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Pagina 1 di 22 Il presente notiziario è stato elaborato anche su materiale prodotto dal Centro Studi Castelli s.r.l. – Sistema Ratio, da Zucchetti spa e da Eutekne. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi. > DICEMBRE 2015 NOVITÀ - EVIDENZE Notizie in sintesi Pag. 2 APPROFONDIMENTI Rateazione dei debiti iscritti a ruolo Dichiarazioni di intento 2016 Certificato assenza di fallimento e procedure concorsuali Pag. 5 Pag. 7 Pag. 8 0B1BSTRUMENTI 1B2BOPERATIVI Sottoscrizione libro inventari Numerazione e bollatura dei libri contabili Pag. 9 Pag. 10 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Trattamento fiscale omaggi Obbligo tenuta contabilità di magazzino Portale telematico per l’IVA su servizi E-commerce (MOSS) Pag. 11 Pag. 14 Pag. 15 NON SOLO IMPRESA Verifica dati INAIL e riduzione presunto 2016 Rimborso accisa per consumi di gasolio nell’autotrasporto Pag. 16 Pag. 17 LAVORO Chiarimenti dell’INPS in materia di CIG Collaborazioni a progetto – Co.Co.Pro. – Esonero contributi- vo nuove assunzioni 2016 Sentenze in materia di lavoro pag. 18 pag. 19 pag. 20 AGEVOLAZIONI Agevolazioni volte a sostenere nuove imprenditorialità Agevolazioni per la registrazione di marchi Pag. 21 Pag. 22 LE NOVITÀ PREVISTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 SARANNO ILLUSTRATE IN UNA SPECIFICA EDIZIONE DELLA CIRCOLARE-NOTIZIARIO

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Il presente notiziario è stato elaborato anche su materiale prodotto dal Centro Studi Castelli s.r.l. – Sistema Ratio, da Zucchetti spa e da Eutekne. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

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DICEMBRE 2015

NOVITÀ - EVIDENZE Notizie in sintesi Pag. 2

APPROFONDIMENTI Rateazione dei debiti iscritti a ruolo Dichiarazioni di intento 2016 Certificato assenza di fallimento e procedure concorsuali

Pag. 5 Pag. 7 Pag. 8

0B1BSTRUMENTI

1B2BOPERATIVI Sottoscrizione libro inventari Numerazione e bollatura dei libri contabili

Pag. 9 Pag. 10

AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITÀ

Trattamento fiscale omaggi Obbligo tenuta contabilità di magazzino • Portale telematico per l’IVA su servizi E-commerce (MOSS) 

Pag. 11 Pag. 14 Pag. 15

NON SOLO IMPRESA

Verifica dati INAIL e riduzione presunto 2016 Rimborso accisa per consumi di gasolio nell’autotrasporto

Pag. 16 Pag. 17

LAVORO

Chiarimenti dell’INPS in materia di CIG Collaborazioni a progetto – Co.Co.Pro. – Esonero contributi-

vo nuove assunzioni 2016 Sentenze in materia di lavoro

pag. 18 pag. 19 pag. 20

AGEVOLAZIONI Agevolazioni volte a sostenere nuove imprenditorialità

Agevolazioni per la registrazione di marchi Pag. 21 Pag. 22

LE NOVITÀ PREVISTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 SARANNO ILLUSTRATE IN UNA SPECIFICA EDIZIONE DELLA CIRCOLARE-NOTIZIARIO

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NOVITÀ - EVIDENZE

Notizie in sintesi

TASSO INTERESSE LEGALE

• Con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.12.2015, il Ministro dell’Economia ha ridotto il tasso di interesse legale allo 0,20%, con decorrenza dal 1.01.2016.

SANZIONI PER ERRATA

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE

• Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 al D. Lgs. n. 471/1997, le vio-lazioni relative all’errata applicazione del meccanismo del reverse charge, se dalle stesse non deriva un debito di imposta, non sono più punite con una sanzione proporzionale al tri-buto, ma con la sanzione fissa da € 500,00 a € 20.000,00, salvo che l’operazione non risulti dalla contabilità tenuta ai fini dell’imposizione diretta. In tale ultimo caso, la sanzione appli-cabile varia dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000,00.

AUMENTANO LE SANZIONI PER I CONTRIBUENTI

“RECIDIVI”

• Il D. Lgs. n. 158/2015 contiene un innalzamento delle sanzioni per i contribuenti che nei 3 periodi d’imposta precedenti abbiano commesso la stessa violazione.

• L’entrata in vigore della nuova disposizione è prevista per il 1.01.2017.

NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI

RAPPRESENTANZA

• I decreti legislativi n. 147/2015 e n. 156/2015 modificano le regole in materia di spese di rappre-sentanza; a partire dal prossimo anno, infatti, è previsto l’innalzamento del limite per la dedu-cibilità. Le nuove percentuali sono: 1,5% dei ricavi e proventi fino a € 10 milioni; 0,6% per la parte dei ricavi e proventi che eccede € 10 milioni e fino a € 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente € 50 milioni.

• In deroga al principio generale, gli omaggi di beni di valore fino a € 50,00, non rientranti nell’oggetto dell’attività di impresa, sono sgravati dall’IVA, in quanto l’imposta sugli ac-quisti è detraibile e non integrano mai una cessione imponibile. La detrazione sull’IVA spetta anche se si tratta di prodotti alimentari e bevande.

• Se i beni rientrano, invece, nell’attività propria dell’impresa, non è possibile applicare la di-sciplina delle spese di rappresentanza, e, pertanto, a prescindere dal costo del bene, l’IVA sugli acquisti è detraibile ma la successiva cessione è imponibile.

ACCERTAMENTO BASATO SUGLI

STUDI DI SETTORE

• Risulta illegittimo l’accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore anche qua-lora l’Ufficio, in seguito al contraddittorio, riduca i maggiori ricavi accertati sulla base di un nuovo studio più idoneo alla realtà aziendale esaminata. Occorre dimostrare, infatti, che la pretesa sia effettivamente fondata su ulteriori elementi rispetto al mero risultato degli studi.

L’OGGETTO TROPPO AMPIO

E GENERICO INFICIA LA REGOLARITÀ DELLA FATTURA

• L’indistinto accorpamento di svariate prestazioni, molto differenti sotto il profilo dei contenuti, fa venire meno gli obiettivi di trasparenza e conoscibilità fissati dalla normativa IVA.

• Tanti dettagli, ma generici, comportano la violazione degli obblighi di tenuta della contabilità.

Il “compito” delle fatture, infatti, è identificare in maniera esatta e precisa l’oggetto della prestazione, specificandone natura, qualità e quantità, così da consentire al Fisco lo svolgimento delle attività di controllo.

VENDITA DI BENI A PREZZO INFERIORE

• Spetta al contribuente l’onere di provare che il prezzo di vendita di un immobile è inferiore a quello definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro: giustificano tale valutazione la natura giuridica del compratore, la regolare tenuta della contabilità e la lieve differenza tra i valori.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E RIMBORSO

CHILOMETRICO

• Se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minore importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile (art. 51, c. 5, 2° periodo Tuir).

• Invece, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla pro-pria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla se-de di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di ser-vizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile (art. 51, c. 1 Tuir).

REGIME IVA ORGANIZZAZIONE

EVENTI E CONGRESSI

• In risposta a un interpello l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento IVA ap-plicabile all’attività di organizzazione di eventi e congressi forniti a soggetti passivi d’imposta, affermando che tale fattispecie è soggetta al regime speciale di cui all’art. 74-ter D.P.R. 633/1972. Pertanto, il committente non ha la possibilità di detrarre l’IVA.

