Testo Unico 81_2008.pdf

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VERS. 2.0 Testo aggiornato al Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (G.U. del 31/12/2008, n. 207) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Ing. Gianfranco Amato Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – DPL Vicenza

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  • VERS. 2.0 Testo aggiornato al Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (G.U. del 31/12/2008, n. 207)

    DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

    (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

    Tutela della salute e della sicurezza

    nei luoghi di lavoro

    Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Ing. Gianfranco Amato Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DPL Vicenza

  • ERRATA CORRIGE E NOVIT AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

    - Legge 2 agosto 2008, n. 129, GU n. 180 del 02/08/08 (legge di conversione del DL 97/2008 del 03/06/08). Modifiche allart. 18 c.1 lett. r), allart. 41 c.3 lett. a) e allart. 306 c.2.

    - Legge 6 agosto 2008, n. 133, GU n.195 del 21/08/08 (legge di conversione del DL 112/08 del 25/06/08). Modifiche allart 14 commi 1 e 4 e allart. 55 c.4 (eliminazione della sanzione dellart. 18 c.1 l. u).

    - Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207. Modifiche dellentrata in vigore delle disposizioni degli artt. 18, comma 1, lettera r), 41, comma 3, lettera a), 306, comma 2 (con riferimento alle disposizioni di cui allarticolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa)

    NOVIT E CORREZIONI ERRORI VERS. 2.0: (per questa versione si ringrazia per la collaborazione nuovamente il collega Isp. S. Venditti)

    - sono state inserite le note redatte dalle amministrazioni competenti per materia, ai sensi dellart. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28/12/1985, n. 1092;

    - stata inserita una tabella dove, per ciascun allegato, stato indicato larticolo del Testo Unico che lo richiama, riportando, inoltre, gli eventuali articoli sanzionatori distinti per soggetto sanzionato;

    - sono state inserite delle interruzioni di pagina in corrispondenza di ogni titolo per una pi agevole sostituzione delle parti oggetto di successive modifiche e/o correzioni;

    - sono state colorate le disposizioni che prevedono sanzioni, differenziandole tra penali (violetto) e amministrative (giallo), indifferentemente a carico dei diversi soggetti. La differente tonalit dovrebbe essere apprezzabile anche per stampe in B/N;

    - inserite sanzioni: art. 18 comma 2, art. 41 comma 5, art. 90 comma 9 lettera c, art. 101 comma 1 primo periodo e art 151 comma 2;

    - corretto riferimento articolo sanzionatorio allart. 229 commi 1, 2, 3 e 5; - inserite note personali interpretative allart 5 comma 4, allart. 63 comma 6, allart 193 comma 1, a diversi punti

    dellall. IV, ai punti 3.1.9, 3.1.15, 4.4.1, 4.5.2 e 4.5.12 della parte II dellall. V, al punto 4.2 dellall. VI, allall. IX, ai punti 1.3 e 12 dellall. XXIV, al punto 1.5.1. dellall. XXV, ai punti 1, 3 e 5 dellall. XXVI, al punto 4 dellall. XXVII, ai punti 1.3 e 1.4 dellall. XXIX, alla fine dellall. XXXIII e al punto 6 dellall. XLVI;

    - inserite tabelle riassuntive al punto 4.1 dellallegato XXIV e al punto 2.2 dellallegato XXXI; - interpretazione sul riferimento allart. 250, invece che allart 50, presente allart. 256 comma 6; - inserita nota dellentrata in vigore delle disposizione di cui agli articoli 17 comma 1 lettera a) e 28; - inserita nota per delle sanzioni correlate alla valutazione dei rischi di cui allart 17 comma 1 lettera a); - eliminata sanzione art. 216 commi 2 e 3; - interpretazione sul riferimento di cui allart. 71 comma 8 lettera c. - inserito elenco numerato allallegato XXI punto 1; - corretti i riferimenti agli articoli sanzionatori delle violazioni allarticolo 70 comma 2.

