2. Definizione Rifiuto Nelle Leggi

1
Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. Art. 2. Classificazione rifiuti. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" ART. 6 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Articolo 183 Definizioni (1) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

description

definizione rifiuto

Transcript of 2. Definizione Rifiuto Nelle Leggi

  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915

    Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo

    smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

    rifiuti tossici e nocivi.

    Art. 2.

    Classificazione rifiuti.

    Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivit umane o da

    cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

    Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

    "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e

    94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"

    ART. 6

    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate

    nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di

    disfarsi;

    DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

    Norme in materia ambientale

    Articolo 183

    Definizioni (1)

    1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni

    contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

    a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia

    l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;