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Commento alla disciplina dei beni paesaggistici - ottobre 2013

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APPUNTI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI

TUTELA E GESTIONE DI BENI PAESAGGISTICI

A cura del Dott. Marco Grondacci

(giurista ambientale)

Aggiornamento al 8/10/2013

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Sommario

LA DISCIPLINA ORDINARIA DEI BENI PAESAGGISTICI E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: IL CODICE DEL PAESAGGIO ................................... 5

Le principali novità del nuovo Codice in materia di Vincolo Paesaggistico ................................... 5

Fondamento giuridico della delega .................................................................................................. 6

Nuova definizione di Paesaggio secondo il Codice ......................................................................... 6

I RAPPORTI STATO REGIONI NELLA TUTELA E GESTIONE DEI BENI PAESAGGISTICI . 6

BENI PAESAGGISTICI...................................................................................................................... 8

Note su alcuni beni sottoposti a vincolo ex lege: articolo 142 del Codice ...................................... 9

PROCEDURA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO EX ARTICOLO 136 CODICE DEL PAESAGGIO ..................................................................................................... 11

La Dichiarazione di interesse pubblico può predeterminare la specifica disciplina d’uso dei beni paesaggistici ................................................................................................................................... 12

PROCEDURA DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBLICO DI COMPETENZA DEL MINISTERO ...................................................................................................................................... 13

Articolo 141 Codice Paesaggio: Provvedimenti ministeriali ......................................................... 13

Art. 141-bis Codice Paesaggio ....................................................................................................... 13

Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico(*) ......................... 13

Consiglio di Stato 534/2013 sui poteri ministeriali nella Dichiarazione di interesse pubblico ..... 14

Consiglio di Stato Sez. VI, n. 2000, del 12 aprile 2013: Dichiarazione di interesse pubblico di intero territorio comunale ............................................................................................................... 17

SUI RAPPORTI STATO REGIONI NELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA ........................... 20

PIANI PAESAGGISTICI .................................................................................................................. 21

Verifica e adeguamento piani paesaggistici ................................................................................... 22

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ........................................................................................ 22

Efficacia autorizzazione ................................................................................................................. 22

Autorizzazione in sanatoria ............................................................................................................ 22

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2409, del 6 maggio 2013 ............................................................... 23

Nota MinBeni culturali 13 settembre 2010, prot. n. 0016721: “Autorizzazione paesaggistica - Gli interventi non percepibili e visibili sono paesaggisticamente irrilevanti” e quindi suscettibili di sanatoria ......................................................................................................................................... 23

Autorizzazione paesaggistica e ipotesi di vincolo potenziale ....................................................... 24

Subdelega della Regione ................................................................................................................ 24

Contenuto domanda di autorizzazione paesaggistica ..................................................................... 25

Avvio inizio procedimento............................................................................................................. 25

Obblighi autorità competente che riceve domanda di autorizzazione ........................................... 26

Il parere della Soprintendenza ........................................................................................................ 27

Efficacia parere del Soprintendente nel rilascio della Autorizzazione Paesaggistica .................... 27

Precisazioni del Ministero sulla natura vincolante del Parere della Soprintendenza ..................... 28

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Diagramma di flusso procedura rilascio autorizzazione paesaggistica .......................................... 29

Mancata espressione parere soprintendente nei termini ................................................................ 31

Efficacia prescrizioni del piano paesaggistico ............................................................................... 31

Rapporto tra valutazione paesaggistica di un piano urbanistico e singole autorizzazioni paesaggistiche delle opere attuative del piano ............................................................................... 31

Discrezionalità della autorità competente nel rilascio della autorizzazione paesaggistica ............ 32

Rimessione in pristino .................................................................................................................... 33

Interventi non soggetti ad autorizzazione ...................................................................................... 33

Piano Paesaggistico ed autorizzazione paesaggistica .................................................................... 34

Sportello unico per l’edilizia e autorizzazione paesaggistica ........................................................ 34

REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA) ............. 36

Ambito di applicazione del regime transitorio ............................................................................... 36

Corte Costituzionale n.101 del 2010: ............................................................................................. 36

Verifica regionale sulla sussistenza dei requisiti per l’esercizio della funziona di autorizzazione paesaggistica .................................................................................................................................. 37

Comunicazione delle autorizzazioni rilasciate da parte della amministrazione competente ......... 37

Termine per il rilascio .................................................................................................................... 37

Potere di annullamento del soprintendente .................................................................................... 37

Potere sostitutivo della soprintendenza nel rilascio della autorizzazione ...................................... 40

Regime per la conformità degli strumenti urbanistici alla pianificazione paesaggistica ............... 40

Provvedimenti emanati prima del 3/8/2008 ................................................................................... 41

Disposizioni del regime ordinario applicabili al regime transitorio .............................................. 41

CONFERENZA DEI SERVIZI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA : Legge 122/2010 .... 42

Riforma della Conferenza dei Servizi ............................................................................................ 42

La nuova disciplina della Conferenza dei Servizi in caso di dissenso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica ............................................................................................ 44

La disciplina della Conferenza dei Servizi rientra nella competenza esclusiva dello Stato .......... 47

LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: DPR 9 luglio 2010 n.139 .............................................. 48

Testo del DPR 139/2010 ................................................................................................................ 48

Interventi soggetti alla procedura semplificata per il rilascio della autorizzazione paesaggistica . 48

In cosa consiste la semplificazione ................................................................................................ 48

Relazione paesaggistica semplificata ............................................................................................. 48

Dichiarazione di conformità urbanistica dell’intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata .................................................................................................................................... 49

Modalità presentazione domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata ........................... 49

Verifica preliminare sul non obbligo di autorizzazione paesaggistica .......................................... 49

Avvio procedura rilascio autorizzazione paesaggistica semplificata ............................................. 50

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Verifica conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento ........................................................... 50

Istanza al soprintendente in caso di rigetto della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata .................................................................................................................................... 50

Valutazione positiva di conformità e di compatibilità paesaggistica ............................................. 51

Valutazione negativa del soprintendente della proposta di autorizzazione paesaggistica ............. 51

Termini per la conclusione del procedimento ................................................................................ 52

Ruolo delle Commissioni Locali per il Paesaggio ......................................................................... 52

Efficacia e durata autorizzazione paesaggistica ............................................................................. 52

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate ............................. 52

Corte Costituzionale sentenza 207 del 18 - 24 luglio 2012 . ......................................................... 53

SANATORIA ABUSI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO .......................... 54

Articolo 167 Codice Paesaggio ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria ....................................................................................................................................... 54

Articolo 145 Codice del Paesaggio Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ............................................................................................................. 54

APPENDICE ULTIME LEX ............................................................................................................. 56

Schema di DPR concernente regolamento di modifica del DPR 9 luglio 2010, n. 139, sull'autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità .................................. 56

Parere della Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 .................................................................. 56

Autorizzazione paesaggistica semplificata, ok Consiglio di Stato al correttivo ............................ 56

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LA DISCIPLINA ORDINARIA DEI BENI PAESAGGISTICI E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: IL CODICE DEL PAESAGGIO

Decreto Legislativo 22/1/2004 coordinato con

• Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 • Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della legge di delega 137/2002 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici ) che all’articolo 10 contiene i criteri per il riordino della Codificazione in materia di beni culturali e ambientali . Occorre dire che la delega in esame escludeva comunque che il nuovo Codice potesse abrogare gli strumenti attuali . Come è noto in materia di bellezze paesaggistiche gli strumenti attuali sono l’autorizzazione paesaggistica, il vincolo ex lege per vaste aree, il piano paesaggistico , il potere di annullamento ex post dello stato sull’autorizzazione paesaggistica regionale o delegata agli enti locali ) . Come vedremo di seguito il nuovo Codice tende ad eccedere alla delega proprio su questo ultimo punto .

Le principali novità del nuovo Codice in materia di Vincolo Paesaggistico

Il nuovo Codice modifica due dei principali capisaldi della normativa precedente ( compreso il recente TU ex dlgs 490/1999) :

- Il “vincolo paesaggistico” non più messo caso per caso con specifici decreti, ma esteso “ope legis” su vasti ambiti che, presuntivamente, rivestono valore paesistico, concorrendo a formare la morfologia del Paese; - Il potere del Ministero B.A.C. di annullare entro 60 giorni le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni o dai Comuni subdelegati;

L’articolo 142 del nuovo Codice prevede che il vincolo ope legis su vaste aree del territorio nazionale vigerà solo fino all’approvazione del Piano paesaggistico o del suo aggiornamento . Quindi dopo l’approvazione del Piano paesaggistico si ritorna ai vincoli su singoli e puntuali parti del territorio per il resto non sarà più applicabile la normativa in materia e quindi anche l’obbligo della autorizzazione paesaggistica .

Relativamente al ruolo delle Soprintendenze l’articolo 146 del nuovo Codice sostituisce il vecchio potere di annullamento (entro 60 giorni) con un semplice parere decorso il termine per la presentazione del quale , l’amministrazione competente a gestire il vincolo paesaggistico decide comunque sull’autorizzazione . Ciò significa che, all’atto pratico, verrebbe meno qualsiasi reale potere di controllo e di “veto” da parte dello Stato; e non soltanto nelle aree vincolate “ope legis” (che come si è visto sarebbero cancellate), ma anche nelle aree espressamente individuate e vincolate con specifici decreti, che sono ovviamente quelle di massima importanza. Occorre comunque ricordare che ex articolo 159 del nuovo Codice fino all’approvazione dei Piani Paesistici, ovvero al loro “adeguamento”, resterebbe in vigore la verifica “a valle”, con il potere di annullamento.

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Fondamento giuridico della delega Il DLGS 42/2004 e successive modifica riordina alcune importanti norme del Codice del Paesaggio in relazione proprio alla tematiche dei beni ambientali , in attuazione del comma 4 della legge 137/2002 ( legge delega sulla base della quale era stato emanato il Codice ora modificato) , comma che esplicitamente prevede “ Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princípi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore “. In particolare tra i criteri più rilevanti per il settore dei beni ambientali si vedano quelli di adeguamento all’articolo 117 e 118 della Cost nonché di snellimento e abbreviazione dei procedimenti .

Nuova definizione di Paesaggio secondo il Codice Il nuovo articolo 131 del dlgs 42/2004 definisce il paesaggio come: “il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” .Si tratta di una definizione che riprende con più precisione la definizione della Convenzione europea del Paesaggio (approvata a Firenze il 20/10/2000) che fa esplicito riferimento alla percezione del paesaggio da parte delle popolazioni da cui nella nuova definizione il riferimento al “territorio espressivo di identità”.

I RAPPORTI STATO REGIONI NELLA TUTELA E GESTIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

Il nuovo comma 6 dell’articolo 5 del Codice introducendo il principio ( coerente con le nuove competenze stato – regioni in materia di ambiente e beni culturali ex articoli 117 e 118 Cost) che le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle Regioni . Nella dizione precedente si affermava che tali funzioni erano conferite alle regioni, ora il termine “conferimento” sembra ricomprendere tanto il trasferimento di funzioni, quanto la delega (cfr. art. 1, comma 1, della legge n. 59 del 1997), restava dubbio se il codice abbia confermato l’assetto previgente (trasferimento alle regioni del potere pianificatorio paesaggistico, già disposto dall’art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, e delega delle funzioni di individuazione e gestione/controllo, già operata dall’art. 82 del d.P.R. 616 del 1977), ovvero abbia accentuato il trasferimento delle funzioni amministrative alla sede regionale. Possiamo dire che la nuova formulazione sia più coerente e con la formulazione del riparto di competenze in materia ambientale ex articolo 117 Cost e con l’interpretazione che ne ha dato anche recentemente la Corte Costituzionale proprio in riferimento al riparto di competenze stato regioni per le funzioni sulle bellezze paesaggistiche. Da ultimo si veda Corte Cost 182/2006 secondo cui la tutela tanto dell'ambiente quanto dei beni culturali è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), mentre la valorizzazione dei secondi e' di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): da un lato, spetta allo Stato il potere di fissare principi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, e, dall'altro, le leggi regionali, emanate nell'esercizio di potestà concorrenti, possono assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Appare, in sostanza, legittimo, di volta in volta, l'intervento normativo

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(statale o regionale) di maggior protezione dell'interesse ambientale (sentenze n. 62, n. 232 e n. 336 del 2005). La definizione precedente di valorizzazione era incentrata prevalentemente con riferimento ai beni culturali . La nuova versione del comma articolo 6 del Codice precisa il concetto di valorizzazione riferito ai beni paesaggistici per cui « “ In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati ». Dove il concetto di valori paesaggistici va visto in modo coordinato con la definizione di paesaggio dell’articolo 131 del Codice (leggermente modificata anche questa dal nuovo DLGS ) : “ …parti omogenee di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2.La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili “ Il comma 3 del nuovo articolo 131 afferma che salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. Si tratta di un concetto in coerenza con la recente sentenza della Corte Costituzionale 367 del 2007 secondo la quale: “Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni…… le competenze regionali non concernono le specifiche modalità della tutela dei beni paesaggistici (rimessa alla competenza esclusiva dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territoriali o paesaggistici”. Con specifico riferimento al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la Corte ha affermato che «non e' consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica» (sentenza n. 232 del 2008) Secondo un indirizzo ormai confermato in più sentenze, e riportato da ultimo nella sentenza n. 101 del 2010: “il paesaggio deve essere considerato un valore primario ed assoluto e che la tutela apprestata dallo Stato costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze nn. 437 e 180 del 2008, nn. 378 e 367 del 2007). Si è più volte affermato che, in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome (sentenze n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007). Inoltre, di recente, si e' chiarito che la dizione ora riportata, così come quella più volte usata in precedenza, secondo la quale, in materia di tutela dell'ambiente, lo Stato stabilisce «standard minimi di tutela» va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela «adeguata e non riducibile» dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009) valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.” La già citata sentenza della Corte Costituzionale 367 del 2007 afferma che : “La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela

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degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti”. Il nuovo articolo 133, in coerenza con l’indirizzo della Corte Costituzionale, afferma che il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati nella definizione del nuovo articolo 131 sopra riportata. Sulla distinzione tra tutela e valorizzazione del paesaggio si veda Consiglio di Stato 118/2013 secondo cui: “Né rileva, a sostegno dell’asserita valenza pianificatoria della dichiarazione ministeriale di notevole interesse pubblico, che con questa siano definite prescrizioni d’uso, altresì asserite in appello come improprie poiché in funzione non della conservazione ma della valorizzazione degli immobili e aree di riferimento, ciò che, si sostiene, sarebbe in contrasto con la vigente formulazione degli articoli 138 e 140 del Codice dal cui testo, ai sensi del d.lgs. n. 63 del 2008, la funzione della valorizzazione è stata espunta restando perciò connessa la dichiarazione di notevole interesse pubblico alla sola finalità della conservazione. Non appare infatti condivisibile il presupposto di tale tesi, per cui la funzione di tutela, cui è propria la conservazione dei beni, comporterebbe la sola salvaguardia statica degli stessi con il divieto assoluto e pregiudiziale di ogni possibile trasformazione compatibile con il limite dei valori tutelati, considerato che nelle “Disposizioni generali” del Codice, comprensive dei beni paesaggistici nella nozione di “patrimonio culturale” (art. 2), è previsto che la tutela si esplichi anche con “provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale” (art. 3, comma 2), diretti cioè a garantire la conservazione dei beni anche attraverso il loro uso regolato.”

BENI PAESAGGISTICI

“Per la sottoposizione a tutela delle “bellezze naturali” il Codice prevede una articolata procedura, radicalmente innovata rispetto a quella del regime previgente. La principale innovazione è consistita nell’abbandono del sistema dei due distinti elenchi, uno per le bellezze individue, l’altro per le bellezze d’insieme. Il T.U. del 1999, attesa la sua natura prettamente compilativa e pedissequa, propria dei testi unici, aveva recepito integralmente le statuizioni della legge 1497/1939. Tuttavia il sistema aveva prestato il fianco a notevoli problemi, soprattutto con riferimento alle modalità di composizione e convocazione delle commissioni provinciali che ciascuna Regione aveva l’obbligo di istituire. Spesso erano mancate poi le norme regionali che, ad integrazione delle

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corrispondenti disposizioni dettate a livello statale, dovevano precisare chi fossero i componenti della commissione di nomina regionale, quali fossero le modalità di funzionamento delle stesse ed in che modo e con quali limiti potessero e dovessero partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali. Con il Codice e le sue successive integrazioni e modifiche si è tentato di superare questa apparente farraginosità delle procedure, nella direzione di una progressiva riaffermazione delle attribuzioni statali, attraverso il Ministero competente. Questo obiettivo si evince dalla relazione illustrativa al d. lgs. 63/2008, in cui le modifiche introdotte si rivolgono nella direzione di «riconoscere espressamente e disciplinare il potere dello Stato di proporre vincoli paesaggistici, indipendentemente dal concomitante esercizio della medesima attività da parte delle Regioni».” (Il procedimento di individuazione dei beni paesaggistici: il vincolo - Francesco MAGNOSI). Vengono inseriti nella categoria di immobili e aree di notevole interesse pubblico (individuati singolarmente secondo la procedura di cui all’articolo 137 anche i centri e i nuclei storici ( modifica lettera c) comma 1 articolo 136 . Viene precisato alla lettera c) comma1 articolo 136 del Codice che tra gli immobili da tutelare ( che dovranno essere singolarmente individuati ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice ) ci sono le zone di interesse archeologico Sono considerati beni paesaggistici le aree di cui all’articolo 142 cioè quelle ex lege sottoposto a vincolo paesaggistico. L’articolo 142 del nuovo Codice prevede che il vincolo ope legis su vaste aree del territorio nazionale vigerà solo fino all’approvazione del Piano paesaggistico o del suo aggiornamento . Quindi dopo l’approvazione del Piano paesaggistico si ritorna ai vincoli su singoli e puntuali parti del territorio per il resto non sarà più applicabile la normativa in materia e quindi anche l’obbligo della autorizzazione paesaggistica . Ovviamente le Regioni potranno introdurre attraverso i piani paesistici nuove categorie di beni paesaggistici. Infatti Il nuovo articolo 134 , individua tra i beni paesaggistici anche gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 che elenca le categorie di immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposti a vincolo paesaggistico secondo la procedura di individuazione delle Commissioni provinciali di cui all’articolo 137. La versione precedente invece indicava tra i beni paesaggistici gli immobili e le aree individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici regionali.

Note su alcuni beni sottoposti a vincolo ex lege: articolo 142 del Codice c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna Cassazione Sez. III Penale, sentenza dell’11 luglio 2013, n. 29733: “i giudici della Cassazione fanno propria un’interpretazione delle disposizioni in esame data dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI n. 657, 4 febbraio 2002), secondo cui i fiumi ed i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, a prescindere dall’iscrizione negli elenchi di cui sopra, mentre solo per i corsi d’acqua

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diversi dai fiumi e dai torrenti l’iscrizione nei suddetti elenchi ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico. L’affermazione è basata principalmente sulla circostanza che, in base ai termini usati dal legislatore, anche i fiumi e i torrenti sono da ritenere corsi d’acqua con la conseguenza che la loro autonoma indicazione assume “una sola, plausibile spiegazione: si è pensato ai fiumi e ai torrenti come acque fluenti di maggiore importanza, e ai corsi d'acqua come categoria residuale, comprensiva delle acque fluenti di minore portata (per esempio ruscelli («piccolo corso d'acqua»), fiumicelli («piccolo fiume»), sorgenti («punto di affioramento di una falda d'acqua»), fiumare («corso d'acqua a carattere torrentizio»), ecc..”.” (Fiumi e torrenti: il vincolo paesaggistico sussiste a prescindere dall’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche di Federico MAURI in Lex Ambiente) g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento: Concetto di bosco Decreto Legislativo n. 227 del 18/5/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il DLGS in esame equipara i termini bosco, foresta e selva Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco. Il DLGS assimila alla definizione di bosco :

1. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

2. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

3. le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco

Le definizioni e le assimilazioni di cui sopra sono utilizzate al fine di individuare i territori sottoposti a vincolo paesaggistico ex articolo 146 comma 1 lettera g) DLGS 490/1999 (Testo Unico beni culturali e ambientali) . Si ricorda che la lettera g) dell’articolo 146 si riferisce ai territori coperti ba foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento. La trasformazione del bosco e' vietata, fatte salve le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Di particolare interesse è secondo questa nuova norma il legame tra tutela del bosco sotto il profilo paesaggistico con quella per la difesa idrogeologica

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I tagli eseguiti in conformità al presente DLGS articolo 6 ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali e quindi esentati dall’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 151 DLGS 490/1999 . Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1481, del 12 marzo 2013: Beni Ambientali.Nozione di bosco e compatibilità paesistica: “ La nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto, ma anche (per identità di ratio) a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo. Pertanto, a prescindere dalla presenza o meno di alberi di alto fusto, non vi sono dubbi sulla sussistenza di un vincolo boschivo anche qualora l'area fosse coperta solo da vegetazione qualificabile come macchia. E’ legittimo il provvedimento con il quale, a fronte dell'esistenza di un vincolo paesaggistico, l'Amministrazione, valutando la compatibilità dell'altezza degli edifici come da progetto con le esigenze di tutela del paesaggio, respinga, con adeguata ed esaustiva motivazione, i progetti attinenti le costruzioni private che, pur rientrando formalmente nei limiti previsti dal piano regolatore relativo alla zona interessata (e quindi astrattamente legittimi) risultino di notevole incidenza visiva quanto ad impatto paesistico.”

PROCEDURA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO EX ARTICOLO 136 CODICE DEL PAESAGGIO

Il nuovo articolo 137 prevede un’unica Commissione regionale per l’istruttoria di individuazione delle bellezze singole al posto delle Commissioni che la regione , secondo la vecchia dizione dell’articolo, doveva istituire in ogni provincia. Rilevante è che nella composizione della commissione vengano designati anche rappresentanti dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. L’articolo 138 del Codice ( sull’avvio della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’immobile o area ex articolo 136) prevede che l’iniziativa per la dichiarazione sia dei componenti di parte ministeriale o regionale della Commissione, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati e la valutazione sia della Commissione. Oltre alla procedura ordinaria delle Commissioni regionali di cui all’articolo 137 , viene fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136. Su questo ultimo punto si veda procedura disciplinata dal nuovo articolo 141 e 141bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). L’articolo 139 del Codice in particolare prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico venga inviata anche alla Provincia e alla eventuale Città Metropolitana. Dal primo giorno di pubblicazione all’albo pretorio della dichiarazione scatta l’obbligo per i proprietari possessori e detentori di tali immobili non possono distruggerli, modificarli se tali atti recano pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ( obbligo già previsto dal Codice al comma 1 articolo 146 ma che ora viene temporalizzata dalla pubblicazione nell’albo pretorio). Alle stesse forme di pubblicità

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previste per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (albo pretorio e quotidiani ) deve essere sottoposta la determinazione negativa della Commissione. La comunicazione di avvio del procedimento al proprietario possessore detentore ( di immobili singoli ex lettera a) e b) comma 1 articolo 136 del Codice) viene data fin dalla pubblicazione nell’albo e non successivamente come era prevista nella versione precedente ; tale comunicazione non dovrà più contenere gli obblighi a carico del proprietario /possessore / detentore. Le osservazioni di comuni, province, associazioni riconosciute dal ministero dell’ambiente devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio ( prima entro 60 giorni) ; le osservazioni di proprietari / detentori / possessori entro 30 giorni (prima 60 giorni) dalla comunicazione individuale. L’articolo 140 del Codice stabilisce che il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico deve essere emanato entro 60 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni . Inoltre viene precisato che il provvedimento potrà contenere anche l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono . Si conferma che i contenuti prescrittivi della dichiarazione vanno ad integrare i piani paesaggistici. La dichiarazione di notevole interesse pubblico fa parte del piano paesaggistico ma si aggiunge che non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. L’ articolo 141bis del Codice il potere sostitutivo dello stato può essere esercitato quando la proposta di dichiarazione della Commissione regionale e/o la dichiarazione della regione non sono emanate nei termini sopra previsti.

La Dichiarazione di interesse pubblico può predeterminare la specifica

disciplina d’uso dei beni paesaggistici Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 534, del 29 gennaio 2013 “ Alla luce delle modificazioni apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, dal d.lgs. n. 63 del 2008, emerge che la dichiarazione di notevole interesse pubblico ha assunto una funzione duplice poiché, accanto a quella risalente di qualificazione e di conformazione giuridica del bene, ha oggi anche quella di predeterminare gli usi e le trasformazioni consentite, come disposto dall’articolo 140, comma 2, in cui è previsto che con la dichiarazione venga anche dettata “la specifica disciplina” d’uso dei beni, così come è previsto nell’articolo 138, comma 1, ultimo periodo, che la proposta di dichiarazione debba contenere “proposte per le prescrizioni d’uso” dei beni stessi; ciò al fine prioritario della “conservazione dei valori espressi”, ma non per questo con effetto preclusivo della ponderata valutazione di possibili e regolate trasformazioni, ferma la prevalenza delle ragioni della tutela del paesaggio.”

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PROCEDURA DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBLICO DI COMPETENZA DEL MINISTERO

Articolo 141 Codice Paesaggio: Provvedimenti ministeriali “ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente. 2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. 3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3. 4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero. 5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.”

Art. 141-bis Codice Paesaggio

Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico(*) “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.”

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Consiglio di Stato 534/2013 sui poteri ministeriali nella Dichiarazione di

interesse pubblico Fatto “ 1. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, in data 25 gennaio 2010, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico dell’area sita nel Comune di Roma, Municipio XII, qualificata “Ambito Meridionale dell’Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina ed Ardeatina”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137”; in prosieguo “Codice”). 2. Le s.r.l. Azienda Agricola Le Querce, Azienda Agricola Ciarrocca e Cuma 6 (in seguito “ricorrenti”), premesso di essere ‘titolari’ del programma urbanistico denominato “Divino Amore” oggetto dell’Accordo di programma del 16 giugno 2009 ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, con il ricorso n. 3005 del 2010 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento del citato decreto del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del 25 gennaio 2010.” Diritto: La Dichiarazione di Interesse Pubblico non è espressione di funzione pianificatoria “ Tale potere è autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni per corrispondenti esigenze di tutela, considerato che: a) nell’ambito della disciplina dell’iter di formazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, la medesima disposizione prevede che comunque è “Fatto salvo il potere del Ministero” su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata, “di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136”; b) ai sensi dell’art. 140, comma 2, del Codice (richiamato dall’art. 141 concernente i provvedimenti ministeriali), la dichiarazione determinata dal Ministero diviene “parte integrante del piano paesaggistico” di cui all’art. 135 “e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”. In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell’art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l’autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno ipso iure l’effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato. Da ciò emerge che l’effetto di integrazione nel piano paesaggistico non attribuisce valenza pianificatoria alla dichiarazione di interesse pubblico in quanto tale, restando questa individuata dal contenuto e dall’efficacia propri, ma che la dichiarazione viene con ciò inserita in uno strumento che la correla ad un quadro di programmazione dell’uso e della valorizzazione del paesaggio al fine, già a suo tempo individuato nella ratio della previsione dei piani paesistici dell’art. 5 della legge n. 1497 del 1939, di coordinare la salvaguardia dei valori paesaggistici delle zone dichiarate di particolare interesse in un più ampio contesto (in riferimento al citato art. 5 cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 29). La dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante un’area “vasta” (qualificazione già contemplata, come visto, nella legge n. 1497 del 1939) non costituisce perciò di suo espressione di una funzione di pianificazione; il provvedimento infatti, adottato nell’esercizio di un diverso e autonomo potere, non attiene a tale funzione, né la

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acquisisce per il mero fatto della integrazione nel piano, unico atto cui la funzione è invece attribuita anche allo scopo, ulteriore rispetto alle determinazioni singole, di coordinare in un quadro complessivo l’interazione tra i vincoli di diverso tipo gravanti sul territorio qualificato come paesaggio.” Diritto: Dichiarazione di interesse pubblico e funzione regionale di valorizzazione dei beni paesistici “ Né rileva, a sostegno dell’asserita valenza pianificatoria della dichiarazione ministeriale di notevole interesse pubblico, che con questa siano definite prescrizioni d’uso, altresì asserite in appello come improprie poiché in funzione non della conservazione ma della valorizzazione degli immobili e aree di riferimento, ciò che, si sostiene, sarebbe in contrasto con la vigente formulazione degli articoli 138 e 140 del Codice dal cui testo, ai sensi del d.lgs. n. 63 del 2008, la funzione della valorizzazione è stata espunta restando perciò connessa la dichiarazione di notevole interesse pubblico alla sola finalità della conservazione. Non appare infatti condivisibile il presupposto di tale tesi, per cui la funzione di tutela, cui è propria la conservazione dei beni, comporterebbe la sola salvaguardia statica degli stessi con il divieto assoluto e pregiudiziale di ogni possibile trasformazione compatibile con il limite dei valori tutelati, considerato che nelle “Disposizioni generali” del Codice, comprensive dei beni paesaggistici nella nozione di “patrimonio culturale” (art. 2), è previsto che la tutela si esplichi anche con “provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale” (art. 3, comma 2), diretti cioè a garantire la conservazione dei beni anche attraverso il loro uso regolato. In questo quadro, proprio alla luce delle modifiche apportate al Codice dal d.lgs. n. 63 del 2008, emerge che la dichiarazione di notevole interesse pubblico ha assunto una funzione duplice poiché, accanto a quella risalente di qualificazione e di conformazione giuridica del bene, ha oggi anche quella di predeterminare gli usi e le trasformazioni consentite, come disposto dall’articolo 140, comma 2, in cui è previsto che con la dichiarazione è anche dettata “la specifica disciplina” d’uso dei beni, così come è previsto nell’articolo 138, comma 1, ultimo periodo, che la proposta di dichiarazione deve contenere “proposte per le prescrizioni d’uso” dei beni stessi; ciò al fine prioritario della “conservazione dei valori espressi”, ma non per questo con effetto preclusivo della ponderata valutazione di possibili e regolate trasformazioni, ferma la prevalenza delle ragioni della tutela del paesaggio. Diritto: La Dichiarazione di interesse pubblico e inerzia della Regione 4.1.2. Sulla base di quanto sopra si deve concludere che: -a) l’esercizio della potestà di determinazione del vincolo attribuita al Ministero dall’art. 138, comma 3, in quanto autonoma ai sensi del quadro normativo sopra delineato (e attribuita alla autorità statale in doverosa attuazione dell’art. 9 della Costituzione), non è condizionata alla previa inerzia della Regione, essendo altresì estranea alla tematica la richiamata previsione dell’art. 143, comma 2, del Codice, poiché relativa al diverso procedimento della elaborazione del piano paesaggistico; - b) il principio di leale cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, e in particolare tra il Ministero e le Regioni, posto dall’art. 133 del Codice si concreta, nella specie, nella disciplina di cui al medesimo comma 3 dell’art. 138, che prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione (da rendere entro trenta giorni dalla richiesta), e di cui all’art. 141 che, nel richiamare l’applicazione degli articoli 139 e 140, inserisce nell’iter di formazione del provvedimento ministeriale le modalità partecipative ivi definite (in

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particolare dei Comuni interessati), con la proposizione di osservazioni da valutare, oltre la previsione del parere del competente Comitato tecnico scientifico; c) nel caso in esame il procedimento così disciplinato risulta compiutamente osservato, come indicato nelle premesse del decreto ministeriale in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010, in cui si citano il parere della Regione Lazio “in data 15 giugno 2009, prot. n. 11849, reso ai sensi dell’art. 138, comma 3, del sopracitato Codice”, “le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell’art. 139, comma 5, del medesimo Codice”, le “controdeduzioni puntuali al riguardo”, con il rinvio agli specifici allegati 2 e 3 del decreto, e i pareri espressi dal Comitato regionale di coordinamento e dal Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici <<reso ai sensi dell’art. 141, comma 2, del Codice>>.” Diritto: Dichiarazione di interesse pubblico su aree estese “ 4.2. Si esaminano ora le censure di cui sopra sub 2. f) e 2.g), motivate con l’argomentazione per cui il Ministero non avrebbe titolo a vincolare aree estese, salva specifica motivazione di eccezionalità che nella specie non risulterebbe. 4.2.1. Al riguardo si osserva quanto segue: -a) il potere ministeriale di dichiarare un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico è previsto dall’art. 138, comma 3, in riferimento agli “immobili e le aree di cui all’art. 136”; -b) il detto riferimento si specifica, per quanto qui interessa, riguardo alle lettere c) e d) dell’art. 136, concernenti “c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”; -c) i beni paesaggistici così individuati sono espressamente qualificati come “aree” dall’art. 137, comma 1, e dallo stesso art. 138, comma 3, intendendosi con ciò che non si tratta necessariamente di “località” puntuali e circoscritte, ma anche di aree eventualmente estese ovvero “vaste” secondo una risalente e consolidata tradizione della normativa di settore, più sopra richiamata, cui quella vigente si connette; -d) la dichiarazione di notevole interesse pubblico non può perciò dirsi viziata per illegittimità intrinseca in ragione dell’ampiezza dell’area vincolata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sul valore comunque “primario e assoluto” che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione, pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili (sentenza n. 367 del 2007, in cui sono richiamate le precedenti in materia; sentenze n. 226 del 2009 e n. 101 del 2010).” La dichiarazione di interesse pubblico pone vincoli a prescindere dalla pianificazione paesaggistica: Consiglio di Stato 534/2013: “IV) È infondata la deduzione dell’appellante secondo cui vi sarebbe stata un'indebita pianificazione territoriale, in quanto la presenza di norme di attuazione del vincolo avrebbe costituito un preciso dovere di legge: tali norme “sostituiscono” le previsioni del piano non perché il Ministero abbia inteso pianificare in sostituzione della regione, ma perché l’individuazione dei beni paesaggistici meritevoli di tutela s’impone e prevale sul potere pianificatorio regionale, a prescindere dal tempo in cui tale esigenza si sia manifestata, poiché, pur dopo l’adozione del piano paesistico ed anche dopo la sua approvazione, laddove si manifestino nuove esigenze di tutela del paesaggio, sia la

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regione sia l’amministrazione centrale possono continuare ad agire, in presenza dei necessari presupposti, ed i relativi provvedimenti “sostituiscono” integralmente le previsioni pianificatorie semplicemente per effetto della supremazia, sancita dalla Costituzione e dal codice, del relativo potere di conservazione e tutela su quello di pianificazione ad ogni livello esercitato (l’art. 140, comma 2, applicabile anche al procedimento di cui all’art. 138, comma 3, per effetto dell’art. 141, espressamente impone che "la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerata", senza “limiti spaziali”, volendo il codice assicurare tale conservazione del territorio nella massima misura compatibile con l'esigenza del mantenimento degli elementi costituenti l’essenza stessa del richiamo “identitario”. In effetti, il piano paesistico regionale e la pianificazione urbanistica comunale, sotto il profilo temporale e procedimentale, attengono dunque ad una fase successiva e recessiva rispetto a quella d’imposizione del vincolo, mentre la tutela paesaggistica, lungi dall’essere subordinata alla pianificazione urbanistica comunale, deve precedere ed orientare le scelte urbanistico-edilizie locali, prevalendo, comunque, l’impronta unitaria della pianificazione paesistica (cfr. Corte cost., sent. n. 180/2008 cit.). Il carattere di autonomia e specialità del potere di cui all’art. 138, comma 3, lo rende dunque esercitabile senza che il Ministero sia vincolato dalla pianificazione locale, in quanto la norma, se prevede il parere della regione, non impone assolutamente di procedere “previa intesa” con la stessa, secondo un principio rintracciabile anche nell’art. 145, d.lgs. n. 42/2004, e s.m.i. (non modificato in modo significativo dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, per quanto interessante la questione). D’altra parte, a loro volta, le previsioni allegate alla dichiarazione di notevole interesse pubblico (ovvero la specifica disciplina di cui all’art. 140, cit.) costituiscono “parte integrante del piano paesaggistico”, non “suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”.

Consiglio di Stato Sez. VI, n. 2000, del 12 aprile 2013: Dichiarazione di interesse

pubblico di intero territorio comunale “ Legittimità vincolo paesaggistico su tutto il territorio comunale è legittima la sottoposizione di un intero territorio comunale a vincolo paesaggistico, quando il relativo provvedimento si basa su concreti e specifici indici “dell’interesse paesistico dominante”, che riguardi la specificità dei luoghi. “(cfr.Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4429). Nel caso in esame, il decreto di apposizione del vincolo n. 10 del 2011 ed i documenti ad esso allegati - con una motivazione ampia, puntuale ed articolata - hanno evidenziato l’esistenza di caratteri unitari e del tutto singolari sotto il profilo naturalistico-ambientale, tali da far ragionevolmente rientrare l’intero territorio comunale di Irsina in un ambito complessivamente meritevole della protezione di cui all’art. 136, lettera d), del d. Lgs. n. 42 del 2004. Infatti, con una motivazione approfondita, gli atti impugnati in primo grado hanno evidenziato le caratteristiche complessive della zona da sottoporre a vincolo, la natura omogenea ed inalterata del paesaggio agrario lucano ivi riscontrabile ed alla “scenografia paesisticamente unitaria” del territorio comunale irsinese, in tutte le sue parti, sia meridionali che settentrionali. I riferimenti all’abitato di Irsina, alle case coloniali della Riforma Fondiaria, al Borgo Taccone ed all’antico tracciato ferroviario e cioè a situazioni ricomprese nella parte settentrionale del territorio, contenute nei citati documenti, confermano le caratteristiche unitarie del territorio stesso.”

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……”Va premesso che il Comune di Irsina ha lamentato la genericità delle motivazioni poste a base del provvedimento di apposizione del vincolo ed, in particolare, l’assenza di valutazioni relative alla “capacità del vigente strumento urbanistico del Comune di Irsina - il Regolamento Edilizio del 2003 - di costituire un idoneo baluardo contro i paventati” e non meglio specificati “rischi di alterazione dei valori culturali e paesaggistici” del territorio comunale. Ciò posto, osserva il Collegio che la tutela derivante dalle disposizioni del Regolamento Edilizio comunale del 2003 attiene a profili differenti e recessivi rispetto alla tutela generale prevista dalle norme della parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, applicabili in seguito all’imposizione del vincolo qui in esame. Lo strumento edilizio comunale, infatti, fa riferimento alle tipologie edilizie ammesse sul territorio stesso, ma non si occupa degli aspetti concernenti l’incidenza che avrebbero sul paesaggio gli insediamenti privati o le grandi opere. Non rileva in contrario la circostanza che la stessa Soprintendenza, in sede di conferenza di pianificazione del 2003, abbia manifestato il suo apprezzamento nei confronti dello strumento edilizio, mentre poi lo ha ritenuto insufficiente per la tutela del paesaggio: nella fase precedente, la Soprintendenza ha tenuto in considerazione i soli “aspetti storico-architettonici di specifica competenza” del Comune, che certamente non esauriscono i profili di tutela relativi alla salvaguardia complessiva del paesaggio. D’altra parte, il vincolo paesaggistico può sempre essere imposto dopo l’approvazione di uno strumento urbanistico, ben potendo l’Amministrazione competente - regionale o statale - rafforzare la tutela del territorio, per considerazioni di carattere paesaggistico. Quanto appena esposto risulta, infatti, in linea con i rilievi di cui al precedente punto 8.: il combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 9, secondo comma, della Costituzione stabilisce, infatti, come il paesaggio sia un bene “primario” e “assoluto” la cui salvaguardia spetta primariamente allo Stato, per una tutela “d’insieme” e non solamente dei singoli elementi che compongono il territorio stesso (Corte Cost., 5 maggio 2006, nn. 182 e 183; Cons. di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 259). In quest’ottica deve essere considerato il potere, “speciale ed autonomo”, previsto dall’art. 138, comma 3, del d. Lgs. n. 42 del 2004 ed in base al quale sono stati emanati gli atti qui in esame, il cui esercizio non deve, conseguentemente, essere giustificato con riguardo alla compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali, che disciplinano aspetti differenti attinenti “ad una fase successiva e recessiva rispetto a quella di imposizione del vincolo” volto alla tutela unitaria del bene “primario” del paesaggio (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 535). Quanto esposto spiega, oltretutto, la motivazione addotta dalla Soprintendenza con la quale si esplicitava la necessità di apporre il vincolo per evitare “iniziative compromissive del valore ambientale e paesistico” del territorio in esame: l’Amministrazione competente, infatti, non deve necessariamente individuare i singoli interventi potenzialmente lesivi del bene “assoluto” del paesaggio, essendo sufficiente l’assenza di adeguata tutela paesaggistica in cui versa il territorio e la correlata necessità di garantirne la conservazione “da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche” a giustificare l’apposizione del vincolo stesso. Ne consegue, quindi, la non sussistenza del lamentato vizio di carenza di motivazione sia rispetto agli strumenti urbanistici comunali, sia rispetto alle potenziali iniziative lesive del paesaggio…….. “Non può, conseguentemente, ritenersi che l’adeguatezza delle disposizioni del Regolamento urbanistico, anche se rilevata dalla stessa Amministrazione, possa far venir meno le ragioni alla base dell’apposizione del vincolo nella zona suddetta in quanto le due

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normative (quella urbanistica e quella paesaggistica) riguardano profili di tutela differenti e non sovrapponibili. Analogamente non può ritenersi condivisibile la censura relativa alla violazione del comma 2 dell'art. 140 del d. Lgs. n. 42 del 2004, in quanto la soppressione del punto 5.2 della disciplina di tutela e valorizzazione in riferimento alla zona di nuova edificazione, peraltro avvenuta in parziale accoglimento delle osservazioni prodotte dall’Amministrazione comunale, non rende applicabili alla suddetta zona le disposizioni contenute nella disciplina medesima, con la conseguenza che rimane ferma la relazione fra territorio oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico e corrispondente disciplina, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 140 del d. Lgs n. 42 del 2004.”

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SUI RAPPORTI STATO REGIONI NELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA

Nel nuovo articolo 135 del Codice si conferma il ruolo di collaborazione tra Stato e Regioni non solo nell’assicurare che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato , ma anche nella redazione del piano paesaggistico e della specifica normativo d’uso del territorio che lo caratterizza . Si introduce in particolare l’obbligo di elaborazione congiunta Stato Regioni per i piani paesaggistici relativamente agli immobili e alle aree sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 136, nonché relativamente alle aree tutelate ex lege ed elencate dall’articolo 142. La sentenza Corte Costituzionale 182/2006, dichiarando la incostituzionalità di alcune norme della legge regionale urbanistica della Toscana relativamente ai rapporti stato regioni in materia di efficacia della disciplina regionale in materia di pianificazione paesaggistica in relazione alle norme di principio del Codice del Paesaggio rileva quanto segue:

1. la pianificazione territoriale di livello regionale , provinciale e territoriale che produca modifica di vari atti e provvedimenti previsti dal Codice, che abbiano interessato i beni paesaggistici (notifiche eseguite, elenchi compilati, atti e provvedimenti emanati a termini della normativa previgente, di cui all'art. 157; dichiarazione regionale di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 140; provvedimenti ministeriali sostitutivi della dichiarazione regionale , di cui all'art. 141), deve essere subordinata all’accordo stato regioni ai sensi del comma 12 articolo 143 Codice del Paesaggio.

2. la legge regionale non può "scorrere" dal piano urbanistico -territoriale al piano strutturale dei comuni l'individuazione delle aree "già paesaggistiche" per le quali non si ritenga necessaria l'autorizzazione (poiché soppressa tout court o assorbita nel titolo edilizio) e la decisione di sottoporre a monitoraggio le trasformazioni territoriali quale condizione per l'entrata in vigore delle norme che consentono la realizzazione di opere con il solo rilascio del titolo edilizio (art. 34, commi 3 e 5 legge regionale toscana sull’urbanistica), sia pure sulla base delle indicazioni generali del piano regionale d'indirizzo territoriale (art. 33, comma 1 legge regionale toscana sull’urbanistica) e gli obiettivi di qualità e criteri di riparto territoriale del piano provinciale di coordinamento (art. 34, comma 1). Infatti se venisse violata tale divieto sarebbe il piano strutturale del comune , ossia l'ordine inferiore della pianificazione, a dettare la disciplina concreta dei beni paesaggistici , si entrerebbe quindi in contrasto con l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale: il paesaggio va, cioè, rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali.

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PIANI PAESAGGISTICI

Il nuovo articolo 143 si riferisce al Piano paesaggistico modalità di redazione e contenuto nonché di approvazione. Il Piano Paesaggistico deve valutare il territorio anche nelle sue parti non assoggettate a vincoli delle diverse specie ma non è necessario che disciplini tutto il territorio, fino ad individuare nuovi vincoli (lettera c) articolo 136 vedi in precedenza). Il piano quindi ha tre funzioni:

a) ricognizione e puntualizzazione aree vincolate ex lege o con specifici provvedimenti b) individuazione ulteriori aree da vincolare dichiarate nel piano stesso c) definizione di una disciplina unitaria per aree vincolate ma anche per il resto

territorio che abbia valenza identitaria. Nella ultima versione del Codice si spostano quelli che nella vecchia dizione erano gli obiettivi di qualità paesaggistica nel contenuto dei piani paesaggistici dall’articolo 143 al nuovo articolo 135 (da raggiungere sempre con i contenuti prescrittivi del piano) aggiungendo quello di “ ..individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile” . In particolare: Viene modificato per alcuni aspetti procedurali il comma dell’articolo 143 relativamente agli accordi per realizzare piani paesaggistici congiunti regione e Stato. In particolare si distingue la fase di accordi preliminare di elaborazione da quella di approvazione da parte della regione. Altra novità è che il nuovo comma 3 articolo 143 prevede che nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo suddetto nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 (autorizzazione paesaggistica) il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante; l'entrata in vigore di questa ultima disposizione nonché di quelle che escludono l’obbligo di autorizzazione paesaggistiche ( alle condizioni del nuovo comma 5 articolo 143 ) è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145 del Codice. Si ricorda che ex comma 3 nuovo articolo 156 il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione e qualora all'accordo preliminare non consegua entro sessanta giorni l'approvazione da parte della regione il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. Vedi anche ultimo comma del nuovo articolo 156 del Codice . Il comma 1 articolo 144 del Codice viene integrato con la seguente disposizione: “le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 (elencazione beni paesaggistici secondo il Codice ndr. ) gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.»; Si precisa al comma 3 articolo 145 che le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione “ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

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Verifica e adeguamento piani paesaggistici Secondo le modifiche apportate all’articolo 156 le Regioni devono effettuare entro il 31/12/2009 ( prima era il 1/5/2008) la verifica di conformità tra le disposizioni dei piani paesaggistici esistenti con quelle previste dal nuovo Codice del Paesaggio (DLgs 42/2004 come modificato dal presente DLgs) .

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Efficacia autorizzazione Secondo il comma 4 dell’articolo 146: “L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”. L'autorizzazione e' valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Secondo Consiglio di Stato IV 27/11/2010 n. 8269: “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire che si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazione paesistiche e urbanistiche, vale a dire che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l’uno in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e, l’altro, in termini di conformità urbanistico edilizia”. Per anni la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la concessione edilizia può essere rilasciata anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che è inefficace, e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico. La giurisprudenza è inoltre costante nel ritenere che l'inizio dei lavori è subordinato all'adozione di entrambi i provvedimenti. (in termini v. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2073; Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 1995, n. 376; Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 1990, n. 61; Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 1997, n. 468; Consiglio di Stato sez. VI n. 547 del 10.02.2006 ). Con la legge 106/2011 la acquisizione preventiva dell’autorizzazione paesaggistica costituisce un requisito di validità del titolo edilizio che in mancanza non può essere rilasciato. La legge 106/2011 modificando il comma 11 articolo 146 del Codice del Paesaggio ha eliminato il termine di 30 giorni dal rilascio per la efficacia della autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione in sanatoria Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 (condizioni di compatibilità paesaggistica in caso di inottemperanza degli obblighi previsti dal Codice del Paesaggio), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale

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l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I casi indicati dal comma 4 per i quali è ammessa parziale sanatoria di interventi svolti in difformità dalla autorizzazione, sono: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2409, del 6 maggio 2013 “ Beni Ambientali.Vincolo paesistico sopravvenuto assoluto e relativo. Quanto ai vincoli paesistici di inedificabilità assoluta, questo Consiglio di Stato ha più volte chiarito che se è vero che alla stregua dell’art. 33 l. n. 47 del 1985 il vincolo di inedificabilità assoluta non può operare in modo retroattivo, tuttavia non si può considerare inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione (ciò che paradossalmente porterebbe a ritenere senz’altro sanabili gli interventi, i quali pertanto fruirebbero di un regime più favorevole di quello riservato agli abusi interessati da vincoli sopravvenuti di inedificabilità relativa). Pertanto, se il vincolo di inedificabilità assoluto sopravvenuto non può considerarsi sic et simpliciteri inesistente, ne discende che gli va applicato lo stesso regime della previsione generale dell’art. 32, comma 1, della stessa legge n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.”

Nota MinBeni culturali 13 settembre 2010, prot. n. 0016721: “Autorizzazione

paesaggistica - Gli interventi non percepibili e visibili sono paesaggisticamente

irrilevanti” e quindi suscettibili di sanatoria Secondo il comma 4 articolo 167 del Codice del Paesaggio l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi del TU edilizia (Dpr 380/2001). La nota chiarisce la casistica delle tipologie di interventi per i quali, previa verifica di compatibilità paesaggistica, è possibile la autorizzazione paesaggistica in sanatoria. In particolare la Nota del Ministero dei Beni Culturali interviene per chiarire il significato delle espressioni "superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati".

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Secondo la Nota la percepibilità della, modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto, costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell'illecito contestato. Ne consegue che l'Ufficio procedente (alla verifica di compatabilità paesaggistica propedeutica alla autorizzazione paesaggistica in sanatoria), prima ancora di verificare nella concreta fattispecie la sussistenza del suindicato presupposto negativo dell'assenza di superfici utili o volumi, ovvero di un aumento di quelli legittimamente realizzati, deve porsi la domanda preliminare se il fatto portato alla sua attenzione presenti o meno rilevanza paesaggistica, sotto il profilo della percepibilità della modificazione apportata, secondo un criterio di media estimazione e valutazione. Ove addirittura l'incremento di volume o di superficie (che dovrà per forza di cose essere di minima entità) non risulti neppure visibile, allora dovrà evidentemente ritenersi insussistente in radice l'illecito e, dunque, la domanda di sanatoria dovrà (a rigore) essere dichiarata inammissibile, e ciò non già perché osti al suo eventuale accoglimento la carenza del sopra detto presupposto negativo per la sanatoria, bensì perché trattasi in realtà di illecito insussistente, per non essere dovuta "a monte" la stessa autorizzazione paesaggistica, in presenza di un intervento obiettivamente incapace di introdurre "modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione", in quanto oggettivamente non percepibile. Resta inteso che nei casi dubbi l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica potrà essere ugualmente inoltrata alla competente Soprintendenza, la quale -prima ancora di valutarne il merito — dovrà pronunciarsi sulla rilevanza paesaggistica o meno dell'intervento. In conclusione, il quesito sollevato da codesta Associazione, ispirato dal condivisibile obiettivo di evitare irrazionali e controproducenti rigorismi applicàtivi che condurrebbero all'adozione di ordini di demolizione di interi manufatti a causa di minimali variazioni assolutamente non percepibili, riceve adeguata soluzione non già in sede di interpretazione estensiva dell'articolo 167, comma 4, sulla (eccezionale) sanatoria ex post, bensì più radicalmente "a monte", nella sede della definizione dell'ambito della rilevanza paesaggistica degli interventi e della definizione dell'area degli interventi liberi, riferibili all'ambito applicativo dell'articolo 149 del Codice, anziché a quello dell'articolo 146. Alla stregua di tali indicazioni interpretative, si confida nella possibilità, pur nell’immutato quadro normativo, di pervenire a soluzioi ragionevoli e proporzionate dei numerosi casi – emersi nella pratica applicativa – di variazioni minimali e di marginali incrementi di superfiche o di volune che risultino solo fisicamente misurabili, ma non siano in alcun modo percebili e visibili e restino, perciò, paesaggisticamente irrilevanti.

Autorizzazione paesaggistica e ipotesi di vincolo potenziale Il nuovo articolo 146 esclude dall’obbligo della autorizzazione gli interventi su beni solo potenzialmente soggetti a vincolo cioè soggetti a proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Si consideri però l’articolo 139 comma 2 che fa decorrere l’obbligo di autorizzazione dal momento della pubblicazione nell’albo pretorio della proposta di dichiarazione di interesse pubblico.

Subdelega della Regione Secondo il comma 6 dell’articolo 146:.” La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi

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territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia.”

Contenuto domanda di autorizzazione paesaggistica I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto é preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato Come confermato dalla Circolare Ministero Beni Culturali del 22/1/2010, il DPCM 12/12/2005, ai sensi dell’articolo 146 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina negli allegati il contenuto della documentazione (relazione paesaggistica) che deve accompagnare l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa valutazione di compatibilità paesaggistica . Sarà sulla base di questa relazione che verranno valutati da parte dell’autorità competente ( regioni o enti subdelegati) il rispetto dei parametri del Codice e cioè: a) la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo; b) la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica; c) la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani. Ciò favorirà l’elaborazione da parte della autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di adeguate motivazioni sul rilascio o meno della stessa. Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici articolate tra le altre nelle sovrintendenze per i beni architettonici e del paesaggio), possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento. La Circolare del 30/4/2010 della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici di Salerno e Avellino ha ulteriormente precisato che: “gli elaborati che compongono la relazione paesaggistica sono qualificati dal DPCM 12/12/2005 “base di riferimento essenziale” per le valutazioni inerenti la compatibilità degli interventi con il paesaggio. L’autorizzazione non potrà, dunque essere rilasciata se le documentazioni prodotti fossero carenti o inadeguate rispetto alle tassative indicazioni del DPCM 12/12/2005”.

Avvio inizio procedimento La legge 106/2011 modificando il comma 7 dell’articolo 146 precisando ( in coerenza con le più recenti versioni della legge 241/1990) prevede che entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza per l’autorizzazione, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente

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la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. Secondo il nuovo comma 8 articolo 146 del Codice del paesaggio il soprintendente, in caso di parere negativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. Secondo la Circolare Ministero Beni Culturali (Direzione Generale del Paesaggio) del 22/1/2010:

1. dal dettato del comma 7 (cfr. anche i commi 2 e 7) dell'articolo 146 si evince che l’avviso di inizio di procedimento è a carico dell’Amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione (cioè, si ripete, la Regione, ovvero gli Enti - Comuni, Province, Enti Parco, Comunità montane, etc. - da essa delegati), Pertanto il Soprintendente non ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento.

2. Anche per la fattispecie del preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. , il coma 8 dell'articolo 146 dispone che sia l'Amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione a comunicare agli interessati il preavviso di procedimento negativo ai sensi, appunto dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. , ovviamente prima di adottare il diniego di autorizzazione.

Obblighi autorità competente che riceve domanda di autorizzazione Secondo la Circolare Ministero Beni Culturali (Direzione Generale per il Paesaggio) del 22/1/2010: “Ai sensi del comma 7 l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, che riceve la domanda dell'interessato, entro 40 giorni dal ricevimento della stessa domanda ha l'obbligo di: a) verificare se l'intervento necessiti effettivamente dell'autorizzazione paesaggistica; b) verificare se la domanda presentata per ottenere l'autorizzazione sia corredata di tutta la documentazione necessaria e, in caso contrario, richiedere le opportune integrazioni e svolgere accertamenti del caso; c) verificare se l’intervento proposto sia conforme alle prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici; l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione potrà comunque esprimere una propria valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati: d) trasmettere al Soprintendente la documentazione e una relazione tecnica illustrativa; a riguardo si evidenzia la necessità di concordare con le Amministrazioni competenti che venga inviata al Soprintendente anche l'istanza dell'interessato, per ogni eventuale necessità; e) comunica all'interessato l'inizio del procedimento. A questo proposito, è opportuno sottolineare che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, terzo periodo, il mantenimento della "delega" della competenza autorizzatoria e i

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confronti degli enti locali è subordinato all'esito positivo di una verifica di adeguatezza sotto il profilo del possesso, in capo all'ente delegato, dei requisiti di competenza tecnico-scientifica delle strutture e di separatezza nelle stesse delle funzioni in materia paesaggistica da quelle in materia urbanistica-edilizia previsti dall'articolo 146, comma 6. In caso di esito negativo di detta verifica, alla data del 31 dicembre 2009, la delega decaduta e la competenza autorizzatoria è ritornata alla Regione. Pertanto, richiamando quanto già segnalato in data 21 dicembre 2009 si evidenzia che è ormai indispensabile che i Direttori regionali provvedano ad acquisire dalle Regioni informazioni in ordine alla verifica da esse compiuta, ed in particolare l'elenco degli enti delegati che, avendo dimostrato il possesso dei requisiti di adeguatezza, mantengono l'esercizio della competenza autorizzatoria anche dopo la data suddetta.”

Il parere della Soprintendenza Ai sensi del comma 8 dell’articolo 146 il Soprintendente ha l'obbligo di rilasciare il parere, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Si tratta naturalmente di una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato e deve anche essere operata la verifica della conformità dello stesso alle disposizioni dal piano paesaggistico vigente al momento della valutazione, nonché alla disciplina indicata nell'articolo 140, comma 2. Che non sussistano parametri specifici di disciplina d'uso, il Soprintendente compirà le proprie valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'ultimo periodo del medesimo comma 8 prevede che, ricevuto il parere del Soprintendente, I ' amministrazione competente adotti il provvedimento conclusivo, di autorizzazione paesaggistica ovvero di diniego, provvedimento che, naturalmente, dovrà essere conforme al parere reso dal Soprintendente (Circolare Ministero Beni Culturali 22/1/2010).

Efficacia parere del Soprintendente nel rilascio della Autorizzazione

Paesaggistica Secondo il nuovo articolo 143 per le aree individuate nel piano paesaggistico approvato (vedi elenco indicazioni al comma 1 del nuovo articolo 143) il parere del soprintendente non solo è obbligatorio, come previsto dalla normativa precedente, ma ora diventa anche vincolante. Precisa però l’ultima parte del comma 5 del nuovo articolo 146 che il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole. Il parere del Soprintendente deve essere rilasciato entro 45 giorni dal ricevimento degli atti ( prima erano 60: vedi comma 8 nuovo articolo 146). In particolare si veda legge 106/2011 che modificando il comma 5 articolo 146 del Codice del Paesaggio (dlgs 42/2004) prevedendo che il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli:

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a) 140, comma 2 prescrizione in sede di dichiarazione di notevole interesse pubblico regionale

b) 141, comma 1, prescrizione in sede di dichiarazione di notevole interesse pubblico ministeriale

c) c) 141-bis integrazioni di regione e ministero beni culturali alla dichiarazione di notevole interesse pubblico

d) d) 143, comma 1, lettere b), c) e d), prescrizioni del piano paesaggistico, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole. Quindi nel momento in cui il parere del Soprintendente non è vincolante ma solo obbligatorio (in quanto lo strumento urbanistico, sulla base del quale si autorizza sotto il profilo edilizio il progetto, è coerente con il piano paesaggistico) e non arriva nei termini scatta il silenzio assenso Secondo la Circolare del Ministero dei Beni Culturali (Direzione Nazionale Paesaggio) del 22/1/2010 (http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1028/Circolare_artt._146_e_159.pdf http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1028/Circolare_artt._146_e_159.pdf): “ 1. spetta ai Soprintendenti, ovvero ai funzionari delegati per sostituzione, assenza o impedimento del dirigente, l'espressione del parere obbligatorio e vincolante indicato al comma 5 dell'articolo 146, entro 45 giorni dal ricevimento, Si segnala cha non appare opportuna in questa fase di prima applicazione che i Soprintendenti attribuiscano a, funzionari del proprio ufficio la delega permanente e continuativa all'espressione del parere. 2. il parere reso dai Soprintendenti riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto della richiesta di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e sarà tale fino a che, con riferimento a tutte le fonti del vincolo paesaggistico che in concreto assumono rilevanza per il progetto di trasformazione del territorio sottoposto ad autorizzazione, non ricorrano le condizioni indicata dal Codice.”.

Precisazioni del Ministero sulla natura vincolante del Parere della

Soprintendenza Secondo la Circolare Ministero Beni Culturali (Direzione Generale per il Paesaggio) del 22/1/2010: “In esito ai numerosi quesiti posti dagli uffici e da diverse amministrazioni, si ritiene utile esplicitare quali siano le condizioni alle quali la normativa vigente lega il venir meno del carattere vincolante del parere del Soprintendente: a. I decreti di dichiarazione di interesso pubblico già vigenti ai sensi della legge n, 1497 del 1939, del Testo unico dei beni culturali e ambientali, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottati sia dal Ministero che dalle Regioni ( ovvero dalle Province in caso di delega a tali Enti), che siano stati integrati con la specifica disciplina "...intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e carattere peculiari del territorio considerato..." (cfr. articolo 140, comma 2 ultimo periodo). In merito si ritiene utile chiarire che il termine disciplina è stato utilizzato dal legislatore in riferimento alle prescrizioni d'uso che devono essere indicate nella

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proposta che avvia il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (cfr. articolo 138, comma 1, ultimo periodo), Ancora si evidenzia che l'articolo 1414 bis del Codice ha attribuito sia al Ministero che alle Regioni il compito di procedere alla predetta integrazione entro il termine del 31 dicembre 2009. In caso di inadempienza delle Regioni prevista che il Ministero provveda in via sostitutiva deve parò osservarsi che nelle regioni nelle quali è già in atto la copianificazione può avvenire che gli Uffici ministeriali e i competenti organi regionali. congiuntamente abbiano scelto o scelgano di procedere alla elaborazione delle prescrizioni d'uso nel corso dell'elaborazione dei piano paesaggistico, avvalendosi dell'articolo 143, comma 3, lettere b), c) e d), b. La stessa condizione deve sussistere per le nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di conseguenza per i nuovi decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sia che i decreti vengano adottati dalle Regioni (ovvero dalle Province in caso di delega a tali Enti), sia che il Ministero utilizzi la potestà attribuita dall'articolo 141. In questo caso, lo si rammenta, il decreto viene adottato dal Direttore regionale, ovvero dal Direttore Generale di questa Direzione in caso di decreti relativi a beni paesaggistici ricompresi nel territorio di più Regioni (cfr. D.P.R. n. 233/2007, novellato dal D.P.R. 91/2009, rispettivamente articoli 17, comma 3, lettera o-bis e 7, comma 2, lettera p); c. Come sopra esposto, la stessa condizione deve sussistere quando le prescrizioni d'uso vengono predisposte nel rispetto dell'obbligo stabilito dall'articolo 143, comma 3, lettera b), c) e d), cioè nei piani paesaggistici, definitivamente approvati. d. La stessa condizione, infine, deve sussistere per le area vincolate ope Iegis, cioè quelle indicate al comma 1 dell'articolo 142 ed elencate dalla lettera a) alla lettera m), vale a dire, le cosiddette "aree Galasso". Successivamente all'introduzione delle prescrizioni d'uso, deve essere stata effettuata la positiva verifica da parte degli organi ministeriali dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico. Soltanto dopo il verificarsi di tutte le condizioni sopra indicate il parere del Soprintendente sarà obbligatorio ma non più vincolante. Si sottolinea che allo stato attuale,non sussiste alcun caso sul territorio nazionale che rispetti tutte le predette condizioni. “

Diagramma di flusso procedura rilascio autorizzazione paesaggistica (Circolare 22/1/2010)

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Mancata espressione parere soprintendente nei termini Mentre nella versione precedente dell’articolo 146 , in caso di mancata espressione del parere l’amministrazione procedente assumeva comunque la decisione di autorizzazione, secondo il comma 9 del nuovo articolo 146:” … l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”. Al comma 9 dell’articolo 146 sono anche disciplinate le procedure sostitutive sotto descritte; a) l'inutile scadenza dei 60 giorni sopraindicati senza che l’Amministrazione competente per delega abbia adottato il provvedimento definitivo consente all'interessato di rivolgersi in via sostitutiva alla Regione che provvederà entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Per tale attività la Regione può anche avvalersi di un Commissario ad acta, b) In tutti i casi nei quali la Ragione abbia mantenuto a sé le competenze paesaggistiche e non provveda ad adottare il provvedimento, l'interessato può presentare al Soprintendente la richiesta di autorizzazione paesaggistica, affinché questo ultimo si pronunci in via sostitutiva, entro gli stessi termini indicati. (Circolare Ministero Beni Culturali 22/1/2010).

Efficacia prescrizioni del piano paesaggistico Secondo il comma 9 del nuovo articolo 143 a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134(beni paesaggistici ex lege e da individuare), interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. Le prescrizioni del piano paesaggistico sono non derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, oltre che , come previsto dalla previgente normativa, da parte dei piani urbanistici (vedi modifiche al comma 3 dell’articolo 145).

Rapporto tra valutazione paesaggistica di un piano urbanistico e singole

autorizzazioni paesaggistiche delle opere attuative del piano Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2666, del 16 maggio 2013 Approvazione paesaggistica del piano particolareggiato Diniego autorizzazione paesaggistica su singolo intervento edilizio previo parere negativo della soprintendenza “: è invece evidente che, tra (approvazione del) piano particolareggiato e (parere sull’autorizzazione paesaggistica) diversa è la funzione esercitata e diverso è l’oggetto della valutazione nella quale la funzione si concreta. Quanto ai primi punti, si deve osservare che la funzione programmatoria propria del piano urbanistico, anche di dettaglio, è prettamente rivolta all’ordinato sviluppo del tessuto esistente, con la costituzione di parametri validi per il futuro sviluppo del territorio. La funzione propria della tutela dei valori paesaggistici è, invece, rivolta per definizione a preservare l’esistente, una volta che dell’esistente sia riconosciuta la portata espressiva di quei valori. Essa ha perciò, in linea con il significato dell’espressione “tutela” di cui all’art. 9 Cost., funzione eminentemente conservativa e di salvaguardia del

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dato pregiuridico stimato meritevole di essere preservato, e che non è un oggetto da programmare e realizzare nel futuro. Quanto all’oggetto della valutazione, nel primo caso – cioè, nel contesto del piano attuativo - è la compatibilità dell’espansione programmata con i tutelati valori paesaggistici espressi dal territorio preso in considerazione, e dunque riguarda solo ciò che del piano attuativo è l’oggetto essenziale (es. opere di urbanizzazione); nel secondo caso – cioè, riguardo ai singoli manufatti - è, invece, la coerenza del concreto intervento edilizio o urbanistico con il pregio riconosciuto all’area destinata ad accoglierlo e con le eccellenze che vi insistono, e la valutazione è volta ad evitare, a norma dell’art. 146 (o, transitoriamente, 159) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sopravvengano alterazioni inaccettabili del valore paesaggistico protetto. Diversamente – come già questa Sezione ha rilevato (Cons. Stato, VI, 6 giugno 2011, da n. 3342 a n. 3346) - si cancellerebbe, contro la legge (la quale vuole sia valutato e legittimato ogni singolo intervento) la necessità dell’autonoma autorizzazione per ogni singola edificazione. Per ogni intervento, infatti, devono essere considerate le caratteristiche costruttive, il concreto inserimento nel tessuto esistente, le dimensioni e l’ubicazione, al fine di valutarne la compatibilità con il vincolo (cfr. altresì Cons. Stato, VI, 23 novembre 2011, n. 6156; 18 gennaio 2012, n. 173). Deriva da quanto sopra che nessuna interferenza del tipo riconosciuto dal primo giudice può esistere tra l’approvazione del piano particolareggiato, intervenuta da ultimo nel 2006, e l’impugnato diniego dell’autorizzazione paesaggistica, posto che tali valutazioni hanno procedimenti, oggetti e finalità diversi e procedono da diverse prospettive. III) Tanto detto in via generale, si deve inoltre specificare che, nella fattispecie in esame, non solo l’approvazione paesaggistica del piano particolareggiato era stata espressa in via di massima (con conseguente onere di particolare e specifica valutazione del singolo intervento: lo stesso parere favorevole del 14 febbraio 2006 ribadiva la necessità di ulteriore valutazione delle linee guida e dei principi di intervento), ma anche che la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree interessate dal progetto, introdotta con deliberazione della giunta regionale n. 8/7309 del 2008 (successiva, quindi, all’approvazione del piano urbanistico di dettaglio), ha costituito un ulteriore iato tra i due provvedimenti, e ha reso evidente la legittimità della valutazione del progetto anche alla luce delle ulteriori cautele da tale dichiarazione rese necessarie. Come bene ha rilevato l’appellante, in questo settore il principio di tutela dell’affidamento, impropriamente valorizzato dalla sentenza in esame, non assume rilevanza determinante, sia perché nessuna garanzia di esito favorevole l’interessato può trarre da quello positivo già ottenuto, attinente però ad una diversa sfera di valutazioni amministrative, sia perché, come è principio pacifico, che il Collegio condivide, l’Amministrazione ben può e deve tener conto di nuovi elementi che rendano evidente la necessità, nella nuova valutazione domandata dal privato, di tutelare preminenti e irrimediabili interessi pubblici. “

Discrezionalità della autorità competente nel rilascio della autorizzazione

paesaggistica La decisione sulla autorizzazione costituisce la conseguenza di una valutazione finalizzata a garantire una ragionevole ponderazione di tutte le rilevanti circostanze tecnico fattuali, in grado di qualificare la decisione finale della amministrazione non tanto come giudizio soggettivo e meramente assertivo bensì come una valutazione tecnico discrezionale ancorata a precisi parametri obiettivi e verificabili (TAR Sicilia , Palermo II 4/5/2007 n. 1252).

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Secondo il nuovo comma 7 articolo 146 l’amministrazione competente in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica verifica la conformità dell’intervento/opera non solo con riferimento ai piani paesaggistici ma anche ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico . Tra i criteri di decisioni non ci sono più i c.d. obiettivi di qualità paesaggistica assorbiti all’interno dei piani paesaggistici come già rilevato in precedenza ; si aggiunge invece il criterio della compatibilità alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico

Rimessione in pristino Il nuovo articolo 167 del Codice del Paesaggio in materia di ordine di rimessione in pristino prevede la novità secondo cui laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico operativo del ministero ovvero delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TU edilizia : procedure demolizione opere abusive ), a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa. I nuovi commi 4 e 5 dell’articolo 167 introducono una procedura , per alcuni casi particolari elencati nel comma 4, di ottenimento della compatibilità paesaggistica al posto della rimessione in pristino .Si tratta dei casi previsti come fattispecie di estinzione del reato di mancata autorizzazione paesaggistice ex articolo 181 del Codice del Paesaggio come modificato dalla legge delega sul TU ambientale (legge 308/2004). Di conseguenza nel caso in cui si ottenga la compatibilità paesaggistica al posto della sanzione ripristinatoria come sopra viene modificato anche il comma 1 ter dell’articolo 181 che prevedeva comunque l’applicazione della sanzione ripristinatoria nel caso in cui si verificassero le cause di estinzione del reato di cui sopra, restano in questo caso solo le sanzioni pecuniarie. Quindi in buona sostanza mentre prima di questa ultima modifica il riconoscimento postumo della compatibilità paesaggistica estingueva il reato ma manteneva l’obbligo amministrativo di ripristino, ora con l’ultima modifica l’abusivo non solo non si becca la sanzione penale ma neanche l’obbligo di ripristino.

Interventi non soggetti ad autorizzazione “1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4(vedi paragrafo successivo presente parere), lettera a), non é comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,

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antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.”

Piano Paesaggistico ed autorizzazione paesaggistica Ex comma 4 articolo 143 il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6372 del 12 dicembre 2012 Beni ambientali. Relazione giuridica tra vincolo paesaggistico-ambientale e piano paesistico “ La relazione giuridica tra vincolo paesaggistico-ambientale e piano paesistico è sia, in senso diacronico e procedimentale, di presupposizion, sia, in senso gerarchico e sostanziale, di sottoordinazione del piano al vincolo, e di sovraordinazione del piano stesso alla autorizzazione: e ciò vuoi per il piano paesistico, vuoi, per le aree assoggettate a detti vincoli e limitatamente a ciò che attiene alla gestione dei vincoli stessi, per il piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Per modo che il piano occupa, in questo sistema, una posizione intermedia tra il vincolo e l’autorizzazione. La giurisprudenza, costituzionale e amministrativa, ha infatti sostanzialmente individuato nel piano paesistico uno strumento di attuazione del vincolo, in quanto atto inteso a disciplinarne l’operatività e a determinare la portata, i contenuti, i limiti e gli effetti del vincolo già imposto, concretando un momento logicamente successivo della sua regolazione , volto ad ulteriormente disciplinare, nel senso del superamento della inevitabile episodicità derivante da un regime meramente autorizzatorio, l’operatività del vincolo paesistico, che in ogni caso permane e non viene meno. Deriva in sintesi da ciò che il piano paesistico, essendo in posizione inferiore, ha nel vincolo il suo titolo e il suo limite e non può modificarlo o derogare ad esso, ma può solo specificarne i contenuti precettivi, ed il contrasto tra i due va risolto in favore del vincolo.”

Sportello unico per l’edilizia e autorizzazione paesaggistica Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4312 del 30 luglio 2012 “ Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ancorché connessi, restano due procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse (Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6878). Ne consegue che l’art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, nell’assegnare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione di tutti gli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso

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di costruire (interventi di nuova edificazione e non anche a quelli a sanatoria), ma non può estendersi anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’intervento.”

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REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA)

Ambito di applicazione del regime transitorio Il nuovo regime transitorio introdotto dal nuovo articolo 159 del Codice del Paesaggio ( come introdotto dall’articolo 4quiquies del decreto legge 97/2008 convertito nella legge 129/2008) resta in vigore, ex articolo 23 DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, fino al 31 dicembre 2009 ( proroga precedente 30 giugno 2009 introdotta dal DL 207/2008 , data ancora precedente 31/12/2008). La disciplina dettata al Capo IV (Controllo e gestione dei beni paesaggistici) si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 (data introdotta dal DL 207/2008 , data precedente 31/12/2008) non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione.

Secondo la Circolare Ministero Beni Culturali del 13/6/2008 : http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/circ.htm a) il procedimento autorizzatorio disciplinato dall’articolo 146 del Codice del Paesaggio si deve applicare dal 1/1/2009 (ora vedi 30/6/2009 ex DL 207/2008) ai procedimenti iniziati (mediante la presentazione della istanze di autorizzazione) a partire da tale data, nonché ai procedimenti che, alla stessa data , non si siano ancora conclusi ( mediante rilascio della autorizzazione b) le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti fino al 30/6/2009 ( ex DL 207/2008), sulla base della disciplina del procedimento autorizzatorio contenuta nell’articolo 159 ( versione modificata dal dlgs 157/2006) , continueranno ad essere sottoposte al controllo di legittimità della soprintendenza, la quale può annullare l’autorizzazione entro i 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento corredato dalla documentazione prevista

Corte Costituzionale n.101 del 2010: “la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. …….. Non può essere condivisa la tesi della difesa della Regione secondo la quale il prolungamento del regime transitorio si sarebbe reso necessario per l'irragionevolezza del termine previsto che imporrebbe «il passaggio ad una procedura che può funzionare solo in presenza di determinati presupposti, senza previamente assicurare che tali presupposti vengano ad esistenza». Al contrario, il legislatore statale ha dettato una disciplina inderogabile anche per le ipotesi in cui non vengano rispettati i tempi indicati per l'approvazione dei piani paesaggistici o degli strumenti di pianificazione paesistica. In particolare l'art. 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 dispone che: «entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni

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dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva. Inoltre, i Comuni, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, sono tenuti ad applicare il comma 9 dell'art. 143, che cosi' dispone: «A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici».”.

Verifica regionale sulla sussistenza dei requisiti per l’esercizio della funziona di

autorizzazione paesaggistica Recependo quanto previsto dalla Circolare Ministero Beni Culturali del 13/6/2008 entro il 30 giugno 2009 ( ex DL 207/2008) le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 6 del nuovo articolo 146, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009 (data introdotta dal DL 207/2008 , data precedente 31/12/2008).

Comunicazione delle autorizzazioni rilasciate da parte della amministrazione

competente L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.

Termine per il rilascio L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

Potere di annullamento del soprintendente Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1876, del 5 aprile 2013 “ Beni Ambientali.Annullamento autorizzazione paesaggistica comunale e poteri dell’autorità statale

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Quando l’autorità statale annulla l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune (nell’esercizio dei poteri previsti dal t.u. n. 490 del 1999 o dall’art. 159 del Codice n. 42 del 2006), l’atto di annullamento si può limitare a constatare il difetto di motivazione della medesima autorizzazione, ma nulla osta che la Soprintendenza si soffermi sulle esigenze sostanziali di tutela dell’area, per rimarcare ancor più la necessità di una adeguata motivazione dell’autorizzazione anche in relazione ad alcuni specifici aspetti concernenti lo stato dei luoghi.” Consiglio di Stato 1991/2013: “in materia di nulla-osta paesaggistico, l'Autorità statale, in sede di esercizio dei suoi poteri di controllo, è munita degli stessi poteri di riscontro in termini di legittimità costantemente riconosciuti come ambito della sua potestà di annullamento, senza che possa profilarsi, in relazione alla "non conformità" dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'organo delegato dalla Regione, un potere di riesame nel merito (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 11 giugno 2012 n. 3401; sentenza 2 aprile 2010 n. 1899; sentenza 23 luglio 2009 n. 4630; sentenza 23 febbraio 2009 n. 1051). 5.2. Orbene, applicando gli enunciati principi di diritto alla fattispecie sub iudice, ritiene il Collegio che si debba confermare la decisione dei primi Giudici, in ordine all'illegittimo esercizio del potere soprintendentizio di annullamento per superamento dei limiti del controllo di legittimità. Infatti, per un verso, l'autorizzazione comunale è supportata da una motivazione articolata, congrua ed esauriente, laddove l'ivi recepito parere della Commissione edilizia comunale testualmente recita: "(…) considerato che trattasi di progetto di completamento in sanatoria, dove vengono utilizzati materiali conformi alla Lr n. 35/1987, e nel suo insieme si inserisce in un contesto urbano di periferia dove le tipologie edilizie risultano abbastanza omogenee (…); data la sua collocazione orografica, il fabbricato non impedisce visuali panoramiche di rilievo (…)". Inoltre, detta autorizzazione contiene una serie di prescrizioni, volte a garantire l'inserimento armonico del fabbricato nel contesto paesistico e, precisamente, contemplanti che "(…) a) la pavimentazione dell'area antistante il fabbricato prevista in materiale tufaceo sia sostituita con materiale di tipo lapideo o calcareo; b) gli infissi esterni previsti con persiane avvolgibili in legno vengano sostituite con persiane alla romana in legno o ferro; c) la tinteggiatura esterna al fabbricato sia di colore chiaro – giallo paglierino – in modo da uniformarsi ai cromatismi degli edifici circostanti; d) le acque piovane delle aree pavimentate siano opportunamente regimentate e [rese: N.d.r.] confluenti in opportuni pozzi perdenti o convoglianti nella fogna comunale (…)". 5.3. Per altro verso, il gravato provvedimento di annullamento adottato dalla Soprintendenza si esaurisce, per quanto qui rileva, nella testuale motivazione che "(…) dall'esame dell'impatto dimensionale del predetto manufatto si evince che il suo ingombro volumetrico, pur considerandone le opere di completamento, risulterebbe eccessivo rispetto alla configurazione dei luoghi, caratterizzata da un andamento scosceso del terreno e da ampie aree ancora trattate a verde, con piante di rilevante dimensione. Potrà prendersi in considerazione un progetto che preveda la riduzione di un piano della esistente struttura (…)". Così operando, la Soprintendenza, anziché sindacare la legittimità del provvedimento comunale ed esprimere, se del caso, critiche e censure alla completezza e/o logicità della valutazione operata dall'amministrazione preposta in prima battuta alla tutela del vincolo, ha operato una valutazione, immediata e diretta, della compatibilità paesistica

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degli interventi, individuando autonomamente e direttamente le ragioni di merito che (nella sua percezione dell'interesse paesaggistico-ambientale ed architettonico) impedirebbero l'edificazione progettata, senza peraltro minimamente considerare le prescrizioni di mitigazione impartite con l'autorizzazione comunale, di conseguenza – per le ragioni sopra esposte – eccedendo i limiti di esercizio del potere di annullamento.” Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2541, del 10 maggio 2013 “ Risulta infatti del tutto immotivata – e in contrasto logico con la realtà dei luoghi – la considerazione posta a base della autorizzazione comunale, la quale ha rilevato che l’immobile in questione, posto in prossimità del mare, “non costituisce alterazione dell’ambiente circostante, già interessato da una diffusa edificazione”. Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, quindi, il “sindacato” esercitato dalla Soprintendenza con il decreto n. 4724 del 26 febbraio 2004 è esente da censure, rientrando nell’ambito del suo potere il constatare la sostanziale assenza di motivazione della autorizzazione. Il Collegio ritiene, altresì, che sotto il profilo sostanziale non può trovare condivisione la valutazione comunale sul rilievo della presenza di diffusi illeciti edilizi nella medesima zona ove è stato realizzato l’immobile oggetto degli impugnati provvedimenti: al contrario, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto esprimersi sul perché la sua demolizione non avrebbe consentito una riqualificazione del territorio. In ogni caso, per la pacifica giurisprudenza “in materia di tutela delle bellezze panoramiche, l’esistenza di una anteriore lesione arrecata alla zona non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente a dispensare dalla verifica riguardante la realizzabilità o la sanabilità di un’opera; anzi, l’eventuale danno pregresso produce la necessità di una indagine ancor più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento, dei valori tipici dei luoghi” (Cons. di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1813).” Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2410, del 6 maggio 2013 “ Per quanto attiene alla questione della lamentata illegittimità dell’annullamento ministeriale per omessa istruttoria e motivazione, e comunque per aver la Soprintendenza esorbitato dai limiti propri del suo potere, con intromissione nel merito di valutazioni paesaggistiche riservate all’autorità locale, va ricordato, in ordine agli aspetti sostanziali della potestà in esame, che la giurisprudenza ha unanimemente riconosciuto che il potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, pur non essendo espressione di un potere di riesame nel merito del provvedimento di base, investe tuttavia ogni aspetto della legittimità dell’atto sottoposto al suo scrutinio, ivi compreso l’eccesso di potere per vizio di motivazione (tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2001 n. 2152). In quest’ambito, pertanto, l’autorità ministeriale non è impedita di – e anzi deve, ad estrema difesa del vincolo (cfr. Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437) - vagliare, in relazione alla fattispecie concreta, la congruenza del giudizio di compatibilità paesaggistica dell’intervento. Non appare che, nel caso oggetto dell’odierna controversia, la Soprintendenza abbia esorbitato dai detti suoi poteri, avendo al contrario soltanto evidenziato la carenza motivazionale che inficia, sotto distinti profili, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Pisciotta, Ciò posto, appare non meritevole di censura, sotto il dedotto profilo, il decreto ministeriale di annullamento nella parte in cui ha evidenziato, con motivazione assorbente e condivisibile, l’effettiva carenza di un giudizio di compatibilità paesaggistica

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sull’intero intervento edilizio programmato – e quindi non solo sui singoli lotti da edificare – a seguito dell’approvazione della lottizzazione convenzionata.”

Potere sostitutivo della soprintendenza nel rilascio della autorizzazione Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1511, del 13 marzo 2013 “ Beni Ambientali. Il termine di sessanta giorni, assegnato alla Soprintendenza per pronunciarsi sulla domanda di rilascio diretto, in via suppletiva, dell’autorizzazione non è perentorio. È principio generale, derivante da quello di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono di principio ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo. L’art. 159, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce espressamente che il termine di sessanta giorni assegnato all’Amministrazione per esercitare il potere di annullamento è “perentorio”. Ma nulla poi dice, al successivo comma 4, in relazione all’altro termine di sessanta giorni, assegnato alla Soprintendenza per pronunciarsi sulla domanda di rilascio diretto, in via suppletiva, dell’autorizzazione. Nel difetto di una delle dette caratterizzazioni di legge, questo termine non può che essere considerato meramente ordinatorio.”

Regime per la conformità degli strumenti urbanistici alla pianificazione

paesaggistica Se i procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini del nuovo articolo 143 o adeguata secondo il nuovo articolo 156, alla data del 1° giugno 2008 non sono ancora conclusi, ciò comporta l’immediata prevalenza dei piani paesaggistici ( vedi comma 3 articolo145) non solo ma si applica anche quanto previsto dal nuovo comma 4 dell’articolo 145 secondo cui : “I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ( i c.d galassini), e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis (modalità di integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

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Provvedimenti emanati prima del 3/8/2008 Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (24/4/2008), fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione (3/8/2008), in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008(24/4/2008), n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione (2/8/2008, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza».

Disposizioni del regime ordinario applicabili al regime transitorio I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

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CONFERENZA DEI SERVIZI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA : Legge 122/2010

Riforma della Conferenza dei Servizi L’articolo 49 della presente legge modifica la legge 241/1990 relativamente agli articoli che disciplinano la Conferenza dei Servizi, in particolare:

1. Aumenta la discrezionalità della PA nel decidere la convocazione della Conferenza dei Servizi istruttoria, infatti nella nuova versione del comma 1 articolo 14 della legge 241/1990 si prevede che l’amministrazione possa indire la conferenza e non come nella versione precedente “indice di regola”. In tal modo la Conferenza dei servizi istruttoria , in coerenza con un certo indirizzo della giurisprudenza amministrativa, (si vedano le seguenti sentenze del Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2993 ma anche sez. VI n. 5249 del 2004) non diventando un modulo procedurale vincolante non potrà essere oggetto di sindacato del giudice amministrativo ( in contrasto con questo indirizzo vedi Cons. Stato, V, 27 settembre 2004 n. 6292 e 14 aprile 2004 n. 3505).

2. Si introduce una novità al comma 2 articolo 14 della legge 241/1990 per cui la conferenza può essere indetta anche nei casi in cui é consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. Il comma 2 dell’articolo 14 legge 241/1990 si riferisce invece alla conferenza dei servizi decisoria obbligatoria dopo l’inutile esperimento della procedura ordinaria. Secondo la Relazione al disegno di legge di modifica del suddetto comma 2 articolo 14 della legge 241/1990 le ragioni della integrazione sopra riportata sono che in tal modo si chiarisce che, in talune fattispecie, l’assenza delle determinazioni delle amministrazioni chiamate a pronunciarsi, entro 30 gg. in via ordinaria, non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi, in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che consentano alla amministrazione procedente di prescinderne, introducendo una vera e propria ipotesi di sostituzione prevista, anche nel regolamento sullo sportello unico (articolo 4, d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447, dove si attribuisce, al Comune la possibilità di adottare direttamente gli atti autorizzatori, qualunque essi siano.

3. Viene integrato il comma 2 articolo 14 ter sulla disciplina dei lavori della conferenza dei servizi. Secondo la nuova versione, relativamente alla ipotesi in cui una amministrazione partecipante alla conferenza chiede una nuova data della riunione, la nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Viene introdotto un comma 3bis all’articolo 14 ter della legge 241/1990. Secondo questo nuovo comma in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i

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provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice del Paesaggio). In tal modo si pone sullo stesso piano la Soprintendenza con le altre Amministrazioni intervenienti, si veda la Relazione alla presente legge nella quale si afferma che il Soprintendente dovrà esprimersi un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune. Come affermato da varia dottrina la novità introdotta con il nuovo comma resta non chiarito se la pronuncia del Soprintendente sostituisca quella del Ministro o del Direttore generale, soprattutto nel caso di opere di competenza dello Stato.

5. Viene integrato il comma 4 articolo 14 ter della legge 241/1990. Secondo il nuovo comma 4 per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale (compreso il giudizio di VIA di cui tratta la prima parte del comma 4) può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I tempi e le modalità delle conclusioni del procedimento di VIA come degli altri provvedimenti ambientali all’interno della conferenza dei servizi come definiti dal comma 4 devono comunque rispettare quanto stabilito dal nuovo comma 4bis dell’articolo 14 ter della legge 241/1990 secondo il quale nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi é stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti relativi alla verifica di assoggettabilità alla VIA (da effettuarsi all’interno della VAS) come pure le conclusioni di VAS devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Secondo la relazione alla presente legge questa modifica : “"può funzionare solo laddove ci sia coincidenza tra l’autorità competente ad effettuare la VAS e l’autorità competente ad effettuare la VIA; una tale specificazione è in linea con i rilievi formulati dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati in sede di parere sul testo del disegno di legge n. 3209-bis" – denominato <<Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione>>"

7. Viene sostituito il comma 6 bis dell’articolo 14 ter della legge 241/1990. Secondo questo nuovo comma se non viene rispettato il termine ordinario di conclusione della conferenza dei servizi (ex comma 3 articolo 14ter legge 241/1990) e il termine per la conclusione del procedimento di VIA (ex comma 4 articolo 14 ter legge 241/1990) l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque

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denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Questa modifica appare coerente con il comma 5 articolo 14 ter legge 241/1990 che invece non viene modificato dalla presente legge, secondo questo comma 5: “ 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute del patrimonio storico e della pubblica incolumità “ . Da ciò si desume che nei casi in cui il provvedimento di VIA negativo espresso prima della Conferenza non possa in alcun modo essere superato salva la sua impugnazione davanti al giudice amministrativo o il rinvio al Consiglio dei Ministri se è VIA statale , se c’è VIA Regionale dovranno essere la legislazione regionale a definire come concludere il procedimento di VIA. Per il rinvio al Consiglio dei Ministri si veda all’art. 5, comma 1, lettera c-bis), legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" che attribuisce al "…Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti". Si veda il Consiglio di Stato (sezione VI, 18 gennaio 2006 n.129) che ha attribuito alla suddetta decisione del Consiglio dei Ministri la natura giuridica di "atto di alta amministrazione" e, in quanto tale, impugnabile solo per motivi di legittimità formale.

8. L’ultima parte del nuovo comma 6 bis dell’articolo 14 ter prevede che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.

9. Viene sostituito il comma 7 articolo 14 ter della legge 241/1990. Secondo il nuovo comma 7 si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. La novità rispetto alla versione precedente del comma 7 è che prima la suddetta acquisizione dell’assenso non poteva sostituirsi all’assenso delle amministrazioni con competenza paesaggistica e ambientale.

