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Rita Apollonio, Giulia Carosella FrancoAngeli/Trend COME AVVIARE E GESTIRE GLI AFFITTI BREVI IN ITALIA Tutte le informazioni sugli appartamenti e case da affittare per brevi periodi EDIZIONE AMPLIATA E AGGIORNATA CON LE NUOVE LEGGI REGIONALI E NAZIONALI 3°

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€ 18,00 (V)

Rita Apollonio, Giulia Carosella

FrancoAngeli/Trend

Gli Affitti Brevi sono in piena ascesa, sia nelle destinazioni di villeggiatura, che nelle località caratterizzate

dal turismo d’affari, di studio, sanitario e degli eventi.

In questo manuale pratico, di facile lettura e di immediata applicazione, troverete subito le risposte ai vostri quesiti grandi e piccoli.

Rita Apollonio e Giulia Carosella sono le autrici di Come aprire un Bed & Breakfast in Italia, la guida che ha insegnato

a migliaia di italiani come avviare una loro attività in questo campo.

Ogni giorno constatiamo una confusione notevole tra gli Affitti Brevi ed altretipologie ricettive gestite da privati, come i B&B, ma anche imprenditoriali, comegli Affittacamere e le Case Vacanze. È necessario quindi avere le coordinate giusteper non commettere errori.

In questo manuale pratico, di facile lettura e di immediata applicazione, troveretesubito le risposte ai quesiti grandi e piccoli di chi già esercita l’attività e ancor piùdi chi intende intraprenderla. Tra le tante domande:• esiste una normativa? • qual è l’iter burocratico per avviare l’attività? • devo aprire la partita IVA? • devo stipulare un contratto? In caso affermativo, cosa devo scrivere?• che obblighi ho in materia di Pubblica Sicurezza?• cosa rilascio all’ospite a fronte del pagamento? • devo/posso erogare la colazione e/o gli altri pasti? • come devo dichiarare le entrate?

E per rendere il manuale ancor più chiaro e concreto, ogni capitolo si chiudecon il paragrafo Fai così, che contiene le copie già compilate dei documenti richiestiper il corretto svolgimento di questa attività “dalla A alla Z”.

Rita Apollonio e Giulia Carosella sono le fondatrici e responsabili dal 1998di Aries2, studio associato specializzato in consulenze turistiche, nella formazionee nell’attività editoriale di settore, e dal 2002 di Friendly Home, circuito di strutturericettive extra-alberghiere a conduzione familiare. Sono anche le autrici di Comeaprire un Bed & Breakfast in Italia, FrancoAngeli, 10a edizione, e di Come conquistarei tuoi ospiti… per sempre!, FrancoAngeli, 3a edizione.

1796.271R. APOLLONIO, G. CAROSELLA

COME AVVIARE E GESTIRE GLI AFFITTI BREVI IN ITALIA

COME AVVIAREE GESTIRE

GLI AFFITTI BREVIIN ITALIA

Tutte le informazioni sugli appartamentie case da affittare per brevi periodi

FrancoAngeliLa passione per le conoscenze

EDIZIONE AMPLIATAE AGGIORNATA

CON LE NUOVE LEGGIREGIONALI

E NAZIONALI

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Le guide in un mondo che cambiaIn testi agili, di noti esperti, le conoscenze indispensabili nella società di domani.

Trend

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Rita Apollonio, Giulia Carosella

FrancoAngeli/Trend

COME AVVIARE E GESTIRE

GLI AFFITTI BREVIIN ITALIA

Tutte le informazioni sugli appartamenti e case da affittare per brevi periodi

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Progetto grafico della copertina: Elena Pellegrini 3ª edizione aggiornata e ampliata

3a edizione. Copyright © 2014, 2016 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento

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Indice

Introduzione

1. Le leggi vigenti1. Il Codice Civile2. Altre leggi nazionali 3. Le leggi regionali

3.1. Come fare? Gli elementi comuni da considerare3.2. Regione Abruzzo3.3. Regione Basilicata3.4. Regione Calabria3.5. Regione Campania3.6. Regione Emilia Romagna3.7. Regione Friuli Venezia Giulia 3.8. Regione Lazio3.9. Regione Liguria3.10. Regione Lombardia3.11. Regione Marche3.12. Regione Molise3.13. Regione Piemonte3.14. Regione Puglia3.15. Regione Sardegna3.16. Regione Sicilia3.17. Regione Toscana3.18. Regione Umbria 3.19. Regione Valle d’Aosta3.20. Regione Veneto

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3.21. Provincia Autonoma di Bolzano3.22. Provincia Autonoma di Trento

4. Le norme di Pubblica Sicurezza 5. Altri adempimenti6. Fai così

6.1. Il Contratto di locazione6.1.1. Esempio di contratto per finalità turistica

6.2. Modulo di autocertificazione  per la locazione di condominio

2. La gestione commerciale1. Le tariffe

1.1. Il piano tariffario 1.1.1. Gli obiettivi economici1.1.2. L’analisi della concorrenza1.1.3. La definizione delle strategie1.1.4. I periodi tariffari1.1.5. Le tariffe di base, le promozioni e le offerte

speciali1.1.6. Un esempio pratico1.1.7. Le tariffe confidenziali

2. I canali commerciali2.1. I canali d’intermediazione tradizionale2.2. I portali dedicati2.3. Le agenzie immobiliari2.4. L’intermediazione reputazionale

3. La conferma di prenotazione3.1. L’accoglienza del cliente “da lontano”3.2. Fase 1 - la richiesta di disponibilità 3.3. Fase 2 - l’opzione 3.4. Fase 3 - il documento di conferma3.5. Cosa scrivere?

4. I pagamenti: cosa, come e quando chiedere4.1. L’anticipo 4.2. Il saldo 4.3. La cauzione

5. Le penali per la cancellazione e il no show6. Chiedi all’esperto 7. Fai così

7.1. Il documento di conferma 7.2. La policy e le penali7.3. La ricevuta per la cauzione

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3. Gli adempimenti fiscali e i canoni1. La ricevuta 2. La dichiarazione dei redditi e la cedolare secca3. Il Canone RAI e il Canone SIAE

3.1. Il Canone RAI Ordinario3.2. Il Canone RAI Speciale3.3. Il Canone SIAE

4. La TARI differenziata per le strutture ricettive5. Fai così

5.1. Le ricevute dell’anticipo e del saldo

4. Gli ospiti e il loro soggiorno1. Le diverse tipologie di ospiti: i target

1.1. Le tipologie e le motivazioni della domanda turistica2. I servizi complementari

2.1. Per i turisti d’affari2.2. Per i turisti culturali a “tema”2.3. Per i turisti responsabili2.4. Per i turisti sportivi2.5. Cavalca sempre l’onda

3. La dotazione della dimora3.1. Arredamento3.2. Accessori e servizi

4. Due appartamenti a confronto4.1. Appartamento a Camogli4.2. Appartamento a Milano

5. Le operazioni fondamentali 5.1. Il check-in

5.1.1. Il libro della casa5.2. Il check-out

6. Chiedi all’esperto7. Fai così

7.1. Il libro-book dei servizi per gli ospiti

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Introduzione

Se stai leggendo questa pagina, significa che il tuo interesse è forte e che ci hai accordato la tua fiducia. Grazie! Come Virgilio nella Divina Com-media, ti accompagneremo, novello Dante, nei gironi infernali delle leggi e degli adempimenti fiscali, nel purgatorio della gestione commerciale degli affitti brevi ed infine nel paradiso della conoscenza… dei tuoi ospiti e del modo migliore di accoglierli e farli sentire a casa propria.

Il tuo ipotetico cliente, la Beatrice alla quale aneli, si chiamerà Nicoletta Fusco. Se esiste davvero, non ce ne voglia la persona reale.

