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Riconoscimento di malattie professionali: quali ricadute per il

datore di lavoro?

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Tutela obbligatoria Inail: fonti normative.

Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (art.3 e 139)

D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 (art.10)

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L’assicurazione è obbligatoria per i lavoratori addetti alle attività considerate a rischio specifico (diretto od ambientale) con presunzione juris et de jure secondo i criteri fissati dall’art. 1 DPR 1124/65.

Esonera il datore di lavoro (dirigenti, preposti, lavoratori) da responsabilità civile per le voci di danno oggetto dell’assicurazione.

Tutela il lavoratore (escluso dolo e rischio elettivo) erogando prestazioni per inabilità temporanea assoluta al lavoro (a decorrere dal 4° giorno) e/o per invalidità permanente assoluta o parziale (a decorrere dal 6%).

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Riconoscimento delle malattie professionali- sistema cd. “misto”

La malattia rientra nella tutela obbligatoria: se “ indicate nella tabella allegato n. 4 al DPR 1124/65, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art.1…” (art.3, tabella/riconoscimento delle prestazioni, DPR 482/1975, DPR 336/94, D.M. 9.4.2008); ovvero se contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni assicurate con onere a carico del lavoratore di dimostrarne il rapporto causale con il lavoro ( sentenza Corte Costituzionale n.179/88).

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Infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - in riferimento all’art.38, co.2 - dell’art.3, comma primo in quanto, “in aggiunta alla previsione tabellare,non consente (nell’ambito delle attività protette industriali e agricole di cui rispettivamente agli artt.1 , 206…DPR 1124/65) l’indagine sull’eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge.”Concludendo, condizione essenziale per la sussistenza della tutela Inail non è il rapporto di lavoro ma l’esercizio delle attività protette individuate dall’art.1, pertanto, rientrano nella tutela obbligatoria tutte le MP (previste in “tabella”, o non previste ma di cui si dimostri l’origine professionale) causate dalle lavorazioni assicurate.

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Tutela codice civile

Se il lavoratore non rientra nell’assicurazione obbligatoria o la patologia non è riconducibile alle lavorazioni protette ex art.1 DPR 1124/65 potrà agire in sede civile nei confronti del datore di lavoro, provandone la responsabilità

(contrattuale).

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Obbligo di denuncia del medico (art.139 DPR

n.1124/65) “E’ obbligatoria per ogni medico che ne riconosca l’esistenza,

la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministero del lavoro di concerto con quello della sanità..”

La denuncia deve essere fatta alla ASL competente per territorio, in caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa, maggiorata per il “medico di fabbrica”.

Il primo D.M. è datato 18 aprile 1973 e sostanzialmente ricalca la tabella delle malattie professionali.

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Art.10 D. Lgs. 38/2000

Indica gli strumenti per l’aggiornamento sistematico dell’elenco previsto dall’art.139 DPR 1124/65 e della tabella prevista dall’art.3 DPR citato:• istituzione commissione scientifica per revisione periodica elenco malattie di cui artt. 139, 3 e 211 • obbligo per medico accertatore di inoltrare anche all’Inail la denuncia di malattia indicata in apposito elenco prevista ex art.139 per Asl (D.M.18.4.73, DM 27.4.2004, D.M. 14.1.2008, D.M. 11.12.2009);• istituzione registro nazionale malattie causate da lavoro o correlate, presso banca dati Inail

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Tabelle a carattere prevenzionale-statistico/epidemiologico

(art.139 T.U. n.1124/65)

• D.M. 27 aprile 2004 (Lista I, II, III); Lista II, Gruppo 7 “Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro”

• D.M. 14 gennaio 2008

• D.M. 11.12.2009

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TAR Lazio sentenza n.5454/2005

• Annulla la circ.71/2003 con cui L’Inail dava indicazioni operative per l’istruttoria delle patologie da disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro;

• conferma il sistema basato “..sull’indennizzo sia delle malattie”tabellate” sia delle patologie non predefinite ma solo nel senso che la malattia professionale è indennizzata, indipendentemente dalla sua inclusione nelle tabelle allegate al DPR 1124/65 se ne sia accertata la sua derivazione causale dall’esercizio d’una delle lavorazioni di cui al precedente art.1.Non v’è indennizzo se non per rischio lavorativo specifico..Il limite legislativo dell’assicurazione sociale si basa proprio sull’equilibrio tra requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini della concessione dell’indennizzo, senza possibilità di forzature…”

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Consiglio di Stato sentenza 1576/2009

Conferma sentenza TAR per cui “..il sistema misto opera nel senso che la malattia professionale è indennizzata se trova la sua derivazione causale nell’esercizio di una lavorazione di cui all’art.1 del DPR…che condiziona l’intervento dell’assicurazione obbligatoria per le malattie professionali anche non tabellate, alla sussistenza di un rischio “specifico” (e non già comune)cui è esposto il lavoratore addetto a determinate lavorazioni, presuntivamente e preventivamente valutate pericolose dal legislatore mediante, appunto, l’espressa previsione delle attività protette di cui allo stesso art.1”..

