1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi...

29
1 I CONTRATTI I CONTRATTI INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI

Transcript of 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi...

Page 1: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

11

I CONTRATTI I CONTRATTI INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI

Page 2: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

22

I CONTRATTI “GLOBALI”

La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo “globale” a partire dal 1950 ca., ad

opera dei professionisti della legge americani ed inglesi, che assistevano gli investimenti dei loro

connazionali nel mondo. Non circolavano più forme giuridiche (l’agenzia, la

vendita con esclusiva, e simili), ma testi completi, e sempre in inglese : la storia della

“globalizzazione” delle forme contrattuali è anche la storia della progressiva conquista da

parte della lingua inglese di tutti i mercati.

Page 3: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

33

I CONTRATTI “GLOBALI” (II)

Il successo dell’inglese è stato deciso dalle ex-colonie (si pensi, oggi, all’India), e dagli

avversari, come i Sovietici. La scelta della Cina di adottare l’inglese come lingua dei traffici – anche se la conoscenza nei ceti imprenditoriali ne é ancora assai limitata –

ha chiuso ogni possibile alternativa.

Ma non tutti i tipi contrattuali hanno subito l’uniformazione, tipica dei contratti di

distribuzione (che vedremo), franchising, di tutti i contratti finanziari e di acquisto d’azienda, e di

tanti altri : vediamo prima due eccezioni.

Page 4: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

44

WORDS and WORDS and PRINCIPLESPRINCIPLES

on CONTRACTSon CONTRACTS

Page 5: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

55

FORMATION of CONTRACTSFORMATION of CONTRACTS

Proposal or OfferProposal or Offer

Tender to offerTender to offer

Invitation to treat / Invitation to treat / to dealto deal

Acceptance andAcceptance and

the the mirror rulemirror rule

No irrevocable No irrevocable offer butoffer but

Options may be Options may be purchasedpurchased

Preliminary Preliminary agreements may agreements may not be made final not be made final by Courtsby Courts

Page 6: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

66

FORM and CONSIDERATIONFORM and CONSIDERATION

FormForm : Oral – Writing (the reproduced : Oral – Writing (the reproduced signature) – Deed under Sealsignature) – Deed under Seal

Consideration, o corrispettivo : Consideration, o corrispettivo :

1.1. ExecutoryExecutory

2.2. ExecutedExecuted

3.3. PastPast

Page 7: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

77

TERMS of CONTRACTTERMS of CONTRACT

TERMS, or clausesTERMS, or clauses1.1. ConditionsConditions2.2. WarrantiesWarranties3.3. Intermediate terms Intermediate terms (HK Fir Ship. vs. Kawasaki, 1962, CA)(HK Fir Ship. vs. Kawasaki, 1962, CA)

4.4. Other terms and representationsOther terms and representations5.5. Implied terms (I) business efficacy Implied terms (I) business efficacy (The Moorcock)(The Moorcock)

(II) Terms implied by custom(II) Terms implied by custom (III) Terms implied by Statute (III) Terms implied by Statute (follows)(follows)

Page 8: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

88

TERMS of CONTRACT (II)TERMS of CONTRACT (II)

The terms implied under the Sale of Goods Act, 1979The terms implied under the Sale of Goods Act, 19791.1. Implied condition as to titleImplied condition as to title2.2. Implied condition as to descriptionImplied condition as to description3.3. Implied condition as to fitness for purposeImplied condition as to fitness for purpose4.4. Implied condition as to sampleImplied condition as to sample

Le Le exemption clausesexemption clauses

L’interpretazione, o L’interpretazione, o constructionconstructionThe plain meaning ruleThe plain meaning rule

Page 9: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

99

L’INEFFICACIA, o INVALIDITYL’INEFFICACIA, o INVALIDITY

I LIMITI ALLA CAPACITA’ DI AGIREI LIMITI ALLA CAPACITA’ DI AGIRE1.1. The CrownThe Crown2.2. The minors (ed i The minors (ed i necessariesnecessaries))

