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20 Luglio 2017 Giornata di formazione ANCI – UPI Attuazione della L. 56/2014 e servizi provinciali di Area Vasta LA CUC AL SERVIZIO DEI COMUNI I comuni non capoluogo: obblighi e facoltà in materia di strumenti telematici di acquisto e di negoziazioni (convenzioni e accordi quadro CONSIP e ARCA, MEPA e SINTEL); obblighi di aggregazione ex art. 37 c. 4 D.Lsg. 50/16 Dott.ssa Sara Bernasconi

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20 Luglio 2017

Giornata di formazione ANCI – UPI

Attuazione della L. 56/2014 e servizi provinciali di Area Vasta

LA CUC AL SERVIZIO DEI COMUNI

I comuni non capoluogo: obblighi e facoltà in materia di strumenti telematici di acquisto e di negoziazioni (convenzioni e accordi quadro CONSIP e ARCA, MEPA e

SINTEL); obblighi di aggregazione ex art. 37 c. 4 D.Lsg. 50/16

Dott.ssa Sara Bernasconi

Le procedure di gara in capo ai Comuni

Gli affidamenti inferiori alle soglie comunitarie mediante

le cd. «procedure semplificate»

e le novità del PRIMO DECRETO CORRETTIVO (D.Lgs. 56/2017)

applicabili alle gare in cui la LETTERA DI INVITO è inviata dal 20 maggio 2017

Le cd «procedure semplificate» sottosoglia comunitaria

Art. 36 c. 1 versione pre-correttivo

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sottosoglia avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art.30 c. 1 del Codice e precisamente: ….. Omissis…

Art. 35 c. 1 versione pre-correttivo

«Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'impostasul valore aggiunto, e‘ pari o superiore alle soglie» comunitarie.

L’impostazione è di diretta derivazione comunitaria: l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi eforniture sottosoglia NON sono soggetti all’applicazione delle disposizioni previste dal codice degliappalti, ma solo ai principi sopra elencati!

PRE-CORRETTIVO

Le cd «procedure semplificate» sottosoglia comunitaria

La portata rivoluzionaria dell’art. 36 c. 1 è stata fortemente ridimensionatadalle interpretazioni restrittive dell’ANAC e del Consiglio di Stato, finchè ilprimo correttivo ha modificato l’art. 35 c. 1:

Art. 35 c. 1 versione post-correttivo:

«Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitariasono: …..».

Contestualmente sono stati introdotti nell’art. 36 post-correttivo oriferimenti a nuovi articoli e d’altra parte sono state introdotte DEROGHEespresse in diversi punti del codice, in relazione alle procedure inferiori allesoglie comunitarie

L’espressione dell’art. 35 c. 1 è diventata del tutto neutrale. Agli appalti infra-soglia comunitariasi applicano i principi del codice e le disposizioni del codice, fatto salvo per gli affidamenti inferioria 40.000 o inferiori alle soglie comunitarie, ove espressamente prevista la deroga e fatto salvoregimi speciali ove espressamente previsto

POST-CORRETTIVO

Atto del governoschema di D.Lgs. Recante disposizioni integrative e correttive del D.Lsg. 18

aprile 2016 n. 50 (397)approvato dal consiglio dei Ministeri in data 13/04/2017

Art. 22

Modifiche in rosso all’art. 36 del D.Lsg. 50/2016

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sottosogliaavvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 e 34 e 42 delCodice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degliaffidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità dipartecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioniappaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.

Art. 42 codice applicabile sottosoglia

Art. 42 (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare,prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure diaggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire laparità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche perconto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delleconcessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interessefinanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità eindipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione diconflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidentedella Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 é tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, adastenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi diresponsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunquefonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

PRIMANOVITA’

Atto del governoschema di D.Lgs. Recante disposizioni integrative e correttive del D.Lsg. 18

aprile 2016 n. 50 (397)approvato dal consiglio dei Ministeri in data 13/04/2017

Art. 22

Modifiche in rosso all’art. 36 del D.Lsg. 50/2016

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sottosogliaavvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 e 34 e 42 delCodice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degliaffidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità dipartecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioniappaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previstidal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblicaamministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteriambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi neisettori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, ((anche)) a quantospecificamente previsto all' articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteripremianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di garaper l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensidell'articolo 95, comma 6. (Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazioneospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), edei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto puòstabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 percento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gliaffidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta,relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali dienergia e oggetto dei criteri ambientali minimi). mentre si applica per l'intero valore dellegare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienzaenergetica negli usi finali quali ABROGATO CON PRIMO CORRETTIVO

SECONDANOVITA’Art. 34 Codice applicabile sottosoglia

(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi diristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteriambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quantopossibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere darealizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’Ambiente e delleTutela del territorio e del mare.a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per

illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica eaffidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti,apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;

c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio diriscaldamento/raffrescamento di edifici;

d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione emanutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essereprevisto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a based'asta indicato al comma 2.

ABROGATO CON PRIMO CORRETTIVO:

I CAM SI APPLICANO SUL 100% DEL VALORE DELL’APPALTO

• servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a),

• contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144

Obbligo CAM per una quota anche < 50% (definita da

D.M.)100 % DAL 01.01.2020

• forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia

Obbligo CAM per una quota pari almeno il 50 % (progressivamente aumentabile) definita

da D.M.

• forniture e affidamenti connesse agli usi finali di energia :

• acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

•b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;

•c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;

•d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Obbligo CAM per

una quota pari al 100%D

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Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

del 24 maggio 2016

APPROVATO AI SENSI DELL’ART. 34 c. 3 PERDE DI EFFICACIA,

ESSENDONE STATO ABROGATO IL PRESUPPOSTO NORMATIVO

Art. 34 c. 3: L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 (i criteri disostenibilità energetica e ambientale: i CAM al 100% delvalore della gara e i CRITERI PREMIANTI per le OEV) si applicaper gli affidamenti di qualunque importo (anche sottosoglian.d.r.), relativamente alle categorie di forniture e diaffidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientaliminimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione

legge n. 296/2006

Art. 1 c. 1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziarel'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilita'ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione",predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dellosviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa,costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414.Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenzedi sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizidelle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri: a)riduzione dell'uso delle risorse naturali; b) sostituzione delle fontienergetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; c) riduzione dellaproduzione di rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e) riduzionedei rischi ambientali.

