1. 2 SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO ED I BENI.
-
Upload
sergio-melis -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of 1. 2 SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO ED I BENI.
1
PROF. MICHELE ONORATOANNO ACCADEMICO 2013/2014
II SEMESTRE
ISTITUZIONI DIDIRITTO PRIVATO
2
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO ED I BENI
3
E’ quella particolare RELAZIONE
regolata dal DIRITTO
che si instaura tra UNO O PIÙ SOGGETTI
Rapporto giuridico
4
Regola: previsione di una fattispecie a cui si collega una qualificazione di comportamento (art. 2043 c.c.).
Il verificarsi della fattispecie e l’operare della qualificazione pongono il soggetto come centro di imputazione di una situazione giuridica.
Situazione giuridica soggettiva:
formula verbale che evoca posizione che un soggetto la qualificazione giuridica di diritto assume nei dell’interesse rilevante e le confronti dei consociati in regole operative predisposte base a quanto previsto dalla legge per la sua attuazione. dall’ordinamento giuridico.
Situazioni giuridiche soggettive
5
Sono quelle alle quali l’ordinamento riconosce la prevalenza dell’interesse di cui è portatore il rispettivo titolare rispetto all’interesse di altri soggetti (es. la proprietà)
Sono situazioni giuridiche attive:
Situazione di fatto
Situazioni giuridiche attive
Diritto soggettivo
Facoltà
Interesse legittimo
PotestàAspettativ
aStatus
Possesso
6
Sono quelle cui l’ordinamento subordina l’interesse del titolare a quello di altri soggetti:
Situazioni giuridiche passive
Obbligo Dovere Soggezione
7
POTERE di agire per la soddisfazione di pretendere che altri soggetti di un proprio interesse tengano una determinata condotta nell’interesse del titolare del diritto soggettivo
Si tratta, quindi, di una posizione di potere (impedire altrui interferenze, pretendere un comportamento, potere di rivolgersi al giudice):
- data nella maniera più ampia e immune da controlli esterni (altri poteri sono finalizzati o conferiti con rigorosa specificità dei motivi);
-per realizzare in via primaria e diretta un proprio interesse.
L’esercizio del diritto con finalità differenti rispetto all’interesse tutelato dall’ordinamento costituisce un illecito che prende il nome di abuso del diritto.
Diritto soggettivo
8
Facoltà
Pretesa
Potere giuridico
Contenuto del diritto soggettivo
La possibilità di compiere una determinata attività o di tenere un determinato comportamento. Speculare alla facoltà, c’è il dovere di ASTENSIONE da parte degli altri soggetti.
che altri soggetti tengano un determinato comportamento, i quali hanno l’OBBLIGO di fare, non fare, dare , non dare etc.
9
DIRITTI ASSOLUTI
DIRITTI RELATIVI
Varie configurazioni del diritto soggettivo
SITUAZIONE GIURIDICA CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONSOCIATI.(DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – v. slide 21 e ss. -, DIRITTI REALI ETC.)
SITUAZIONE GIURIDICA CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DETERMINATI.(DIRITTI DI CREDITO)
10
Diritto potestativo:
Potere di incidere sulla situazione soggettiva di un altro soggetto rispetto alla quale quest’ultimo si trova in una posizione di SOGGEZIONE (art. 1373 c.c.).
11
- Esercizio della potestà dei genitori (Art.
316 c.c.) - Decadenza dalla potestà sui figli (Art. 330
c.c.)
PotestàPotere attribuito ad un soggetto non per la realizzazione di un INTERESSE proprio, ma per quello ALTRUI.
12
Stadio preliminare di un diritto soggettivo, meccanismo protettivo dell’iter formativo.
Tutela strumentale, cautelare, provvisoria.
Es. art 1353 c.c. Contratto condizionale.Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
L’aspettativa
13
Art. 103 Cost. “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.
Situazione giuridica attiva del privato, il quale pretende che L’ESERCIZIO DEL POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INCIDENTE SUI SUOI INTERESSI SIA LEGITTIMO.
