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1 Il sovraindebitamento: la legge c’è ma non basta (aspetti giuridici) Avv. Paola Moreschini PRO.SEGUO 25 settembre 2014

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Il sovraindebitamento: la legge c’è ma non basta

(aspetti giuridici)

Avv. Paola Moreschini

PRO.SEGUO25 settembre 2014

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L’Italia è stata l’ultimo tra i paesi europei ad aver introdotto una normativa sul sovraindebitamento

L. 108/96 ha istituito un “Fondo per la prevenzione dell’usura” finalizzato a fornire ai soggetti non

imprenditori un prestito garantito per il ripianamento dei debiti

  L. 27 gennaio 2012 n.3 “Disposizioni in materia di usura e

di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”

modificata dal DL n.179/2012 convertito dalla L. 221/2012  

Storia della legge n.3/2012

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L’intento doveva essere quello quello di incentivare le soluzioni contrattuali

ma il legislatore ha scelto un modello eccessivamente procedimentalizzato

 

Storia della legge n.3/2012

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FINALITA’

SOCIALIprevenzione del rischio usura, della povertà e

dell’esclusione sociale delle famiglie

PER I CREDITORI attrazione del debitore civile nella logica

concorsuale del debitore commerciale

PER I DEBITORI introduzione dell’esdebitazione

per i soggetti non fallibili

 

Storia della legge n.3/2012

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Definizione di sovraindebitamento

DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

a)un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,

ovvero

b)una definitiva incapacità del debitore di adempiere

regolarmente le proprie obbligazioni

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Il sovraindebitamento va riferito alla somma di diverse tipologie di debiti:

-con il fisco-con banche e finanziarie-con gestori di servizi pubblici -per canoni locativi-per prestazioni sanitarie-con fornitori -verso altre famiglie

Definizione di sovraindebitamento

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DESTINATARI

1) i debitori non soggetti alle procedure della legge fallimentare

2) che non hanno fatto ricorso ai procedimenti della L.3/2012 negli ultimi 5 anni

Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

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DESTINATARI

- imprenditori esclusi dal fallimento in ragione delle soglie dimensionali - imprenditori agricoli- professionisti- consumatori e famiglie- associazioni e fondazioni

Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

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DIVERSITA’ DI DEBITORI

- riforma della L.3/2012 ha operato una distinzione tra debitori- finalità di consumo e finalità di impresa - esdebitazione ha una funzione diversa per il debitore civile o commerciale

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CONSUMATORI E FAMIGLIE

- consumatore è la persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o

professionale eventualmente svolta- si fa riferimento al nucleo familiare per

valutare la sussistenza di una situazione di sovraindebitamento

Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

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Accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti

*Piano del consumatore

*Liquidazione del patrimonio

Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

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Due tipi di procedure

per l'imprenditore non fallibile - Accordo di composizione della crisi

- Liquidazione del patrimonio

Tre tipi di procedure per il consumatore - Piano del consumatore

- Accordo di composizione della crisi- Liquidazione del patrimonio

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ACCORDO CON I CREDITORI

PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

- modello degli accordi (art.182 bis LF)- tetto per raggiungere l’accordo: 60% dei crediti- eventuale omologazione dell’accordo da parte del Tribunale- vincolatività dell’accordo omologato per tutti i creditori

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PIANO DEL CONSUMATORE

- debiti non derivanti da attività d’impresa- non occorre l’approvazione dei creditori- condizione dell’assenza di indebitamento colposo- occorre l’omologazione del piano da parte del Tribunale

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Valutazione sulla meritevolezza del consumatore

Piano non è omologabile se il consumatore

- ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere

- ha colposamente determinato la sua situazione di sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla proprie capacità patrimoniali

Relazione particolareggiata dell’OCC

- sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal consumatore- sulle ragioni dell’incapacità del consumatore ad adempiere

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Tribunale di Pistoia

27/12/2013 e 28/2/2014

-Decreto del 27/12/2013 di omologazione del piano del consumatore-Decreto del 28/2/2014 di revoca dell’omologazione del piano in accoglimento del reclamo proposto da un creditore che si era opposto all’omologazione (la società finanziaria che aveva erogato l’ultimo finanziamento)

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TEST DI MERITEVOLEZZA

Principio del debito responsabile va esaminato in rapporto con il principio del

credito responsabile introdotto dal d.lgs.141/2010 con

l’inserimento nel TUB dell’art.124 bis sulla verifica da parte dell’intermediario

finanziario del merito creditizio del cliente

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CONTENUTO DELL’ACCORDO O DEL PIANO liberamente determinato

- limitazioni per crediti impignorabili e privilegiati- possibilità di conferimenti da parte di terzi per garantire la fattibilità dell’accordo - moratoria dei pagamenti fino ad 1 anno dall’omologazione- limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito, alla sottoscrizione di strumenti finanziari