LA MISREPRESENTATIONLA MISREPRESENTATION1.1. Fraudulent – Negligent – InnocentFraudulent – Negligent – Innocent2.2. La La rescissionrescission3.3. Gli Gli uberrimae fidei agreements : uberrimae fidei agreements : (1) i contratti di (1) i contratti di

assicurazione; (2) i assicurazione; (2) i family settlements agreementsfamily settlements agreements

Page 10: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1010

L’INEFFICACIA (II)L’INEFFICACIA (II)VIOLENZA, o VIOLENZA, o DURESSDURESS

UNDUE INFLUENCEUNDUE INFLUENCE

ERRORE, o ERRORE, o MISTAKEMISTAKE

1.1. Mutual, UnilateralMutual, Unilateral2.2. Non est factumNon est factum3.3. Sulla prestazione (se l’errore è riconoscibile)Sulla prestazione (se l’errore è riconoscibile)4.4. Sulla persona dell’altro contraenteSulla persona dell’altro contraente

Page 11: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1111

L’INEFFICACIA (III)L’INEFFICACIA (III)LA NULLITA’ PER ILLICEITA’, o ILLEGALITYLA NULLITA’ PER ILLICEITA’, o ILLEGALITY

1.1. Statutory illegalityStatutory illegality2.2. Illegality at common lawIllegality at common law

(a)(a) Agreements to commit a crime; Agreements to commit a crime; (b)(b) Agreements against the international interests of the Kingdom;Agreements against the international interests of the Kingdom;(c)(c) Agreements against the public service; Agreements against the public service; (d)(d) Agreements against the administration of Justice; Agreements against the administration of Justice; (e)(e) Abuse of legal process; Abuse of legal process; (f)(f) Agreements against good morals; Agreements against good morals; (g)(g) Agreements against the freedom of marriage; Agreements against the freedom of marriage; (h)(h) Agreements ousting the access to Courts; Agreements ousting the access to Courts; (i)(i) Restraint of TradeRestraint of Trade

Page 12: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1212

GLI EFFETTI DEL CONTRATTOGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Contratti e terziContratti e terzi The resale agreementsThe resale agreements The restrictive covenantsThe restrictive covenants The charterpartiesThe charterparties (The Lord Strathcona, 1926, PC)(The Lord Strathcona, 1926, PC)

The trust of contractual rightsThe trust of contractual rights The negotiable instrumentsThe negotiable instruments

L’esecuzione, o L’esecuzione, o performanceperformanceIl principio dell’Il principio dell’entire contractentire contract

Page 13: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1313

LA RISOLUZIONELA RISOLUZIONE o DISCHARGE OF CONTRACT o DISCHARGE OF CONTRACT

1.1. By operation of lawBy operation of law

2.2. By agreementBy agreement

3.3. By FrustrationBy Frustration

4.4. By BreachBy Breach

Page 14: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1414

CAUSATIONCAUSATION e DANNI e DANNI

Il caso Hadley vs. Baxendale, 1854, Exch.Il caso Hadley vs. Baxendale, 1854, Exch.

1.1. The 1st branch of the rule, or the The 1st branch of the rule, or the ordinary resultsordinary results

2.2. The 2nd branch of the rule, or the The 2nd branch of the rule, or the contemplation of the partiescontemplation of the parties

The mitigation of damages

Page 15: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1515

LA CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA INTERNAZIONALEGli artt. 1 – 6 : il campo di applicazione della

Convenzione

La nazionalità delle parti (art. 1)

i tipi di vendita esclusi (art. 2)

vendita e “forniture” (art. 3)

le parti del diritto dei contratti escluse dalla disciplina della Convenzione : validità ed effetti sulla proprietà (art. 4)

L’esclusione della responsabilità del produttore (art. 5) e quelle opzionali (art. 6)

Page 16: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1616

LE DISPOSIZIONI GENERALI E SULLA FORMAZIONE DEL

CONTRATTOLe norme generali sull’interpretazione della Convenzione (art.7), sul significato di dichiarazione della parte (art. 8), sugli usi commerciali (artt. 9 e 10), e sulla forma del contratto (artt. 11, 12 e 13)

La formazione del contratto : l’offerta (artt. 14, 15, 16, e 17) e l’accettazione (18/19 : il co. 2° > 24)

Page 17: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1717

LE REGOLE SULLA PROPOSTALE REGOLE SULLA PROPOSTA

Articolo 14. 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario. Articolo 16.2. Tuttavia, un'offerta non può essere revocata:a ) se indica, fissando un termine determinato per l'accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; ob ) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.

