15 Maggio 2014 Operazioni intracomunitarie e adempimenti connessi ai fini IVA Vittoria Segre.

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15 Maggio 2014

Operazioni intracomunitarie e adempimenti connessi ai fini IVA

Vittoria Segre

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Fonti normative

Beni

Direttiva 1991/680, DL 331/1993 e DPR 633/1972 (se non derogato). Artt. 37- 60 del DL 331/1993: «disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie» COM (2011) 851/2011: regime attuale quale sistema finale

Servizi

Direttive 2006/112, 2008/8 e 2008/117

DPR 633/1972 come modificato dal DLgs 18/2010

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Principi generali

-Tassazione in base al Paese di destinazione del bene nei rapporti tra soggetti passivi d‘imposta (B2B). Conseguenze:

a) pagamento dell’imposta nel paese di destinazione, attraverso il sistema dell’inversione contabile (reverse charge) [contabilizzazione dell’IVA contemporaneamente quale imposta dovuta e detraibile];

b) non imponibilità delle cessioni intracomunitarie;

c) imponibilità degli acquisti intracomunitari.

NB: Tassazione nel Paese di origine nei rapporti in cui l’acquirente/committente è un soggetto privato (B2C).

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Definizioni - beni

Acquisto intracomunitarioArt. 38: «costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a

titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro del cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto»

Cessione intracomunitariaArt. 41: «costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di

beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta»

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Requisiti - beni

Requisito soggettivo: operatori economici entrambi soggetti passivi d’imposta in due diversi Paesi dell’UE

Requisito oggettivo: onerosità dell’operazione e acquisizione della proprietà sul bene Requisito territoriale: spedizione/trasporto in UE

L’acquisto si perfeziona e la non imponibilità della cessione si realizza solo quando, congiuntamente:a) il potere di disporre del bene è trasmesso all’acquirenteb) il fornitore prova che il bene è stato spedito/trasportato in altro Stato UEc) il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato

Esclusioni: operazioni a titolo gratuito/senza corrispettivo/operazioni immobiliari

In assenza di detti requisiti > applicazione principi generali DPR 633/1972

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Esempio - cessione a cliente comunitario

Operatore italiano (IT) effettua cessione di beni verso corrispettivo a cliente francese soggetto IVA (FR). I beni sono inviati in Francia a cura di IT.

FI

IT

IT emette fattura senza applicazione dell’IVA (cessione non imponibile).

 

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Esempio - cessione a cliente comunitario privato

Operatore italiano (IT) vende a cliente finlandese (FI), soggetto privato e invia i beni in Finlandia.

FI

IT

L’operazione non costituisce cessione intracomunitaria in quanto il cliente finlandese non è un soggetto passivo d’imposta in altro Stato UE.

Il fornitore nazionale (IT) emette nei confronti del cliente finlandese (FI) fattura con applicazione dell’IVA.

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Esempio - cessione a cliente comunitario e consegna dei beni in Italia

Operatore nazionale (IT1) vende beni ad acquirente austriaco (AT), soggetto passivo d’imposta in Austria e consegna i beni per suo conto in Italia ad altro soggetto italiano (IT2).

Il fornitore nazionale (IT1) non effettua una cessione intracomunitaria poiché i beni non vengono spediti in un altro Stato comunitario, ma in Italia; emette fattura con applicazione dell’IVA.

AT

IT1 IT2

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Requisito soggettivo - beni

Iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System)

Iscrizione all’archivio informatico: richiesta e autorizzazione

Art. 35.2.e-bis D.P.R. 633/1972

Regime sospensivo (30 giorni)

Art. 35.7-bis D.P.R. 633/1972

Silenzio-assenso

Conseguenze della mancata iscrizione

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Requisito oggettivo (1) - beni

Art. 38 e 41 DL 331/1993

Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni

Costituiscono cessioni non imponibili (…) le cessioni a titolo oneroso di beni

Artt. 14 e 20 Direttiva 2006/112«costituisce «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario»«Si considera «acquisto intracomunitario di beni» l'acquisizione del potere di disporre del bene come proprietario»

Eccezioni (operazioni assimilate) (art. 38.3.b)•trasferimento di beni senza vendita•destinazione di beni a propria impresa

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Requisito oggettivo (2) - beni

Esclusioni (art. 38.5.a-b.)

