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Rischio Chimico Comunicazione del pericolo, REACH e misure preventive

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Rischio Chimico

Comunicazione del pericolo, REACH e misure preventive

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Ed. 14.01

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Il Rischio Chimico

Definizione di agente chimico: tutti gli elementi o composti,

sia da soli o miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o

smaltiti, compreso lo smaltimento dei rifiuti, mediante qualsiasi

attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e

siano immessi o no sul mercato

Agente chimico pericoloso: le sostanze e i preparati classificati

ed etichettati come pericolosi; agenti chimici non classificati e

non etichettati che possono comportare un rischio associato alle

loro proprietà chimico / fisiche / tossicologiche.

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Ed. 14.01

Le principali misure generali per la protezione della salute e per la

sicurezza dei lavoratori previste dal Titolo IX del D. Lgs. 81/2008

sono:

‒ eliminazione dei rischi, ove possibile e riduzione dei rischi alla

fonte;

‒ formazione ed informazione dei lavoratori

‒ dispositivi protezione

‒ controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi

specifici

‒ valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza

Nella valutazione il datore di lavoro prende in considerazione in particolare:

‒ le loro proprietà pericolose e le relativa scheda di sicurezza

‒ il livello, il tipo e la durata dell'esposizione

‒ le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali

agenti, compresa la quantità degli stessi

‒ i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici

‒ gli effetti delle misure preventive e protettive

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Valutazione del rischio: misure generali di tutela

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Ed. 14.01

ALL’ESITO DELLA VALUTAZIONE, IL RISCHIO CHIMICO POTRA

ESSERE

(cosa trovare sul DVR):

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Valutazione del rischio secondo il Testo Unico

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Ed. 14.01

‒ Ogni anno in Europa occidentale vengono individuate 150-200

nuove sostanze, su 80.000 già esistenti sul mercato.

‒ Il loro impiego negli ambienti di lavoro comporta possibili rischi:

“infortuni” o “malattie professionali”.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Generalità

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Ed. 14.01

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono

introdurre nell’ organismo sono:

‒ Inalazione

‒ Contatto e penetrazione attraverso la cute o le mucose

‒ Ingestione

Tipologia di interazione

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

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Regolamento UE

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Ed. 14.01

Con l'inalazione, le sostanze pericolose passano al sistema

respiratorio, quindi a quello circolatorio ed infine agli organi.

Esempi di inalazione:

‒ uso di bombolette spray

‒ miscelazione di prodotti reagenti

‒ utilizzo di solventi

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Inalazione

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Ed. 14.01

Il contatto della cute o delle mucose esterne con i prodotti

pericolosi, può portare ad un effetto locale o ad un accumulo

negli strati grassi, quindi nel sangue ed infine negli organi.

Esempi di contatto:

‒ impiego di oli minerali

‒ schizzi causati da reazioni violente

‒ manipolazione di contenitori non lavati

‒ travasi

‒ rotture dei contenitori

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Contatto

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 9: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

L’ingestione di prodotti pericolosi, causa il passaggio dalle

labbra/bocca al sistema digestivo e quindi agli organi dell’agente

trattato. In genere le cause sono da ascrivere alla scarsa igiene o a

errate procedure di manipolazione.

Esempi di ingestione:

‒ fumare dopo aver manipolato un prodotto

‒ riconoscimento galenico

‒ mangiare o bere senza lavarsi le mani

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

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Regolamento UE

Ingestione

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Ed. 14.01

Ciglia nasali

sono piccoli peli della cavità nasale che “intrappolano” le particelle di

polvere e le direzionano in gola ove vengono deglutite con la saliva o

espulse con la tosse

Peli nasali

bloccano le particelle di polvere più grosse che vengono poi espulse

soffiandosi il naso con un fazzoletto

Tosse

la tosse è la migliore difesa personale per espettorare eventuali particelle

e/o muco

Strato di muco

le particelle più piccole che non vengono bloccate dai peli e dalle ciglia

nasali, vengono bloccate dal muco dello stomaco e portate nella parte

posteriore della gola

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

DPI Naturali

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Ed. 14.01

‒ Effetti acuti: Il danno si verifica immediatamente dopo

l’esposizione ed è generalmente proporzionale alla quantità ed alla

concentrazione (Aggressive, nocive e tossiche).

