe essere anticipata al 2013 e la Res (rifiuti e servizi) dovrebbe sostituire la Tarsu sui rifiuti

La scelta delle tre Regioni benchmark dovrà essere effettuato dalla Conferenza unificata sulla base dei bilanci sanitari 2011. La loro applicazione partirà nel 2013

Insieme al Dlgs sui fondi Ue è stato approvato un decreto dell'Economia sulla perequazione infrastrutturale per rimuovere gli squilibri nei territori svantaggiati Viene superato il federalismo contabile: tutti i livelli di governo dovranno utilizzare lo stesso schema di bilancio consolidato, includendo nel computo anche le società controllate Il decreto introduce la relazione di fine mandato, che rappresenta un bilancio certificato dei saldi prodotti. Per chi porta l'ente al default scattano rimozione e incandidabilità

Il decreto approvato in via preliminare il 24 ottobre dovrà ora andare all'esame della Conferenza unificata e poi alla commissione bicamerale per il federalismo, quindi tornerà a Palazzo Chigi per il via libera definitivo

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press L.IfE07/11 /2011

Musei . Le iniziative

Con le tesserine dedicatel'accesso a siti e mostrepassa dalla corsia riservata

Anno record il 2010 per mu-sei, monumentie aree archeologi -che statali, che hanno segnato i lmiglior risultato assoluto in termi-ni di affluenza : complessivamen-te 374 milioni di visitatori, i115,4%in più dell'anno precedente (fon-te Touring Club) . E nonsiè tratta-to solo di visitatori stranieri o ita-liani, ma anche di cittadini che ri-scoprono il piacere di fare i turistinella propria città per scoprirn ele bellezze, anche quelle meno co -nosciute, alimentando una ten-denza nuova che gli anglosassonihanno definito staycation .

Per chi decide di dedicarsi aquesta forma di turismo cultura -le può essere utile acquistare lecarte emesse a livello locale che ,a fronte di una spesa forfettaria,consentono di entrare gratis o aprezzo ridotto in musei e monu-menti, di partecipare ad attivitàriservate e di usufruire di corsieriservate alle biglietterie, con il

doppio vantaggio di risparmiaresoldi e tempo . Qualche esempio:l'Abbonamento Musei Torino ePiemonte costa 49 euro l'anno ( eoffre sconti anche a teatro, al ci-nema e in libreria); a Genova laCard Musei in versione annuale,al prezzo di 35 euro, permette d ientrare gratis in 22 musei e di ot-tenere tariffe ridotte in altri mo-numenti, cinema e teatri. Nellacapitale ci si può iscrivere allaonlus Amici dei musei di Roma:la tessera annuale costa 6o euro,ma permette di entrare gratuita -mente in tutti i musei del Comu-ne, di partecipare a visite guida -te e conferenze, e di ricevere l'in-vito a eventi culturali e inaugura-zioni di mostre . Molte agevola-zioni in musei, monumenti e mo-stre sono destinate anche agl iiscritti al Touring Club (82 eurola quota annuale) al Fai (39 euro)o a Italia Nostra (31 euro) .

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Dalle aziende dilazioni fino a 55 giorni Aziende italiane in grave ritardo sui paga-menti. Il 36% delle fatture su clienti do-mestici e il 34% di quelle su clienti este-ri vengono saldati in ritardo. Mentre le dilazioni medie di pagamento arrivano a toccare i 55 giorni. Sono questi i risultati del Barometro sui comportamenti di paga-mento, l'indagine condotta su un campione di quasi 5.400 imprese in 27 Paesi realiz-zata dal gruppo di assicurazione al credito commerciale, Atradius. «In Italia il 10% delle fatture scadute vengono pagate con oltre 90 giorni di ritardo, percentuale deci-samente superiore alla media dell'indagine (6% )», si legge nel Barometro. «Insoluti protratti per tempi così lunghi si trasfor-mano quasi sempre in crediti inesigibili, stimati dagli intervistati nell'ordine del 5% del valore totale delle fatture inerenti a transazioni tra imprese, rispetto a una media del campione pari al 3%. Una per-centuale superiore all'interno dell'indagi-ne internazionale (6%) è stata osservata solo in Grecia». Ma quali sono le ragioni alla base dei ritardi di pagamento? Secon-do la grande maggioranza degli intervista-ti (71% delle imprese italiane), il motivo principale sarebbe legato all'insufficiente