    VERS. 1.1 (in questa versione si ringraziano per la collaborazione i colleghi Ispp. S. Venditti e D. Galasso) - corretto riferimento articolo sanzionatorio art. 18 comma 1 lett. a): sanzione prevista dallart. 55 c. 4 l. f); - corretto riferimento articolo sanzionatorio art. 17 comma 1 lett. b): sanzione prevista dallart. 55 c. 1 l. b); - corrette sanzioni art. 28 comma 2 lett. a, b, d, f; - eliminata la nota personale allart. 18 comma 1 lettera u), dove si riportava il testo dellart 36bis commi 3 e 4 della Legge 248/06 (commi non

    espressamente abrogati dal presente D.lgs.), precedentemente ritenuto ancora applicabile per i soli cantieri edili. Infatti, lart 39 comma 12 del DL 112/08, convertito con Legge 133/08, ha provveduto ad eliminare la sanzione per la violazione dellart. 18 comma 1 lett. u), per la mancata fornitura delle tessere di riconoscimento in regime di appalto e subappalto, mantenendo, quindi, la sanzione per la medesima violazione prevista dellart 26 c.8, che coincide con la sanzione prevista dal citato art. 36bis della Legge 248/06;

    - corretto riferimento articolo sanzionatorio art. 18 comma 1 lett. c): secondo punto elenco, sanzione prevista dallart. 55 c. 4 l. c); - corrette sanzioni art. 18 comma 1 lettere q) e z) prima parte; - interpretazione delle sanzioni previste dallart. 87, per le violazioni degli articoli 70 e 71.

    DISCLAIMER

    Il presente testo non riveste carattere di ufficialit. Fare sempre riferimento alle versioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dellautore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per lamministrazione pubblica di appartenenza. Non ci si assume nessuna responsabilit per qualsiasi errore causato dalluso del presente testo. gradita qualsiasi segnalazione di errori e/o omissioni e qualsiasi consiglio finalizzato al suo miglioramento.

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI _____________________________________________________ 11 Capo I Disposizioni generali ____________________________________________________________ 11

    Art. 1. Finalit ____________________________________________________________________________ 11 Art. 2. Definizioni _________________________________________________________________________ 11 Art. 3. Campo di applicazione ________________________________________________________________ 13 Art. 4. Computo dei lavoratori ________________________________________________________________ 15

    Capo II Sistema istituzionale ____________________________________________________________ 16 Art. 5. Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro _______________________________________ 16 Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro _________________________ 16 Art. 7. Comitati regionali di coordinamento _____________________________________________________ 17 Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ___________________________ 18 Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ___________________ 18 Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ____________________ 21 Art. 11. Attivit promozionali ________________________________________________________________ 21 Art. 12. Interpello__________________________________________________________________________ 22 Art. 13. Vigilanza__________________________________________________________________________ 22 Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori _ 23

    Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro______________________________________ 24 Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI____________________________________________________ 24

    Art. 15. Misure generali di tutela ______________________________________________________________ 24 Art. 16. Delega di funzioni___________________________________________________________________ 25 Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili_______________________________________________ 25 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente_______________________________________________ 26 Art. 19. Obblighi del preposto ________________________________________________________________ 27 Art. 20. Obblighi dei lavoratori _______________________________________________________________ 28 Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi ______________________________________________________________________ 28 Art. 22. Obblighi dei progettisti _______________________________________________________________ 29 Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori ___________________________________________________ 29 Art. 24. Obblighi degli installatori _____________________________________________________________ 29 Art. 25. Obblighi del medico competente _______________________________________________________ 29 Art. 26. Obblighi connessi ai contratti dappalto o dopera o di somministrazione ________________________ 30 Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi______________________________ 31

    Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI ________________________________________________________ 32 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi _____________________________________________________ 32 Art. 29. Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi________________________________________ 32 Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione __________________________________________________ 33

    Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ________________________________________ 34 Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione ____________________________________________________ 34 Art. 32. Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni __________________________________________________________________ 34 Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione___________________________________________ 36 Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ___ 36 Art. 35. Riunione periodica __________________________________________________________________ 36

    Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO _______________________________ 37 Art. 36. Informazione ai lavoratori_____________________________________________________________ 37 Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti _________________________________________ 37

    Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA ______________________________________________________ 39 Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente__________________________________________________ 39 Art. 39. Svolgimento dellattivit di medico competente____________________________________________ 39 Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale ____________________________ 39 Art. 41. Sorveglianza sanitaria ________________________________________________________________ 40 Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneit alla mansione specifica __________________________________ 40

    Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE ___________________________________________________ 41 Art. 43. Disposizioni generali ________________________________________________________________ 41

  • Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ___________________________________ 41 Art. 45. Primo soccorso _____________________________________________________________________ 41 Art. 46. Prevenzione incendi _________________________________________________________________ 42

    Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI _____ 42 Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza _____________________________________________ 42 Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ____________________________________ 43 Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo _______________________________ 43 Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza_________________________________ 44 Art. 51. Organismi paritetici _________________________________________________________________ 45 Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticit________________________________________________________________________________ 45

    Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI _________________________________________________________ 46

    Art. 53. Tenuta della documentazione __________________________________________________________ 46 Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione________________________________________ 46

    Capo IV Disposizioni penali ____________________________________________________________ 47 Sezione I SANZIONI ________________________________________________________________________ 47

    Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ______________________________________________ 47 Art. 56. Sanzioni per il preposto_______________________________________________________________ 48 Art. 57. Sanzioni per i proge _________________________________________________________________ 48 Art. 58. Sanzioni per il medico competente ______________________________________________________ 48 Art. 59. Sanzioni per i lavoratori ______________________________________________________________ 48 Art. 60. Sanzioni per i componenti dellimpresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo ________________________________________________ 48

    Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE ______________________________________ 48 Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa __________________________________________________ 48

    Titolo II LUOGHI DI LAVORO __________________________________________________ 50 Capo I Disposizioni generali ____________________________________________________________ 50

    Art. 62. Definizioni ________________________________________________________________________ 50 Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza ________________________________________________________ 50 Art. 64. Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________________ 50 Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei _____________________________________________________ 50 Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento_______________________________________________ 51 Art. 67. Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio ___________________________________ 51

    Capo II Sanzioni _____________________________________________________________________ 51 Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro _________________________________________________________ 51

    Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE __________________________________________________ 52

    Capo I Uso delle attrezzature di lavoro____________________________________________________ 52 Art. 69. Definizioni ________________________________________________________________________ 52 Art. 70. Requisiti di sicurezza ________________________________________________________________ 52 Art. 71. Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________________ 53 Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso___________________________________________ 54 Art. 73. Informazione e formazione ____________________________________________________________ 54

    Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale _________________________________________ 55 Art. 74. Definizioni ________________________________________________________________________ 55 Art. 75. Obbligo di uso______________________________________________________________________ 55 Art. 76. Requisiti dei DPI____________________________________________________________________ 55 Art. 77. Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________________ 55 Art. 78. Obblighi dei lavoratori _______________________________________________________________ 56 Art. 79. Criteri per lindividuazione e luso ______________________________________________________ 56

    Capo III Impianti e apparecchiature elettriche ______________________________________________ 56 Art. 80. Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________________ 56 Art. 81. Requisiti di sicurezza ________________________________________________________________ 57 Art. 82. Lavori sotto tensione_________________________________________________________________ 57

  • Art. 83. Lavori in prossimit di parti attive ______________________________________________________ 58 Art. 84. Protezioni dai fulmini ________________________________________________________________ 58 Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature_______________________________________ 58 Art. 86. Verifiche __________________________________________________________________________ 58 Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro ____________________________________________________ 58

    Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ____________________________________ 60 Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili _________________________ 60

    Art. 88. Campo di applicazione _______________________________________________________________ 60 Art. 89. Definizioni ________________________________________________________________________ 60 Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori ______________________________________ 61 Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione_____________________________________________ 62 Art. 92. Obblighi del coordinatore per lesecuzione dei lavori _______________________________________ 62 Art. 93. Responsabilit dei committenti e dei responsabili dei lavori __________________________________ 63 Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi _______________________________________________________ 63 Art. 95. Misure generali di tutela ______________________________________________________________ 63 Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti _____________________________________ 63 Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria _______________________________________ 64 Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per lesecuzione dei lavori ___________________________________________________________________________________ 64 Art. 99. Notifica preliminare _________________________________________________________________ 65 Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento __________________________________________________ 65 Art. 101. Obblighi di trasmissione _____________________________________________________________ 65 Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza__________________________________________ 66 Art. 103. Modalit di previsione dei livelli di emissione sonora ______________________________________ 66 Art. 104. Modalit attuative di particolari obblighi ________________________________________________ 66

    Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota_____ 66 Sezione I Campo di applicazione _______________________________________________________________ 66

