2. ministero della salute accesso animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati,...

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L'interpretazione del Ministero della Salute sull'accesso degli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati. QUESITO La Regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente approvato la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione". In particolare l'art. 20 riguarda l'accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico: 1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. 2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. 3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità. 4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco. Come è noto il regolamento (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari nell'allegato II , capitolo IX ,comma 4 prevede che: Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni). Con la presente si chiede di conoscere quale sia l'interpretazione di codesto spettabile Ministero sull'accesso agli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni). In particolare è possibile permettere l'accesso agli animali d'affezione nei pubblici esercizi quali ad esempio supermercati dove i cibi sono conservati in modo che gli stessi non possano essere contaminati perché sono chiusi in contenitori di plastica o di cartone? Oppure in tutti i supermercati sia che questi vendano cibi freschi sia conservati (sia in contenitori chiusi che aperti) è vietato l'accesso? Qual è l'autorità che può autorizzare l' accesso in circostanze speciali in modo da impedire che esso sia fonte di contaminazioni ?

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L'interpretazione del Ministero della Salute sull'accesso degli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.

QUESITO

La Regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente approvato la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione".

In particolare l'art. 20 riguarda l'accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico:

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Come è noto il regolamento (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari nell'allegato II , capitolo IX ,comma 4 prevede che:

Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).

Con la presente si chiede di conoscere quale sia l'interpretazione di codesto spettabile Ministero sull'accesso agli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).

In particolare è possibile permettere l'accesso agli animali d'affezione nei pubblici esercizi quali ad esempio supermercati dove i cibi sono conservati in modo che gli stessi non possano essere contaminati perché sono chiusi in contenitori di plastica o di cartone?

Oppure in tutti i supermercati sia che questi vendano cibi freschi sia conservati (sia in contenitori chiusi che aperti) è vietato l'accesso?

Qual è l'autorità che può autorizzare l' accesso in circostanze speciali in modo da impedire che esso sia fonte di contaminazioni ?

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RISPOSTA

In riferimento ai quesiti posti si riportanto i seguenti elementi di risposta.

L'Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali e pet therapy del 6 febbraio 2003 (D.P.C.M. del 28 febbraio 2003) prevede che le Regioni promuovano il contatto delle persone con gli animali da compagnia rendendo tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per gli animali domestici affermando l'importanza della valenza che gli animali d'affezione rappresentano per la cittadinanza.

In merito all'accesso degli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati vige quanto previsto dal Regolamento comunitario di riferimento (Reg. CE 852/2004).

La legislazione nazionale e comunitaria, infatti, vieta l'ingresso di animali domestici esclusivamente nel caso di luoghi in cui si preparano, manipolano o si conservano alimenti (come le cucine), lasciando la facoltà al titolare/gestore della struttura la possibilità di consentire o meno l'ingresso di animali in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico (compresi quelli ove avviene la somministrazione degli alimenti come le sale di consumazione dei ristoranti).

Si sottolinea inoltre che nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, fermo restando l'opportunità di offrire adeguate condizioni di attesa esterna dei cani, l'accesso degli stessi può essere consentito, alle dovute condizioni, unicamente nelle aree di esposizione di alimenti protetti fino alle aree di cessione di prodotti preincartati.

Infine, il Ministero della Salute, negli ultimi anni, anche in collaborazione con le principali Associazioni nazionali di protezione degli animali, ha realizzato e promosso numerose iniziative volte a favorire l'accesso degli animali nei locali pubblici, nelle località turistiche, sui mezzi di trasporto pubblici e privati (Trenitalia, NTV), nel rispetto delle leggi vigenti e della civile convivenza.