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    REGOLA 

    IT ALIA 

    inin

    IN COLLABORAZIONE CON

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     A cura di:Ministero dell’Interno

    Realizzazione: Servizi Editoriali Srl - Via Pagliano, 37 - 20149 Milano

    Foto di: Francesco Laera, Shutterstock, Ministero dell’Interno

    Stampa: PuntoWeb Srl - Zona Industriale, Via Variante di Cancelliera - 00040 Ariccia (Roma)

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     L’  accesso all’informazione è oggi un diritto fondamentale per tutti. Tanto più per chi si trova a vivere lontano dalla propria

    terra, con inevitabili difficoltà linguistiche e con la necessità di adat-tarsi a regole spesso ignote. Essere informati aiuta gli immigrati avivere meglio qui da noi, ma aiuta anche noi a vivere meglio con gli  immigrati. Perché conoscere le regole è anche il primo passo per  rispettarle e per vivere nella legalità.Migliorare le leggi non basta se non c’è una corretta informazione su

    chi deve fare cosa, come lo deve fare, quando e dove lo deve fare.Con questa pubblicazione, via via aggiornata sul sito www.interno.it, il ministero dell’Interno fa un ulteriore passo per fornire un’informa- zione sempre più chiara e completa sulle procedure e le normativeche riguardano il mondo dell’immigrazione; e lo fa rivolgendosi alla platea degli immigrati, ma anche di tutti gli italiani interessati, dai datori di lavoro – famiglie e imprese – alle associazioni del volontaria-to, ai soggetti istituzionali.

    Informare gli immigrati può essere una “riforma” non meno fonda- mentale di altre per facilitare l’integrazione e la convivenza tra ita- liani e stranieri.È utile che il Governo, su questo, non venga lasciato solo.

    Il ministro dell’InternoGiuliano Amato

    Perché le guide

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    Indice

    Prima assunzione dei lavoratori stranieri  pag. 4

    Rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno  pag. 5

    Permessi in Questura  pag. 7

    Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo  pag. 8

    Richiesta di asilo  pag. 11

    Ricongiungimento familiare  pag. 14

    Minori stranieri  pag. 15

    Stranieri e anagrafe  pag. 19

    Stranieri e scuola  pag. 21

     Assistenza sanitaria per cittadini stranieri  pag. 24

    Cittadinanza  pag. 26

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    Con le Guide sull’immigrazione il ministero dell’Interno offre aglistranieri e ai cittadini italiani interessati uno strumento nuovo

    per trovare risposta, in modo agile, a tutte le domande sulle prati-

    che che coinvolgono gli immigrati.

    In 11 schede facilmente consultabili sono descritte le procedure

    per il rinnovo dei permessi di soggiorno, il ricongiungimento fami-

    liare, l’accesso alla cittadinan-

    za, l’iscrizione a scuola e così

    via. Si viene incontro, in questo

    modo, a un’esigenza di chia-

    rezza e trasparenza fortemente

    sentita tra gli stranieri, ma

    anche tra le famiglie e le impre-

    se italiane, particolarmenteinteressate alle procedure rela-

    tive all’offerta di lavoro.

    La traduzione nelle sette lingue più diffuse tra gli immigrati presen-

    ti in Italia – inglese, francese, spagnolo, albanese, russo, cinese e

    arabo – è uno strumento di chiarezza in più.

    Le procedure e le regole, però, si evolvono. Perciò queste guide

    trovano un complemento essenziale nella loro versione telematica

    reperibile sul sito www.interno.it. In quella sede tutte le schede qui

    pubblicate saranno costantemente aggiornate per dar conto di

    modifiche legislative o procedurali.

    Prefazione

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    e intendi assumere lavoratori noncomunitari residenti all’estero devi

    presentare domanda di nulla osta alloSportello Unico per l’Immigrazionedella provincia di residenza o di quella incui ha sede legale l’impresa o di quella oveavrà luogo la prestazione lavorativa, nel-l’ambito delle quote previste dall’apposito“decreto-flussi” , che stabilisce il numeromassimo di cittadini stranieri non comuni-tari ammessi annualmente a lavorare sulterritorio nazionale.

    1. Come si presenta la domanda

    Nel caso in cui tu già conosca il lavorato-re da assumere, devi presentare alloSportello Unico: richiesta nominativa di nulla osta al lavo-

    ro; documentazione che certifichi l’esisten-za di idonea sistemazione alloggiativa per illavoratore straniero, secondo le regole pre-viste dalle leggi di ciascuna regione; proposta di contratto di soggiorno con-tenente, oltre agli elementi essenziali del-l’accordo, il tuo impegno al pagamento delviaggio di ritorno del cittadino straniero nelPaese di provenienza; la tua dichiarazione di impegno a comu-

    nicare allo Sportello Unico le variazioniconcernenti il rapporto di lavoro (cessazio-ne del rapporto, cambio sede, ecc.).

    Queste liste, distinte per Paesi di origine,contengono un elenco di nominativi con legeneralità complete, la qualifica professio-nale, il grado di conoscenza della linguaitaliana, il tipo di rapporto di lavoro preferi-to (stagionale, a tempo determinato o inde-terminato), nonché l’indicazione del pro-gramma formativo svolto e del rispettivo

    settore di impiego di destinazione.

    2. Attività svolte presso lo SportelloUnico Immigrazione: I FASE

    Lo Sportello Unico, per consentire allocale Centro per l’Impiego (CPI) di dare ladovuta pubblicità delle richieste di lavoronei confronti dei lavoratori già iscritti nelleliste di collocamento, le diffonde, per viatelematica, agli altri CPI territoriali e lerende altresì pubbliche sul sito Internet o

    con ogni altro mezzo possibile.

