1 1 INCONTRO IMU Riccia Mercoledì, 6 giugno 2012.

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INCONTRO IMU

Riccia

Mercoledì, 6 giugno 2012

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QUESTA IMU NON E’ DEI COMUNI

• La nuova imposta è MUNICIPALE solo nel nome, perché non porta risorse aggiuntive nel bilancio del Comune di Riccia

• Il Comune di Riccia è costretto a richiedere ai propri cittadini un’imposta di molto superiore alla vecchia ICI e senza che ciò comporti un centesimo in più per le proprie risorse.

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TAGLI MA NON AUMENTIIl Comune di Riccia ha approvato sia il Bilancio di Previsione

2012 che il Conto Consuntivo 2011 nei termini stabiliti dalla Legge;

Malgrado i grossi tagli avuto dallo Stato, L’Amministrazione Comunale, ha chiuso il Bilancio 2012 senza aumentare in nessun modo le tasse comunali, confermando le aliquote degli anni precedenti e applicando per l’IMU le aliquote base:

0,4 per mille abitazione principale; 0,76 per mille altri fabbricati e aree fabbricabili

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CONFRONTO ALIQUOTEIMU –IRPEF

SITUAZIONE NAZIONALE – COMUNE DI RICCIA

010

2030

4050

6070

8090

IMU(Abitazioneprincipale)

IMU (AltriFabbricati)

IRPEF

ItaliaRiccia

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TAGLIO DI RISORSE AL COMUNE DI RICCIA

• Il taglio dei trasferimenti statali al Comune di Riccia, negli ultimi 3 anni, è stato di circa 300.000,00. L’Amministrazione Comunale ha fronteggiato i tagli attraverso una riduzione fortissima dei costi:

a) Personaleb) utenze (fonti alternative)c) servizi esternalizzatid) forme associate (raccolta differenziata)e) costi di gestione (riduzione compensi agli amministratori ;

riscossione interna dei tributi)f) lotta all’evasione ( TARSU – UTENZE ACQUA)

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f) LOTTA ALL’EVASIONE TARSU Nel settore dei tributi locali, all’attività di controllo posizione TARSU ha aderito circa 92.92 % dei contribuenti.

Posizioni TARSU controllate n. 2419 di cui: regolari n. 375 evasori totali n. 93 rimborsati n. 99 per € 13.510,82 evasori parziali n. 1668 persone che non hanno aderito al controllo TARSU n. 184 di cui n. 90 regolarizzati d’ufficio per differenza metri quadri minima (+-5 metri) accertamenti 94 di cui riscossi 31

L’attività di controllo TARSU ha determinato un incremento del ruolo di circa il 42% ( da euro 260.000,00 nel 2009 ad euro 370.000,00 nel 2010)

Riscossione diretta dal 01-01-2010 – disponibilità di cassa immediata

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f)CONTROLLO UTENZE ACQUA Numero complessivo utenti acquedotto: 2142

Esternalizzazione del servizio lettura contatori e apposizione di sigilli a circa l’84% dei contatori;

Trascrizione dei dati raccolti con il questionario-idrico (n. matricola – n. sigillo – tipo di contatore ecc) elenco completo dei contatori vecchi (circa n. 297), da sostituire e dei contatori mal funzionanti (circa n. 110);

recupero letture con un incremento del ruolo del 20% ( da € 190.000.00 a € 220.000,00);

collaborazione ufficio ragioneria/ufficio tecnico per la sistemazione/individuazione utenze acquedotto non regolari;

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Come si applica l’Imposta Municipale

Propria per l’anno 2012

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OGGETTO DELL’IMU

L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.

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LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto in

via sperimentale l’Imposta Municipale Unica (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014.

La disciplina di riferimento è costituita anche dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e dal D.Lgs. n. 504/1992, nelle parti espressamente richiamate e dalle successive circolari Ministeriali.