Ecco alcune delle domande alle quali troverai risposta:

• C’èunanormativa?• Qualèl’iter burocraticoperavviarel’attività?• DevoaprirelaPartitaIVA?• Devostipulareuncontratto?Incasoaffermativo,cosadevoscrivere?• CheobblighihoinmateriadiPubblicaSicurezza?• Cosarilascioall’ospiteafrontedelpagamento?• Devoopossoerogarelacolazionee/oglialtripasti?• Comedevodichiarareleentrate?

Superiamo allora insieme la selva oscura e iniziamo il nostro viaggio.

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Le leggi vigenti

Iniziamo quindi dall’inferno delle leggi, forse la parte più ostica, ma im-portantissima, che ti consentirà di capire come procedere senza avere pro-blemi. Nel nostro Paese abbiamo un impianto legislativo tra i migliori al mondo, ma purtroppo ad oggi le leggi risultano forse in numero eccessivo, a volte sono in contrasto tra di loro, a volte generiche, con la conseguenza che si vengono a creare situazioni imbarazzanti, talora difficilmente risol-vibili a causa d’interpretazioni divergenti.

Il problema trae origine dal fatto che, quando nacque la nostra Repubbli-ca, esistevano solo normative emanate dal Parlamento applicabili a livello nazionale, alcune addirittura ereditate dalla legislazione del precedente Re-gno d’Italia (vedi i numerosi Regi Decreti ancora in vigore).

} Nota beneNel2001,conlamodificadeltitoloVdellaCostituzione-art.117,leRe-gionie leProvinceAutonomediTrentoeBolzanohannoottenuto l’au-tonomia totale inmateriadi turismo, con il solo limitedel rispettodel-laCostituzione,epossonoquindilegiferareinmerito,seguendolelineeguidastabilitedalloStatoedallaComunitàEuropea.

Fino a questo punto sarebbe ancora semplice districarsi, se non fosse che, a causa dei cambiamenti troppo rapidi della nostra società, alcuni am-biti di natura turistica non vengono trattati e regolati subito dalle leggi re-gionali, o lo sono in modo non appropriato. L’adeguamento legislativo av-viene spesso quando il fenomeno è ormai ampiamente consolidato, com’è successo per il Bed & Breakfast.

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Intorno al 2000 e nei primi anni successivi, molte Regioni hanno emanato leggi di riordino del settore, prendendo atto dei mutamenti già avvenuti.

A distanza di un decennio, viste le grandi trasformazioni ancora in cor-so riguardanti la rivoluzione digitale e il modo attuale di intendere il turi-smo o i turismi, si assiste a una nuova ondata di modifiche e di leggi che interessano il comparto; per esempio, molte Regioni stanno inserendo nor-me riguardanti gli alberghi diffusi1.

Gli affitti brevi a gestione non imprenditoriale, come vedremo, sono considerati in modo differente dalle varie Regioni che hanno preso in con-siderazione la loro esistenza, e in alcuni casi si ravvisa una possibile inco-stituzionalità degli articoli di legge relativi, poiché2 la normativa regionale non può invadere i campi in cui c’è una normativa prevalente.

È il caso delle norme contenute nel Codice Civile, come approfondiremo di seguito.

Il problema resta giuridicamente in sospeso perché al momento non è stato sollevato nessun contenzioso in grado di dirimere la questione.

1. Il Codice Civile

Il Codice Civile è un corpo organico di disposizioni di diritto civile, di norme di diritto processuale civile di rilievo generale e di norme incrimi-natrici.

Codice civile, Costituzione della Repubblica Italiana e leggi speciali so-no le fonti del diritto civile, quindi le basi sulle quali si regola la vita nel nostro Paese.

La materia delle locazioni è trattata ampiamente nel Libro IV - Delle Obbligazioni. Titolo III - Dei singoli contratti.

Il contratto che ci interessa riguarda espressamente:

Le locazioni di immobili per finalità turisticheSono descritte nella legge 9 dicembre 1998, n. 431 sulla «Disciplina

delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo» all’art. 1, comma 2, lettera c), ove si esclude espressamente per gli alloggi locati unicamente per finalità turistica l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 13 della legge stessa. Si tratta di:

1. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere con servizi generali e gestio-ne centralizzata, ma le camere non sono ubicate nello stesso stabile, bensì in diversi edifi-ci, di regola nel centro storico di una località e ad una distanza dal corpo centrale di cir-ca 200-300 m. Per la dislocazione particolare delle camere, sono spesso definiti “alberghi orizzontali”.

