08
-
Upload
giorgio-pedrazzi -
Category
Documents
-
view
385 -
download
0
Transcript of 08
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 1
ENTI COLLETTIVI
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 2
CLASSIFICAZIONE ENTI
RICONOSCIMENTO
STRUTTURA
SCOPO
NATURA
ENTI
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 3
RICONOSCIMENTOPersonificati
Non personificati
A STRUTTURA Associativa Istituzionale
NATURA
Pubblica
Privata
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 4
SCOPO DEGLI ENTI
• Fine ultimo perseguito dall’ente
• Deve essere lecito
NON LUCRATIVO
Enti del Libro I c.c.
LUCRATIVO
Enti del Libro V c.c.
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 5
PERSONE GIURIDICHE
• Centri di imputazione d’interessi• Carattere: autonomia patrimoniale
perfetta per effetto del riconoscimento della personalità giuridica
Rapporti attivi e passivi facenti capo alla p.g. si distinguono dai rapporti attivi e passivi delle singole p.f. che ne fanno parte
Singolo patrimonio della p.f. insensibile rispetto ai debiti della p.g. e viceversa
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 6
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
• Passato:1. Sistema CONCESSORIO: riconoscimento da parte di
organi della P.A. previo controllo sul merito (scopo meritevole e patrimonio adeguato)
2. Sistema NORMATIVO: per le società di capitale, riconoscimento mediante l’iscrizione nel registro delle Imprese previa omologazione dell’atto costitutivo sulla base di un controllo di mera legittimità
• d.P.R 361/2000Acquisto di personalità con l’iscrizione nel Registro presso
la Prefettura: prefetto verifica patrimonio e liceità di scopo
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 7
ENTI NON PERSONIFICATI
• Autonomia patrimoniale imperfetta: creditori dell’ente possono rivalersi sul patrimonio sociale e solo se questo è incapiente possono agire nei confronti delle singole p.f. che hanno agito in nome e per conto dell’ente
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 8
STRUTTURA DELL'ENTE
STRUTTURA
ASSOCIATIVA
Preminenza dell’elemento personale
ISTITUZIONALE
Preminenza dell’elemento patrimoniale
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 9
ENTI PUBBLICI E PRIVATI
1. Enti pubblici: perseguono interessi di natura pubblica
2. Enti privati: perseguono interessi di natura privata
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 10
ASSOCIAZIONI
• Ente a carattere personale costituito per raggiungere uno scopo non lucrativo
• Organizzazione stabile di uomini e mezzi in cui prevale l'elemento personale
• Costituzione mediante atto costitutivo: Forma dell’atto pubblico Contratto con comunione di scopo, a struttura aperta Contenuto: denominazione, scopo, patrimonio, sede,
norme sull'ordinamento, norme sull'amministrazione Statuto: regola la vita e l'attività dell'associazione
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 11
ORGANI DI ASSOCIAZIONE
1. ASSEMBLEA
• Organo collegiale con funzione deliberante
• Nomina amministratori, approva il bilancio
• Principio maggioritario
2. AMMINISTRATORI Soggetti responsabili della gestione e del governo
effettivo dell'ente Norme sul mandato disciplinano la loro responsabilità Limiti ai poteri rappresentativi: pubblicità dichiarativa
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 12
SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO
• Delibera di esclusione: assemblea può deliberare l’esclusione dell’associato in presenza di gravi motivi
• Recesso dell’associato: salvo che l’associato abbia assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un periodo di tempo determinato
(art. 18 Cost. libertà anche negativa di associazione)
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 13
ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE
• Estinzione dell’Associazione
1.Cause previste dall'atto costitutivo e dallo statuto
2.Scopo raggiunto o impossibile
3.Venir meno della pluralità di associati
Liquidazione: devoluzione dei beni in caso di residuo
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 14
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
• Si differenziano dalle Associazioni riconosciute perché sono prive di personalità giuridica
• Es: partiti politici, sindacati• Autonomia patrimoniale imperfetta• Costituzione mediante atto costituivo: non è
richiesta la forma dell’atto pubblico• Medesimi Organi delle Associazioni riconosciute• Patrimonio: fondo comune, indivisibile finché
dura l’associazione n.r.
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 15
FONDAZIONI• Ente a carattere patrimoniale con cui il
fondatore destina il suo patrimonio o parte di esso al raggiungimento di uno scopo di utilità generale
• Costituzione mediante atto di fondazioneAtto unilaterale Inter vivos: forma dell’atto pubblicoMortis causa: testamento
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 16
ORGANI DI FONDAZIONE
1. AMMINISTRATORI• Soggetti autonomi rispetto al fondatore• Norme sul mandato disciplinano la loro
responsabilità
2. In mancanza di Organo assembleare, le fondazioni sottoposte ad uno stringente controllo da parte della P.A.
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 17
ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE
• Estinzione di Fondazione
1. Cause previste dall'atto costitutivo e dallo statuto
2. Scopo raggiunto o impossibile: possibile trasformazione
3. Venir meno del patrimonio
Liquidazione: devoluzione dei beni in caso di residuo
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 18
COMITATI
• Enti collettivi costituiti per la raccolta di fondi da destinarsi ad uno scopo altruistico annunciato in via preventiva
• Carattere: vincolo di destinazione grava sui fondi raccolti
• Promotori: responsabilità personale e solidale per le obbligazioni assunte
• Sottoscrittori: rispondono solo delle oblazioni promesse
GPedrazzi-Unibs v. 0.5/19 19
ENTI NON PROFIT
Associazioni di volontariato
(novità nel sistema di registrazione su base regionale)
Onlus
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
Associazioni di promozione sociale