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NOVITÀ - EVIDENZE

Notizie in sintesi

STABILE ORGANIZZAZIONE

E IVA

• Con il Working Paper n. 791/2014 la Commissione Europea ha chiarito che la nozione di stabile organizzazione non serve a identificare la territorialità delle cessione dei beni, poi-ché è necessario solamente il riferimento al luogo di partenza e di arrivo dei beni stessi e, quindi, non è possibile frazionare fiscalmente tale cessione. Tale indicazione è stata re-cepita dall’Agenzia delle Entrate, con una risposta all’interpello n. 954-643/2015.

• L’A. E. ha inoltre chiarito che la stabile organizzazione di un soggetto estero può ritenersi partecipe di un’operazione solo se il suo coinvolgimento riguarda una parte essenziale dell’operazione. Per questo motivo, senza un intervento qualificato della stabile organiz-zazione, sarà a carico dell’acquirente l’assolvimento dell’IVA tramite il reverse charge.

FACOLTÀ DI COMPUTO

DELLA PENSIONE E GESTIONE SEPARATA

• L’Inps, con la circolare n. 184/2015, ha fornito precisazioni circa la facoltà riconosciuta agli iscritti alla Gestione Separata di ottenere la pensione cumulando i vari spezzoni contributivi versati in differenti gestioni, escluse le casse professionali.

• In particolare, nel documento è stato precisato che l’iscritto alla Gestione Separata può andare in pensione con i vecchi requisiti, antecedenti alla riforma Fornero, quindi 15 anni di contributi, dei quali almeno 5 in regime contributivo al 31.12.2011.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

• Durante il Forum organizzato da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) sono state presentate le linee guida sulla conservazione delle fatture elettroniche, obbligatorie per le pubbliche amministrazioni. Il documento esamina l’intero ciclo di vita dei documenti informatici: for-mazione, gestione e conservazione; si forniscono, inoltre, indicazioni sui diversi processi di sottoscrizione digitale, validazione temporale, generazione di copie, duplicati ed estrat-ti, nonché sulla creazione dei fascicoli informatici e la loro archiviazione.

AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

• Per effetto delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015, nella nota integrativa deve es-sere dato ampio spazio alla descrizione delle modalità di calcolo dell’ammortamento dell’avviamento a partire dai valori iscritti dal 1.01.2016.

• Ai sensi dell’art. 2426 C.C. occorre, infatti, individuare la vita utile dell’avviamento per de-finire la durata del relativo ammortamento. Se ciò non è possibile, il processo può durare al massimo 10 anni. Ai valori dell’avviamento già iscritti alla data del 1.01.2016 continua ad applicarsi la previgente disciplina.

COLLABORAZIONI COORDINATE

CONTINUATIVE DAL 2016

• Dal 1.01.2016 il D. Lgs. n. 81/2015, che ha riordinato il codice dei contratti, prevede che possano essere stipulati contratti di collaborazione continuativa solamente se vi è auto-nomia per tale collaboratore di decidere come, dove e quando lavorare, mentre, in caso contrario saranno assoggettate alla disciplina del lavoro subordinato. I contraenti posso-no, comunque, richiedere alle commissioni la certificazione dell’assenza dei requisiti che determina l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN ESONERATI DA

FATTURAZIONE ELETTRONICA

• Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 novembre 2015, n. 98 • In particolare, l'Agenzia ha precisato che i medici di medicina generale operanti in regime

di convenzione con il S. S. N. sono esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica per i compensi ricevuti dalle A. S. L., poiché, anche precedentemente alle disposizioni attuati-ve, gli stessi soggetti erano esonerati dall'obbligo di emettere la fattura.

NIENTE REVERSE CHARGE PER I SERVIZI

RELATIVI AGLI "IMBULLONATI"

• DRE Emilia Romagna, Interpello 21 ottobre 2015, 954-784/2015 • La legge di Stabilità 2015 ha esteso (dal 2015) l’applicazione del regime del reverse

charge alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

• La direzione regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna in una recente risposta ad un quesito (interpello protocollo n. 954-784/2015) ha chiarito il trattamento da riservare agli impianti "imbullonati/ancorati" agli edifici.

• In particolare la DRE, con specifico riferimento alla realizzazione di un impianto industria-le destinato ad essere allestito all'interno di una fabbrica, ha affermato che tali operazioni sono escluse dal reverse charge perché non attinenti all'edificio.

• Ai fini del reverse charge quindi, sono assimilati agli edifici l’impianto fotovoltaico sul tetto, nonché gli altri impianti “strutturalmente” connessi all’immobile (contemplati nei codici Ateco da 43.21.01 a 43.29.09), mentre rimangono esclusi i "macchinari, congegni, attrez-zature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (ma non struttural-mente commessi allo stesso: i cosiddetti "imbullonati").

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NOVITÀ - EVIDENZE

Notizie in sintesi

L'USO DELL'ABITAZIONE

AZIENDALE DA PARTE DI AMMINISTRATORI

• Corte di Cassazione, Sentenza 25 novembre 2015, n. 24007 • La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l'impresa deve versare le ritenute

alla fonte nel caso di concessione a titolo gratuito dell'abitazione al proprio amministrato-re, in qualità di fringe benefit, salvo il caso in cui l'utilizzo del bene sia sporadico.

• I "fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato", come previsto dall'art. 51 del TUIR a lettera c) del comma 4, vanno infatti ricondotti alla sfera reddituale del beneficia-rio.

L’AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" IN

CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

• Corte di Cassazione, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23225 • La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che il coniuge che, a seguito di una

separazione consensuale, cede all’ex coniuge una quota di proprietà della “prima casa”, senza riacquistare un’abitazione entro l’anno, non decade dal godimento dei benefici. Secondo la Corte di Cassazione, risulta infatti prioritario continuare a soddisfare l’habitat familiare in funzione della tutela della prole.

HONG KONG FUORI DALLE BLACK LIST,

MA ANCORA DA MONITORARE

• D.M. 18 novembre 2015; D.M. 18 novembre 2015 • Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015 sono stati pubblicati due decreti del

18 novembre 2015 che eliminano il territorio di Hong Kong dalle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 23 gennaio 2002 e al D.M. 21 novembre 2001.

• Dall’eliminazione di Hong Kong dalla lista del D.M. 23 gennaio 2002 consegue il venir meno dell’obbligo di indicare i costi relativi in modo separato nella dichiarazione dei reddi-ti (al momento pare però che per il periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) si debbano ap-plicare ancora le vecchie regole).

• Attenzione, però, perché le operazioni intercorse con operatori economici di Hong Kong dovranno ancora essere incluse nelle comunicazioni black list IVA (comunicazione poliva-lente) poiché il paese è ancora compreso nella black list di cui al D.M. 4 maggio 1999, va-levole ai fini dell’inversione dell’onere della prova per la residenza fiscale dei cittadini ita-liani espatriati.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEDUCIBILE SULL’IMMOBILE CONDOTTO IN

LOCAZIONE

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 24277 del 27 novembre 2015 • La Cassazione ha recentemente sentenziato che i costi di manutenzione straordinaria

sostenuti su un immobile di terzi sono deducibili, a prescindere quindi dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori. Non opera alcuna limitazione con riferi-mento al diritto di proprietà dell’immobile, essendo sufficiente che i costi siano stati so-stenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa, e che risultino dal-la documentazione contabile.