• trasferimento di beni in regime sospensivo (manipolazioni, perfezionamento), se rispediti al committente nello Stato membro di provenienza. La movimentazione dei beni deve risultare da annotazione nel registro ex art. 50.5.

• trasferimento di beni per installazione, montaggio, assiemaggio in Italia (operazione «interna»)

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Requisito territoriale - beni

Trasporto o spedizione: necessario documentare uscita del bene dallo Stato per applicare il regime di non imponibilità.

Ris. 345/2007: fattura; documento di trasporto; documentazione bancaria relativa alle somme riscosse; impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione; elenchi INTRASTAT.

Clausola “franco fabbrica” con trasporto o spedizione curata direttamente dal committente: difficoltà di ottenere copia del documento di trasporto.

Ris. 477/2008: qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

Ris. 19/2013: documenti contenenti informazioni tratte dal sistema informatico del vettore.

Indirizzo giurisprudenziale UE (C-409/2004; C-146/05 e C-184/2005).

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Prestazioni di servizi intracomunitarie

• DPR 633/1972

• Definizione - art. 3: «prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere»

• Territorialità: articolo 7-ter. Regola servizi «generici»:- servizi resi a soggetti privati > tassazione nel Paese del prestatore;- servizi resi a soggetti passivi > tassazione nel Paese del committente.

• Eccezioni (7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies) – servizi relativi a:- beni immobili, trasporto di passeggeri, ristorazione, locazione di mezzi di

trasporto (luogo del bene/dell’utilizzo); - attività culturali, artistiche, scientifiche, educative, ricreative e simili e accesso a

manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, educative, ricreative e simili (luogo di svolgimento);

- talune prestazioni svolte nei confronti di committenti privati.

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Prestazioni di servizi intracomunitariePrestazioni “generiche” nei rapporti B2B.

Principio del luogo del committente Prestazioni generiche rese a soggetti passivi UE: fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto territoriale.Prestazioni generiche ricevute da soggetti passivi UE: assoggettamento ai IVA nello Stato.

Non assume alcuna rilevanza né il luogo di stabilimento del prestatore, né il luogo di utilizzazione del servizio.

Elenco di prestazioni “generiche” nella Circ. n. 58/2009.

Necessario individuare il luogo di stabilimento del committente.

 

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Luogo di stabilimento del committente

Committente comunitario: soggetto passivo identificato ai fini IVA (status) che agisce in quanto tale (qualità).

Indicazioni Circ. 37/2011:STATUS: Verifica identificazione ai fini IVA, tramite VIES o qualsiasi altra prova. Necessario adoperarsi per effettuare una verifica di «ragionevole ampiezza» sull’esattezza delle informazioni che il committente fornisce (ad. es: richiesta attribuzione partita IVA). QUALITA’: Verifica che il committente agisce in quanto tale, cioè nella veste di soggetto passivo. Soggettività passiva sussiste sempre se committente persona giuridica (a meno di servizi destinati ad uso privato del committente/dei suoi dipendenti); se persona fisica, obbligo di verificare utilizzazione del servizio per finalità riconducibili all’esercizio dell’impresa. Presunzione di destinazione all’attività economica a meno che non si disponga di informazioni contrarie.

 

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Esempio - prestazioni di servizio generiche

Prestazione pubblicitaria

Operatore italiano (IT) incarica prestatore francese (FR) di effettuare servizi pubblicitari su riviste che vengono diffuse in tutto il mondo. Ambedue sono soggetti passivi d’imposta abilitati ad effettuare operazioni comunitarie in quanto iscritti al VIES.