    Art. 105. Attivit soggette ___________________________________________________________________ 66 Art. 106. Attivit escluse ____________________________________________________________________ 67 Art. 107. Definizioni _______________________________________________________________________ 67

    Sezione II Disposizioni di carattere generale ______________________________________________________ 67 Art. 108. Viabilit nei cantieri ________________________________________________________________ 67 Art. 109. Recinzione del cantiere ______________________________________________________________ 67 Art. 110. Luoghi di transito __________________________________________________________________ 67 Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nelluso di attrezzature per lavori in quota________________________ 67 Art. 112. Idoneit delle opere provvisionali______________________________________________________ 68 Art. 113. Scale ____________________________________________________________________________ 68 Art. 114. Protezione dei posti di lavoro _________________________________________________________ 69 Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dallalto ___________________________________________ 69 Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti limpiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi _____________________________________________________________________________ 70 Art. 117. Lavori in prossimit di parti attive _____________________________________________________ 71

    Sezione III Scavi e fondazioni _________________________________________________________________ 71 Art. 118. Splateamento e sbancamento _________________________________________________________ 71 Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli_______________________________________________________________ 71 Art. 120. Deposito di materiali in prossimit degli scavi ____________________________________________ 72 Art. 121. Presenza di gas negli scavi ___________________________________________________________ 72

    Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname_____________________________________________________ 72 Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali _______________________________________________________ 72 Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali ________________________________________ 72 Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature__________________________________________________ 73 Art. 125. Disposizione dei montanti____________________________________________________________ 73 Art. 126. Parapetti _________________________________________________________________________ 73 Art. 127. Ponti a sbalzo _____________________________________________________________________ 73 Art. 128. Sottoponti ________________________________________________________________________ 73 Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio___________________________________ 74 Art. 130. Andatoie e passerelle _______________________________________________________________ 74

    Sezione V Ponteggi fissi ______________________________________________________________________ 74

  • Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed allimpiego ___________________________________________ 74 Art. 132. Relazione tecnica __________________________________________________________________ 74 Art. 133. Progetto__________________________________________________________________________ 75 Art. 134. Documentazione ___________________________________________________________________ 75 Art. 135. Marchio del fabbricante _____________________________________________________________ 75 Art. 136. Montaggio e smontaggio_____________________________________________________________ 75 Art. 137. Manutenzione e revisione ____________________________________________________________ 76 Art. 138. Norme particolari __________________________________________________________________ 76

    Sezione VI Ponteggi movibili __________________________________________________________________ 77 Art. 139. Ponti su cavalletti __________________________________________________________________ 77 Art. 140. Ponti su ruote a torre ________________________________________________________________ 77

    Sezione VII Costruzioni edilizie ________________________________________________________________ 77 Art. 141. Strutture speciali ___________________________________________________________________ 77 Art. 142. Costruzioni di archi, volte e simili _____________________________________________________ 78 Art. 143. Posa delle armature e delle centine _____________________________________________________ 78 Art. 144. Resistenza delle armature ____________________________________________________________ 78 Art. 145. Disarmo delle armature______________________________________________________________ 78 Art. 146. Difesa delle aperture ________________________________________________________________ 78 Art. 147. Scale in muratura __________________________________________________________________ 79 Art. 148. Lavori speciali_____________________________________________________________________ 79 Art. 149. Paratoie e cassoni __________________________________________________________________ 79

    Sezione VIII Demolizioni _____________________________________________________________________ 79 Art. 150. Rafforzamento delle strutture _________________________________________________________ 79 Art. 151. Ordine delle demolizioni_____________________________________________________________ 79 Art. 152. Misure di sicurezza _________________________________________________________________ 80 Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione ____________________________________________ 80 Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione _________________________________________________ 80 Art. 155. Demolizione per rovesciamento _______________________________________________________ 80 Art. 156. Verifiche _________________________________________________________________________ 80

    Capo III Sanzioni _____________________________________________________________________ 81 Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori _______________________________________ 81 Art. 158. Sanzioni per i coordinatori ___________________________________________________________ 81 Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti_______________________________________ 81 Art. 160. Sanzioni per i lavoratori _____________________________________________________________ 81

    Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO___________________ 82 Capo I Disposizioni generali ____________________________________________________________ 82

