1_ Presentazione testo unico

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1 Le novità e la filosofia del Testo Unico Prof. Ing. Danilo Monarca Università degli Studi della Tuscia Dipartimento GEMINI - Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro Le Direttive della C.E. Trattato di Roma 1957 Direttive sociali art. 118 A finalizzate al conseguimento di livelli progressivamente più elevati di salute e sicurezza sul lavoro. Direttiva quadro 89/391/CEE D.Lgs 626/94 Trattato di Roma 1957 => Direttive di prodotto (art. 100 A) – eliminazione di barriere tecniche alla commercializzazione dei prodotti – progettazione e costruzione di prodotti sicuri Direttiva quadro 89/392/CEE D.P.R. 459/96 COSA SI PROPONE LA NUOVA NORMATIVA OBIETTIVO DELLE DIRETTIVE CEE Miglioramento della salute, della sicurezza e della igiene sul lavoro a) Ridurre il costo totale degli infortuni sul lavoro - COSTO DIRETTO (Polizze assicurative, rimborso salariale, spese sanitarie) + - COSTI OCCULTI (Costi salariali, distruzione di macchinari, perdite di produzione, perizie, penali) = 3-5 volte il costo diretto b) Ridurre i costi sociali c) Uniformare i livelli minimi di sicurezza DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19 SETTEMBRE 1994 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro La legge 123/07 ed il T.U. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

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Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Direttiva quadro 89/392/CEE D.P.R. 459/96 COSA SI PROPONE LA NUOVA NORMATIVA => Direttive di prodotto (art. 100 A) 1 Prof. Ing. Danilo Monarca • c) Uniformare i livelli minimi di sicurezza

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Le novità e la filosofia del Testo Unico

Prof. Ing. Danilo MonarcaUniversità degli Studi della Tuscia

Dipartimento GEMINI - Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro

Le Direttive della C.E.Trattato di Roma 1957Direttive sociali art. 118 A finalizzate al conseguimento di livelli progressivamente piùelevati di salute e sicurezza sul lavoro.

Direttiva quadro 89/391/CEE

D.Lgs 626/94

Trattato di Roma 1957=> Direttive di prodotto (art. 100 A)

– eliminazione di barriere tecniche alla commercializzazione dei prodotti

– progettazione e costruzione di prodotti sicuri

Direttiva quadro 89/392/CEE

D.P.R. 459/96

COSA SI PROPONE LA NUOVA NORMATIVA

• OBIETTIVO DELLE DIRETTIVE CEEMiglioramento della salute, della sicurezza e della igiene sul lavoro

• a) Ridurre il costo totale degli infortuni sul lavoro- COSTO DIRETTO (Polizze assicurative, rimborso salariale, spese sanitarie)

+- COSTI OCCULTI (Costi salariali, distruzione di macchinari, perdite di produzione,

perizie, penali)=

3-5 volte il costo diretto

• b) Ridurre i costi sociali

• c) Uniformare i livelli minimi di sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19 SETTEMBRE 1994

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,

95/63/CE, 97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

La legge 123/07ed il T.U.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101

del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

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LE NOVITA’ DEL TESTO UNICO

• Semplificazione del panorama normativo

• Norme di legge– Direttive e regolamenti comunitari– Leggi e decreti (Stato)

• Norme tecniche– ISO, IEC, CEN, CENELEC, UNI, CEI …– Norme tecniche armonizzate

Il T.U.

Amplia il campo di applicazionedel D.Lgs. 626

Rivede ed inasprisce il sistema sanzionatorio

Coordinamento delle attività di vigilanza

Dà più spazio ai RLS

A CHI SI RIVOLGEil T.U.

A tutte le aziende, pubbliche e private, con almeno un lavoratore alle dipendenze (anche se stagionale)

Sono considerati lavoratori anche i soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto di tali società

Sono escluse le imprese familiari

Le figure coinvolteDatore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unitàproduttiva.Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Le figure coinvolteServizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

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La sorveglianza sanitaria:Il Medico competente

medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva

dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicinapreventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

IL “QUADRILATERO”DELLA SICUREZZA

LAVORATORI(RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA)

SERVIZIODI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MEDICOCOMPETENTE

DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PRINCIPIO GENERALE

Il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori nella sua impresa

1) Individuare ed evitare (eliminare) i rischi

2) Aggiornare le misure di prevenzione

3) Effettuare la valutazione dei rischi non evitabili(in collaborazione con il responsabile del servizio di protezione e prevenzione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori)

MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE DEL

LAVORATORE (ART. 15)

a) Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

b) Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro

c) Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo

d) Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo

e) Riduzione dei rischi alla fonte

f) Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso

MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE (ART. 15)

g) Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio

h) Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro

i) Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

l) Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici

m) Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione

n) Informazione e formazione adeguate per i lavoratori

MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE (ART. 15)

o) Informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti

p) Informazione e formazione adeguate per RLS

q) Istruzioni adeguate ai lavoratori.

r) consultazione e partecipazione dei lavoratori

s) consultazione e partecipazione dei RLS

t) Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di condotta e di buone prassi

u) Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato

v) Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

z) Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

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PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIOPRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO(classificazione Linee Guida ISPESL)(classificazione Linee Guida ISPESL)

RISCHI PER LA RISCHI PER LA SALUTESALUTE

RISCHI TRASVERSALIRISCHI TRASVERSALI

RISCHI PER LA RISCHI PER LA SICUREZZASICUREZZA

LA STRUTTURA DEL T.U.

E' diviso in tre capi:- Capo I - attrezzature di lavoro (Titolo III D.Lgs. 626 + Norme per la prevenzione infortuni ex 547/55)- Capo II - Uso dei d.p.i. (Titolo IV D.Lgs. 626)-Capo III – impianti ed apparecchiature elettriche (misure necessarie affinchè i materiali, attrezzature e impianti elettrici utilizzati dai lavoratori siano progettati, costruiti, utilizzati, installati e mantenuti per salvaguardare i lavoratori dai rischi)- DPR 547 aggiornato con norme di buona tecnica

TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro

Riprende alcune norme del DPR 303/56 e attua la 89/654/CE

TITOLO II - Luoghi di lavoro

Esprime la logica dell'intervento legislativo - norme generali

TITOLO I - Principi comuni

LA STRUTTURA DEL T.U. - 2

Corrisponde al Titolo V D.Lgs. 626TITOLO VI –Movimentazione manuale dei carichi

Contiene le disposizione del D.Lgs. 493/96TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

E' diviso due capi:- Capo I – articolato e da una serie di allegati che si rifanno al D.Lgs. 494/96 e DPR 222/2003-Capo II – Riprende i DPR 547/55 e 164/56, in parte i D.Lgs. 494/96, 626/94 e 235/2003(lavori in quota).Molti allegati tecnici (ponteggi, trabattelli, ecc.)

TITOLO IV – Cantieri mobili e temporanei

LA STRUTTURA DEL T.U. - 3

E’ suddiviso in tre capi:Capo I – protezione agenti chimici (ex titolo VII bis 626)Capo II – agenti cancerogeni e mutageni (titolo VII 626 -d.lgs. 66/2000)Capo III – amianto (d.lgs. 257/2006 – dir. 2003/18/CE)

TITOLO IX – Sostanze pericolose

E’ suddiviso in sei capi:• Capo I – disposizioni generali• Capo II – rumore (ex titolo 5bis 626)• Capo III – vibrazioni (ex d.lgs. 187/2005)• Capo IV – campi elettromagnetici (d.lgs. 257/2007)• Capo V – radiazioni ottiche artificiali (attuazione

2006/25/CE)• Capo VI – sanzioni

TITOLO VIII – Agenti fisici

Corrisponde al Titolo VI D.Lgs. 626TITOLO VII - Attrezzature muniti di videoterminali

LA STRUTTURA DEL T.U. - 4

Disposizioni in materia di violazioni, contravvenzioni,attenuanti, ecc.

TITOLO XII –Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Reca disposizioni finali ed enuncia le abrogazioni apportate dal T.U. ad alcune leggi

TITOLO XIII-Disposizioni finali

Corrisponde al Titolo VIII bis D.Lgs. 626 (D.Lgs.233/2003)

TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive

Corrisponde al Titolo VIII D.Lgs. 626TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici

LE FIGURE AZIENDALI PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

• IL DATORE DI LAVORO• I DIRIGENTI• I PREPOSTI• IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE ED IL SUO RESPONSABILE

• IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

• IL MEDICO COMPETENTE (ove previsto)

• GLI ADDETTI ALLE SQUADRE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

• I LAVORATORI

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La valutazione dei rischi - 1

In esito alla valutazione il datore di lavoro elabora un “documento”contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a)

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La valutazione dei rischi - 2

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio diprevenzione e protezione, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

PER AZIENDE SOPRA 10

DIPENDENTI

Il DATORE DI LAVORO, in esito alla valutazione dei rischi, deve elaborare il DUVR;Conservarlo presso la sede;Rivederlo e rielabolarlo.