È, quindi, un interesse che per sua natura si realizza attraverso l’esercizio di un potere attribuito ad un altro soggetto ed è protetto attraverso un controllo di legittimità di questo esercizio.
Tutela indiretta e mediata.
Interesse legittimo
14
Interesse adespota, fa capo in maniera indistinta ad un numero indefinito di soggetti.
Problemi di collegamento fra interesse individuale e interesse diffuso.
Interesse collettivo o diffuso
15
Insieme di situazioni giuridiche (attive e passive) che spettano ad un soggetto in base alla sua collocazione all’interno della collettività organizzata ovvero in forza di determinate qualità.
Es.:- status di figlio;- status di coniuge.
Status
16
1) Obbligo: Vincolo imposto su un determinato soggetto (consistente in un
facere) nell’interesse del titolare di un diritto soggettivo (diritto relativo: es. il debitore è obbligato a corrispondere una somma di denaro in favore del creditore).
2) Dovere: divieto di tenere un comportamento in grado di ledere il diritto
soggettivo altrui (diritti assoluti).
3) Soggezione: situazione passiva propria di colui che è esposto all’esercizio del
diritto potestativo altrui senza possibilità di opporvisi.
Situazioni giuridiche passive:
17
Comportamento che non si può qualificare né dovuto, né vietato, ma che deve essere posto in essere da colui che vuole avere la possibilità di utilizzare qualche situazione attiva.
Ha una duplice veste: a) situaz. giur. attiva, perché consente la
realizzazione di un interesse del soggetto; b) situaz. giur. pass., poiché consiste in un
vincolo per tale realizzazione.Es. Onere della prova art. 2697 c.c. Tecnica di protezione condizionata da
comportamento del titolare.
Onere
18
Tecnica di protezione di uno stato di fatto che il diritto ritiene rilevante.
Sistema di protezione rapido e incondizionato, ma destinato a cedere rispetto alla posizione di diritto soggettivo.
Possesso (rinvio)
19
Come abbiamo detto nella slide 10 in ordine alla configurazione dei diritti soggetti, i diritti assoluti si distinguono in
Diritti reali DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
(v. Lezioni n. 7 e 8)
Diritti assoluti
20
Sono DIRITTI SOGGETTIVI
riconosciuti ad ogni persona alla NASCITA per la tutela dei suoi INTERESSI FONDAMENTALI.
si caratterizzano per il fatto che l’interesse
protetto ha contenuto non patrimoniale e, riguardando ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA, è dotato di una speciale protezione anche a livello costituzionale.
I diritti della personalità
21
- Lo sviluppo di tali diritti, ha avuto impulso con la CARTA COSTITUZIONALE (il codice civile del 1942 tutelava l’AVERE ed i RAPPORTI PATRIMONIALI , ma non l’ESSERE) :
Art. 2 CostituzioneLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 CostituzioneTutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
I diritti della personalità e la Costituzione
22
Nonché con le :CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del 2000;
Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950.
Oggi, inoltre, gran parte della giurisprudenza è
impegnata nel qualificare la rilevanza costituzionale di diverse espressioni di tale diritti e la relativa tutela risarcitoria (ad. Es. il tempo libero, danni esistenziali etc.).
Segue:
23
Teoria monisticaI diritti della personalità sono manifestazioni di un unico diritto della persona inteso come valore unitario (lettura ex artt. 2, 3, comma 2, Cost.).
Teoria pluralisticaI diritti della personalità sono solo quelli contemplati da specifiche disposizioni di legge.
Segue: teoria monistica e pluralistica
24
Tradizionalmente i diritti della personalità vengono qualificati come:
I caratteri dei diritti della personalità.
assoluti
inviolabili
originari
intrasmissibilipersonalissimi
imprescrittibili
25
Il diritto:
Segue:quali sono
Alla vita e all’integrità
fisica(atti di
disposizione del proprio corpo art. 5
cod. civ.)
al nome (art. 7 c.c.) e all’identità
personale
all’immagine(art. 10 c.c. artt. 96 e ss. della legge sul diritto di autore)
alla riservatezza
(d.lgs. 196/03, artt. 2 e 3 della
Cost.All’onore ed alla
reputazione
TUTELA INIBITORIA:diretta a impedire il futuro prodursi del danno attraverso la cessazione del fatto lesivo, ove sia possibile.TUTELA RISARCITORIA: volta a rimuovere le conseguenze dannose che si sono già prodotte attraverso lo strumento del risarcimento del danno.