    Art. 161. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 82 Art. 162. Definizioni _______________________________________________________________________ 82 Art. 163. Obblighi del datore di lavoro _________________________________________________________ 82 Art. 164. Informazione e formazione ___________________________________________________________ 83

    Capo II Sanzioni _____________________________________________________________________ 83 Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente _______________________________________ 83 Art. 166. Sanzioni a carico del preposto_________________________________________________________ 83

    Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ___________________________ 84 Capo I Disposizioni generali ____________________________________________________________ 84

    Art. 167. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 84 Art. 168. Obblighi del datore di lavoro _________________________________________________________ 84 Art. 169. Informazione, formazione e addestramento ______________________________________________ 84

    Capo II Sanzioni _____________________________________________________________________ 85 Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente _______________________________________ 85 Art. 171. Sanzioni a carico del preposto_________________________________________________________ 85

    Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI _______________________ 86 Capo I Disposizioni generali ____________________________________________________________ 86

    Art. 172. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 86 Art. 173. Definizioni _______________________________________________________________________ 86

  • Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti_______________________________ 86 Art. 174. Obblighi del datore di lavoro _________________________________________________________ 86 Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro _____________________________________________________ 86 Art. 176. Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________________ 87 Art. 177. Informazione e formazione ___________________________________________________________ 87

    Capo III Sanzioni _____________________________________________________________________ 87 Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente _______________________________________ 87 Art. 179. Sanzioni a carico del preposto_________________________________________________________ 87

    Titolo VIII AGENTI FISICI _____________________________________________________ 88 Capo I Disposizioni generali ____________________________________________________________ 88

    Art. 180. Definizioni e campo di applicazione____________________________________________________ 88 Art. 181. Valutazione dei rischi _______________________________________________________________ 88 Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi ________________________________________ 88 Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili ____________________________________________________ 88 Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori________________________________________________ 88 Art. 185. Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________________ 89 Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio__________________________________________________________ 89

    Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro __________ 89 Art. 187. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 89 Art. 188. Definizioni _______________________________________________________________________ 89 Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione ____________________________________________ 90 Art. 190. Valutazione del rischio ______________________________________________________________ 90 Art. 191. Valutazione di attivit a livello di esposizione molto variabile________________________________ 91 Art. 192. Misure di prevenzione e protezione ____________________________________________________ 91 Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali______________________________________________ 91 Art. 194. Misure per la limitazione dellesposizione _______________________________________________ 92 Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori________________________________________________ 92 Art. 196. Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________________ 92 Art. 197. Deroghe__________________________________________________________________________ 92 Art. 198. Linee Guida per i settori della musica delle attivit ricreative e dei call center ___________________ 93

    Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni__________________________ 93 Art. 199. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 93 Art. 200. Definizioni _______________________________________________________________________ 93 Art. 201. Valori limite di esposizione e valori dazione_____________________________________________ 93 Art. 202. Valutazione dei rischi _______________________________________________________________ 93 Art. 203. Misure di prevenzione e protezione ____________________________________________________ 94 Art. 204. Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________________ 94 Art. 205. Deroghe__________________________________________________________________________ 95

    Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici _______________ 95 Art. 206. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 95 Art. 207. Definizioni _______________________________________________________________________ 95 Art. 208. Valori limite di esposizione e valori dazione_____________________________________________ 96 Art. 209. Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi ____________________________________ 96 Art. 210. Misure di prevenzione e protezione ____________________________________________________ 97 Art. 211. Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________________ 97 Art. 212. Linee guida _______________________________________________________________________ 97

    Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali ____________ 97 Art. 213. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 97 Art. 214. Definizioni _______________________________________________________________________ 98 Art. 215. Valori limite di esposizione __________________________________________________________ 98 Art. 216. Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi ____________________________________ 98 Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi _______________________________________ 99 Art. 218. Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________________ 99

    Capo VI Sanzioni ____________________________________________________________________ 100 Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente ______________________________________ 100 Art. 220. Sanzioni a carico del medico competente _______________________________________________ 100

  • Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE _____________________________________________ 101 Capo I Protezione da agenti chimici _____________________________________________________ 101