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PRESUPPOSTO D’IMPOSTA (ART. 13, D.L. N. 201/2011; ART. 2, D.LGS. N. 504/1992)

• Il presupposto dell’Imposta Municipale Unica è lo stesso dell’ICI, ovvero il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili.

• Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) si considerano terreni agricoli.

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CHI DEVE PAGARE L’IMU: I SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi IMU sono gli stessi dell’ICI:• il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili;• il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,

enfiteusi, superficie;• il concessionario nel caso di concessione di aree

demaniali;• il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in

corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

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SI PAGA L’IMU SU:• fabbricati iscritti in catasto (esclusi i fabbricati

strumentali all’attività agricola accatastati come D/10 o accatastati diversamente, ma con il riconoscimento della ruralità da parte dell’Agenzia del Territorio);

• aree edificabili;

• fabbricati iscrivibili in catasto e non ancora iscritti (l’IMU è dovuta a prescindere dall’accatastamento, essendo sufficiente che l’unità immobiliare sia accatastabile e, quindi, che sia ultimata ed abitabile; si calcola in base alla rendita di un fabbricato similare).

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CALCOLO DELL’IMPOSTA

Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

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LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

La rendita catastale (rivalutata del 5%) vienemoltiplicata per:

• 160 (gruppo catastale A esclusa la cat. cat. A/10; categorie catastali C/2, C/6 e C/7);

• 140 (gruppo catastale B e cat. cat. C/3, C/4 e C/5); • 80 (cat. Cat. A/10 e D/5); • 60 (gruppo catastale D, esclusa la cat. catastale D/5; tale

moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);

• 55 (cat. cat. C/1).

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RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

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b.1 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E’ prevista una riduzione pari al 50% della base imponibile

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità, alla quale si applica un’aliquota del 7.6 PER MILLE.

La norma prevede che le condizioni di inagibilità/inabitabilità sia accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Naturalmente, in quest’ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000).

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L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE

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L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE

L’abitazione principale consiste in:

• una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;

• nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

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LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:

• C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

• C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; • C/7: tettoie (chiuse o aperte).

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

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LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE

Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.

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LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE

Es.: se un immobile ha, come pertinenze, una cantina che non ha un autonomo classamento catastale, in quanto compresa nell’unità immobiliare (es. A/4), e un magazzino accatastato autonomamente come un C/2, l’IMU non potrà essere pagata con modalità agevolate per entrambe, ma solo per una di esse.

Esempio

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Abitazione principale (Cat.

A/4) che comprende anche una

cantina

Viene considerata PERTINENZA alla quale poter applicare la modalità agevolata (detrazione e aliquota 4 PER MILLE) SOLO UNA DELLE DUE.

Magazzino accatastato con categoria catastale

C/2

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L’ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE

PERTINENZE

L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nel Comune di Riccia, è quella base pari al 4 PER MILLE

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ESTENSIONE DELL’ ALIQUOTA RIDOTTA AD ALTRE FATTISPECIE

L’ aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:

• alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge;

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LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER

LE RELATIVE PERTINENZE • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze

è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;

• se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

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Se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2).

Se i comproprietari sono 3, di cui solo 2 risiedono e dimorano nell’immobile, ognuno effettuerà il calcolo dell'IMU lorda per 1/3, ma solo i 2 comproprietari che risiedono e dimorano beneficeranno della metà della detrazione disponibile, quindi EURO 100,00 (e non di un terzo della detrazione, ossia EURO 200,00 /3).

Esempi

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ALTRI CASI DI DETRAZIONE

La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a: • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

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LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE

(Art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011)

• La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

• La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.

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CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE

Il diritto alla maggiorazione spetta: • fino al compimento del 26° anno di età, per cui si

decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

• per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che: - il compimento del 26° anno di età si verifichi dal

15° giorno del mese in poi; - la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni

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L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE

• Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

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CALCOLO DELL’IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Proprietario unico con due figli di età inferiore a 26 anni • Rendita catastale dell’abitazione = € 750 Rendita catastale x 168*= € 126.000 (base imponibile) Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 % € 126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda) Detrazione per abitazione principale = € 200 Maggiorazione per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100 IMU NETTA = (504 – 300)= € 204

• Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60 Rendita catastale x 168*= € 10.080 (base imponibile) € 10.080 x 0,4% = € 40,32 (IMU annua lorda) IMU NETTA = € 40.32* Per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che

comprende la rivalutazione della rendita del 5%.