SE GLI OMESSI VERSAMENTI DI

CONTRIBUTI SONO RICORRENTI, IL

REATO È SEMPRE PUNIBILE A

PRESCINDERE DALL’IMPORTO

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 47256 del 30 novembre 2015 • La Cassazione ha recentemente sentenziato che va esclusa la non punibilità del datore di

lavoro per la particolare tenuità della somma non versata all'INPS a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui l'omesso versamento sia ripetuto nel tempo.

• Per i Giudici l'ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale è sì con-nessa alle soglie edittali, ma va valutata anche l'abitualità o meno del comportamento.

DAL 1° GENNAIO 2016 LA "NUOVA"

RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I

TRASFERIMENTI DI AZIENDA

• D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 • Con effetti dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs. n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionato-

rio, ha integrato l’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, escludendo la responsabilità solidale nel-le ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda allorché la cessione avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamen-to o di liquidazione del patrimonio.

• Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, inoltre, anche il conferitario, ovvero ogni altro soggetto che acquisisce a qualsiasi titolo la proprietà dell’azienda sarà responsabile, se-condo le nuove previsioni contenute nell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.

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APPROFONDIMENTO

Rateazione dei debiti iscritti a ruolo

Il D. Lgs. n. 159/2015 ha modificato l’istituto della dilazione dei ruoli, prevedendo in particolare che la decadenza si verifichi a seguito del mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, anziché 8, e che la presentazione della domanda inibisca l’avvio di nuove azioni esecutive, nonché il fermo dei beni materiali registrati e l’ipoteca esattoriale. È stata inoltre ratificata nor-mativamente la prassi di Equitalia consistente nell’ammettere alla rateazione, senza alcuna documentazione dello stato di diffi-coltà finanziaria, per importi non superiori a € 50.000,00. Inoltre, è prevista la possibilità di accesso a una nuova dilazione dopo essere decaduti da una precedente, previo pagamento delle rate insolute.

DILAZIONE DEL

PAGAMENTO

Oggetto

Tutte le imposte, tributi locali e contributi previdenziali e assistenziali. Applicabile in tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo (cartella di pagamento

e avvisi di accertamento esecutivi, compreso il caso di mancato pagamento degli avvisi bonari a seguito di controlli automatici o di controlli formali delle di-chiarazioni).

Condizioni Può essere concessa senza limiti di importo e senza garanzie. Il contribuente deve trovarsi in una situazione di difficoltà.

Richiesta Presentazione di istanza all’Agente della riscossione (Equitalia).

PIANO DI

RATEAZIONE ORDINARIO

L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versa-re in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica.

Fino a un massimo di 72 rate mensili.

Stato di obiettiva situazione di difficoltà

Non deve essere dimostrato con alcuna documentazione per somme fino a € 50.000,001; è sufficiente la richiesta motivata di rateazione, che attesti la situazio-ne di temporanea difficoltà economica.

Deve essere dimostrato per somme maggiori di € 50.000,001 mediante specifica documentazione.

PIANO DI

RATEAZIONE STRAORDINARIO

Il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può chiedere un piano di rateazione straordinario.

Misura massima: 120 rate mensili.

Comprovata e grave

situazione di difficoltà

Situazione in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: - accertata impossibilità, per il contribuente, di eseguire il pagamento del credito

tributario secondo un piano di rateazione ordinario; - valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione

concedibile.

PEGGIORAMENTO DELLA

SITUAZIONE Proroga

In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, a condizione che non sia interve-nuta decadenza.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza: - non deve essere corredata da alcuna garanzia; - può essere presentata anche a esecuzione avviata; - comporta l’applicazione degli interessi di dilazione (art. 21 D.P.R. n. 602/1973); - può essere presentata dal giorno in cui il contribuente ha ricevuto la cartella.

EFFETTI

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca solo nel caso di: - mancato accoglimento della richiesta; - decadenza dalla dilazione.

Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.

A seguito della presentazione della richie-sta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all’eventuale rigetto della stessa.

Sono escluse le somme oggetto di veri-fica per le quali non può essere con-cessa la dilazione.

In caso di accoglimento, il pagamento della 1ª rata deter-mina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia sta-ta presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emes-so provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Decorrenza Tali disposizioni operano dalle dilazioni concesse dal 22.10.2015.

Nota1

La “soglia” di € 50.000,00 è calcolata: - decurtando eventuali pagamenti parziali e/o sgravi disposti dagli enti creditori; - senza considerare l’importo degli interessi di mora (richiesti se la cartella di pagamento o l’accertamento “esecutivo”

non sono pagati entro il termine di 60 giorni), degli aggi di riscossione, delle spese di notifica e delle attività esecutive.

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APPROFONDIMENTO

Rateazione dei debiti iscritti a ruolo (segue)

RATE

Importo minimo

€ 100,00 (salvo casi eccezionali).

Rate

variabili

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione o di proroga ordinario preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Scadenza Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di cia-scun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

Pagamento Il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante do-miciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Dal 22.10.2015

DECADENZA

Per le dilazioni concesse dal 22.10.2015, nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di ratea-zione, di 5 rate, anche non consecutive (anzichè 8): - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; - l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica

soluzione;

- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque validi i fermi e le ipoteche.

Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni concesse a decorrere dal 22.10.2015 e ai piani di ra-teazione in essere alla stessa data.

SOSPENSIONE

In caso di provvedimento amministrativo o giudi-ziale di sospensione totale o parziale della riscos-sione, emesso in relazione alle somme che costi-tuiscono oggetto della dilazione, il debitore è auto-rizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso.

Allo scadere della sospensione, il debitore può richie-dere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro nume-ro, fino a un massimo di 72.

PROROGA DELLE

RATEAZIONI

Presupposti Il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Durata La proroga può essere chiesta una volta sola. A condizione che non sia intervenuta decadenza.

Piano

All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, o straordinario, il debitore può alternativamente chiedere:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate;

In caso di comprovato peggioramento della tempora-nea situazione di obiettiva difficoltà.

- un piano di rateazione in proroga straordina-rio, fino ad un massi-mo di 120 rate.

In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estra-nee alla propria responsabilità.

Mancato accoglimento

piano straordinario

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non pre-clude la possibilità di richiedere e ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

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APPROFONDIMENTO

DICHIARAZIONI DI INTENTO 2016

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro  i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore abituale. In assenza di rice‐vuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha consentito che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiara‐zione d’intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da uti‐lizzarsi nell’anno di riferimento. 

OBBLIGHI ESPORTATORI

ABITUALI

Trasmissione all’Agenzia

delle Entrate

Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza ap-plicazione dell’IVA trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la di-chiarazione d’intento.

Trasmissione al fornitore o Dogana

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in do-gana.

Obblighi del fornitore

Controlli

Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiara-zione, unitamente alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare l’avvenuto rilascio.

Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo aver verificato l’avvenuta presentazione della comuni-cazione dell’Agenzia delle Entrate.

Riepilogo

Inoltre, deve riepilogare, nella dichiarazione IVA annuale, i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dai singoli esportatori abituali.

Nella bozza al modello 2016 è stato inserito il quadro VI, in cui devono esser indicati i dati delle dichiarazioni d’intento

DICHIARAZIONE D’INTENTO

Oggetto e validità

La dichiarazione può riguardare sia una operazione singola sia più operazioni tra le stesse parti.

La sua validità può quindi essere ancorata a un determinato periodo di tempo, prefissato o fino a revoca, oppure fino a concorrenza di un determinato importo. In ogni caso, non può mai andare oltre il termine del 31.12 di ciascun anno.