IT committente FR prestatore

Il prestatore francese (FR) emette fattura senza IVA nei confronti del committente italiano (IT).

Al momento del ricevimento della fattura, il committente italiano integra con IVA e registra la fattura ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

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Esempio - prestazioni di servizio generiche

Prestazione di riparazione

Committente italiano (IT) incarica prestatore estone (EE) di riparare un’attrezzatura che il soggetto italiano ha venduto ad un cliente in Estonia.

IT committente EE prestatore

A riparazione eseguita, il prestatore estone invia fattura senza IVA al committente italiano il quale la integra con IVA e registra ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

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Operazioni complesse

Movimentazione di beni utilizzati dal cedente/prestatore nella fase di riadattamento/assiemaggio/assemblaggio o montaggio del prodotto finito.

Cessione di beni o prestazione di servizi?

Circ. 145/1998: rilevanza del valore dei beni ai fini della qualificazione dell’operazione

Cass. n. 5935/1999: necessario individuare elementi predominanti. Il costo del materiale e dei lavori non assume importanza decisiva (posa di cavo sottomarino è cessione perché non si verifica trasformazione del bene/adattamento alle esigenze del cliente).

Ris. 272/2007: utilizzo di diversi criteri, tra cui assume rilevanza la volontà delle parti

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Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie

Acquisti/ cessioni di beni intracomunitari

•Art. 39: inizio del trasporto o spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto)

Prestazioni di servizi «generiche»

•Art. 6 del DPR 633/72 - L. 217/2010: rilevanza alla conclusione della prestazione oppure al pagamento anticipato.

•Se la fattura del prestatore è emessa e ricevuta prima dell’ultimazione del servizio o del pagamento anticipato, l’emissione della fattura è assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione.

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Adempimenti

Acquisto di beni/ servizi intracomunitari: l’operazione è soggetta ad IVA in Italia. Comunicazione partita IVA al cedente/prestatore, integrazione della fattura ricevuta, liquidazione dell’imposta con l’aliquota vigente e registrazione sia nel registro acquisti che in quello vendite.

Cessione di beni/servizi intracomunitari: l’operazione non è soggetta ad IVA in Italia. Richiesta al cessionario/committente della partita IVA/verifica VIES, emissione fattura (con indicazione “inversione contabile/reverse charge”) e registrazione nel registro vendite.

Compilazione e presentazione modelli INTRA, indicazione nella comunicazione dati IVA e nella dichiarazione IVARis. 144/1999: possibilità di un unico registro sezionale che assolve le funzioni dei registri acquisti e vendite.

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Operazioni triangolari

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Art. 58: «Non sono imponibili le cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi»

Circostanza che i beni siano trasportati o spediti in altro stato membro “a cura o a nome del cedente”.

Non imponibilità garantita purché i beni NON transitino materialmente dal cedente (“A”) al cessionario (“B”), altrimenti si tratterebbe di una cessione interna fra due operatori nazionali (“A” e “B”) che beneficerebbe della non imponibilità.

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Operazioni triangolari

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Ris. 35/2010: operazione di triangolazione intracomunitaria nella quale una società italiana (A) cede ad un’altra società residente (B) beni destinati alla successiva rivendita ad una terza società (C) residente in altro Paese dell’Unione europea.

B si occupa del trasporto (condizioni più vantaggiose)

L’operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario (“B”) stipuli il contratto su mandato ed in nome del cedente. Il cessionario deve agire come mero intermediario del cedente senza mai entrare nella disponibilità del bene.

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ITA realizza un acquisto intracomunitario dal cliente UE1. Ne deriva: •la ricezione della fattura senza addebito d’imposta con il quale UE1 designa ITA quale responsabile del pagamento dell’imposta in Italia •l’integrazione e registrazione del documento distintamente nei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti ex artt. 46 e 47 •la compilazione del Modello INTRA 2 degli acquisti ai fini sia fiscali sia statistici.