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Annulla il D.M. 27 aprile 2004 nella parte in cui approvando la lista II, contenente “le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità” vi ha inserito il gruppo 7 “malattie psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro”… non legittimamente inseribili, neppure in prospettiva..tra le malattie di cui alla tabella aggiornata dell’art.3 DPR cit., aggiornamento cui è volto il potere esercitato con il DM impugnato ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 38/2000”.

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conseguentemente…..

dovrebbe risultare nulla l’analoga previsione dei successivi D.M. 14.1.2008 e D.M. 11.12.2009 (gruppo 7, lista II), emanati prima della pronuncia del Consiglio di Stato ma rientrante, quale atto amministrativo, nella disciplina legislativa della L.241/90

(“è nullo il provvedimento amministrativo che…è stato adottato in violazione del giudicato”, art.21 septies)

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Ministero del Lavoro Interpello n.9/2009

“..l’obbligo di denuncia del datore di lavoro e della relativa sanzione in caso di ritardo/omissione risultano comunque subordinati alla trasmissione...del certificato medico contenente tutti i requisiti previsti dal citato art.53, indispensabile allo stesso datore di lavoro per venire a conoscenza dello stato di salute del lavoratore; certificato che, evidentemente, deve avere i medesimi contenuti sia nella copia trasmessa all’Istituto, sia nella copia che l’Istituto trasmette al datore di lavoro”.La legge sulla privacy, come emerge dallo stralcio del Provvedimento Generale del 2006 consente al datore di lavoro di conoscere lo stato di salute del lavoratore per adempiere ai propri obblighi “..in caso di denuncia di infortuni e malattie professionali; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica.”

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Riconoscimento da parte dell’Inail e conseguenze per il datore di lavoro

Il riconoscimento (comunicato esclusivamente all’assicurato) da parte dell’Inail di una malattia professionale, ha conseguenze:

• sull’andamento infortunistico aziendale, ai fini della determinazione del premio dovuto;

• sull’eventuale responsabilità del datore di lavoro (penale, amministrativa ex art.300 D.Lgs 81/2008, civile).

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Azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro (artt.10/11 DPR 1124/65)

La malattia professionale rientra nella categoria “ fatto-reato perseguibile d’ufficio” (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime, con violazione di norme di igiene /prevenzione) imputabile al datore di lavoro o a coloro del cui operato debba rispondere (dirigenti, preposti, lavoratori, art.2049 c.c.):• l’Inail, può esercitare l’azione di regresso in sede penale, costituendosi parte civile (art.61 D.Lgs81/2008) oppure, in sede civile, indipendentemente dal procedimento penale, per recuperare l’indennizzo corrisposto;•analogamente l’assicurato può costituirsi parte civile, ovvero agire civilmente, per richiedere l’eventuale “danno differenziale”

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Responsabilità penale, artt.589, 590 c.p. e L.

125 del 24/7/2008

I delitti previsti dagli artt. 589, 2 co. e 590, 3 co. sono fatti-reati perseguibili d’ufficio sanzionati con le seguenti pene

• omicidio colposo: reclusione da 2 a 7 anni

• lesioni colpose gravissime: reclusione da 1 a 3 anni

• lesioni colpose gravi: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da € 500,00/2.000,00.

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Responsabilità amministrativa enti (art.300 D.Lgs 81/2008, sostituisce l’art. 25 septies del

D.Lgs. 231/2001)

Omicidio colposo- con violazione art.55, co. 2 (mancanza del DVR) - sanzione pecuniaria pari a 1000 quote (258.228,00/1.549.370,00), e possibili sanzioni interdittive di cui all’art.9, c. 2 D. Lgs. 231/2001 per tre mesi /1 anno in caso di condanna; omicidio colposo, sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote (da 64.557,00 a 774.685,00) e possibili sanzioni interdittive di cui all’art.9, c. 2 per tre mesi /1 anno in caso di condanna;lesioni colpose gravi gravissime, sanzione pecuniaria fino a 250 quote (fino a 387.342,00) e possibili sanzioni interdittive non superiori a sei mesi in caso di condanna.

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D.M. 24 ottobre 2007 art.9 (art.1, co.1176 L.296/2006)

Per fatti commessi dopo il 31 dicembre 2007, la violazione alle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A, accertata con provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC:• omicidio colposo (art.589, co.2 c.p.) per 24 mesi;• rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni (art.437 c.p.) per 24 mesi;• lesioni personali colpose (art.590, co. 3 c.p.) per 18 mesi• altre violazioni a disposizioni specifiche in materia di sicurezzaPer le imprese di tutti i settori il DURC è necessario per ottenere benefici normativi, contributivi,sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, assegnazione di appalti pubblici, abilitazione all’esecuzione di appalti privati (edilizia).

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Responsabilità solidale del committente

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni – esclusi quelli derivanti dai rischi specifici propri degli appaltatori e subappaltatori - per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Inail (art.26, co. 4 D.Lgs.81/2008).