Importazioni

La dichiarazione d’intento può essere ripetuta per ogni singola operazione oppure può ri-guardare una serie di operazioni, fino a con-correnza di un determinato importo.

La dichiarazione deve sem-pre precedere l’effettuazione del primo acquisto1.

Trasmissione

Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazio-ne rilasciata dall’Agenzia del-le Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovve-ro in dogana.

Registrazione

La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito regi-stro (registro delle dichiarazioni d’intento), oppure in apposite sezioni dei registri IVA (vendite o corrispettivi).

Nota1

• Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con IVA, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l’esportatore ha diritto a esercitare la detrazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.

• Si applica la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00 al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di aver riscontrato, telematicamente, l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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APPROFONDIMENTO

CERTIFICATO ASSENZA DI FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Con il D. Lgs. 5/2006 è stato abrogato l’art. 50 della legge fallimentare e, quindi, non esiste alcuna previsione normativa dell’istituzione del “Pubblico Registro dei Falliti”. Di conseguenza alcuni Tribunali hanno correttamente disposto la cessazione del servizio di rilascio a privati di certificazioni fallimentari da parte della cancelleria del Tribunale. Per questo motivo i cittadini interessati a ottenere un certificato attestante l’assenza di fallimento o altre procedure concorsuali devono richiedere  informazioni al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Com‐mercio. 

COME OTTENERE

CERTIFICAZIONI FALLIMENTARI

Al fine di certificare che la persona fisica o giuridica non si trovi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, l’utente può procedere nel seguente modo: - individuare tutte le posizioni che lo stesso presenti quale titolare, socio, amministrato-

re, liquidatore o altra di interesse all’interno di imprese, sia costituite in forma societa-ria sia individuale;

- richiedere la visura o il certificato per ogni impresa; - ricostruire la posizione attuale della singola persona fisica; - sulla base di tale ricostruzione rendere al pubblico ufficiale richiedente una dichiara-

zione sostitutiva di atto notorio, poiché la L. n. 183/2011 ha disposto che, dal 1.01.2012, le certificazioni rilasciate dalle Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solamente nei rapporti tra privati; al contrario, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di servi-zi pubblici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certifica-zione o dall’atto di notorietà;

- in seguito, il pubblico ufficiale verificherà la veridicità della dichiarazione sostitutiva.

DOCUMENTI RILASCIATI

DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visure

La visura è un documento in carta semplice, senza valore legale, che riporta le informazioni giuridiche ed economiche contenute nel Registro delle Imprese.

Certificati

Il certificato è un documento in bollo, che attesta l'iscrizione dell'impresa presso il Registro delle Imprese ed il Repertorio economico amministra-tivo, tenuti dalla Camera di Commercio.

Esistono più tipi di certificato, tra cui quello ordinario, che fotografa la situazione dell’impresa al momento della richiesta, quello storico che permette di conoscere tutte le variazioni avvenute dal momento dell’iscrizione. Su tutti, tranne quelli di deposito, di assetto proprietario e di non iscrizione, è possibile richiedere che sia aggiunta la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali per l’impresa interessata (vigenza).

La dichiarazione di vigenza può essere: - corrente, attestante che l’impresa certificata, al momento della ri-

chiesta, non risulta sottoposta a procedure concorsuali; - storica, attestante che, dalla nascita, non risulta sottoposta ad al-

cuna procedura concorsuale.

Validità

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presen-te certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica ammini-strazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Modalità di richiesta

I documenti sono ottenibili in una delle seguenti modalità: - presso gli sportelli camerali, compilando l’apposito modulo di richie-

sta con tutti i dati necessari; - Internet, utilizzando le procedure telematiche delle Camere di Com-

mercio o il servizio Telemaco, attivata l’apposita convenzione, o per mezzo del sito www.registroimprese.it;

- rivolgendosi ai distributori ufficiali di Infocamere: operatori professio-nali che hanno accesso diretto alle banche dati camerali e possono distribuire, esponendo i propri costi, i dati acquisiti dal sistema came-rale.

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Strumenti operativi

Sottoscrizione libro inventari

L’art. 2217 Codice Civile prevede l’obbligo di redigere l’inventario all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamen-te ogni anno. Esso deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. Infine, deve contenere lo stato patri-moniale, il conto economico e la nota integrativa, ove obbligatoria. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiara-zione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile, il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziali.

FORMALITÀ INIZIALI

Numerazione progressiva

Bollatura iniziale

Vidimazione Imposte di bollo

Prima dell’utilizzo del registro

No No

Soggetti Ires € 16,001 ogni 100 fogli

Società persone e ditte individuali

€ 32,001 ogni 100 fogli

Il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente su ogni pagina prima di essere messo in uso (n. pagina/anno a cui si riferisce l’inventario).

Nota1 Dal 26.06.2013.

SOTTOSCRIZIONE ANNUALE

L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore o dal legale rappresentante.

CONTENUTO DELLA STAMPA

1. Dettaglio dei conti che compongono lo stato patrimoniale.

2. Dettaglio delle risultanze di magazzino.

3.

Società di persone e ditte individuali

Stato patrimoniale e conto economico: sottoscrizione del legale rappresentante.

Società di capitali

Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa: sottoscrizione del legale rappresentante.

Tavola riepilogativa Termini di presentazione del Modello Unico 2015 (anno 2014) e sottoscrizione

dell’inventario (per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)

Soggetti interessati Dichiarazioni

Sottoscrizione inventario Trasmissione telematica

Persone fisiche titolari di reddito d’impresa. 30.09.2015 30.12.2015

Società di persone.

Soggetti Ires

Con obbligo di redazione del bi-lancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

30.09.20151

30.12.2015

Entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Senza obbligo di redazione del bilancio.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile.

Nota1 Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

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Strumenti operativi

Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, ora soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l’art. 2215 Codice Civile non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 Codice Civile e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bol-latura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri resta confermato, invece, l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono.

Tavola riepilogativa Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese Libri e registri

Bollatura(vidimazione)

iniziale

Tassa di concessione governativa

Imposta di bollo

Imprenditori individuali. • Giornale. • Inventari.

NO NO € 32,00

Ogni 100 pagine o frazione

• Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi

i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

• Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi.

• Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.

• Soci. • Assemblee. • Consiglio di

amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti

E relativi sezionali

Tenuti per obbligo di legge o

volontariamente

Tassa iniziale di libro. € 67,001

Ogni 500 pagine o frazione

di 500 pagine

€ 32,00 Ogni 100 pagine

o frazione

• Società per azioni. • Società in

accomandita per azioni.

• Società a responsabilità limitata.

Con capitale sociale o fondo di dotazione non superiore, al 1.01, a € 516.456,90.

• Giornale. • Inventari.

NO

Tassa annuale forfetaria. € 309,872

€ 16,00 Ogni 100 pagine

o frazione

• Soci. • Assemblee. • Consiglio di

amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti

E relativi sezionali

Con capitale sociale o fondo di dotazione superiore, al 1.01, a € 516.456,90.

• Giornale. • Inventari.

NO

Tassa annuale forfetaria. € 516,462

€ 16,00 Ogni 100 pagine

o frazione

• Soci. • Assemblee. • Consiglio di ammini-

strazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti

E relativi sezionali

Note

1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi. 2. • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.

• La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente. • Per l’anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio

attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Trattamento fiscale omaggi

Si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rap-presentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di alimenti e be-vande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta.