Che cosa è il Piano d’Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici (Green Public Procurement) ?

legge n. 296/2006

Art. 1 c. 1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilita'ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categoriemerceologiche:

a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d)gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; j)elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione; l) materiali perl'igiene; m) trasporti

Che cosa è il Piano d’Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici (Green Public Procurement) ?

decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dellosviluppo economico e dell'economia e delle finanze: ha adottato il PANGPP;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del maren. 135 del 10 aprile 2013 recante «Piano d'azione per la sostenibilita'ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione -Revisione 2013», che aggiorna il citato PAN GPP ai sensi dell'art. 4 deldecreto interministeriale dell'11 aprile 2008;

Che cosa è il Piano d’Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici (Green Public Procurement) ?

www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore

CAM ATTUALMENTE APPROVATI:

1. Apparecchiature elettroniche per ufficio2. Arredi per interni

3. Arredo Urbano4. Aspetti sociali negli appalti pubblici

5. Ausili per l’incontinenza6. Carta

7. Cartucce per stampanti8. Edilizia

9. Illuminazione pubblica10. Pulizia e prodotti per l’igiene

11. Rifiuti urbani12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari

13. Sanificazione per strutture ospedaliere14. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)

15. Tessili16. Veicoli

17. Verde pubblico

Con Decreto 18 ottobre 2016 (G.U. n. 262 del 9 novembre 2016) sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi” per:

13. L’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti

Con DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi per:

8. L’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione

Con Decreto 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi” per:

5. Le forniture di ausili per l’incontinenza

Con Decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi” per:

3. Acquisto di articoli per l’arredo urbano

Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per:

11. affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato 1)

7. forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (allegato 2)

Con DM 24 maggio 2012 ( G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi" per:

10. Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene: per opportuna consultazione è disponibile la relazione di accompagnamento

Chiarimento sui Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei prodotti per l’igiene (Allegato del D.M.24 maggio 2012, G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

Con DM 8 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi" per:

16. Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada

Nota interpretativa del DM 8 maggio 2012 relativo ai "Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada"

Decreto correttivo

In data 30 novembre 2012, il Sig. Ministro ha firmato il decreto correttivo dell’allegato al decreto ministeriale dell’8 maggio 2012.

Con DM 07 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012) sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi” per:

14. Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento: per opportuna consultazione è disponibile la relazione di accompagnamento

Con DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per:

12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari: per opportuna consultazione è disponibile la relazione di accompagnamento.

Nel corso del 2012 è stata svolta una indagine nazionale su un campione significativo di gare d’appalto di enti pubblici. Tale rapporto, a cura di Ecosistemi, ha come titolo "Indagine ristorazione collettiva 2012".

Con DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi per

15. Prodotti tessili

2. Arredi per interni

TUTTI I CAM PUBBLICATI SUL SITOwww.minambiente.it/pagina/criteri-vigore

SI APPLICANO AL 100% DEL VALORE DELL’APPALTO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRIMO DECRETO CORRETTIVO

(il 15°giorno successivo alla pubblicazione in G.U.R.I.)

Servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari

ART. 144 c. 2 CODICE

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee diindirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee diindirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.

Art. 216 c. 18 CODICE:

18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cuiall'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecnichefinalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

http://www.salute.gov.itIl Ministero della salute è attivamente impegnato nella definizione di una strategia globale volta alla promozione degli stili di vita

salutari e alla riduzione delle malattie non trasmissibili. Tra le problematiche di interesse vi sono anche quelle legate alla ristorazione collettiva.

Il Ministero alla data di entrata n vigore del codice degli appalti aveva già elaborato i seguenti documenti:

Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate in Conferenza Stato-Regioni e pubblicate in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010

Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, approvate in Conferenza Stato-Regioni il 16 dicembre 2010 e pubblicate in G.U. n. 37 del 15 febbraio 2011

Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica, approvate in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2014.

E’ intenzione del Ministero occuparsi anche di altri aspetti della ristorazione collettiva, quali la ristorazione aziendale ecommerciale nell’ottica di rendere attuabili, anche consumando i pasti fuori casa, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie largamente diffuse quali: sovrappeso e obesità, diabete, ipertensione, dislipemie, allergie e intolleranze alimentari.

http://www.salute.gov.it

Il Regolamento UE 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori prevede che gli Stati membri possonoadottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali fornire al consumatore finale anche nella ristorazione collettivale indicazioni sulle sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze alimentari.

A tale proposito il Ministero della Salute ha formalizzato tali disposizioni con la nota del 6 febbraio 2015.

Atto del governoschema di D.Lgs. Recante disposizioni integrative e correttive del D.Lsg. 18

aprile 2016 n. 50 (397)approvato dal consiglio dei Ministeri in data 13/04/2017

Art. 22

Modifiche in rosso all’art. 36 del D.Lsg. 50/2016

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sottosogliaavvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 e 34 e 42 delCodice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degliaffidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità dipartecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioniappaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.

Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

E’ facoltà (ma non obbligo) della S.A. applicare l’art. 50

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventinatura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità dimanodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti INSERISCONO, nel rispetto dei principi dell'Unioneeuropea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personaleimpiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore dicui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità dimanodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per centodell'importo totale del contratto.

TERZANOVITA’

ITER PROCEDURALE lavori, servizi e forniture < 40.000,00 €

L’iter procedurale degli affidamenti INFERIORI a 40.000 €

1• Selezione dell’operatore economico

2• Verifiche di legge

3

• ATTO UNICO:• DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE

E DI AGGIUDICAZIONE

P.A.ACQUISISCE INFORMAZIONI,

DATI, DOCUMENTI PER CAPIRE:

Quali soluzioni presenti sul mercato soddisfare il proprio fabbisogno?- Consultazione dei prodotti e dei

relativi prezzi presenti in MEPA-Consultazione dei cataloghi fornitori on line, extra MEPA

- richiesta di sopralluogo e preventivo ad UNO O PIU’ O.E.

- acquisizioni di relazioni, consulenze e documenti da esperti,

P.A.

Qual è la platea dei potenziali affidatari?

- Consultazione categorie merceologiche del MEPA

- Consultazione elenco fornitori in SINTEL

- Consultazioni elenchi ufficiali (es.: soggetti abilitati ad

effettuare verifiche impianti elettrici, servizi di riscossione

coattiva…)

STEP 1

LINEE GUIDA n. 4 DELL’ANAC:

3.1 Avvio della procedura3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto

dei principi di cui all’art. 30 d.lgs.50/2016 e delle regole diconcorrenza, la stazione appaltantepuò acquisire informazioni, dati,documenti volti a indentificare lesoluzioni presenti sul mercato persoddisfare i propri fabbisogni e laplatea dei potenziali affidatari.

Relazione AIR sulle LINEE GUIDA post parere Consiglio di Stato:

4. L’ANAC ha rimesso alla discrezionalità della S.A. le modalità con cui acquisire le informazioni sullesoluzioni presenti nel mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenzialiaffidatari.

L’ANAC ha valutato che poiché il codice NON richiede l’effettuazione di indagini di mercato perimporti inferiori a 40.000 €, NON ha voluto imporre particolari formalità all’acquisizione diinformazioni, dati e documenti

Esempi:

PRINCIPIO: par condicio partecipationis, che si può sostanziare nel fornire agli O.E. interpellati le stesse informazioni, tenendo un comportamento

corretto, senza favorire un operatore discapito di altri

FORMALITA’: presentazione offerta in busta chiusa, celebrazione di una gara formale con sedute pubbliche verbalizzate

PRINCIPIO: valutazione della congruità dell’offerta (obbligo di motivazione nella determinazione di aggiudicazione: offerta «anomala» non è

accettabile) (TAR Aquila, sent. 372/2016 – TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 419 del 04/10/2016, TAR Lecce, 1906 del 15/12/2016)

FORMALITA’: applicazione dei metodi di individuazione delle offerte anomale ex art. 97 C (TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 26/01/2017, n. 564)

Quale criterio di selezione?

