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45 Accordo Aziendale 1974 10 LUGLIO 1974 Tra F. L. M. Provinciale con la rappresentanza dei lavoratori della G. D e la Direzione dell'azienda assistita dall'Associazione industriali di Bologna, si conviene quanto segue con riferimento alle richieste inoltrate con lettera del 20 dicembre 1973 INQUADRAMENTO UNICO E MOBILITA’ PROFESSIONALE Per la realizzazione dell’inquadramento unico a decorrere dall'1/11/73 è stato concordato un reticolo delle aree e figure professionali descritto e contenuto nel documento allegato al presente (All. 1) del quale costituisce parte integrante, così come l'accordo definito in data 14 maggio 1974 per quanto concerne i nominativi dei passaggi di categoria. Agli effetti economici, si conviene che i lavoratori promossi a categoria superiore raggiungano i livelli retributivi aziendali ( della categoria di nuovo inquadramento ) con il 1' luglio 1974, come da allegato 2 ). COTTIMO Si concorda l'abolizione del lavoro a cottimo a decorrere dall'1/l/75. Nel quadro di quanto sopra vengono concordati i seguenti tempi di scaglionamento economico, meglio chiariti nell'allegato 2, al presente accordo: - Lavoratori a cottimo diretto Con decorrenza 1/1/75 verrà trasferito a paga base l'intero guadagno massimo di rendimento 1, 40 (scala 1) pari a L. 43.672. - Lavoratori non cottimisti ed impiegati Con decorrenza 1/7/74 verrà trasferito o aggiunto a paga base un importo corrispondente al rendimento 1 della scala di cottimo diretto (L.24.500 mensili, oppure L. 141.60 orarie), Tale cifra assorbirà fino a concorrenza l'eventuale incentivo ed il superminimo individuale. Con la stessa decorrenza 1/1/75 verrà trasferito o aggiunto a paga base un importo pari a L.3.735 mensili oppure L.21, 59 orarie, a raggiungere un importo complessivo corrispondente al rendimento 1,10 della scala di cottimo diretto. Tale cifra assorbirà fino a concorrenza l'eventuale superminimo individuale, Con decorrenza 1/12/73 verrà trasferito a paga base un importo pari a Lire 17.437 mensili oppure L.100,80 orarie, a raggiungere l'importo complessivo corrispondente al rendimento 1,40 della scala 1. La cifra di cui sopra assorbirà fino a concorrenza l'eventuale superminimo individuale e le quote di maggiorazione orario di lavoro. Eventuali eccedenze a titolo di superminimi individuali resteranno congelate.

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Accordo Aziendale 1974 10 LUGLIO 1974

Tra F. L. M. Provinciale con la rappresentanza dei lavoratori della G. D e la Direzione dell'azienda assistita dall'Associazione industriali di Bologna, si conviene quanto segue con riferimento alle richieste inoltrate con lettera del 20 dicembre 1973 INQUADRAMENTO UNICO E MOBILITA’ PROFESSIONALE Per la realizzazione dell’inquadramento unico a decorrere dall'1/11/73 è stato concordato un reticolo delle aree e figure professionali descritto e contenuto nel documento allegato al presente (All. 1) del quale costituisce parte integrante, così come l'accordo definito in data 14 maggio 1974 per quanto concerne i nominativi dei passaggi di categoria. Agli effetti economici, si conviene che i lavoratori promossi a categoria superiore raggiungano i livelli retributivi aziendali ( della categoria di nuovo inquadramento ) con il 1' luglio 1974, come da allegato 2 ). COTTIMO Si concorda l'abolizione del lavoro a cottimo a decorrere dall'1/l/75. Nel quadro di quanto sopra vengono concordati i seguenti tempi di scaglionamento economico, meglio chiariti nell'allegato 2, al presente accordo: - Lavoratori a cottimo diretto Con decorrenza 1/1/75 verrà trasferito a paga base l'intero guadagno massimo di rendimento 1, 40 (scala 1) pari a L. 43.672. - Lavoratori non cottimisti ed impiegati Con decorrenza 1/7/74 verrà trasferito o aggiunto a paga base un importo corrispondente al rendimento 1 della scala di cottimo diretto (L.24.500 mensili, oppure L. 141.60 orarie), Tale cifra assorbirà fino a concorrenza l'eventuale incentivo ed il superminimo individuale. Con la stessa decorrenza 1/1/75 verrà trasferito o aggiunto a paga base un importo pari a L.3.735 mensili oppure L.21, 59 orarie, a raggiungere un importo complessivo corrispondente al rendimento 1,10 della scala di cottimo diretto. Tale cifra assorbirà fino a concorrenza l'eventuale superminimo individuale, Con decorrenza 1/12/73 verrà trasferito a paga base un importo pari a Lire 17.437 mensili oppure L.100,80 orarie, a raggiungere l'importo complessivo corrispondente al rendimento 1,40 della scala 1. La cifra di cui sopra assorbirà fino a concorrenza l'eventuale superminimo individuale e le quote di maggiorazione orario di lavoro. Eventuali eccedenze a titolo di superminimi individuali resteranno congelate.

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Resta infine convenuto di conservare l'attuale Organizzazione del lavoro anche dopo l'abolizione del cottimo; l'azienda provvederà ad istituire un servizio di marcatempo che resterà in vigore fino al momento dell'entrata in funzione dei terminali I. B. M. Norme transitorie Si conviene di corrispondere in via transitoria ai lavoratori a cottimo diretto appartenenti alla normativa l, 4^ categoria che per effetto dell’inquadramento unico non abbiano conseguito il passaggio al 5 ̂ livello, la somma di L.2.500 mensili a decorrere dal 1^ maggio 1974 e fino al 31/12/74. Si conviene inoltre di corrispondere ai lavoratori cottimisti a rendimento inferiore ad 1 della scala di cottimo diretto, il rendimento 1 per lo stesso periodo l^ maggio 1974 - 31 dicembre 1974. PREMIO DI PRODUZIONE A decorrere dal 1^ aprile 1974 il premio di produzione, precedentemente corrisposto In misura fissa annuale di L.100.000, viene mensilizzato ed aumentato di L. 12.300 al mese. Pertanto, con la data suddetta, la misura del premio viene stabilita in L.20.000 lorde mensili uguali per tutti e per 13 mensilità all'anno indipendentemente dalle ore prestate. I lavoratori che iniziano o terminano il servizio nel corso dell'anno hanno diritto a tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi di servizio intero prestato; agli effetti di cui sopra la frazione di mese superiore a 15 giorni equivale a mese intero. Il premio di produzione viene corrisposto anche in caso di assenza per ferie, malattia e infortunio durante la quale maturi in misura intera il diritto al trattamento retributivo contrattuale. Norma transitoria L'azienda, avendo già pagato l'acconto del vecchio premio di produzione (L.30.000) non procederà al recupero della quota del medesimo pagata in eccesso ( L. 7.900 riferite al periodo gennaio - marzo 1974) della quale pertanto i lavoratori fruiscono a titolo di una-tantum.

