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PROVINCIA DI BOLZANORIPARTIZIONE 15

Bolzano, 20 Gennaio 2015

Avv. Guido Martinelli

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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLE

PROBLEMATICHE GIURIDICO-

AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

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Le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni erariali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo hanno diritto a un credito di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50% di quelle effettuate nel 2016 (articolo 1 del Dl 83/2014).Gli interventi interessati riguardano la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o di istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.Per luoghi di appartenenza pubblica si intendono, in particolare, i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (circolare 24/E del 2014)

ART. BONUS (Art. 1 D.L. 83/2014)

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Le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il costo secondo le regole della propria categoria di reddito, peraltro senza soggiacere al limite di deducibilità del 75% per le spese usufruite dal professionista (purchè dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ne ha fruito).L’Agenzia ha inoltre puntualizzato che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale, ma che non trovano applicazione per le prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: D. LGS N° 175/14

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

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Viene modificato il regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni, che unifica in un’unica percentuale di detrazione, al 50% per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, in precedenza fissate invece al 10%, per:associazioni e società sportive dilettantistiche;associazioni senza fini di lucro e pro loco;associazioni bandistiche e cori amatoriali

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: D. LGS N° 175/14

Detrazione forfettaria IVA sponsorizzazioni nel regime 398/91

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E’ in corso di approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello di Certificazione Unica (CU) dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte che, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. N. 175/2014 (cosiddetto decreto “semplificazioni”), da quest’anno i sostituti d’imposta sono tenuti a consegnare ai percipienti e a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo riguarda coloro che, nel corso del 2014, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte (redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, compensi occasionali ecc.) ma anche coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. Sono altresì tenuti all’adempimento coloro che hanno corrisposto somme e valori che non hanno scontato la ritenuta fiscale perché al di sotto del limite di “franchigia” previsto dalla legge, come ad esempio, le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica al di sotto del limite di 7.500,00 euro.

NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA DEI COMPENSI ASSOGGETTARI A RITENUTA

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Il termine per la consegna della comunicazione ai percettori è fissato al prossimo 28 febbraio mentre per la trasmissione telematica c’è tempo fino al 9 marzo 2015 (termine così differito in quanto quello originario di scadenza, 7 marzo, cade quest’anno di sabato).

NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA DEI COMPENSI ASSOGGETTARI A RITENUTA

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Dal primo gennaio il meccanismo dello split payment prevede che l’iva sulle fatture per cessione di beni o prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione sia versata in ogni caso dalla P.A. con modalità e termini da definire.

Dal 31 marzo 2015 scatterà l’obbligo della fattura elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Split payment e fattura elettronica

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Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra:il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminatoe le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

E’ inoltre estesa (sia pure subordinatamente all’autorizzazione comunitaria) l’integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:che abbia lavorato almeno 150 giornate;ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

A scopo di coordinamento, si integra la deduzione delle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Deduzione Irap del costo del lavoro

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Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produtti, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d’imposta nelle misure: del 3,9% (aliquota ordinaria)

Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n. 66/14 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Ritorno alle vecchie aliquote

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Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d’imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali.

Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Soggetti senza dipendenti e credito di imposta

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Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime fortetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpef, addizionali e Irap), con l’aliquota del 15%.L’imposta si applica su un imponibile determinato in via forfetaria (differenziata per tipologia di attività) sui ricavi/compensi (applicando il criterio di cassa); dall’imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Nuovo regime di tassazione forfetaria

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Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime “naturale” riservato anche a soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull’anno precedente (o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività):1)soglie massime di ricavi/compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da ragguagliare ad anno, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio;2)spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori;3)costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro (senza considerare gli immobili);4)nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (se il totale complessivo dei redditi supera i 20.000 euro), deve sussistere la prevalenza del reddito di impresa o lavoro autonomo.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Requisiti di accesso

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Non possono adottare il nuovo regime:1)coloro che si avvalgono di regimi forfetari ai fini Iva o delle imposte dirette;2)i non residenti, salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito;3)coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto;4)coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Cause di esclusione all’accesso

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Con comunicato stampa del 31/12/2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che attivano una nuova partita Iva ed intendono confermare (in via previsionale) la presenza di requisiti, possono barrare la casella destinata al regime dei minimi nell’attesa di una revisione del modello di variazione dati.