26
Art. 32 Cost.: diritto alla salute: diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati.
Art. 575 cod. pen.: omicidio, nonché successive disposizioni che puniscono i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
Art. 5 cod. civ.: vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, qualora cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica .
Deroghe all’art. 5 c.c. sono state introdotte: - dalla L. n. 458/1967 relativa al trapianto del rene tra viventi; - dalla L. n. 592/1967 che ha sottratto la donazione del sangue
alla libera contrattazione tra privati; - dalla L. n. 483/1999 che ha ammesso gli atti di disposizione a
titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra viventi;
DIRITTO ALLA VITA E ALL’INVIOLABILITA’ FISICA
27
La tutela del nome è sancita a protezione: 1) di un interesse individuale (alla propria corretta
individuazione); 2) di un’interesse generale all’identificazione delle
persone. Medesima tutela è assicurata anche allo pseudonimo, purché
esso abbia acquistato l’importanza del nome (art. 9 cod. civ.)
La tutela del diritto al nome è attuata con il riconoscimento di due tipi di AZIONI:
- DI RECLAMO, con il quale si tutela il diritto della persona ad usare il proprio nome contro gli atti dei terzi tendenti a contrastare tale uso;
- DI USURPAZIONE, con cui ci si oppone all’uso indebito e pregiudizievole che altri faccia del proprio nome.
Diritto al nome
28
Fondamento normativo: art. 10 cod. civ.; artt. 96 e ss. della legge sul diritto di autore.
Il diritto all’immagine tutela L’INTERESSE DI CIASCUN INDIVIDUO A CHE IL PROPRIO RITRATTO NON SIA DIFFUSO O ESPOSTO PUBBLICAMENTE.
Eccezioni nella legge sul diritto di autore: - non è richiesto il consenso dell’interessato (es.: se la
riproduzione del’immagine è giustificata dalla notorietà del soggetto);
- non devono essere immagini lesive dell’onore, della reputazione o del decoro della persona.
Diritto all’immagine
29
Il diritto all’onore tutela l’INTEGRITÀ MORALE DELLA PERSONA sotto due diversi profili: 1)L’ONORE: sentimento della propria dignità personale. 2) LA REPUTAZIONE: stima di cui ogni persona gode nel contesto sociale in cui è inserita.
TUTELA:
- sul piano penalistico, attraverso le norme che contemplano i reati di ingiuria e di diffamazione; ed in particolare il reato di ingiuria punisce l’offesa all’onore o al decoro di una persona presente (art. 594 cod. pen.), mentre il reato di diffamazione punisce l’offesa all’altrui reputazione arrecata comunicando con più persone (art. 595 cod. pen.)
- sul piano civilistico, attraverso il risarcimento del danno (art. 2043 cod. civ.) ed eventualmente la pubblicazione della smentita, ipotesi quest’ultima di risarcimento in forma specifica.
Diritto all’onore e alla reputazione
30
Il diritto alla riservatezza tutela L’INTERESSE DELLA PERSONA AL RISERBO SULLE VICENDE DELLA PROPRIA VITA PERSONALE E FAMILIARE .
Il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava
dall’art. 2 Cost. e dalle sue specificazioni (art. 13, 14 e 15) nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
TUTELA:- sul piano penalistico: art. 615-bis cod. pen. (punisce chiunque si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nell’abitazione altrui, e chiunque riveli o diffonda le notizie e le immagini così ottenute);
- sul piano civilistico: frammenti di tutela nel cod. civ. (art. 10 che tutela il diritto all’immagine) e artt. 2 e 3 Cost..
Diritto alla riservatezza
31
Problema: LIMITI DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, soprattutto in riferimento al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che comprendono la facoltà di cronaca e di critica.