Esempio

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IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE

PRINCIPALE E PER LRELATIVE PERTINENZE

Il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate:

• la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;

• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata;

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IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE

PERTINENZE In alternativa il contribuente può effettuare il versamento

dell’IMU in tre rate: • la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un

terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;

• la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;

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VERSAMENTO DELL’IMPOSTAPER L’ANNO 2012

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IL MODELLO F24

Il versamento in acconto può essere effettuato esclusivamente tramite MODELLO F24 in qualsiasi banca o poste italiane, non vanno più usati i bollettini di conto corrente postale.

Nel modello F24 devono essere compilate due

sezioni: 1) “SEZIONE CONTRIBUENTE” inserendo il codice

fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del contribuente:

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SEZIONE CONTRIBUENTE

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IL MODELLO F24

2) “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” :

• nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale del Comune (per Riccia H273) nel cui territorio sono situati gli immobili;

• per il versamento della prima rata deve essere barrare la casella "Acc" (acconto), mentre per il saldo finale occorre barrare la casella "Saldo”;

• Nelle colonne successive il numero degli immobili e l’anno di riferimento (2012).

• Nella colonna codice tributo il contribuente dovrà conteggiare separatamente l’IMU di competenza dello Stato da quella di competenza del Comune, utilizzando gli appositi codici tributo

 

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CODICI TRIBUTOQUOTA DI PERTINENZA

DEL COMUNEQUOTA RISERVATA

ALLO STATO

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE

PERTINENZE

3912

AREE FABBRICABILI 3916 3917

ALTRI FABBRICATI 3918 3919

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• nel campo rateizzazione/mese rif. bisogna indicare il tipo di

rateizzazione:

- Ipotesi del versamento in 3 rate per l’ab. principale (acconto in 2 rate + saldo):

a) acconto entro il 18 giugno: barrare la casella “Acc” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102”

b) acconto entro il 17 settembre: barrare la casella “Acc” e indicare “0202”

c) saldo entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e indicare “0101”

- Ipotesi del versamento in 2 rate per l’ab. principale (acconto e saldo):

a) acconto entro il 18 giugno: barrare la casella “Acc” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”

b) saldo entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e indicare “0101”

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SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

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MODELLO F24 SEMPLIFICATO

• Utilizzabile dal 1° giugno 2012;

• Nella sezione “CONTRIBUENTE” occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici;

• All’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” nella colonna “SEZIONE” si deve indicare il destinatario del versamento: ER (erario); RG (regione); EL (ente locale).

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Esempio

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MODALITA’ PER IL VERSAMENTOMODELLO F24

• Tutti gli importi in F24 vanno arrotondati all’euro (con il solito meccanismo previsto per i tributi locali) e tale arrotondamento deve essere effettuato per ogni rigo del modello.

• L’importo complessivo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di EURO 3,00 (Regolamento delle Entrate Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 24.09.2010).

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• Come conseguenza delle possibili variazioni future di aliquote sia da parte del Comune che dello Stato, non è possibile effettuare il versamento dell’IMU annua in un’unica soluzione.

• Nel caso in cui i mesi del primo semestre siano inferiori a 6, non si calcola l’IMU sui mesi effettivi del primo semestre (come invece avveniva per l’ICI), ma comunque sul totale diviso 2.

