1 Le regole per lavorare in Svizzera

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LE REGOLEPER LAVORARE IN SVIZZERA

La normativa di riferimento

Le imprese Italiane hanno il diritto di poter operare in Svizzera.Tale diritto risulta legittimato dall’accordo siglato tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.Tale accordo risale al 21 giugno 1999.L’art. 5 di tale accordo prevede espressamente che un prestatore di servizi (o una società) gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.Non necessita pertanto di alcun permesso fino a detto limite.

IL DIRITTO

La regola centrale è il vincolo sociale che impone di «garantire le stesse condizioni di vita, occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali», secondo un assunto tipico delle condizioni di «reciprocità», peraltro tale indicazione si deve coniugare con la necessità del rispetto delle regole proprie della Confederazione.Le imprese estere, ad esempio, devono attenersi alle condizioni salariali e lavorative del paese in cui operano.Per operare in svizzera dovranno quindi essere applicati, ai dipendenti distaccati, i salari minimi previsti nei normali contratti di lavoro. Di tale adempimento ricorre la responsabilità anche in capo all’appaltatore.

VINCOLO SOCIALE

Per poter dare corso allo svolgimento della propria attività in Svizzera le imprese hanno l’obbligo di assolvere una comunicazione preventiva, chiamata nel gergo «notifica», che viene inoltrata all’Ufficio di sorveglianza del mercato del lavoro.

La comunicazione in questione può essere fatta telematicamente accreditandosi sul sito internet istituzionale oppure mediante le normali vie: fax-posta.

LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE

La notifica deve avvenire sempre in un momento antecedente rispetto all’avvio dell’attività lavorativa in territorio Svizzero.

Nel presente documento saranno trattate solo le problematiche relative a coloro che esercitano un’attività lucrativa, in particolare ai prestatori di servizi:

- indipendenti; - lavoratori distaccati.

LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE

Chi sono i lavoratori indipendenti?I titolari o i soci di un’impresa che intendono prestare il proprio lavoro in Svizzera per un periodo determinato di tempo.

Chi sono i lavoratori dipendenti distaccati?Sono i lavoratori che vengono distaccati in Svizzera da una impresa con sede nell’Unione Europea nel contesto di un rapporto di subordinazione al fine di fornire una prestazione di servizio (esecuzione di mandati o di contratti d’appalto).

LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE

A decorrere dal 1° giugno 2004, la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di 90 GIORNI per anno civile non soggiace più all’obbligo del permesso.

La notifica in questione deve essere effettuata almeno 8 giorni prima dell’avvio dell’attività in svizzera, domeniche e festività incluse (escluse eccezioni). Nei casi di urgenza (riparazioni, incidenti, ecc.) è possibile non rispettare il termine di 8 giorni ma necessita fare la notifica quantomeno lo stesso giorno in cui vengono avviati i lavori dandone giustificazione adeguata.

La procedura di notifica è consultabile sul sito dell’autorità federale www.bfm.admin.ch

LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE

L’Ufficio per la sorveglianza del mercato, ricevuta la notifica, inoltrerà una conferma.

La conferma solitamente riporta il seguente testo:«Questo attestato conferma l’avvenuta notifica giusta le indicazioni summenzionate. Per contro, questa conferma non rappresenta un’approvazione per un’eventuale deroga ai termini di notifica. Vogliate inoltre osservare eventuali indicazioni su questa conferma. Infrazioni alla procedura possono essere sanzionate. Sono fatte salve le prescrizioni della polizia economica, sanitaria e del commercio, nonché altri obblighi legati all’esercizio della professione».

LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE

Nel caso in cui intervengano delle variazioni a notifica avvenuta, quali ad esempio:- posticipo della data di inizio;- riduzione o un prolungamento del periodo dell’impiego;- interruzione dei lavori;è necessario informare l’Ufficio per la sorveglianza effettuando una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected]

La comunicazione va fatta al più tardi prima dell’inizio dell’impiego.

Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata a mezzo posta o fax la variazione deve essere comunicata con il medesimo mezzo.

LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE

Nella notifica vanno precisati:1 - i dati dell’impresa che opererà il distacco in Svizzera;2 - il genere di lavoro da eseguire; 3 - la durata del distacco, precisando la data d’inizio dei lavori e la presumibile durata degli stessi. E’ opportuno segnalare la durata per settimane, per non conteggiare sabati e domeniche nei 90 giorni annuali di distacco;4 - il luogo esatto dove saranno occupati i lavoratori. E’ indispensabile segnare il numero civico del luogo dove si andrà ad operare. Se fosse sprovvisto di numero civico va indicato il numero di mappale;

IL CONTENUTO DELLA NOTIFICA

5 - il nome e l’indirizzo del committente svizzero (non necessariamente il luogo dove si opererà coincide con l’indirizzo del committente. Vanno perciò indicati entrambi); 6 - le indicazioni del o dei lavoratori distaccati: cognome, nome e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera, nonché i riferimenti INPS.

