1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e...
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCACorso di Laurea in
Servizio Sociale
Diritto privato e di famigliaDiritto privato e di famigliaA.A. 2013/14A.A. 2013/14
prof. Ciro CASCONEprof. Ciro CASCONE
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ADOZIONE
L’adozione è l’inserimento di un soggetto in una famiglia diversa da quella d’origine Forme di adozione:- Nazionale
- Internazionale
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Funzione dell’adozione
Offrire una nuova famiglia a chi non ne ha una (per non averla mai avuta, ovvero per averla perduta)
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Un po’ di storia…L’istituto dell’adozione, per come lo
conosciamo oggi nella nostra legislazione, è una conquista molto recente …
Il nostro diritto ha conosciuto fino a tempi abbastanza recenti un unico tipo di adozione ispirata all’esigenza tradizionale di assicurare la trasmissione del nome e del patrimonio, e dunque caratterizzata dalla netta preminenza dell’interesse dell’adottante.
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Primo modello di adozione
Nasce negli Stati Uniti d’America, a metà del XIX secolo: la finalità era quella di dare una risposta ad un problema sociale ormai dilagante, quello dei bambini privi di famiglia, orfani o abbandonati.
Spesso i bambini venivano “affidati”, per le più svariate ragioni, da genitori o parenti ad altre persone perché li allevassero, e talvolta da ciò scaturivano controversie in ordine all’esercizio della potestà o comunque alla posizione del bambino, diviso tra due famiglie, che ne reclamavano, in qualche modo, il “possesso”.
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Due principi contrastanti Da un lato quello, consolidato nel diritto comune
anglosassone, della parental rights doctrine, che di regola vietava di trasferire ad altri i diritti connessi con la patria potestà senza il consenso del padre, e che considerava tale consenso sempre revocabile;
dall’altro lato un principio nuovo, la best interests of the child doctrine, che dava invece la prevalenza all’interesse del minore.
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Massachussets, 1851Nasce la prima legge che disciplinò l’adozione in modo
moderno, e che recepiva in pieno la dottrina del best interest of the child.
Nel giro di alcuni anni molti stati americani seguirono l’esempio del Massachussets, dotandosi di legislazioni analoghe.
Intervento del giudice americano
Valutava in concreto, comparativamente, quali fossero le migliori condizioni di vita del minore, se con la famiglia biologica ovvero con chi l’aveva cresciuto.
Nel secondo caso, pronunciava l’adozione
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… e in Europa?Si andò molto a rilento su questa strada,
accontendandocisi, più che altro, di regolarizzare, in qualche modo, il “rapporto di allevamento” conseguente all’accoglimento spontaneo/consensuale di un minore abbandonato
In Italia il problema fu affrontato per la prima volta a seguito della guerra del 1915-18, prevedendosi l’estensione dell’istituto dell’adozione come disciplinato dal codice civile del 1865 – destinato cioè ai maggiorenni – a tutti i minori orfani di guerra, o comunque nati al di fuori del matrimonio nel periodo bellico
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Codice civile del 1942
Accanto al tradizionale istituto dell’adozione di persone maggiorenni, fu estesa a tutti i minori l’adozione già precedentemente prevista per gli orfani di guerra, con una previsione in più, ossia l’attribuzione della patria potestà sul minore adottato in capo all’adottante.
Era comunque mantenuto l’accento sugli aspetti patrimoniali della vicenda, prevedendosi, così, la revocabilità dell’adozione, sulla falsariga dell’indegnità alla successione, per sanzionare comportamenti scorretti dell’adottato o dell’adottante.
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Istituto dell’affiliazione
Tale rapporto si avvicinò a quello familiare soltanto sotto due aspetti: l’affiliato era soggetto alla patria potestà dell’affiliante e poteva acquistarne il cognome, mentre restava escluso dai diritti successori.