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LIVELLI RETRIBUTIVI Si concordano i seguenti livelli di retribuzione, uguali per i lavoratori di tutte le normative, che verranno raggiunti alla data del 1° dicembre 1974. CATEGORIA Minimo Premio Super minimo TOTALE Tabellare Produzione Collettivo 2 111.000 20.000 48.000 179.000 3 119.000 20.000 53.000 192.000 4 130.000 20.000 63.000 213.000 5 143.000 20.000 70.500 333.500 5/S 168.000 20.000 70.500 258.500 6 183.000 20.000 99.000 302.000 7 208.000 20.000 108.000 336.000 N.B.: Il parametro della 7 categoria deve intendersi come garanzia di minimo. Con documento a parte già precedentemente menzionato (All. 2) sono stati concordati i livelli retributivi alle scadenze intermedie 1/7/74 e 1/1/75. I nuovi assunti della 2^ e 3^ categoria percepiranno, per i primi 6 mesi di servizio, un trattamento pari all'80% della retribuzione prevista dall'accordo aziendale e comunque non inferiore a quello stabilito dal C.C.N. L. In caso di eventuale assunzione di personale apprendista, si conviene di praticare il seguente trattamento Tirocinio di 1 anno primi 6 mesi: 80% della retribuzione aziendale della 3 cat. successivi 6 mesi 90% « « « « tirocinio di 18 mesi primi 6 mesi 75% della retribuzione aziendale della 3 cat. successivi 12 mesi 90% « « « « TURNI L'orario di lavoro dei turnisti è ridotto, a far epoca dal 3 giugno 1974, da 8 ore a 7,30 ore di presenza giornaliera (7 ore effettive). A fronte della riduzione di cui sopra, l’indennità per turno viene ridotta di una quota equivalente al costo della mezz'ora di mancata prestazione. L'accordo di cui sopra non sarà modificato finché resterà in vigore l'attuale orario di 40 ore settimanali. Nota a verbale - In caso di assenza di un turnista di durata superiore ai dieci giorni, l'altro dovrà effettuare l'orario normale, salvo che ne sia impossibilitato da necessità personali o famigliari inderogabili, mantenendo peraltro l'indennità per turno come sopra determinata e la retribuzione effettiva per le otto ore giornaliere.

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MENSA AZIENDALE Viene convenuto un prezzo politico del pasto a carico del lavoratore nella misura di L.200 a decorrere dal 17 Maggio 1974, ferma la composizione qualitativa e le grammature fin qui praticate. L’azienda assume a suo carico gli aumenti di prezzo futuri dovuti a scatti di contingenza. Si conviene altresì che gli addetti al servizio di controllo prestino la loro opera in misura non superiore alle 12 ore giornaliere con decorrenza immediata. Per la F.L.M. Provinciale per l’Associazione Industriali Per la Rappresentanza Aziendale per l’Azienda dei lavoratori

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Tra la F. L. M. provinciale, con il Consiglio di Fabbrica della G.D S.p.A., e la Direzione dell'Azienda viene convenuto quanto segue, in relazione alle richieste presentate con lettera del 20 dicembre 1973 SERVIZI SOCIALI Le parti convengono nella valutazione delle carenze dei servizi sociali e delle necessità della collettività per quanto concerne trasporti pubblici e asili nido. Alla luce di quanto sopra, dato atto alla G. D del suo costante impegno a contribuire alla soluzione dei problemi interni ed extra aziendali, si conviene che l'azienda verserà ad un apposito ente pubblico un contributo mensile di L. 1.500 per ogni dipendente in forza nel mese ; le frazioni di mese non verranno considerate, il contributo di cui sopra verrà corrisposto dalla data della costituzione dell'Ente pubblico gestore, a richiesta del medesimo e subordinatamente alla notifica della delibera della sua costituzione, regolarmente approvata dagli organi tutori. Qualora intervenissero accordi a livello provinciale, regionale o altro che regolassero in maniera anche parzialmente difforme la materia, l'impegno di cui sopra si intenderà decaduto ad ogni effetto e le parti si uniformeranno ai predetti accordi. CIRCOLO AZIENDALE In relazione della nuova configurazione amministrativa del circolo aziendale, gestito da un Consiglio direttivo eletto per la quasi totalità dei membri dai lavoratori, l’azienda conferma la sua disponibilità a continuare il versamento di un contributo mensile pro - capite ed accetta di elevare l'importo del medesimo da L.400 a L.500 mensili con decorrenza 1° maggio 1974. L'azienda Si riserva comunque, per il futuro, la valutazione delle attività del Circolo e della destinazione dei fondi corrisposti, mediante suoi rappresentanti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci, come previsto dal nuovo Statuto, con eventuale possibile revoca del contributo in caso di attività palesemente contrarie agli scopi istitutivi e alle leggi vigenti. In ogni caso le valutazioni dei rappresentanti dell'azienda difformi dalle decisioni degli organismi di cui sopra, dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori tutti con mezzi idonei (verbali delle riunioni, relazioni di bilancio, etc. ), PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIO DI FABBRICA Si conviene di aumentare le ore di permesso a disposizione del Consiglio di Fabbrica per le attività sindacali dalle attuali 1400 (che comprendono quelle a disposizione dei delegati per il cottimo) alle 1700 annue recuperabili.

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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ IN CASO DI PASSAGGIO DI CATEGORIA PER I LAVORATORI DELLA NORMATIVA 2^ E 3^ DEL C.C.N.L.- Si conviene che, fermo il trattamento precedentemente praticato dall'azienda, a decorrere dall'1/ 11 /73, in caso di passaggio di categoria dei lavoratori di cui alla normativa 2^ e 3^, gli aumenti periodici dagli stessi maturati verranno riportati in cifra nella misura del 50% dell'importo maturato in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, per tale intendendosi il trattamento previsto dall'accordo aziendale. Pertanto gli importi di cui sopra non saranno ulteriormente assorbibili nell'eventualità di ulteriori passaggi di categoria. TRASFERTE a) - Assicurazione personale a beneficio dei trasfertisti. L'Azienda si impegna a stipulare un'assicurazione che garantisca il pagamento di L.30.000.000 (trenta milioni) ai dipendenti o ai loro eredi in caso di invalidità permanente totale ( una somma proporzionalmente ridotta in caso di inabilità permanente parziale, sulla base di quanto previsto dalle tabelle "Fondiaria" ) o morte conseguente a viaggio e a permanenza fuori sede debitamente autorizzati per motivi di lavoro. L’assicurazione copre i rischi di viaggio di andata - ritorno dal domicilio del lavoratore con qualunque mezzo compreso l'aereo e i soli rischi extra professionali per il periodo della permanenza fuori sede. Tale importo sarà cumulabile con quanto eventualmente corrisposto dalla assicurazione di legge (INAIL) per i soli rischi di viaggio. b) - Riposo compensativo - A richiesta dei montatori che eccezionalmente non abbiano goduto del riposo settimanale di legge e/o aziendale per particolari esigenze lavorative, l'Azienda si impegna a concedere un numero equivalente di giorni di permesso al termine della trasferta. Tale permesso deve essere di volta in volta autorizzato dal responsabile del Montaggio. E'’ ammesso il cumulo di ore frazionate prestate al titolo di cui sopra, a raggiungere una o più giornate di riposo compensativo. c) - Diritto a permessi retribuiti per controlli medici al rientro dalle trasferte Si conviene che, al rientro dalle trasferte di durata superiore ai 4 mesi, il dipendente può richiedere di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario ai controlli medici e comunque non superiore ad una giornata. Inoltre, in caso di trasferte frequenti e di breve durata, a richiesta dei lavoratori saranno concessi permessi retribuiti nel limite di due giorni all'anno per ogni lavoratore per gli stessi controlli. Tutti i permessi di cui sopra saranno retribuiti purché giustificati da regolare documentazione delle visite sostenute. d) - Diritto al rientro dalle trasferte Vengono mantenute le condizioni di miglior favore.

