10 RISCHIO CHIMICO

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RISCHIO CHIMICO, BIOLOGICO E CANCEROGENO

Una parte significativa del D. Lgs. 81/2008 dedicata ai rischi chimico, biologico e cancerogeno: il titolo IX dedicato alle sostanze pericolose e il titolo X agli agenti biologici.La necessit di regolamentare l'impiego di prodotti tossici, nocivi e infiammabili all'interno delle aziende ha portato alla definizione delle schede di sicurezza che, fornite insieme al prodotto, sono diventate un allegato del documento della sicurezza e la base per l'informazione dei lavoratori.La legge definisce le diverse tipologie di rischio e delle loro classificazioni. Per ciascuna di esse poi, si descrivono i meccanismi di prevenzione e di protezione. Particolare attenzione viene dedicata all'etichettatura e alla segnaletica, aspetto fondamentale della citata regolamentazione.

II rischio chimicoII rischio chimico trattato dal capo I del titolo IX del D. Lgs. 81/2008. Alcuni dei prodotti chimiciimpiegati nello svolgimento di un'attivit lavorativa o domestica possono risultare pericolosi, intrinsecamente o in base alle modalit con cui vengono utilizzati.Ci sono poi sostanze dannose, che non fanno parte dei cicli di lavorazione, ma con Ie quali possiamo venire a contatto negli ambienti di vita e di lavoro in conseguenza di eventi accidentali, quali dispersioni, sversamenti, perdite da impianti e macchinari, evaporazioni.Gli effetti di questi prodotti possono essere subdoli, dal momento che non sempre si verificano immediatamente, ma col passare del tempo, rendendo cos difficile la relazione causa/effetto.L'esposizione frequente o il contatto prolungato con sostanze pericolose pu portare, dopo I'assorbimento nell'organismo e Ie successive trasformazioni, a danni irreversibili per fegato, polmoni, reni, vescica, sistema nervoso. La natura e la gravit delle alterazioni della salute dipendono sostanzialmente dalle caratteristiche del prodotto, dalle modalit di assorbimento nel corpo umano, dalla quantit assorbita, dalle caratteristiche individuali.Le patologie causate da fattori chimici dipendono dalla tossicit delle sostanze in questione, dalle modalit di contatto e dall'eventuale grado di assorbimento.Le conseguenze pi frequentemente riscontrate possono essere quelle ai livelli dell'apparato respiratorio, della pelle, degli occhi; allergie respiratorie e cutanee; effetti tossici sul sistema nervoso, sui fegato, sull'apparato digerente; possibili insorgenze di tumori.Le modalit con cui I'organismo pu assorbire prodotti o sostanze pericolose dipendono da vari fattori: natura del prodotto, grado di ripartizione e grandezza delle particelle; la pericolosit della sostanza aumenta col diminuire della grandezza delle particelle stesse che la compongono: i solidi sotto forma di polvere, i Iiquidi sotto forma di aerosol; I'assorbimento pu avvenire per ingestione, per contatto diretto con la pelle e per inalazione.Dato per scontato che nessuno intenzionalmente dovrebbe ingerire prodotti velenosi, il contatto pu avvenire sostanzialmente in due casi: in modo diretto quando un prodotto viene travasatoda un recipiente ad un altro tramite aspirazione a bocca con una pipetta oppure, iI pi delle volte, quando, dopo aver manipolato un prodotto pericoloso, si portano Ie mani alla bocca (senza essersele lavate) per mangiare, bere, fumare. Le sostanze irritanti o corrosive nell'assorbimento diretto agiscono localmente, nel punto di contatto con la pelle, con gli occhi, con Ie mucose. Altri tipi di sostanze, soprattutto i solventi solubili nei grassi, possono invece penetrare in profondit attraverso I'epidermide, diffondersi cos in tutto I'organismo e provocare disturbi di varia natura nei reni, nel fegato, sul sistema nervoso.E inevitabile concludere che qualunque ferita o lesione presente sulla pelle pu costituire una facile via di penetrazione per i prodotti pericolosi.L'assorbimento per inalazione si verifica in modo pi frequente, soprattutto nei luoghi di lavoro: gliinquinanti, dispersi nell'atmosfera, si mescolano con I'aria respirabile e penetrano insieme ad essanei polmoni, partendo da quest'ultimi, veicolati dal sangue, raggiungono cos organi quali il fegato e i reni.