2. Secondo l’opinione di eminenti magistrati.

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• art.2-stipulaerinnovodelcontratto;• art.3-disdettadelcontratto;• art.4-convenzionenazionale;• art.7-condizioniperlamessainesecuzionedelprovvedimento;• art.8-agevolazionifiscali;• art.13-patticontrariallalegge.

Conseguentemente, gli alloggi locati per finalità turistica sono regolati dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.

Secondo i dettami dell’art. 1575 c.c., il locatore deve:

1. consegnarealconduttorelacosalocatainbuonostatodimanutenzione;2.mantenerlainstatodaservireall’usoconvenuto;3.garantirneilpacificogodimentodurantelalocazione.

Corrispondentemente ai sensi dell’art. 1587 c.c. il conduttore dovrà:

1.prendere in consegna la cosaeosservare ladiligenzadelbuonpadredifamiglianelservirseneper l’usodeterminatonelcontrattooper l’usochepuòaltrimentidesumersidallecircostanze;

2.dareilcorrispettivoneiterminiconvenuti.

(In questa cornice normativa restano in vigore le norme della legge n. 392 del 1978, in quanto non espressamente abrogate dall’art. 14 della legge n. 431 del 1998 e sopravvivono alcuni articoli che non hanno rilevanza per la locazione bre-ve. In particolare l’art. 2 sulla sublocazione, l’art. 4 sul recesso del conduttore, l’art. 5 sull’inadempimento del conduttore, l’art. 6 sulla successione del contratto, l’art. 7 sulla clausola di scioglimento in caso di alienazione, l’art. 8 sulle spese di registrazione, l’art. 9 sugli oneri accessori, l’art. 10 sulla partecipazione del con-duttore all’assemblea dei condomini).

Per gli affitti brevi normati dal Codice Civile dobbiamo quindi conside-rare la stipula di un contratto3 della durata massima di 29 notti e 30 giorni, contratto che implica una gestione semplice, alla portata di tutti, senza in-correre nelle innumerevoli implicazioni della locazione transitoria, quali la registrazione del contratto, con relativo pagamento dell’imposta di registro, la condivisione delle spese e degli oneri accessori, la fornitura degli estre-mi catastali identificativi dell’unità immobiliare, la documentazione ammi-nistrativa e tecnica sulla sicurezza degli impianti, il certificato di collaudo e di certificazione energetica, ecc.

3. La nozione di contratto non è definita allo stesso modo in tutti gli ordinamenti giu-ridici; c’è però un elemento comune in tutte le definizioni: l’accordo tra due o più soggetti (le parti del contratto) per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estingue-re rapporti giuridici), quindi un atto giuridico e, più precisamente, un negozio giuridico bi-laterale o plurilaterale.

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} Nota beneComevedremonel capitolo3, l’AgenziadelleEntrate specificache: “Il limite di durata di trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a trenta giorni inter-corsi nell’anno con il medesimo locatario”. Circolaren.26del2011.

Per il legislatore tali contratti stipulati per finalità turistiche non devono avere un collegamento con esigenze abitative primarie, quindi non devono rappresentare per il conduttore la dimora abituale.

È da escludere che in un contratto formalizzato tra privati per finalità tu-ristiche vi siano gli estremi per configurare l’esercizio di attività di affitta-camere fino al momento in cui il rapporto non presenti le caratteristiche di un’attività imprenditoriale.

In particolare, onde accertare la vera natura del vincolo contrattuale, bi-sognerà verificare se le prestazioni accessorie e i servizi aggiuntivi, qua-li la fornitura di biancheria, il servizio di pulizia e altro, costituiscano ele-menti prevalenti rispetto alla funzione principale del semplice godimento dell’immobile, tali da far assurgere al rapporto una connotazione impren-ditoriale.