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e) - Indennità di trasferta e rimborsi spese - In relazione alla convenuta documentazione delle spese sostenute in trasferta, l1Azienda si impegna a corrispondere le seguenti misure fisse di indennità giornaliera a decorrere dall'l/7/1974: ITALIA L. 4.000 EUROPA L. 6.000 EXTRAEUROPA L. 8.000 Tali importi che verranno inseriti a libro paga, spetteranno ad ogni montatore dal momento dell'inizio della trasferta (per tale intendendosi la data della partenza dal proprio domicilio ) a quello del ritorno, a condizione che il lavoratore abbia lavorato o viaggiato almeno 4 ore nella giornata di partenza e/o arrivo. f) - Pagamento delle ore di viaggio Fermo quanto stabilisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le condizioni e limiti, verranno retribuite interamente a trattamento ordinario le ore di viaggio dei trasfertisti a condizione che l'itinerario e il mezzo prescelti corrispondano a quelli autorizzati dall'Azienda oppure quando si verifica una ipotesi documentata di forza maggiore durante il viaggio. g) - Passaggio di categoria automatico per i montatori esterni. Fermo quanto stabilito nell'accordo del 1971 che non sia stato modificato anche dal presente accordo, si conviene 1) Compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive ed organizzative ( per es. richiesta o esigenza particolare del cliente, tipo di lavoro o zona con caratteristiche speciali etc.), l'azienda sì impegna ad offrire la possibilità di rotazione in trasferta, che consenta l'acquisizione di caratteristiche professionali della 5^ categoria - normativa 3 del CCNL. Ai lavoratori disponibili alle trasferte, o che siano in possesso dei requisiti richiesti, dopo un congruo periodo di prova, non inferiore a 60 giorni. A fronte di questo impegno i lavoratori interessati non frapporranno difficoltà all'invio in trasferta, salvo casi giustificati di impedimento individuale o famigliare. In caso di rifiuto dei lavoratori che hanno conseguito la qualifica a continuare a prestare servizio in trasferta, l'azienda si riserva il diritto di assegnare tali lavoratori ad altro reparto, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 13 dello Statuto dei Lavoratori. 2) Montatori meccanici : si concorda che conseguano la preparazione professionale sufficiente all'inquadramento nella 5 categoria - normativa 3 del C.C.N. L. al più tardi al raggiungimento del 15° mese effettivo di trasferta anche in tempi diversi. 3) Montatori elettrici : si concorda che conseguano la preparazione professionale sufficiente a11’ inquadramento nella 5 categoria - normativa 3 - del C.C.N.L. al più tardi al raggiungimento del 10° mese effettivo di trasferta anche in tempi diversi.

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4) Nel caso in cui non si possano applicare le modalità di cui ai punti 2 e 3 precedenti si concorda che il requisito professionale necessario per il passaggio alla 5 categoria - normativa 3 venga conseguito nel termine massimo di 5 anni , a condizione che il montatore abbia effettuato mediamente 30 giorni di trasferta all’anno. Ai fini di cui ai punti precedenti sono da considerare come periodi di sospensione della maturazione del diritto le aspettative di qualunque natura, il servizio militare, le lunghe malattie e altre assenze prolungate, al termine delle quali riprende a decorrere il termine per la maturazione del diritto. L’azienda si impegna a dare notizia preventiva alle rappresentanze dei lavoratori di qualsiasi progetto di importante modifica dell'ambiente di lavoro in tutti i suo aspetti (costruzione di nuovi locali e servizi, risistemazione di quelli esistenti). In particolare per quanto concerne problemi da tempo segnalati in qualche reparto o situazioni in corso di valutazione, l'azienda richiede precise proposte scritte di modifica che si impegna ad esaminare con tutta attenzione allo scopo di accertarne la realizzabilità e l'idoneità tecnica a raggiungere un concreto ulteriore migliora mento dell'ambiente. Il Sindacato Provinciale F. L. M. ed il Consiglio di Fabbrica della G. D, sottoscrivendo il presente atto, dichiarano che quanto sopra concordato, compresi i livelli di paga convenuti alle diverse scadenze (All. 2), definisce conclusivamente le richieste presentate il 20 dicembre 1973. Bologna, 10 luglio 1974

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DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA E LIMITI DI RIMBORSO In relazione alle recenti innovative disposizioni fiscali, i trasfertisti si impegnano a presentare la nota settimanale delle spese sostenute, allegandovi la documentazione di almeno 1'80% delle spese stesse: a tale condizione l'Azienda, oltre a riconoscere l'indennità giornaliera (retribuzione) nelle misure pattuite con l’accordo aziendale in data odierna, corrisponderà il rimborso delle spese esposte nei seguenti limiti giornalieri: minimi massimi Italia L. 16.000 22.000 Spagna, Portogallo, Jugoslavia, Grecia 21.000 27.000 Europa 25.000 31.000 Extraeuropea 28.500 38.500 Nel caso in cui i lavoratori documentassero importi inferiori ai minimi sopra previsti, l'Azienda garantirà il pagamento degli importi documentati maggiorati del 20% dei minimi stessi. In ogni caso non verranno riconosciuti importi di spese superiori alla quota esente prevista dalla legge (L. 12.000 o L. 15.000 rispettivamente per l’Italia e per l'Estero) se non accompagnati da giustificativi nella misura percentuale sopra indicata. Nota Quanto sopra vale fatti salvi casi o cause di spesa di natura eccezionale dei quali venga tempestivamente informata l’azienda. Bologna, 10/07/74 Per il C.d.F. Per la F.L.M. Per l’Azienda

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PASSAGGI DI CATEGORIA 1974 A conclusione della vertenza insorta sulle qualifiche, in seguito alla richiesta di passaggi di categoria presentata il 17 Aprile u.s., si conviene di effettuare, con decorrenza 1° novembre 1973, i passaggi di categoria come da fogli allegati, in aggiunta a quelli previsti dalla precedente comunicazione aziendale del 6 maggio u.s. L’Azienda, riconfermando quanto affermato in premessa al reticolo aziendale si impegna, fatte salve le sue esigenze organizzative e tecnico - produttive, a sviluppare le capacità professionali dei lavoratori presentati nelle richieste di passaggio di categoria del 17 Aprile u.s. e da essa non accolte; a questo scopo terrà particolarmente presenti gli strumenti della rotazione e dell’arricchimento delle mansioni. DICHIARAZIONE A VERBALE DELL’AZIENDA La Direzione G.D precisa di effettuare i passaggi di categoria di cui sopra unicamente a transazione della vertenza, non essendo stato possibile trovare un accordo nella interpretazione dei criteri professionali previsti dal C.C.N.L. e dal reticolo aziendale. DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA F.L.M. E DEL CONSIGLIO DI FABBRICA Il Consiglio di Fabbrica e la F.L.M., preso atto della dichiarazione della Direzione Aziendale della G.D, intendono con questa dichiarazione affermare che tutti i nominativi presentati per il passaggio di categoria, sia quelli accolti dalla Direzione aziendale che gli altri, rispondono appieno ai requisiti previsti sia dal C.C.N'.L. sia dal reticolo aziendale. Bologna, 14/05/74 Per il C.d.F. Per la F.L.M. Per l’Azienda

