1. Modalità di applicazione della perequazione delle ... · pensioni per l’anno 2011 e...

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Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 02/02/2012 Circolare n. 10 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.4 OGGETTO: Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2012. 1. Modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2012 L’art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni

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Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 02/02/2012

Circolare n. 10

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio diIndirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio deiSindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegatoall'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.4

OGGETTO: Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2012.

1. Modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno2012

L’art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni

nella legge 22 dicembre 2011, n.214 (allegato 1), ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 larivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importocomplessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a talelimite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione ècomunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato. Il decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, diconcerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.18 del 23 gennaio 2012, fissa nella misura del 2,6 per cento l'aumento di perequazioneautomatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2012.Il predetto decreto fissa nella misura del 1,6 per cento l’aumento definitivo di perequazioneautomatica per l’anno 2011. Si è pertanto provveduto a quantificare, con le modalità in uso per la rivalutazione dellepensioni per l’anno 2011 e illustrate con la circolare n. 167 del 30 dicembre 2010, la differenzafra l’1,4%, attribuito in via previsionale, e l’1,6% che rappresenta l’indice di rivalutazionedefinitivo. Il conguaglio a credito eventualmente spettante è stato pagato con la rata di gennaio 2012. La perequazione per l’anno 2012 è stata attribuita come da prospetto allegato: Dal 1° gennaio2012:

aumento del 2,60 % fino a € 1.405,05

aumento fino al raggiungimento del limitemassimo della fascia

oltre € 1.405,05 e fino a €1.441,59 Viene garantito l’importo di €1.441,59

Nessun aumento oltre € 1.441,59 Le pensioni ex Ipost con decorrenza dall’anno 2000 sono state ricalcolate dall’origine con laverifica dell’attribuzione della perequazione fino all’anno 2012 e l’eventuale attribuzione diquanto spettante, in caso di disallineamento. Anche per il rinnovo dell’anno 2012 sono state applicate le disposizioni dell’articolo 34 dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell'aumento di rivalutazioneautomatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presentinel Casellario centrale, per ciascun pensionato.Si ricorda che, per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare laperequazione, vengono prese in considerazione:

le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS,INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL;le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario, per le quali l’Ente erogatoreha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 della legge 23dicembre 1998, n. 448.

Si rammenta che l’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione vienememorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N e assume valore 2, (SIPEREQUAZIONE) ovvero 1( NO PEREQUAZIONE).L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioniin misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004. La perequazione nella misura del 2,6% è stata inoltre applicata anche alle quote dovute albeneficiario diverso dal pensionato se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti”

individuato da uno dei seguenti codici:- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite- M5 Assegno alimentare per figli- M6 Assegno alimentare per ex coniugeAnalogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,6% l’importo “Altra pensione”memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero. Si richiama inmerito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003. Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2011 e 2012, le fasce di pensione perl'applicazione degli aumenti di perequazione e i relativi limiti di reddito sono riportatinell’allegato 2, tabelle da A a E.

2. Trattamenti non rivalutati

Come anticipato con il messaggio n. 23576 del 13 dicembre2011, aseguito della modifica deicriteri di attribuzione della perequazione si è reso necessario elaborare nuovamente le pensionida escludere dalla rivalutazione e che, alla data di pubblicazione del decreto legge citato eranostate rinnovate sulla base della normativa previgente.E’ stato così possibile adeguare il pagamento delle pensioni, dalla rata di gennaio 2012, nellamisura determinata in base alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione. Si descrivono di seguito le attività effettuate a livello centrale.

2.1 Rideterminazione dell’importo spettante da gennaio 2012

Per le prestazioni di importo complessivo superiore al triplo del trattamento minimo rivalutatosi è provveduto ad impostare, anche per l’anno 2012, il medesimo importo spettante adicembre 2011, e a rideterminare la relativa tassazione. Le pensioni interessate, elaborate a livello centrale nei giorni 14 e 15 dicembre 2011,riportano il codice movimentazione DT in GP1CMPNTIP (ricostituzione batch per tasse) e ilvalore DP2012 nel campo CPRD.

2.2 Aggiornamento del calcolo e ricostituzione d’ufficio

Dopo l’estrazione della rata di gennaio 2012, il calcolo delle nuove liquidazioni e dellericostituzioni è stato adeguato alla nuova modalità di attribuzione della perequazione.Tutte le pensioni interessate sono state ricostituite d’ufficio con decorrenza calcolo arretratigennaio 2012.Data la finalità della lavorazione, per tutti i conguagli a debito anche di importo inferiore a 12euro, è stato impostato il piano di recupero centrale in 5 rate.Per i conguagli a credito è stata attivata la validazione in automatico solo se di importoinferiore ad euro 500,00 e a condizione che non vi siano situazioni debitorie a carico delpensionato.I conguagli a credito di importo superiore a 500 euro, così come quelli non validati a livellocentrale, sono stati inseriti in ‘PENSIONI DA VERIFICARE’ (lista PENS0013) per il consuetocontrollo e la successiva validazione da parte delle Sedi.

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando ilcodice azione “0043”– “ricostituzione art. 8 D. LGS. n. 314/1997” e le date dal 28 dicembre2011 al 5 gennaio 2012. Le pensioni scartate sono confluite anch’esse nella procedura ‘PENSIONI DA VERIFICARE’ (listaPENS0011) per la successiva trattazione a cura della Sede.

3. Rivalutazione delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi esordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2011 e previsionale per l’anno2012, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili,ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili esordomuti, sono stati aumentati del 2,1 per cento, corrispondente alla variazione percentualedell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodoagosto 2010 - luglio 2011 e il periodo precedente agosto 2009 – luglio 2010.Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per lapensione sociale ( art. 12 legge n. 412/1991). Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2011 e 2012, e i limiti di reddito, sonoriportati nell’allegato 2, tabella M.

3.1 Rivalutazione delle indennità

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili esordomuti, è stata aumentata del 2,44 per cento corrispondente alla variazione percentualedell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto dellevariazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2010 - luglio 2011 e il periodo precedenteagosto 2009 – luglio 2010.Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuatadall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni eintegrazioni.