Struttura ricettiva sì o no?Come alcuni esperti del settore specificano “Gli alloggi dati in locazio-

ne turistica ai sensi della legge 431/98 possono essere considerati strutture ricettive non alberghiere e dunque case e appartamenti per vacanze (CAV) solo quando gli stessi sono gestiti in forma unitaria e organizzata da sog-getti diversi dai loro proprietari per lo svolgimento di una attività ricetti-va. Viceversa: se il proprietario non affida la gestione del proprio alloggio ad un terzo, quell’alloggio non può essere definito come casa o apparta-mento per vacanze (cioè struttura ricettiva) dovendosi considerare, invece, come un bene che viene concesso in godimento del proprietario nell’eserci-zio pieno ed esclusivo del diritto di proprietà privata” (Notaio F. Diaferia).

È però evidente che laddove il proprietario gestisca direttamente una o diverse proprietà tramite portali turistico-commerciali è difficile afferma-re che non si tratti di gestione organizzata di struttura ricettiva, per giunta con connotazioni di imprenditorialità secondo alcune normative regionali.

Questo è il riferimento legislativo applicabile in tutto il Paese per le lo-cazioni turistiche non imprenditoriali da 1 a 30 giorni. L’elemento base, obbligatorio, è la stipula di un contratto.

Il contratto dovrà essere redatto in forma scritta, come specificato al pa-ragrafo 6.1 dove ne troverai un fac-simile.

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2. Altre leggi nazionali

Per alcuni spunti innovativi, riteniamo utile segnalare il DL 23 maggio 2011, n. 79 (detto legge Brambilla dal nome dell’allora ministro del turi-smo). Si tratta del controverso Codice sul Turismo.

Questo decreto legislativo era stato promulgato appena prima della fine del governo Berlusconi con l’intento di mettere ordine nel comparto turisti-co, considerato d’interesse strategico per l’Italia.

Proprio per questo motivo si giustificava l’intervento statale in materia di turismo, al quale le Regioni avrebbero dovuto conformarsi con leggi ad hoc.

Questa legge, per quanto riguarda diversi ambiti, è vigente e viene appli-cata regolarmente.

La Corte Costituzionale, a seguito del ricorso da parte di molte Regio-ni, Toscana in primis, con la sentenza del 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’ille-gittimità costituzionale di buona parte del provvedimento. Tra gli artico-li cassati troviamo anche il n. 12, che disciplinava le strutture ricettive ex-tralberghiere, comprese le case e appartamenti per vacanze. Tale articolo ne distingueva la gestione tra la forma imprenditoriale e quella non im-prenditoriale.

Inoltre questa legge conteneva alcune interessanti novità nel riconoscimen-to di nuove tipologie ricettive, tanto che nel frattempo alcune Regioni l’hanno già in parte recepita o tratto ispirazione per modificare le normative esistenti.

L’art. n. 12 al comma 5 cita testualmente:

5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o apparta-menti,arredatiedotatidiserviziigieniciedicucinaautonomi,datiinlocazioneaituristi,nelcorsodiunaopiùstagioni,concontrattiaventivalidità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.Leunitàabitativeammobiliateausoturi-sticopossonoesseregestite:

a) in forma imprenditoriale;b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fi-

no ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in formad’impresa.Lagestione in formanon imprenditorialeèattestatamediantedichia-razione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica28dicembre2000,n.445,recanteil testounicodelledisposizioni le-gislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, da partedicolorochehannoladisponibilitàdelleunitàabitativedicuialpresentearticolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengonoqualimandatarieosub-loca-trici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turisticosia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale,eallequalisi rivolgono i ti-tolaridelleunitàmedesimechenonintendonogestiretalistruttureinformadiret-ta;l’eserciziodell’attivitàdimediazioneimmobiliarerelativamenteataliimmobiliè

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compatibileconl’eserciziodiattivitàimprenditorialieprofessionalisvoltenell’am-bitodiagenziediserviziodigestionededicateallalocazione.

