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09/06/2012 [email protected] Andrea D’ANDREA (Università di Napoli “L’Orientale”) Open Data: una rivoluzione per l’archeologia italiana?

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[email protected]

Andrea D’ANDREA (Università di Napoli

“L’Orientale”)

Open Data: una rivoluzione per

l’archeologia italiana?

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Lex sed dura lex!

Il Ministero non può considerare il bene, che è chiamato per legge a tutelare, come un oggetto privato caratterizzato da uno ius excludendi omnes alios.

E’ palese la contraddizione di uno Stato che, in forza di una garanzia sull’interesse pubblico da custodire, finisca con il vietarne l’accesso.

Il principio di riserva di pubblicazione (qualcuno ne ha traccia!!!) , sia essa temporanea o indefinita, è l’esatto contrario del concetto di valorizzazione menzionato nel Codice sui Beni Culturali

Il punto più cogente riguarda la pretesa invocazione di presunti diritti d’autore. Qui la materia diviene più intricata e di non semplice lettura per una sovrapposizione di privative e diritti connessi.

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L. 22/4/1941, n. 633

L’art. 5 della legge sul diritto d’autore esclude dalla protezione i testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche. Sembrerebbe quindi che qualsiasi atto prodotto da un funzionario dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali sia escluso dalla protezione del diritto d’autore (i cd dati semplici).

L’art. 11 stabilisce che: Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

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L. 22/4/1941, n. 633

Il combinato disposto dei due articoli sembra escludere che esista un diritto di utilizzo in capo al funzionario o collaboratore di una opera (sia essa pubblicata o redatta in forma di relazione) creata e pubblicata sotto il nome dell’amministrazione ed a loro conto e spese. Tali diritti appartengono alla Amministrazione e nessun diritto può quindi essere riconosciuto a chi ha scritto o ha collaborato alla realizzazione dell’opera.

La normativa lascia fuori da una specifica fattispecie di privativa le informazioni semplici, mentre tutela le raccolte ordinate di dati che rivelano creatività nella selezione e organizzazione del contenuto come ad esempio le banche dati e le cartografie tematiche.

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Legge Ronchey

La riproduzione (fotografica o in forma di rilievi) di alcuni particolari dati di natura archeologica è soggetta alla legge Ronchey, la cui efficacia non è stata messa in discussione dalle più recenti normative nazionali ed europee.

La riproduzione dei beni culturali di proprietà statale è autorizzata da parte del Soprintendente ed è soggetta al pagamento di un canone, tranne per i motivi di studio e l'uso personale. Gli artt. 108 e 109 del Codice dei Beni Culturali non hanno modificato nella sostanza la norma precedente.

Il potere autorizzativo non appare discrezionale. In ciò la PA si limiterebbe a regolare e tutelare generici diritti soggettivi (sentenza Cassazione Sezioni Unite del 9 Gennaio 1997, n. 93).

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Codice Beni Culturali

Lo stesso procedimento regola l’accesso agli archivi in base all’art. 124 del Codice sui Beni Culturali e alla più generale norma sull’accesso agli atti amministrativi.

Per i documenti redatti da oltre 40 anni la norma prevede che le PP.AA. siano tenute a consegnare ogni incartamento all’Archivio di Stato dove i documenti diventano liberamente consultabili.

Per gli atti prodotti entro il limite temporale in precedenza osservato, il Codice prevede che gli Enti adottino particolari regolamenti per l’accesso ai propri archivi.

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Archivio di Documentazione Archeologica Regolamento interno  

L'accesso alla consultazione dei documenti è aperto agli studenti universitari, agli specializzandi, i dottorandi che siano in possesso di lettera di presentazione del Docente o dell'Ente di appartenenza con chiara indicazione dell'argomento della ricerca e dovrà essere preventivamente consultato il Funzionario della Soprintendenza Responsabile di zona per l'assenso. Nel caso in cui la consultazione dei documenti sia effettuata da parte di soggetti privati (liberi professionisti, imprese, società, studi professionali...) per progettazioni di interventi urbani, dovrà essere preventivamente consultato il Funzionario della Soprintendenza Responsabile di zona per l'assenso. I fondi non riordinati o non provvisti di sufficienti mezzi di corredo, e i documenti di particolarissimo pregio o che presentano problemi di conservazione, sono esclusi dalla consultazione. La Direzione potrà sottrarre alla consultazione o alla fotoriproduzione documenti per motivi di conservazione o di studio. Per poter pubblicare un documento in fac-simile è necessario richiedere l'autorizzazione e corrispondere i relativi diritti secondo quanto indicato nel D.M. 4 aprile 1994 G.U. n. 104 del 6 maggio 1994, il cui testo può essere fornito su richiesta. In caso di pubblicazione, deve essere accreditata la fonte