Beni non rientranti nell’attività propria

Cedenti Destinatario dell’omaggio IVA Deducibilità del costo

Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap

Imprese

Clienti e/o fornitori

Costo unitario non superiore

a € 50,00

IVA detraibile (anche alimenti

e bevande)

Operazione esclusa da IVA

Intero importo nel limite di € 50,00

Spese per omaggi interamente

deducibili Deducibilità per soggetti

con metodo di bilancio. Indeducibilità per sog-

getti con metodo fiscale.

Costo unitario superiore a € 50,00

IVA indetraibile

Deducibile nel periodo di sostenimento se

rispondente ai criteri di inerenza e congruità

(costo superiore a € 50,00) Spese di

rappresentanza

Dipendenti --- IVA

indetraibile

Intero importo nell’esercizio Spesa per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità3

Lavoratori autonomi

Clienti e/o Fornitori

Costo unitario non superiore

a € 50,00

IVA detraibile (anche alimenti

e bevande) Imponibile IVA1

1% dei compensi percepiti nel

periodo d’imposta

Spese di rappresentanza

1% dei compensi percepiti nel

periodo d’imposta2 Costo unitario superiore a € 50,00 IVA

indetraibile

Operazione esclusa da IVA

Dipendenti --- Intero importo nell’esercizio

Spese per prestazioni di lavoro

Indeducibilità

Note

1. Sono non rilevanti le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività, se di costo inferiore a € 50,00, solo in riferimento all’attività propria dell’impresa. Rimane salva, anche per i lavoratori autonomi, la facoltà di non detrarre l’IVA sull’acquisto al fine di non assog-gettare a IVA la cessione gratuita.

2. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e degli interessi passivi.

3. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.

Beni rientranti nell’attività propria Destinatario dell’omaggio

IVA Deducibilità del costo Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap

Clienti/ Fornitori

IVA detraibile1

Operazione imponibile IVA

Obbligo di fattura, autofattura o registro

degli omaggi

Intero importo nell’esercizio Spese per omaggi

interamente deducibili2

Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.

Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.

Dipendenti Intero importo nell’esercizio

Spese per prestazioni di lavoro

Indeducibilità

Note

1. Deducibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover assoggettare a IVA la cessione gratuita.

2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008; rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Trattamento fiscale omaggi (segue)

Esempio n. 1 Scritture dell’azienda che omaggia beni rientranti nella propria attività

Emissione di autofattura interna ai soli fini fiscali cumulativa degli omaggi del mese

31.10

P C II 1 Cliente Alfa autofattura a Diversi 366,00 E A 1 a Merci c/vendite 300,00 P D 12 a IVA c/vendite 66,00

Emessa autofattura n. 339 per omaggio di beni rientranti nell’oggetto dell’attività.

31.10

P C II 1 Diversi a Cliente Alfa autofattura 366,00

E A 1 Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite

300,00

E B 14 Imposte e tasse dell’eserc. non deducibili fiscalmente1

66,00

Giroconto fattura n. 339.

Emissione di fattura per omaggio con sola rivalsa dell’IVA 31.10

P C II 1 Cliente (Verdi Luigi) a Diversi 61,00 E A 1 a Merci c/vendite 50,00 P D 12 a IVA c/vendite 11,00

Emessa fattura n. 340 per omaggio di beni rientranti nell’oggetto dell’attività con addebito di sola IVA.

31.10

E A 1 P C II 1 Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite

a Cliente (Verdi Luigi) 50,00

Giroconto fattura n. 340 per omaggio.

10.11

P C IV 3 P C II 1 Cassa contanti a Cliente (Verdi Luigi) 11,00 Incassata IVA fattura n. 340.

Emissione di fattura per omaggio senza la rivalsa dell’IVA 31.10

P C II 1 Cliente (Verdi Luigi) a Diversi 61,00 E A 1 a Merci c/vendite 50,00 P D 12 a IVA c/vendite 11,00

Emessa fattura n. 348 Verdi Luigi S.r.l.

31.10

P C II 1 Diversi a Cliente (Verdi Luigi) 61,00

E A 1 Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite

50,00

E B 14 Imposte e tasse dell’eserc. non deducibili fiscalmente1

11,00

Omaggio su fattura n. 348 Verdi Luigi S.r.l.

Nota1

L’IVA ha natura di costo per il cedente, poiché colui che ha ricevuto il bene in omaggio non ha corrisposto l’imposta al ceden-te stesso; pertanto, dovrà essere inserita nei costi di esercizio, sotto la voce imposte e tasse d’esercizio non deducibili fi-scalmente, per effetto delle disposizioni dell’art. 99 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che recita: “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (IVA), non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Trattamento fiscale omaggi (segue)

Esempio n. 2 Scritture dell’azienda che riceve i beni in omaggio

Ricezione della fattura di omaggio con sola rivalsa dell’IVA 10.11

P D 7 Diversi a Fornitore (Alfa S.n.c.) 61,00E B 6 Merci c/acquisti 50,00P C II 4-bis IVA c/acquisti 11,00

Ricevuta fattura n. 348 Alfa S.n.c. per omaggio con addebito di IVA.

10.11

P D 7 E B 6 Fornitore (Alfa S.n.c.) a Abbuoni, sconti e omaggi attivi su acquisti

50,00

Giroconto per abbuono su fattura n. 348 Alfa S.n.c.

10.11

P D 7 P C IV 3 Fornitore (Alfa S.n.c.) a Cassa contanti 11,00 Pagata IVA fattura n. 340 Alfa S.n.c.

Ricezione della fattura senza rivalsa di IVA 31.10

P D 7 Diversi a Fornitore (Alfa S.n.c.) 61,00E B 6 Merci c/acquisti 50,00P C II 4-bis IVA indetraibile 11,00

Ricevuta fattura n. 348 Alfa S.n.c.

31.10

E B 6 P C II 4-bis Merci c/acquisti a IVA indetraibile 11,00 Giroconto IVA non detraibile

31.10

P D 7 E B 6 Fornitore (Alfa S.n.c.) a Abbuoni, sconti e omaggi attivi su acquisti

61,00

Omaggio su fattura n. 348 Alfa S.n.c.

Esempio n. 3 Scritture dell’azienda che acquista beni non rientranti nella propria attività, costituenti spese di

rappresentanza, destinati alla cessione gratuita

Acquisto di n. 40 cappelli a € 15,00 cadauno, più IVA, recanti la

stampa della denominazione sociale dell’azienda, da regalare a scopo promozionale

31.10

P D 7 Diversi a Fornitore (Verdi Luigi) 732,00E B 14 Spese di rappresentanza 600,00P C II 4-bis IVA c/acquisti 132,00

Ricevuta fattura n. 45 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.

Acquisto di n. 30 giubbotti per € 65,00 cadauno, più IVA, recanti

la stampa della denominazione sociale dell’azienda, da regalare a scopo promozionale

31.10

P D 7 Diversi a Fornitore (Verdi Luigi) 2.379,00E B 14 Spese di rappresentanza 1.950,00P C II 4-bis IVA indetraibile 429,00

Ricevuta fattura n. 27 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.

31.10

E B 14 P C II 4-bis Spese di rappresentanza a IVA indetraibile 429,00 Giroconto IVA indetraibile su fattura n. 27 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Obbligo della tenuta della contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magaz-zino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'appli-cazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Tavola Percorso guidato alla determinazione dell’obbligo della contabilità di magazzino

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Portale telematico per l’IVA su servizi di e-commerce (M.O.S.S.)