Costituiscono limiti alla garanzia del riserbo: - la notorietà della persona; - l’interesse della Pubblica Autorità a svolgere
indagini per vari motivi; - il diritto di cronaca; - il consenso dell’interessato.
Segue: diritto alla riservatezza
32
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Riconoscimento solenne del diritto alla protezione dei dati personali:
1. potere attribuito al titolare di accedere ai propri dati;
2. potere di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione;
3. potere di richiederne la cancellazione;
Si differenzia dal DIRITTO ALLA RISERVATEZZA per L’ATTENZIONE AL PROFILO DINAMICO.
Diritto alla privacy
33
DATI SENSIBILI: informazioni relative all’origine razziale, alla salute, alle convinzioni religiose e politiche, alla vita sessuale (intrinsecamente pregiudizievoli, che rivelano aspetti intimi e riservati)
Tali dati può essere oggetto di trattamento solo:1. con il CONSENSO SCRITTO
DELL’INTERESSATO;2. previa AUTORIZZAZIONE del Garante della
Privacy (di cui all’art. 30 del Codice sulla privacy).
Segue: diritto alla privacy e dati sensibili
34
Appartenenza della persona fisica ad un determinato Stato che si acquista:
Cittadinanza
Iure sanguinis
Iuris communicatio
Per naturalizzazione o concessione
Iure soli
36
L’idoneità del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive e, quindi, di esercitare diritti e doveri.
Si acquista al momentodella NASCITA (distacco del Nascituro feto dal grembo materno concepito e non concepito Si perde con la MORTE Limitazioni: età (minore non può contrarre
matrimonio), condizioni psichiche (il malato di mente non può sposarsi), difetto di onorabilità (per aver riportato condanne penali) etc.
Persone fisiche: capacità giuridica
37
Capacità di compiere atti giuridici ovvero di manifestare validamente la propria volontà per acquistare, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive.
Si acquista al salvo eccezioniraggiungimento della maggiore età (18 anni)
Si per perde per interdizione si riduce in caso di inabilitazione giudiziale legale
Capacità di agire
38
Minore età negozio annullabile. Interdizione giudiziale pronunciata con
sentenza che impedisce a chi è affetto da abituale infermità di mente e non è capace di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.) di realizzare negozi patrimoniali e familiari nomina tutore annullabilità relativa.
Interdizione legale pena accessoria per la condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore a 5 anni per reato doloso
Interdizione per atti patrimoniali annulabilità assoluta.
Incapacità assolute
39
Emancipazione del minore per contrarre matrimonio: cessazione della potestà parentale capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione.
L’inabilitazione (art. 415 c.c.): dichiarata con sentenza costitutiva nei confronti di chi 1) è affetto da infermità abituale di mente non grave, 2) per prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici; 3) è affetto da imperfezioni o menomazioni fisiche capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione
atti annullabili.
Incapacità relative
atti annullabili
40
Incapacità di intendere e di volere dovuta a qualsiasi causa anche transitoria (ubriachezza, sonnambulismo etc.) in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, nel compimento di un determinato atto.
Se posti in essere dall’incapace sono a annullabili (art. 428 c.c.):
Incapacità naturale
Gli atti unilaterali che arrechino un grave pregiudizio per il soggetto incapace
Sono annullabili i contratti conclusi con la malafede dell’altro contraente
Tutti gli atti indicati dalla legge come: matrimonio, testamento, donazione
41
Istituti a tutela degli incapaci:LA POTESTÀ DEI GENITORI (art. 316 e ss. c.c.): ha
contenuto sia di natura personale che patrimoniale.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art. 404-413 c.c.): il giudice tutelare emette decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, scelto tra i familiari o su designazione dell’interessato (art. 408 c.c.), per colui che si trovi “nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” per una “infermità o menomazione fisica o psichica”. Il decreto deve indicare, inoltre, la durata dell’incarico, gli atti per i quali il soggetto deve essere sostituito o assistito dall’amministratore (per tutti gli altri atti l’interessato conserva la propria capacità di agire).Sono annullabili gli atti posti in essere in violazione di legge o di quanto prescritto dal giudice.