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Modalità di manifestazione dell’opzione per le nuove partite Iva

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Il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:esonero dalla applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo i casi in cui siano debitori di imposta;preclusione della detrazione dell’Iva sugli acquisti;esclusione dalla applicazione della ritenuta sui compensi incassati;esclusione dall’obbligo di applicare la ritenuta sui compensi erogati;esonero dalle scritture contabili;esclusione dagli studi di settore e parametri;esclusione da comunicazione polivalente (elenco clienti e fornitori e black list)

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Caratteristiche del regime

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Per i soggetti che iniziano una nuova attività:1)se non hanno esercitato una qualsiasi attività nei 3 anni precedenti;2)se non intraprendono una attività che sia mera prosecuzione di quella in precedenza svolta come dipendente o lavoratore autonomo;3)se continuano una attività svolta da altri, i ricavi/compensi del periodo precedente non superino le soglie differenziate previste per il regime;

Il reddito imponibile determinato forfetariamente è ridotto di 1/3

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Regime super agevolato per le start up

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Non è previsto un limite massimo temporale di durata del regime, che può essere mantenuto per sempre, fermo restando il rispetto dei requisiti.

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Durata del regime

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Le sole attività di impresa che applicano in nuovo regime forfetario possono scelgiere di non applicare le regole dei minimali Inps della gestione artigiani o commercianti, mediante apposita comunicazione da rendere all’Istituto entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del regime.

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Regime agevolato contributivo

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Dal 2015 risultano abrogati i regimi dei minimi delle nuove iniziative produttive o il regime contabile agevolato degli ex minimi, ed i soggetti passano in automatico al regime forfetario, se ne hanno i requisiti.Tuttavia:

per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, e ne conservano i vecchi requisiti, è possibile proseguire con il detto regime sino alla scadenza naturale (quinquennio o maggior periodo sino al compimento del 35° anno di età);

per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi o delle nuove iniziative produttive, ed hanno cominciato l’attività da meno di 3 anni, è prevista la possibilità di godere delle agevolazioni per il regime forfetario delle start up, sino al completamento del triennio.

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Passaggi di regime

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Si prevede che:

ai datori di lavoro privati;con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

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Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni

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Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:

relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015);con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni

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L’incentivo richiamato è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo (allo scopo l’Inps è tenuta ad informare gli avanti diritto nonché i casi di diniego).

E’ infine previsto il monitoraggio, da parte dell’Inps, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni

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Si incrementa a 30.000 euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta:la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26%nonché la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Deduzioni Onlus

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Si ripristina la non imponibilità a fini Iva delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dall’Unione Europea in attuazione a finalità umanitarie.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Non imponibilità IVA per cessioni con finalità umanitarie

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Si conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore dei partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Deducibilità donazioni a partiti politici

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Si innalza dal 5 al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali con applicazione retroattiva alle distribuzioni 2014 (in deroga alle previsioni dello Statuto del Contribuente).Al fine di compensare la retroattività della norma, poi, si riconosce un credito di imposta pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Redditi di capitale: modifiche della quota imponibile

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Si eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190)

Incremento soglia utilizzo contante associazioni sportive dilettantistiche

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CONTRIBUENTI GESTIONE SEPRATA INPS

Lavoratori iscritti solo alla gestione separata

Pensionati e iscritti ad altra forma pensionistica

2015 30,72% 23,50%

2016 31,72% 24,00%

2017 32,72% 24,00%

2018 33,72% 24,00%

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