‒ Effetti cronici: Il danno si verifica tempo dopo l’esposizione

(anche anni) e dopo ripetute esposizioni.

Il danno è proporzionale alla quantità assunta ed al numero delle

esposizioni ma si verifica anche per basse quantità (Nocive,

cancerogene).

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Tipologia di interazione: effetti sull’uomo

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Ed. 14.01

Sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale

od

ottenuti mediante lavorazioni industriali

Miscele: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze:

(es. solventi per verniciatura, detergenti, ecc.) (con

vecchia

legislazione si chiamavano preparati)

Sia le miscele che le sostanze possono trovarsi sotto forma SOLIDA,

LIQUIDA o GASSOSA

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Natura dei prodotti: Classificazione di pericolosità

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Ed. 14.01

Tra le sostanze presenti si devono annoverare:

Sostanze CANCEROGENE Sono prodotti molto pericolosi che

contengono sostanze che possono provocare tumori o aumentarne

la probabilità di insorgenza.

Agenti MUTAGENI

Sono elementi che possono avere ripercussioni sulla riproduzione.

Possono causare anomalie genetiche anche ereditarie o

semplicemente aumentarne il rischio di insorgenza

SOSTANZE TOSSICHE PER IL CICLO RIPRODUTIVO (ex TERATOGENI)

Sono sostanze che presentano un alto grado di tossicità e possono

causare effetti nocivi nella catena riproduttiva e quindi danni alla

prole o danni alle funzioni riproduttive sia maschili che femminili

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Natura dei prodotti: Classificazione di pericolosità

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Ed. 14.01

Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente

cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare

sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un

preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene

utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la

sicurezza dei lavoratori.

Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o

mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o

l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un

sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il

datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei

lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite

dell'agente stabilito nell'allegato XLIII

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Sostituzione e riduzione (Art. 235)

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Ed. 14.01

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una

valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati

della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17

Il Datore di lavoro, in caso in azienda si manipolino sostanze cancerogene

e mutagene, deve attuare opportune misure tecniche, organizzative e

procedurali (art. 237), deve fare effettuare l’Informazione e la

Formazione (art. 239), deve sottoporre i lavoratori a sorveglianza

sanitaria (art. 242)

Art. 243

I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è

riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o

mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.

Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la

tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di

prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto

registro.

Valutazione del rischio (Art. 236)

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

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Ed. 14.01

‒ Tutti i prodotti e/o agenti chimici devono essere conservati nelle

confezioni originali

‒ Qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente

deve essere etichettato (riportare le indicazioni presenti sul

contenitore originale)

‒ Tutti i recipienti contenenti agenti chimici devono essere

accuratamente etichettati,

‒ Sulle etichette devono essere riportate tutte le indicazioni

obbligatorie per legge (nome della sostanza, pittogrammi, frasi di

rischio R, consigli di prudenza S, indicazioni relative al fornitore e

massa o volume del contenuto)

‒ Tutti gli agenti chimici devono essere corredati della apposita

scheda dati di sicurezza, conservata in luogo noto ed accessibile a

tutti

Misure di prevenzione

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

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Ed. 14.01

‒ Devono essere presenti quantitativi necessari all’attività in corso.

‒ Gli agenti chimici pericolosi, non utilizzati per l’attività in corso, devono essere conservati in armadi di sicurezza o scaffali.

‒ I contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi dopo l'uso e riposti negli appositi armadi o scaffali.

‒ Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni di sostanze pericolose nell'ambiente.

‒ Durante la movimentazione dei contenitori, essi devono essere chiusi e gli operatori devono indossare guanti adeguati alla pericolosità dell’agente chimico.

‒ Gli agenti chimici pericolosi non devono essere stoccati: sul pavimento, sui banchi di lavoro e sotto cappa.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

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Regolamento UE

Misure di prevenzione

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Ed. 14.01

I locali destinati a reagenti e i laboratori, ove sono depositate gli agenti

chimici pericolosi, devono essere provvisti di armadi di sicurezza per:

‒ Sostanze infiammabili devono essere utilizzati armadi di sicurezza

antincendio secondo quanto previsto dalla norma tecnica DIN 12925-1,

recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi

contenuti, mediante apposita segnaletica.