Successivamente si possono comunicare eventuali variazioni a quanto già notificato, purché ciò avvenga in anticipo rispetto all’avvio dei lavori sul territorio elvetico.

IL CONTENUTO DELLA NOTIFICA

Come precisato la convenzione prevede che l’impresa estera possa operare nel territorio dell’altro stato per massimo 90 giorni per ogni anno civile.Oltre i 90 giorni necessita richiedere un permesso alle competenti autorità che decidono sul suo rilascio partendo dall’esame delle condizioni del mercato del lavoro e dei contingenti.Soluzione alternativa: costituire un’impresa in Svizzera.Si rammenta che i 90 giorni non dipendono dal numero delle persone e che superato detto limite non è possibile lavorare.Si consiglia pertanto di pianificare bene il loro utilizzo.

IL LIMITE DEI 90 GIORNI

Ogni persona soggiace alle disposizioni legali di sicurezza sociale di un solo ed unico Stato. Il lavoratore distaccato come pure il lavoratore indipendente (titolare ditta individuale) resta, secondo il Regolamento CE 1408/71, sottoposto all’obbligo d’assicurazione sociale nel paese di origine e, al momento del distaccamento in un Paese UE, deve dimostrare il suo assoggettamento al regime sociale del suo paese di origine per quanto riguarda AVS (ASSICURAZIONE Vecchiaia e Superstiti)/AI (Assicurazione Invalidità), APG, LAINF, Cassa pensioni e Cassa malati.

I lavoratori italiani permangono pertanto soggetti alla cassa INPS ed all’INAIL.

LA COPERTURA ASSICURATIVA

Al fine di comprovare il regolare assoggettamento alla contribuzione del paese di origine è istituito l’obbligo di ottenere, preventivamente all’accesso nel territorio straniero, il modello A1 che viene compilato dall’utente e timbrato dall’Ufficio INPS competente.Riferimento del modello A1: circolare numero 99 del 21/07/2010

Se l’impresa sa a priori che lavorerà in maniera discontinua presso uno stesso cantiere può richiedere il rilascio del modello indicando un arco di tempo anche medio lungo (al massimo 2 mesi) purché la sede dei lavori ed il committente siano sempre gli stessi.

LA COPERTURA ASSICURATIVA

Al momento della notifica nella quale viene dichiarata l’attività che l’impresa si accinge a prestare l’Ente ha la possibilità di richiedere una cauzione.

La cauzione viene richiesta al fine di garantire il rispetto delle norme contrattuali.

La cauzione serve a : - garantire le pene convenzionali - coprire i costi di controllo e d’esecuzione del CCL; - garantire il pagamento del contributo al fondo paritetico.

LA CAUZIONE

La cauzione va versata prima di lavorare in Svizzera e può essere depositata: - in contanti;

- costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca;- costituita tramite garanzia assicurativa.

La titolarità della cauzione è dell’azienda.

Per ogni informazione: Sportello AIC 004191 8354550

La cauzione va versata presso la Commissione Paritetica cantonale. Il suo importo varia in relazione all’importo del lavoro da eseguire: - 10.000 fr. per lavori inferiori o uguali a 20.000 fr. - 20.000 fr. per lavori superiori a 20.000 fr.

LA CAUZIONE

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LA CAUZIONE

Di seguito si elencano le attività che sono soggette a cauzione in Ticino:

• Copritetto e costruttori di facciate• Ramo involucro• Ramo della tecnica della costruzione• Gessatura• Settore dell'isolazione• Pittura• Artigianato del metallo• Posa pavimenti/parchetto• Piastrellisti

LA CAUZIONE

In dogana, al momento dell’importazione delle merci, necessita far fronte alle “spese” relative a tale operazione.

In primis occorre far fronte all’Imposta sul valore aggiunto che viene riscossa dall’Amministrazione federale delle dogane.

L’aliquota normale in Svizzera è l’8%.

In secundis necessita far fronte, solo per alcune tipologie di prodotti importati, al pagamento del DAZIO.

IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI ALL’ESTERO

CARNET ATA

• Il carnet ATA permette l'esportazione temporanea di materiale professionale per un tempo massimo di 12 mesi. • Questo documento permette, l'esportazione e l'importazione dai

Paesi aderenti alla Convenzione ATA, senza pagare il dazio e l'IVA, purché le merci rientrino in Italia entro il termine di un anno dalla data di emissione del carnet ATA.

