1929-2009 80° ANNIVERSARIO - GeoRoma · 2017. 7. 11. · fano per il processo di semplificazione e...

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INSERTO 11 26/09 A Roma, il 2 luglio 2009 – Palazzo Marini, Camera dei Deputati – i geometri hanno celebrato, insieme ai periti industriali e ai periti agrari, l'80° anniversario della regolamentazione delle tre professioni. In questo inserto è pubblicata la lectio magistralis del giudice costituzionale Sabino Cassese, che ha perfettamente centrato il duplice obiettivo di ripercorrere la storia della categoria così indissolubilmente intrecciata a quella del Paese, insieme a quello di riflettere sul domani dell'area ingegneristica, snodo fondamentale per continuare a garantire un modello di sviluppo consapevole e sostenibile. 1929-2009 80° ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE DELLE PROFESSIONI DI GEOMETRA - PERITO AGRARIO - PERITO INDUSTRIALE

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ARoma, il 2 luglio

2009 – Palazzo

Marini, Camera dei

Deputati – i geometri

hanno celebrato, insieme ai

periti industriali e ai periti agrari,

l'80° anniversario della

regolamentazione delle tre

professioni.

In questo inserto è pubblicata

la lectio magistralis del giudice

costituzionale Sabino Cassese,

che ha perfettamente centrato il

duplice obiettivo di ripercorrere

la storia della categoria così

indissolubilmente intrecciata a

quella del Paese, insieme a

quello di riflettere sul domani

dell'area ingegneristica, snodo

fondamentale per continuare a

garantire un modello di sviluppo

consapevole e sostenibile.

1929-200980° ANNIVERSARIO

DELL'ISTITUZIONE DELLE PROFESSIONI DI GEOMETRA - PERITO AGRARIO - PERITO INDUSTRIALE

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A lla presenza di rappre-sentanti del mondo po-litico, istituzionale e

professionale i geometri han-no celebrato, insieme ai peritiIndustriali e ai periti agrari,l’80° anniversario della regola-mentazione delle tre profes-sioni. L’evento haavuto luogo a Romail 2 luglio – presso laSala delle Conferen-ze di Palazzo Marini,Camera dei Deputa-ti – sotto l’Alto Patro-nato del Capo delloStato e con il patro-cinio del Ministerodella Giustizia e del Ministrodel lavoro, della Salute e dellePolitiche sociali.Risale infatti al 1929 il Regola-mento per l’esercizio delleprofessioni di geometra, peri-to agrario e perito industriale(rispettivamente RD n. 274, 11febbraio 1929; RD n. 2365, 25novembre 1929; RD n. 275, 11febbraio 1929).

L’evento ha rappresentatoun’occasione per fare anche ilpunto sull’unificazione deitecnici professionisti in ununico Albo, ipotesi portataavanti da tempo e che ha giàincassato l’apprezzamentodel Guardasigilli Angelino Al-

fano per il processodi semplificazionee rilancio del siste-ma ordinistico.Punto focale delprogramma la lec-tio magistralis delgiudice costituzio-nale, Sabino Casse-se, che ha perfetta-

mente centrato il dupliceobiettivo di ripercorrere lastoria della categoria così in-dissolubilmente intrecciata aquella del Paese, insieme aquello di riflettere sul domanidell’area ingegneristica, sno-do fondamentale per conti-nuare a garantire un modellodi sviluppo consapevole e so-stenibile.

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1929-2009: 80 ANNI DELLEPROFESSIONI TECNICHE

GUARDANDOAL FUTUROGeometri, peritiagrari e industrialicelebrano lafondazione dei trealbi con l’ipotesi di fondersi in ununico albo.

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SABINO CASSESE

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Si è, poi, tenuta una tavola ro-tonda – moderata da StefanoFolli, editorialista de “Il Sole24Ore” – nel corso della qualeil presidente del Consiglio Na-zionale dei Geometri, FaustoSavoldi, il presidente del Col-legio Nazionale dei PeritiAgrari, Andrea Bottaro e Giu-seppe Jogna presidente delConsiglio Nazionale dei PeritiIndustriali, hanno discussocon le autorità istituzionali e iprotagonisti politici sul futurodelle professioni tecniche.Ha chiuso i lavori la consegnadelle targhe d’onore.