    Art. 221. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 101 Art. 222. Definizioni ______________________________________________________________________ 101 Art. 223. Valutazione dei rischi ______________________________________________________________ 102 Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi ____________________________________ 102 Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione_________________________________________ 103 Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze _________________________________________ 104 Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori______________________________________________ 104 Art. 228. Divieti __________________________________________________________________________ 105 Art. 229. Sorveglianza sanitaria ______________________________________________________________ 105 Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio_________________________________________________________ 106 Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori____________________________________________ 106 Art. 232. Adeguamenti normativi_____________________________________________________________ 106

    Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni _______________________________________ 107 Sezione I Disposizioni generali________________________________________________________________ 107

    Art. 233. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 107 Art. 234. Definizioni ______________________________________________________________________ 107

    Sezione II Obblighi del datore di lavoro _________________________________________________________ 107 Art. 235. Sostituzione e riduzione ____________________________________________________________ 107 Art. 236. Valutazione del rischio _____________________________________________________________ 108 Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali _____________________________________________ 108 Art. 238. Misure tecniche___________________________________________________________________ 109 Art. 239. Informazione e formazione __________________________________________________________ 109 Art. 240. Esposizione non prevedibile _________________________________________________________ 110 Art. 241. Operazioni lavorative particolari______________________________________________________ 110

    Sezione III Sorveglianza sanitaria______________________________________________________________ 110 Art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche_____________________________ 110 Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie ______________________________________________ 111 Art. 244. Registrazione dei tumori ____________________________________________________________ 112 Art. 245. Adeguamenti normativi_____________________________________________________________ 112

    Capo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto ____________________________ 113 Sezione I Disposizioni generali________________________________________________________________ 113

    Art. 246. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 113 Art. 247. Definizioni ______________________________________________________________________ 113

    Sezione II Obblighi del datore di lavoro _________________________________________________________ 113 Art. 248. Individuazione della presenza di amianto _______________________________________________ 113 Art. 249. Valutazione del rischio _____________________________________________________________ 113 Art. 250. Notifica _________________________________________________________________________ 114 Art. 251. Misure di prevenzione e protezione ___________________________________________________ 114 Art. 252. Misure igieniche __________________________________________________________________ 114 Art. 253. Controllo dellesposizione __________________________________________________________ 115 Art. 254. Valore limite _____________________________________________________________________ 115 Art. 255. Operazioni lavorative particolari______________________________________________________ 116 Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dellamianto _________________________________________ 116 Art. 257. Informazione dei lavoratori__________________________________________________________ 117 Art. 258. Formazione dei lavoratori ___________________________________________________________ 117 Art. 259. Sorveglianza sanitaria ______________________________________________________________ 117 Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio_____________________________________ 118 Art. 261. Mesoteliomi _____________________________________________________________________ 118

    Capo IV Sanzioni ____________________________________________________________________ 118 Art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ____________________________________________ 118 Art. 263. Sanzioni per il preposto_____________________________________________________________ 119 Art. 264. Sanzioni per il medico competente ____________________________________________________ 119 Art. 265. Sanzioni per i lavoratori ____________________________________________________________ 119

    Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI _________________________________ 120

  • Capo I ____________________________________________________________________________ 120 Art. 266. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 120 Art. 267. Definizioni ______________________________________________________________________ 120 Art. 268. Classificazione degli agenti biologici __________________________________________________ 120 Art. 269. Comunicazione ___________________________________________________________________ 120 Art. 270. Autorizzazione ___________________________________________________________________ 121

    Capo II Obblighi del datore di lavoro ____________________________________________________ 121 Art. 271. Valutazione del rischio _____________________________________________________________ 121 Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali _____________________________________________ 122 Art. 273. Misure igieniche __________________________________________________________________ 122 Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie______________________________________ 123 Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari__________________________________________ 123 Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali______________________________________________ 123 Art. 277. Misure di emergenza_______________________________________________________________ 124 Art. 278. Informazioni e formazione __________________________________________________________ 124

    Capo III Sorveglianza sanitaria_________________________________________________________ 124 Art. 279. Prevenzione e controllo_____________________________________________________________ 124 Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali __________________________________________ 125 Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso _______________________________________________ 126

    Capo IV Sanzioni ____________________________________________________________________ 126 Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti_______________________________________ 126 Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti ________________________________________________________ 126 Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente _______________________________________________ 126 Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori_______________________________________________________ 126 Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti ______________________________ 126

    Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ____________________________ 127 Capo I Disposizioni generali ___________________________________________________________ 127

    Art. 287. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 127 Art. 288. Definizioni ______________________________________________________________________ 127

    Capo II Obblighi del datore di lavoro ____________________________________________________ 127 Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni ___________________________________________ 127 Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione ___________________________________________________ 127 Art. 291. Obblighi generali _________________________________________________________________ 128 Art. 292. Coordinamento ___________________________________________________________________ 128 Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive ________________________________________ 128 Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni _________________________________________ 128 Art. 295. Termini per ladeguamento__________________________________________________________ 129 Art. 296. Verifiche ________________________________________________________________________ 129

    Capo III Sanzioni ____________________________________________________________________ 129 Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti_______________________________________ 129

    Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE _______ 130 Art. 298. Principio di specialit ______________________________________________________________ 130 Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi ____________________________________________________ 130 Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ____________________________________ 130 Art. 301. Applicabilit delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 _____________________________________________________________________________ 130 Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto ________________________ 130 Art. 303. Circostanza attenuante _____________________________________________________________ 131

    Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI ____________________________________ 131 Art. 304. Abrogazioni______________________________________________________________________ 131 Art. 305. Clausola finanziaria________________________________________________________________ 131 Art. 306. Disposizioni finali_________________________________________________________________ 131

    INDICE ALLEGATI___________________________________________________________ 158

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo I Disposizioni generali 10

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per ligiene del lavoro; Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dellarticolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 493/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societ e delle associazioni anche prive di personalit giuridica, a norma dellarticolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche); Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit europee; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dellinterno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidariet sociale, delluniversit e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e delleconomia e delle finanze;

    Note alla premesse in appendice

    Emana il seguente decreto legislativo:

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo I Disposizioni generali 11

    TITOLO I PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1. Finalit 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dellarticolo 1 della

    legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalit di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonch in conformit allarticolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo luniformit della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di et e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

    2. In relazione a quanto disposto dallarticolo 117, quinto comma, della Costituzione e dallarticolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nellesercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di questultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dellarticolo 117, terzo comma , della Costituzione.

    3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    Note allart. 1 in appendice

    Art. 2. Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa

    nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cos definito equiparato: - il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle

    societ e dellente stesso; - lassociato in partecipazione di cui allarticolo 2549, e seguenti del codice civile; - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui allarticolo 18

    della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

    - lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

    - il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

    - il volontario che effettua il servizio civile; - il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

    b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lattivit, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo I Disposizioni generali 12

    di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lorgano di vertice medesimo;

    c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali

    adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa;

    e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

    f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui allarticolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

    g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui allarticolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

    h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui allarticolo 38, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

    i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

    l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allazienda finalizzati allattivit di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

    m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione allambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalit di svolgimento dellattivit lavorativa;

    n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dellintegrit dellambiente esterno;

    o) salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in unassenza di malattia o dinfermit;

    p) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

    q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nellambito dellorganizzazione in cui essi prestano la propria attivit, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

    r) pericolo: propriet o qualit intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) rischio: probabilit di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di

    esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) unit produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o allerogazione di servizi,

    dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da unorganizzazione internazionale, da un

    organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

    v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dallIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dallIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui allarticolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 6, previa istruttoria tecnica dellISPESL, che provvede a assicurarne la pi ampia diffusione;

    z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per lapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dallISPESL e dallINAIL e approvati in sede di

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo I Disposizioni generali 13

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    aa) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

    bb) informazione: complesso delle attivit dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

    cc) addestramento: complesso delle attivit dirette a fare apprendere ai lavoratori luso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

    dd) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e lattuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

    ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o pi associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

    - la programmazione di attivit formative e lelaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;

    - lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; - lassistenza alle imprese finalizzata allattuazione degli adempimenti in materia; - ogni altra attivit o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

    ff) responsabilit sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivit commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

    Note allart. 2 in appendice Art. 3. Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivit, privati e pubblici, e a tutte le tipologie

    di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

    della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonch nellambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalit istituzionali alle attivit degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universit, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarit organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale nonch, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa lArma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivit lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo I Disposizioni generali 14

    agosto 1999, n. 298, e larmonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

    3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dellarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonch le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

    4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonch ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

    5. Nellipotesi di prestatori di lavoro nellambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dellarticolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dellutilizzatore.