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un portale WEB, denominato M.O.S.S. (Mini One Stop Shop), per consentire ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi elettronici, di tele-radiodiffusione e di telecomunicazione, alla luce delle nuove regole sulla territorialità intro-dotte dal D. Lgs. 31.03.2015, n. 42, di assolvere l’IVA nel proprio Paese di residenza, anziché nello Stato Ue di fruizione del servizio, esoneran-do in tal modo i prestatori dall’obbligo di doversi identificare nei diversi paesi comunitari dove il servizio sarebbe, di fatto, “consumato”. Successi-vamente, con il D.M. 20.04.2015, sono state specificate sia le modalità per versare l’IVA da parte di tutti i soggetti passivi aderenti al MOSS, sia i criteri di ripartizione dell’IVA riscossa e di gestione di eventuali eccedenze di versamento. Inoltre, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23.04.2015, sono stati approvati gli schemi dei dati che i soggetti aderenti al MOSS devono trasmettere in via telematica al Cen-tro Operativo di Venezia dell’Agenzia delle Entrate

RILEVANZA TERRITORIALE

A partire dal 1.01.2015 sono stati modificati i criteri di localizzazione, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi: - di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, nonché - resi tramite mezzi elettronici (commercio elettronico

diretto).

In favore di soggetti non passivi d’imposta, ossia i privati o i soggetti ad essi assimilati (ad esempio, gli enti non commerciali).

Infatti, con decorrenza dalla predetta data, tali prestazioni sono rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è stabilito il destinatario, o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale.

REGISTRAZIONE AL M.O.S.S.

IN ITALIA

Modalità La procedura di registrazione avviene esclusivamente in via telematica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Soggetti

Possono procedere alla registrazione al “mini sportello unico” italiano: - i soggetti passivi IVA aventi domicilio o residenza in Italia; - soggetti passivi aventi domicilio o residenza al di fuori dell’Unione Europea, ma

che dispongono comunque di una stabile organizzazione in Italia; - soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea, non stabiliti nè

idendificati in alcuno Stato membro dell’Unione Europea.

Stato di identificazione

I soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE devono utilizzare obbliga-toriamente come Stato membro di identificazione quello in cui han-no la sede principale.

I soggetti passivi extra-UE che hanno stabili organizzazioni in più paesi UE, possono scegliere di registrarsi in uno qualsiasi di questi.

Regime

UE

I soggetti extra-UE, che non dispongono di una stabile organizzazione ovvero non siano identificati ai fini IVA in un paese comunitario, pos-sono registrarsi presso qualunque Stato membro dell’Unione, previo rilascio di partita IVA (in formato UExxxyyyyyz).

Regime non UE

Decorrenza

La registrazione al regime speciale decorre dal 1° giorno del trimestre successivo a quello dell’opzione.

Tuttavia, il regolamento comunitario prevede che se la prima prestazione di servizi rientrante in tale regime speciale è effettuata anteriormente alla data di decorrenza del regime speciale, quest’ultimo si applica comunque dalla data in cui è posta in essere la prima fornitura, ma soltanto a condizione che il soggetto passivo abbia informato lo Stato membro di identificazione che adotterà lo stesso entro il giorno 10 del mese successivo a quello della prima fornitura.

DICHIARAZIONE IVA

Soggetti La dichiarazione è presentata dagli operatori registrati al Moss in Italia, nazionali ed ex-tra UE con stabile organizzazione in regime UE e dagli operatori extra UE registrati al regime Non UE.

Modalità La dichiarazione IVA Moss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Moss.

Termine La dichiarazione ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce, anche in mancanza di operazioni (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo).

PAGAMENTO DELL’IVA

Termine Il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Modalità

Per gli operatori in Regime UE, il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, intestato all’operatore.

Per gli operatori in regime non UE, il ver-samento avviene mediante bonifico in eu-ro su un conto aperto presso la Banca d’Italia.

Sul Portale Moss sono disponibili i dati bancari relativi a tale conto.

Tale modalità è prevista anche per gli operatori in regime UE che non dispongono di un conto corrente po-stale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate.

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NON SOLO IMPRESA

Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2016

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali con-tributi associativi, mentre l’obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni è stato anticipato dal 16.03 al 28.02. A tal fine, l’Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all’assicurazione in corso e all’oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall’Inail in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi. Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l’istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio spe-ciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente e fino al termine di presentazione dell’autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall’Istituto.

MODELLO 20SM

Indica, per ogni lavorazione assicurata: - il tasso di premio da applicare; - i relativi elementi di calcolo; - la classe di rischio per i soggetti auto-

nomi artigiani.

È inviato alle aziende entro il 31.12 di ogni anno tramite Pec.

Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, per effetto di interventi per il miglio-ramento delle condizioni di sicurezza e igie-ne nei luoghi di lavoro, l’istanza (modulo OT24) deve essere inviata entro il 28.02.

RICORSO

Alla sede

territoriale Inail

I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito: - all’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed

igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico;

- all’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi.

Al

presidente dell’Inail

Il ricorso deve essere indirizzato tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffa-rie adottati direttamente dall’Inail.

Termini Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla piena conoscenza

degli atti impugnati. Si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli Inail.

BASI

DI CALCOLO DEI PREMI Consultabile solo sul sito

Inail

È un prospetto dal quale si evincono gli elementi utili per il calcolo: - della regolazione e della rata di pre-

mio; - dei contributi associativi.

Sono riportati: - i dati per l’applicazione delle disposi-

zioni di legge; - il codice PIN1 identificativo del cliente,

da utilizzare per i contatti con l’Inail e l’accesso alle funzioni Internet.

RIDUZIONE DEL

PRESUNTO

In caso di fondata presunzione di una fles-sione occupazionale (o altre cause), per l’anno 2016, con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

Tramite l’invio on line, entro il 16.02.2016, di apposita comunicazione all’Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro: - le retribuzioni imponibili ridotte; - la motivazione di tale riduzione.

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NON SOLO IMPRESA Rimborso dell’accisa per i consumi di gasolio nell’autotrasporto

Il recupero dell’accisa sul gasolio per l’autotrazione spetta agli esercenti l’attività di trasporto merci, per conto proprio o per conto terzi, con automezzi di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che, dal 1.01.2015, sono esclusi gli automezzi di categoria Euro 0 o inferiori. Mediante, l’istanza trimestrale, che riveste natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’impresa attesta che il gasolio consumato non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore: l’Agenzia segnala che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1” e che, di conseguenza, sono classificabili come appartenenti alle categorie “Euro 0 o inferiori” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria. Il “credito accisa” può essere richiesto in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito con utilizzo del co-dice tributo 6740 e comunque entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione. Per ottenere il credito occorre presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane competente per territorio a cadenza trimestrale, corredata dai do-cumenti relativi all’impresa e ai mezzi e dalle fatture di rifornimento di gasolio. Pertanto, poiché la richiesta di rimborso dell’accisa ha cadenza trimestrale, la domanda di recupero deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare, quindi entro il 30.04 per il 1° trimestre, 31.07 per il 2° trimestre, 31.10 per il 3° trimestre e 31.01 dell’anno successivo per il 4° trimestre. Tuttavia, la scadenza non è perentoria; pertanto, è possibile recuperare il credito accisa di un trimestre anche nei trimestri successivi.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi con veicoli di massa massi-ma complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto (di cui al D. Lgs. 19.11.1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione).

Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale [di cui alla L. 28.09.1939, n. 1822, al Regolamento (CLE) Consiglio 16.03.1992, n. 684/92, e al D. Lgs. n. 422/1997 (compresi tutti soggetti pubblici e privati che svolgono l’attività di trasporto scolastico sulla base di apposita licenza co-munale)].

Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gli automezzi e autoveicoli agevolati, utilizzati da parte di tutti i soggetti beneficiari, possono essere pos-seduti a titolo di proprietà, locati con facoltà di acquisto (leasing) o locati senza conducente.

REDAZIONE DELLA DOMANDA

Per la redazione della domanda deve essere utilizzato il software predisposto dall’Agenzia delle Do-gane e liberamente scaricabile dal sito stesso.

In particolare, il software per la compilazione dell’istanza è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Doga-ne, nella sezione Accise > Benefici per il gasolio da autotrazione > Benefici gasolio da autotrazione.

La dichiarazione può essere inoltrata telematicamente tramite il Servizio Telematico Doganale - EDI, previa abilitazione. In alternativa, la dichiarazione può essere stampata e presentata agli uffici, corre-data dai file su supporto informatico (CD-rom, DVD, Pen drive).

Ai fini della presentazione della dichiarazione occorre utilizzare sia il modello cartaceo sia il software.

In pratica, l’impiego di tale software non deve essere confuso con l’eventuale modalità di pre-sentazione telematica della dichiarazione, possibile a decorrere dal 3.05.2010. L’impiego del software, quindi, facilita sia la compilazione da parte dell’utente, prevedendo controlli e calcoli auto-matici e minimizzando la possibilità di commettere errori e/o omissioni, sia l’acquisizione dei dati e l’emanazione del provvedimento di riaccredito da parte dell’Ufficio.

La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

L’istanza deve essere presentata al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Ro-ma 1 (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

BENEFICIO

Entità

La misura del beneficio per il 2015 è pari a € 214,18609 per 1.000 litri di pro-dotto, in relazione ai consumi effettuati tra 1.01.2015 e il 31.12.2015.

Gli acquisti di carburante devono essere documentati da fattura. Non è valida la scheda carburante (documento ammesso solo per le imprese che eseguono trasporto di persone).

Fruizione

Il beneficio è fruito tramite il rimborso o la compensazione delle somme spettanti.

Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il cre-dito in compensazione entro il 31.12 dell’anno solare successivo a quel-lo in cui è sorto. Per la fruizione dell’eventuale eccedenza deve essere presentata richiesta di rimborso entro i 6 mesi successivi a tale anno.

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LAVORO

CHIARIMENTI DELL’INPS IN MATERIA DI CIG

Con la circ. 2.12.2015 n. 197, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative circa le disposizioni contenute nel DLgs. 14.9.2015 n. 148, attuativo del c.d. “Jobs Act” (L. 183/2014) per quanto riguarda il riordino della normativa in materia di ammortizzatori so-ciali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, nel suo intervento di prassi, l’Istituto previdenziale ha analizzato gli aspetti applicativi delle integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie) alla luce delle nuove regole previste dal Jobs act.

DESTINATARI DEI

TRATTAMENTI DI CIG

Per quanto riguarda la definizione del novero di soggetti beneficiari della CIG e le relative condizioni di fruizione, nella circ. 197/2015 l’INPS osserva come la norma preveda, quale criterio generale, che i trat-tamenti di integrazione salariale (sia ordinari che straordinari) debbano essere riconosciuti alla generalità dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori con contratto di apprendi-stato professionalizzante, sempreché, alla data di presentazione della domanda di concessione, abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva.

Sul punto, l’INPS precisa innanzitutto che:

i 90 giorni devono essere di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria;

l’unità produttiva, deve identificarsi con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori di-staccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma, restandone esclusi i cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.

Sono invece esclusi dal beneficio: i dirigenti, i lavoratori a domicilio, nonché i lavoratori con contratto di apprendistato diverso da quello professionalizzante.

MISURA DELLA INDENNITÀ

Come previsto dall’art. 3 del DLgs. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, compre-se fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Nella circ. 197/2015 si precisa, altresì, che l’importo del trattamento non può superare, per l’anno 2015, i seguenti importi massimi mensili (rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e concessi per un massimo di 12 mensilità):

971,71 euro quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, com-prensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a 2.102,24 euro;

1.167,91 euro quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, com-prensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

In più, l’INPS precisa che a decorrere dall’1.1.2016, i citati importi, nonché la retribuzione mensile di rife-rimento, saranno incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

DURATA MASSIMA

COMPLESSIVA

Con riferimento alla durata del trattamento, l’art. 4 del DLgs. 148/2015 stabilisce che per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

In merito a ciò, l’INPS chiarisce, che ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integra-zioni salariali, i trattamenti richiesti prima del 24.9.2015 (ossia l’entrata in vigore del presente decreto) si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Come osservato dall’INPS nella circolare in esame, il DLgs. 148/2015 prevede, all’art. 5, l’applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all’organico dell’impresa – quindi sulla base di un criterio dimensionale – ma connesso all’effettivo utilizzo del trattamento.

Pertanto, il contributo addizionale è maggiore in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di inte-grazione salariale. In particolare, la misura del contributo è pari al:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non presta-te relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Tale contributo non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale.

PRESENTAZIONE DELLA

DOMANDA DI CIG

L’apposita istanza per richiedere l’integrazione salariale dovrà essere presentata in via telematica entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

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LAVORO

COLLABORAZIONI A PROGETTO - CO. CO. PRO. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A

TEMPO INDETERMINANTO

Come anticipato in precedenti comunicazioni, a seguito dell’ entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (jobs act), dal 1° gennaio 2016 ai contratti di collaborazione a progetto si applicherà, salvo specifiche eccezioni, la disciplina del rapporto di lavoro su-bordinato. Si ritiene opportuno ricordare che l’esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di €. 8,060,00 su base annua per trentasei mesi) trova applicazione, in presenza di specifici requisiti, per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indetermina-to effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

ENTRO IL 31.12.2015,

PER I CONTRATTI

CHE NON RISPECCHIANO LE

SPECIFICHE ECCEZIONI

PREVISTE DAL SOPRACCITATO D.LGS. 81/2015, VALUTARE UNA

DELLE SEGUENTI SOLUZIONI

- cessare definitivamente il rapporto di lavoro;

- trasformare, sussistendone i presupposti di legge, il contratto di collaborazione a progetto in rap-porto di lavoro autonomo.

- trasformare il contratto di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato entro il 31.12.2015 sarà possibile usufruire, sussistendone i requisiti, dell’ esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite mas-simo di €. 8,060,00 su base annua per trentasei mesi). Quanto sopra, a condizione che, in sede di visita ispettiva o contenzioso con il lavoratore, non venga accertata l'illiceità del contratto di col-laborazione e la sua conseguente trasformazione retroattiva in contratto di lavoro subordinato

- avvalersi, dal 1° gennaio 2016, della stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi e dei titolari di partita IVA procedendo alla loro assunzione con contratto di lavoro subordi-nato a tempo indeterminato (oppure a tempo determinato della durata non inferiore a 12 mesi) ed alla sottoscrizione in sede sindacale di apposita conciliazione diretta a sanare tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro. In questo caso, si beneficerà dell’ estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto

ESONERO CONTRIBUTIVO PER

LE NUOVE ASSUNZIONI A

TEMPO INDETERMINANTO

Dal 1° gennaio 2016

Per le assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato, che avverranno a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 viene ridotto sia nell’ importo di €. 3.250,00 (contro i precedenti €. 8,060,00) che nella durata di ventiquattro mesi (contro i precedenti 36 mesi).