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L’iniziativa ha suscitatonotevole interesse nelmondo politico con la

partecipazione, tra gli altri,del Sottosegretario alla

Giustizia, Maria ElisabettaAlberti Casellati,

degli onorevoli Luigi Vitali,Maria Grazia Siliquini,

Michele Vietti, Giovanna Petrenga,

Stefano Zappalà, che hannovoluto portare il loro

personale saluto ed augurio

LA CONSEGNA DELLE TARGHE

ON. STEFANO ZAPPALÀ

M.E. ALBERTI CASELLATI

ON. MICHELE VIETTION. LUIGI VITALI

ON. M. GRAZIA SILIQUINION. GIOVANNA PETRENGA

GIUSEPPE JOGNA ANDREA BOTTARO FAUSTO SAVOLDI

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Dalla differenziazione all’uniformitàL’8 aprile 1911, l’onorevoleMontù, riferendo, a nome del-la apposita commissione par-lamentare, alla Camera dei de-putati sul disegno di legge delgoverno per l’“ordinamentodell’albo giudiziario degli in-gegneri, architetti e dei peritiagrimensori (geometri)”, os-servava:“In Italia i nostri istituti tecni-ci e parecchie scuole indu-striali e professionali rilascia-no diplomi varii di periti in co-struzione, periti industriali,periti meccanici, periti mine-rari, periti chimici, periti elet-tricisti, ecc. e il regio Politec-nico di Torino anche diplomidi ‘tecnico superiore’, a conse-

guire i quali debbonsi seguireveri e propri corsi superiori, esuperare gli esami relativi (...).Tutti questi egregi professio-nisti avrebbero desiderato chenella presente legge si fosseaccennato anche ad essi eppe-rò la vostra Commissione, te-nuto conto del carattere spe-ciale della legge stessa e so-prattutto della impossibilitàdi costituire per essi un unicoalbo, non ha creduto di aderi-re a tale preghiera, ma si è fat-to carico di dimostrare ai mi-nistri proponenti la necessitàe l’urgenza di preparare solle-citamente un apposito e spe-ciale disegno di legge che prov-veda a questa giustificata ri-chiesta (...). Analogamente ilaureati e diplomati in scienzeagrarie nonché i periti agrono-mi, enotecnici, ecc. avrebberodesiderato altrettanto: egual-mente si è regolata per essi lavostra Commissione, chieden-do la presentazione di un altrospeciale disegno di legge (...)”.Dunque, il primo atto del pro-cesso di riconoscimento delleprofessioni tecniche, che si con-cluderà nel 1929, nasce nel se-gno della differenziazione: si ri-conosce la specialità delle di-verse professioni e si decide dinon unirle in un unico albo, madi riconoscerne le singole pe-culiarità. Seguirà, lungo gli ot-tant’anni trascorsi, una ulteriore

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LA DISCIPLINA DELLEPROFESSIONI TECNICHE A OTTANT’ANNI DAL LORORICONOSCIMENTOIl testo della lectio magistralis tenuta dalgiudice costituzionale, Sabino Cassese, inoccasione dell’evento celebrativodell’anniversario delle professioni digeometra, perito agrario e perito industriale.

SABINO CASSESE

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differenziazione, indotta dalprogresso economico e tecnico,simboleggiato dai 39 indirizzidell’istruzione tecnica e dai 27indirizzi dell’istruzione profes-sionale (che oggi si intende ac-corpare in 11 e 6 rispettiva-mente).Ciononostante, per l’effettocongiunto di ordinamenti pro-fessionali e di indirizzi di inse-gnamento universitario, da undecennio si consolida unorientamento diverso, direttoalla uniformità.In questa relazione, mi pro-pongo di illustrare questo para-dosso, di una disciplina diffe-renziata che – contro il natu-rale sviluppo dell’economia edella tecnica – finisce per con-vergere in un unico alveo. Fa-rò ciò tratteggiando prima l’o-rigine della disciplina del 1929;poi i successivi sviluppi nei mu-tati contesti storico-politici, fi-no all’ultimo ventennio, nel qua-le si affacciano esigenze nuo-ve, dettate dal diritto comuni-tario, dalla disciplina della con-correnza e dai nuovi disegni del-l’università; infine, l’ultimoorientamento, verso una rifor-ma settoriale.

