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AGENZIA DELLE ENTRATEAGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENODIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

RECLAMO e MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Ufficio legale – Ascoli Piceno 29 novembre 2012

RISERVATORISERVATO

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Riferimento normativo

Art. 17 bis del D.lgs. 546/92

Ai sensi dell’articolo 39, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile 2012.

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FinalitàFinalità

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FINALITÀ

1. Deflazionare il contenzioso tributario

L’efficace gestione del nuovo istituto può ridurre la conflittualità tra fisco e cittadini attraverso l’esame delle eccezioni del Contribuente direttamente all’interno degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate prima dell’instaurazione del contenzioso

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… segue FINALITÀ

2. Incrementare la tax compliance

Il Contribuente deve poter fare affidamento su una risposta da ottenere in tempi rapidi da parte dell’Agenzia, senza dover sostenere i costi o attendere i tempi della giustizia tributaria

La mediazione introduce l’obbligo di rispondere alla richiesta di annullamento (autotutela) avanzata dal Contribuente con l’istanza

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… segue FINALITÀ

3. Incrementare la qualità degli atti stimolando la riflessione critica all’interno dell’Ufficio

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DATI DEL CONTENZIOSO DP AP

Ricorsi presentati in CTP dal 01/01/2011 al 20/11/2011 n. 474

Ricorsi presentati in CTP dal 01/01/2012 al 20/11/2012 n. 391

Istanze ex art. 17bis dal 01/04/2012 al 20/11/2012 n. 110 di cui: - n. 46 in istruttoria; - n. 41 concluse con esito positivo - n. 23 concluse con esito negativo Ricorso

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Natura giuridica

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NATURA GIURIDICA

La mediazione è una procedura amministrativa di deflazione del contenzioso tributario in quanto:

chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare istanza

il procedimento si svolge dinanzi all’Agenzia il fine è quello di evitare il rinvio alla fase del

contenzioso

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… segue NATURA GIURIDICA

Il procedimento ha riflessi di carattere processuale in quanto:

Vi è coincidenza fra contenuto dell’istanza e contenuto del ricorso

L’istanza può produrre gli effetti del ricorsoSi applicano alcune disposizioni del DLGS

546/92

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… segue NATURA GIURIDICA

A differenza degli altri istituti deflativi del contenzioso, la mediazione è obbligatoria

Per chi voglia adire la Commissione tributaria è un rimedio amministrativo para-processuale

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Ambito di applicazioneAmbito di applicazione

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AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli atti suscettibili di impugnazione in

giudizio notificati a decorrere dal 1° aprile 2012di valore non superiore a € 20.000emessi dall'Agenzia delle entrate [escluse

le contestazioni riguardanti gli atti (l’attività) dell’Agente della riscossione]

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ENTRATA IN VIGORE

La mediazione si applica: agli “… atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012” (art. 39, comma 11, DL 98/11) alle ipotesi di rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso (art. 21, comma 2, DLGS 546/92)

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ATTI MEDIABILI

Sono mediabili, quindi, poiché emessi dall’Agenzia, i seguenti atti individuati dall’art. 19:avvisi di accertamentoavvisi di liquidazioneprovvedimenti di irrogazione delle sanzioniruolirifiuti espressi o taciti riguardanti la restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o di altri accessoridinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande di definizione agevolata di rapporti tributariogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie

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LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENZIA

L’Agenzia ha legittimazione passiva in quanto: ha emesso l’atto impugnato viene contestata la pretesa tributaria oggetto dell’atto emesso da altro ente

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ATTI NON MEDIABILI

Atti individuati dall’art. 19 non emessi dall’Agenzia delle entrate. Ad es. atti dell’Agente della riscossione:iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 DPR 602/73fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 DPR 602/73cartella di pagamento (per vizi propri della cartella)atti di altre Agenzie fiscali:atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 3, D. Lgs. 546/92

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ATTI NON MEDIABILI

Non sono mediabili le liti di valore indeterminabile (es. diniego concernente esclusivamente la spettanza di un’agevolazione o di iscrizione/cancellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus) di contro, sono mediabili le controversie aventi ad oggetto sia il diniego o la revoca dell’agevolazione sia il tributo o il maggior tributo accertatoLa mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il valore della lite va comunque determinato al netto dei contributi accertati.