L’affiliazione fu per molti anni lo strumento privilegiato per dare ai minori in situazione di abbandono una famiglia sostitutiva
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Sviluppi successivi
Legge 431/67 - adozione “speciale”
Legge 184/83 - adozione legittimante
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Effetto “legittimante”
Collocare l’adottato nella stessa identica posizione di un figlio legittimo (nato all’interno el matrimonio)
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Significa riconoscere che:
Il connotato essenziale della paternità e della maternità non è dato tanto dal rapporto genetico fra genitori e figli, quanto dal rapporto sociale e affettivo che si instaura fra essi, grazie all’allevamento, alla cura e all’educazione che i genitori donano al loro bambino.
Adozione come nuova nascita
Recisione completa dei rapporti e legami con la famiglia d’origine
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Lo stato di abbandono
Mancanza di assistenza morale e materiale
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Art. 8 legge 184/831. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.
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Concetto di ABBANDONO
Non va inteso soltanto in senso letterale, come derelictio del minore (tipici i casi di abbandono di neonato, o mancato riconoscimento alla nascita);
esso ricomprende, altresì, tutte quelle, variegate ed ulteriori, situazioni in cui non vi è distacco/allontanamento fisico del minore da parte del nucleo familiare naturale, ma sussiste, comunque, una assenza o privazione delle cure minime necessarie per crescere, e crescere bene.
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Vi rientrano…
sia la carenza o comunque la riduzione di prestazioni dovute, attraverso comportamenti omissivi (il non fare o il non dare al piccolo ciò di cui ha bisogno)
sia, soprattutto, quei comportamenti commissivi di tipo negativo, contrari all’interesse del minore, come maltrattamenti, percosse, abusi, etc.
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Quel che conta è non tanto il tipo e la qualità delle cure che il genitore dedica ai figli,
operando artificiose dicotomie tra aspetti materiali e morali della vita, quanto piuttosto valutare se l’assistenza in concreto prestata garantisca complessivamente al minore, almeno ad un livello minimo sufficiente, l’appagamento del suo bisogno di cure e di affetto da parte dei genitori per crescere normalmente, con la conseguenza che anche il solo abbandono morale è sufficiente ad integrare lo stato di adottabilità, ove si accerti che tale abbandono aveva impedito di realizzare quella situazione affettiva stabile, idonea a conferire certezza e serenità per la costruzione di una personalità equilibrata.
(Cass. 21.6.88 n. 4220, CED 459267).
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Assistenza morale e materiale Non è utile, né opportuno, scindere
l’aspetto morale da quello materiale
Non è possibile stabilire preventivamente il quantum di assistenza materiale e morale necessario e sufficiente ad escludere lo stato di abbandono di un minore
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Valutazione concreta ed individualizzata
L’accertamento dello stato di abbandono del minore non può essere rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex ante – alla stregua d un giudizio prognostico, fondato su indizi privi di valenza assoluta, ed in assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo – circa la scarsa idoneità della famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo sano sviluppo; dovendo, invece, necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione.
(Cass. 14.5.05, n. 10126, DFP, 2006, 1, 66).
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Bisogna dar rilievo …
non tanto alla qualità dell’assistenza morale e materiale prestata dai genitori, bensì all’efficacia – finalisticamente intesa – di tali prestazioni in vista dello sviluppo del bambino
Valutare la situazione oggettiva in cui si trova il minore e non quella soggettiva dei genitori
Carattere sanzionatorio nei confronti dei genitori? NO
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La dichiarazione dello stato di adottabilità, è consentita quando la vita offertagli dai genitori naturali sia tale da fare considerare la rescissione del legame con la famiglia di origine come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella che la famiglia naturale non è in grado di offrirgli, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obbiettiva che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine
(Cass. 10.9.99, n. 9643; 20.1.98, n. 482).