A parità di prestazioni, si sceglie il preventivo migliore (TIPO MAX RIB)Si possono confrontare anche più preventivi, tenendo conto del miglior

rapporto qualità-prezzo (TIPO OEPV)

SOGGIACE AI PRINCIPI DEL CODICEMA NON SOGGIACE ALLE FORMALITA’

DI UNA GARA (salvo gli autovincoli della SA.) Il livello di FORMALITA’ della procedura di gara è una scelta discrezionale

del RUP, fermi restando gli obblighi in materia di ricorso agli strumenti telematici di negoziazione.

• la Stazione Appaltante può invitare un solo Operatore Economico.

• PROCEDURA SEMPLIFICATA

“Affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016)

• la Stazione Appaltante può richiedere più preventivi per procedere all’affidamento diretto ad un unico fornitore

• PROCEDURA SEMPLIFICATA

“Affidamento diretto previa richiesta di

preventivi” (ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)

D.Lgs 50/2016) SINTEL

• La Stazione Appaltante può invitare alcuni Operatori Economici. Tutti gli O.E. possono partecipare. Non è previsto il percorso di valutazione/aggiudicazione. Pertanto la S.A deve successivamente attivare un’altra procedura. La Stazione Appaltante ha la piena visibilità delle offerte inviate dagli Operatori Economici senza dover chiudere la fase di pubblicazione.

“Manifestazione di interesse”

• La Stazione Appaltante può invitare alcuni Operatori Economici. Tutti gli O.E. possono partecipare. Non è previsto il percorso di valutazione/aggiudicazione. Pertanto la S.A deve successivamente attivare un’altra procedura. La Stazione Appaltante ha la piena visibilità delle offerte inviate dagli Operatori Economici senza dover chiudere la fase di pubblicazione.

“indagine di mercato”

SINTEL

• LA S.A. invita gli operatori economici PROCEDURA COMPLETA (MAX RIB – OEV)

“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura

negoziata senza previa indizione di gara” (ai sensi

degli artt. 36, comma 2 lett. b) e c), 63 e 125, D.Lgs 50/2016)

SINTEL

In SINTEL: modalità espletamento gare< 40.000 €

• «PROCEDURE APERTE»:

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO con richiesta di preventivo A TUTTI + AFFIDAMENTO DIRETTO al miglior offerente

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO senza richiedere un preventivo + invito a TUTTI i fornitori OPPURE: invito ai fornitori sorteggiati con sorteggio pubblico anonimo tramite AFFIDAMENTO DIRETTO con richiesta di preventivi

•«PROCEDURE CHIUSE»:

- AFFIDAMENTO DIRETTO, invitando un solo fornitore (anche a seguito di richiesta di preventivi EXTRA-SINTEL: sconsigliato nell’ottica di digitalizzazione integrale delle procedure di gara)

- AFFIDAMENTO DIRETTO con richiesta di preventivi, invitando due o più fornitori in SINTEL

•AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN FORNITORE DEL PRODOTTO/SERVIZIO A LISTINO. E’ infatti possibile acquistare un prodotto/servizio presente in MEPA direttamente dal fornitore alle condizioni generali di fornitura. Prezzo e condizioni di fornitura NON MODIFICABILI dalla S.A.ODA

•AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN FORNITORE, TRATTANDO LE CONDIZIONI DI FORNITURA: E’ infatti possibile acquistare un prodotto/servizio presente in MEPA direttamente dal fornitore alle condizioni generali di fornitura, con allegazione di documentazione che specifichi ulteriormente le esigenze della S.A. Il prodotto/servizio è PERSONALIZZABILE. Prezzo indicato a listino è RIBASSABILE

TRATTATIVA DIRETTA

MEPA

• LA S.A:• 1) può invitare UNO o PIU’

operatori economici (AD INVITO)• 2) Può rendere visibile la

procedura a TUTTI gli operatori economici (APERTA)

• MAX RIBASSO – OEV

R.D.O. (richiesta di Offerta)

MEPA

1) Ordine diretto d’acquisto ad un solo fornitore MEPA: necessariocontrollare le condizioni generali di fornitura (contenute nelladocumentazione del bando di abilitazione MEPA, non modificabili) e fareuna verifica di congruità del prezzo preliminare, anche confrontando iprezzi degli altri fornitori in MEPA: utile quando esiste un prodotto di unfornitore specifico che soddisfa già le esigenze della S.A. e ci sono altriprezzi esposti nel MEPA per confronto.

2) Trattativa diretta, ad un solo fornitore MEPA: utile quando esiste unprodotto di un fornitore specifico che soddisfa le esigenze della S.A.), maintendiamo personalizzarlo, modificando le caratteristiche tecniche delprodotto o aggiungendo documentazione illustrativa della S.A., fornendoogni documento necessario alle condizioni di fornitura

Tutte le tre procedure sono utilizzabili per l’affidamento di appalti inferiori a 40.000 €:

3) Richiesta di Offerta: a più fornitori MEPA individuati (RDO AD INVITO)oppure aperta a tutti i fornitori (RDO APERTA): è possibile modificare lecondizioni generali di fornitura (modificando le caratteristiche tecnichedi prodotto o allegando propria documentazione tecnica/descrittiva, chevale quali condizioni particolari di fornitura, con prevalenza sullegenerali, in caso di discordanza, ex art. 51 delle regole del MEPA): utilequando esiste un metaprodotto di interesse, che la S.A. intendepersonalizzarle, richiedendo a più O.E. un preventivo.

Tutte le tre procedure sono utilizzabili per l’affidamento di appalti inferiori a 40.000 €:

Semplificazione dell’offerta economica per gare < 40.000 €

• Art. 95 c. 10 (post-decreto correttivo)• Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghidi lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale edegli affidamenti ai sensi dell’articolo 36 c. 2 lett. a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costidella manodopera, prima dell’aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto di quanto previstoall’articolo 97, comma 5, lettera d).

• AFFIDAMENTO ALL’USCENTE:• PROPOSTE DI LINEE GUIDA DELL’ANAC:

• 3.2 Criteri di selezione• In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionalepiù stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado disoddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione aregola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività delprezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,anche tenendo conto della qualità della prestazione.

• LINEE GUIDA n. 4 DELL’ANAC:• 3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs.50/2016 fa si che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale erichiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale sceltain considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado disoddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione aregola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività delprezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,anche tenendo conto della qualità della prestazione.