Cercherò, quindi, di mettere in-sieme analisi del passato e in-dicazione delle prospettive fu-ture.

Una lunga preparazione: dal 1904 al 1928Solo a circa un quarantenniodall’Unità e trent’anni dopo lacostituzione del primo Ordi-ne, quello degli avvocati e pro-curatori (che risale al 1874), siaffaccia in Parlamento l’ideadi disciplinare l’esercizio dellaprofessione d’ingegnere e diarchitetto. È del 1904 la pro-posta di legge del deputato DeSeta, diretta a “soddisfare i de-sideri di tutti gli ingegneri earchitetti d’Italia”.Occorrerà attendere quasi unaltro decennio perché la pro-posta venga fatta propria dalgoverno. Solo nel 1910, infatti,i ministri di Grazia e Giustiziae dei Culti, dell’IstruzionePub-blica e dei Lavori Pubblici pre-sentano un disegno di legge.Questo ha due particolarità.La prima è costituita dal rico-noscimento sia di ingegneri edarchitetti, sia di periti agrono-mi (detti anche periti agri-mensori). Il già citato relatoreMontù osserva in propositoche il disegno di legge deve,“anche in vista della prossimasperata presentazione di leggiche disciplineranno le profes-sioni delle numerose catego-rie di periti e degli agrari, de-terminare chiaramente per es-si periti agrimensori (geome-tri) le competenze ed abilita-zioni professionali in base alle

leggi e decreti vigenti ed allematerie e corsi di studi da essiseguiti”.La seconda particolarità è co-stituita dalla circostanza chela proposta tutela il titolo, pre-vede l’albo, disciplina le mo-dalità di accesso, ma non ob-bliga alla costituzione dei con-sigli dell’Ordine, né regola at-tività riservate in via esclusiva(salvo che nei rapporti con lepubbliche amministrazioni).Rimasto senza esito questotentativo, i tre ministri presen-tano nuovamente il disegno dilegge di riconoscimento nel1914: precisano anche questavolta che “il voler estendere lestesse disposizioni di legge an-che ad altri numerosi Ordinidi professionisti e periti tecni-ci meccanici, minerari, chimi-ci, ecc., porterebbe a inevita-bili e dannose confusioni, at-tesa la profonda difformitàdelle materie e dei titoli acca-demici di abilitazione, e perconseguenza delle norme giu-ridiche che dovrebbero all’uo-po adottarsi. Ma a parte la in-derogabile necessità di sepa-razione qui accennata, non sicontesta in merito tutta la con-venienza di provvedere, manoa mano, con ulteriori appositenorme, anche alla regolamen-tazione delle altre pur bene-merite classi professionali so-pra accennate”.

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Anche questo tentativo nonebbe successo, per cui semprei tre ministri nel 1922 presen-tarono un nuovo disegno dilegge, chiarendo che “(...) glianteriori disegni di legge ri-guardavano anche i periti agri-mensori (geometri). In realtà,se si volesse provvedere ancheper i periti tecnici, non sareb-be oggi possibile tener presen-ti solo i periti agrimensori. Losviluppo sempre maggioredella tecnica, i suoi perfezio-namenti e le speciali ragioninumerose hanno creato mol-teplici categorie nuove di peri-ti meccanici, tessili, navali,elettrotecnici, chimici ecc.,categorie che non possono es-sere ignorate. Ma la moltepli-cità e la varietà delle scuoleche preparano questi tecnici;la diversità dei corsi di studioe dei diplomi da ciascuna diesse rilasciati rendono assaicomplessa questa materia chenon potrebbe essere regolatacon norme giuridiche analo-ghe a quelle che si rendono op-portune per le due categoriedegli ingegneri e degli archi-tetti, tra le quali esistono affi-nità di studi e di scopi profes-sionali, che consigliano uni-formità di regolamentazionegiuridica. Con ciò non si esclu-de la convenienza di provve-dere con separate disposizionianche alle altre classi di pro-

