15_2014

2
1 FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA 00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645 www.fihp.org / e-mail – [email protected] Prot. n. 15/2014 Roma, 18 luglio 2014 IL PROCURATORE FEDERALE VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P., PREMESSO che in data 06 Maggio 2014 perveniva presso la Segreteria della F.I.H.P. un esposto mediante il quale la A.S.D. Rotellistica Lilly denunciava alcune dichiarazioni asseritamente lesive rilasciate in data 21 Aprile 2014 dal Sig. Riccardo Emilio e dalla Sig.ra Federica Rubino, rispettivamente Presidente e atleta della A.S.D. P.G.S. San Domenico Savio Pattinaggio Artistico, sul social network “Facebook.com”, allegando le stampe estrapolate da detto sito; CONSIDERATO che da un esame di tale documentazione era possibile rilevare che il Sig. Riccardo Emilio nell’affermare “Sogliano Cavour I Campioni di pattinaggio artistico. Ma il giornalista da quale continente proviene!!!!!” e (nel rimuovere un video) “accetto il consiglio prima di far ridere l’Italia” e la Sig.ra Federica Rubino, nel commentare tali esternazioni dichiarando “forse bisognerebbe ammettere i propri limiti e le proprie mancate conoscenze tecniche di quello che è vero pattinaggio” e “restare allo stesso punto non i rende forti… la Federazione non è per tutti” e “questo video si commenta da solo! Stiamo parlando seriamente di pattinaggio artistico?! ” e “per me questo video non è per niente educativo. Lo reputo una gran buffonata! ” (come da stampe allegate al presente atto) avrebbero espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione di altri tesserati e/o società affiliata, travalicando il legittimo diritto di critica nel commentare le attività poste in essere dalla A.S.D. Rotellistica Lilly; RILEVATO: -che il comportamento tenuto dai sopracitati tesserati sembrava lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.H.P., nonché del divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di affiliati, tesserati e di soggetti operanti nell’ambito federale questo Procuratore Federale con provvedimento del 19.06.2014 contestava al Sig. Riccardo Emilio ed alla Sig.ra Federica Rubino la violazione degli Artt. 1) “Doveri ed Obblighi” e 6) “Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per avere pubblicato sul sito internet “Facebook.com” giudizi lesivi del prestigio e della reputazione della A.S.D. Rotellistica Lilly nonché alla società A.S.D. P.G.S. San Domenico Savio Pattinaggio Artistico la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina per l’operato del proprio Presidente e della propria tesserata.

description

fihp

Transcript of 15_2014

Page 1: 15_2014

1

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645 www.fihp.org / e-mail – [email protected]

Prot. n. 15/2014 Roma, 18 luglio 2014

IL PROCURATORE FEDERALE

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P., PREMESSO che in data 06 Maggio 2014 perveniva presso la Segreteria della F.I.H.P. un esposto mediante il quale la A.S.D. Rotellistica Lilly denunciava alcune dichiarazioni asseritamente lesive rilasciate in data 21 Aprile 2014 dal Sig. Riccardo Emilio e dalla Sig.ra Federica Rubino, rispettivamente Presidente e atleta della A.S.D. P.G.S. San Domenico Savio Pattinaggio Artistico, sul social network “Facebook.com”, allegando le stampe estrapolate da detto sito;

CONSIDERATO che da un esame di tale documentazione era possibile rilevare che il Sig. Riccardo Emilio nell’affermare “Sogliano Cavour I Campioni di pattinaggio artistico. Ma il giornalista da quale continente proviene!!!!!” e (nel rimuovere un video) “accetto il consiglio prima di far ridere l’Italia” e la Sig.ra Federica Rubino, nel commentare tali esternazioni dichiarando “forse bisognerebbe ammettere i propri limiti e le proprie mancate conoscenze tecniche di quello che è vero pattinaggio” e “restare allo stesso punto non i rende forti… la Federazione non è per tutti” e “questo video si commenta da solo! Stiamo parlando seriamente di pattinaggio artistico?!” e “per me questo video non è per niente educativo. Lo reputo una gran buffonata!” (come da stampe allegate al presente atto) avrebbero espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione di altri tesserati e/o società affiliata, travalicando il legittimo diritto di critica nel commentare le attività poste in essere dalla A.S.D. Rotellistica Lilly; RILEVATO: -che il comportamento tenuto dai sopracitati tesserati sembrava lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.H.P., nonché del divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di affiliati, tesserati e di soggetti operanti nell’ambito federale questo Procuratore Federale con provvedimento del 19.06.2014 contestava al Sig. Riccardo Emilio ed alla Sig.ra Federica Rubino la violazione degli Artt. 1) “Doveri ed Obblighi” e 6) “Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per avere pubblicato sul sito internet “Facebook.com” giudizi lesivi del prestigio e della reputazione della A.S.D. Rotellistica Lilly nonché alla società A.S.D. P.G.S. San Domenico Savio Pattinaggio Artistico la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina per l’operato del proprio Presidente e della propria tesserata.

Page 2: 15_2014

2

-che in data 09.07.2014 venivano acquisite dall’Ufficio della Procura Federale due memorie difensive a firma dei tesserati Emilio e Rubino, mediante le quali gli stessi rispondevano a loro discolpa sui fatti contestati, rilevando, tra l’altro, che dal tenore delle loro espressioni non si poteva ravvisare alcun elemento di offensività quando, oltretutto, il soggetto destinatario dei propri commenti era esclusivamente un giornalista (non tesserato) autore di una intervista pubblicata in internet; RILEVATO: - che, sulla base della documentazione in atti e delle giustificazioni fornite dagli indagati, non si evince alcuna condotta da parte dei Sig.ri Riccardo Emilio e Federica Rubino avente valenza disciplinare, in quanto le espressioni dagli stessi proferite sul social network “Facebook.com”, seppur potenzialmente ambigue, non appaiono integrare elementi di offensività e/o denigrazione nei confronti di altri tesserati e/o società affiliate, rientrando, di contro, in un leale e legittimo diritto di critica; CONSIDERATO: - pertanto, che i fatti denunciati dalla A.S.D. Rotellistica Lilly a carico dei tesserati Sig.ri Riccardo Emilio e Federica Rubino, ed alla A.S.D. P.G.S. San Domenico Savio Pattinaggio Artistico, allo stato non costituiscono violazione di alcuna normativa federale, né, in particolare, degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia della F.I.H.P.;

P.Q.M. dispone l’archiviazione della denuncia in premessa perché i fatti segnalati non costituiscono violazione disciplinare; Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Procuratore Federale (Avv. Alessandro Avagliano)