Corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Parte 1)

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Corso gestori Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

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Corso gestori Organismo di composizione

della crisi da sovraindebitamento

Fonti

L 3/2012 aggiornata dal D.L. 18/10/2012 n 179

convertito dalla L 17/12/2012 n221

l’art 15 co 3 rinvia per i requisiti dell’OCC ad un

successivo D.M.

il D.M. data 24/9/2014 n 202; entrato in vigore il

28/1/2015 con la pubblicazione sulla G.U.

L’OCC degli avv.ti è stato costituito giusta

delibera del 29/10/2015 che ha anche approvato

il Regolamento

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La figura dell’OCC

Chi può costituire un OCC

Art 4 D.M. 202/2014• I comuni• le provincie• le città metropolitane• le regioni• le università• le CCIAA• gli ordini professionali• il segretario sociale per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei

familiari (L.328/2000)

Il Regolamento 202/2014

Con lo stesso REGOLAMENTO sono regolate:

– le condizioni per l’iscrizione

– la formazione dell’elenco nel registro

– la sua gestione (revisione, sospensione e cancellazione degli

iscritti)

– la determinazione dei compensi spettanti agli organismi a carico

dei soggetti che ricorrono alla procedura

Definizioni

Organismo: articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati

dalla legge, stabilmente destinata all’erogazione del servizio di

gestione della crisi da sovraindebitamento

Gestione della Crisi il servizio resto dall’organismo allo scopo di

gestire i procedimenti di composizione della crisi da

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

Gestore della crisi: la persona fisica che individualmente o

collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Responsabile: il responsabile della tenuta dei registri (direttore

generale giustizia civile)

Regolamento dell’organismo: l’atto adottato dall’organismo

contenente le norme di autodisciplina.

Articolazioni dell’OCC

Consiglio Direttivo (assume la direzione e la rappresentanza

dell’ORGANISMO e ne cura l’organizzazione fissando i requisiti di

selezione formazione ed aggiornamento dei gestori)

Referente (distribuisce gli incarichi / nomina il gestore / rende la

dichiarazione di neutralità)

Segreteria Amministrativa (verifica la sussistenza dei

presupposti di ammissibilità / verifica il pagamento del compenso / si

occupa delle comunicazioni)

Gestore della Crisi (le persone fisiche che si occupano del

servizio / in regola con i requisiti)

Requisiti per iscrizione nel registro

Il registro degli organismi

il responsabile

verifica i requisiti di: Formalità dell’OCC (ente pubblico/ nomina referente / polizza

assicurativa/ conformità del regolamento al D.M.)

Competenza (laurea/ formazione/ tirocinio/ aggiornamento biennale)

Disciplina transitoria (esenzione triennale aggiornamento 40 ore)

Onorabilità (art 2382 c.c./ misure di prevenzione codice antimafia/ condannati con sentenza passata in giudicato a pena detentiva/ sanzione disciplinare)

Obblighi dell’organismo e del gestore

Registro degli affari di gestione

Referente (distribuisce gli incarichi / nomina-sostituisce il gestore / dichiara la neutralità)

Obblighi dell’organismo (comunica al debitore la complessità/ i dati di polizza/ il preventivo/ porta a conoscenza dei creditori l’accordo per il compenso)

Obblighi del gestore (riservatezza/ divieto assumere diritti-obblighi connessi con gli affari/ divieto di percepire compensi/ dichiarazione di indipendenza/ requisiti di cui all’art 2399 c.c./ rispondere al Responsabile / portare al tribunale la dichiarazione di indipendenza/ eseguire personalmente la prestazione / dichiarare il possesso dei requisiti di onorabilità/ distruzione dei dati sensibili)

Il compenso

Il preventivo è comunicato al debitore al momento del

conferimento dell’incarico

L’accordo è comunicato ai creditori

In difetto di accordo per la determinazione si applicano le

disposizioni del regolamento

Cosa è compreso nel compenso

– l’intero corrispettivo incluse le attività accessorie

– un rimborso forfettario di spese generali (10%-15%)

è previsto il rimborso delle spese vive e dei costi degli ausiliari

Le soglie minime e massime non sono vincolanti

Il compenso

Quali sono i criteri per la determinazione- la complessità / l’opera prestata e i risultati ottenuti

- Il ricorso ad ausiliari / la sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti

Determinazione del compenso nei casi di liquidazione/accordi/piano

– Sull’attivo: l’art 1 co 1 del D.M. 30/2012 ridotti tra il 15% e il 40%

– Sul passivo: l’art 1 co 2 del D.M. 30/2012 ridotti tra il 15% e il 40%

– Nell’accordo/piano il compenso è comprensivo dell’opera prestata successivamente all’omologa.