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

- scelta alternativa rispetto all’accordo- conversione automatica della procedura di composizione in liquidazione - su richiesta del creditore che contesta la convenienza dell’accordo prima dell’omologazione- su richiesta del creditore dopo l’omologazione

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Valutazioni per aprire la liquidazione

Per aprire la procedura di liquidazione

va valutata la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni

Relazione particolareggiata dell’OCC -sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere le obbligazioni-sulle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere

Procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

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PROCEDIMENTOdavanti al tribunale del luogo di residenza

o sede principale del debitore- deposito dell’istanza con la documentazione allegata-decreto del Tribunale °fissa l’udienza con i creditori e stabilisce forme di pubblicità °vieta l’inizio e dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali -udienza di comparizione dei creditori-eventuale omologazione dell’accordo/piano

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DOCUMENTI DA ALLEGARE

- elenco dei creditori- elenco dei beni del debitore- elenco atti di disposizione ultimi 5 anni- dichiarazione redditi ultimi 3 anni- attestazione della fattibilità del piano- elenco delle spese correnti della famiglia con allegato stato di famiglia- scritture contabili degli ultimi 3 esercizi- relazione particolareggiata per il piano del consumatore

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RIMEDI- annullamento o risoluzione dell’accordo -revoca dell’accordo o cessazione di diritto

dell’efficacia dell’omologazione del piano del consumatore

SANZIONIspecifiche fattispecie di reato per il debitore

ed anche per l’OCC

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ESDEBITAZIONE

- art.142 LF: liberazione dai debiti residui dopo il fallimento

- con decreto del Tribunale revocabile- possibilità riservata al debitore meritevole, che

non ne ha beneficiato negli ultimi 8 anni*dopo l’attuazione dell’accordo *dopo la liquidazione dei beni

- debiti esclusi dall’esdebitazione: debiti con il fisco, obblighi di mantenimento,

sanzioni penali o amministrative

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Valutazioni per ottenere l’esdebitazione

Per concedere il beneficio dell’esdebitazione

il giudice deve aver escluso -che al debitore sia imputabile un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali - che il debitore nei 5 anni precedenti e nel corso della procedura abbia posto in essere atti in frode ai creditori, simulazioni…..

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ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Possono costituire OCC enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza, professionalità, adeguatezza patrimoniale

Possono essere iscritti di diritto nel Registro degli OCC - gli organismi di conciliazioni delle CCIAA- i segretariati sociali dei Comuni (L.328/2000)- gli Ordini professionali degli avvocati, commercialisti, notai

Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

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REGISTRO DEGLI ORGANISMI

- La legge 3/2012 ha istituito un Registro degli OCC presso il Ministero della Giustizia

- Regolamento ministeriale dovrà disciplinare:° i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro° i compensi e i rimborsi spettanti agli OCC

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REGISTRO DEGLI ORGANISMI

Parere negativo del Consiglio di Stato del 25/7/2013 sull’articolato del Regolamento trasmesso dal Ministero della Giustizia

* funzioni pubbliche dei gestori della crisi* volontà del legislatore di escludere

persone giuridiche private*possibilità per gli enti pubblici di costituire

organismi (internIi o esterni)*divieto di esternalizzazione per gli enti

pubblici locali (L. 135/2012)

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PROFESSIONISTI NOMINATI DAL TRIBUNALE

- Gli stessi compiti dell’OCC possono essere svolti da un professionista o società tra professionisti che sia in possesso dei requisiti previsti dalla LF oppure da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale

- Fino all’entrata in vigore delle tariffe si applicano i compensi per i commissari giudiziali o per i curatori fallimentari ridotti del 40%

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COMPITI DELL’ORGANISMO

- aiutare debitore a predisporre la proposta - verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati- trarre informazioni dalle banche dati pubbliche - attestare con una relazione la fattibilità dell’accordo/piano - redigere la relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento (piano del consumatore) - depositare della proposta agli uffici fiscali

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COMPITI DELL’ORGANISMO - eventuale funzione di liquidatore - curare la pubblicità e le comunicazioni ai creditori e la raccolta delle adesioni dei creditori- predisporre una relazione provvisoria per i creditori e una relazione definitiva per il giudice- controllare l’esecuzione dell’accordo - risolvere i problemi che dovessero insorgere durante la fase esecutiva dell’accordo/piano

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DIVERSITA’ DI COMPITI E DI COMPETENZE

- attestazioni di fattibilità e attestazioni di meritevolezza

- controllo sull’esecuzione del piano, assistenza al debitore, soluzione dei problemi con i creditori

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