‒ Sostanze tossiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con

aspirazione verso l’esterno che garantiscano un elevato numero ricambi

d’aria ora, recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici

in essi contenuti, mediante apposita segnaletica.

‒ Sostanze acide e basiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con

aspirazione verso l’esterno che garantiscano tra i 30-50 ricambi

d’aria/ora; recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici

in essi contenuti, mediante apposita segnaletica.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Modalità di stoccaggio

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Ed. 14.01

Gli agenti chimici devono essere disposti in modo tale che:

‒ agenti corrosivi, caustici e irritanti si trovino al di sotto del livello

degli occhi;

‒ nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le

sostanze più pericolose;

‒ i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non

sovraccarichino il ripiano;

‒ siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella

scheda di sicurezza (voce Manipolazione e stoccaggio);

‒ siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di

sicurezza)

‒ siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di

calore.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Modalità di stoccaggio

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Ed. 14.01

‒ le sostanza termolabili devono essere conservate in frigoriferi;

‒ i liquidi infiammabili termolabili devono essere conservati in

frigoriferi antideflagranti (AD) nelle loro parti sia interne che

esterne, meglio se alimentati tramite interruttore preferenziale

separato.

‒ all’interno di ogni compartimento antincendio, non si devono

stoccare quantitativi superiori ai 20 litri di liquidi infiammabili.

‒ per i prodotti particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione

della loro stabilità chimica col tempo o al contatto con l’aria (es.

perossidi organici, acido perclorico, ecc.) dovrebbe essere indicata

sull’etichetta la data di acquisto e quella di apertura

Modalità di stoccaggio

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 21: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Accendere gli impianti di aspirazione.

Il sistema di aspirazione localizzata generalmente costituito da più

cappe fisse o mobili, è il sistema più diffuso per captare gli

inquinanti che si sviluppano durante i processi produttivi, nel

punto stesso in cui si generano.

Gli impianti di aspirazione necessitano di manutenzione e verifiche

costanti del loro funzionamento

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Aspirazione

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Ed. 14.01

‒ Non mangiare o bere durante il lavoro.

‒ Prestare attenzione alle modalità di smaltimento indicate per i

residui della lavorazione.

‒ Mantenere pulita la postazione di lavoro.

‒ Lavarsi bene le mani dopo l'uso della sostanza.

‒ Non dimenticare di lavare i guanti, le calzature e gli altri

indumenti indossati.

‒ Non lavare gli indumenti contaminati con i vestiti personali o

della famiglia e farli lavare in azienda.

‒ Se si ravvisano allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili

all'utilizzo di una sostanza chiedere di essere accompagnati al

Pronto Soccorso

Aspirazione

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 23: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Aspetti rilevanti

Comunicazione lungo la catena di approvvigionamento

CSR

Utilizzatori a valle

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

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Regolamento UE

Regolamento REACH

Page 24: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Per sostanza (es. materie prime) si intende:

un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od

ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi

gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze

derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che

possono essere separati senza compromettere la stabilità della

sostanza o modificarne la composizione.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Definizione di sostanza

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Ed. 14.01

I miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze: (es.

solventi per verniciatura, detergenti, ecc.) (con vecchia

legislazione si chiamavano preparati)

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Miscele

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Ed. 14.01

REACH è il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione,

l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche.

È entrato in vigore il 1º giugno 2007 per rendere più efficace e

migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche

nell'Unione europea (UE).

REACH attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla

gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare

per la salute e l'ambiente.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

REACH

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Ed. 14.01

L'industria Il ruolo delle imprese previsto da REACH è determinato dall'attività che svolgono con una determinata sostanza.

Fabbricanti di sostanze

Produttori di articoli

Importatori (di sostanze e articoli)

Utilizzatori a valle

‒ utilizzano una sostanza;

‒ non fabbricano né importano di tale sostanza;

‒ utilizzano la sostanza all’interno delle proprie attività industriali o professionali (diverso il concetto di “consumatore finale”).

‒ trasferiscono sostanze e preparati in altri contenitori e rivendono con proprio marchio

I distributori non sono utilizzatori

Tra i distributori abbiamo i rivenditori di sostanze/preparati (compresi quelli che appongono il loro marchio però senza trasferire il preparato in un nuovo contenitore) e le aziende che effettuano un’attività di trading puro.