Le sostanze chimiche pericolose e i prodotti tossici e nociviCon riferimento al capo I del titolo IX e agli allegati XXXVIII e XXXIX del D. Lgs. 81/2oo8, si definiscono sostanze gli elementi e i composti allo stato naturale ottenuti mediante reazioni, si definiscono preparati Ie miscele o Ie soluzioni costituite da due o pi sostanze.Le sostanze chimiche pericolose (cos come i preparati) presenti nei luoghi di lavoro sono in genere catalogate dalle norme sulla classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti a rischio. Ci sono poi materiali organici degradati, scarichi, rifiuti che possono contenere particelle con elevato grado di tossicit. Le sostanze vengono definite pericolose se caratterizzate da: propriet chimico-fisiche quali esplosivit, infiammabilit, propriet comburenti; propriet tossicologiche causanti: effetti letali, irreversibili non letali (dopo una sola esposizione),gravi (dopo una esposizione ripetuta o prolungata), corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni,mutageni, teratogeni.Per identificare in modo chiaro e immediato la pericolosit di sostanze e prodotti, questi (come detto precedentemente) sono classificati ed etichettati secondo standard riconosciuti a Iivello europeo.L'etichettatura I'insieme delle indicazioni riportate sull'imballaggio o sulla confezione. L'etichetta riporta sinteticamente I'insieme dei rischi chimici e tossicologici; sulle etichette si trovano i simboli di pericolo, raffigurati su sfondo arancione, Ie frasi di rischio (dette frasi R), Ie frasi che contengono consigli sulle modalit per operare in sicurezza (dette frasi S), iI nome commerciale del prodotto(nel caso di un preparato) o la sua denominazione chimica (nel caso di una sostanza pura).I prodotti nocivi possono essere letali o produrre lesioni acute o croniche, quelli tossici possono produrre effetti analoghi anche se il contatto limitato a piccole quantit.Alcuni prodotti sono ritenuti tossici (mercurio, metanolo,cromato di zinco, fenolo), altri nocivi (tricloroetilene, toluene ecc.). I prodotti tossici o nocivi vengono individuati da specifici simboli.Un prodotto nocivo, pur avendo un grado di tossicit inferiore, pu risultare addirittura mortale, se assorbito in forti concentrazioni.I prodotti sensibilizzanti sono prodotti che provocano reazioni cutanee o respiratorie di tipo allergico, in individui predisposti.I prodotti corrosivi sono sostanze acide (solforico, cloridrico), basiche (soda, potassa), ossidanti (perossidi, candeggina); esercitano un'azione distruttrice sui tessuti viventi: distruggono Ie cellule epiteliali, provocano ustioni su pelle e mucose, dando luogo a lesioni e infezioni gravissime.I prodotti irritanti sono costituiti da soluzioni diluite di ammoniaca, soda, potassa, acidi, solventiorganici. Vengono individuati da una croce di S. Andrea, sopra la quale riportata la dicitura "Xi";provocano irritazioni ed arrossamenti locali, infiammazione delle vie aeree e respiratorie, congiuntiviti.Ci sono poi i prodotti infiammabili, comburenti, esplosivi.Quando una sostanza infiammabile (combustibile), un comburente ed una fonte di innesco (calore,scintilla, fiamma) si trovano contemporaneamente presenti si ha un elevato rischio di incendio o esplosione.I prodotti infiammabili sono individuati sull'etichetta dal simbolo della fiamma, accompagnato dalla lettera "F" (facilmente infiammabile) o "F+" (estremamente infiammabile). Sono sostanze o prodotti liquidi, solidi o gassosi che possono incendiarsi nell'atmosfera e continuare a bruciare.I prodotti comburenti vengono individuati dal simbolo del fuoco, riportato sull'etichetta insieme alla lettera "O"; sono i prodotti o Ie sostanze che favoriscono la combustione di una sostanza infiammabile.II comburente per eccellenza I'ossigeno atmosferico, ma possono esserlo anche prodotti contenenti ossigeno: clorati, nitrati, perossidi.I prodotti esplosivi sono identificati dal simbolo della bomba che esplode riportata sull'etichetta accompagnata dalla lettera "E". Sono prodotti che possono reagire violentemente a causa di urti,attriti, calore o per effetto di una fiamma libera: possono cos generare infortuni, ustioni gravi eingenti danni materiali.