3.2 Indennità di frequenza

L’art. 6, comma 2, lett. d-bis), n. 3, della legge n. 106/2011 di conversione del decreto leggen. 70/2011, ha aggiunto all’art. 2, comma 3, della legge n. 289 del 1990 il seguente periodo“Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, pertutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la solacomunicazione dell’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”. Consuccessivo messaggio saranno fornite le disposizioni operative relative all’applicazione dellasuddetta norma.Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fasciamemorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011.Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene dispostoper i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre enuovamente disposta da ottobre in poi;se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità vienedisposto per l’intero anno;se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importopari a zero.

4. Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo diCooley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, afavore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamentotrasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70,71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2012 adeguandone l’importo al trattamentominimo.

5. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili checompiono il sessantacinquesimo anno di età.

In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale adecorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civilie sordomuti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il 30 novembre 2012 e per iquali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto edella misura all’assegno sociale.In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento delsessantacinquesimo anno è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti dicui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 dellalegge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).Le Sedi dovranno pertanto provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sonopresenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetticoniugati, anche del coniuge.

6. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo perl’anno 2012 gli importi delle prestazioni corrisposte ai minorati civili sono stati sospesi dalmese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni a favore di invalidi civili che, alladata della scadenza della revisione abbiano già compiuto i 65 anni di età e che quindi sianodivenuti titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente inpagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con laprocedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamentodella prestazione.Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitariae non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile,dopo la registrazione dell’avvenuta revisione nella procedura REVSAN come previsto al punto6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

7. Assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degliimporti, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera neiconfronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente inpagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la proceduraREVSAN e ad attivare la ricostituzione.Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati alivello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24febbraio 2005.

8. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore sonostati rinnovati per l’anno 2012 nella stessa misura stabilita alla decorrenza originaria. Per gli assegni in scadenza del corso dell’anno è stato come di consueto determinato l’importodella rate di tredicesima, se spettante, che viene corrisposto unitamente all’ultima mensilità.

9. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare con diritto in scadenzanell’anno 2012

Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell’anno 2012, sonostate rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazionedel diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nelcorso dell’anno, sono state invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede99999-3300004.Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi daldiritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso incui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei ditredicesima maturati.

10. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cuiall’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448(maggiorazioni sociali)

Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007 il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5,della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importodel trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,rispetto all'anno precedente.Pertanto, per l’anno 2012 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento èpari ad euro 8.020,61.Si ricorda che il comma 4 dell’art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che, qualora erogata, lasomma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituiscareddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazionisocialidi cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

11. Situazioni particolari

Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovoper l’anno 2012 per alcune situazioni particolari.

11.1 Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuatovariazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2012 sono state poste in pagamento perl’anno 2012 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (daricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campoGP1AF05R.Le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni perl’anno 2012 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 7 del messaggio n.6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà data comunicazionedell’elaborazione effettuata.Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2011 sono statecontraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta dipensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2011 le pensioni contraddistinte con ilcodice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta inparticolare di pensioni per le quali i dati presenti in archivio non hanno consentito il calcolo aisensi della normativa in materia reddituale.Si segnala che, a partire da quest’anno, l’informazione relativa al tipo rinnovo presente inGP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa alrinnovo.

11.2 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2012 con importo pari a “zero” è ricavabile dalla

INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLEPENSIONI - LISTE PARAMETRICHE WEB.Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere allaricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

11.3 Familiari e contitolari secondari deceduti

Nel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto a memorizzare, se mancante, la data discadenza del diritto alla prestazione per i familiari e i contitolari secondari deceduti impostandola data di cessazione, in funzione della data di decesso, nel campo GP3CK02Z.Le posizioni interessate possono essere individuate nella procedura DIARIO con il codice azione154 e le date dal 13 novembre al 3 dicembre 2011.

12. Tassazione delle pensioni per l’anno 2012

Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre2006, n. 296 (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo2007 dell’Agenzia delle entrate.La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversiprevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata inmisura “proporzionale”, secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre2003 dell’Agenzia delle entrate.

13. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo e degli importi delleaddizionali regionali e comunali.

L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, (allegato 3) ha attribuitoalle regioni a Statuto ordinario la facoltà di aumentare o diminuire, dal 2012, l'aliquotadell'addizionale regionale all'IRPEF di base.L’art.28, comma 1 della citata legge 214/2011 ha anticipato tale facoltà all’anno 2011 e haaumentato l‘aliquota di base dallo 0,9 per cento all’1,23 per cento. Si fa pertanto riserva di illustrare le operazioni, attualmente in corso, per l’adeguamento dellacertificazione fiscale a consuntivo a seguito dell’eventuale rideterminazione delle addizionaliregionali.

14. Detrazioni d’ imposta

Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al “soggetto” pensionato.Poichè la ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni intestateal soggetto, siano esse erogate dall’INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta operanosull’ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con ilcriterio della proporzionalità.

14.1 Detrazioni personali

Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario vieneattribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti. Sulle pensionicomplementari viene invece attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza èsegnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni. La detrazione perlavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionisticocomplessivo del soggetto, la detrazione per pensione.

14.2 Detrazioni di imposta per familiari a carico

Come indicato nel messaggio n.17506 del 9 settembre 2011, il Decreto-Legge 13 maggio2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto all’articolo 7, lettera b),l’abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale deidati relativi a detrazioni per familiari a carico, sancendo l’obbligo solo in caso di variazione deidati.Pertanto, per l’anno 2012 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico inessere nel mese di dicembre 2011.

14.3 Detrazioni per le famiglie numerose

In occasione delle operazioni di rinnovo è stato calcolato a “consuntivo” 2011 il bonus per lefamiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai finidelle detrazioni fiscali.Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15,della legge 24 dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi difamiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei conalmeno quattro figli fiscalmente a carico.L’attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

se l’importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell’imposta netta, il bonus vieneinteramente rimborsato;l’importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del database delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia,registrato nel campo GP3EDEDFAM;se l’importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell’imposta netta, l’imposta nettaviene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l’imposta nettarimborsata. L’importo dell’imposta netta azzerata costituisce l’importo del bonusriconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel campo GP3EDCAP(detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).