Page 18: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1818

L’ACCETTAZIONEL’ACCETTAZIONE

Articolo 19.1. Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto di quest'ultima e costituisce una contro-offerta.

2. Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione.

Page 19: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

1919

ART. 25 a 65 LA VENDITA DI MERCI

Le disposizioni generali (artt. 25-29)Gli obblighi del venditore :Gli artt. 30-34 sulla consegna Gli artt. 35-44 sulla conformità e sull’evizioneGli artt. 45-52 sui rimedi contro il venditoreGli obblighi del compratore :Il pagamento (artt. 53-59)La presa in consegna art. 60I rimedi contro il compratore (artt. 61-65)

Page 20: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2020

CONSEGNA E QUALITA’

Art. 33. Il venditore dovrà consegnare le merci: // c) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.

Articolo 35.1. Il venditore deve consegnare merci di quantità, qualità e genere corrispondenti a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondano a quelli previsti dal contratto.

.

Page 21: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2121

SEGUE : SULLA QUALITA’ (II)SEGUE : SULLA QUALITA’ (II)

2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:

a ) sono idonee agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;

b ) sono idonee ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;

Page 22: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2222

SEGUE : SULLA QUALITA’ (III)SEGUE : SULLA QUALITA’ (III)c ) possiedono le qualità di una merce che il

venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;

d ) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.

3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a ) a d ) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto

Page 23: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2323

L’ESAME DELLA MERCEL’ESAME DELLA MERCE

Articolo 38 1. L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare

nel termine più breve possibile, considerate le circostanze.

2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione.

3. Le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.

Page 24: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2424

LA DENUNCIA DEI DIFETTILA DENUNCIA DEI DIFETTI

Articolo 39 1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di

conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.

2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

Page 25: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2525

LA GARANZIA CONTRO LA GARANZIA CONTRO L’EVIZIONEL’EVIZIONE

Articolo 42.1. Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale: (a) in virtù della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o utilizzate, se le parti hanno considerato al momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o (b) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la sua sede di affari.

Page 26: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2626

IL DIFETTO DI CONFORMITA’IL DIFETTO DI CONFORMITA’Articolo 46. 2. Se le merci non sono conformi al contratto,

l'acquirente non può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia.

3. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente può esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia.

Page 27: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2727

L’INTERVENTO DEL VENDITOREL’INTERVENTO DEL VENDITORE

Articolo 48.1. Fatto salvo l'art. 49, il venditore può, anche dopo la data della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi all'acquirente né inconvenienti irragionevoli, né incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dall'acquirente. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto di richiedere danni in conformità alla presente Convenzione.

Page 28: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2828

IL PAGAMENTO DEL PREZZOIL PAGAMENTO DEL PREZZOArticolo 54 L'obbligo che ha il compratore di pagare il prezzo comprende l’obbligo di adottare i provvedimenti e adempiere alle formalità destinate a permettere il pagamento del prezzo previsto dal contratto o dalle leggi e regolamenti Articolo 55 Se la vendita è validamente conclusa senza che il prezzo delle merci vendute sia stato espressamente o implicitamente fissato nel contratto, o da una disposizione che permetta di determinarlo, si reputa che le parti si siano, salvo disposizioni contrarie, tacitamente riferite al prezzo solitamente praticato al momento della conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato, per le stesse merci vendute in circostanze analoghe.Articolo 57 1. Se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore:a ) presso la sede di affari di quest'ultimo

Page 29: 1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI. 2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo.

2929

LE NORME FINALI DELLA CONVENZIONE

Artt. 66 – 70 Il passaggio dei rischiArtt. 71-73 L’inadempimento anticipato e le consegne ripartiteArtt. 74-78 I danni e gli interessiArtt. 79-80 La forza maggioreArtt. 81-84 Gli effetti della risoluzioneArtt. 85-88 La conservazione delle merciArtt. 89-101 Le norme sul trattato