fessionisti, entro il campo del-la rispettiva attività”.Questi propositi relativi alladisciplina delle professionitecniche allora considerateminori troveranno un séguitonel dibattito parlamentare suldisegno di legge. Nella relazio-ne Cao, della “CommissioneLegislazione di diritto privato,Affari di giustizia e di culto,Autorizzazioni a procedere”,si legge:“nell’articolo 7, secondo unaformula suggerita dal Gover-no dopo la presentazione deldisegno di legge, si è inteso,con il capoverso aggiunto, didare sanzione legislativa allelegittime richieste delle variecategorie di tecnici: periti agri-mensori, geometri, periti in-dustriali, minerari, navali,meccanici ecc. I primi eranoespressamente considerati neiprecedenti progetti di iniziati-va parlamentare e ministeria-le, insieme con gli ingegneri earchitetti. Ma oggi, data la for-mulazione del disegno di leg-ge, limitato a queste ultime ca-tegorie, e il sorgere, ogni gior-no, di nuove richieste da partedi altre categorie di tecnici,pare opportuno ad evitare ri-tardi e complicazioni, di ri-mettersene al Governo quantoall’ordinamento dell’esercizioprofessionale e alla formazio-ne degli albi speciali”.

Di conseguenza, la legge del1923 su “tutela del titolo e del-l’esercizio professionale degliingegneri e degli architetti”disponeva: “saranno pure for-mati in ogni provincia (...) albispeciali per i periti agrimenso-ri e per le altre categorie deiperiti tecnici. Potranno essereinscritti in tali albi coloro aiquali spetti il relativo titoloprofessionale rilasciato dascuole regie pareggiate o pari-ficate” (art. 7).Pur previsti dalla norma del1923, i tre Ordini dei profes-sionisti tecnici dovetteroaspettare ancora sei anni, finoal 1929, per essere effettiva-mente istituiti. Nel mezzo, visono, infatti, due eventi im-portanti, il primo relativo al-l’ordinamento corporativo, ilsecondo alle scuole di avvia-mento professionale.Il primo è costituito dall’avviodell’ordinamento corporativo,una delle cui pietre miliari ècostituita dalla Commissionepresidenziale per lo studiodelle riforme costituzionali(cosiddetta Commissione deiSoloni), presieduta da Gio-vanni Gentile. Questa preparòuna prima proposta di ordina-mento corporativo e, nell’elen-care “i precedenti legislatividell’ordinamento corporati-vo”, notò che “in virtù dellalegge 24 giugno 1923 n. 1395,

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relativa alle professioni di in-gegnere e di architetto, sulloschema dell’ordinamento pro-fessionale per gli avvocati e iprocuratori, sono in corso i re-golamenti per i periti agri-mensori, per i geometri, i peri-ti industriali, i geometri civiliautorizzati e i costruttori edilidelle nuove province”.Si vollero inquadrare anche gliOrdini professionali nel nuovoordinamento, per cui la fonda-mentale legge del 1926 sulla di-sciplina giuridica dei rapporticollettivi di lavoro, all’art. 2.2,dispose che le norme sugli Or-dini e Collegi professionali ve-nissero sottoposte a revisioneper coordinarle con le disposi-zioni della legge che avviaval’esperimento corporativo. Eun’altra legge dello stesso anno(art. 12) stabilì che “quandoper l’esercizio di una determi-nata arte o professione, per laquale non è costituito legal-mente un Ordine o Collegio, siarichiesta l’iscrizione in un albo,tutte le funzioni spettanti agliOrdini o Collegi, circa la custo-dia dell’albo e la disciplina de-gli iscritti, sono esercitate dalleassociazioni sindacali”.Il secondo evento importanteè costituito dalla normativadel 1928 in materia di scuoleprofessionali. Il ministro Bel-luzzo soppresse le scuole po-stelementari e la scuola com-

plementare e trasferì i corsiprofessionali dal ministerodell’Economia al ministerodella Pubblica Istruzione, uni-ficando le diverse scuole con iltitolo comune di scuole di av-viamento professionale ed ilcompito di preparare ai “varimestieri e ai piccoli impieghidell’agricoltura, dell’industriae del commercio” (più tardi,nel 1931, seguì un organicoprovvedimento per il riordina-mento dell’istruzione mediatecnica e, alla fine degli anniTrenta, la Carta della scuola,che disegnava la “scuola dellavoro”).

