2° circolare informativa sul Jobs Act - Riordino contrattuale e variazione delle mansioni
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STUDIO LEGALE
AVV. PAOLA CERULLO
______________________________________________________________________________________________ 20123 MILANO - VIA OLMETTO N. 5 (MM DUOMO/MISSORI)
TEL. 02.8690030 FAX 02.8690107 E.MAIL [email protected] www.studiolegalecerullo.com
Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani
SEGNALAZIONE INFORMATIVA
in tema di
JOBS ACT
Fonti normative:
! D.Lgs. n. 81/2015
E’ entrato in vigore il 25.6.2015 il nuovo decreto attuativo del Jobs Act recante la “DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO E LA REVISIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MANSIONI”. Il decreto è stato anche chiamato “Codice dei contratti”, poiché sono finalmente raccolte in un unico provvedimento le disposizioni che regolano tutte le forme contrattuali di lavoro, riviste e aggiornate, come di seguito sinteticamente elencate:
" CONTRATTO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
Ai sensi dell’art. 1 costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”. Tutta la riforma del Jobs Act mira a rendere più attrattivo tale contratto rispetto agli altri, considerato che usufruisce (almeno per l’intero anno 2015) di agevolazioni contributive e di maggiore flessibilità rispetto al passato, sia in corso di esecuzione del rapporto (v. infra la variazione di mansioni) sia in sede di risoluzione (nuovo regime in materia di licenziamento – di cui si è già parlato -‐ per gli assunti a far data dal 7.3.2015).
" CONTRATTO SUBORDINATO A TERMINE
Sue caratteristiche fondamentali sono:
a) Acausalità, ma l’indicazione della causale è opportuna quando l’assunzione avviene per ragioni sostitutive o stagionali o riguarda di lavoratori con oltre 55 anni, poiché tali casi non rientrano nella soglia massima legale di contratti a termine stipulabili (v. infra sub e);
b) Durata massima di 36 mesi indipendentemente da eventuali interruzioni. Rientrano nel computo anche i periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il superamento della durata massima comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento.
c) Possibili sino a n. 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (n.b. non si parla più come prima di mansioni “identiche”, pertanto le proroghe ora possono riguardare anche attività diverse rispetto a quelle iniziali). Proroga ulteriore assistita: allo scadere dei 36 mesi un nuovo contratto per massimo ulteriori 12 mesi può essere stipulato presso la DTL.
d) In caso di interruzione del rapporto, prima di rinnovare il contratto a termine occorre rispettare una pausa di 10 o 20 giorni, a seconda che il contratto a termine scaduto abbia avuto durata fino a 6 mesi o superiore;
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e) Soglia massima di contratti a termine: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (il superamento della soglia comporta l’applicazione di sanzioni amministrative), con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5;
f) Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi dalla cessazione del rapporto a termine per il lavoratore che abbia prestato servizio per oltre 6 mesi in forza di uno o più contratti a tempo determinato, su sua richiesta scritta entro 6 mesi dalla cessazione del servizio. Tale diritto deve essere espressamente menzionato nella lettera di assunzione a termine;
g) Divieto di assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori in sciopero, in caso di cassa integrazione, licenziamento collettivi, omessa valutazione dei rischi.
L’impugnazione del contratto a termine da parte del lavoratore può intervenire entro 120 giorni dalla scadenza mediante atto stragiudiziale, cui deve seguire l’azione giudiziale entro i successivi 180 giorni. In caso di sentenza che dichiari l’illegittimità del termine apposto al contratto, il lavoratore ottiene la conversione dello stesso a tempo indeterminato + un’indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione.
" PART TIME Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Il contratto PT deve essere stipulato per iscritto e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, è possibile il rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Le parti possono concordare per iscritto la variazione della collocazione temporale e della durata del servizio previsto in contratto.
Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari, cioè oltre l’orario concordato fra le parti, nei limiti previsti dal CCNL o comunque in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
In ogni caso il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro ovvero di trasformare il
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rapporto di lavoro a tempo pieno in P.T. e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Laddove previsto dal CCNL o comunque concordato fra le parti avanti alle Commissioni di certificazione, è possibile pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Casi di trasformazione del rapporto per legge:
a) I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-‐degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
b) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-‐degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (art. 3, Legge n. 104/92) che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
c) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap (Legge n. 104/92), è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
d) Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
" CO.CO.CO. Il contratto di CO:CO:CO: può essere utilizzato sempre nei seguenti casi:
a) Collaborazioni autonome con professionisti iscritti in Albi; b) Attività prestata in qualità di partecipanti a colleghi, commissioni, organi di amministrazione e
controllo di società; c) Collaborazioni in favore di in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
d) Nei casi previsti dal CCNL di settore E’ altresì possibile utilizzare questa forma contrattuale, anche a tempo indeterminato, laddove si esplichi un
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servizio continuativo con un’organizzazione autonoma: l’autonomia richiede che il lavoratore determini liberamente se, quando e dove prestare il suo servizio. Dall’1.1.2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
N.B. E’ stato eliminato il CO.CO.PRO, che dal 25.6.2015 non può essere più stipulato. I contratti in corso proseguiranno sino alla loro scadenza, senza poter essere prorogati e/o rinnovati. SANATORIA PER LE COLLABORAZIONI ILLECITE:
Dal 1.1.2016 l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già parti di un CO.CO.PRO. o CO.CO.CO, o di un lavoro autonomo con P.IVA , potrà sanare con effetti tombali gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali (salvo che eventuali illeciti siano stati già accertati in occasione di accessi ispettivi precedenti) derivanti dalla non genuina qualificazione del rapporto alle seguenti condizioni:
a) il lavoratore sottoscriva in sede protetta la rinuncia a qualsiasi pretesa derivante dall’erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
b) il datore di lavoro non receda dal contratto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 12 mesi, salvo solo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (cioè per licenziamento disciplinare).