42
Segue:TUTELA: ufficio di diritto privato gratuito e non rinunciabile destinato ai minori, i cui genitori non possano esercitare la potestà genitoriale; interdetti giudiziali e legali.Il giudice tutelare nomina il tutore che ha una funzione di rappresentanza nei confronti del minori provvede all’inventario dei beni e li amministra secondo quanto previsto negli art. 374 c.c. e ss. La tutela cessa decorsi 10 anni, per esonero o per rimozione dall’ufficio.
La CURATELA: il curatore è colui che integra la volontà dell’inabilitato o del minore emancipato, svolge una funzione di assistenza limitatamente ad alcuni atti e alla cura di interessi patrimoniali.Figura particolare è quella del curatore speciale.
43
RESIDENZA(art. 43 cod.civ.)
luogo in cui una persona ha fissato la propria abituale dimora (in cui vive normalmente).
soggiace ad un regime di pubblicità
DIMORA : il codice non ne fornisce una definizione, ma si vuole intendere il luogo in cui la persona abita o permane in modo abituale.
La sede della persona fisica
44
DOMICILIO(art. 43 cod. civ.)
Luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
Segue:
45
Avviene con la morte Presunzione dellaintesa come “cessazione commorienza (art. 4irreversibile di tutte le c.c.) “quando un effettofunzioni dell’encefalo” giuridico dipende dalla (art. 1, L 578/93). sopravvenienza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento”.
La cessazione della persona fisica
46
Quando non si hanno più notizie di una persona fisica si pone l’esigenza di come regolamentare i rapporti familiari e patrimoniali di quest’ultima.
A tal fine il legislatore ha previsto tre figure:
Scomparsa. Assenza. Morte presunta
scomparsa
assenza
morte presunta
47
Situazione di fatto che ricorre qualora la persona :
non sia più comparsa non se ne abbianonel luogo del suo ultimo notizie domicilio o della suaultima residenza
Nomina del curatore conservazione del patrimonio dello scomparso
Scomparsa (art. 48 c.c.)
48
Trascorsi 2 anni dall’ultima si può chiederenotizia dello scomparso che ne venga dichiarata con sentenza l’assenzaEFFETTI: Su istanza di chiunque vi abbia interesse o del p.m.,il
giudice può disporre l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente.
Immissione nel possesso temporaneo dei beni da parte di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi amministrazione dei beni, rappresentanza in giudizio.
Gli effetti cessano se l’assente ritorna o ne viene provata l’esistenza.
L’assenza
49
Viene dichiarata con sentenza del tribunale competente trascorsi 10 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente.
Produce effetti sul piano patrimoniale
personale (il coniuge può contrarre nuove nozze art. 65 c.c.)
La morte presunta
50
Complesso organizzato di persone e di beni volto al perseguimento di uno scopo che i singoli individui non sarebbero in grado di raggiungere da soli.
soggetto di diritto dotato di: 1) capacità giuridica; 2) capacità di agire mediante i suoi organi;3) autonomia patrimoniale perfetta.
Persone giuridiche
51
Enti associativi (predomina l’elemento personale:
Pluralità di persone scopo lecito fine lucrativo fine non
lucrativo SOCIETÀ (es. culturale) ASSOCIAZIONI
Classificazioni:Enti associativi ed amministrativi
52
Enti amministrativi (predomina l’elemento patrimoniale):
patrimonio scopo lecito
FONDAZIONI COMITATIistituzioni dotate di un gruppi organizzatipatrimonio per per raccogliere fondiconseguire uno destinati ad uno scopo ideale scopo (v. slide successive)
segue:
53
Associazioni Fondazioni
PATRIMONIO Mezzo per conseguire Elemento costitutivo e lo scopo prevalente
SCOPO Interno (procurare ai soci Esterno (procurare a terzi
un determinato vantaggio) un vantaggio)
VOLONTÀ Interna (soci) Esterna (fondatore)
Segue: alcune differenze
54
Associazione: Fondazioni:
Atto costitutivo Negozio di fondazione
Statuto Atto di dotazione Statuto
Associazioni e Fondazioni: la costituzione
55
Per l’acquisto della capacità giuridica è necessario il RICONOSCIMENTO STATALE che può avvenire:
1) per concessione;2) con l’iscrizione nel registro delle imprese
(società commerciali);3) con la registrazione (art. 39 Cost. sindacati
etc.).