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INQUADRAMENTO UNICO E MOBILITA’ PROFESSIONALE Il documento allegato riporta i criteri concordati per l'applicazione delle norme del C.C. N. L. sull’inquadramento professionale dei lavoratori. Esso rappresenta l1oggettiva applicazione alle declaratorie e dei profili professionali previsti dal C.C.N.L. Le parti si danno atto che il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell1ambito delle esigenze organizzative ed economico - produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata. L’azienda rinnova l'impegno ad attuare una mobilità orizzontale, sempre compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive ed organizzative e dando la precedenza ai lavoratori che aspirano a conseguire un migliora mento di qualificazione professionale In tale quadro le parti si impegnano all'osservanza delle clausole del contratto nazionale e in particolare di quelle che riguardano il cumulo di mansioni (Art. 15 - Disciplina generale - Sezione seconda) e la disciplina dei passaggi dalla 2^ alla 3^ categoria.(Art. 4 Disciplina generale - Lettera E) quest'ultima normativa, peraltro, deve intendersi integrata dalle condizioni di miglior favore previste nell'accordo sulle qualifiche del 1971. Continueranno pertanto ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori a suo tempo individuati dall'accordo aziendale del 1971 i criteri di passaggio automatico a categorie superiori. NOTE 1 – PRODUZIONE A) - Costruttore su macchine utensili - Vedi declaratorie e profili A/ 5 Affilatrice Al 5. livello capacità di svolgere in maniera autonoma tutta la gamma di attività (affilatura e profilatura utensili e frese, esecuzione di particolari incastri, profili, cremagliere etc. ) che richiedono particolare difficoltà. A/6 Trapano Al 5. livello con tutti i requisiti del 4. livello, opera in completa autonomia esecutiva svolgendo qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà su attrezzature complesse e con padronanza di interpretazione del disegno. A/ 7 Limatrice Al 5.. livello : con caratteristiche del 4. livello oltre a completa esperienza e totalità' di autonomia esecutiva sia nella interpretazione del disegno sia nell'impostazione del lavoro sia nella costruzione degli utensili e loro uso su tutti i materiali compresa contornatura e profili rispettando, ove occorre, anche alti gradi ai precisione A/8 Cammes Al 5. livello : ampia autonomia, interpretazione disegno, impostazione e preparazione macchina con messa a punto varie attrezzature ausiliarie e correttori di leva prepara utensili ed imposta velocità ed avanzamenti di lavoro ; conosce ed esegue il controllo delle cammes nella quota dimensionale; ristretto grado di finiture e controllo geometrico compreso controllo della freccia di leva. Il tutto eseguito con perizia e senso critico.

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A/ 9 Cavatrice - chiavetta Al 5. livello : ampia autonomia, interpretazione disegno meccanico, sicurezza d esecuzione di tutti i lavori anche di maggior difficoltà, adottando, ove necessario ogni accorgimento sia sulle attrezzature che sugli utensili per ottenere il risultato richiesto. A/10 Lapidello Parcheggio al 2 livello in attesa di acquisizione della necessaria esperienza di lavoro. L'Azienda, compatibilmente con le sue esigenze organizzative e tecnico produttive, si impegna a valorizzare le capacità professionali degli addetti mediante rotazione su rettifica o affilatrice per il conseguimento del 5. livello per coloro che maturino i requisiti. A/11 Pantografo Al momento non esistono i requisiti per l'inquadramento al 5° livello Se in futuro verrà richiesta l'effettuazione di lavorazioni complesse (attrezzature, trincianti con strette tolleranze ecc.) come da declaratoria, si riconoscerà lo sviluppo professionale fino al 5° livello per i lavoratori addetti a tali lavorazioni. A/12 Dentatrice Al momento non esistono i requisiti per l'inquadramento al 5° livello Se in futuro sarà richiesta l'esecuzione, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico - produttive, di calcoli oltre a quelli normalmente in uso (quote cordali, profondità e numero dei denti) e una più vasta conoscenza e/o capacità di realizzazione di dentature di tipo diverso, si riconoscerà lo sviluppo professionale al 5° livello per i lavoratori che maturino tali caratteristiche. A/13 Stozza - Filettatrice - Ragnatrice - Broccia L'Azienda, compatibilmente con le sue esigenze organizzative e tecnico - produttive, si impegna a valorizzare le capacità professionali degli detti mediante rotazione su limatrice, chiavetta o tornio per il conseguimento del 5° livello, per coloro che ne maturino i requisiti. B) - Costruttore su macchine attrezzate B/2Pallinatrice) Parcheggio al 2° livello in attesa di acquisizione della B/3Barillatrice) necessaria esperienza di lavoro. F) - Imballatore - Falegname Parcheggio al 2° livello in attesa di acquisizione della necessaria esperienza di lavoro. G) - Sbavatore Parcheggio al 2° livello in attesa di acquisizione della necessaria esperienza di lavoro. L'Azienda, compatibilmente con le sue esigenze tecnico - produttive ed organizzative, si impegna a valorizzare le capacità professionali degli addetti, mediante rotazione in aggiustaggio o altro reparto, per i conseguimento di un livello superiore per coloro che ne maturino i requisiti.

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H) - Verniciatore Al 5° livello: con le caratteristiche ed i requisiti del 4° livello svolge lavori di distribuzione sulla linea che richiedono completa conoscenza della gamma di attività, interpretazione critica delle specifiche di lavorazione, in riferimento alle caratteristiche e finiture richieste, buona conoscenza delle qualità fisiche e meccaniche dei particolari. I) Coordinamento e controllo tecnico produttivo Al 5. livello - normativa 2 - guida e controllo di un gruppo, competenza tecnico - pratica, iniziativa per la condotta e i risultati delle lavorazioni. Al 5.~li vello - normativa 3- : autonomia professionale più' ampia del livello precedente - coordinamento e controllo di attività tecniche – capacità organizzative e di addestramento di altri lavoratori Al 6. livello : attività di natura direttiva come da declaratoria con preparazione e capacità professionale specifica, discrezionalità di poteri, autonomia di decisione, completa capacità organizzativa e di addestramento e formazione di altri lavoratori. Al 7. livello : con le caratteristiche del livello precedente e con ampia conoscenza dei settori correlati 'e preposto al coordinamento e controllo di servizi e reparti fondamentali dell'azienda. Notevole esperienza e vasta capacità professionale, ampia autonomia e discrezionalità di poteri. 2 - MONTAGGIO A) - Montatore - Installatore - vedi declaratorie e profili B) - Tecnico esterno Al 5. livello vedi declaratorie e profilo "installatore impianti" Al 5/S. livello : con autonomia professionale più ampia di quella prevista al livello precedente, esegue normalmente attività fuori sede per installazione, collaudo, avviamento macchine ed impianti esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà ; capacità di addestramento del personale addetto alla conduzione delle macchine eventuale conoscenza lingue eventuale coordinamento e controllo di personale in addestramento. Al 6. livello con le caratteristiche del lavoratore de1 5/S livello, svolge, prevalentemente fuori sede, attività- tecnica abbinata ad attività commerciale con autonomia di poteri e facoltà di decisione nell'ambito delle direttive generali, oppure attività di natura direttiva come previsto dalla relativa declaratoria. 3 - COLLAUDO 3/A) Collaudatore - tracciatore Il 5. livello si giustifica in funzione della completezza della figura professionale l'addetto deve essere in grado di svolgere anche tracciature come previsto nel relativo profilo professionale ; parcheggio al 2 livello. 4/A) Magazziniere E' previsto al 4. livello soltanto al Magazzino pezzi finiti e Magazzino pezzi commerciali - oltre alle caratteristiche della declaratoria del 3. livello si richiede specifica e completa conoscenza del lavoro, spiccata iniziativa e capacità di interpretazione di tutti i documenti ; capacità di recuperare e inventariare scorte e di realizzare raggruppamenti complessi ai materiali per i reparti richiedenti. Distributore materiali - 4. livello : buona conoscenza del disegno che permette esatta interpretazione dei cicli di lavoro per lo smistamento dei particolari ai vari centri di lavoro. Parcheggio al 2 livello 5/A) Carico - Scarico, movimentazione Sistemazione con carrelli elevatori