L’ulteriore importo (la differenza tra bonus spettante e tassazione azzerata) eventualmentespettante viene corrisposto con la rata di gennaio 2012 come conguaglio fiscale a credito.L’importo del bonus, che non è stato eventualmente possibile attribuire, costituisce un creditod’imposta e viene memorizzato nel data base pensioni, nel campo GP3EDNCAP (detrazione pernon capienza comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2012) saranno indicati sia l’ammontare delladetrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.

15. Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell’anno 2012, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:

i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;i conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per ilrecupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione dipagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979,per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nelmessaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;i conguagli per contributo di perequazione (art, 18, comma 22-bis della legge 15 luglio2011 , n. 111)

I conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2011 determinati con le operazionidi rinnovo, sono suscettibili di modifica a seguito delle eventuali variazioni delle aliquoterideterminate dalle Regioni e dei Comuni.

15.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato

I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e conl’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sullemensilità di gennaio e febbraio 2012. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso incui l’importo non superi 6,00 euro.I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2012 e sonoregistrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campoGP8MD53E.

15.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsiIRPEF e per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura diestrazione della rata mensile di pensione

Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzatonel campo GP3CM04E nell’anno 2011, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52(con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzionesulla mensilità di gennaio 2012.Il recupero sui rimborsi IRPEF:

può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on linedi rettifica della certificazione fiscale a preventivo;può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensileper le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 eper recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del23 marzo 2004.

15.3 Conguagli di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito delpensionato

Con l’estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito delpensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF, utilizzando l’aliquotamedia memorizzata nel campo GP3PMED del database delle pensioni.Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:

il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l’indicazionedell’importo nel campo GP8MD53E;il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l’indicazionedell’importo nel campo GP8MD53E;l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);l’importo delle ritenute IRPEF viene sommato all’importo delle trattenute erariali(GP8MD04E).

Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:

l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anniprecedenti);l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.

15.4 Conguagli di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito delpensionato

Con l’estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito delpensionato determinati dal rinnovo vengono:

registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campoGP8MD53E;sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).

15.5 Conguagli di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito delpensionato

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionatovengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2012.Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprimaeffettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero ratealedel residuo debito.Con l’estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento

GP8:

il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52 e l’indicazionedell’importo nel campo GP8MD53E;l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).

Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segnonegativo (deducibile anni precedenti).

15.6 Conguagli di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito delpensionato

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionatovengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2012. Il recupero vieneeffettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprimaeffettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero ratealedel residuo debito.Con l’estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debitodel pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmentoGP8:

il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con l’indicazionedell’importo nel campo GP8MD53E;l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).

15.7 Conguaglio contributo perequazione

A seguito del ricalcolo dell’imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l’anno2011, è stato ricalcolato anche l’importo annuo dovuto a titolo di contributo di perequazione dicui alla legge n. 111 del 15 luglio 2011. I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:

se a debito del pensionato, con codice 684 nel campo GP8MD52 e con l’indicazionedell’importo nel campo GP8MD53E;se a credito del pensionato, con codice 685 nel campo GP8MD52, e con l’indicazionedell’importo nel campo GP8MD53E.

16. Periodicità di pagamento delle pensioni

La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio diAmministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro delLavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministridel 20 marzo 1998. I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con

riferimento all’euro. La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento deltrattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio diciascun anno, sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensileeccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati inrate semestrali anticipate. La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondatialle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, siconsidera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto. L’importo del trattamento minimo a gennaio 2012 (con la perequazione provvisoria del 2,6%)è pari a euro 480,53. Il corrispondente due per cento è pari a euro 9,61 da arrotondare a euro5,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 72,08 da arrotondare a euro70,00. Viene quindi disposto il pagamento annualenel caso in cui l’importo mensile delle prestazionidello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 5,00 euro. Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazionidello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 70,00 euro. Deve essere disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi. Non deve essere disposto il pagamento se l’importo del mandato, indipendentemente dallaperiodicità, è minore di 3,00 euro.

17. Comunicazioni

Il modello Obis, con le informazioni relative all’importo mensile dei trattamenti spettante nel2012, è in corso di predisposizione.Con successivo messaggio saranno illustrate le operazioni di invio delle comunicazioni aipensionati.

18. Convenzione italo-venezuelana

Come di consueto, in fase di rinnovo sono stati aggiornati gli importi delle pensionivenezuelane riferiti a gennaio 2012.Nelle seguenti tabelle sono riportati gli importi mensili con le variazioni intervenutedall’11/1991 in poi e gli importi al 1 gennaio di ogni anno (Allegato 4). Il Direttore Generale Nori

Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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A cura della D

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A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2

INDICE Importi delle pensioni per l’anno 2011 Valori definitivi

Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali

A.1

pag. 4 Aumenti per costo vita A.2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 A3bis Importo aggiuntivo A4

Importi delle pensioni per l’anno 2012 Valori previsionali

Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali

B.1

pag. 5 pag. 6

Aumenti per costo vita B.2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B.3 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 B.3bis Importo aggiuntivo B.4

Disposizioni legislative per aumenti costo vita B.5 pag. 6 Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (per l’anno 2011 – Valori previsionali per il 2012)

Fondo Clero C.1

pag. 7

Fondo Addetti Imposte di consumo C.2 Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3 Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4 Fondo Esattoriali C.5 Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6 Fondo Telefonici C.7

pag. 8 Fondo per il Personale di Volo C.8

Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni

Fondo lavoratori dipendenti D.1 pag. 9 Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2

Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3 Legge 385 del dicembre 2000 D.4 pag. 10

Integrazione degli assegni di invalidità

Limiti di reddito annuo per il diritto all’integrazione E.1 pag. 11

Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84) E.2

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

Limiti di reddito F.1

pag. 12Importi dei limiti E.2

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario

Limiti di reddito G.1

pag. 13Importi dei limiti G.2

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. H.1 pag. 14Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2 pag. 15

Pensioni sociali – assegni sociali

Pensioni Sociali L.1 pag. 16

Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999 L.2 Aumento della pensione sociale. L.3 pag. 17Aumento degli assegni vitalizi. L.4 pag. 18Assegni sociali L.5

pag. 19Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999 L.6 Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 20Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 21Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS

L.9 pag. 22

Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS

L.10

Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)

L.11 pag. 23

Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)