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Ancora…
la limitatezza mentale e culturale, le carenze educative, le anomalie del carattere o della personalità, e, a maggior ragione le abitudini di vita disordinate o il particolare e non condivisibile modo di intendere la vita o i rapporti umani non sono situazioni che di per sè possono giustificare la dichiarazione di stato di adottabilità, essendo indispensabile l'ulteriore accertamento che da tali circostanze siano derivati o possano derivare danni molto gravi e irreversibili all'equilibrata e sana crescita psicofisica del minore, in sintesi la sua "situazione di abbandono".(Cass. 5.8.96, n. 7139, CED 498955).
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Le anomalie della personalità dei genitori possono rilevare ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, in quanto si traducono in incapacità di allevare ed educare la prole: ma perché tale processo si verifichi occorre che dette anomalie abbiano a tal punto coinvolto i minori, da produrre danni irreversibili al loro sviluppo ed al loro equilibrio psichico.
(Cass. 1.6.94, n. 5325, CED 486838).
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Il rischio …
è che si intervenga quando i danni sono stati già fatti;
ovvero, che, nelle more degli accertamenti e delle valutazioni sulle capacità genitoriali, si perda del tempo prezioso per il minore, nel frattempo “parcheggiato” in qualche comunità, o, peggio ancora, inserito in qualche contesto familiare nel quale ha cominciato a recuperare e guadagnare tutto ciò che gli era stato fino a quel momento negato nella famiglia biologica.
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Posto che…non è possibile fare confronti tra la famiglia di origine e quella
affidataria (o quella che dovrebbe divenire la famiglia adottiva), in quanto il giudice minorile non può dare al minore una famiglia migliore rispetto a quella biologica, ma soltanto una famiglia nuova a chi dalla propria famiglia sia stato abbandonato
è irrilevante la valutazione prognostica della situazione che verrebbe per il minore a realizzarsi presso eventuali affidatari, non essendo questa comparabile con la prospettiva che attende il minore al rientro nella famiglia di origine, posto che l’adozione non è volta ad assicurare al minore le migliori condizioni di vita possibili
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Non è sostenibile…
l’idea di fondo che si possa e si debba intervenire soltanto quando la condotta genitoriale abbia già provocato traumi irreversibili, o peggio, nelle more, ricorrere quasi a sperimentazioni in corpore minoris, facendolo peregrinare tra comunità, famiglie affidatarie e famiglia d’origine, nell’attesa che i suoi genitori attuino quel recupero spesso soltanto declamato e promesso;
e ciò pur di salvaguardare il “preteso” diritto del minore alla propria famiglia.
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In quest’ottica…
andrebbe, quantomeno, fissato un momento temporale certo per individuare la sussistenza dello stato di abbandono, coincidente, magari, con la dichiarazione di adottabilità, con conseguente ininfluenza di ogni successivo ravvedimento o resipiscenza dei familiari.
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Varie fasi di sviluppo della giurisprudenza in tema di abbandono
I fase: la nozione di abbandono è stata prevalentemente elaborata nei confronti di minori già fuori dalla famiglia (ricoverati in istituti)
Vengono prese in considerazione condotte omissive
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II fase
Sono state affrontate situazioni di emarginazione sociale, malattia mentale, tossicodipendenza, con minori ancora presenti in famiglia
Vengono considerate non solo condotte omissive, ma anche l’incapacità genitoriale, carente di cure materiali e morali minime, a prescindere da una espressa volontà abbandonica
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III fase
La terza fase comprende le decisioni che riguardano condotte violente dei genitori nei confronti dei figli conviventi (maltrattamenti e abusi sessuali)
nonché violenze psichiche manifestantesi in comportamenti iperprotettivi dovuti a disturbi di personalità dei genitori, con conseguenti irreversibili danni per il minore (c.d. ipercuria)
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…segue
È questa la fase di massima espansione della nozione di abbandono, in cui si è affermato che la convivenza col genitore non esclude affatto la situazione di abbandono, e quindi la dichiarazione di adottabilità
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IV fase
Si tende a restringere il concetto di mancata assistenza morale e materiale, dando maggiore rilevanza non solo alle condizioni soggettive dei genitori ma anche alla cerchia parentale ed alla sua disponibilità ad occuparsi del bambino.