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Vedi declaratorie Parcheggio al 2° livello. 6/A)Manutentore impianti meccanici/elettrici Vedi declaratorie. Parcheggio al 2. livello 7/A) Manutentore stabili e varie . Vedi declaratorie. Parcheggio 2. livello B) .Infermiere Vedi declaratorie "Discontinuo". Il 5. livello in funzione degli sviluppi previsti per la figura professionale. C) Portiere Previsto il 4. livello all'attuazione del controllo entrata - uscita merci e relativi compiti (registrazioni accurate, pesatura etc. ) «discontinuo» E) Autista Vedi declaratorie Autista di autovetture «Discontinuo» F) Fattorino esterno Addetto prevalentemente a commissioni all’esterno dell'azienda. Vedi declaratoria, G) Centralinista Al 4 livello si richiede sufficiente conoscenza dei termini di conversazione telefonica in due lingue estere. 8/A) Segretario Vedi declaratorie e profili - Al 7. livello soltanto per "Segreteria Tecnica" (oltre a mansioni di natura direttiva svolge attività tecnico - commerciali che richiedono notevole esperienza, ed autonomia, trattative importanti e rapporti con i clienti, alta specializzazione). 8/B) Contabile Vedi declaratorie e profili - Al 7. livello "specialista amministrativo" . Solo direttive generali - alta specializzazione ed importanza – autonomia 9/A) Perforatore - Verificatore 'Al 4. livello al conseguimento della completa esperienza acquisita con la pratica aziendale. B) Operatore meccanografico Vedi declaratorie e profili C) Programmatore /analista Al 6. livello vedi ,profilo professionale «analista» 10/A) Analista Vedi declaratorie e profili B) Programmatore di produzione Vedi declaratorie e profili 11/A) Approvvigionatore Vedi declaratorie e profili al 7. livello «specialisti di approvvigionamenti» rapporti impegnativi con i fornitori, imposta e conclude importanti trattative sulla base di direttive generali.

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12/A) Venditore Analogia con approvvigionatore vedi declaratorie Al 5. livello allievo - venditore - redige corrispondenza sotto controllo e secondo istruzioni - partecipa a trattative di minore importanza. Al 6. livello : particolare preparazione professionale facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa come da declaratoria Al 7. livello notevole esperienza ed autonomia in attività prevalentemente esterna - imposta e conclude trattative importanti su direttive generali ; oppure con le caratteristiche del 6. livello possiede conoscenze tecnico - funzionali delle strutture, del funzionamento e delle possibilità operative delle macchine anche più complesse, tali da consentire condizioni di trattativa, ed offerte di soluzioni alternative immediate in funzione delle specifiche richieste ed esigenze dei clienti. Trattative impegnative e complesse. Notevole esperienza ed autonomia. 13/A)Disegnatore Vedi declaratorie e profili Al 3. livello inizio carriera, allievo senza precedente esperienza specifica Al 7. livello «Progettista di complessi» oltre a possedere le caratteristiche del 6. livello, sviluppa e realizza progetti completi e complessi con ampia autonomia impostando e definendo i parametri in funzione del risultato richiesto. Alta specializzazione - innovazione. 14/A) Compiti vari d'ufficio Attività amministrativa di natura esecutiva - buona preparazione e pratica d'ufficio - vedi declaratorie e profili. A/l.) Stenodattilografa costituiscono esemplificazioni delle attività amministrative A/2) Archivista di cui sopra - buona preparazione e pratica d’ufficio A/3) Addetto riproduz. copie o corrispondente esperienza di lavoro A/4> Addetto riproduz. disegni

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AREE PROFESSIONALI 1) PRODUZIONE

A) COSTRUTTORE SU MACCHINE UTENSILI A/1 TORNIO 3-5 A/2 FRESA 3-5 A/3 RETTIFICA 3-5 A/4 ALESATRICE 3-5 A/5 AFFILATRICE 2-5 A/6 TRAPANO 3-5 A/7 LIMATRICE 3-5 A/8 CAMMES 3-5 A/9 CAVATRICE-CHIAVETTA 3-5 A/10 LAPIDELLO 2-4 A/11 PANTOGRAFO 3-4 A/12 DENTATRICE 3-4 A/13 STOZZA-FILETT.-RAGNAT.-BROCCIA 3-4 B) COSTRUTTORE SU MACCHINE ATTREZZATE B/1 PRESSA 3-4 B/2 PALLINATRICE 2-3 B/3 BARILLATRICE 2-3 C) SALDATORE 3-5 D) AGGIUSTATORE 3-5 E) ATTREZZISTA 3-5 F) IMBALLATORE – FALEGNAME 2-4 G) SBAVATORE 2-3 H) VERNICIATORE 3-5 I ) COORD. E CONTROLLO TECNICO – PROD. 5-7

2) MONTAGGI

A) MONTATORE – INSTALLATORE 3-5 B) TECNICO ESTERNO 5-6

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3) COLLAUDO A) COLLAUDATORE – TRACCIATORE 2-5/S 4) MAGAZZINI

A) MAGAZZINIERE – DISTRIBUTORE MATERIALI 2-4 5) MOVIMENTAZIONE MATERIALI

A) CARICO – SCARICO, MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE CON CARRELLI ELEVATORI 2-3

6) MANUTENZIONE

A) MANUTENTORE IMPIANTI MECCANICI – ELETTRICI 2-5/S 7) SERVIZI GENERALI

A) MANUTENZIONE STABILE E VARIE 2-5 B) INFERMIERE 3-5 C) PORTIERE 3-4 D) PULIZIA, TRASPORTI, CARICO E SCARICO 2 E) AUTISTA 3-4 F) FATTORINO ESTERNO 4 G) CENTRALINISTA 3-4