L’assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 1.1.2016 non usufruirà dei benefici contributivi triennali che, salvo proroghe, sono stati previsti dalla Legge n. 140/14 solo per le assunzioni nell’anno solare 2015. L’assunzione a tempo indeterminato effettuata entro il 31.12.2015 usufruirà dei benefici contributivi triennali di cui alla Legge n. 190/14 e potrà prevedere la rinuncia in sede protetta da parte del lavoratore a qualsiasi pretesa derivante dall’erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (sempre consigliabile); non comporterà invece la sanatoria di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, né l’obbligo datoriale di non recedere dal contratto per 12 mesi. E’ pertanto questione di opportunità e di utilità (in relazione anche alla scadenza del rapporto di collaborazione pregresso e alla necessità di continuare ad avvalersi continuativamente o meno del lavoratore) scegliere se effettuare la stabilizzazione nell’anno 2015 ovvero posticiparla al 2016. In quest’ultimo caso non va sottovalutato il rischio che il lavoratore nelle more cessato promuova vertenza invocando la natura subordinata del rapporto intercorso.
" LAVORO ACCESSORIO
Attività che danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori ad euro 7.000,00 nel corso dell’anno civile (1.1./31.12).
Per ogni singolo committente, se imprenditore o professionista, il limite massimo di corrispettivo è euro 2.000,00 e la prestazione di lavoro non deve superare i 30 giorni. Prevista in questi casi anche la comunicazione preventiva in DTL.
Il lavoro accessorio entro il compenso di euro 3.000,00 può consentire al lavoratore di continuare a percepire l’indennità di disoccupazione.
Il pagamento avviene tramite i c.d. vaucher del valore nominale di euro 10,00 ciascuno.
E’ vietato l’utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito degli appalti.
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" LAVORO INTERMITTENTE
È il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi e/o con decreto del Ministero del Lavoro , anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, con il limite di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni (in caso di superamento di tale limite il rapporto di trasforma a tempo pieno ed indeterminato), con alcune eccezioni(turismo, pubblici esercizi, spettacolo)
Può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.
Nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità.
Divieto di lavoro intermittente per sostituzione di lavoratori in sciopero, in caso di cassa integrazione, licenziamento collettivi, omessa valutazione dei rischi.
" SOMMINISTRAZIONE E’ il contratto acausale, a tempo indeterminato (c.s. “staff leasing”) o determinato (senza limiti di durata massima), con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Divieto di ricorrere alla somministrazione: per sostituzione di lavoratori in sciopero, in caso di cassa integrazione, licenziamento collettivi, omessa valutazione dei rischi. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore medesimo.
Ogni dodici mesi l’utilizzatore deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
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rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La somministrazione di lavoro irregolare – effettuata al di fuori dell’ipotesi di legge da parte di agenzia autorizzate – comporta la facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione.
" APPRENDISTATO E’ un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, che deve contenere il piano formativo individuale e porlo in esecuzione.
Può essere di tre tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Ha una durata minima non inferiore a sei mesi; al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
* * *
NUOVA DISCIPLINA DELLA VARIZIONE DI MANSIONI
E’ stato riscritto l’art. 2103 Coc. Civ. che regola la possibilità di modificare le mansioni del lavoratore in corso di rapporto. La nuova norma si applica a TUTTI i lavoratori (non solo ai nuovi assunti). Prima la modifica poteva intervenire solo tra mansioni equivalenti, oggi può riguardare MANSIONI RICONDUCIBILI ALLO STESSO LIVELLO E CATEGORIA LEGALE (Operaio, Impiegato, Quadro, Dirigente) senza necessità di motivazione. Inoltre in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello d’inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
In detti casi il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello d’inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nel caso in cui serva alla conservazione del posto di lavoro (perciò come unica misura volta a evitare il
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licenziamento), le parti possono stipulare accordi in sede protetta o davanti alle Commissioni di Certificazione di modifica delle mansioni E ANCHE DELLA CATEGORIA LEGALE E DEL LIVELLO DI INQUADRAMENTO E DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE.
Il mutamento di mansioni deve essere sempre disposto per iscritto ed accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai CCNL O in mancanza dopo 6 mesi (prima 3 mesi). Milano, 7 giugno 2015 Avv. Paola Cerullo