disponibilità di fondi. La consapevolezza di questo stato di cose, tuttavia, non ha frenato la propensione degli intervistati all'tttilizzo del credito commerciale nelle transazioni tra imprese: in media il 59% delle transazioni B2B è stato effettuato a credito e di queste ben 3/4 (75%) sono state effettuate nel territorio dei clienti nazionali, con cui i rapporti commerciali di lunga durata restano un obiettivo es-senziale. Dal punto di vista della gestione dei crediti, circa il 60% degli intervistati italiani ha dichiarato di offrire sconti per il pagamento anticipato delle fatture, un dato decisamente superiore alla media eu-ropea e dell'indagine nel suo complesso. «Nell'attuale e difficile contesto economi-co-finanziario italiano, le imprese hanno dichiarato di aver richiesto forme di paga-mento sicure con una maggiore regolarità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno», si legge nel documento di Atradius. «Solleciti di pagamento, monitoraggio del rischio cliente e verifica del merito di cre-dito degli acquirenti sono risultati i prin-cipali strumenti di mitigazione del rischio utilizzati dagli intervistati italiani, in mi-sura superiore alla media europea».

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Salta il recepitnento della direttiva Ue sull'abbattimento dei tempi di fatturazione della p.a.

Pagamenti lenti, speranza Cdp Dalla Cassa depositi e prestiti in arrivo un fondo per le pmi

La ricetta Tajani era di anticipare di un anno l'entrata in vigore della direttiva 2011/07/Ue che

prevede l'abbattimento dei tem-pi dí pagamento da parte della pubblica amministrazione a un massimo di 30 giorni. Una solu-zione, quella ipotizzata dal vi-cepresidente della commissione europea, che avrebbe inondato il mondo delle imprese con 50 miliardi di euro. «Anticipare le regole con una sanzione per i ritardi anche solo di un giorno servirà a mettere in circolo 180 miliardi di euro a livello comu-nitario e a salvare molte piccole e medie imprese», ha spiegato giorni fa. Ma la Ragioneria di stato ha messo in guardia il Parlamento dagli effetti nefasti che l'adozione delle nuove re-gole avrebbe generato sui conti pubblici. «Si ritiene necessario rinviare il recepimento della di-rettiva, tenuto conto che la sca-denza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, con facoltà di escludere dall'applicazione della stessa i contratti stipulati anteriormente a tale data». Ri-sultato, la Commissione bilan-cio della Camera dei deputati ha fatto richiesta di eliminare dalla Comunitaria 2011 il ca-pitolo in cui si fa riferimento al recepimento della direttiva sui ritardi dei pagamenti. E questo, sulla scorta dei timori espressi dai ragionieri dello sta-to secondo cui, «in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico e stante la situazione di forte ritardo nel-le erogazioni, la nuova direttiva

comunitaria darebbe luogo al conseguente addebito di inte-ressi moratori a carico dell'era-rio, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica». Una doccia fredda per il siste-ma produttivo italiano, gra-vato da ritardi biblici nel saldo delle fatture da parte degli enti pubblici. «I tempi medi di pagamento dei clienti privati sono pari a 46,9 giorni, che rad-doppiano quan-do il cliente è la pubblica am-ministrazione (92,1 giorni)», si legge nell'ul-timo rapporto di Fondazione Impresa che ha scattato la fotografia al si-stema dei pagamenti in Italia. Per i pagamenti della p.a., se-condo l'analisi, ad attendere dí più sarebbero le aziende della piccola impresa manifatturie-ra (120,8 giorni) e dei servizi (104,4 giorni). Le cose vanno relativamente meglio per le im-prese artigiane che attendono 83,4 giorni, mentre nel caso del commercio i tempi si accorciano a 52,5 giorni. «Nelle transazioni commerciali tra privati sono le imprese artigiane a soffrire di più (61,3 giorni i tempi medi di pagamento)», hanno avver-tito gli esperti di Fondazione Impresa. «Seguono le piccole aziende manifatturiere (53,3 giorni), i servizi (45,6 giorni) e il commercio (22,2 giorni) che si conferma il comparto che ri-

sente meno della problematica dei tempi di pagamento anche per forme contrattuali che pre- vedono tempi di pagamento più ristretti (a merce consegnata o a 30 giorni)». La classifica dei tempi di pagamento della p.a. fa segnare le note più dolenti nel