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PAGAMENTO IN ACCONTO – ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1^ Rata (acconto) entro il 18 giugno IMU abitazione principale € 504 x 50% = € 252 + IMU pertinenza € 40,32 x 50 % = € 20,16 = IMU lorda € 272,16 – Detrazione € 200 x 50 % € 100 -

Maggiorazione € 100 x 50 % = € 50 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 122,16 con arrotondamento € 122,00 (codice tributo per F-24: 3912)

Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 100 + € 50 = € 150

Esempio

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MODELLO F24 SEMPLIFICATO – ACCONTO

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ALTRI FABBRICATI(SECONDE CASE ED ALTRI

IMMOBILI)

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ALTRI FABBRICATI

Per la seconda abitazione e gli altri immobili l’aliquota, nel Comune di Riccia, è quella base pari al 7.6 PER MILLE.

 

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IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012

Il versamento dell’IMU è effettuato in generale in due rate:

• la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base;

• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

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DI CALCOLO DELL’IMU PER UN’ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

• Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100 % per l’intero anno da un solo proprietario:

- Rendita catastale dell’abitazione = € 750 - Rendita catastale x 168* = € 126.000 (base imponibile) - Aliquota di base = 0,76 % - € 126.000 x 0,76 % = € 957,60 (IMU annua)

• La quota di IMU riservata allo Stato si ottiene applicando alla base imponibile l’aliquota di base pari allo 0,76 % e calcolando la metà dell’importo ottenuto:

- € 126.000 x 0,76 % = € 957,60 / 2 = € 478,80 (IMU annua riservata allo Stato).

• La quota di IMU spettante al Comune è pari alla differenza tra l’IMU annua e l’IMU riservata allo Stato e cioè € 478,80.

* Per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 X 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%.

Esempio

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PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA - ACCONTO

1^ Rata (acconto) entro il 18 giugno

Quota da indicare al codice tributo 3919 € 478,80 x 50% = € 239,40 con arrotondamento € 239,00 (codice tributo per F-24: 3919)

Quota da indicare al codice tributo 3918 € 478,80 - € 239,40 = € 239,40 con arrotondamento € 239,00 (codice tributo per F-24: 3918)

IMU totale da pagare entro il 18 giugno € 478,00

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CALCOLO DELL’IMU PER UN’ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

A decorrere dall’anno di imposta 2012, per l’abitazione non locata, il contribuente non pagherà né l’IRPEF nél’addizionale comunale e regionale all’IRPEF, perché taliimposte sono sostituite dall’IMU.

Esempio

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AREE EDIFICABILI

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AREE EDIFICABILI (ALIQUOTA 7.6 PER MILLE)

• Aree che possono essere utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal Comune.

• Le aree edificabili sono considerate terreni agricoli solo se appartenenti a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e succ. mod. iscritte nella Previdenza Agricola.

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• In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di un fabbricato o di interventi incisivi di recupero, l’IMU sarà dovuta sul valore dell’area (senza computare il valore del fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione) sino all’ultimazione dei lavori, momento a partire dal quale diventa imponibile il fabbricato.

• Nel caso, invece, di una semplice ristrutturazione non radicale e incisiva, è prevista una riduzione pari al 50% della base imponibile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, alla quale si applica un’aliquota del 7.6 PER MILLE (dichiarazione IMU da presentare al Comune).

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AREE EDIFICABILI (Prezzi aree)

Alla base imponibile si applica l’aliquota del 7.6 PER MILLE.

ZONE DEL PIANO REGOLATORE PREZZO €/MQ

B1 € 47,40

B2 € 51,60

C1 € 21,60

C2 € 12,30

D1 € 22,20

D2 € 13,60

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FABBRICATI RURALI

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FABBRICATI RURALI Gli immobili RURALI ABITATIVI sono tassabili con

criteri ordinari (se prima casa e relative pertinenze aliquota 4‰ + detrazioni, se seconda casa 7,6‰), mentre gli immobili RURALI AD USO STRUMENTALE e i TERRENI AGRICOLI sono esenti nei comuni classificati montani o parzialmente montani, come RICCIA.