Attori del REACH

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 28: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01 Utilizzatore a valle

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 29: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati

membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo

qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano

diversamente

Spesso ed impropriamente è richiesta la SDS anche da parte di utilizzatori

di articoli, i quali ne invocano l’invio al fine di poter avere informazioni in

materia di salute e sicurezza, valutare il rischio per i lavoratori, predisporre

le misure di prevenzione e protezione.

A tale scopo sarebbe sufficiente redigere un documento più semplice, del

tipo “Informazioni di sicurezza”, nel quale riportare le condizioni e le

raccomandazioni per un utilizzo sicuro.

Tuttavia non è infrequente che il fornitore, dietro le insistenze del cliente

che “pretende” la SDS in 16 punti, sia costretto a predisporre tale

documento, redigendo solo le parti pertinenti e applicabili. È così che si

possono consultare SDS di nastri adesivi, tessuti, carte abrasive, ecc.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Scheda di Sicurezza: Prescrizioni

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Ed. 14.01

30

30

Nel Regolamento REACH viene valutato il rischio per la salute

umana e l’ambiente delle sostanze chimiche, attribuendo una

maggiore responsabilità all’industria nella gestione dei rischi.

Nel Regolamento CLP vengono stabilite le norme per la

comunicazione dei pericoli delle sostanze chimiche e delle loro

miscele lungo la catena d’approvvigionamento.

REACH & CLP

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Sistemi poco chiari

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Ed. 14.01

31

‒ sostanze e miscele radioattive

‒ sostanze e miscele in transito

‒ intermedi non isolati

‒ sostanze/miscele R&S non immesse mercato

‒ rifiuti

‒ farmaci

‒ dispositivi medici

‒ alimenti e mangimi

‒ cosmetici allo stato finale

Esclusioni

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 32: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

CLP

Page 33: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

DSP / DPP CLP / GHS

Frasi di rischio Indicazioni di pericolo

Consigli di prudenza Consigli di prudenza

Simboli Pittogrammi

- Avvertenze (Dgr / Wng)

Preparati Miscele

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Analogie e differenze

Page 34: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Pericoli fisici

1. Esplosivi 9. Liquidi piroforici

2. Gas infiammabili 10. Solidi piroforici

3. Aerosol infiammabili 11. Sostanze autoriscaldanti

4. Gas comburenti 12. Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili

5. Gas sotto pressione 13. Liquidi comburenti

6. Liquidi infiammabili 14. Solidi comburenti

7. Solidi infiammabili 15. Perossidi organici

8. Sostanze autoreattive 16. Corrosivi per i metalli

Analogie e differenze

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 35: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Pericoli per la salute

1. Tossicità acuta 6. Cancerogenicità

2. Corrosione/irritazione della pelle

7. Tossicità per la riproduzione

3. Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

8. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola (STOT SE)

4. Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

9. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta (STOT RE)

5. Mutagenicità sulle cellule germinali

10. Pericolo in caso di aspirazione

Analogie e differenze

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Pericoli per l’ambiente

Pericoloso per l’ambiente acquatico

Pericoloso per lo strato di ozono*

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Ed. 14.01

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Comunicazione del pericolo

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Ed. 14.01

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Comunicazione del pericolo

Page 38: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Comunicazione del pericolo

Page 39: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Comunicazione del pericolo

Page 40: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Comunicazione del pericolo

Page 41: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

41

Avvertenze

Avvertenza pericolo maggiore: “PERICOLO” (Dgr)

Avvertenza pericolo minore: “ATTENZIONE” (Wng)

L’avvertenza corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportata nelle tabelle dell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP.

Alcune categ. di pericolo (es. esplosivi) non hanno un’avvertenza.

Frasi H (indicazione di pericolo) sostituiscono le frasi R e le frasi P (indicazione di prudenza) sostituiscono le frasi S

Indicazioni di pericolo

Le indicazioni di pericolo descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o miscela.

Sono elencate in allegato III del CLP.

Per le classificazioni armonizzate devono essere utilizzate le indicazioni di pericolo in all. VI, parte 3.