Riconoscimento
56
AUTONOMIA PRIVATA PERFETTATra
Il patrimonio dell’ente il patrimonio dei suoi componenti
CAPACITÀGIURIDICA DI AGIREillimitata e generale agiscono attraverso(ad eccezione dei diritti gli amministratoriattribuibili alle sole persone e l’assemblea
sociale. fisiche).
Segue:
57
Le vicende principali vanno iscritte dagli amministratori in appositi registri.
Funzione dichiarativa. L’omissione comporta:sanzioni per inopponibilità ai
terzigli amministratori dell’atto che
andavaed assunzione di registrato.responsabilità
Pubblicità delle vicende delle persone giuridiche:
58
Soggetti che, pur avendo, come le persone giuridiche, i tre elementi 1) persone, 2) patrimonio; 3) scopo, non hanno chiesto il riconoscimento statale.
Caratteristiche: autonomia privata imperfetta responsabilità solidale e personale di chi ha
agito in nome e per conto dell’associazione per soddisfare le obbligazioni assunte da quest’ultima.
Fondo comune.
Enti di fatto: le associazioni non riconosciute
59
Ente di fatto composto da un gruppo di persone che raccolgono fondi per uno scopo.
Autonomia patrimoniale imperfetta. Responsabilità versogli oblatori verso i terzi
Comitati
60
Le COSE che possono formare OGGETTO DI DIRITTO
Prima: porzioni di materia Ciò su cui sia possibile
un conflitto di interessiOggi: anche materia che sfugge alla vista eal tatto. Non è un bene
giuridico l’aria
BENI: “qualsiasi entità utile all’uomo, materiale o immateriale, purchè suscettibile di aprire conflitti di interessi regolabili dal diritto”
I BENI (art. 810 c.c.)
61
Beni materiali ed immateriali. Beni mobili e beni immobili. Beni presenti e beni futuri. Beni divisibili e beni indivisibili. Beni determinati e beni generici. Beni infungibili e beni fungibili. Beni consumabili e beni inconsumabili. Beni produttivo e beni non produttivi. Beni semplici, beni composti e universalità di mobili. Beni principali e beni accessori e pertinenze. Beni pubblici e beni privati. Beni di consumo.
Classificazione esemplificativa dei beni:
63
BENI IMMATERIALI caratterizzati per la loro incorporeità (b. intellettuali) ed intangibilità (opere dell’ingegno: oggetto del d.
d’autore) valore economico circolazione (es.brevetto)
I beni immateriali
64
Tramite la protezione dell’originalità della creazione◦ attribuzione di un diritto morale (quello ad
essere riconosciuto autore dell’opera) e di un diritto patrimoniale (quello dello sfruttamento economico).
Tramite la brevettazione◦ prevista per le invenzioni industriali ed i
marchi registrati;◦ consiste nell’attribuzione di una esclusiva
in ordine alla possibilità di sfruttare economicamente la creazione intellettuale.
Segue: tutela dei beni immateriali
65
BENI IMMOBILI per NATURA (art. 812, co. 1 c.c.) “tutto ciò che naturalmente per o artificialmente è, anche inDETERMINAZIONE via transitoria, incorporato DI LEGGE al suolo”:(art. 812, co. 2):“mulini, bagni, altriedifici galleggiantisaldamenti assicurati allariva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modopermanente per la loroutilizzazione”
I beni immobili
sorgenti
suolo
edifici
alberi
Etc.
66
È richiesta una MAGGIORE SOLENNITÀ, di regola, al meno la scrittura privata per gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali sugli stessi.
È previsto un SISTEMA DI PUBBLICITÀ tramite i REGISTRI IMMOBILIARI.