La prevenzione e protezione dal rischio chimicoIn materia di prevenzione e protezione dal rischio chimico, si devono adottare Ie misure preventive e gli adempimenti prescritti nei confronti di tutti i prodotti di cui si conosce la potenziale pericolosit chimica, di tutti gli ambienti che possono contenere tali prodotti e di tutte Ie persone e i lavoratori che possono essere esposti al rischio.II D. Lgs. 81/2oo8 precisa che per agenti chimici pericolosi si devono intendere:a) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 esuccessive modifiche nonch gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose ai sensi delle stesso decreto;b) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D. Lgs. 16 luglio 1998, n. 285 esuccessive modifiche nonch gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi ai sensi delle stesso decreto;c) agenti chimici che possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori in base alle loro propriet chimico-fisiche, chimiche, tossicologiche o in base alle loro modalit diutilizzazione/immagazzinamento, nonch agenti chimici cui stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.In pratica, dalla valutazione del rischio chimico possono essere esclusi soltanto i preparati e Ie sostanze definite pericolose solamente per I'ambiente.Con riferimento all'approccio metodologico proposto dal D. Lgs. 81/2oo8, si possono elencarein modo schematico una serie di accorgimenti generali per la prevenzione del rischio chimicodurante Ie lavorazioni. Nelle varie operazioni devono essere impiegati quantitativi di prodotti non superiori alle necessit delle lavorazioni; i prodotti in attesa di impiego devono essere immagazzinati in locali separati da quelli di lavorazione, mantenuti negli imballi originali fino al loro utilizzo; deve essere ridotto al minimo indispensabile il numero di lavoratori esposti al rischio chimico, isolando Ie aree adibite alle lavorazioni e limitandone I'accesso soltanto a coloro che devono recarvisi per motivi connessi con Ie loro mansioni; in tali aree, identificate con appositi segnali, si deve rispettare rigorosamente il divieto di fumare; la raccolta e I'immagazzinamento, ai fini delle smaltimento, degli scarti e dei residui delle lavorazioni deve avvenire in condizioni di sicurezza, attraverso I'utilizzo di contenitori appositi,debitamente sigillati ed identificati; devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rischio chimico, servizi igienici appropriati muniti di docce, nonch dispositivi di protezione individuali e idonei indumenti protettivi da riporre separatamente dagli abiti civili in appositi armadietti; i dispositivi di protezione individuali devono essere sottoposti a regolare manutenzione, controllo e pulizia prima di ogni utilizzazione; gli addetti devono ricevere una formazione ed informazione adeguata riguardo al rischio chimicoa cui sono esposti, alle precauzioni da prendere, alle misure igieniche da osservare, alla necessitdi indossare indumenti e dispositivi di protezione, alle procedure corrette di lavorazione.Un'altra buona regola preventiva, per ridurre gli infortuni dovuti al rischio chimico, prevede di leggere sempre attentamente I'etichetta posta sul contenitore e in caso di dubbi o necessita di approfondimento, bene consultare Ie schede di sicurezza.E opportuno poi controllare sempre lo stato di conservazione degli imballaggi e dei contenitori allo scopo di prevenire eventuali perdite, conservare i prodotti pericolosi esclusivamente in recipienti idonei e in ambienti chiusi a chiave, assicurare I'aspirazione alla fonte di fumi, gas, vapori.Riassumendo, quando si lavora a contatto con sostanze chimiche importante: leggere sempre I'etichetta del prodotto; evitare contatti con la bocca (non mangiare, bere, fumare durante Ie lavorazioni che comportanoI'uso di prodotti pericolosi); proteggersi con indumenti e dispositivi adeguati (camici, grembiuli, stivali, guanti, occhiali di sicurezza); curare I'igiene personale (Iavandosi sempre Ie mani e la faccia dopo I'uso di prodotti pericolosi); proteggere Ie ferite esposte (anche Ie pi piccole); togliersi gli indumenti di lavoro; non trasferire il prodotto dal suo contenitore originale e, nel caso, conservare I'etichetta.Come per gli altri rischi, anche per il rischio chimico (definito pi correttamente come rischio derivante dagli effetti di agenti chimici pericolosi presenti sui luoghi di lavoro), necessario procedere ad una specifica valutazione, che deve essere effettuata prendendo in considerazione in particolare:a) la tipologia di agenti chimici (in riferimento soprattutto alle loro propriet pericolose);b) tutte Ie informazioni comunicate dal produttore/distributore tramite la scheda di sicurezza;c) Ie quantit di agenti presenti sui luogo di lavoro e/o immagazzinate;d) Ie modalit di utilizzo degli agenti, iI livello, iI tipo e la durata di esposizione degli addetti coinvolti;e) gli effetti delle misure preventive e protettive messe in pratica o da adottare;f) quando esistenti, i valori limite di esposizione professionali e/o i valori limite biologici;g) i risultati di eventuali precedenti azioni di sorveglianza sanitaria.