ARTICOLO 6 – Commissione consultiva permanente per la s.s.l.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale èistituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Ha una serie di compiti tra i quali:…F) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

PER AZIENDE SINOA 10 DIPENDENTI

AUTOCERTIFICAZIONE – ma…

Il DATORE DI LAVORO, effettua la V.R. secondo tali procedure semplificate

Sino a diciotto mesi dopo la pubblicazione, e comunque entro il 30/06/2012, può autocertificare per iscritto la avvenuta effettuazione della valutazione e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

La autocertificazione va inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sono escluse le attività ad alto rischio.

PER AZIENDE SINOA 50 DIPENDENTI

NIENTE AUTOCERTIFICAZIONE – ma…

Il DATORE DI LAVORO, può effettuare la V.R.secondo tali procedure semplificate

Nelle more della elaborazione delle procedure semplificate deve però nel frattempo elaborare il DUVR.

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE

• Il T.U. prevede obblighi e responsabilitàanche per le altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza:– i preposti– il medico competente (ove previsto)– gli addetti alle squadre di gestione delle

emergenze– i lavoratori tutti

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

• Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

• Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale

• Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure e individuazione dei d.p.i. da utilizzare da parte dei lavoratori

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attivitàaziendali

• Proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori

• Partecipazione alle consultazioni dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di tutela della salute e della sicurezza

• Informazione dei lavoratori

RESPONSABILE INTERNO O ESTERNO

• Il datore deve designare un responsabile interno o esterno alla azienda

• Il RSPP deve essere in possesso dei requisiti di legge (mod. A, B e C, ecc.); se non ci sono all’interno -> servizio esterno

• Per alcune attività a rischio -> comunque responsabile interno

QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 34)

ALL. II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavorodei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti

3. Aziende della pesca fino a 20 addetti

4. Altre aziende fino a 200 addetti (1)

(1) Escluse una serie di attività ad alto rischio, gli ospedali e le cliniche

Deve frequentare corsi di formazione (da 16 a 48 ore) e di aggiornamento.

In tutte le aziende viene eletto dai lavoratori.

Per Aziende sino a 15 dipendenti:eletto all’interno dell’azienda o in ambito territoriale o di compartoPer Aziende oltre 15 dipendenti:eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali (se presenti) o fra i lavoratori dell’azienda

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

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ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni• è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla prevenzione nell'azienda• è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla prevenzione

incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori• è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori• riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza• riceve una formazione adeguata• promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee

a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti• partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi• fa proposte in merito all'attività di prevenzione• avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

• Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltàriconosciutegli

• Le modalità per l'esercizio delle sue funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale

• Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali

• Ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di valutazione dei rischi

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• È effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente

• È effettuata dal medico competente

IL MEDICO COMPETENTE

Specializzazione in:– medicina del lavoro– medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica– tossicologia industriale– igiene industriale– fisiologia ed igiene del lavoro– clinica del lavoro– igiene e medicina preventiva– medicina legale e delle assicurazioni – altre specializzazioni individuate, ove necessario, con D.M.

Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro

Autorizzazione di cui all'art. 55 D.Lgs. 277/91

Va nominato, nei casi in cui è previsto il controllo sanitario dei lavoratori.

Nella VITA è giusto SOGNARE?

La vita è ciò che ti succede mentre stai progettando qualcos’altro (J. Lennon)

Viterbo - Canepina - Intervento dei carabinieri

Muore schiacciato dal trattore

18 aprile 2007 - ore 17,00

- Muore travolto dal trattore.

[---------], pensionato di 70 anni di Vallerano, è morto ieri sera schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando il suo terreno, in località Valle Santa Maria, a Canepina. Il corpo, privo di vita, dell'uomo è stato trovato sotto il trattore intorno alle 21,30 di ieri sera dai carabinieri della stazione di Canepina.

Il figlio di [---------] aveva allertato i carabinieri non vedendo rientrare il padre a casa. L'uomo è morto per schiacciamento del torace. Il corpo è a disposizione della magistratura.

viterbo - www.tusciaweb.it

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Grazie per la cortese attenzione

Danilo Monarca

Dipartimento Gemini, Unitus

[email protected]