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• La ruralità dei fabbricati strumentali non è più legata alla categoria catastale degli stessi (cioè categ. cat. D/10), come per l’ICI, ma si deve far riferimento esclusivamente alla natura della costruzione necessaria per lo svolgimento delle attività agricole (art. 14, comma 13, D.L. 201/2011 e art. 9 del D.L. n. 557/1993)

• Qualora, ad esempio, ai fabbricati di categoria C/2 o C/6 venga riconosciuto il carattere di ruralità da parte dell’Agenzia del Territorio, a seguito della presentazione di una specifica domanda, tali fabbricati non saranno soggetti al pagamento dell’IMU.

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• Si ricorda che il termine ultimo per presentare all’Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’aziende agricole NON ACCATASTATI COME D/10 scade il 30 giugno 2012. Tale previsione potrebbe subire delle modifiche a seguito di nuove disposizioni normative, ma allo stato la situazione è quella descritta.

• Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, per i quali vi è l’obbligo di ACCATASTAMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2012, si paga tutto a saldo, entro il 17 dicembre.

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• L'ultima precisazione attiene ai fabbricati rurali che dal catasto terreni devono essere censiti al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre 2012. Per questi fabbricati la dichiarazione Imu va presentata entro il 28 febbraio 2013, cioè entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012.

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ESENZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

Sono esenti: • i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni

classificati montani (COMUNE DI RICCIA) o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789. Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;

• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

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DICHIARAZIONE IMU

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Dichiarazioni IMU

• I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU (dichiarazioni iniziali e variazioni) entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

• La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

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CASI IN CUI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU

I casi per i quali si dovrà presentare la dichiarazione IMUsarà analoga alle fattispecie Ici. Esempi:• immobili oggetto di riduzioni (fabbricati inagibili o

inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap ecc)

• Immobili oggetto di esenzioni (immobili posseduti da enti non commerciali)

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• Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1°ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). In ogni caso, al contribuente va garantito il rispetto del termine «a regime» di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione.

• Pertanto, se ad esempio l'obbligo dichiarativo è sorto il 31 agosto il contribuente dovrà presentare la dichiarazione Imu entro il 29 novembre.

• L'ultima precisazione attiene ai fabbricati rurali che dal catasto terreni devono essere censiti al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre 2012. Per questi fabbricati la dichiarazione Imu va presentata entro il 28 febbraio 2013, cioè entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012.

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DIRITTI REALI

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CONIUGE SUPERSTITE (Art. 540, comma 2, Codice civile)

• L’IMU è interamente a carico del genitore superstite che acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa;

• aliquota base ridotta al 4 PER MILLE;

• detrazione di EURO 200,00;

• i figli non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.

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USUFRUTTO

Soggetto passivo dell’IMU è l’usufruttuario e non il nudo proprietario. Se vi sono più contitolari dell’usufrutto ognuno pagherà per la sua quota, ma nulla sarà dovuto dal nudo proprietario che diventerà soggetto passivo dell’imposta solo nel momento in cui, in capo allo stesso, si consoliderà l’usufrutto, divenendo, di fatto, proprietario a pieno titolo dell’immobile.

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USO GRATUITO

Completamente abrogata la possibilità di assimilazione ad ABITAZIONE PRINCIPALE delle case concesse in USO GRATUITO ai parenti in linea retta o collaterale, quindi ANCHE le ABITAZIONI RURALI concesse in uso gratuito.

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USO GRATUITO Esempio per l’abitazione rurale: genitore, ex imprenditore

agricolo in pensione, concede in uso gratuito un immobile di sua proprietà al figlio, il quale esercita l’attività agricola con un contratto regolarmente registrato: paga l’IMU il proprietario dell’immobile (genitore ex imprenditore agricolo) come seconda casa (ALIQUOTA 7.6 PER MILLE).

Esempio per l’abitazione civile: padre concede in uso gratuito al figlio un immobile abitativo di sua proprietà: paga l’IMU il padre come seconda casa (ALIQUOTA 7.6 PER MILLE).

Esempio