L.12

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3

Pensioni ed indennità degli invalidi civili

Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1

pag. 24Ciechi civili di fascia 7 M.1.2

Ciechi civili di fascia 9 M.1.3

Ciechi civili di fascia 10 M.1.4

Ciechi civili di fascia 11 M.1.5

pag. 25Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6

Ciechi civili di fascia 14 M.1.7

Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8

Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1

pag. 26Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2

Sordomuti di fascia 26 M.2.3

Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1

pag. 27Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2

Invalidi civili di fascia 33 M.3.3

Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4

pag. 28Invalidi civili di fascia 47 M.3.5

Talassemici M.3.6

Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 29Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque M.5.1 pag. 30Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque

M.5.2pag. 31

Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17)

M.5.3pag. 32

Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS

M.5.4pag. 33

Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS

M.5.5pag. 34

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Scaglioni annui d’imposta N.1pag. 35

Scaglioni mensili d’imposta N.1A Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 36Detrazione per il coniuge N.2A pag. 37Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 38Detrazione per redditi di pensione (soggetti ultra75enni) N.3A pag. 39Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare) N.4 pag. 40Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. complementare) N.4A pag. 41Detrazione per redditi diversi (quote scisse) N.5 pag. 42

Fasce di retribuzione e reddito pensionabili

Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1pag. 43

Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2

Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R

pag. 44Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S

Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T

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Tabella A IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2011

Valori definitivi 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

Pensioni sociali Assegni sociali

1° gennaio 2011 468,35 266,96 344,58 418,12 IMPORTI ANNUI 6.088,55 3.470,48 4.479,54 5.435,56 2 – AUMENTI PER COSTO VITA

Dal 1° gennaio 2011:

aumento del 1,6 % fino a € 1.382,91

aumento del 1,44 % oltre € 1.382,91 e fino a € 2.304,85

aumento del 1,20 % oltre € 2.304,85

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)

Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili

Dal 1° gennaio 2001:

444,52

IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)

Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili

Dal 1° gennaio 2003:

472,36

IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)

Aumento massimo Importo complessivo annuo

delle pensioni -limite d’importo-

Calcolo dell’aumento

154,94 6.243,49 Limite di importo – Imponibile pensioni

L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €

Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €

9.132,83 18.265,65

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Tabella B IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2012

Valori provvisori 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori

dipendenti e autonomiAssegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali

1° gennaio 2012 480,53 273,91 353,54 429,00 IMPORTI ANNUI 6.246,89 3.560,83 4.596,02 5.577,00 2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (articolo 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201)

Dal 1° gennaio 2012:

aumento del 2,60 % fino a € 1.405,05

aumento fino al raggiungimento del limite massimo della

fascia

oltre € 1.405,05 e fino a € 1.441,59

Viene garantito l’importo di € 1.441,59

Nessun aumento oltre € 1.441,59

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)

Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili

Dal 1° gennaio 2001:

444,52

IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)

Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili

Dal 1° gennaio 2003:

472,36

IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)

Aumento massimo Importo complessivo annuo

delle pensioni -limite d’importo-

Calcolo dell’aumento

154,94 6.401,83 Limite di importo – Imponibile pensioni

L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €

Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €

9.370,34 18.740,67

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5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che:

“Con effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.

- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge

127/2007 dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.

- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che

“Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a trevolte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

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Tabella C

PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA IMPORTO DEI MINIMI PER L’ANNO 2011

Valori provvisori per il 2012

1 – Fondo Clero

decorrenza Fondo Clero

Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell’articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903

Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo

Importo 1.1.2011 468,35 97,69 5,40 1.1.2012 480,53 100,23 5,55

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo

1.1.2011 415,98 1.1.2012 426,80

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas

decorrenza Importo 1.1.2011 468,35 1.1.2012 480,53

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche

decorrenza

Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre

1996

Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi

importo 1.1.2011 515,15 468,35 1.1.2012 528,55 480,53

5 – Fondo Esattoriali

decorrenza Importo 1.1.2011 326,27 1.1.2012 334,76

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto

decorrenza Importo 1.1.2011 468,35 1.1.2012 480,53

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8

Segue Tabella C

7 – Fondo Telefonici

decorrenza

Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile,

liquidate con decorrenza anteriore al

1° febbraio 1997

Pensioni con decorrenzadal 1° febbraio 1997 in

poi

Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio

utile

Importo 1.1.2011 667,26 468,35 467,09 1.1.2012 684,61 480,53 479,24

8 – Fondo per il Personale di Volo

1.1.2011 468,35 1.1.2012 480,53

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9

Tabella D

LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI – decorrenza ante 1994

Anno

Limiti di reddito personale che

escludono l’integrazione al

minimo

Limiti di reddito personale che consentono

l’integrazione al minimo intero

Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al

minimo totale e parziale a seconda dell’importo a calcolo della

pensione 2011 Oltre € 12.177,10 Fino a € 6.088,55 Oltre € 6.088,55 fino a 12.177,10 2012 Oltre € 12.493,78 Fino a € 6.246,89 Oltre € 6.246,89 fino a 12.493,78 2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994

Anno

Limiti di reddito coniugale che

escludono l’integrazione al

minimo

Limiti di reddito coniugale che consentono

l’integrazione al minimo intero

Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a

seconda dell’importo a calcolo della pensione

2011 Oltre € 30.442,75 Fino a € 24.354,20 Da € 24.354,20 fino a 30.442,75 2012 Oltre € 31.234,45 Fino a € 24.987,56 Da € 24.987,56 fino a

31.234,45 Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994

Anno

Limiti di reddito coniugale che

escludono l’integrazione al

minimo

Limiti di reddito coniugale che consentono

l’integrazione al minimo intero

Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al

minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della

pensione 2011 Oltre € 24.354,20 Fino a € 18.265,65 Da € 18.265,65 fino a 24.354,20 2012 Oltre € 24.987,56 Fino a € 18.740,67 Da € 18.740,67 fino a 24.987,56

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10

Segue Tabella D

4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993

Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Gestioni dei Lavoratori Autonomi Dec. Integrazione

Donne nate entro il 31 dicembre 1939

Donne nate entro il 31 dicembre 1934 1 gennaio 2000 Uomini nati entro il 31 dicembre

1934 Uomini nati entro il 31 dicembre 1929

Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940

Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935 1 gennaio 2001 Uomini nati dal 1 gennaio 1935

al 30 giugno 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930

Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940

Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935 1 gennaio 2002 Uomini nati dal 1 luglio 1935 al

30 dicembre 1935 Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge Percentuale di integrazione

Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

70%

Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno Fasce di reddito coniugale Percentuale di integrazione

2011 da € 24.354,20 a € 30.442,75 70% da € 30.442,75 a € 36.531,30 40%

2012 da € 24.987,56 a € 31.234,45 70% da € 31.234,45 a € 37.481,34 40%

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11

Tabella E

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’ Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI

ASSEGNI DI INVALIDITA’ Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 2011 Oltre € 10.871,12 Oltre € 16.306,68 2012 Oltre € 11.154,00 Oltre € 16.731,00

ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

decorrenza importo mensile

1.8.1984 285.000 1.7.1985 315.000 1.7.1987 372.000 1.7.1989 421.000 1.7.1991 496.000 1.1.1994 580.000 1.1.1996 639.000 1.1.1999 704.000 1.7.2000 715.000 1.7.2001 734.000

Euro 1.1.2002 379,08 1.7.2002 389,32 1.7.2003 398,66 1.1.2004 406,99 1.7.2005 415,13 1.7.2006 422,19 1.7.2007 430,63 1.1.2008 457,67 1.7.2009 472,45 1.7.2010 475,99

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12

Tabella F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 – LIMITI DI REDDITO

Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

25 per cento dell'importo della

pensione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

40 per cento dell'importo della

pensione Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

50 per cento dell'importo della

pensione

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione

2011

Fino a € 18.265,65 Nessuna oltre € 18.265,65 fino a € 24.354,20 25 per cento oltre € 24.354,20 fino a € 30.442,75 40 per cento oltre € 30.442,75 50 per cento

2012

Fino a € 18.740,67 Nessuna oltre € 18.740,67 fino a € 24.987,56 25 per cento oltre € 24.987,56 fino a € 31.234,45 40 per cento oltre € 31.234,45 50 per cento

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13

Tabella G

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 – LIMITI DI REDDITO

Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

25 per cento dell'importo dell'assegno.

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione

2011 Fino a € 24.354,20 Nessuna oltre € 24.354,20 fino a € 30.442,75 25 per cento oltre € 30.442,75 50 per cento

2012 Fino a € 24.987,56 Nessuna oltre € 24.987,56 fino a € 31.234,45 25 per cento oltre € 31.234,45 50 per cento

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14

Tabella H

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,

Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI

2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001 Da 60

anni

mensile 50.000 mensile 25,83

annuo 650.000 annuo 335,79

Da 65

anni

mensile 160.000 mensile 82,64

annuo 2.080.000 annuo 1.074,32

Da 70

anni

mensile 160.000

annuo 2.080.000

Da 75

anni

mensile 180.000

annuo 2.340.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).

TM AS 60 anni di età 65 anni di età personale coniugale personale coniugale

2011 6.088,55 5.435,56 6.424,34 11.859,90 7.162,87 12.598,43

2012 6.246,89 5.577,00 6.582,68 12.159,68 7.321,21 12.898,21

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13

RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.

P: importo della pensione spettante nell’anno.

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15

Segue Tabella H

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

IMPORTI

La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre

2007

La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008

Da 60

anni

mensile 123,77 mensile 136,44

annuo 1.609,01 annuo 1.773,72

Da 65

anni

mensile 123,77 mensile 136,44

annuo 1.609,01 annuo 1.773,72

Da 70

anni

mensile 123,77 mensile 136,44

annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).

TM AS Limite personale Limite coniugale

2011 6.088,55 5.435,56 7.862,27 13.297,83

2012 6.246,89 5.577,00 8.020,61 13.597,61 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo

della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13

RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.

P: importo della pensione spettante nell’anno. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

settimane di contribuzione anni di riduzione età Età dalla quale spetta l’aumento

fino a 129 0 70 da 130 fino a 389 1 69 da 390 fino a 649 2 68 da 650 fino a 909 3 67 da 910 fino a 1169 4 66 da 1170 in poi 5 65

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16

Tabella L PENSIONI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE

DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)

Anno

Reddito annuo del pensionato

(RP)

Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)

Importo mensile da detrarre dalla pensione

sociale

Importo mensile pension

e sociale

2011

ZERO > 4.479,54 < 4.479,54 < 4.479,54 < 4.479,54

< 10.955,22 qualunque

> 15.434,76 < 10.955,22

> 10.955,22 e < 15.434,76

Zero 344,58 344,58 RP/13

RP / 13 (*) oppure (RT - 10.955,22) / 13 (*)

344,58zero zero

2012

ZERO > 4.596,02 < 4.596,02 < 4.596,02 < 4.596,02

< 11.240,06 qualunque

> 15.836,08 < 11.240,06

> 11.240,06 e < 15.836,08

Zero 353,54 353,54 RP/13

RP / 13 (*) oppure (RT - 11.240,06) / 13 (*)

353,54zero zero

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999

Anno

Reddito annuo del pensionato

(RP)

Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)

Importo mensile da detrarre dalla pensione

sociale

Importo mensile pension

e sociale

2011

ZERO > 3.470,48 < 3.470,48 < 3.470,48 < 3.470,48

< 10.955,22 qualunque

> 14.425,70 < 10.955,22

10.955,22 e < 14.425,70

Zero 266,96 266,96 RP/13

RP / 13 (*) oppure (RT - 10.955,22) / 13 (*)

266,96zero zero

2012

ZERO > 3.560,83 < 3.560,83 < 3.560,83 < 3.560,83

< 11.240,06 qualunque

> 14.800,89 < 11.240,06

11.240,06 e < 14.800,89

Zero 273,91 273,91 RP/13

RP / 13 (*) oppure (RT - 11.240,06) / 13 (*)

273,91zero zero

(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17

Segue Tabella L

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

2011 2012 Da 65

anni

mensile 260,21 mensile 263,43

annuo 3.382,73 annuo 3.424,59 Da 70

anni

mensile 260,21 mensile 263,43

annuo 3.382,73 annuo 3.424,59 Da 75

anni

mensile 260,21 mensile 263,43

annuo 3.382,73 annuo 3.424,59 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE

SOCIALE

A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo

B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)

PS AS Limite personale Limite coniugale

2011 4.479,54 5.435,56 7.862,27 13.297,83

2012 4.596,02 5.577,00 8.020,61 13.597,61

IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo

dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13

RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione

sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della

pensione sociale. PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket” di 5,17 € (lire 10.000).