• Comunque per materiale professionale minimo è consigliabile contattare la Dogana competente.

IL TRASFERIMENTO DI BENI TEMPORANEO ALL’ESTERO

STRUMENTI DI LAVORO • L’esportazione temporanea dell’attrezzatura da lavoro (utensileria

manuale, cacciaviti, chiavi inglesi, trapani, scala di alluminio, ecc.) è normalmente ammessa senza particolari formalità mediante la presentazione in Dogana di una lista con l’elenco degli attrezzi al seguito del soggetto transitante.

• Si tenga presente che il valore del materiale presentato non deve normalmente superare i 1'000 Euro. Detta lista deve essere

conservata ed esibita nuovamente all’atto del ritorno nel proprio paese al fine di comprovarne il rimpatrio.

IL TRASFERIMENTO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

LAVORO • I datori di lavoro italiani che distaccano i propri dipendenti in Svizzera devono applicare le medesime condizioni di lavoro, in particolare quelle relative al salario minimo, la compensazione delle ore supplementari, il tempo di lavoro, la sicurezza sul posto

di lavoro, ecc., vigenti in Svizzera o nel Cantone, previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale (Dir. 96/71/CE).

IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI

LA BUSTA PAGA La busta paga è la prova del rispetto delle norme dei bilaterali: va inviata agli ispettori, se dagli stessi richiesta.La busta paga appare la voce “retribuzione integrativa per lavoro in Svizzera”, specificando numero ore e periodo.Opportuno inviare agli ispettori anche un allegato dettagliato del calcolo della differenza salariale.

ORARIO LAVORO Sussiste l’obbligo di rispettare le norme svizzere:• tragitto frontiera - cantiere: se supera 20’-30’ va retribuito (dipende dal CCL) • si pagano le ore effettive di lavoro, registrate su apposito modulo

giornaliero

IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI

IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI

ALTRI OBBLIGHI Se previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale:

• Contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, se il distacco dura più di 90 giorni. • Spese dei controlli. Si tratta di una norma obbligatoria prevista da

tutti i contratti collettivi di obbligatorietà generale, finalizzata a finanziare il funzionamento dei comitati paritetici di controllo cantonali.

IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI

Gli stessi devono comprovare il proprio stato di indipendente:• Non basta essere iscritti all’albo degli artigiani in Italia L’autorità competente può esigere una prova richiedendo: • Iscrizione a un albo professionale quale indipendente; • Affiliazione alle assicurazioni sociali (INPS, INAIL) in Italia; • Contratto (appalto) con un destinatario di prestazioni in Svizzera; • Giro di clientela (numero di clienti); • Disponibilità di materiale proprio (veicolo, attrezzature, ecc.); • Presentazione personalizzata (pubblicità, corrispondenza); • Numero partita IVA; • Ulteriori indizi atti a provare l’esercizio di un’attività economica indipendente.

I LAVORATORI INDIPENDENTI

Possono entrare in Svizzera come dipendenti di una ditta italiana se sono in Italia da almeno un anno.

Come lavoratori autonomi non hanno diritto alla libera circolazione.

I LAVORATORI EXTRA COMUNITARI

Ufficio della manodopera estera6500 Bellinzona - Piazza Governotel. 0041 91 814 73 91 fax. 0041 91 814 73 99

Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro6501 Bellinzona – Viale Stefano Franscini, 17tel. 0041 91 814 30 96 fax. 0041 91 814 44 39

Commissione Paritetica Cantonale dell’Edilizia e del Genio Civile6501 Bellinzona, Via Portone 4casella postale 1220tel. 0041 91 825 91 88 fax. 0041 91 825 48 45

Commissione Professionale Paritetica nel ramo delle installazione elettriche ticinesiVia Cantonale 19 6814 LAMONETel. 0041 91 966 60 86Fax. 0041 91 966 60 85

Associazione Interprofessionale di controllo AICCasella Postale 1005Viale Portone 4 – 6500 BellinzonaTel. 0041 91 835 45 50 Fax. 0041 91 835 45 51

Associazione installatori elettricisti ticinesiC/o Camera di Commercio di LuganoViale Portone 4 – 6500 BellinzonaTel. 0041 91 911 51 14

Indirizzi utili

Repubblica e Canton Ticinowww.ti.ch/accordi-bilaterali

Ufficio della manodopera esterawww.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Ispettorato del lavorowww.ti.ch/ispettorato-lavoro

Sezione dei permessi e dell’immigrazionewww.ti.ch/permessi

Istituto delle assicurazioni socialiwww.ti.ch/ias

Ufficio Federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazionehttps://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html

Links utili