Lo stesso DL 23 maggio 2011 n. 79 cita però anche il seguente articolo:

Art. 53 - (Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)1.Gli alloggi locatiesclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luo-

goubicati,sonoregolatidalledisposizionidelCodiceCivileintemadilocazione.

Questo punto rimuove ogni incertezza applicativa, proclamando defini-tivamente che «Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione».

Non è però chiaro perché talvolta quest’articolo e questa legge non ven-gano tenuti in considerazione nella formulazione delle leggi regionali.

3. Le leggi regionali

Le leggi regionali che ci interessano riguardano le definizioni e la disci-plina delle singole strutture ricettive. Nella maggior parte dei casi, gli affit-ti turistici sono considerati strutture ricettive extra alberghiere, poiché non erogano servizi turistici di tipo alberghiero come i pasti. Possono assu-mere diverse denominazioni.

Si parla infatti di affitti turistici di tipo imprenditoriale, non imprendito-riale, di case e appartamenti vacanze, di alloggi vacanze e così via. Il ter-mine inglese omnicomprensivo short lets non è stato ancora acquisito dalla normativa italiana benché in uso da almeno un decennio.

Per semplificare la comprensione del manuale, abbiamo deciso, per con-venzione, di ricorrere a due definizioni precise, che distinguono le strutture ricettive riconosciute dalle leggi regionali, siano esse appartamenti o case, dalle locazioni pure regolamentate dal Codice Civile: le prime le chiamere-mo CAV – Case e appartamenti vacanze, le seconde Locazioni Turistiche. Ti rimandiamo alla normativa specifica della tua Regione per verificare il termine ad hoc adottato dalla stessa.

Eccoci arrivati al purgatorio.

} Nota benePotraicostatarediseguitocheinmolte leggiregionali lecaseegliap-partamentidatiinlocazioneaituristisonostrutturericettiveextraalber-ghiere gestite unicamente in forma imprenditoriale. Il proprietario de-ve quindi possedere una partita IVA ed essere iscritto alla Camera diCommerciopergestireuncertonumerodiappartamentiocase(disoli-totre-quattro)situatinellostessoComune.

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Sono previsti abitualmente anche dei limiti temporali, legati alla perma-nenza degli ospiti, ad esempio: minimo una settimana e massimo tre mesi di soggiorno continuativo.

Per il privato che possiede meno di tre appartamenti, nella maggior par-te dei casi viene contemplata anche una gestione di tipo non imprenditoria-le, con regole specifiche regionali di occasionalità o altro.

} Nota beneLaddovenelle leggi regionali sul turismo la tipologia dell’affitto non im-prenditoriale non è presa in considerazione, è comunque legalmenteammessaatuttiglieffettiinbaseallenormecontenutenelCodiceCivile.

Dove esistono norme regionali in conflitto con le norme del Codice Ci-vile, che riguardano le clausole essenziali del contratto, ad esempio la du-rata minima del soggiorno, quest’ultimo è prevalente4.

Comunque la gestione imprenditoriale può essere a sua volta vantaggio-sa, ad esempio per la possibilità di detrarre i costi e di usufruire della pro-mozione turistica istituzionale, ed è comunque da valutare anche per chi vuole farne la propria professione.

Dal punto di vista commerciale, molti usano impropriamente il termine short lets; è quindi necessario specificare sempre al cliente il servizio che si vuole offrire e nello stesso tempo essere in regola con la legge.

3.1. Come fare? Gli elementi comuni da considerare

A titolo di esempio virtuoso, trascriviamo il testo proveniente dal sito della Regione Emilia Romagna, che spiega cosa fanno i vari enti e cosa de-ve fare l’operatore che desidera aprire la sua struttura ricettiva. Le compe-tenze e le procedure delle altre Regioni non si discostano molto da queste.

Riepilogo di chi fa cosa

I compiti del ComuneIl Comune esercita tutte le funzioni amministrative relative all’apertura,

all’esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all’ospita-lità. Si ricorda che tutta la modulistica necessaria alla presentazione del-

4. La legislazione turistica non può avere implicazioni in campi come le forme dei con-tratti (di locazione), che restano regolate dal Codice Civile.