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18

Segue Tabella L

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI

Anno Pensionato solo (A) Pensionato coniugato (B)

Importo mensile aumento spettante

2011 7.862,27 13.297,83 337,83

A - (RP + PSO) / 13 B – (RF + RP + PSO) / 13

2012 8.020,61 13.597,61 343,06

A - (RP + PSO) / 13 B – (RF + RP + PSO) / 13

NOTE L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo

effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della

PSO. PSO : Importo annuo della prestazione PSO.

€ 8.020,61 somma dell’importo annuo 2012 della PSO, pari a € 3.560,83 e

dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.459,78. € 13.597,61 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012

dell’assegno sociale, pari a € 5.577,00

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19

Segue Tabella L

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Anno Pensionato non coniugato Pensionato coniugato

Reddito annuo (RP)

Importo mensile assegno sociale

Reddito annuo (RC)

Importo mensile assegno sociale

2011 Zero

> 5.435,56 < 5.435,56

418,12 Zero

(5.435,56 – RP) / 13

Zero > 10.871,12 < 10.871,12

418,12 Zero

(10.871,12 - RC) / 13

2012 Zero

> 5.577,00 < 5.577,00

429,00 Zero

(5.577,00 – RP) / 13

Zero > 11.154,00 < 11.154,00

429,00 Zero

(11.154,00 - RC) / 13

6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999

2011 Zero

> 4.426,50 < 4.426,50

340,50 Zero

(4.426,50 – RP) / 13

Zero > 9.862,06 < 9.862,06

340,50 Zero

(9.862,06 - RC) / 13

2012 Zero

> 4.541,81 < 4.541,81

349,37 Zero

(4.541,81 – RP) / 13

Zero > 10.118,81 < 10.118,81

349,37 Zero

(10.118,81 - RC) / 13

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20

Segue Tabella L

AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE

2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001

Da 65

anni

mensile 25.000 mensile 12,92

annuo 325.000 annuo 167,96

Da 70

anni

mensile 25.000

annuo 325.000

Da 75

anni

mensile 40.000

annuo 520.000

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE

A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)

AS TM Limite personale Limite coniugale2011 5.435,56 6.088,55 5.603,52 11.692,07 2012 5.577,00 6.246,89 5.744,96 11.991,85

IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento

e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13

RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno

sociale. AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21

Segue Tabella L

MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE

2011 2012

Da 65

anni

mensile 186,67 mensile 187,97

annuo 2.426,71 annuo 2.443,61

Da 70

anni

mensile 186,67 mensile 187,97

annuo 2.426,71 annuo 2.443,61

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO

SOCIALE

A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)

AS Limite personale Limite coniugale 2011 5.435,56 7.862,27 13.297,83 2012 5.577,00 8.020,61 13.597,61

IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE

SPETTANTE

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13

RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno

sociale. AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

Nota bene Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22

Segue Tabella L CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448

DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV

(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)

Anno Reddito annuo del

pensionato (A)

Reddito annuo pensionato + coniuge

(B)

Importo mensile dell’aumento

2011

< 3.470,48 < 14.425,70 77,62

> 3.470,48 e

< 4.479,54

> 14.425,70 e

< 15.434,76

(4.479,54 – A) / 13

o (15.434,76 – B) / 13

> 4.479,54 Qualunque 0

2012

< 3.560,83 < 14.800,89 79,63

> 3.560,83 e

< 4.596,02

> 14.800,89 e

< 15.836,08

(4.596,02 – A) / 13

o (15.836,08 – B) / 13

> 4.596,02 Qualunque 0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI

DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV

(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)

Anno Reddito annuo del

pensionato (A)

Reddito annuo pensionato + coniuge

(B)

Importo mensile dell’aumento

2011

< 4.426,50 < 9.862,06 77,62

> 4.426,50 e

< 5.435,56

> 9.862,06 e

< 10.871,12

(5.435,56 – A) / 13

o (10.871,12 – B) / 13

> 5.435,56 Qualunque 0

2012

< 4.541,81 < 10.118,81 79,63

> 4.541,81 e

< 5.577,00

> 10.118,81 e

< 11.154,00

(5.577,00 – A) / 13

o (11.154,00 – B) / 13

> 5.577,00 Qualunque 0

In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23

Segue Tabella L

CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI

CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)

Anno Reddito annuo del pensionato (A)

Reddito annuo pensionato + coniuge (B)

Importo mensile dell’aumento

Fasce 6, 8, 11, 12, 13,

16 e 17 Fasce 7 e 10

2011

< 3.470,48 < 14.425,70 65,97 50,91 > 3.470,48

e < 4.328,09

< 14.425,70 ( 4.328,09 – A) / 13

> 3.470,48 e

< 4.328,09

> 14.425,70 e

< 15.283,31

( 4.328,09 – A) / 13 (*) ( 15.283,31 – B) / 13 (*)

> 4.328,09 > 15.283,31 0

2012

< 3.560,83 < 14.800,89 67,69 52,24 > 3.560,83

e < 4.440,80

< 14.800,89 ( 4.440,80 – A) / 13

> 3.560,83 e

< 4.440,80

> 14.800,89 e

< 15.680,86

( 4.440,80 – A) / 13 (*) ( 15.680,86 – B) / 13 (*)

> 4.440,80 > 15.680,86 0 (*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67

DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI

(nati dopo il 31 dicembre 1930)

Anno Solo Pensionato Pensionato + Coniuge

Reddito annuo (A) Importo mensile dell’aumento Reddito annuo (B) Importo mensile

dell’aumento

2011

4.426,50 65,97 < 9.862,06 65,97 > 4.426,50 e

< 5.284,11 ( 5.284,11 - A) /

13 > 9.862,06 e < 10.719,67

( 10.719,67– B) / 13

> 5.284,11 0 > 10.719,67 0

2012

4.541,81 67,69 < 10.118,81 67,69 > 4.541,81 e

< 5.421,78 ( 5.421,78 - A) /

13 > 10.118,81 e < 10.998,78

( 10.998,78 – B) / 13

> 5.421,78 0 > 10.998,78 0

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Tabella M

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI Tabella M.1

1 – CIECHI CIVILI 1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE

Fascia Tipologia 06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile

1.1.2011 15.305,79 260,78 1.1.2012 15.627,22 267,57

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE

Fascia Tipologia 07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile

1.1.2011 15.305,79 282,02 1.1.2012 15.627,22 289,36

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE

Fascia Tipologia 09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale

decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente

a titolo della minorazione

importo mensile

1.1.2011 189,63 1.1.2012 193,26

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia Tipologia 10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile indennità di

accompagnamento (*)1.1.2011 15.305,79 282,02 807,35 1.1.2012 15.627,22 289,36 827,05