ITA acquista da UE1 beni provenienti da un terzo Stato membro UE2

Operazioni Triangolari “comunitarie” – acquisto intracomunitario

UE 1

ITA

UE 2

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Operazioni Triangolari “comunitarie” – cessione intracomunitaria

ITA vende dei beni a UE1 con consegna diretta al cliente di quest’ultimo UE2

ITA pone in essere una cessione intracomunitaria con il cliente UE1. Ne deriva: 

• l’emissione di una fattura non imponibile IVA nei confronti di UE1• la registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse ex art. 23 del DPR

633/1972• la compilazione del Modello INTRA 1 delle cessioni ai fini sia fiscali che statistici.

ITA

UE1 UE2

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ITA acquista beni da un fornitore UE1 con incarico a quest’ultimo di consegnarli direttamente al proprio cliente UE2

ITA pone in essere con il fornitore UE1 un acquisto intracomunitario e con il cliente UE2 una cessione intracomunitaria. Ne consegue:

• la ricezione della fattura da UE1 senza addebito d’imposta, che deve essere integrata e registrata ex artt. 46 e 47

• l’emissione di fattura da UE1 senza IVA, da annotare distintamente nel registro delle fatture emesse, designando sul documento il cliente UE2 quale responsabile del pagamento dell’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in UE2

• la compilazione dei Modelli INTRA 2 ed 1 degli acquisti e delle cessioni ai soli fini fiscali, dai quali deve risultare che si tratta di un’operazione triangolare con l’intervento di ITA come acquirente-cedente.

UE1

ITA

Operazioni Triangolari “comunitarie” – acquisto e cessione intracomunitari

UE2

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ITA acquista beni da soggetto UE1, che li consegna per la successiva lavorazione ad altro soggetto UE2, il quale al termine della lavorazione ne cura l’invio ad ITA

Operazioni Triangolari “comunitarie” – acquisti intracomunitari

ITA realizza due acquisti intracomunitari nei confronti dei fornitori UE1 e UE2. Ne deriva: 

•l’integrazione e registrazione delle fatture ricevute senza addebito d’imposta da UE1 e UE2 ex artt. 46 e 47 •la compilazione del Modello INTRA 2:

(i)      ai soli fini fiscali per l’acquisto di beni da UE1(ii)     ai soli fini statistici per il ricevimento dei beni lavorati da UE2

UE1

ITA

UE2

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ITA riceve beni per la lavorazione da UE2 su incarico di UE1. Alla fine della lavorazione ITA invia il prodotto finito a UE1

ITA pone in essere una prestazione di servizi nei confronti di UE1. Ne consegue:  •la compilazione del Modello INTRA 2 degli acquisti ai fini statistici per il ricevimento dei beni da UE2 •l’annotazione in carico dei beni nel registro delle lavorazioni ex art. 50, evidenziando i dati identificativi dei soggetti UE2 e UE1•l’emissione della fattura per la lavorazione nei confronti di UE1, non imponibile•la compilazione del Modello INTRA 1 ai fini statistici per l’invio del prodotto finito a UE1•l’annotazione di scarico nel registro ex art. 50

UE2

ITA

Operazioni Triangolari “comunitarie” – prestazione di servizi intracomunitaria resa

UE1

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INTRASTAT

• Controllo movimentazioni fisiche tra Stati (adempimenti fiscali, analisi statistiche)

• Flusso fatture/movimenti dei beni - consegna/trasporto

• Art. 50.6: obbligo per i soggetti passivi di presentare all’Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell’IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea

• Estensione anche alle prestazioni di servizi «generiche» RESE (Direttiva 8/2008) e RICEVUTE (solo Italia)

• Art. 50.6-bis: decreto 22/2/2010

• Prestazioni di servizi escluse: immobiliari, locazione, noleggio e simili e altre elencate nel Reg. 1982/2004, allegato I