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CARTELLA DI PAGAMENTO

CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA NO MEDIAZIONE(per attività non svolta dall’Agenzia)

CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO SI MEDIAZIONE

CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA MEDIAZIONE SU RUOLO

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92, ossia, il valore della controversia: Va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal Contribuente, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, è costituito dalla somma delle sanzioni contestate

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

atto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza cumulativa. Ne consegue che per ciascun atto con valore non superiore a ventimila euro il contribuente è tenuto ad osservare la procedura di mediazione

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi:

il valore della controversia è dato dall’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori se l’istanza di rimborso riguarda più periodi d’imposta, rileva l’importo del tributo richiesto a rimborso per ogni singolo anno

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IstanzaIstanza

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LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Perfetta coincidenza tra la legittimazione processuale attiva nel giudizio tributario e la legittimazione a presentare l’istanza

Applicazione delle disposizioni degli artt. 10 e 11 D.LGS. 546/92

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... segue LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Può presentare l’istanza di reclamo/mediazione:- il contribuente che ha la capacità di stare in giudizio sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale- il rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio - il difensore abilitato all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie nelle controversie di valore pari superiore a € 2.582,28 (art. 12 DLGS 546/92)

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UFFICIO DESTINATARIO

L’Ufficio a cui presentare l’istanza coincide con quello che è parte nell’eventuale giudizio ai sensi dell’art. 10 DLGS 546/92 .

L’istanza quindi deve essere presentata alla DR o alla DP che ha emanato l’atto impugnato (o non ha emanato l’atto richiesto).

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NOTIFICA DELL’ISTANZA - TERMINI

L’istanza è notificata, a pena di inammissibilità, entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto impugnabile.Il termine per proporre l’istanza di mediazione è sospeso per 90 giorni dalla data in cui viene eventualmente presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2, D. Lgs. 218/97)

In caso di rifiuto tacito di rimborso, dopo il 90° giorno dalla presentazione della domanda di rimborso.Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Tale sospensione non trova applicazione nel corso della procedura di mediazione che deve pertanto concludersi nel termine di 90 giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.

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CONTENUTO DELL’ISTANZA

I requisiti dell’istanza sono gli stessi del ricorso, compresa la nomina del difensore ex art. 12 D. LGS. 546/92.

In sostanza, i motivi posti a base dell’istanza coincidono con quelli previsti, a pena di inammissibilità, per il ricorso.

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… segue CONTENUTO DELL’ISTANZA

Elementi da indicare nel ricorso contenuto nell’istanza

(art. 18 DLGS 546/92):

Commissione tributaria provinciale competente

contribuente e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche,

anche il legale rappresentante, la relativa residenza o sede

legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello

Stato

Direzione regionale o provinciale nei cui confronti è proposta

atto impugnato e oggetto dell’istanza

motivi

codice fiscale e indirizzo PEC

sottoscrizione del contribuente o del difensoreRISERVATORISERVATO

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… segue CONTENUTO DELL’ISTANZA

L’istanza, in aggiunta al contenuto del ricorso, può contenere:

richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto

motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa

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… segue CONTENUTO DELL’ISTANZA

L’oggetto e i motivi dell’istanza si individuano

nelle specificazioni della richiesta di annullamento (autotutela), totale o parziale, dell’atto e nell’indicazione degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si richiede l’annullamento dell’atto stesso

nelle argomentazioni a supporto della proposta di mediazione eventualmente formulata nell’istanza

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… segue CONTENUTO DELL’ISTANZA

All’istanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno nell’eventuale giudizio

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RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

Se l’istanza è presentata dal difensore appartenente alle categorie previste dall’art. 12, comma 2, DLGS 546/92, quest’ultimo deve essere munito della procura rilasciata secondo le modalità previste per il ricorso.

La potestà di sottoscrivere l’accordo di mediazione deve essere prevista nell’ambito della procura alle liti (o in un atto separato).

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IMPOSTA DI BOLLO

L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento di mediazione – tra i quali anche la procura alle liti e a mediare – sono esenti da imposta di bollo.