È il principio del vincolo di sangue, ormai superato, che torna in scena!
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I parenti La situazione di abbandono non sussiste nelle
ipotesi in cui il minore riceva assistenza morale e materiale dai parenti "tenuti a provvedervi", ai sensi dell'art. 8 della legge adozioni.
Chi sono?
I parenti tenuti a provvedere all’assistenza dei minori di cui all’articolo 8 citato sono identificabili nei parenti entro il quarto grado.
È questo il massimo grado di parentela, infatti, preso in considerazione della legge in questione, anche ad altri fini
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Ed infatti:
sono i soli parenti che possono accogliere in casa un minore senza essere tenuti a darne segnalazione al pubblico ministero (art. 9); la loro presenza, alla morte dei genitori, esclude che si possa dichiarare l’immediata adottabilità dei minori (art. 11); ad essi spetta l’avviso di convocazione nel procedimento per adottabilità (art. 12).
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Quindi…
la presenza di parenti entro il quarto grado (con esclusione, pertanto, degli altri gradi di parentela e della categoria degli affini), che abbiano mantenuto significativi rapporti con il minore, impedisce la dichiarazione di adottabilità ove gli stessi si rendano disponibili a supportare il minore, supplendo direttamente alle carenze genitoriali
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Rapporti significativi
La previsione della sussistenza di rapporti significativi con il minore rappresenta il presupposto per la legittimazione processuale e sostanziale dei parenti. Solo ove vi sia stata una seria e consistente relazione affettiva, si può dire che sussista, ancora, attorno al minore una “parte” di famiglia capace di prendersi cura di lui, e dunque permane integro il suo diritto a continuare a crescere all’interno della famiglia naturale
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Relazioni non significative?
Ma se tali relazioni non risultano esservi mai state, il concetto di famiglia d’origine, già azzerato sul versante dei genitori, continua a vacillare, fino a svanire del tutto: l’eventuale disponibilità dei parenti, in questo caso, in nulla differisce da quella di qualsiasi extraeus disposto ad adottare il minore
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Opinione maggioritaria
Nel sistema della legge è ben possibile che i parenti del sangue più stretti offrano efficacemente il loro apporto sostitutivo dei genitori, ma ciò non indiscriminatamente, bensì sul presupposto che nel tempo la parentela abbia fatto sorgere quei tali rapporti significativi per il minore, che normalmente alla parentela stretta si accompagnano
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…segueNon esistendo dunque un carattere sanzionatorio verso la
famiglia di sangue, nella eventuale dichiarazione di uno stato di abbandono, ma semplicemente la constatazione di uno stato di fatto, non rilevano le considerazioni sulle ragioni che hanno determinato nel tempo la suddetta assenza di rapporti significativi.
Rileva il fatto di tale assenza e la eventuale certezza della sofferenza del minore una volta affidato a tali parenti. Dette circostanze escludono che essi possano sostituire le figure genitoriali in virtù esclusiva del rapporto di sangue, che come si è detto, non è considerato dalla legge, se non accompagnato da un rapporto significativo.
(Cass. 9.4.97, n. 3083, GC, 1997, 5, 1, 1194).
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Opinione minoritaria
Vanno considerati anche i parenti entro il quarto grado che non abbiano avuto rapporti significativi con il minore, a nulla rilevando che l’art. 12, u.c., della legge 184/83 limiti la partecipazione al procedimento ai soli parenti che abbiano mantenuto tali rapporti (norma di carattere solo processuale).