In base ai suddetti parametri e all'esito della valutazione che ne consegue (Ia valutazione, comunque, pu anche includere la giustificazione che la natura e I'entit dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi), si possono avere Ie seguenti casistiche.

1. Aziende con rischio moderato, all'interno delle quali sono state adottate tutte Ie misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi in termini di organizzazione del lavoro, fornitura di attrezzature idonee per il lavoro, contenimento del numero di lavoratori che sono esposti al rischio o che potrebbero esserlo, durata e intensit dell'esposizione, quantitativi di agenti chimici presenti, metodi di lavoro per manipolazione, immagazzinamento, trasporto.E obbligatorio per queste aziende effettuare la formazione e informazione dei lavoratori (o deiloro rappresentanti) riguardo a: tutte Ie informazioni disponibili sugli agenti chimici pericolosi eventualmente presenti sul luogo di lavoro (valori limite di esposizione professionale, rischi per la salute e la sicurezza, disposizioninormative), inclusi tutti i dati riportati sulle relative schede di sicurezza; i risultati della valutazione del rischio e Ie ulteriori informazioni ogni volta che cambiamenti importanti nei luoghi di lavoro producano una modifica sui risultati della valutazione; Ie precauzioni e Ie azioni da intraprendere allo scopo di proteggere se stessi e gli altri lavoratori presenti.

2. Aziende con rischio superiore a moderato, all'interno delle quali, per la natura dell'attivit non possibile eliminare il rischio (anche ricorrendo ad altri prodotti chimici) o ridurlo al punto da poterlo considerare moderato. E obbligatorio per queste aziende: effettuare la formazione e informazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, analogamentea quanto prescritto per Ie aziende a rischio moderato; predisporre, procedure di intervento atte a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi; fra tali procedure devono essere comprese quelle per I'evacuazione, il soccorso e I'assistenza e devonoessere messe in pratica tramite esercitazioni di sicurezza. II datore di lavoro, inoltre, deve dotare I'azienda di sistemi di allarme o altri sistemi atti a segnalare tempestivamente I'emergenza o I'incidente; effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. La prima sorveglianza deve essere eseguita prima di adibire il lavoratore alla mansione, in seguito periodicamente (generalmente 1 volta I'anno e comunque con frequenza stabilita dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi e sui risultati delle precedenti visite) e, infine, al momento della cessazione del lavoro; mettere in pratica misure specifiche di prevenzione e protezione che comportano I'applicazione, in ordine di priorit, delle seguenti misure:progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici;adozione di idonee misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;adozione di adeguate misure di protezioni individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali; Iimitatamente a quei prodotti che possono presentare un rischio per la salute, provvedere periodicamente ad effettuare la loro misurazione (salvo che il datore di lavoro non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguato livello di prevenzione e protezione) con riferimento ai valori limite di esposizione professionale secondo metodiche standardizzateLa valutazione deve essere aggiornata periodicamente da parte del datore di lavoro.

II rischio biologicoGli obblighi, che il datore di lavoro di un'attivit nella quale c'e un rischio di esposizione ad agentibiologici deve rispettare, sono riportati nel titolo X del D. Lgs. 81/2008 "Esposizione ad agenti biologici". Un agente biologico un qualunque microrganismo, coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni. Secondo I'art. 268 del D. Lgs. 81/2008 gli agenti biologici vengono classificati e ripartiti in quattro categorie di rischio: appartengono al gruppo 1 (categoria di rischio) gli agenti che presentano poche probabilit dicausare malattie in soggetti umani; appartengono al gruppo 2 gli agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori: la loro diffusione poco probabile e sono disponibili efficaci misureprofilattiche o terapeutiche; I'esempio pi diffuso I'Herpes simplex virus; appartengono al gruppo 3 gli agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituire serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi ma, anche in questo caso, esistonoefficaci misure profilattiche e terapeutiche; esempi tipici sono la febbre gialla, I'epatite B, il virus HIV dell'AIDS e i pi recenti virus responsabili della "SARS" o della "influenza aviaria"; appartengono al gruppo 4 gli agenti che possono provocare malattie gravi in soggetti umani, costituiscono serio rischio per i lavoratori e possono presentare un elevato pericolo di propagazione nella comunit; per questi agenti non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche; un esempio il famoso virus "Ebola".Innanzitutto, il datore di lavoro che vuole iniziare un'attivit che comporta I'utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, deve comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivit, il nome e I'indirizzo dell'azienda, e il contenuto del documento di valutazione del rischio.