La disciplina del 1929 e le modificazioni del 1938Solo alla fine di questo lungo etormentato percorso, nel 1929,vennero emanati, valendosidella legge del 1926 sul poterenormativo dell’esecutivo, i treregolamenti paralleli relativialle professioni di perito indu-striale, di geometra e di peritoagrario.I regolamenti stabilivano a chispettassero i titoli, istituivanogli albi e regolavano iscrizionee cancellazione, affidavano latenuta degli albi a speciali or-gani delle associazioni sinda-cali legalmente riconosciute,stabilivano quali attività fos-sero riservate in via esclusiva ein via non esclusiva ai profes-

sionisti iscritti agli albi, rego-lavano l’esercizio delle potestàdisciplinari da parte degli or-gani di gestione degli albi.I tratti caratteristici di tale or-dinamento erano due. Il pri-mo riguardava l’organo di ge-stione. Questo era definito Co-mitato. Era diretta emanazio-ne delle associazioni sindaca-li, riconosciute legalmente.Ma non poteva essere ricono-sciuta, per ciascuna categoriadi professionisti, che una solaassociazione. L’associazionedesignava in numero doppio imembri del Comitato, che ve-nivano, però, scelti e nominaticon decreto del ministro diGrazia e Giustizia.Il secondo tratto caratteristicoriguardava le attività riservateai tre tipi di professionisti. Daun lato, venivano ad essi riser-vate “funzioni esecutive”,compiti relativi a “modeste co-struzioni civili”, a “semplicimacchine” e a “piccole opere”,oppure di “tenue importan-za”, intendendosi la loro atti-vità separata non funzional-mente, quanto per il grado o illivello di complessità, rispettoa quella delle professioni tec-niche “superiori”.Dall’altro lato, per i tre tipi diprofessionisti, ma special-mente per i geometri, veniva-no indicate attività comuni aiprofessionisti dei livelli supe-

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riori (segnatamente agli inge-gneri). Tutte e tre i regolamen-ti contenevano una norma percui le loro disposizioni valeva-no per la “delimitazione dellaprofessione” e “non pregiudi-cano quanto può formare og-getto dell’attività di altre pro-fessioni”.L’ordinamento delle profes-sioni, dettato secondo i criterie nell’ambito dell’ordinamen-to corporativo, venne comple-tato con una legge del 1938.Questa stabilì che “(...) i geo-metri, i periti agrari ed i peritiindustriali non possono eser-citare la professione se non so-no iscritti negli albi professio-nali delle rispettive categorie atermine delle disposizioni vi-genti” (art. 1) e trasferì le attri-buzioni relative alla tenuta de-gli albi ed alla disciplina degliiscritti ai Direttorî dei sinda-cati fascisti periferici di cate-goria e al Direttorio del sinda-cato nazionale fascista dellacategoria.

L’evoluzione delladisciplina dal 1944 alla fine del XX secoloI provvedimenti specificamen-te relativi alle professioni tec-niche, successivi a quelli iniziali,sono di importanza relativa-mente minore.Caduto il fascismo e l’ordina-mento sindacale-corporativo,

una norma del 1944 affidò la te-nuta degli albi ai consigli degliOrdini e alle commissioni cen-trali (poi, dal 1946, consigli na-zionali), ripristinando l’eletti-vità.Nel 1956 vennero riattivati gliesami di Stato per l’abilitazioneall’esercizio delle professioni(tra le altre) di agronomo e pe-rito forestale.Solo la professione di peritoagrario ottenne, nel 1968, unanuova disciplina (seguita daun regolamento di esecuzionedel 1972 e poi modificata par-zialmente nel 1991), sia purscritta lungo le linee di quelladel 1929. Caratteristica di que-sta disciplina è la compiuta eprecisa elencazione delle atti-vità oggetto della professione(art. 2) e la clausola per cui al-cune di esse “possono essereesercitate dai periti agrari qua-lora non richiedano le specialicognizioni scientifiche e tecni-che proprie, nell’ambito dellerispettive competenze, dei dot-tori agronomi, degli ingegnerio dei geometri” (art. 3).Seguono due norme parallele,del 1985 e del 1990 (oltre aquella del 1991, già citata, re-lativa ai periti agrari), di con-tenuto sostanzialmente analo-go, rispettivamente relative aigeometri e ai periti industriali,che stabiliscono a chi spettinoi relativi titoli, dispongono che