8) LAVORI AMMINISTRATIVI

A) SEGRETARIO 4-7 B) CONTABILE 3-7

9) ELABORAZIONE DATI

A) PERFORATORE – VERIFICATORE 3-4 B) OPERATORE MECCANOGRAFICO 4-5 C) PROGRAMMATORE – ANALISTA 5-6

10) STUDIO E COORD. LAVORAZIONI

A) ANALISTA TEMPI – METODI, PROCESSI – CICLI 5-6 B) PROGRAMMATORE PRODUZIONE 4-7

11) APPROVVIGIONAMENTO A) APPROVVIGIONATORE 5-7 12) VENDITE

A) VENDITORE 5-7

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13) DISEGNO E PROGETTAZIONE

A) DISEGNATORE 3-7 14) LAVORI NON SPECIALIZZATI D’UFFICIO

A) COMPITI VARI D’UFFICIO A/1 STENODATTILOGRAFO 3 A/2 ARCHIVISTA 3 A/3 ADDETTO RIPROD. COPIE 3 A/4 ADDETTO RIPROD. DISEGNI 3 B) FATTORINO D’UFFICIO 2-3

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ACCORDO AZIENDALE 1975

Tra la F.L.M provinciale di Bologna con la rappresentanza dei lavoratori della G.D. e la Direzione dell'Azienda si conviene quanto segue con riferimento alle richieste inoltrate con lettera del 9.4.75 e ad altri argomenti presentanti verbalmente: 1) PASSAGGI DI CATEGORIA Si convengono i passaggi di categoria previsti nell'allegato 1 al presente accordo e con le decorrenze ivi stabilite. 2) CRITERI DI MOBILITA' PROFESSIONALE VALORIZZAZIONE DELLE CAPACITA' INDIVIDUALI. a) Il CCNL (disciplina generale –sezione Seconda - art. 4-Punto E) prevede i seguenti strumenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori: - corsi di addestramento e di formazione professionale; - ricomposizione ed arricchimento delle mansioni; - rotazione. Il CCNL e l'accordo aziendale precisano inoltre che la mobilità verticale si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico - produttive dell'azienda e non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata. Nello spirito dei principi fissati dal CCNL e dall'accordo aziendale si conviene di definire le modalità precise per l'applicazione dei criteri di cui sopra. Ciò non è in contrasto con la norma contrattuale limitativa delle dinamiche professionali, poiché esigenze e compatibilità aziendali possono essere oggetto di valutazione comune. Le parti concordano un periodo di sperimentazione che consenta una reale acquisizione di valori professionali effettivamente accertati e che deve essere basato su lavori con caratteristiche qualitative significative agli effetti della professionalità. I lavoratori, come da allegato 2 e 3, verranno messi nella condizione di sottoporsi a tale sperimentazione secondo un programma concordato fra le parti; al termine del periodo inteso come tempo massimo, passeranno alla categoria superiore a meno che non vi sia una motivata opposizione, mediante obiettiva documentazione dell'esito complessivamente negativo delle prestazioni sostenute, da parte della direzione aziendale, nel qual caso verrà concordata la soluzione da adottare. Il programma concordato avrà un incremento ogni 6 mesi, nei limiti proposti, in modo da mantenere pressoché costante la quantità dei lavoratori in sperimentazione. Nel caso in cui qualche lavoratore consegua anticipatamente (prima dei 12 mesi previsti) le qualificazioni necessarie per il passaggio di categoria, potrà essere rimpiazzato da altro lavoratore, incluso nell'elenco dei proposti per la sperimentazione, compatibilmente con le esigenze del reparto.

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Il criterio di precedenza concordato per la partecipazione dei lavoratori al programma di cui sopra, è quello dell'anzianità nella qualifica (conseguita in azienda o fuori). B) Con riferimento ai corsi previsti dal CCNL e dal punto precedente del presente accordo, l'Azienda prende atto dell'intenzione espressa dai rappresentanti dei lavoratori di promuovere ed organizzare in futuro corsi di formazione presso scuole pubbliche al fine di fornire ai lavoratori che non le possiedono quelle conoscenze di base atte a permettere la più ampia mobilità professionale nei limiti sopraindicati. In relazione a quanto sopra, e tenuto conto dell'impegno assunto dalla F.L.M provinciale in base al quale tali corsi avranno programmi e contenuti sia formativi di base sia inerenti alle caratteristiche delle attività aziendali, si concorda e riconosce che potranno svolgersi, per metà della loro durata, in orario di lavoro secondo modalità da concordare al momento della loro effettiva organizzazione. Si conviene inoltre che: 1) La partecipazione ai corsi sarà consentita compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive dell'Azienda e del reparto di appartenenza degli interessati. Il programma di partecipazione sarà preventivamente concordato tra le due parti, valutando, tra l'altro, numero e nominativi dei partecipanti. 2) L'Azienda sarà automaticamente sciolta dall’impegno di cui sopra nel caso in cui, nel prossimo CCNL o per altro accordo a livello Nazionale, Regionale e Provinciale la materia venga regolamentata in modo diverso. 3) Tutti i partecipanti dovranno documentare, mediante idonea certificazione, la frequenza ai corsi per un numero di ore doppio di quello concesso dall'Azienda. In caso contrario l'assenza non sarà retribuita. Al termine dei corsi i lavoratori si sperimenteranno nelle aree e nelle lavorazioni precedentemente concordate. 4) La contemporanea assenza dei lavoratori per frequentare i corsi in oggetto sarà concordata tra l'Azienda, il Consiglio di Fabbrica, e i rappresentanti della FLM provinciale contestualmente alla definizione di programmi di partecipazione di cui sopra e tenuto conto delle esigenze professionali dei lavoratori e delle possibilità di assorbimento dell'Azienda. 3) ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA A CARICO I.N.A.M L'Azienda si impegna ad anticipare un importo pari a circa il 90% della retribuzione spettante ai lavoratori in caso di malattia. Tale importo verrà suddiviso in due quote, rispettivamente a carico dell'Azienda per il CCNL e a carico dell'INAM, ma anticipata dall'Azienda, sulla base della seguente tabella nella quale la percentuale complessiva di cui sopra viene calcolata sui valori retributivi giornalieri fissi per categoria in base alle paghe di fatto previste dall'accordo aziendale vigente:

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Categoria 1a settimana 2a settimana 3a settimana 4a settimana INAM G.D. INAM G.D. INAM G.D. INAM G9D.