(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

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Segue Tabella M 1 5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia Tipologia 11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile indennità di

accompagnamento(*) 1.1.2011 15.305,79 260,78 807,35 1.1.2012 15.627,22 267,57 827,05

(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi 6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

Fascia Tipologia 12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale 16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed

indennità speciale 17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed

indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile indennità speciale

1.1.2011 15.305,79 260,78 189,63 1.1.2012 15.627,22 267,57 193,26

(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi 7 – CIECHI CIVILI CON SOLO ASSEGNO A VITA

Fascia Tipologia 14 ciechi parziali, con solo assegno a vita

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile

1.1.2011 7.358,59 193,53 1.1.2012 7.513,13 198,57

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia Tipologia 15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di

accompagnamento 18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di

accompagnamento 19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di

accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15

decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma

solamente a titolo della minorazione

importo mensile

1.1.2011 807,35 1.1.2012 827,05

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Tabella M.2 2 - SORDOMUTI 1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

Fascia Tipologia 20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed

indennità di comunicazione

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile indennità di

comunicazione(*) 1.1.2011 15.305,79 260,78 243,10 1.1.2012 15.627,22 267,57 245,63

(*)Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi 2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

Fascia Tipologia 23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione 24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione –

fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nellefasce 20 21 22 25

25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione

decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente

a titolo della minorazione

importo mensile

1.1.2011 243,10 1.1.2012 245,63

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE

Fascia Tipologia 26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di

presentazione istanze per indennità di comunicazione decorrenza limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.2011 15.305,79 260,78 1.1.2012 15.627,22 267,57

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27

Tabella M.3 3 – INVALIDI CIVILI 1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE

Fascia Tipologia 30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione 39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione 43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile

1.1.2011 15.305,79 260,78 1.1.2012 15.627,22 267,57

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA

Fascia Tipologia 34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno 36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno 40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile

1.1.2011 4.479,54 260,78 1.1.2012 4.596,02 267,57

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI

ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia

33 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile indennità di

accompagnamento(*) 1.1.2011 15.305,79 260,78 487,39 1.1.2012 15.627,22 267,57 492,97

(*)Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28

Segue Tabella M.3 4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia Tipologia

38 invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)

41 invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento

42 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento

44 invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento

45 invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)

decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della

minorazione

indennità di accompagnamento

1.1.2011 487,39 1.1.2012 492,97

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA

Fascia Tipologia 47 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di

frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)

decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile

1.1.2011 4.479,54 260,78 1.1.2012 4.596,02 267,57

6 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età

legge 28 dicembre 2001 n.448 Fascia Tipologia

70 Talassemia major (morbo di Cooley ) 71 Drepanocitosi (anemia falciforme)

decorrenza importo mensile(*)

1.1.2011 468,35 1.1.2012 480,53

(*)Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 29

Tabella M 4

AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)

CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI

INFRASESSANTACINQUENNI

Anno Pensionato solo Pensionato coniugato Importo mensile aumento spettante

2011 5.569,85 11.658,40 10,33

2012 5.711,29 11.958,18 10,33

L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito

€ 5.711,29 somma dell’importo annuo 2012 dell’assegno sociale, pari a €

5.577,00 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29. € 11.958,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012

del trattamento minimo pari a € 6.246,89.

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Tabella M 5

INCREMENTO AL MILIONE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA

TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31,

32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)

Anno Importo pensione

Limiti di reddito Importo mensile aumento spettante Pensionato solo

(A) Pensionato

coniugato (B)

2011 260,78 7.862,27 13.297,83 344,01

A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13

2012 267,57 8.020,61 13.597,61 349,40

A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo

effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento

dell’INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.

€ 8.020,61 somma dell’importo annuo 2012 della INVCIV, pari a € 3.478,41 e

dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.542,20. € 13.597,61 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012

dell’assegno sociale, pari a € 5.577,00

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 31

Segue Tabella M 5

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)

Anno Importo pensione

Limiti di reddito Importo mensile aumento spettante Pensionato solo

(A) Pensionato

coniugato (B)

2011 282,02 7.862,27 13.297,83

322,77 A - (RP + INVCIV) / 13

B – (RF + RP + INVCIV) / 13

2012 289,36 8.020,61 13.597,61

327,61 A - (RP + INVCIV) / 13

B – (RF + RP + INVCIV) / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo

effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento

dell’INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.

€ 8.020,61 somma dell’importo annuo 2012 della INVCIV, pari a € 3.761,68 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.258,93.

€ 13.597,61 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012dell’assegno sociale, pari a € 5.577,00

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 32

Segue Tabella M 5

3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)

E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)

Anno Importo pensione

Limiti di reddito Importo mensile aumento spettante Pensionato solo

(A) Pensionato

coniugato (B)

2011 326,75 7.862,27 13.297,83 278,04

A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13

2012 335,26 8.020,61 13.597,61 281,71

A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo

effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento

dell’INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.

€ 8.020,61 somma dell’importo annuo 2012 della INVCIV, pari a € 4.358,38 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.662,23 .

€ 13.597,61 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012dell’assegno sociale, pari a € 5.577,00

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 33

Segue Tabella M 5

4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931

Anno Importo pensione

Limiti di reddito Importo mensile aumento spettante Pensionato solo

(A) Pensionato

coniugato (B)

2011 332,93 7.862,27 13.297,83

271,86 A - (RP + INVCIV) / 13

B – (RF + RP + INVCIV) / 13

2012 341,60 8.020,61 13.597,61

275,37 A - (RP + INVCIV) / 13

B – (RF + RP + INVCIV) / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo

effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento

dell’INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.