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Parenti con pregressi rapporti con il minore…
non esclude automaticamente lo stato di abbandono, ove gli stessi non presentino la capacità di farsi carico moralmente e materialmente del minore, come potrebbe accadere, ad esempio, in presenza di nonni in età avanzata
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La disponibilità manifestata dai parenti
non deve essere meramente verbale o, comunque, ritenuta inaffidabile, perché contrastata da condotte incompatibili con essa o non accompagnata da comportamenti oggettivamente validi e controllabili, tendenti a elidere i presupposti dell’accertata situazione di abbandono
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In altri termini…
se è vero che il parente è legittimato ad esprimere la propria “disponibilità” (ammettendo anche per assurdo che egli possa aver non avuto pregresse significative relazioni al minore), onde elidere il difetto di assistenza materiale e morale del minore, è pur sempre necessario che il giudice valuti la “serietà” di quel manifestato proposito e verifichi l’idoneità del predetto dichiarante al delicato munus educativo - assistenziale, tenendo anche conto della compagine familiare propria del citato parente.
(App. Potenza, 9.6.05, Dir. Giust., 2005, 43, 54)
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Procedimento di adottabilità
La segnalazione: Art. 9 legge 184/83Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio
Il PM, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale per i minorenni di dichiarare l’adottabilità dei minori che risultino in situazione di abbandono, specificandone i motivi.
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Controllo sugli istituti
Il PMM deve monitorare la situazione dei minori collocati in istituti o comunità, al fine di accertare se vengano a trovarsi in stato di abbandono
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Attività del TMArt. 10 legge 184/83 Indagini urgenti tramite i locali servizi sociali o
l’autorità di PS Avvisa i genitori e parenti, invitandoli a nominare un
difensore Può adottare provvedimenti provvisori, tra cui, normalmente, il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potesta’ dei genitori sul minore, la nomina di un tutore provvisorio.
Assistenza legale obbligatoria• Per i genitori e gli altri parenti• Per il minore (nomina curatore speciale)
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… art. 12
Convocazione dei genitori e dei parenti, a cui il TM può imporre prescrizioni idonee a garantire l’assistenza e l’educazione del minore, che saranno verificate nel tempo, al fine di valutare la possibilità di un eventuale recupero
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Definizione del procedimentoEsaurite le indagini, il TM dichiara, con
sentenza, lo stato di adottabilità se: a i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli
12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b. l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c.le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
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…se le indagini effettuate escludono l’abbandono
Il TM dichiara, con sentenza, non luogo a provvedere.
Si applicano gli artt. 330-333 c.c.
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Impugnazione
La sentenza del TM può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello – sez. minorenni, dal PM e dalle altre parti.
Contro la sentenza della Corte dAppello è ammesso ricorso per cassazione.
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Dichiarazione immediata di adottabilità
Art.11 legge 184/83 Quando i genitori sono morti e non vi sono
altri parenti Quando il minore non è stato riconosciuto
alla nascita
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Sospensione della procedura
Quando viene richiesta da persona che afferma essere il genitore di un minore non riconosciuto, chiedendo termine per effettuare il riconoscimento (max 2 mesi)
Quando il genitore è infrasedicenne, in tal caso il procedimento è rinviato, d’ufficio, sino al compimento del 16° anno
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Casi di cessazione dello stato di adottabilità
Adozione Raggiungimento maggiore età Revoca da parte del TM (fino a che non sia
disposto l’affidamento preadottivo)
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Affidamento preadottivo
Una volta dichiarato lo stato di adottabilità, il TM colloca il minore presso una coppia scelta tra quelle che hanno presentato domanda (c.d. abbinamento)
Il TM sceglie la coppia che ritiene maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore
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Il TM deve prima sentire…
Il PM Gli ascendenti dei richiedenti Il minore che abbia compiuto 12 anni, o
anche meno se capace di discernimento
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Requisiti per adottare
Coniugi conviventi da almeno 3 anni Affettivamente idonei e capaci di educare Differenza d’età adottanti-adottando:
almeno 18 anni e max 45 anni (derogabile…)
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Domanda
La coppia aspirante deve presentare domanda a TM del luogo di residenza (anche + domande ad altri tribunali)
La domanda decade dopo 3 anni Il TM accerta i requisiti della coppia,
disponendo indagine psico-sociale tramite i servizi territoriali
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…in particolare
Il TM deve accertare: la capacità di educare il minore la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti
i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore
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Precedenza alle domande…
Di coloro che chiedono l’adozione di bambini di età superiore a 5 anni, o portatori di handicap
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Diritti della coppia aspirante
In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento .
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Affidamento provvisorio
Normalmente, dopo aver dichiarato l’adottabilità, il TM può già disporre il collocamento provvisorio del minore in idonea famiglia (scelta secondo i criteri di cui sopra)
Divenuta definitiva l’adottabilità, il TM dispone l’affidamento preadottivo, solitamente alla stessa coppia che ha avuto l’affidamento provvisorio
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Affidamento a rischio giuridico
…quando viene revocata la dichiarazione di adottabilità
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Vigilanza sull’affidamento
Il TM vigila sull’affido, anche attraverso il GT ed i servizi sociali e consultoriali
Può disporre interventi di sostegno psicosociale
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Revoca
L’affidamento preadottivo può essere revocato, quando si manifestano difficoltà di convivenza, che non appaiano superabili
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Adozione definitiva
Dopo un anno di affidamento preadottivo, il TM può pronunciare, con sentenza, l’adozione definitiva
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…sentiti
Gli adottanti Il minore, se >12 anni Il tutore I servizi Il PM
Se il minore è > 14 anni, deve esprimere consenso
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Effetti dell’adozione
Acquisizione dello status di figlio legittimo (nato all’interno del matrimonio) degli adottanti
Cessazione di ogni rapporto verso la famiglia d’origine, eccetto i divieti matrimoniali
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Informazioni
Il minore adottato è informato di tale sua situazione dai genitori adottivi, nei modi e tempi che essi ritengono opportuni
Notizie sui genitori biologici Ai genitori adottivi, per gravi motivi (sanitari) All’adottato, dopo i 25 anni (anche dopo i
18, per gravi motivi di salute)
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Autorizzazione del TMDeve valutare che l'accesso alle notizie di cui
al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente
Non autorizzabile se la madre ha chiesto alla nascita di non essere nominata
Autorizzazione non necessaria : richiesta da parte dell’ufficiale di stato civile, al fine di verificare la sussistenza di impedimenti matrimoniali
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Adozione in casi particolari
L’articolo 44 della legge 184/83 – come novellato dall’articolo 25 della legge 149/01 – prevede che si possa far luogo ad adozione di minori anche al di fuori dei casi di cui all’articolo 7 (ossia, delle fattispecie di abbandono morale e materiale)
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Caratteristiche
necessita del consenso delle parti coinvolte; non viene eliminato il rapporto tra il minore e la
famiglia d’origine; la pronuncia di adozione, conseguentemente, non
produce effetti legittimanti, ma viene a crearsi un rapporto personale solo tra adottante ed adottato (e non anche tra minore adottato e famiglia dell’adottante);
infine, a questa forma di adozione possono accedere non soltanto coppie coniugate, ma anche persone singole, prescindendosi, altresì, dai limiti di età richiesti per l’adozione legittimante.
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Le ragioni
La giusta scelta di fondo a favore di un’unica adozione, quella legittimante, sarebbe stata troppo rigida se non si fossero prese in considerazione anche delle <uscite di sicurezza> per alcuni casi che non potevano portare all’adozione legittimante ma che esigevano egualmente, nell’interesse del minore, che si potessero instaurare vincoli giuridici significativi tra il ragazzo e chi di lui stabilmente si occupa
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Le ipotesi previste
Minore orfano di genitori, che può essere adottato da parenti entro il sesto grado, ovvero anche da persone estranee alla cerchia familiare, con le quali sussista, però, un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla perdita dei genitori.