30% 60% 40% 50% 60% 30% 60% 30% 2a 3.000 6.000 4.000 5.000 6.000 3.000 6.000 3.000 3a 3.200 6.500 4.300 5.400 6.500 3.200 6.500 3.200 4a 3.600 7.100 4.700 6.000 7.100 3.600 7.100 3.600 5a 3.900 7.800 5.200 6.500 7.800 3.900 7.800 3.900 N.B. – In caso di variazioni apprezzabili delle retribuzioni di fatto si procederà all'aggiornamento delle misure di anticipazione di cui sopra. Al fine di realizzare l'anticipazione di cui sopra, l'azienda si impegna a prendere contatti con i competenti uffici dell'I.N.A.M. per richiedere il pagamento diretto all'azienda stessa delle liquidazioni di malattia. Nel caso in cui tutta la materia di cui sopra diventasse oggetto di un accordo specifico con il nuovo CCNL o per disposizione amministrativa o legislativa, le parti si uniformeranno alla nuova disciplina. 4) ANTICIPAZIONE INDENNITA’ INFORTUNIO A CARICO I.N.A.I.L. L'Azienda, con la stessa decorrenza con la quale potrà realizzare quanto sopra, si impegna ad anticipare in caso di infortunio circa il 90% della retribuzione giornaliera a cui avrebbero diritto i lavoratori come da seguente tabella riferita alle paghe di fatto previste dal vigente accordo aziendale: 2^ CATEG0RIA L. 9.000 3^ CATEGORIA L.9.700 4^ CATEGORIA L.10.700 5^ CATEGORIA L.11.700. N.B. - In caso di variazioni apprezzabili delle retribuzioni di fatto si procederà all’aggiornamento delle misure di anticipazione di cui sopra. Per gli impiegati e gli intermedi la tabella di cui sopra deve ritenersi valida soltanto di massima a causa della continua variabilità della retribuzione. L'anticipazione, a differenza del caso della malattia, verrà corrisposta in cifra unica comprendente la quota contrattualmente a carico dell'Azienda per ragioni amministrative e sarà indicata (con segno positivo) nel foglietto delle trattenute unito ad ogni listino paga. Al momento della liquidazione dell'infortunio da parte dell’INAIL i lavoratori incasseranno il relativo assegno e presenteranno sollecitamente il documento di liquidazione all'Ufficio Personale che provvederà a liquidare nello stesso mese esattamente lo importo dovuto e a trattenere l'intera anticipazione di cui sopra. Nel caso in cui tutta la materia di cui sopra diventasse oggetto di un accordo specifico con il nuovo CCNL o per disposizione amministrativa o legislativa, le parti si uniformeranno alla nuova disciplina.

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5) AMBIENTE DI LAVORO Reparto sbavatura a) L’Azienda, si impegna a realizzare, entro il corrente anno, un ampliamento di circa il 50% dell'area del reparto per una più razionale sistemazione dello stesso; le finestre dovranno dare unicamente sull'esterno, e non su altri reparti contigui. b) Sempre entro la fine del 1975, salvo imprevisti, verrà sperimentata una soluzione per insonorizzare la raddrizzatura mediante installazione di apposita cabina. c) Entro il prossimo mese di giugno verrà montato sperimentalmente un banco di aspirazione attualmente in dotazione al reparto aggiustaggio, allo scopo di accertarne la funzionalità specifica. Se a giudizio delle parti, i risultati saranno validi, l'Azienda si impegna a montare, entro il 1975, banchi di questo tipo su tutti i posti di lavoro di sbavatura. d) In rapporto a quanto previsto ai punti precedenti, si concorda altresì di continuare la ricerca di particolari accorgimenti (studiare l'immissione di aria pulita e riscaldata a bassa pressione per evitare correnti) per rendere più funzionale il sistema di aspirazione esistente e per evitare, per quanto possibile, effetti di disturbo su altri reparti di polveri e rumori. Verrà altresì studiata la possibilità di installare griglie adatte a raccogliere le polveri più pesanti sul pavimento. Inoltre, l'azienda è disponibile alla valutazione di apparecchiature ed impianti tecnicamente validi a condizione che sia dimostrata sperimentalmente la loro efficacia in similari condizioni operative. A tale scopo l’Azienda si impegna a prendere contatti con le Direzioni di altre industrie il cui nominativo è stato segnalato nel corso delle trattative, per valutare le prestazioni di sistemi di aspirazione con caratteristiche diverse per una eventuale applicazione. Pensilina spedizioni In un programma in corso di esecuzione, Š prevista la realizzazione di una tettoia di 6 metri che consentirà di riparare gli addetti alle operazioni di carico e spedizione macchine. Portone spedizioni e ricevitoria L’Azienda inizierà uno studio per la soluzione della apertura e chiusura delle porte e risolverà adeguatamente il problema prima della prossima stagione invernale. L'Azienda si impegna inoltre ad esaminare e risolvere, in accordo con il Consiglio di Fabbrica quei problemi ambientali derivanti da spostamenti di reparto, da modificazioni strutturali, da usura e invecchiamento degli impianti, con riferimento alle indicazioni emerse nel corso della trattativa e riportate nel documento presentato dal Consiglio di Fabbrica. N° Dipendenti 750 N° Ore di sciopero ---

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Allegato n.°1 - Passaggi di categoria n° III. Allegato n.°2 - Programma di sperimentazione n° 90 nominativi. Allegato n.°3 - Arricchimento, ricomposizione con modalità particolari e sperimentazione. Reparto Alesatrici La posizione di lavoro discussa verrà configurata in modo tale da comprendere, oltre al lavoro di ordine, trasporto e pulizia del reparto anche la preparazione, il prelievo, il riordino e il deposito di attrezzature ed utensili secondo criteri di distribuzione del lavoro; l'effettuazione di registrazioni, pre-setting e interpretazione di distinte di utensili e loro composizione secondo programmi numerici. Si sperimenta n° 1 lavoratore per la 3a cat. con decorrenza 1.7.75 per 12 mesi. Reparto Taglio Ferro Si prevede l'arricchimento dell'area professionale in circa sei mesi con l'inserimento di taglierine per taglio lamiere e la configurazione di lavori che richiedono capacità di registrazione, interpretazione del disegno etc. Si sperimenta n° 1 lavoratore per la 4a categoria con decorrenza 1.1.76 per 12 mesi. Reparto Dentatrici Si prevede l'arricchimento sperimentale della figura professionale per sei mesi realizzando le caratteristiche professionali necessarie al conseguimento del 5° livello mediante utilizzo di un lavoratore. In caso di esito positivo di quanto sopra inizieranno la sperimentazione di n° 2 lavoratori per la 5a cat. con decorrenza 1.1.76 per 12 mesi. Pantografi L'area verrà arricchita con avvicendamento a lavoro di tornio e fresa nell'ambito del reparto e con l'attribuzione dei pochi più qualificanti lavori di pantografi. Si sperimenta n° 1 lavoratore per la 5a cat. con decorrenza 1.7.75 per 12 mesi. Magazzino attrezzi Si prevede l'arricchimento del lavoro attraverso un avvicendamento nella gestione e controllo degli attrezzi. Si sperimenta n° 1 lavoratore per la 4a cat. con decorrenza 1 Luglio 1975 per 12 mesi.

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Ufficio formati Si realizzerà la ricomposizione della figura professionale del disegnatore di formati con il superamento della posizione di lavoro di registrazione ed ordine e conseguente distribuzione in tutto il reparto. Si sperimenta n° 1 lavoratore per la categoria 5a S con decorrenza 1.7.1975 per 24 mesi per la necessaria gradualità di realizzazione di quanto sopra. Archivio formati La figura professionale di archivista verrà arricchita con l'acquisizione di conoscenze professionali nella composizione e analisi dei ricambi di formato. Si sperimenta n° 1 lavoratore per la 4a cat. con decorrenza 1.7.75 per 24 mesi. Ufficio riscontro Le caratteristiche della figura professionale verranno arricchite con l’assegnazione a tempo parziale di lavori più qualificanti nello stesso ufficio e alternativamente nell’ufficio corrispondenza Commerciale. Si sperimenta n° 1 lavoratore per la 5aS con decorrenza 1.7.75 per 24 mesi. Archivio generale Viene trasferito al gruppo controlli del Centro IBM un lavoratore per apprendere le caratteristiche analitiche di base del lavoro di quell’area. N° 1 lavoratore per la 4a cat. con decorrenza dal 1.7.75 per 12 mesi. Aiuto Cassa La posizione di lavoro verrà arricchita con apprendimento del lavoro più impegnativo della stessa unità e alternativamente, a tempo parziale, di lavoro della Segreteria amministrativa e del riscontro. Si sperimenta n° 1 lavoratrice per la 5aS con decorrenza 1.7.75 per 24 mesi. Costi e Prezzi La funzione sarà prevedibilmente incorporata parte nell'ufficio spedizioni e parte nell'Ufficio Corrispondenza Commerciale Si sperimenta n° 1 lavoratore per lavori più qualificanti all’ufficio acquisti e successivamente alle spedizioni per la 5 a cat. con decorrenza 1.7.1975 per 24 mesi.