CONS. STATO: NON BASTA! Deve trattarsi di misura ECCEZIONALE, ad esempio per far fronte a MANCANZA

DI ALTERNATIVE

• L’iter procedurale degli affidamenti INFERIORI a 40.000 €

1• Selezione dell’operatore economico

2• Verifiche di legge

3

• ATTO UNICO:• DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE

E DI AGGIUDICAZIONE

LE VERIFICHE DI LEGGE POST-CORRETTIVOArt. 36 c. 5 (POST-CORRETTIVO):

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica deirequisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere la verifica agli altripartecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnicoprofessionali, se richiesti nella lettera di invito.

Art. 81 (POST-CORRETTIVO):

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dicarattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinatedal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti e'acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

il primo decreto correttivoArt. 36 c. 6-bis :

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti i importo inferiorea 40.000 €, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 èeffettuata a campione, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggettoresponsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verificasull’aggiudicatario ai sensi del comma 5

1) In MEPA: le verifiche sull’autocertificazione verranno effettuate a campione daCONSIP. le S.A. NON sono però esonerate dall’obbligo di verifica dei requisiti deisoggetti aggiudicatari di affidamenti inferiori a 40.000.

2) In SINTEL (Lombardia): non è un mercato elettronico.

COME EFFETTUARE LE VERIFICHE?RIF. NORMATIVO CAUSA DI ESCLUSIONE AVCPASS

Non obbligatorio< 40.000

CERTIFICATO DA VERIFICARE

art. 80 c. 1 la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

sì certificato giudiziale integrale del Tribunale: Tribunale garantisce rilascio entro 24 ore mediante consultazione del S.I.C. (accordo di

cooperazione attivo tra AVCP e Ministero di Giustizia); AVCP: garantisce entro 5 giorni (tempo max che tiene conto anche di tempi morti,

eventuali interruzioni di servizio, e tempi di gestione pratica)

art. 80 c. 2 la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo

84, comma 4, del medesimo decreto.

sì Da 150.000 a soglia comunitaria: comunicazione antimafia (valido 6 mesi)

Oltre soglia comunitaria: informazione prefettizia (DLgs. 159/2011 valida 12 mesi)

Casellario giudiziale 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, (… omissis..) la conclusione dei contratti o subcontratti

indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva

comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in

cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

COME EFFETTUARE LE VERIFICHE?RIF. NORMATIVO CAUSA DI ESCLUSIONE AVCPASS? CERTIFICATO DA VERIFICARE

art. 80 c. 4 violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse

sì Comunicazione di regolarità fiscale, rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

art. 80 c. 4 violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento (...omissis...) dei contributi

previdenziali,

DURC: no D.U.R.C. alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte

EMAP (geologi) INARCASSA (ing. E arch.) ENPALS (operatori dello spettacolo, ora INPS) .

art. 80 c. 5 lett. a) a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo

30, comma 3 del presente codice

sì casellario informatico riservato AVCP (vedi Linee Guida n 6 ANAC)

COME EFFETTUARE LE VERIFICHE?RIF. NORMATIVO CAUSA DI ESCLUSIONE AVCPASS? CERTIFICATO DA VERIFICARE

art. 80 c. 5 lett. b) b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 110;

no. (sì: Visura

CCIAA)

Tribunale civile – sezione fallimentare (verifica avvenuta presentazione istanze di fallimento, ricorsi per concessione di

concordato preventivo ed esistenza di sentenze dichiarative del fallimento o di decreto di apertura del concordato preventivo) :

certificato fallimentare Per assicurazioni, banche, soc. coop., SIM, SGR. SICAV, società fiduciarie e società di revisione: consultazione elenchi presso

Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP (Visura camerale in alternativa)

art. 80 c. 5 lett. c) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico

si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali,

L.G. 6 ANAC: provvedimenti di condanna non definitivi per i reti artt. 353 353-bis,

354, 355 e 356

sì consultazione casellario informatico riservato dell'ANAC

L.G. ANAC n. 6: Certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza riferito ai soggetti di cui

all’art. 80 c. 3

art. 80 c. 5 lett. d) d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile

… caso di specie rilevato nella gara

COME EFFETTUARE LE VERIFICHE?RIF. NORMATIVO CAUSA DI ESCLUSIONE AVCPASS? CERTIFICATO DA VERIFICARE

art. 80 c. 5 lett. e) e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67

non possa essere risolta con misure meno intrusive;

…. caso di specie rilevato nella gara

art. 80 c. 5 lett. f) f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

sì Consultazione del SIC – anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

(disponibile in 24 ore)

art. 80 c. 5 lett. g) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il

quale perdura l'iscrizione;

sì consultazione casellario informatico riservato dell'ANAC

COME EFFETTUARE LE VERIFICHE?RIF. NORMATIVO CAUSA DI ESCLUSIONE AVCPASS? CERTIFICATO DA VERIFICARE

art. 80 c. 5 lett. h) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la

violazione non e' stata rimossa;

no(sì CASELLARIO

ANAC)

Elenco del Ministero dello sviluppo economico: elenco on line, non esaustivo. non esiste un elenco ufficiale. Di

società fiduciarie autorizzate ex L. 1966/39, Logica semaforica (SI – NO annotazione di presenza su

casellario)

art. 80 c. 5 lett. i) i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la

sussistenza del medesimo requisito;

no Certificato di ottemperanza alla L. 68/99 al Settore competente (es.: Politiche del lavoro) della Provincia di

competenza Direzioni provinciali del lavoro non hanno aderito al

100% al sistema informatico centralizzato (banca dati)

COME EFFETTUARE LE VERIFICHE?RIF. NORMATIVO CAUSA DI ESCLUSIONE AVCPASS? CERTIFICATO DA VERIFICARE

art. 80 c. 5 lett. l) l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (corruzione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,

n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita'giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

sì casellario dei carichi pendenti(pubblicazione sul sito dell’Osservatorio)

art. 80 c. 5 lett. m) m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

…. caso di specie rilevato nella gara

L’iter procedurale degli affidamenti INFERIORI a 40.000 €

1• Selezione dell’operatore economico

2• Verifiche di legge

3

• ATTO UNICO:• DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE

E DI AGGIUDICAZIONE

D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a)

Versione pre-decreto correttivo

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamentodiretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Versione post-decreto correttivo

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, (adeguatamente motivato: VIENE SOPPRESSO) anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

PRE-CORRETTIVO

POST-CORRETTIVO

La modifica apportata all’art. 36 c. 2 lett. a) NON VUOL DIRE

che l’affidamento diretto è sottratto all’obbligo di motivazione!

Innanzi tutto perché:

In virtù del principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex L.241/90, tutti gli atti amministrativi sono soggetti all’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE e ladeterminazione di aggiudicazione di un affidamento diretto inferiore a 40.000 E’ unatto amministrativo e, in quanto tale, deve essere motivato, in particolare in relazione: alla congruità del prezzo offerto, per cui l’acquisizione di un secondo preventivo è utile

strumento per la verifica della congruità del prezzo offerto, oltre che il confronto con i prezziMEPA o i listini prezzi di riferimento regionali

alla rotazione degli affidamenti, in relazione ad altri incarichi similari affidati nel corso dell’anno

Inoltre perché:

Lo stesso legislatore nel «togliere» l’obbligo di motivazione all’art. 36 c. 2 lett. a), lo haintrodotto all’articolo 32 c. 2:

Art. 32 c. 2 (post-decreto correttivo)2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementiessenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nellaprocedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamentodiretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato,l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso daparte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,ove richiesti.