    6. Nellipotesi di distacco del lavoratore di cui allarticolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo lobbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorit nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dallamministrazione, organo o autorit ospitante.

    7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

    8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dellarticolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi linsegnamento privato supplementare e lassistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

    9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nellipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

    10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui allaccordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dallambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nellipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorit competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza pu chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce ladozione di misure dirette a prevenire lisolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni allazienda, permettendogli di incontrarsi con i

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo I Disposizioni generali 15

    colleghi e di accedere alle informazioni dellazienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui allarticolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni

    di cui agli articoli 21 e 26. 12. Nei confronti dei componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, dei

    piccoli imprenditori di cui allarticolo 2083 del codice civile e dei soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 21.

    13. In considerazione della specificit dellattivit esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi allinformazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente pi rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalit di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

    Note allart. 3 in appendice Art. 4. Computo dei lavoratori 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere

    particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari di cui allarticolo 230-bis del codice civile; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui allarticolo 18 della

    legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

    c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

    d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dellarticolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

    e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonch prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dellarticolo 74 del medesimo decreto.

    f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivit non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

    g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

    h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

    i) i lavoratori autonomi di cui allarticolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

    l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonch i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivit non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

    2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nellarco di un semestre.

    3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nellambito delle attivit stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonch di quelle

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo II Sistema istituzionale 16

    individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dallorario di lavoro effettuato.

    4. Il numero dei lavoratori impiegati per lintensificazione dellattivit in determinati periodi dellanno nel settore agricolo e nellambito di attivit diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

    Note allart. 4 in appendice

    CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

    Art. 5. Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il

    coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato presieduto dal Ministro della salute ed composto da:

    a) due rappresentanti del Ministero della salute; b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un rappresentante del Ministero dellinterno; d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dellINAIL, uno dellISPESL e uno dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

    3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la pi completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dellazione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e

    sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dellazione di vigilanza,

    i piani di attivit e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

    d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

    e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere luniformit dellapplicazione della normativa vigente;

    f) individuare le priorit della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

    4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 2(*), lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sullattuazione delle azioni intraprese effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

    5. Le modalit di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato.

    6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit di missione.

    Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale istituita la Commissione consultiva permanente

    per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero dellinterno; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    (*) Il riferimento pi pertinente sembra essere il comma 3

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo II Sistema istituzionale 17

    i) un rappresentante del Ministero della solidariet sociale; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative a livello nazionale;

    o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dellartigianato e della piccola e media impresa, comparativamente pi rappresentative a livello nazionale.

    2. Per ciascun componente pu essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altres partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dellistruzione per le problematiche di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c).

    3. Allinizio di ogni mandato la Commissione pu istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

    4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e pu richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

    5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

    6. Le modalit di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.

    7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit di missione.

    8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte

    per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui allarticolo 5; c) definire le attivit di promozione e le azioni di prevenzione di cui allarticolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui allarticolo 8, una

    relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

    f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui allarticolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dellinterno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

    g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui allarticolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

    h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificit dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilit sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

    i) valutare le problematiche connesse allattuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

    m) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

    n) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui allarticolo 30. Art. 7. Comitati regionali di coordinamento 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonch uniformit degli stessi ed il

  • Titolo I PRINCIPI COMUNI

    Capo II Sistema istituzionale 18

    necessario raccordo con il Comitato di cui allarticolo 5 e con la Commissione di cui allarticolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

    Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 1. istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di

    fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare lefficacia della attivit di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivit di vigilanza, attraverso lutilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite lintegrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

    2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dellinterno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dallINAIL, dallIPSEMA e dallISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

    3. LINAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dellentrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonch le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cos come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalit con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivit operative e addestrative. Per tale finalit acquisita lintesa dei Ministri della difesa, dellinterno e delleconomia e delle finanze.

    5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.

    6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

    7. La diffusione delle informazioni specifiche finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivit dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    8. Le attivit di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

    Note allart. 8 in appendice Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1. LISPESL, lINAIL e lIPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e

    sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivit, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. LISPESL, lINAIL e lIPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarie