1 DIRITTO DEL LAVORO Il licenziamento Considerazioni generali e proposte di riforma.
-
Upload
giuliana-pagano -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of 1 DIRITTO DEL LAVORO Il licenziamento Considerazioni generali e proposte di riforma.
1
DIRITTO DEL LAVORO
Il licenziamento Considerazioni generali e proposte di riforma
2
Il licenziamento individuale. Evoluzione storica dell'istituto.
La disciplina del recesso riflette i profondi cambiamenti intervenuti nella considerazione sociale del lavoro e, più in generale, nei concetti di libertà e uguaglianza.In origine la materia era affrontata nel quadro di una filosofia puramente liberale : le parti del rapporto così come avevano piena liberà di costituire il rapporto, disponevano in piena autonomia della sua cessazione.IL principio della libera recedibilità (sancito dall'art. 1628 del c.c. del 1865) considerato per molto tempo una conquista di civiltà giuridica; rappresentava l’emancipazione del lavoratore - considerato nella condizione astratta di libero contraente - dai vincoli feudali tendenzialmente perpetui.
3
La mistificazione ideologica presente nel codice civile del 1865
Si pose sullo stesso piano la libertà del lavoratore di abbandonare il datore di lavoro senza
incorrere in alcuna responsabilità contrattuale B la stessa ampia libertà del datore di lavoro di assumere l'iniziativa
di risolvere il rapporto.
La concezione formale del recesso serve ad allineare la risoluzione del rapporto a quella di ogni altro rapporto sinallagmatico a tempo indeterminato, considerandolo alla stregua di un qualsiasi altro istituto contrattuale riconducibile al diritto civile; ciò contribuiva a costituire una falsa simmetria tra la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro, nel comune segno della libera determinazione ad opera della volontà delle parti.
4
contraddizione tra la regola della libertà di svincolarsi in qualsiasi momento e il principio della parità dei contraenti
principi non proponibili nelle relazioni in cui si misurano interessi differenziati sia sotto il profilo della forza di affermarli, sia sotto il profilo dei valori (libertà di impresa e libertà di lavorare).
Le dimissioni del lavoratore creano al datore di lavoro il mero fastidio di una sostituzione, il licenziamento costituisce per il lavoratore di solito un dramma esistenziale in ragione della difficoltà di reperire una nuova occupazione in un mercato del lavoro quasi sempre squilibrato, oltre che la perdita del salario fonte del proprio sostentamento .
La disuguaglianza sostanziale dei contraenti
5
Il recesso ad nutum(recedere significa uscire dal rapporto di lavoro; ad nutum vuol dire
letteralmente con un cenno della testa o della mano). art. 2118 c.c.
“ Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti…”
L’istituto del recesso ispirato alla ideologia del pari significato giuridico dell'atto di dimissioni e del licenziamento.
Il recesso come strumento per estinguere il rapporto di durata indefinita, in omaggio al principio della temporaneità dei rapporti obbligatori).
6
L’indennità di recesso (il 2° comma dell’art. 2118 cc)
La ratio dell’istituto: rendere morbida, se non indolore, l’interruzione del rapporto.
La prassi e poi la legge hanno introdotto l'uso di corrispondere una indennità sostitutiva del preavviso lavorato; tale indennità può essere considerata l'equivalente monetario che ogni datore di lavoro paga per ottenere l'estinzione del rapporto di lavoro senza dover attendere il decorso del periodo di preavviso.
una sorta di arrotondamento economico delle spettanze del lavoratore allorché il rapporto si estingue
In sintesi: il recesso ad nutum concede al datore di lavoro il potere di porre in esser un atto negoziale che pone fine al rapporto di lavoro, senza che il recedente debba dar conto dei motivi della decisione che pertanto rimangono e insindacabili.
7
La tendenza comune a tutti gli ordinamenti ispirati allo “stato sociale di diritto”
l'evoluzione della disciplina del licenziamento è andata nel senso della riduzione della libera recedibilità da rango di principio generale pervasivo, ad eccezione limitata ad numero infimo e poco rilevante di rapporti di lavoro.
8
Tendenza dell’ordinamento: restringimento restringimento dell’area della libera recedibilitàdell’area della libera recedibilità
La legge 604 del 66 e poi l'art. 18 dello statuto modificano la disciplina costitutiva del licenziamento fissando i requisiti di liceità e/o di validità allo scopo:
di selezionare le ipotesi di estinzione legittima del rapporto per iniziativa del datore
sottoporre il giudizio di legittimità al controllo della giurisdizione ordinaria.
9
La difesa dei diritti individualiLibertà di opinione e di associazione nell’impresaLimiti ai poteri datoriali di controllo Limiti all’esercizio del potere disciplinare Divieto di atti discriminatori Limiti al potere direttivo
La disciplina del licenziamento individuale
10
La disciplina del licenziamento oggi: due tipologie di normative
(I)I LIMITI SOSTANZIALI
(quando si può legittimamente
licenziare?)Giusta causa
e giustificato
motivo
(II) I RIMEDI(quali sono le
conseguenze del licenziamento illegittimo?)
Risarcimento o
reintegra nel posto di lavoro
11
Il principio della causalità del recesso
Giusta causa gravissimo inadempimento delle obbligazioni contrattuali oppure comportamenti che fanno venir meno il rapporto fiduciario : non consente la continuazione neppure provvisoria del rapporto
Giustificato motivo Soggettivo (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali: preavviso o indennità sostitutiva) differenza quantitativa con la giusta causa
Oggettivo (ragioni attinenti alla attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa)
12
(I) I LIMITI SOSTANZIALI
Il principio della causalità del recesso
GIUSTA CAUSA(2119 c.c.)
GIUSTIFICATO MOTIVO
(l. 604/1966)
• SoggettivoNotevole inadempimento
• OggettivoRagioni inerenti l’impresa
e il suo regolare funzionamento
13
Conseguenze della “correzione” del principio del recesso ad nutum
Il licenziamento entra a far parte della categoria del recesso vincolatorecesso vincolato: la legge del 1966 generalizza il principio già contenuto nell'art. 2119 c.c. della giustificatezza e quindi dell'obbligo di motivazione, previsto in quella norma non per tutelare l'interesse del lavoratore alla conservazione del rapporto di lavoro, bensì al godimento del preavviso.
14
Riassumendo: Come viene limitato il potere del datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto? tre limiti
1. Obbligo di giustificare il recesso (giusta causa giustificato motivo) (licenziamento annullabile o nullo se il motivo è discriminatorio o riguarda una lavoratrice per causa di matrimonio o di maternità)
2. Obbligo di provare la g.c. o il g.m. (licenziamento annullabile)
3. Obbligo di rispettare i requisiti formali ed art. 2. L. 604 (forma scritta ad substantiam: licenziamento inefficace)
15
GIUSTA CAUSA (2119 c.c.)
…se, con riferimento alla specifica prestazione, sono in grado di alterare il vincolo fiduciario…
…senza considerare l’entità del danno patrimoniale…
…e a prescindere da ogni rilievo del parallelo giudizio penale
Rilievo di fatti estranei al rapporto…
Sulla nozione di giusta causa: il rilievo dei fatti estranei al rapporto
La condotta inerente alla vita privata del lavoratore, di norma irrilevante ai fini della lesione del rapporto
fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, assume rilevanza a tale fine e può integrare giusta causa di
licenziamento qualora fatti e comportamenti estranei alla sfera del contratto siano tali, per la loro gravità e natura,
da far venire meno quella fiducia che integra presupposto essenziale della collaborazione tra datore e prestatore di
lavoro. Cass. civ., sez. lav., 22 agosto 1997, n. 7884
comportamenti estranei allasfera del contratto siano tali
da far venire meno quella fiducia cheintegra presupposto essenziale della
collaborazione
17
Nella fattispecie, un assistente di volo è stato trovato, al ritorno da un volo internazionale, in possesso di modica quantità di stupefacente, e i
giudici di merito avevano ritenuto non sussistere una giusta causa di risoluzione del rapporto. La Corte ha cassato la sentenza di merito
poiché non aveva tenuto conto: della delicatezza delle funzioni affidate al soggetto; dei profili di grave pericolo per la incolumità dei passeggeri;
dell'esigenza di continua attenzione da prestarsi nell'esercizio delle mansioni; della responsabilità aggravata dell'azienda per eventuali
accadimenti negativi conseguenti a tale situazione; della immanente lesività dell'immagine della società e anche del danno in concreto alla stessa cagionato dal dipendente, posto che a costui, in conseguenza
del fatto, fu ritirato il tesserino di accesso ai locali doganali ed aeroportuali; della strumentalizzazione del rapporto di dipendenza e del
servizio per l'approvvigionamento della drogaCass. civ., sez. lav., 27 marzo 1998, n. 3270
18
…segueIL FATTO
Un dirigente di una filiale di una catena di grandi magazzini, è sorpreso in un'altra filiale sita in una città diversa, ad occultare sulla propria persona alcuni oggetti di modestissimo valore economico, quali una confezione di chiavi tubolari e un paio di solette da scarpe
E’ UNA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO?
Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6100
19
…segue: l’irrilevanza del pregiudizio patrimoniale
IL PRINCIPIO
Nel caso di licenziamento per giusta causa, viene in considerazione non l'assenza o la speciale
tenuità del danno patrimoniale (rilevanti in sede penale), ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura
correttezza dell'adempimento - in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore
rispetto agli obblighi assunti
20
…segue: il rilievo del giudizio penale nella causa lavoristica
L'autorità del giudicato penale è limitata alla sussistenza dei fatti
materiali emersi nel procedimento penale, ma non ne preclude una
diversa valutazione ai fini del giudizio civile,ogni qualvolta sia diverso il
fondamento della responsabilità civile da quello della responsabilità penale
Trib. Roma, 30 settembre 1997
21
Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che aveva tentato, in concorso con altri, di sottrarre denaro dai conti correnti dei clienti della banca e che, chiamato, per tale fatto, a rispondere del reato di associazione a delinquere, era stato assolto dal giudice penale per essere rimasta l'intenzione criminosa alla fase, penalmente non rilevante, degli atti preparatori
22
…segue: la valutazione “in concreto” Nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di
licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti; la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente
impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli
aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche
mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, e ad ogni altro
aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente.
COSA VUOL DIRE?
23
Il licenziamento disciplinare Oggi il licenziamento per g.c. viene considerato dalla giurisprudenza ontologicamente disciplinare: le conseguenze di carattere procedimentale al licenziamento per ontologicamente disciplinare si applicano le garanzie procedimentale dell’art. 7 statuto dei lavoratori (primi tre commi).
24
Il problema del licenziamento disciplinare
L’art. 7 dello Statuto Le norme disciplinari relative alle infrazioni e alle relative sanzioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tuttiIl datore non può irrogare sanzioni senza aver preventivamente contestato l’addebito al lavoratore e averlo sentito a sua difesaIl lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale
Queste disposizioni si applicano al licenziamento Disciplinare
ovveroIl licenziamento
è una sanzione disciplinare
25
La soluzione giurisprudenziale
Il licenziamento come sanzione
ontologicamente disciplinare
Rinvio al testo
26
(II)I RIMEDI
(quali sono le conseguenze del licenziamento illegittimo perché privo di
giusta causa o giustificato motivo?)
RISARCIMENTO o
EFFETTIVA REINTEGRA nel posto di lavoro
27
COSA SI INTENDE PER “TUTELA OBBLIGATORIA”
(art. 8 l. 604/1966)
Quando risulti accertato che non
ricorrono gli estremi del
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di
lavoro
…o, in mancanza, a risarcire il
danno versandogli
un’indennità di importo compreso tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 6 mensilità
dell’ultima retribuzione
globale di fatto
riassumere
risarcire
28
Una norma pragmatica…
Il licenziamento privo di giustificazione è illegittimo, ma è ugualmente idoneo a produrre i suoi effetti (Mancini)
La finta alternativa tra riassunzione e pagamento dell’indennità
La monetizzazione di fatto del licenziamento
…e un po’ ipocrita
29
COSA SI INTENDE PER “TUTELA REALE” (art. 18 l. 300/1970)
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto
“il giudice con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel
posto di lavoro.
inefficace
annulla
nullità
reintegrare
dalgiorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione
30
Inidoneità del licenziamento ingiustificato a risolvere il rapporto di lavoro.
La reintegra giudiziale come strumento di effettività
LA DIFFERENZA DI FONDO RISPETTO
ALLA TUTELA OBBLIGATORIA: QUI UN ATTO INVALIDO
NON È IDONEO A PRODURRE EFFETTI
31
I nodi problematici
L’esecuzione dell’ordine di reintegra
L’aliunde perceptum
Rinvio
32
Le modifiche del 1990 L’indennità sostitutiva della
reintegrazione
“Il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di
fatto”
Una giuridificazionedelle prassitransattive
33
COME CONVIVONO LE TRE DISCIPLINE DEL
LICENZIAMENTO?
Le discipline successive non sostituiscono quella
precedenti. Tutte continuano a trovare
applicazione1. Artt. 2118 e 2119 c.c.2. Art. 8 l. 604/19663. Art. 18 Statuto dei lavoratori
34
Unità produttive
fino a 15 dipendenti
Unità con più
di 15 o datoricon più di 60
dipendenti
Area della stabilità
obbligatoria:alternativa
rimessa al datore di lavoro
Area della stabilità reale:
ordine giudiziale di
reintegra
L’intensità della tutela
dipende dalle
dimensioni dell’unità produttiva
ove avviene il recesso
Il problema del computo dei dipendenti
35
La regola generale è la tutela obbligatoria
A MENO CHE…Più di 15 dipendenti nell’unità produttiva
Più di 60 nel complessoAREA DELLA TUTELA REALE
A MENO CHE…Lavoratore domestico
DirigentePiù di 65 anni
Lavoratore in provaAREA DEL LICENZIAMENTO AD NUTUM
36
Due eccezioni importantiPRIMA ECCEZIONE
Casi in cui, anche nelle piccole imprese, e anche nell’area del licenziamento ad
nutum, si applica la tutela reale
SECONDA ECCEZIONE
Casi in cui, anche nelle grandi imprese,
si applica la tutela obbligatoria
IL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
LE ORGANIZZAZIONIDI TENDENZA
37
Fattispecie di licenziamento invalido, diverse dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo
(licenziamento annullabile)
Il licenziamento nulloDiscriminatorio, Intimato durante il periodo di malattia o maternità,In occasione di matrimonio della lavoratrice
Il licenziamento inefficace
Privo delle forme prescritte
38
Sempre a proposito di nullità ed inefficacia
Se il licenziamento è qualificato come sanzione
disciplinare
Se il licenziamento non è qualificato come sanzione disciplinare
Contestazione dell’addebito Difesa del lavoratore
assistito, se vuole, dal sindacato
Comunicazione per iscritto del recesso
Possibilità di richiedere i motivi entro
15 giorniObbligo di rispondere
per iscritto entro 7 giorni
Obblighi procedurali
Obblighiprocedurali
Violazione
Licenziamentonullo Violazione
Licenziamentoinefficace
39
Rinvio
I licenziamenti “economici” ricadono per lo più in una diversa disciplina:
la disciplina dei licenziamenti collettivi, materia “comunitarizzata” e regolata dalla
legge 223/1991
40
Quanto è “difficile” licenziare in Europa: gli indici dell’OCSE
•Regno Unito 1,0•Belgio 2,0•Danimarca 3,0•Irlanda 4,0•Paesi Bassi 5,5•Francia 5,5•Grecia 7,0•Germania 8,0•Spagna 9,0•Italia 10,0•Portogallo 11,0
41
Le proposte di legge ispirate alle riflessioni della dottrina giuslavoristicaLA DIAGNOSI: L’incertezza come costo (dogma ricavato dalle dottrine economiche dell’impresa): le differenze nell’applicazione giudiziale della normativa - tra diversi periodi storici, tra diversi giudici, tra diverse aree regionali - come problema tipico dell’ordinamento italianoLA TERAPIA: eliminare l’incertezza insita nel sistema giudiziale di valutazione del giustificato motivo oggettivo.Il pagamento della indennità di licenziamento come predeterminazione legislativa del giustificato motivo oggettivo, la cui valutazione viene così sottratta all’alea della valutazione giudiziale
42
L’articolato della proposta in discussione al Senato l’anno scorso prima del referendum
Restano impregiudicate le disposizioni vigenti sul licenziamento discriminatorio, per rappresaglia, intimato durante il periodo di malattia o maternità, in occasione di matrimonio della lavoratrice.Introduzione del c.d. “preavviso lungo”, pari a tanti mesi quanti sono gli anni di servizio (con un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi)La novità più importante: “l’indennità di licenziamento”: alla cessazione del rapporto (non motivato da inadempimento) il lavoratore percepisce una soma pari ad una mensilità per ogni anno di anzianità + 6 mensilità.
43
Le prospettive di riforma della disciplina dei licenziamenti
Dopo l’esito del referendum dall’anno scorso si allontanano i progetti di riformaLa necessità della riforma si sdrammatizza se funzioneranno gli istituti di governo del mercato di lavoro e se si riformasse la giustizia del lavoro (i tempi lunghi del processo come fattore che rende insostenibile per le imprese l’attuale disciplina sulla reintegra).
44
I percorsi di riforma finalizzati ad evitare le disfunzioni applicative dell’art. 18
Intervenire sulla durata eccessiva del contenzioso (problema applicativo
fondamentale dell’art. 18) incentivando meccanismi di soluzione non giudiziale delle controversie sul licenziamento (conciliazione
e arbitrato)