ITER PROCEDURALE servizi e forniture => 40.000 € e < soglia comunitaria

lavori => 40.000 € e < 1.000.00 €

ATTO 1• determinazione a contrarre

• indagine di mercato• elenco fornitori

• confronto competitivo

ATTO 2• Determinazione di aggiudicazione

LINEE GUIDA n. 4 DELL’ANAC: 4.1 Avvio della procedura

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essaequivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contieneinformazioni analoghe a quelle di cui al punto 3.1.2.

3.1.2. L’avvio della procedura

In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, ladetermina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno:

l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare

le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare

l’importo massimo stimato dell’affidamento

la relativa copertura contabile

la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni

i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte

le principali condizioni contrattuali

Ulteriori contenuti obbligatori della determinazione a contrarre:

- nel caso di servizi/forniture: verifica esistenza presupposti per procedere in autonomia, verificata esistenza/compatibilità di convenzione CONSIP/ARCA ex art. 26 c. 3 L. 488/99

- Indizione della trattativa negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) o c) Codice

- Approvazione del criterio di aggiudicazione: al max ribasso /OEV (con approvazione dei relativi criteri e pesi)

- Approvazione delle modalità di espletamento della trattativa:

A) con pubblicazione di avviso di indagine di mercato/manifestazione di interesse: si approva l’avviso di indagine di mercato/manifestazione di interesse

B) con selezione delle ditte dall’albo fornitori: si approva il numero degli operatori economici da invitare (non inferiore al minimo di legge) ed eventualmente l’elenco delle ditte da invitare (allegato agli atti d’ufficio, coperto da segreto

d’ufficio) e la lettera di invito

L. 50/2016 art. 29: pubblicazione della determinazione a contrarre

La determinazione a contrarre è soggetta agli obblighi di pubblicità rafforzata e pertanto deve essere pubblicata sulprofilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente – bandi e contratti». L’elenco degli operatorieconomici da invitare è soggetto a segreto d’ufficio fino al termine delle presentazione delle offerte. Pertanto èallegato parte integrante della determinazione, allegato agi atti d’ufficio.

ATTO 1• determinazione a contrarre

• indagine di mercato• elenco fornitori

• confronto competitivo

ATTO 2• Determinazione di aggiudicazione

Come si selezionano gli o.e.?A) con indagine di mercato

Possono avere diverse finalità e, in funzione della finalità, possono essere espletate inmodalità diverse. In particolare, possono avere le due principali finalità di seguitoindicate:

- Per conoscere gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive: sipubblica un avviso di manifestazione di interesse. Entro un determinato tempo gliO.E. interessati possono dichiarano il proprio interesse a partecipare allaprocedura. La S.A. deve indicare il numero minimo di operatori da invitare (pari alnumero minimo indicato dalla norma, ove esistenti), con eventuale specificazioneche si potrà procedere, nel caso, anche nel caso di pervenimento di un’unicamanifestazione di interesse. La S.A. può indicare anche il numero massimo dioo.ee. da inviare, riservandosi la facoltà, nel caso di superamento di tale numero,di ridurre il numero di candidati da invitare, in base a criteri oggettivi oppuretramite sorteggio. Tale opzione deve essere indicata espressamente nell’avviso. Sirichiedere agli OE. di autocertificare tramite il D.G.U.E. il possesso dei requisiti dicarattere generale (ex art. 80 codice) e speciale richiesti nell’avviso (ex art. 84Codice)

- Per conoscere le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economichepraticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne larispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante: tale necessità sorgequando non esiste ancora un progetto esecutivo da porre a base della trattativa. Sirichiede pertanto agli O.E. interessati di proporre le proprie soluzioni tecniche conrelative condizioni economiche.

ATTENZIONE:

1) ANAC det. 4/16 punto 4.1.1: Tale fase non ingenera negli operatori alcunaffidamento sul successivo invito alla procedura. TALE INDICAZIONE DEVE ESSEREESPLICITATA NELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

2) Proprio in virtù dell’estrema flessibilità delle indagini di mercato, l’ANAC consigliache le modalità di espletamento delle stesse siano predeterminate dal regolamentodell’ente.

Regolamento dell’ente4.1.1 In via preliminare, si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio

ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;

b) (…omissis…)

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato (…omissis….)

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

ANAC 4.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività diesplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione dellarilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della suacontendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine lastazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre adaltre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione dellarilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni,salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a nonmeno di cinque giorni.

Art. 29 CODICE:

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi allaprogrammazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure perl'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsipubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli traenti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove ((non consideratiriservati ai sensi dell'articolo 53)) ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162,devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

CONTENUTO DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

ANAC 4.1.5 L’avviso indica almeno:

il valore dell’affidamento,

gli elementi essenziali del contratto,

i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacitàeconomica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini dellapartecipazione,

il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitatialla procedura,

i criteri di selezione degli operatori economici,

le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare lafacoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cuisarà data successiva notizia. Il sorteggio deve essere pubblico (NOTI DATA E LUOGO) ei nominativi degli operatori economici devono essere resi ANONIMI (es.: si sorteggia ilnumero di protocollo, anche SINTEL, associato al singolo operatore)

FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELL’INDAGINE DI MERCATO

ANAC 4.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute piùconvenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità diaffidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite laconsultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altrestazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati,eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina acontrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni chepotrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. Lastazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione deisegreti tecnici e commerciali.

ANAC 4.2.1

4.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati,(…omissis…)

4.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazioneappaltante, quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazionirelative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esitidell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamentesulle scelte effettuate.

FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELL’INDAGINE DI MERCATO

L’ANAC accenna in due paragrafi ad una «formalizzazione» dei risultati dell’indagine dimercato, senza indicarne la natura, ma lasciando alla S.A. le modalità operative: può essere ilregolamento dell’ente che ne individua la natura:

a) Per conoscere gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive: l‘esitodell’indagine di mercato è l’elenco dei soggetti che hanno presentato dichiarazione diinteresse ed eventualmente i sorteggiati: l’atto che ne formalizza i risultati può essere unverbale di un seggio di gara (composizione minima: presidente e segretario verbalizzante)

b) Per conoscere le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, leclausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza allereali esigenze della stazione appaltante: in tal caso, l’atto che ne formalizza l’esito è ilprogetto esecutivo da porre a base del confronto competitivo. In tale caso è ipotizzabileche l’indagine di mercato possa PRECEDERE e non SEGUIRE alla determinazione acontrarre: l’art. 4.1.3 della determinazione 4/16 dell’ANAC, infatti, in riferimento allaformalizzazione dei risultati, dichiara: «eventualmente ai fini della programmazione edell’adozione della determina a contrarre». L’apparente contrasto con l’iter proceduralefin qui descritto dall’ANAC (determinazione a contrarre, poi indagine di mercato, poiconfronto competitivo) si può giustificare solo attribuendo al potere diautoregolamentazione della stazione appaltante anche la possibilità di prevedere indaginidi mercato pubbliche, precedute da avviso di indagine di mercato, finalizzate appunto aconoscere le tecniche disponibili nel mercato, in una fase antecedente all’approvazionedel progetto da porre a base della competizione.