GARANZIA: ipoteca.
Segue: disciplina dei beni immobili
67
BENI MOBILI (art. 812, co. 3, c.c.) “ tutti gli altri beni”.
si considerano beni mobili anche le ENERGIE NATURALI che hanno valore economico, come il gas, l’elettricità, ecc.
I beni mobili
68
Prevalgono parametri di SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ
NON OCCORRONO FORME PARTICOLARI PER GLI ATTI DI ALIENAZIONE.
NON è previsto un SISTEMA DI PUBBLICITÀ tramite pubblici registri, essendo sufficiente dimostrare il POSSESSO DEL BENE.
GARANZIA : pegno.
Segue: disciplina beni mobili
69
Sono BENI MOBILI REGISTRATI: gli autoveicoli, motoveicoli, natanti, aeromobili, ecc.: a tali beni si applicano alcune regole analoghe a quelle vigenti per i beni immobili.
Per la loro circolazione è previsto un sistema di pubblicità affidato a pubblici registri.
Non trovano applicazione molte regole relative ai beni mobili comuni.
In mancanza di norme specifiche, si applicano (in base all’art. 815 cod. civ.) le disposizioni relative ai beni mobili.
I beni mobili registrati
70
Le universalità di mobili (art. 816 c.c.)
PLURALITÀ DI COSE MOBILI
CHE APPARTENGONO ALLA STESA PERSONA
HANNO UNA DESTINAZIONE UNITARIA (es. biblioteca)
- Le singole cose possono essere oggetto di disposizione frazionata (art. 816, co. 2, c.c.).- Non possono acquistarsi ai sensi dell’art. 1153 c.c. - Azione di manutenzione a tutela del possesso- Usucapione.
Universalità di diritto quando la legge considera un complesso unitario (eredità)
71
BENI DIVISIBILI Sono le cose che posso essere divise
mantenendo ciascuna la destinazione economica del bene originario (denaro).
BENI INDIVISIBILI Sono quelli non divisibili: per la natura
del bene, la volontà delle parti o della legge.
I beni divisibili ed indivisibili
72
BENI CONSUMABILI Si consumano con il loro utilizzo.
BENI INCONSUMABILI Sono quelli soggetti ad un uso continuo
o ripetuto.
I beni consumabili ed inconsumabili
73
BENI FUNGIBILI Le cose che si possono sostituire con
altre dello stesso genere (denaro, petrolio etc.)
BENI INFUNGIBILI Le cose che non possono essere
indifferentemente sostituite con altre per determinate qualità intrinseche del bene o per volontà delle parti.
Beni fungibili ed infungibili
74
BENI PUBBLICI (art. 822 c.c. e ss.) Sono i beni che appartengono allo
Stato o altro ente pubblico. In quanto beni demaniali, sono
soggetti ad un regime speciale, vincolo di destinazione, indisponibilità.
BENI PRIVATI Appartengono ai privati e sono
disponibili.
Beni pubblici e privati
75
Nozione “artificiale” di beni creata dal codice di consumo all’art. 128 secondo cui è bene di consumo:
“qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;3) l'energia elettrica”.
Beni di consumo
76
Pertinenza
Rapporto in virtù del quale vi è una cosa principale ed un’altra accessoria, chiamata pertinenza:
destinata in modo durevole a servizio o
ad ornamento di un’altra;
gli atti ed i rapporti aventi ad oggetto la
cosa principale comprendono anche le pertinenze, salvo
che sia diversamente
disposto.
77
I frutti (art. 820 e 821 c.c.)
Beni che provengono da altri beni
FRUTTI NATURALI:1.provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (ad esempio la legna, i prodotti agricoli, i prodotti delle miniere, ecc.).2. per un certo tempo sono parte della cosa (frutti pendenti), poi se ne separano e sono considerati un bene autonomo.
FRUTTI CIVILI:1.sono il corrispettivo che si trae da una cosa in cambio del suo godimento da parte di altri (ad esempio, gli interessi sulle somme date a mutuo, i canoni di locazione, ecc.)2.si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.