(Circolare n. 70/E del 2002 - Risoluzione n. 13/E del

2011)

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CONTRIBUTO UNIFICATO

Il contributo unificato per le spese di giustizia risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dell’atto o non avendo concluso la mediazione - depositi il ricorso presso la segreteria della CTP (Circolare n. 1/DF del 2011).

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La trattazione dell’istanza

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L’Ufficio, in esito all’esame dell’istanza, può:

- Accogliere integralmente il reclamo annullando l’atto impugnato

- Accogliere parzialmente il reclamo annullando in parte l’atto impugnato

- Formulare una proposta di pagamento dell’intero importo del tributo con riduzione delle sanzioni al 40%

- Mediare la controversia rideterminando la pretesa- Respingere l’istanza di reclamo e confermare la

fondatezza dell’atto impugnato

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INAMMISSIBILITÀ

Motivi di inammissibilità 1. presentazione dell’istanza di mediazione oltre il

termine di decadenza 2. carenza di elementi che consentano di riferire

l’istanza al ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione del difensore)

3. carenza di elementi che consentano di ricostruire il contenuto minimo indispensabile dell’istanza (mancanza o insufficienza assoluta dei motivi o dell’oggetto)

Si tratta di motivi che tendenzialmente coincidono con quelli di inammissibilità del ricorso

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… segue INAMMISSIBILITÀ

Trattandosi di una procedura amministrativa, eventuali motivi di inammissibilità dell’istanza rilevanti in sede processuale non precludono la mediazione, fatta eccezione sostanzialmente per la tardiva presentazione della stessa istanza

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IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA

Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge Ad es. controversie di valore superiore a 20.000 euro, di valore indeterminabile, che riguardano l’attività dell’agente della riscossione o atti in cui non è legittimata passivamente l’Agenzia delle Entrate, atti notificati prima del 1° aprile 2012 o che riguardano rifiuti taciti di rimborso con riferimento ai quali alla data del 1° aprile 2012 siano già decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato, le sanzioni accessorie (art. 21, D.lgs. n. 472/1997), le istanze di ipoteca e sequestro conservativo (art. 22, D.lgs. n. 472/1997), il diniego della chiusura delle liti fiscali “minori” pendenti (art. 39, comma 12, Dl n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011)

In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione

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MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI RIDURRE LE SANZIONI

In assenza di spazio per la mediazione che comporti la diminuzione della pretesa proposta di pagamento dell’intera imposta, usufruendo della riduzione delle sanzioni al 40% (circ. n. 9/E del 2012, punto 6.2). Si tratta di una facoltà e non di un obbligo per l’Ufficio (circ. n. 33/E del 2012, punto 3.1).La riduzione delle sanzioni, in particolare, non è possibile nei casi in cui il beneficio sia più elevato di quanto consentito per effetto dell’acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione (circ. n. 9/E, punto 6.2; circ. n. 33/E, punto 2);Non è possibile applicare una riduzione diversa rispetto a quella del 40% (circ. n. 33/E, punto 3.2)

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COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE DEGLI ESITI

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Gli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione possono essere portati a conoscenza del contribuente nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari dall’art. 60 DPR 600/73 utilizzando la posta elettronica certificata (PEC)Per esigenza di speditezza e celerità, il provvedimento di accoglimento o il diniego dell’istanza potrà essere portato a conoscenza del contribuente anche avvalendosi dei recapiti di posta elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante

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Accordo di mediazioneAccordo di mediazione

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CONTRADDITTORIO: ASPETTI PROCEDIMENTALI

L’Ufficio legale invita il contribuente al contraddittorio quando valuta possibile la mediazione con rideterminazione della pretesa. Non sono richieste forme particolari per l’invito, che può essere comunicato anche tramite posta elettronica ordinaria. Al contraddittorio può partecipare il difensore munito di procura quando il contribuente non intenda parteciparvi personalmente

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… segue CONTRADDITTORIO: ASPETTI PROCEDIMENTALI

L’esito del contraddittorio va riportato in apposito verbale

Il verbale di contraddittorio deve essere sottoscritto, da un lato, dal contribuente o dal difensore munito di procura e, dall’altro, dal funzionario o dirigente incaricato del contraddittorio

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… segue CONTRADDITTORIO: ASPETTI PROCEDIMENTALI