cado delle im- prese del Mez- zogiorno che devono atten- dere in media 116,9 giorni. Le piccole imprese del Nordovest devono pa- zientare circa tre mesi (90,8 giorni) prima di vedersi sal- date le fatture, mentre nel caso del Nordest e del Centro la situazione è leggermente

migliore (rispettivamente 83,4 e 82,5 giorni). Non solo. Nei rapporti fra privati i tempi di pagamento sono più contenu- ti ma a soffrire dí più sono le piccole imprese del Nord (57,5 giorni per il Nordest e 50,5 gior- ni per il Nordovest). «Rispetto al secondo semestre del 2010, i tempi di pagamento alle pic- cole imprese sono aumentati di 2,9 giorni nel caso dei clien- ti privati e addirittura dì 7,8 giorni nel caso della pubblica amministrazione», si legge nel documento di Fondazione Im- presa secondo cui, per quanto riguarda l'aumento dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione a livello set- toriale si sarebbe verificato un aumento più pronunciato per le piccole imprese che operano nel commercio (+9,3 giorni di attesa

in più). Artigianato, piccola im-presa manifatturiera e servizi hanno visto invece aumentare i tempi di pagamento di circa 6-7 giorni, rispetto al secondo semestre del 2010. Mentre a livello territoriale gli aumenti più consistenti si sono verificati nel Mezzogiorno (+13,8 giorni in più di attesa) e nel Centro (+10,4 giorni); con le variazioni più contenute presso le piccole imprese del Nordest (appena 1,2 giorni in più).

Ma non tutto è perduto. A fare da bilanciere al temuto protrar-si dei tempi per l'applicazione della direttiva Ue sui ritardi dei pagamenti è arrivata la Cassa depositi e prestiti (Cdp). 11 cda della società pubblica presie-duta da Franco Bassanini, il 26 ottobre scorso ha deciso per un ampliamento delle risorse de-dicate alle imprese di piccola e media dimensione, attraverso la costituzione di un nuovo plafond a disposizione del sistema ban-cario per il finanziamento delle pmi. Lo strumentverrà dotato di ulteriori 10 miliardi di euro di cui 8 miliardi saranno destinati a investimenti e circolante delle piccole e medie imprese. Mentre fino a 2 miliardi di euro serviran-no a fronteggiare il problema dei ritardi nei pagamenti dei crediti vantati dalle pmi nei confronti delle pubbliche amministrazio-ni. «Il rinnovo del plafond deciso dalla Cassa rappresenta un'ot-tima notizia», ha commentato il presidente dell'Abi, Giusep-pe Mussari. «I fondi del prece-dente plafond sono tutti andati sul territorio, raggiungendo lo scopo di sostenere le pmi. Nei prossimi giorni con la Cassa de-finiremo le modalità più efficaci per l'impiego di queste nuove risorse. Mettendo a frutto la

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positiva esperienza maturata nel finanziamento delle pmi, il settore bancario utilizzerà al meglio i nuovi fondi anche per rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese che soffrono per i ritardi di paga-mento della p.a.». Soddisfazione per l'iniziativa della Cdp è stata espressa anche da Paolo Buzzet-ti, presidente dell'Ance. «Questa decisione rappresenta un primo passo per offrire soluzioni con-crete al gravissimo problema dei ritardati pagamenti. La quasi totalità delle imprese che ha eseguito e completato da mesi lavori a favore delle pubbliche amministrazioni di tutta Italia sta ancora aspettando di essere pagata, a causa degli effetti del Patto di stabilità interno che, così concepito, penalizza anche gli enti virtuosi», ha sottolinea-to Buzzetti. «In questo modo, si stanno mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro e l'esi-stenza stessa delle aziende. La speranza di tutte le imprese che rappresento è che questa misura diventi operativa nel più breve tempo possibile». Con le nuove risorse stanziate, il valore del supporto di Cassa Depositi e Prestiti al mondo delle piccole e medie imprese attraverso il ca-nale bancario è salito così a 18 miliardi di euro. «Il plafond da 8 miliardi, costituito a metà 2009, è stato interamente contrattua-lizzato e 6,3 sono i miliardi di euro già erogati», hanno spiega-to dalla Cdp. «Le Pmi che han-no beneficiato della provvista sono circa 36mila, grazie anche all'adesione massiva all'iniziati-va da parte delle banche aderen-ti, il 76% del totale in termini di sportelli e quasi il 92% in termi-ni di quote di mercato». C> Rtproduzione riservata—E

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