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le domande deve essere richiesta al Comune nel quale è ubicata la strut-tura turistica.

I compiti della ProvinciaLe Province si occupano ancora della denuncia dei prezzi e delle at-

trezzature delle strutture ricettive e delle rilevazioni statistiche riguardan-ti la consistenza ricettiva e il movimento turistico (con le modalità indica-te dall’ISTAT), anche se molti dei loro compiti sono stati progressivamente spostati sui Comuni che rimangono il primo ente di riferimento (N.B. le competenze delle Province sono state assorbite, là dove sono state istitui-te, dalle Città Metropolitane).

I compiti della RegioneLa Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni

d’indirizzo, coordinamento e controllo e realizza la banca dati regionale sulle strutture ricettive. La Giunta regionale, definisce le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strut-ture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione, nonché le modalità e gli standard dei controlli. Inoltre la Regione approva i modelli delle segnalazioni certificate d’inizio attività.

Come si apre una struttura ricettivaPer aprire un’attività ricettiva di qualsiasi tipo occorre presentare una

segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), utilizzando la modulistica approvata dalla Regione, al Comune in cui è ubicata la struttura. L’attivi-tà può essere iniziata dal momento della presentazione della SCIA.

La modulistica è fornita dal Comune di competenza.Il Comune può verificare in ogni momento tutte le dichiarazioni, le cer-

tificazioni e i documenti presentati, nonché le condizioni di esercizio del-le strutture.

Gli atti di approvazione della modulistica per l’apertura delle attività ricettive sono i seguenti:• strutturericettiveextralberghiereeappartamentiammobiliatiperuso

turistico: determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 14543 del 15 dicembre 2010… 

Requisiti del gestore Il titolare, o il gestore della struttura, deve esser iscritto al Registro

delle imprese (ad esclusione delle attività di Bed & Breakfast e di ge-stione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, se svolte con mo-dalità non imprenditoriali e senza la fornitura di servizi aggiuntivi) e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di Pubbli-ca Sicurezza.

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Obblighidelgestore Il titolare o il gestore di strutture ricettive, deve:

• comunicare preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell’autorizzazione o dichiarati in sede di segnalazione certifi-cata d’inizio attività;

• dare alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di Pubblica Sicurezza;

• comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province; presentare la dichiarazione prezzi alla Provincia;

• comunicare i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termi-ni previsti per l’invio della comunicazione e dei prezzi e delle caratteri-stiche delle strutture ricettive alle Province; eventuali aperture/chiusure straordinarie sono preventivamente comunicate al Comune;

• esporre l’apposita targa identificativa (è facoltativa per le strutture a gestione non imprenditoriale di Bed & Breakfast e di appartamenti ammobiliatiadusoturisticononclassificati);

• solo per le strutture alberghiere e all’aria aperta: stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Requisiti e limiti di utilizzo relativi alla strutturaLa struttura in cui è svolta l’attività deve essere conforme a tutte le nor-

mative, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igie-nico-sanitaria, di Pubblica Sicurezza e di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

TargheeMarchi Nelle strutture ricettive è obbligatoria l’esposizione della targa con il

relativo marchio approvato dalla Regione: • strutture extralberghiere: con determinazione del Responsabile del

Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche n. 6008/2006, rettificato con determina n. 7953/2006, sono stati approvati i marchi identificati-vi delle strutture ricettive extralberghiere. Con determina n. 15528/07 è stato approvato il marchio relativo alla specificazione tipologica ag-giuntiva di Residenza d’epoca per le strutture extralberghiere. I gestori di appartamenti ammobiliati per uso turistico classificati, con gestio-ne non imprenditoriale, possono esporre la targa di case e apparta-menti per vacanze con il numero di soli corrispondente alla categoria di classifica. Esistono i manuali d’immagine coordinata per i marchi delle strutture

alberghiere, quelle extralberghiere e il Bed & Breakfast consultabili e sca-ricabili in formato pdf nella pagina relativa alle pubblicazioni.