– Nel caso di gruppo di imprese

Le percentuali del compenso sull’attivo

Compenso sull’attivo realizzato

dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;

dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i € 811.353,79 fino a € 2.434.061,37;

dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i € 2.434.061,37.

Il curatore inoltre otterrà, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso

supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo

0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Il compenso

Tetti invalicabili: 1. non superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai

ceditori per le procedure aventi un passivo superiore a € 1.000.000 e

2. non superiore al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore

3. queste soglie non si applicano in ogni caso quando l’ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori è inferiore ad €20.000

4. all’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull’importo del compenso

Qual è la quota del compenso che spetta al gestore e quale quella trattenuta dall’organismo

– 80% gestore – 20% OCC

Il compenso

L’OCC può chiedere acconti

Unicità del compenso quando si sono succeduti più organismi nello stesso procedimento il

compenso è unico

Nel caso in cui per l’esecuzione del piano o dell’accordo sia nominato

un liquidatore o un gestore per la liquidazione la determinazione del

compenso segue le stesse regole.

Ricorso al gratuito patrocinio

Gli artt 146 e 147 DPR 115 /2002 non lo

prevedono e non si applicano estensivamente in

quanto sono limitate al fallimento (mentre il

sovraindebitamento esclude il fallimento)

L’art 15 L 3/2012 co 4 prevede espressamente

che dalla costituzione e funzionamento degli OCC

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Il ricorso per la nomina di OCC

La domanda per la nomina dell’OCC:

– A chi si rivolge

– Compiti della segreteria

– Contenuto minimo della domanda

La domanda del piano /accordo / liquidazione

richiede l’assistenza tecnica

La figura dell’OCC

Figura con tre teste:

Consulente del debitore, del creditore e del giudice

Emanazione di un ente pubblico ed organismo

chiamato a svolgere una funzione pubblica

Compiti dell’ OCC

L’art 15 co 5, 6,7,8 riassume i compiti dell’OCC al netto di quanto

previsto specificamente dalle sezioni prima e seconda ha i seguenti

compiti:

assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di

ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso

verifica (non attesta) la veridicità dei dati contenuti nella proposta e

nei documenti allegati

attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’art 9 co2

esegue la pubblicità

effettua le comunicazioni disposte dal giudice

(quando il giudice lo dispone) svolge le funzioni di liquidatore o di

gestore per la liquidazione designato ai sensi dell’art 7

poteri / doveri

previa autorizzazione del giudice può accedere

ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria

nei sistemi di informazioni creditizie

nelle centrali rischi

nelle altre banche dati pubbliche (compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’art 30 ter co 2 D.Lgs 141/2010 per svolgere indagini di supporto al controllo delle identità – il servizio è istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo)

Accesso alle banche dati

è ragionevole ritenere che l’organismo possa farsi autorizzare dal giudice all’accesso a tali banche dati anche prima del deposito di un atto in tribunale in quanto verosimilmente le indagini a cui mirano sono da esperirsi in fase di preparazione del piano e dunque prima del deposito della proposta.

i predetti dati devono essere distrutticontestualmente alla conclusione o cessazione della procedura e dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei dati

Sanzioni Penali

è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da €1.000 a €50.000 il componente dell’OCC che rende attestazioni false in ordine:

o alla veridicità dei dati

o alla fattibilità del piano

o Nella relazione della meritevolezza

ovvero che

o cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando

senza giustificato motivo un atto del suo ufficio

Responsabilità civili

di carattere contrattuali: nei confronti del debitore

extracontrattuale nei confronti dei creditori per il caso di dichiarazioni espresse senza la dovuta ponderazione (si pensi all’attestazione di fattibilità)

anche i compiti di vigilanza o di informazioneverso i creditori, se disattese, possono essere fonte di responsabilità.

Corso gestori Organismo di composizione

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