Nelle ipotesi di infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, l’Ufficio legale valuta:

la possibilità di raggiungere un accordo di contenuto eventualmente anche analogo alla proposta di accertamento con adesione

la sussistenza di elementi non noti, sopravvenuti o comunque non presi in considerazione in sede di adesione (desunti da: documenti vari, prassi, giurisprudenza, motivi del ricorso)

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CONCLUSIONE DELL’ACCORDO

La sottoscrizione dell’accordo di mediazione può essere effettuata dalle parti

contestualmente in momenti diversi

La conclusione dell’accordo può anche avvenire tramite accettazione della proposta di mediazione del contribuente.Dalla data di conclusione dell’accordo, decorrono i termini per effettuare il pagamento e quindi perfezionare la mediazione

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SOTTOSCRIZIONE

L’accordo di mediazione è sottoscritto:

per l’Agenzia dell’entrate: dal Direttore provinciale/regionale o preferibilmente, considerata l’esiguità di valore degli atti, da un suo delegato (Capo Ufficio legale o Funzionario addetto a tale struttura)

per il contribuente: dal medesimo o da un suo delegato ovvero dall’assistente tecnico (se previsto nella procura alle liti o procura speciale)

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Conclusione e Conclusione e perfezionamento della perfezionamento della

mediazionemediazione

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PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

ATTO IMPOSITIVO Versamento dell’importo dovuto o della 1^ rata nei 20 gg. successivi alla conclusione (sottoscrizione) della mediazione

ISTANZA DI RIMBORSO Conclusione dell’accordo

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EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO

La pretesa tributaria viene rideterminata nella misura fissata dall’accordo di mediazione

Il rapporto giuridico si intende definito e non ulteriormente contestabile l’accordo di mediazione non è impugnabile

Viene meno l’interesse ad agire in giudizio (motivo di inammissibilità del ricorso)

RISERVATORISERVATO

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IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO

L’atto impositivo originario continua a produrre effetti

Il contribuente può costituirsi in giudizio o rinunciare a proseguire il contenzioso l’atto

impositivo originario diventa definitivo

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VERSAMENTO

1. Atto impositivo

In un’unica soluzione o in forma rateale (8 rate trimestrali)

Mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione

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… segue VERSAMENTO

2. Istanza di rimborso

Nell’accordo di mediazione deve essere inserito un termine per la materiale erogazione del rimborso in considerazione:delle procedure in usodell’effettiva disponibilità delle somme da rimborsare

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EFFETTI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI ALTRE RATE

In caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva decadenza dal beneficio della rateazione iscrizione a ruolo dell’importo residuo e sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute a titolo di tributoErrore o lieve ritardo o minime irregolarità il pagamento può essere considerato valido (cfr. circolare del 24 ottobre 2011, n. 48/E, punto 14)

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SospensioneSospensione

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SOSPENSIONE

Su richiesta del contribuente che ha presentato l’istanza, l’Ufficio può disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto sia per i ruoli sia per gli atti di accertamento (all’esito del procedimento di mediazione il carico verrà affidato all’Agente della riscossione)

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Fase processualeFase processuale

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 gg.: dalla data di notificazione del provvedimento di diniego qualora

l’Ufficio abbia notificato tale diniego prima del decorso dei suddetti 90 giorni

Dalla data di notificazione del provvedimento di accoglimento parziale nel caso in cui l’ufficio prima del decorso dei suddetti 90 giorni abbia accolto parzialmente l’istanza

dalla data di scadenza dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza nel caso in cui non sia stato notificato alcun provvedimento di accoglimento della medesima ovvero se le parti non hanno concluso alcun accordo di mediazione

Si applica la sospensione feriale dei termini processualiIl ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato/spedito con l’istanzaLa costituzione in giudizio rileva ai fini del versamento del contributo unificato

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CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE

Il Giudice:condanna la parte soccombente a

rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, normativamente quantificate in ragione del 50% delle spese di giudizio

può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accogliere la proposta di mediazione

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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 11

Circolare n. 9/E del 19/03/2012 dell’Agenzia delle Entrate

Circolare n. 33/E del 3/08/2012 dell’Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 37/E del 19/04/2012 dell’Agenzia delle Entrate