Opportune le raccomandazioni dell’ANAC sul comportamento della S.A.:

la S.A. ha cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere laposizione degli operatori sul mercato di riferimento.

la S.A. deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici ecommerciali

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, il R.U.P. ha cura di tenerecomportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelandole informazioni fornite dagli operatori consultati.

Come si selezionano gli o.e.?

B. con selezione delle ditte dall’elenco fornitoriLe S.A. possono selezionare le ditte:

Da elenchi fornitori presenti nel ME.PA.

Da strumenti similari al ME.P.A. gestite da altre centrali di committenza (es.:dall’elenco fornitori telematico di SINTEL)

Da proprio elenco fornitori

Criterio di scelta:

Iscrizione nella sezione dell’elenco corrispondente per tipologia ed eventualmenteimporto a quella oggetto della gara

Rispetto rigoroso del principio di rotazione

Ulteriori criteri di scelta indicati nel regolamento dell’ente, per esempio:progressivamente in ordine di iscrizione, per fasce e tipologie di importi…

In modo non discriminatorio (par. 4.2.2 L.G. ANAC)

Caratteristiche dell’ELENCO FORNITORI:

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, pubblicatocontinuativamente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione“bandi e contratti” (obbligatorio ex art. 29 codice) o altre forme di pubblicità.

Contenuto minimo dell’avviso:

Indicazione della volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possonoessere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L’avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice chegli operatori economici devono possedere,

la modalità di selezione degli operatori economici da invitare le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende

suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione,parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

Caratteristiche dell’ELENCO FORNITORI: Istruttoria per iscrizione all’albo:

Domanda di iscrizione da parte dell’O.E., completa di dichiarazionesostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/00, con cui l’operatoreeconomico attesta il possesso dei requisiti, anche tramite D.G.U.E. (vedasicircolare del 18 luglio 2016, che rede obbligatorio il DGUE per le procedurepari o superiori a 40.000,00 €).

L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazioneappaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso deirequisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione neltermine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.

La S.A. trasmette a O.E. conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenirevia PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramitePEC.

L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisitirichiesti è consentita senza limitazioni temporali.

Caratteristiche dell’ELENCO FORNITORI: Revisione periodica dell’elenco: La stazione appaltante prevede le modalità di revisione

dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi dideterminati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e.cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazionein diverse sezioni dell’elenco).

Cancellazione dall’elenco tramite provvedimento espresso: degli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione

appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delleprestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’eserciziodella loro attività professionale.

La S.A. può escludere quegli operatori economici che non presentano offerte aseguito di tre inviti nel biennio.

Pubblicazione obbligatoria dell’elenco fornitori sul sito web della S.A. (anche se gli stakeholder, in fase di conslutazione delle L.G. ANAC, hanno segnalato profili di criticità di taleprevisione, in considerazione di possibili collusioni anticoncorrenziali fra gli iscritti)

E GLI ELENCHI VIGENTI?

possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con ilCodice e con le linee guida dell’ANAC, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

ATTO 1• determinazione a contrarre

• indagine di mercato• elenco fornitori

• confronto competitivo

ATTO 2• Determinazione di aggiudicazione

LAVORI => 40.000 € < 1.000.000

< 150.000: 5=> 150.000: 10

< 150.000: 100> 150.000: 15

FORNITURE E SERVIZI=< 40.000 €

< SOGLIA COMUNITARIA

5 5

POST CORRETTIVOPRE CORRETTIVO

Quanti operatori economici bisogna invitare?Numero minimo ex art. 36 C, ove esistenti:

… e comunque in numero proporzionato all’importo e all’importanza del contratto…

Avviso di manifestazione

di interesse

Tutti quelli che hanno presentato manifestazione di

interesse, salvo riduzione

Selezione da elenchi fornitori

Il numero minimo, purché esistente

nella sezione dell’albo

Quanti operatori economici bisogna invitare?Numero minimo, ove esistente:

Lettera di invito invito contestuale: par condicio partecipationis

4.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatorieconomici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente apresentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramitelettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del Codice (conlettera: n.d.r.) oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolomercato elettronico.

Contenuto minimo della lettera di invito:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e ilsuo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatorieconomici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti specialiin base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, glielementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l’eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso diapplicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice.

In SINTEL: modalità espletamento gare => 40.000 € e < soglia comunitaria (servizi e forniture) e < 1.000.000 € (lavori)

«PROCEDURE APERTE»: CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO senza richiedere un preventivo + invito a TUTTI ifornitori OPPURE: invito ai fornitori sorteggiati con sorteggio pubblico anonimo tramite PROCEDURANEGOZIATA SENZA PREBLICAZIONE DI BANDO

«PROCEDURE CHIUSE»: ATTINGENDO ALL’ELENCO FORNITORI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO con invito di fornitori scelti a rotazionedall’elenco fornitori

Richiesta di Offerta: a più fornitori MEPA individuati (RDO AD INVITO) oppure aperta a tutti i fornitori(RDO APERTA): è possibile modificare le condizioni generali di fornitura (modificando lecaratteristiche tecniche di prodotto o allegando propria documentazione tecnica/descrittiva, che valequali condizioni particolari di fornitura, con prevalenza sulle generali, in caso di discordanza, ex art. 51delle regole del MEPA): utile quando esiste un meta-prodotto di interesse, che la S.A. intendepersonalizzarle, richiedendo a più O.E. un preventivo.

NON ESISTE IN MEPA LA POSSIBILITA’ DI PUBBLICARE TELEMATICAMENTE UNA «INDAGINE DIMERCATO, DI RACCOGLIERE LE CANDIDATURE E DI PROCEDERE AD INVITO SUCCESSIVO.

LO STESSO FINE D APERTURA ALLA CONCORRENZA SI PUO’ OTTENERE CON UNA RDO APERTA,RENDENDO VISIBILE A TUTTI GLI OO.EE. PRESENTI NEL MEPA – NELLA LORO AREA PUBBLICA – LAPROCEDURA DI GARA. GLI INTERESSATI POSSONO SOTTOPORRE DIRETTAMENTE OFFERTA

In MEPA : modalità espletamento gare => 40.000 € e < soglia comunitaria (servizi e forniture) e < 1.000.000 € (lavori)

ATTO 1• determinazione a contrarre

• indagine di mercato• elenco fornitori

• confronto competitivo

ATTO 2• Verifica dei requisiti e

Determinazione di aggiudicazione

Verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario

4.2.8 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corsodella procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui aicommi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti delsolo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuareverifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia diautocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Determinazione di aggiudicazione(vedi supra)

PROCEDURE NEGOZIATE art. 2 lett. b)SERVIZI E FORNITURE: => 40.000 € < soglia comunitaria

LAVORI => 40.000 € < 150.000 €

Art. 36 c. 2 lett. b) L'avviso sui risultati della procedura diaffidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

PROCEDURE NEGOZIATE art. 2 lett. c) lavori da 150.000€ a 1.000.000 €

Art. 36 c. 2 lett. c) L'avviso sui risultati della procedura diaffidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

SI APPLICA LA TRASPARENZA RAFFORZATA (art. 29 C.)