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D.M. 4/4/94 (G.U. n.104 6/5/94)TARIFFARIO

1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali … e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti …, la facoltà di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.2. La riproduzione …. per uso strettamente personale o per motivi di studio è soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico.3. … Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute.5. Sempre salvi eventuali compensi e diritti degli autori e dei terzi, il materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimili, calchi, rilievi e altro) … non può essere riprodotto e comunque duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti, senza preventiva concessione da parte dell'Amministrazione e pagamento dei canoni e corrispettivi per la riproduzione quali fissati nel presente tariffario, o negli accordi particolari. 

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MONOPOLIO DEL MINISTERO O DEI MINISTERIALI??

I diritti e le prerogative dello Stato si trasferiscono magicamente sui funzionari che agiscono in modo monopolistico sulle ricerche e sui dati. I cittadini e gli studiosi vengono espropriati dai loro diritti

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Direttive Comunitarie

Gli aspetti menzionati (non solo di tipo legale!) incidono su una possibile natura aperta e quindi riutilizzabile del dato in campo archeologico.

Se si esclude la direttiva INSPIRE, che tra le informazioni da condividere elenca al punto 9 i dati spaziali relativi ai siti protetti, la legislazione comunitaria si limita a fornire indicazioni generiche sui dati di altra natura quando non ne vieti il riuso.

La Direttiva 2003/98/CE, recepita a livello italiano dal D. Lgs 36/2006, nel dettare le norme in materia di dati e loro riutilizzo, esclude all’art. 1 i documenti in possesso di diverse istituzioni tra cui le università e gli enti di ricerca, i musei, le biblioteche e gli archivi. Il quadro che emerge dalla lettura delle norme nazionali prefigura un atteggiamento di tipo protezionistico nel campo dei beni culturali e quindi dell’uso e dei riuso dei dati.

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=

Nel 1997 G.P. Brogiolo affermava che il 90% degli scavi di emergenza era destinato a rimanere inedito o pubblicato in modo inadeguato proprio a causa di un atteggiamento monopolistico e “discriminatorio” del Ministero e delle Soprintendenze

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09/06/2012

DATI

ConsultabiliMachine ReadbleFormati

ACCESSO

RIUSORIUSO

ESCLUSIONE

Art. 124 BBCC

L. 241/90

Art. 124 BBCC

L. 241/90

USOUSO

AUTORIZZAZION

E

Legge Diritto D’Autore

Legge Diritto D’Autore

LicenzaLicenza

Direttiva 2003/98/CED.Lgsvo 36/2006

Art.1 esclusione documenti su cui terzi hanno diritti di proprietà intellettuale, dati università, enti culturali, archivi e biblioteche

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09/06/2012

DATI

ConsultabiliMachine ReadbleFormati

ACCESSO

RIUSORIUSO

ESCLUSIONE

Art. 124 BBCC

L. 241/90

Art. 124 BBCC

L. 241/90

USOUSO

AUTORIZZAZION

E

Legge Diritto D’Autore

Legge Diritto D’Autore

LicenzaLicenza

Indirizzo per una modifica

della Direttiva

2003/98/CE

Atto approvato 12.12.2011 COM (2011)

877

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Verso nuovi strumenti

Il movimento degli Open Data sta promuovendo una nuova visione dei contenuti digitali reclamando nuovi interventi in materia di accesso e riuso dell’informazione culturale.

Nello stesso tempo numerosi atti adottati a livello europeo spingono verso una sostanziale revisione e modifica della direttiva sul riutilizzo dei dati digitali estendendone il campo di applicazione anche al settore del patrimonio culturale.