€ 8.020,61 somma dell’importo annuo 2012 della INVCIV, pari a € 4.440,80 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.579,81

€ 13.597,61 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012dell’assegno sociale, pari a € 5.577,00

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 34

Segue Tabella M 5

5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930

Anno Importo pensione

Limiti di reddito Importo mensile aumento spettante Pensionato solo

(A) Pensionato

coniugato (B)

2011 347,99 7.862,27 13.297,83

256,80 A - (RP + INVCIV) / 13

B – (RF + RP + INVCIV) / 13

2012 357,05 8.020,61 13.597,61

259,92 A - (RP + INVCIV) / 13

B – (RF + RP + INVCIV) / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo

effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento

dell’INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.

€ 8.020,61 somma dell’importo annuo 2012 della INVCIV, pari a € 4.641,65 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.378,96.

€ 13.597,61 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012dell’assegno sociale, pari a € 5.577,00

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 35

Tabella N

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA

Reddito Aliquota percentuale

Correttivo da detrarre

Fino a 15.000,00 23% 0,00Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 27% 600,00Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 38% 3.680,00Oltre 55.000,00 Fino a 75.000,00 41% 5.330,00Oltre 75.000,00 43% 6.830,00 1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA

Reddito Aliquota percentuale

Correttivo da detrarre

Fino a 1.250,00 23% 0,00Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17Oltre 6.250,00 43% 569,17

A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 36

Segue Tabella N DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA - Art. 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l’art. 12 del TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia) 2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE

Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati

800,00 Nota 1

Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni 900,00 Nota 1

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Importo base + 220,00 € Nota 1

Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200,00 € per ciascun figlio

a partire dal primo aumento: 200,00 * n. tot. Figli

Nota 1

Per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile 750,00 Nota 2

Per primo figlio in mancanza del coniuge

Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 2 a)

La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 € 95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1)) Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 € Calcolo del coefficiente (C ):

C: (80.000 - reddito) / 80.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C

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Segue Tabella N 2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato

Reddito Detrazione annua note

Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1 Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00 Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00 Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00 Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00 Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00 Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00 Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00 Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C = reddito / 15.000 Calcolo della diminuzione della detrazione (A ): A = 110 * C Calcolo della detrazione: 800 - A Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 € Calcolo del coefficiente (C ):

C: (80.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 690,00 * C

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Segue Tabella N DETRAZIONE PER REDDITI - Art. 3, comma 1, lettera d) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l’art. 13 del TUIR (Altre detrazioni) 3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito Detrazione annua note

Fino a 7.500,00 1.725,00 Nota 1 Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C = (15.000 - reddito) / 7.500 Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):

A = 470 * C Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C

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Segue Tabella N 3A - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE ultra75 (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito Detrazione annua note

Fino a 7.750,00 1.783,00 Nota 1 Oltre 7.750,00 Fino a 15.000,00 1.297,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €. La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 486 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C = (15.000 - reddito) / 7.250 Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):

A = 486 * C Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C

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Segue Tabella N 4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)

Reddito Detrazione annua note

Fino a 8.000,00 1.840,00 Nota 1 Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.338,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.338,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 502 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C = (15.000 - reddito) / 7.000 Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):

A = 502 * C Calcolo della detrazione: 1.338,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.338,00 * C

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Segue Tabella N 4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)

Reddito Detrazione annua

Oltre 23.000,00 Fino a 24.000,00 10,00 Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00 20,00 Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00 30,00 Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00 40,00 Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00 25,00 Nota: L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.

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Segue Tabella N 5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI (da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite)

Reddito Detrazione annua note

Fino a 7.500,00 1.725,00 Nota 1 Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C = (15.000 - reddito) / 7.500 Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):

A = 470 * C Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C ):

C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al centesimo di € più vicino

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Tabella O

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2012

1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992

Fasce di retribuzione e di reddito Aliquote percentuali di rendimento

Pensione corrispondente

all’importo massimo della fascia con 40 anni

di anzianità contributiva

Importo annuo Importo

settimanale

Annua per 40 anni di anzianità

contributiva

Mensile per ogni

settimana di anzianità

contributiva

Importo annuo

Importo mensile

Fino a € 44.161,00 849,25 80 0,00153846 35.328,80 2.717,60

Oltre € 44.161,00 Fino a € 58.734,13 (fascia di € 14.573,13)

849,25 1.129,50 280,25 60 0,0011538 8.743,54 672,58

Oltre € 58.734,13 Fino a € 73.307,26 (fascia di € 14.573,13)

1.129,50 1.409,76 280,25 50 0,000961538 7.286,63 560,51

Oltre € 73.307,26 1.409,76 40 0,00076923

2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993

Fasce di retribuzione e di reddito Aliquote percentuali di rendimento

Pensione corrispondente

all’importo massimo della fascia con 40 anni

di anzianità contributiva

Importo annuo Importo

settimanale

Annua per 40 anni di anzianità

contributiva

Mensile per ogni

settimana di anzianità

contributiva

Importo annuo

Importo mensile

Fino a € 44.161,00 849,25 80 0,00153846 35.328,80 2.717,60

Oltre € 44.161,00 Fino a € 58.734,13 (fascia di € 14.573,13)

849,25 1.129,50 280,25 64 0,001230769 9.326,85 717,45

Oltre € 58.734,13 Fino a € 73.307,26 (fascia di € 14.573,13)

1.129,50 1.409,76 280,25 54 0,001038461 7.869,55 605,35

Oltre € 73.307,26 Fino a € 83.905,90 (fascia di € 10.330,08)

1.409,76 1.613,58 203,82 44 0,000846153 4.663,49 358,73

Oltre € 83.905,90 1.615,15 36 0,000692307

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Tabella R

MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)

Anno Massimale di retribuzione pensionabile

2011 93.622,00

2012 96.056,00

Tabella S

MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;

articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

Anno Importo mensile del

trattamento minimo di pensione

Percentuale di ragguaglio della

pensione

Minimale retributivo settimanale

Minimale retributivo annuo

2011 468,35 40 187,34 9.741,68 2012 480,53 40 192,21 9.994,92

Tabella T

MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI articolo 6 della Legge 967/1953

articolo 2, comma 18, della Legge 335/95; articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;

Anno Minimale retributivoMassimale retributivo Tetto pensionabile

2011 9.741,68 170.657,00 43.042,00 2012 9.994,92 175.094,00 44.161,00