“l’esercizio della libera profes-sione è riservato agli iscrittinell’albo professionale” edelencano i requisiti di iscrizio-ne agli albi. Il titolo di peritoindustriale e quello di geome-tra – secondo queste norme –spettano ai licenziati degli isti-tuti tecnici che abbiano conse-guito lo specifico diploma se-condo gli ordinamenti scola-stici.Per essere iscritti all’albo deidue Ordini, occorre aver con-seguito l’abilitazione profes-sionale. Questa è subordinataal superamento di un esame diStato, al quale si può parteci-pare dopo una specializzazio-ne o dopo aver svolto una atti-vità pratica (specificamenteindicata dalla norma quanto amodalità e durata).La disciplina del 1985, relativaai geometri, chiude un perio-do di incertezza durato un de-cennio, aperto dalla riformadella scuola secondaria, du-rante il quale l’accesso all’albofu consentito dopo il supera-mento di un esame-colloquio.L’evoluzione normativa, nelsecondo dopoguerra, è stataaffidata prevalentemente anorme di settore. Queste han-no aggiornato l’elenco delle at-tività riconosciute come pro-prie delle tre professioni pertener conto del progresso tec-nico (con l’emergere, ad esem-

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pio, di attività relative alla pre-venzione incendi, all’efficien-za energetica, alla sicurezza,all’inquinamento acustico, al-la tutela dell’ambiente).La principale norma di questalunga fase è quella del 2001.Questa, emanata per tenerconto del nuovo ordinamentouniversitario, con la distinzio-ne tra laurea e laurea speciali-stica, costruisce le tre profes-sioni in modo binario. Da unlato, stabilisce che “agli esamidi Stato per le professioni diagrotecnico, geometra, peritoagrario e perito industriale, ol-tre che con i titoli e tirocinioprevisti dalla normativa vi-gente e dalla attuazione dellalegge 10 febbraio 2000, n. 30,si accede con la laurea com-prensiva di un tirocinio di seimesi” e stabilisce le classi dilaurea che danno titolo all’ac-cesso (art. 55). Dall’altro lato,articola le professioni di dot-tore agronomo e dottore fore-stale (art. 10), architetto, pia-nificatore paesaggista e con-servatore (art. 15) e ingegnere(art. 45) in due sezioni, indica-te con le lettere A e B (quest’ul-tima definita anche “iunior”),consentendo l’accesso alle se-zioni B delle persone in pos-sesso di laurea. Queste, quin-di, hanno sostanzialmenteuna scelta tra l’iscrizione al-l’albo “proprio”, ma relativo

alla parte “minore” della pro-fessione, non articolato in se-zioni, e l’iscrizione all’altro al-bo, quello comune anche aiprofessionisti della parte “al-ta” del settore, articolato in se-zioni. Infine, la disciplina del2001 lascia ferme le riserveesistenti, elenca le attività as-segnate a ciascuna professio-ne e stabilisce i titoli spettanti.L’analisi non può terminaresenza considerare la normadel 2006 che fa una ricognizio-ne dei principi fondamentaliin materia di professioni, al fi-ne del riparto delle competen-ze tra Stato e Regioni. Sonoindicati come principî la liber-tà professionale, la tutela dellaconcorrenza, la libertà di ac-cesso, nonché la buona fede,l’affidamento, la correttezza.

I fattori normatividegli ultimi vent’anniSulla evoluzione ora descrittadella disciplina speciale relati-va alle tre professioni tecniche,si sono venute a inserire altrevicende, più generali, relative atutte le professioni regolamen-tate: l’influenza del diritto co-munitario, l’attività dell’Auto-rità garante della concorrenzae del mercato (e le conseguentiiniziative governative), la ri-forma dell’istruzione tecnica eprofessionale.Esaminiamo brevemente que-

ste più generali vicende, anchese non riguardano diretta-mente le tre professioni tecni-che, perché esse interferisco-no con la loro disciplina e nemutano il contesto.L’azione della Comunità euro-pea relativa alle professioni siè sviluppata in due direzioni,quella della uniformazionedei diplomi di istruzione supe-riore e quella della introduzio-ne della concorrenza nei servi-zi professionali.Nella prima direzione è statafondamentale la direttiva del1989 relativa ad un sistema ge-nerale di riconoscimento deidiplomi di istruzione superio-re che sanzionano formazioniprofessionali di una durataminima di tre anni.Nella seconda direzione, laComunità europea ha svoltouna intensa attività. Il docu-mento più importante è la Re-lazione sulla concorrenza neiservizi professionali (2004),che mette l’accento sulle re-strizioni normative più dan-nose per la concorrenza, qualiformazione dei prezzi, racco-mandazione o determinazio-ne dei prezzi, divieto dellapubblicità, requisiti di accessoe riconoscimento di attività ri-servate in via esclusiva, disci-plina delle strutture aziendalie divieto delle pratiche multi-disciplinari.

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Questo documento è stato se-guito da numerosi documentie, nel 2006, dalla direttiva suiservizi nel mercato interno.Quest’ultima ha disposto lasemplificazione delle procedu-re di accesso, regolato la liber-tà di stabilimento dei prestato-ri e quella di circolazione deiservizi, previsto “standards” diqualità dei servizi e obblighi dicooperazione amministrativa,e programmato la convergen-za delle normative.L’Autorità garante della con-correnza e del mercato, a suavolta, ha svolto una intensa at-tività nel settore dei servizi pro-fessionali, a partire dal 1997. Aquell’anno risale l’Indagine co-noscitiva sugli Ordini e Collegiprofessionali. Questa, partendodalla premessache l’attività pro-fessionale è attività di impresaai fini della concorrenza, haidentificato quattro punti cri-tici della normativa italiana inmateria di professioni: deter-minazione dei compensi, re-strizioni alla pubblicità, riser-ve di attività, limitazioni relati-ve all’organizzazione dell’atti-vità professionale. Nonostantele numerose segnalazioni fattenel decennio successive, la stes-sa Autorità, nel 2009, ha nota-to un “prevalente atteggiamen-to di chiusura” e il “mancato ade-guamento ai principi concor-renziali” (Indagine conoscitiva

sul settore dei servizi professio-nali, p. 95). Nel 2006 Governo eParlamento hanno dato un (par-ziale) séguito alle indicazioni del-l’Autorità con una legge che haabrogato l’obbligatorietà di ta-riffe fisse o minime ovvero il di-vieto di pattuire compensi para-metrati al raggiungimento de-gli obiettivi perseguiti, il divie-to di svolgere pubblicità infor-mativa e il divieto di fornire al-l’utenza serviziprofessionali ditipo interdisciplinare.L’ultima vicenda che interferi-sce, condizionandola, con lanormativa relativa alle profes-sioni tecniche è quella dell’i-struzione.Prima, però, di passare ai prov-vedimenti più recenti, va ri-cordato che l’istruzione tecni-ca, considerata minore, per unpregiudizio favorevole allapreparazione “classica”, eraandata perdendo quota (se-condo l’Ocse-Pisa 2006, lecompetenze in materie scien-tifiche degli alunni degli isti-tuti tecnici sono molto mode-ste e, secondo l’indagine 2007della Banca d’Italia su un cam-pione di 4200 imprese, moltiimprenditori valutano gli ap-prendimenti dei diplomati de-gli istituti tecnici e professio-nali assolutamente insuffi-cienti), mentre, in direzioneopposta, si apriva l’accesso daqualunque grado di istruzione

secondaria superiore all’uni-versità e, nell’università, si svi-luppavano facoltà in aree pri-ma estranee (si pensi alle fa-coltà di economia, prima dieconomia e commercio, e pri-ma ancora istituti superiori dicommercio). Alla perdita diquota si cercava di suppliredall’interno con la moltiplica-zione degli indirizzi e dall’e-sterno con l’integrazione dellaformazione scolastica a mez-zo di periodi di tirocinio.In questa situazione, intervie-ne ora la proposta governativadi regolamenti per il riordinodegli istituti tecnici e degli isti-tuti professionali, miranti afar fronte alla domanda di tec-nici (è doppia rispetto all’of-ferta) e a far acquisire agli stu-denti, in relazione all’eserciziodelle professioni tecniche, isaperi e le competenze neces-sari per un rapido inserimentonel mondo del lavoro, perl’accesso all’università e all’i-struzione e formazione pro-fessionale tecnica superiore. Aquesto fine, i due regolamentiproposti (25 maggio 2009) ri-disegnano settori, aree di indi-rizzo e percorsi, diminuisconogli indirizzi e il carico orarioannuale di ore e mettonol’enfasi sull’innovazione, an-che per far fronte alla diminu-zione degli alunni delle relati-ve scuole.

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I N S E R T O

Le prospettivePrima di indicare i punti criticidi una nuova disciplina, va ri-cordato che le professioni – e,in particolare, le professionitecniche – assicurano l’apportodi un sapere specializzato allasocietà e all’economia e il ri-spetto dei principi costituzio-nali della capacità e del merito.Per questi motivi si giustifical’intervento statale nel settore.La disciplina statale deve te-ner conto che conoscenze emestieri mutano, e cambia laloro relazione con la società el’economia. Vanno, quindi, di-fese le professioni, non i pro-fessionisti.A questa prima osservazioneoccorre aggiungerne un’altra,relativa alle modalità della di-sciplina. Si tratta di riconosce-re che le professioni tecnichesono nate come risultato di unprocesso di differenziazione.Successivamente, special-mente negli anni recenti, si èaffermato un processo oppo-sto, di de-differenziazione.Comunità europea, Autoritàgarante della concorrenza edel mercato e legislatore han-no affrontato il problema delleprofessioni in termini unitari.La disciplina del 2001 ha ulte-riormente aggravato la situa-zione, creando figure di pro-fessionisti “iuniores” aggregatialle professioni maggiori (così

stabilendo canali doppi di ac-cesso alle professioni).L’orientamento favorevole alladisciplina di settore, e quindidifferenziata, fatto proprio dalministero della Giustizia, rap-presenta la presa d’atto del-l’impossibilità di procedere intermini generali: se i problemisono diversi, professione perprofessione, le soluzioni van-no cercate in direzioni diverse.Se sono vere la prima proposi-zione (che vanno difese le pro-fessioni) e la seconda (che bi-sogna confermare l’indirizzoiniziale della differenziazio-ne), occorre, per semplificare,agire non mettendo insieme lefigure professionali, ma unen-do gli Ordini, a condizione cheal loro interno le professioni

rappresentino insiemi omoge-nei. Il progetto di unire in ununico Ordine le tre professionitecniche, salvaguardando lesingole figure professionali alsuo interno e consentendol’accesso ad esso ai possessoridi titolo di studio universitariotriennale o di titolo rilasciato aséguito di un corso postsecon-dario equivalente, consente,da un lato, di assicurarel’interdisciplinarità; dall’altro,di mettere a disposizione del-l’economia nazionale un in-gente patrimonio di conoscen-ze e di servizi relativi all’indu-stria, al territorio e alle tecno-logie. Inoltre, come la lungavicenda della disciplina delleprofessioni tecniche dimo-stra, per una professione è vi-tale che vi sia una indicazionenormativa di tre aree di attivi-tà. La prima è quella riservatain maniera esclusiva, nel sen-so che possa essere svolta soloda iscritti ad un certo albo. Laseconda è quella riservata, manon in maniera esclusiva, nelsenso che possa essere svoltaanche da iscritti ad altri albi,specificamente indicati. Laterza è quella libera, nel sensoche può essere svolta sia daprofessionisti iscritti in uncerto albo, sia da altri profes-sionisti appartenenti ad altrialbi, sia da altri professionistidi aree non regolamentate.

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I NSE

RTO

Questa costruzione su tre cer-chi concentrici deve tener con-to di due limiti. Da una parte,più ampia è la prima area, piùl’ordinamento professionalecorre il rischio di infrangere lenorme della concorrenza. Dal-l’altra, più ristretta è la terzaarea, più la disciplina dellaprofessione corre il rischio dilimitare le possibilità di espan-sione della professione stessa.Si tratta di definire l’ambito es-senziale riservato alla profes-sione, lasciando liberi i profes-sionisti di svolgere altre attivi-tà per le quali siano qualificati.Da ultimo, è importante defini-re i canali, i titoli e i requisiti diaccesso, in modo da evitare du-plicazioni: da un percorso for-mativo si accede ad una solaprofessione. Il “mercato liberodegli albi e degli Ordini profes-sionali” corre il rischio di farnaufragare tutta la disciplinapubblica delle professioni nel-l’indistinto. Se una professioneè riconosciuta e regolata per lesue specifiche peculiarità, ap-pare dubbio – anche alla lucedella storia tratteggiata in que-sta relazione, oltre che dal pun-to di vista del rispetto di tali pe-culiarità – che essa possa dareadito indifferentemente, a me-ra scelta dell’interessato, a duedistinti Ordini.

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