La nuova disciplina della Conferenza dei Servizi in caso di dissenso di

amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica Secondo il nuovo comma 1 articolo 14 quater della legge 241/1990 anche il dissenso dei rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e dei beni paesaggistici o della tutela della salute, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere

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congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Vengono comunque esclusi da questo obbligo le amministrazioni preposte ai giudizi di VIA e VAS nonché al rilascio dell’AIA (si veda l’articolo 26 del dlgs 152/2006 c.d. TU ambiente) Il nuovo comma 3 dell’articolo 14quater della legge 241/1990 disciplina il caso del dissenso, espresso in conferenza dei servizi, di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. In questi casi, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, é rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Si tratta di una modifica significativa rispetto al testo precedente dell’articolo 14 quater della legge 241/1990. Infatti nel nuovo testo la questione del dissenso di un’amministrazione preposte a tutela di interessi ambientali e/o paesaggistici viene rinviata sempre al Consiglio dei Ministri, nella vecchia versione invece la questione era così rimessa :

a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;

c) alla Conferenza unificata Stati Regioni Città in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Sulla natura giuridica ed efficacia giuridica delle Intese Stato Regioni si ricorda che la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, con riferimento agli impianti energetici, che : “Appare evidente che quest’ultima va considerata come un'intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento - come, del resto, ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato – a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.” (sentenza n. 6/2004 che riprende la n. 303 del 2004). Sempre secondo il nuovo comma 3 dell’articolo 14quater della legge 241/1990 se l'intesa non é raggiunta nei successivi trenta giorni (allo scadere dei 60 giorni di cui sopra), la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso é espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. L’ulteriore novità è che nel caso di non raggiungimento dell’Intesa Stato- Regione nel caso di un motivato dissenso espresso da una Regione in una materia di propria competenza il Consiglio dei Ministri delibera con potere sostitutivo sia pure con la partecipazione non vincolante della Regione interessata, mentre nel vecchio testo invece la decisione era provvisoriamente inviata alla competente Giunta regionale che doveva assumere la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; solo qualora la Giunta regionale non provvedeva entro il termine predetto, la decisione era

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rimessa al Consiglio dei ministri, che deliberava con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate. Il riferimento costituzionale del potere sostitutivo di cui sopra è nel comma 2 dell’articolo 120 della Costituzione, che recita: “ Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. Una norma apparentemente simile si trova nell’articolo 72 della Costituzione federale tedesca secondo il quale il Parlamento nazionale interviene con propria legge tra l’altro “ in quanto ….. 3) lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica , ed in particolare modo la tutela dell’uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali d’ogni singolo Land ”. Ora però l’articolo 72 della legge tedesca si riferisce esplicitamente al potere legislativo dello Stato (il Parlamento) mentre l’articolo 120 comma 2 nuova versione della Costituzione italiana si riferisce ai poteri sostitutivi del Governo . Quindi si viene a determinare ( a differenza del sistema tedesco) uno spostamento della titolarità della competenza , visto che in molti casi in cui occorreranno interventi legislativi non disponibili da parte del Governo se non nella forma limitata del decreto legge . Non solo ma la dizione “tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica “ è talmente ampia che potrà spianare la strada ad interventi pesanti del Governo . Sul punto autorevole dottrina (A. Azon in “La Riforma dell’ordinamento regionale” pag. 65 ed. Giuffrè 2001) ha affermato che la formula dell’articolo 120 prefigura la possibilità che lo Stato si appropri di competenze delle regioni con un mero atto amministrativo , privo di garanzie adeguate ( tra tutte , la specifica base legislativa), introducendo uno strumento ben più pericoloso per l’assetto dei rapporti Stato Regioni di quanto sia attualmente il tanto criticato ricorso all’interesse nazionale, che almeno avviene con legge e con i limiti e controlli elaborati dalla Corte Costituzionale. Il nuovo potere sostitutivo si presenta come un grimaldello capace di aprire qualsiasi varco e di consegnare nelle mani del Governo nazionale la disponibilità della linea di distinzione tra le competenze nazionali e locali, finendo così per svalutare quella che viene presentata come la novità più spiccatamente federalista della riforma in esame, il rovesciamento del criterio dell’enumerazione delle competenze. Rispetto a questa procedura ulteriormente accelerata (dal potere sostitutivo del Governo) sulla disciplina del dissenso ambientale in Conferenza dei servizi restano ferme le procedure speciali già previste relativamente a:

a) infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Relativamente alla procedura di queste opere vedi l’appendice 2 dell’e-book al seguente link: http://www.amministrativo.it/ambiente/2008%20VIA-Nuovo%20TU%20ambientale.pdf

b) localizzazione delle opere di interesse statale ex D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

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La disciplina della Conferenza dei Servizi rientra nella competenza esclusiva

dello Stato Il comma 4 articolo 49 della presente legge modifica il comma 2ter dell’articolo 29 della legge 241/1990 stabilendo che la disciplina di detta sulla conferenza dei servizi rientra nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili di competenza esclusiva della legislazione statale ( ex lettera m) comma 2 articolo 117 della Costituzione). Il che significa che i principi generali in materia di conferenza dei servizi affermati dalla legge 241/1990 rientrano nella competenza esclusiva dello stato e non possono essere derogati in peius da parte delle Regioni che potranno invece sviluppare e ampliare ulteriori livelli di accelerazione nella procedura della conferenza (nelle materie di loro competenza), ma non ridurre le semplificazioni della legge nazionale.

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LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: DPR 9 luglio 2010 n.139

Testo del DPR 139/2010 http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/199/1.htm

Interventi soggetti alla procedura semplificata per il rilascio della

autorizzazione paesaggistica Si tratta degli gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice (disciplina dei beni paesaggistici), sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I al presente Dpr. Per l’elenco preciso delle tipologie di interventi si rinvia al testo del Dpr 139/2010

In cosa consiste la semplificazione 1. Si prevede una relazione paesaggistica semplificata (articolo 2) 2. I termini per la conclusione del procedimento sono ridotti (articolo 3) 3. Vengono previsti semplificazioni procedurali per il rilascio della autorizzazione

paesaggistica (articolo 4) 4. Vengono individuati appositi funzionari presso ogni soprintendenza per seguire la

procedura semplificata (articolo 5) 5. Immediata applicazione delle procedure semplificate nelle Regioni a statuto

ordinario (articolo 6)

Relazione paesaggistica semplificata La relazione non tiene conto del modello integrale di relazione (per il testo della versione integrale della relazione vedi Dpr 12/12/2005 in: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/25/1.htm) tranne che Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata, scheda allegata al Dpr 12/12/2005. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni rispetto a detta Scheda. In particolare la relazione paesaggistica semplificate dovrà essere redatta da un tecnico abilitato. Nella relazione dovranno comunque essere indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, é descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

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Dichiarazione di conformità urbanistica dell’intervento soggetto ad

autorizzazione paesaggistica semplificata Nella relazione paesaggistica semplificata il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001), infatti la DIA , ai sensi di detto articolo del TU edilizia, deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico -sanitarie.

Modalità presentazione domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Secondo tale articolo 45 i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui alla Legge 133/2008 ( semplificazione disciplina sportello unico: http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1080&categoria=Istituzioni), la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Verifica preliminare sul non obbligo di autorizzazione paesaggistica L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice del Paesaggio, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice del Paesaggio. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non é soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. In particolare nell’elenco degli interventi sottoponibili ad autorizzazione semplificata elencati nell’allegato 1, molti non possono avere la autorizzazione semplificata se il vincolo paesaggistico non è tipologico (riferito ad una intera categoria di beni come ad esempio il bosco) ma è specifico (o puntuale) cioè riferito al singolo immobile: vedi interventi di cui ai punti 2,3,4,5,10,11,13,15,22, 23,28 (in questo caso pannelli solari anche se l’immobile interessato dall’intervento si trova in zona A ex DM 1444 del 1968 del territorio comunale).

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Avvio procedura rilascio autorizzazione paesaggistica semplificata Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

Verifica conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento 1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni

dal ricevimento della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio é localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.

2. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al punto 1, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

3. Nel caso in cui la valutazione di cui punto 2 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ostativa all’accoglimento della istanza di domanda, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni (termine ordinario ex articolo 10bis legge 241/1990). La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

Istanza al soprintendente in caso di rigetto della domanda di autorizzazione

paesaggistica semplificata In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza é contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento

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progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento é inviata all'amministrazione che si é pronunciata in senso negativo.

Valutazione positiva di conformità e di compatibilità paesaggistica In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice del Paesaggio. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione é assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

Valutazione negativa del soprintendente della proposta di autorizzazione

paesaggistica In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto é immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, il provvedimento di rigetto é adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico (ai fini della soggezione alla disciplina sul vincolo paesaggistico di cui alla parte III del Codice del Paesaggio), nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice del Paesaggio.

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Termini per la conclusione del procedimento Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Termine ordinario 105 giorni massimi di cui 40 presso l’ente locale, 45 per il parere vincolante del soprintendente e 20 per il provvedimento definitivo (articolo 146 dlgs 42/2004: Codice del Paesaggio) L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano i seguenti articoli della legge 241/1990:

• Articolo 2 comma 8: ricorso contro il silenzio assenso anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini, ex lege, della conclusione del procedimento.

• Articolo 2-bis : obblighi delle PA al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Le controversie in questo caso sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni

Ruolo delle Commissioni Locali per il Paesaggio Nel procedimento di cui al presente decreto non e' obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente paragrafo del presente commento.

Efficacia e durata autorizzazione paesaggistica L'autorizzazione paesaggistica semplificata é immediatamente efficace ed é valida cinque anni.

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice del Paesaggio , le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario. In particolare secondo detto comma 3 articolo 131 salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il

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procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Corte Costituzionale sentenza 207 del 18 - 24 luglio 2012 . Spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139

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SANATORIA ABUSI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Articolo 167 Codice Paesaggio

ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria “ 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. ………..4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

Articolo 145 Codice del Paesaggio

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di

pianificazione “ 1. La individuazione, da parte del Ministero, delle(*) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali(**) 2. I piani paesaggistici possono prevedere(*) misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti(***) nazionali e regionali di sviluppo economico. 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico(**), sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.(***) 4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo(****) 5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.”

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Quindi come risulta dalla norma sopra citata e sottolineata specificamente, un abuso commesso prima dell’imposizione del vincolo è considerato un non-abuso (rispetto al vincolo) ma la sua “ammissione” agli onori della conformità al bene paesaggistico tutelato soggiace all’obbligo di “adeguamento”: ed è rispetto a questo obbligo che si decide la sua sanabilità o meno. Quindi in questo caso non ci sarà

1. Ne diniego della autorizzazione paesaggistice e relativo diniego di permesso in sanatoria

2. Ne sanatoria comunque solo perché l’intervento è avvenuto prima della instaurazione del vincolo.

Piuttosto si verificherà l’assoggettamento in rapporto non ai vincoli ex Codice del Paesaggio (successivi all’abuso) ma ai vincoli posti ai Comuni dall’articolo 145 di adeguare gli strumenti urbanistici, “ è per questa via, infatti, che si porrebbe un freno alla sanatoria sfrenata, visto che è possibile “ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” (DPR 380/01, “Art. 36 - Accertamento di conformità”) e che la traslazione del vincolo del Codice nello Strumento Urbanistico renderebbe NON“conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente“ l’abuso commesso nel 1980.” (lexambiente)

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APPENDICE ULTIME LEX

Schema di DPR concernente regolamento di modifica del DPR 9 luglio 2010, n.

139, sull'autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità

Parere della Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 http://reteambiente.it/repository/normativa/17894_schemadpraut_paes.pdf Autorizzazione "semplificata" anche per determinati piccoli interventi su immobili di interesse pubblico. Lo prevede lo schema di regolamento di modifica del Dpr 139/2010 sull'autorizzazione paesaggistica semplificata, che ha avuto il via libera dalla Conferenza unificata il 24 gennaio 2013. Nell'applicazione pratica del regolamento 139/2010, in vigore dal 10 settembre 2010, si erano riscontrate criticità dovute sopratutto a differenti interpretazioni delle norme tra Comuni e Soprintendenze che di fatto limitavano l'intenzione semplificatoria del regolamento. Tra le novità più di spicco del Dpr "correttivo" quella che consente la "paesaggistica semplificata" per determinati piccoli interventi (ad esempio, interventi sulle coperture di edifici esistenti o installazione di pannelli solari o fotovoltaici fino a 30 mq) anche su immobili di notevole interesse pubblico (articolo 136, Dlgs 42/2004), mentre prima occorreva la autorizzazione paesaggistica "ordinaria". Queste tipologie di interventi sono consentite purché l'istanza presentata e i documenti e le fotografie allegate siano predisposti con particolare attenzione ai beni e ai valori storico-culturali, naturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento evidenziando la congruità paesaggistica delle soluzioni proposte sotto il profilo morfo-tipologico, dei rapporti dimensionali, dei materiali, delle finiture e delle cromie.

Autorizzazione paesaggistica semplificata, ok Consiglio di Stato al correttivo (Francesco Petrucci) Via libera condizionato del Consiglio di Stato 13 marzo 2013 allo schema di regolamento di modifica del Dpr 139/2010 (autorizzazione paesaggistica semplificata), con alcuni rilievi, in particolare sulla necessità di circoscrivere gli interventi che godono della semplificazione per evitare abusi. Per i Giudici (parere 13 marzo 2013, n. 1136) vanno meglio circoscritti alcuni interventi che il "correttivo" assoggetta ad autorizzazione semplificata (indipendentemente dal tipo di vincolo sul bene) e che sono individuati nell'allegato dello schema di regolamento destinato a sostituire l'allegato I del Dpr 139/2010. Ad esempio, con riferimento alla collocazione delle insegne dei negozi, non è chiaro cosa si intenda con "collocazione consimile" allo spazio vetrina del negozio. Non è poi chiaro il concetto di "piccole dimensioni" riferito alle tende da sole (quanto piccole?). Infine, con riguardo alle occupazioni temporanee – sotto i 30 giorni – il Consiglio di Stato ha chiesto di modificare la norma includendo strumenti per la verifica dell'inizio dell'occupazione di 30 giorni. Infine un rilievo formale. Il regolamento correttivo demanda a un decreto ministeriale le ulteriori eventuali integrazioni e modifiche dell'allegato I (elenco degli interventi che godono dell'autorizzazione paesaggistica semplificata). Tale modus operandi è per i Giudici non rispettoso delle indicazioni della norma primaria (articolo 44 Dl 5/2012) che prevede che tutte le modifiche e definizioni della "lieve entità" degli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata siano individuate con regolamento emanato con Dpr. documenti di riferimento

http://reteambiente.it/repository/normativa/17894_schemadpraut_paes.pdf