II rischio cancerogenoII capo II del titolo IX del D. Lgs. 81/2008 "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni" prescriveuna serie di obblighi per il datore di lavoro di un'attivit nella quale i lavoratori possano essereesposti ad agenti di questo tipo. Le sostanze o i preparati cancerogeni sono quelli che possonocausare un cancro o, comunque, aumentare la possibilit che esso si verifichi nell'uomo.Le sostanze o i preparati mutageni sono invece agenti che possono produrre anomalie genetiche ereditarie o possono comunque aumentarne la frequenza. Vengono definiti:a) agente cancerogeno 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o pi sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o pi delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai Iimiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 0 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonch una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;b) agente mutageno 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 0 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o pi sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o pi delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai Iimiti di concentrazione per laclassificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 0 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;c) valore limitese non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.Le sostanze cancerogene sono divise in due categorie, in base al Iivello di pericolosit: la categoria 1 quella delle sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo, cio per la correlazione diretta tra esposizione a un determinato agente e sviluppo di tumori. Sono sostanzeetichettate con la frase di rischio R45: "Pu provocare il cancro" o con la frase R49: "Pu provocare il cancro per inalazione", e di solito accompagnate dal simbolo T (tossico)

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la categoria 2 quella delle sostanze per Ie quali probabile la correlazione tra esposizione alrischio e insorgenza di tumori. Anche queste sostanze sono etichettate con la frase di rischio R45o R49, e sempre accompagnate dal simbolo T.La stessa classificazione vale anche per Ie sostanze mutagene, con la differenza che esse sonoaccompagnate dalla frase di rischio R46: "Pu provocare alterazioni genetiche ereditarie" e dal simbolo T.I preparati sono considerati cancerogeni o mutageni se contengono una percentuale maggiore o uguale allo 0,1% di una sostanza di categoria 1 0 2: essi sono identificati dalle frasi R45, R46 e R49.

Fatte salve Ie suddette "regole preventive", il datore di lavoro deve effettuare una valutazionespecifica dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni; per effettuare la valutazione, secondo lo schema simile a quello previsto anche per la "valutazione del rischio biologico", egli deve comunque prendere in considerazione una serie di parametri fra i quali, ad esempio:a) caratteristiche, durata e frequenza delle lavorazioni;b) quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni utilizzati (o prodotti dalle lavorazioni), della loroconcentrazione, della loro capacit di penetrare nell'organismo (tenendo conto di tutti i possibilimodi di esposizione, compreso quello in cui vi assorbimento cutaneo).I risultati della valutazione devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi e devono contenere:I'elenco delle attivit che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni, con I'indicazione dei motivi per i quali essi sono impiegati; i quantitativi di sostanze (o prodotti) cancerogeni o mutageni utilizzati; il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; il grado di esposizione dei suddetti lavoratori; Ie misure preventive e protettive applicate ed iI tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; i risultati delle indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni, Ie sostanze e i preparati.A seconda dell'esito della valutazione, il datore di lavoro deve inoltre adottare una serie di misuretecniche, organizzative e procedurali generali quali ad esempio: assicurare che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogenio mutageni non superiori alle necessit delle lavorazioni e che gli agenti in attesa di impiego nonsiano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessit; limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti adagenti cancerogeni o mutageni, anche isolando Ie lavorazioni in aree predeterminate provviste diadeguati segnali di avvertimento e di sicurezza ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbonorecarvisi per motivi connessi con la loro mansione; progettare, quando tecnicamente possibile, Ie lavorazioni in modo che non vi emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria; provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; elaborare procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; sottoporre a protocolli di sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione ha messo inevidenza un rischio per la salute, e prevedere per essi specifici registri di esposizione; adottare misure igieniche simili a quelle previste in caso di "rischio biologico".