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INTRASTAT - Servizi “generici” ricevuti

Abrogazione dell'obbligo (art. 50-bis del DL 69/2013)

La semplificazione, diretta ad uniformare la normativa interna a quella comunitaria:

• si applica nei confronti di tutti i titolari di partita IVA, anche se non hanno optato per l'obbligo di comunicazione quotidiana dei dati delle fatture e dei corrispettivi;

• decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del citato art. 50-bis, che - a loro volta - saranno emanate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento che ridefinisce le informazioni da riportare nei registri IVA al fine di allinearle con i dati delle fatture e dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle Entrate.

Abrogazione di fatto ancora inefficace in attesa di Regolamento

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INTRASTAT

Frontespizio Unico - Beni e Servizi

• Intra1(Cessioni di Beni e Servizi Resi)

• Intra 2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti) Sezione 1 e Sezione 2 – Beni

• Intra 1 Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento)

• Intra 2 Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento)

• Intra 1 Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)

• Intra 2 Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti) Sezione 3 e Sezione 4 – Servizi

• Intra 1 Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)

• Intra 2 Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)

• Intra 1 Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)

• Intra 2 Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)

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Frontespizio – Intra 1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi)

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Frontespizio – Intra 2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti)

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Sezione 1 – Intra 1 Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento)

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Sezione 2 – Intra 1 Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)

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Sezione 1 – Intra 2 Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento)

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Sezione 2 – Intra 2 Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti)

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Sezione 3 – Intra 1 Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)

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Sezione 3 – Intra 1 Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)

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Sezione 3 – Intra 2 Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)

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Sezione 4 – Intra 2 Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)

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INTRASTAT - Periodicità

CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI:

• mensili: cessioni di beni e/o servizi resi > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;

• trimestrali: restanti soggetti.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI:

• mensili: acquisti di beni e/o servizi ricevuti > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;

• trimestrali: restanti soggetti.

Il trimestre di riferimento è sempre inteso come trimestre dell’anno solare.

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INTRASTAT - Variazione nel corso del trimestre

•Qualora nel corso del trimestre di riferimento si superi la soglia di 50.000,00 € la periodicità di presentazione diventa immediatamente mensile. In tal caso si diventa operatori mensili dal mese successivo a quello in cui è stata superata la soglia e contestualmente alla presentazione dell’elenco mensile si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento specificando se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese o di due mesi o dell’intero trimestre a seconda del mese in cui è stata superata la soglia.

•La periodicità di presentazione rimane mensile fino a che nel periodo di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti viene superata la soglia di 50.000,00 €.

•In caso contrario si può passare alla periodicità trimestrale.

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INTRASTAT - Modalità di presentazione

•STD (Servizio Telematico Doganale):

- adesione al servizio secondo quanto previsto nel settore EDI-servizio telematico doganale del sito www.agenziadogane.gov.it;

- invio telematico delle dichiarazioni Intra attraverso internet con le modalità previste nell’allegato XII della Determinazione n.22778 del 22 febbraio 2010.

•ENTRATEL (Servizio Telematico Agenzia Entrate):

- adesione al servizio secondo quanto previsto nel sito http:\\telematici.agenziaentrate.gov.it;

- invio telematico delle dichiarazioni Intra attraverso internet con le modalità previste nell’allegato I della Determinazione n.63336 del 7 maggio 2010.

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INTRASTAT - Scadenza di presentazione

•Elenchi Mensili: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. mensile di gennaio 2010, entro il 25 febbraio 2010)

•Elenchi Trimestrali: entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I trimestre 2010, entro il 26 aprile 2010)

•La scadenza in un giorno festivo nazionale slitta al primo giorno lavorativo successivo.

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Page 45: 15 Maggio 2014 Operazioni intracomunitarie e adempimenti connessi ai fini IVA Vittoria Segre.

15 Maggio 2014

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