- Pubblicazione obbligatoria su:

- profilo del committente sezione «Amministrazione trasparente»

- Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

- di tutti gli atti relativi a:

programmazione di LL.PP., servizi e forniture procedure di affidamento di LL., servizi e forniture

Procedure di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni

Provvedimento di esclusione da procedura di affidamento e di ammissione dopo laverifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cuiall’art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti(ABROGATO DAL CORRETTIVO)

Resoconti della gestione finanaziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Art. 29 codice (post correttivo)Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 c. 2-bis

del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi duegiorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento di esclusione daprocedura di affidamento e di ammissione dopo la verifica della documentazioneattestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, nonché la sussistenzadei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro i medesimotermine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità dicui all’art. 5-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, recante il Codicedell’Amministrazione Digitale o strumento analogico negli stati membri, di dettoprovvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accessoriservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cuiall’art. 120 c. 2-bis,decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodosono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

1) DUE GIORNI SONO ORDINATORI, NON PERENTORI

2) Recepisce normativamente quanto già interpretato nelle aule del TAR:

TAR NAPOLI, sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 697

D.Lgs. 104/2010 art. 120 c. 2-bis

2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esitodella valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel terminedi trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, aisensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi attidelle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione dellaproposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.

Stand stillD.Lgs. 50/2016 art. 32 c. 10.

Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli invitinel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono statetempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazionirisultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specificibasati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuatoattraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’art. 3 lett. bbbb) e nel caso di affidamentieffettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

STAND STILL?

• LAVORI, SERVIZI FORNITURE < 40.000 €

Art. 36 c. 2 lett. a)

• SERVIZI E FORNITURE => 40.000 € < soglia comunitaria

• LAVORI => 40.000 < 150.000 €

Art. 36 c. 2 lett. B)

Art. 36 c. 2 lett. c)

•LAVORI EXTRA MEPA•=> 150.000 < 1.000.000 €

NO

SI

STAND STILL?

• LAVORI IN MEPA• => 150.000 <

1.000.000 €

Art. 36 c. 2 lett. c)

NO

Stipula del contrattoART. 32 c. 14 codice (versione POST-RETTIFICA G.U. 164 del 15/07/2016)

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, inmodalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in formapubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediantescrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo nonsuperiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente inun apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghinegli altri Stati membri.

PROCEDURA NEGOZIATA O CONTRATTO INFERIORE a 40.000:

1) Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in scambio di lettere:- Cartacea- PEC- SINTEL (ha valore di PEC, grazie alla domiciliazione legale presso piattaforma di O.E. e S.A.)2) mediante scrittura privata:- Stipula del contratto tramite MEPA

L’imposta di bollo sul contratto

• (D.P.R. 26/10/1972 n. 642, art. 2 Tariffa, Parte PRIMA)Soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine

Scrittura privata

• (D.P.R. 26/10/1972 n. 642, art. 24 Tariffa, Parte SECONDA) Soggetta all’imposta di bollo in caso d’uso

Lettera tenente luogo

di contratto

Risoluzione n. 96/E del 16/12/2013 Agenzia delle Entrate

Il contratto stipulato in MEPA è soggetto all’imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe fin dall’origine inquanto assimilabile a:

«Scritture private concernenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano,modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie descrizioni,constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti ch li hanno sottoscritti»

(D.P.R. 26/10/1972 n. 642, art. 2 Tariffa, Parte PRIMA)

RIS. 96/E: «All’interno del MEPA il contratto stipulato tra P.A. e fornitore abilitato è stipulato perscrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolareprocedura prevista per la stipula di detta scrittura privata»

Risoluzione n. 96/E del 16/12/2013 Agenzia delle Entrate

Pertanto, a parere dell’Agenzia delle entrate, la stipula del contratto in MEPA non rientra nelle ipotesidi applicazione dell’imposta solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24 della tariffa, PARTE SECONDA, pergli «Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici,ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del codice civile»

le novità del PRIMO DECRETO CORRETTIVO (D.Lgs. 56/2017)

nella fase di progettazione di lavori, servizi e forniture

Art. 31 - RUPArt. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti((individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovveronell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione)), unresponsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazionedelle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento cheassume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvoquanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unitàorganizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati delnecessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e dicompetenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui ((è nominato; la sostituzione del RUPindividuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.)) lacarenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Art. 31 - RUP5. L'ANAC ((con proprie linee guida)), da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,

definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, ((sui presupposti e sulle modalita' dinomina,)) nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente codice, inrelazione alla complessita' dei lavori. ((Con le medesime linee guida sono determinati, altresi', l'importomassimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con ildirettore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.)) Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216,comma 8.

Viene sanato un vizio di «incompetenza» dell’ANAC nelle Linee Guida sul RUP, come segnalato dal Consiglio di Statocon parere 1767/2016, nell’individuare i contenuti della «nomina» del RUP. Pertanto dopo la revisione (incorso), le Linee Guida del’ANAC saranno VINCOLANTI in toto.

Linee Guida n. 3/2016

LAVORI:

RUP può coincidere con il PROGETTISTA / DIRETTORE LAVORI per contratti fino a 1.500.000 €

RUP non può coincidere con PROGETTISTA / DIRETTORE LAVORI per lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico

RUP se incaricato della verifica del progetto esecutivo (per lavri < 1.000.000 €) non può coincidere con il progettista né direttore dei lavori

SERVIZI E FORNITURE:

RUP può coincidere con DIRETTORE DELL’ESECUZIONE per contratti di importo <= 500.000

RUP non può coincidere con DIRETTORE DELL’ESECUZIONE per:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

- Prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;

- Interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevateprestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità

- Per ragioni concernenti l’organizzazione interna della stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento diunità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento

Art. 21 - ((Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici))

((Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvanopreventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cuiall'articolo 23, comma 5.))

((8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggettiaggregatori e delle centrali di committenza.))

Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi)

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapportotra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. ((Aisoli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure didibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, ilprogetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progettodi fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella primafase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base deiprincipi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalitàindicate dal decreto di cui al comma 3.)) ((Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora nonsia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo allaprogettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessariper la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati)) grafici per l'individuazione dellecaratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e lerelative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progettodi fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. ((5-bis. Per le opere proposte invariante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ilprogetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo19 ed è redatto ai sensi del comma 5.))

Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo

2. (…omissis…)

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. ((Con ildecreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devonopredisporre le stazioni appaltanti.))

Art. 3 c. 1 lett. gggg-nonies

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in faseantecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione allatipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazionedell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative equantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione allaspecifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

Manutenzione ordinaria: novità del primo decreto correttivo

Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

((c. 3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consigliosuperiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degliinterventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e icriteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.))

Art. 216 c. 4

((Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori dimanutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalpresente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco deiprezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamentocon l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata invigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione delprogetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione cheprevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano disicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.))

Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi)

Il costo della manodopera in fase di progettazione

c. 16 (…. Omissis….) Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e' determinatoannualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economicidefiniti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavorocomparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settorimerceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso inconsiderazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.

((Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara,individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presentecomma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.))

Art. 216 c. 4

Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui aidecreti ministeriali già emanati in materia.

Art. 95 c. 10 (post-decreto correttivo)

Il costo della manodopera indicato dall’offerente

Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodoperae gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia disalute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa inopera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36c. 2 lett. a).

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, primadell’aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo97, comma 5, lettera d). (VERIFICA DEL RISPETTO DEI MINIMI SALARIALI)

Art. 97 c. 5 congruità dell’offerta Le verifiche sul costo della manodopera nell’ambito della verifica dell’anomalia dell’offerta

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costiproposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,serietà sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. (…omissis…)

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni,la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustificasufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 ose ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, ((comma 10)) rispetto all'entità e allecaratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23,comma 16.

Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi)

I prezziari regionali

c. 16 ((Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sullabase dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ognianno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di garala cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sonoaggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.))

Art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità ((alla)) legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Siapplicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citatalegge n. 241 del 1990. ((1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di unprecedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti,ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica eantisismica ne' in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiorea cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni.L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione daparte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto sianodipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.))

le novità del PRIMO DECRETO CORRETTIVO (D.Lgs. 56/2017)

nella fase di esecuzione di lavori, servizi e forniture

Art. 105 (Subappalto)

c. 2. VERSIONE PRE-CORRETTIVO

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' del contratto di appalto ovunqueespletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventualesubappalto non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizio forniture. ((Per gli appalti di lavori)) non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione dimanodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per centodell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo dellamanodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

VERSIONE POST - CORRETTIVO

Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni olavorazioni oggetto del contratto di appalto. ((Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente adoggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa inopera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioniaffidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e delpersonale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.))

FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO

=< 2% o =< 100.000 € > 2% o > 100.000 €

M.O. =< 50% sub-contratto SUBAPPALTO

M.O. > 50% SUBAPPALTO SUBAPPALTO

FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO

=< 2% o =< 100.000 € > 2% o > 100.000 €

M.O. =< 50% sub-contratto sub-contratto

M.O. > 50% sub-contratto SUBAPPALTO

PRE-CORRETTIVO

POST-CORRETTIVO

Art. 105 (Subappalto)

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate insubappalto:

a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione allastazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificatitotalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nelsupplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche'nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

((c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata allaaggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima ocontestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.))

Art. 105 (Subappalto)

VERSIONE PRE-CORRETTIVO

(4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, iservizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per ilavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonchéle lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi eforniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L’ABROGAZIONE DEL COMMA A) SI INTERPRETA NEL SENSO CHE IL BANDO DI GARA NON PU0’ PIU’ VIETARE IL SUBAPPALTO, OMETTENDONE LA PREVISIONE ESPRESSA

Art. 105 (Subappalto)

VERSIONE POST-CORRETTIVO

((4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, iservizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi eforniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.))

SI OSSERVA L’INSERIMENTO DEL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPALTO PER I SUBAPPALTATORI

Quando è obbligatorio che l’O.E. indichi la terna di subappaltatori in offerta?

Art. 105 c. 6 PRE DECRETO CORRETTIVO

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizio forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i qualinon sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui siindice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltantepuo' prevedere ulteriori casi in cui e' obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto lesoglie di cui all'articolo 35.

Art. 105 c. 6 POST DECRETO CORRETTIVO

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizio forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormenteesposte al rischio di infiltrazioni mafiose, come individuate al comma 53 dell’articolo 1della legge 6 novembre 2012, n. 190.

LA TERNA DI SUBAPPALTATORI VA RICHIESTA CON LE SEGUENTI FORMALITA’:

Art. 105 c. 6 POST DECRETO CORRETTIVO

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatoriva indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nelbando di gara.

APPALTI SI SERVIZI / FORNITURE SOPRASOLGIA: TERNA VA INDICATA SEMPRE

APPALTI SERVIZI / FORNITURE SOTTOSOGLIA: TERNA VA INDICATA SOLO NEL CASO DIATTIVITA’ EX ART. 1 C. 53 della L.190/12

PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ ANCHE SOTTOSOGLIA BISOGNA CHIEDERE IN FASE DI PROCEDURA L’INDICAZIONE DELLA TERNA DEI SUBAPPALTATORI

L. 190 del 12/11/2012 art. 1 c. 53

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

VERSIONE PRE-CORRETTIVO C. 2 RIGUARDA SOLO MODIFICHE PER ERRORI PROGETTUALI

2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre aquanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, intutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura anorma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori :

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari chespeciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari chespeciali.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successivemodifiche.

Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

VERSIONE POST-CORRETTIVO: COMMA 2 E’ ESTESO ANCHE AD ALTRE MODIFICHE, OLTRE CHE DA ERRORIPROGETTUALI

((2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di unanuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguentivalori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari chespeciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinariche speciali.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piùmodifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, chepregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limitiquantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.))

Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irrogauna sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno diritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazionicontrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, ilprogettista, il valore della modifica.

RIMANE ANCORA IL QUINTO D’OBBLIGO

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delleprestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzionealle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto allarisoluzione del contratto.

Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

VERSIONE POST-CORRETTIVO: NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA IN MATERIA DI MODIFICHE DEI CONTRATTI

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni dicui al comma 1, lettere b) (lavori, servizi e forniture supplemetari) e c), (VARIANTI IN CORSO D’OPERA PERMOTIVI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI) pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unioneeuropea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicatoconformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e all'articolo 130 per i settori speciali. ((Per i contratti diimporto inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.))

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ((, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10 percento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla sogliacomunitaria,)) sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali,entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventualiprovvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, levarianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse levarianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente alprogetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento,entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Art. 102 (Collaudo ((e verifica di conformità))1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al ((direttore dei lavori per

i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture)).

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, percertificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche equalitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto ((delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali)). ((Per icontratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 ilcertificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dalcertificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiorea 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà dellastazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato diregolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico delprocedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalladata di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto)).

3. Il collaudo finale ((o la verifica di conformità)) deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori ((o delleprestazioni)), salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, diparticolare complessità dell'opera ((o delle prestazioni)) da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad unanno. Il certificato di collaudo ((o il certificato di verifica di conformità)) ha carattere provvisorio e assume caratteredefinitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvatoancorchè l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.