In attesa che venga approvata e recepita una nuova Direttiva Europea dobbiamo registrare in Italia l’adozione del Codice dell'amministrazione digitale e il Vademecum per l’Open Data pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.

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09/06/2012

Verso nuovi strumentiProposta modifica direttiva 2003/98/CE approvata 12.12.2011 COM (2011) 877 definitivo. 2011/0430 (COD)

L’obiettivo è in linea con le strategie trasversali dell’Unione (Europa 2020) per “trasformare l'Europa in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale”

1.3.6. Politica in materia di informazione del settore pubblico e politica in materia di digitalizzazione e patrimonio culturale

La digitalizzazione di collezioni culturali promuove l'accesso alla cultura rendendo più accessibile a tutti, per motivi di lavoro, studio e svago, il patrimonio culturale europeo detenuto dalle istituzioni culturali europee, come libri, mappe, materiale audio, filmati, manoscritti, oggetti di museo ecc. Nello stesso tempo la digitalizzazione trasforma queste risorse in un valore duraturo per l'economia digitale, creando molte opportunità di innovazione, anche se il pieno sfruttamento dei beni culturali digitali è ancora ai primi passi. Si stanno esplorando modelli commerciali e le attività in questo campo sono solo all'inizio.Gli obiettivi di garantire un'ampia disponibilità dell'informazione del settore pubblico(direttiva PSI) e di porre i beni culturali digitalizzanti a disposizione di imprese creative einnovative (politica della digitalizzazione) sono del tutto coerenti, si rafforzano l'un l'altro e

rispettano pienamente l'Agenda europea per la cultura e il Piano di lavoro per la cultura adottato dal Consiglio.

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09/06/2012

Par. 4.2 Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche Delibera

105/2010

Target – Performance – Valutazione (stakeholder)

…La Regione Lombardia promuove il riutilizzo di tutte le categorie di dati aggregati e anonimi e di tutti quei dati la cui diffusione non comporti alcuna violazione di norme di leggi vigenti (in particolare lanormativa in materia di diritto d’autore, privativa industriale, segreto statistico e commerciale, riservatezza dei dati personali) e/o di interessi pubblici prevalenti.

Regione Lombardia – Giunta DELIBERAZIONE N° IX / 2904 Seduta del 11/01/2012

Qualche segnale positivo...

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09/06/2012

Nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e D. Lgs. n. 235/2010) è stato introdotto l’importante principio di “disponibilità dei dati pubblici che consiste nella possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge ” (art.1, lett. o).

“accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspettodell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali eall’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione”,

Qualche segnale positivo...

Vademecum Open Data Versione Beta 2011

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09/06/2012

Verso una comunità aperta?

Quali possano essere le implicazioni e gli sviluppi di questi atti in Archeologia non sono allo stato prevedibili.

C’è solo da augurarsi che in un processo di trasformazione complessivo sulla natura del dato e della sua possibile riutilizzazione per fini culturali e anche economici anche la mentalità degli archeologi cambi profondamente consentendo di avviare forme innovative di condivisione che includano la letteratura ufficiale, quella grigia e soprattutto i dati semplici

Un primo step: rendiamo aperti i dati sull’archeologia preventiva per un controllo sull’esattezza dei modelli di rischio

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09/06/2012

Un pò di bibliografia

MAZZOLENI M., BALDO Z. , Libertà di accesso e ricerca e riserva di pubblicazione nelle scoperte archeologiche, in Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica, III Workshop (Padova, 8-9 maggio 2008).

SAPPA C. 2011, Diritti di proprietà intellettuale e dati pubblici nell’ordinamento italiano, in TISCORNIA D. (a cura di), Open Data e riuso dei dati pubblici, in «Informatica e Diritto», Fascicolo No. 1-2, pp. 185-197 .

DI DONATO F. 2010, Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva, ETS, Pisa 2010.

TRABUCCO M. 2009, Pubblico ma non pubblico: prospettive normative sulla proprietà intellettuale dei dati archeologici, in «Archeologia e Calcolatori», supplemento 2, pp. 65-70 .