In etichetta le indicazioni di pericolo di una lingua devono essere raggruppate insieme ai consigli di prudenza della stessa lingua.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Etichettatura

Page 42: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

72 individuali e 17 frasi combinate

Sono classificate secondo il tipo di pericolo nel modo seguente : H2..: Rischi fisiciH3..: Rischi per la saluteH4 ..: Pericolo per l’Ambiente

Frasi H

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 43: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

43

I consigli di prudenza forniscono indicazioni sulle misure

necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per

la salute umana o l’ambiente derivanti dai pericoli della sostanza

o miscela.

La serie completa di consigli di prudenza è riportata in allegato IV,

parte 1, del regolamento CLP,

Di norma, sull’etichetta non devono essere riportati più di sei

consigli di prudenza.

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Consigli di prudenza

Page 44: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

Sono 137, classificate in accordo al tipo di dichiarazione di

precauzione, come segue:

P1 .. : Precauzione generale

P2 .. : Precauzione preventiva

P3 .. : Precauzione 

P4 .. : Precauzione di stoccaggio

P5 .. : Precauzione di smaltimento

Frasi P

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Page 45: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01

45

‒ fornire ulteriori precisazioni utili;

‒ non rendere più difficile l’identificazione degli elementi dell’etichetta previsti;

‒ essere coerenti con classificaz. sostanza o miscela

‒ evitare indicazioni incongrue come “non tossico”, “non dannoso” o “ecologico”;

‒ non contraddire o mettere in dubbio le informazioni contenute negli altri elementi dell’etichetta

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Informazioni supplementari

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Ed. 14.01

46

Regola generale: devono essere inclusi i pittogrammi che indicano

la categoria di pericolo più grave per ciascuna classe di pericolo.Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Regole di precedenza per l’etichettatura

Page 47: 07   rischio chimico

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Ed. 14.01 Pittogrammi di pericolo

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

Reach & CLP

Regolamento UE

Sull’etichetta devono figurare tutte le indicazioni di pericolo,

tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.

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Ed. 14.01

Misure preventive

Introduzione

Comunicazione del pericolo

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Regolamento UE

Consigli di prudenza

‒ devono essere esclusi quelli che sono chiaramente non

necessari o ridondanti;

‒ evitare di riportare sull’etichetta più di sei consigli di prudenza;

‒ è possibile combinarli per formare un unico consiglio (allegato

IV del regolamento CLP).

‒ sostanze o miscele soggette a etichettatura da vendere al

pubblico, devono riportare un consiglio di prudenza sullo

smaltimento.

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Ed. 14.01

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‒ Le etichette possono essere organizzate nel modo ritenuto più

opportuno

‒ pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di

prudenza devono figurare insieme

‒ è richiesto di raggrupparli per lingua sull’etichetta

‒ informazioni supplementari previste da altri atti legislativi

possono essere incluse nell’etichetta prevista dal

regolamento CLP

Apposizione etichette

Misure preventive

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Comunicazione del pericolo

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Regolamento UE

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Misure preventive

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Regolamento UE

Etichettatura Sostanze

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Ed. 14.01

51

L’etichetta va aggiornata, senza ritardo:

‒ dopo ogni modifica della classificazione e dell’etichettatura;

‒ qualora il nuovo pericolo sia più grave o siano

‒ necessari nuovi elementi di etichettatura supplementari;

‒ entro diciotto mesi dalle modifiche

‒ per sostanze o miscele rientranti nel campo di applicazione

direttiva biocidi o fitosanitari, devono essere aggiornate

conformemente a tali direttive.

Etichettatura Sostanze: aggiornamento

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Regolamento UE

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA

1. SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificazione della sostanza o del preparato

1.1. Identificatore del prodotto

1.2. Uso della sostanza/del preparato

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3. Identificazione della società/dell'impresa

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di chiamata urgente

1.4. Numero telefonico di emergenza

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Comunicazione del pericolo

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Regolamento UE

Sezione 1

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2. SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela - 67/548/CEE- CLP

2.2. Elementi dell’etichetta

2.3. Altri pericoli

Misure preventive

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Regolamento UE

Sezione 2

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3. SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

3.2. Miscele

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Sezione 3

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4. SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Misure preventive

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Regolamento UE

Sezione 4

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

5. MISURE ANTINCENDIO 5. SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure preventive

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Sezione 5

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6. SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.1.1. Per chi non interviene direttamente 6.1.2. Per chi interviene direttamente

6.2. Precauzioni ambientali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Misure preventive

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Sezione 6

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7. SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Manipolazione 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2. Immagazzinamento 7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3. Usi particolari 7.3. Usi finali specifici

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Sezione 7

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8. SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Valori limite d'esposizione 8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione8.2.1. Controlli dell'esposizione professionale8.2.2. Controlli dell'esposizione ambientale

8.2. Controlli dell’esposizione 8.2.1. Controlli tecnici idonei 8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale 8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale

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Sezione 8

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9. SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni generali 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2. Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente

9.2. Altre informazioni

9.3. Altre informazioni

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Sezione 9

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 10. SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Condizioni da evitare 10.1. Reattività

10.2. Materie da evitare 10.2. Stabilità chimica

10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

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Sezione 10

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11. SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 11.1.1. Sostanze 11.1.2. Miscele 11.1.7. Informazioni sulle vie probabili di esposizione 11.1.8. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche 11.1.9. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine 11.1.10. Effetti interattivi 11.1.11. Assenza di dati specifici 11.1.12. Informazione sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze 11.1.13. Altre informazioni

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Sezione 11

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 12. SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Ecotossicità 12.1. Tossicità

12.2. Mobilità 12.2. Persistenza e degradabilità

12.3. Persistenza e degradabilità 12.3. Potenziale di bioaccumulo

12.4. Potenziale di bioaccumulo 12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti nocivi 12.6. Altri effetti avversi

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Sezione 12

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13. SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Misure preventive

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Regolamento UE

Sezione 13

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14. SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4. Gruppo d’imballaggio

14.5. Pericoli per l’ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

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Sezione 14

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15. SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

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Regolamento UE

Sezione 15

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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010

16. ALTRE INFORMAZIONI 16. SEZIONE 16: Altre informazioni Misure preventive

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Regolamento UE

Sezione 16

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IL REACH , oltre a fornire tutte le informazioni intrinseche sulle

proprietà delle sostanze (con la fase della registrazione), considera

anche le condizioni nelle quali esse sono usate.

A questo scopo sono stati introdotti gli “scenari di esposizione”, da

allegare alle SDS di sostanze e miscele pericolose

Le informazioni contenute nella SDS devono essere coerenti con

quelle contenute nel CSR quando prescritto (sostanza prodotta o

importata in quantitativo > 10 t/a)

Misure preventive

Introduzione

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Regolamento UE

SDS estesa – Usi identificati

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Ed. 14.01

Uno SCENARIO ESPOSITIVO contiene queste informazioni:

‒ come la sostanza è prodotta

‒ come la sostanza è utilizzata nel suo ciclo di vita

‒ quali sono le condizioni operative

‒ quali misure di gestione del rischio sono consigliate

‒ come P/I controlla e come raccomanda al DU di controllare

l’esposizione umana (operatori e consumatori) e dell’ambiente

‒ deve essere coerente con il CSR

Misure preventive

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Che cos’è un ES

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‒ Lo scenario di esposizione descrive le “CONDIZIONI DI USO”

di una sostanza che determinano il livello di esposizione.

‒ Le condizioni si possono suddividere in:

‒ Condizioni operative: queste descrivono le modalità di

svolgimento di un processo o di una attività (es. quantità,

durata e frequenza di uso di una sostanza o di un preparato)

‒ Misure di gestione dei rischi: comprendono tutte le misure ed

i dispositivi che devono essere attuati al fine di impedire (o

comunque contenere) che una sostanza emessa durante un

determinato processo raggiunga gli operatori o l’ambiente

(es. ventilazione locale, filtri dell’aria, dispositivi di

protezioneindividuale)

Misure preventive

Introduzione

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Regolamento UE

Condizioni d’uso

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Ed. 14.01

Lo scenario di esposizione è previsto tutte le volte in cui viene elaborata una

relazione sulla sicurezza chimica.

Per le sostanze, in altre parole ciò significa:

‒ Quando la sostanza è pericolosa

‒ Quando la sostanza è prodotta/importata sopra 10 t/anno

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Scenario Espositivo