Minore figlio del coniuge dell’adottante. Si presume, in questo caso, che l’adottante già svolga, di fatto, le funzioni genitoriali, o comunque che vi sia convivenza con il minore.
Minore orfano di genitori che sia portatore di handicap. Minore per il quale vi sia la constatata impossibilità di
affidamento preadottivo.
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Problemi interpretativi
Ultima ipotesi - diverse soluzioni interpretative:
Impossibilità di fatto Impossibilità in senso giuridico
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Impossibilità in senso giuridico
Impossibilità in senso soggettivo
Abbandono sopravvenuto
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Impossibilità in senso soggettivo
Minore già collocato presso nucleo familiare (o persona singola), per cui appare pregiudizievole per lui affidamento preadottivo presso altra famiglia.
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Abbandono sopravvenuto
Abbandono verificatosi durante la fase di affidamento familiare del minore, quando sia particolarmente intenso il legame con gli affidatari.
Anche in questo caso, vi è impossibilità soggettiva di disporre l’affidamento preadottivo.
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Adozione mite o aperta
Forma di adozione molto discussa (e discutibile), di creazione giurisprudenziale, principalmente ad opera del TM Bari
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… in che consiste
Questa forma di adozione si rivolge a quelle situazioni in cui manca, o non è possibile dichiarare, uno stato di abbandono, e vengono magari fronteggiate con l’affidamento eterofamiliare, che si trasforma, con il tempo, in affidamento a tempo indeterminato.
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Situazioni di “semiabbandono”…
…nelle quali, pur sussistendo una inidoneità dell’ambiente familiare originario ad offrire validi riferimenti educativi e di crescita del minore, permane comunque un legame affettivo che non consente l’interruzione totale dei rapporti.
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Effetti
Con l’adozione mite, la relazione interpersonale con la famiglia non viene interrotta del tutto, ma viene regolamentata secondo modalità indicate dallo stesso tribunale e cioè con incontri notevolmente dilazionati tra minore e famiglia di origine, per lo più in ambiente protetto. Anche il cognome del minore non cambia del tutto, perché quello dell’adottante si antepone a quello di origine, che però rimane.
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Adozione come genitorialità psicologica
Il superamento della legge del sangue è il primo passo per il riconoscimento del valore della paternità-maternità spirituale, cioè di quella forma di genitorialità che può garantire e fortificare la genitorialità biologica, trascendendola. Senza la paternità-maternità spirituale, la paternità-maternità biologica sarebbe ben poca cosa, ed il legame potrebbe affievolirsi, perché non sostenuto da quelle dimensioni di gratuità, squisitamente umane, che assicurano l’assoluta, incondizionata, perpetua presa in carico di una persona da parte di un’altra persona. E tutto nel lento e banale fluire della quotidianità.
Perciò si può accogliere come figlio un bambino procreato da altri ed essere accolti da lui come genitori. In questo caso avviene la generazione, il reciproco riconoscimento e la reciproca presa in carico tra genitori e figlio, e nasce una storia di famiglia, per sempre. La scelta di adottare un bambino ha la stessa definitività e prevede lo stesso profondo coinvolgimento della scelta di generarlo.
(Pedrocco Biancardi)
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Diritto del minore ad avere una famiglia
L’importanza di crescere in una famiglia, o quanto meno di essere educati attraverso un valido rapporto familiare, è tale che permette di considerare “propria famiglia” solo quella in cui si realizza con carattere di esclusività il “diritto del minore ad essere educato”. Questa non deve essere necessariamente la famiglia biologica.
Difatti quando la famiglia biologica non può essere considerata dal minore la “propria famiglia”, in quanto o manca realmente del tutto o le sue carenze sono tali da dover considerare comunque il minore abbandonato, essa viene sostituita e, a tutti gli effetti, il minore viene inserito in una famiglia dove è considerato (e che deve considerarsi) nella “propria famiglia”.
(Rossi Carleo)
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Esiste il diritto ad essere adottati?