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LAVORO

Sentenze in materia di lavoro

INVENZIONI AD OPERA DEL

LAVORATORE Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenza n. 5424 del 18.03.2015

• la differenza tra l'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda è che, nella prima, l'attività inventiva è espressamente prevista come oggetto della prestazione  lavorativa, è  "dovuta"  (e a  tal  fine  retribuita), mentre, nella seconda, la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, il quale non rientra nell'attività dovuta, ma è a quest'ultima collegato come frutto "non dovuto né previsto della prestazione lavorativa", nel senso che tale risultato va al di là di ciò che contrattualmen‐te il datore di lavoro si aspetta dal lavoratore. 

• In quest’ ultimo caso, in luogo dello specifico corrispettivo, costituito dalla retribuzione, la legge prevede l'equo premio, che risponde alla logica di indennizzare il dipendente espropriato del diritto di utilizzazio‐ne economica e che deve essere determinato in base all'importanza dell'invenzione (l'equo premio spet‐ta anche in caso di invenzione di servizio nel caso in cui non sia stata prevista una specifica retribuzione). 

• Ipotesi del  tutto distinta è quella prevista per  le "invenzioni  libere" o "non vincolate", o "occasionali" sussistenti qualora si tratti di invenzione del tutto indipendente dalle mansioni svolte dal lavoratore. 

• Con l'invenzione occasionale, ritorna ad essere operante la regola generale che attribuisce all'inventore il diritto di brevetto nel suo contenuto pieno: tuttavia, in conseguenza della connessione con la prestazio‐ne lavorativa e della coincidenza cronologica tra la permanenza del rapporto di lavoro ed il conseguimen‐to del risultato inventivo il datore di lavoro ha un diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione stessa o per l'acquisto del brevetto verso la corresponsione di un canone o un prezzo.

SOPRAVVENUTA INFERMITÀ DEL LAVORATORE E

PARZIALE INIDONEITÀ ALLE

MANSIONI Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenza n. 5880 del 24.03. 2015

• È principio consolidato in giurisprudenza che, qualora si realizzi, per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, una parziale impossibilità della sua prestazione come fino ad allora svolta, il datore di la‐voro sia tenuto ad impiegarlo in una diversa attività utilizzabile nell'impresa, secondo il suo assetto orga‐nizzativo: non essendo  tenuto  a modificarlo, ma  tuttavia obbligato  ad  assegnare  all'invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni e a reperire, nell'ambito della struttura azien‐dale, il posto di lavoro più adatto alle condizioni di salute di tale lavoratore. 

MOBBING Corte di Cassazione, Sez. Civile, 

sentenza n. 10037 del 15.05.2015

• la circostanza che  la condotta di mobbing provenga da altro dipendente  in posizione di supremazia ge‐rarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro su cui incombo‐no gli obblighi di cui all’ art. 2049 c.c., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fat‐to lesivo. 

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

DISCREZIONALITÀ DELL’IMPRENDITORE Corte  di  Cassazione,  Sez.  Civile, sentenze n. 8686 del 29.04.2015

• In tema di licenziamento individuale, la scelta della persona da licenziare corrisponde all'eser‐cizio di una discrezionalità imprenditoriale che va ricondotta alla libertà d'iniziativa economica privata sancita dall’ art. 41 della Costituzione. 

USO IMPROPRIO DEI PERMESSI PER

PORTATORI DI HANDICAP

Corte  di  Cassazione,  Sez.  Civile, sentenze n. 8784 del 30.04.2015

• sussiste un disvalore sociale,  tale da  legittimare  il  licenziamento,  il comportamento del  lavoratore che usufruisce di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali in quanto si scarica il costo di tali esigenze personali sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro (il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del re‐lativo onere anche ai fini contributivi) e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso di‐versamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa. 

INCENTIVI ALL’ESODO

Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze n. 10046 del 

15.05.2015  

• Vanno escluse dalla retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazio‐ne del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo le somme indi‐cate con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi. 

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AGEVOLAZIONI

Agevolazioni volte a sostenere nuove imprenditorialità

Dal 13.01.2016 sarà operativa la misura “Nuove imprese a tasso zero”, che mette a disposizione 50 milioni di euro. Le nuove agevolazioni rappresentano un aggiornamento della misura Autoimprenditorialità (D. Lgs. n. 185/2000), sono valide in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Gli incentivi sono rivolti alle imprese partecipate in prevalen-za da donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi ri-spetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a patto che costi-tuiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo le imprese con le seguenti caratteristiche: - costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; - la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da

soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne; - costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; - di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione comunitaria.

Le imprese devono dimostrare di: - essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese; - avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale; - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sot-

toposte a procedure concorsuali; - trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della

prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; - non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un con-

to bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

PROGETTI E SPESE

AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento da realizzare in tutto il territorio nazionale con spese non superiori a € 1.500.000,00 (promossi nei settori di seguito elencati: - produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; - fornitura di servizi alle imprese e alle persone; - commercio di beni e servizi; - turismo; - settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti: attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio

culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;

l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

I programmi di investimento devono: - essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione; - ultimati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

Dette spese riguardano: - suolo aziendale; - fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; - macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; - programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati

alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; - brevetti, licenze e marchi; - formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del

programma; - consulenze specialistiche.

CONTRIBUTI

Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a € 1,5 milioni. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato

senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi

dalla firma del contratto di finanziamento.

SCADENZA La domanda potrà essere inviata dal 13.01.2016 esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di

Invitalia.

Page 22: 07.2015 DICEMBRE - Circolare Notiziario - Nevi e Delendati DICEMBRE... · L’elaborazione dei testi, ... • La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che il coniuge che,

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AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per la registrazione di marchi

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso una Convenzione siglata il 31.07.2015, ha affidato a Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà indu-striale. “MARCHI+2” mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso la con-cessione di agevolazioni in favore delle PMI per l’estensione all’estero dei propri marchi.

Beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di age-volazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: - avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; - avere sede legale e operativa in Italia; - essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese.

Progetti ammissibili

Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività: - deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio; - deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia stata depositata doman-

da di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità; - deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è

stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale. In relazione al deposito di tali domande di marchio l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:

- progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico); - assistenza per il deposito; - ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare

in conflitto con il marchio che si intende registrare; - assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della do-

manda di registrazione. - tasse di deposito presso UAMI.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere sostenute a decorrere dal 1.02.2015 e, comunque, in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (organizzazione mon-diale per la proprietà intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria.

L’impresa può richiedere un’agevolazione per l’estensione dei predetti marchi, anche con designazioni successive, tra-mite procedura OMPI e in particolare per le spese sostenute per: - progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico)

utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda nazionale o comunitaria;

- assistenza per il deposito; - ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare

in conflitto con il marchio che si intende registrare; - assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della do-

manda di registrazione. - tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la regi-strazione internazionale) devono essere sostenute a decorrere dal 1.02.2015 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Per accedere alle Misure è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del marchio per il quale si richiedono le agevolazioni e aver assolto il pagamento delle tasse.

Contributo

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto de-gli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Misura A - L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per domanda relativa ad un marchio depositato presso l’UAMI.

Misura B - Per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1.02.2015 l’importo massimo dell’agevolazione è pari a: - € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un so-

lo Paese; - € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o

più Paesi. A seconda della tipologia di spesa ammessa, l’importo dell’agevolazione varia da € 300,00 a € 2.500,00. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiun-

gimento del valore complessivo di € 20.000,00.

Scadenza Le domande dovranno essere presentate dal 1.02.2016.