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Contr. Amm.vi vari La funzione verrà integrata nell’Ufficio riscontro. Si sperimenta a tempo parziale n° 1 lavoratore per la 6a cat. con decorrenza 1.7.1975 per 18 mesi mediante assegnazione di lavori più qualificanti. Allegato n° 4 Programma di arricchimento professionale e/o ricomposizione lavoro individuale. Reparto: Spedizioni: n° 2 lavoratrici Dopo il periodo di maternità, in

relazione alle possibilità operative, assegnazione di lavori più qualificanti nella stessa unità.

Reparto: Costi e Prezzi: n° 1 lavoratore Assegnazione a tempo parziale di

lavori dell'Ufficio Spedizioni. Reparto: Corrispondenza commerciale: n° 1 lavoratore Assegnazione a tempo parziale di

lavori dell’ufficio Spedizioni. Reparto: Acquisti n° 1 lavoratrice Assegnazione a tempo parziale di

lavori di sollecito e acquisti minori (verifica tra diverse offerte). Reparto: Mag. Fusioni n° 1 lavoratore Verrà trasferito in settembre al

M.P.F.

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Allegato n°5 Settore Montaggio Alla luce delle particolari caratteristiche organizzative e tecnico - professionali del settore e in relazione al programma di sperimentazione convenuto si concorda quanto segue: a) Le parti nel comune intento di conseguire una maggiore funzionalità del servizio salvaguardando contemporaneamente le esigenze personali e familiari dei montatori, convengono sull’opportunità che venga intrapreso quanto necessario a raggiungere la più completa rotazione dei lavoratori interessati in tutti i paesi, compatibilmente con le esigenze produttive. Ai fini di cui sopra e per sempre meglio valorizzare le capacità professionali dei montatori, l'azienda opererà in futuro sulla base di quanto segue: 1) Le trasferte verranno richieste normalmente con preavviso di una settimana, salvo casi particolari di necessità ed urgenza. 2) I montatori saranno interpellati a rotazione, evitando, per quanto possibile, di richiedere ripetute prestazioni per le medesime zone agli stessi lavoratori. 3) Per facilitare lo svolgimento del servizio e consentire il conseguimento di maggiori conoscenze professionali, verrà disposto che i 'Montatori ricevano le più ampie informazioni e delle richieste inoltra dai clienti e dei problemi tecnici riscontrati nel funzionamento delle macchine tramite pubblicazione nel reparto A periodiche relazioni Sintetiche che possano essere, nei casi di modifiche o novità rilevanti oggetto di discussione tecnica collettiva dei lavoratori interessati. 4) L'Azienda, a fronte di rifiuto motivato da ragioni personali e familiari a recarsi in trasferta, rivolgerà la richiesta ad altri nominativi a rotazione, prendendo nota tuttavia di quanto sopra, i poiché ogni rifiuto non consente di completare la rotazione con svantaggio di altri lavoratori. 5) In prospettiva le parti si danno atto di conseguire la migliore qualificazione tecnico - professionale dei lavoratori e le più razionali condizioni operative di trasferta per evitare, per quanto possibile, eventuali effetti di usura psico - fisica individuale. A tale scopo la tendenza sarà quella di una progressiva ricomposizione dei lavori di montaggio, collaudo e riparazione dei vari gruppi di macchine, estendendo, nel limite delle esigenze organizzative e produttive, le forme di rotazione e sperimentazione in tutta l'area professionale del montaggio. b) Alla luce di quanto sopra, si conviene che, limitatamente all'anno 1976, la durata media della permanenza in trasferta venga stabilita in quattro mesi normalmente non continui per ogni montatore con un massimo di circa cinque mesi. Peraltro l'eccedenza rispetto ai quattro mesi sarà recuperabile negli anni successivi in modo tale che nessun montatore ecceda la suddetta media annuale di permanenza in trasferta. La situazione di cui sopra sarà rivista alla fine dal 1976 per concordare l'ulteriore regolamentazione e riduzione della durata delle trasferte, in relazione specialmente alle caratteristiche delle nuove macchine, qualità e quantità degli interventi richiesti, completamento della sperimentazione e dell'arricchimento professionale dei lavoratori etc. c) Il programma concordato per la sperimentazione dei montatori in trasferta (per la categoria 5aS) prevede che il termine di tre anni debba intendersi come tempo massimo, restando inteso che l’azienda si impegna ad offrire ai lavoratori interessati la possibilità di realizzare il maggior numero possibile di prove qualificanti, comunque non inferiori a (vedi allegato) e con una garanzia di permanenza in trasferta di almeno 12 mesi nel triennio.

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d) Per la sperimentazione dei lavoratori del montaggio macchine, si concorda che la qualificazione necessaria per l'inquadramento al 5° livello si può conseguire o nei lavori di montaggio macchine per 12 mesi oppure con un avvicendamento nei lavori di adattamento formati e prova macchine per 18 mesi. Nel secondo caso verrà concordato a livello di reparto il relativo programma di rotazione e i lavoratori dopo l'esito positivo della sperimentazione saranno ulteriormente sperimentati per il servizio in trasferta per acquisire le caratteristiche professionali previste negli accordi vigenti (Normativa III). e) Con riferimento a quanto previsto al punto precedente, in una visione generale organizzativa non limitata alla sperimentazione, le parti convengono sull’utilità di un avvicendamento di lavoratori nell'ambito delle varie attività e funzioni come tecnica di apprendimento di maggiori conoscenze e di continuo aggiornamento professionale, da concordare a livello di reparto e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive. f) Per quanto concerne il collaudo macchine le parti concordano nel ritenere al momento inattuabile la sperimentazione, principalmente per mancanza di formazione di base dei lavoratori. Nei limiti concordati e da concordare il problema verrà riproposto al momento della definizione dei programmi riguardanti i corsi di formazione professionale. g) Nel reparto montaggio elettrico, in relazione alle specifiche caratteristiche produttive, (esistono alcuni lavori semplici e parcellizzati) l'azienda attuerà una graduale e parziale ricomposizione delle mansioni allo scopo di meglio valorizzare, con la sperimentazione già programmata e da programmare le capacità professionali dei lavoratori. NOTA : Si concorda che in termini di tempo breve le parti si incontreranno per definire e risolvere i problemi normativi ed economici dei montatori in trasferta. Per un numero di prove non inferiore a: Tabacchi: 4 collaudi di complessi cell-pack e 6 riparazioni o cambi di formato. - X : 3 complessi + cell-pack e 4 riparazioni. Tradizionali: 10-12 collaudi e riparazioni

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