    Lo Sportello Unico: acquisisce il parere del Questorecirca la sussistenza, nei confronti del lavo-ratore straniero, dei motivi ostativi al rila-scio del nulla osta; acquisisce il parere della DirezioneProvinciale del Lavoro circa la sussi-stenza o meno dei requisiti minimi contrat-tuali e della capienza reddituale del datore

    di lavoro.

    IN ITALIA IN REGOLA IN IT ALIA IN REGOLA 

    Prima assunzione

    dei lavoratori stranieriS

    Se non conosci direttamente il lavo-ratore puoi richiedere, presentandola documentazione sopra indicata, ilnulla osta al lavoro per una o più per-sone iscritte nelle apposite liste

    costituite presso le rappresentanzediplomatiche o consolari italiane inquei Paesi che hanno sottoscrittocon l’Italia specifici accordi bilateraliin materia.

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    In caso di parere negativo da parte dialmeno uno degli Uffici, lo Sportello riget-ta l’istanza.In caso di parere favorevole: convoca il datore di lavoro per la conse-

    gna del nulla osta e per la firma del contrat-to; trasmette per via telematica la documen-tazione agli uffici consolari.

    E’ importante sapere cheIl nulla osta al lavoro subordinato ha vali-

    dità pari a 6 mesi dalla data del rilascio,durante i quali il lavoratore deve fareingresso in Italia, presentarsi allo Sportelloe stipulare il contratto.

    3.Che cosa deve fare il lavoratoreIl lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta

    che tu, quale datore di lavoro, avrai cura difargli avere, deve richiedere un appunta-mento con l’autorità consolare presso ilproprio Paese di origine. Quest’ultima, allaquale nel contempo è stata trasmessa pervia telematica la documentazione com-prensiva del relativo nulla osta, comunicaal cittadino straniero la proposta di contrat-

    to e rilascia il visto d’ingresso entro 30giorni, dandone comunicazione alMinistero dell’Interno, al Ministero delLavoro e della Previdenza Sociale, all’INPSed all’INAIL.Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavo-

    ratore si deve recare presso lo Sportello cheha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere ilcontratto di soggiorno e presentare larichiesta di permesso di soggiorno, altri-menti è considerato irregolarmente

    presente sul territorio nazionale.

    4. Attività svolte presso lo SportelloUnico Immigrazione: II FASE

    Una volta presentatosi il lavoratore, loSportello:

    verifica il visto rilasciato dall’autoritàconsolare e i dati anagrafici del lavora-tore; consegna il certificato di attribuzionedel codice fiscale; provvede a far sottoscrivere al lavo-ratore straniero il contratto di soggior-no; consegna il modulo di richiesta dipermesso di soggiorno e ne inoltra idati alla Questura competente.

    5. Rilascio del permesso di soggiornoDopo il passaggio allo Sportello Unico, il

    lavoratore deve poi recarsi presso unUfficio Postale dove dovrà spedire il modu-lo ritirato allo Sportello Unico con l’apposi-ta busta. L’Ufficio Postale rilascia una rice-vuta recante due codici identificativi perso-nali (user id e password) tramite i quali lostesso potrà conoscere, collegandosi awww.portaleimmigrazione.it , lo stato della

    pratica.

    La Questura comunicherà all’indirizzo eall’utenza telefonica mobile indicati nelladomanda la data della convocazione pres-so i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procede-rà ad una ulteriore comunicazione per laconsegna del permesso di soggiorno.• Tirocinio formazione professio-nale Attesa riacquisto cittadinanza

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    La Questura comunicherà all’in-dirizzo e all’utenza telefonicamobile indicati nella domanda ladata della convocazione presso ipropri uffici per procedere airilievi foto-dattiloscopici e suc-cessivamente procederà ad unaulteriore comunicazione per laconsegna del permesso di sog-giorno.

    1. A chi rivolgersiSe sei cittadino straniero puoi richiedere,

    per i motivi sottoelencati, il rilascio/rinnovodel permesso di soggiorno solo presso gliuffici postali contrassegnati dal logoSportello Amico. Per la compilazione del  kit puoi avvalerti a titolo gratuito dei Comuni che partecipano alla sperimenta-

     zione o di un  Patronato. AffidamentoMotivi religiosi Residenza elettiva Studio (per periodi superiori a tre mesi)Missione Asilo politico (rinnovo) Tirocinio formazione professionale

    Rilascio - Rinnovodel permesso di soggiorno

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     Attesa riacquisto cittadinanza Attesa occupazioneCarta di soggiorno stranieri (ora denomi-nata “permesso di soggiorno CE per sog- giornanti di lungo periodo”  )

    Lavoro autonomo Lavoro subordinato Lavoro sub-stagionale Famiglia Famiglia minore 14-18 anni Soggiorno lavoro (art. 27)Richiesta dello status di apolidia (rinnovo).

    Per tutti gli altri motivi devi rivolger-ti alla Questura.

    Se hai il nulla osta e chiedi il rilascio del

    permesso di soggiorno per lavoro o fami-glia rivolgiti allo Sportello UnicoImmigrazione.

    Se sei familiare straniero di cittadino ita- liano o di cittadino dell’Unione e chiedi lacarta di soggiorno per familiare di cittadinoUE, puoi scegliere di presentare la doman-da tramite l’Ufficio Postale o direttamente in Questura.

    2. Che cosa fare all’Ufficio Postale

    Presso tutti gli uffici postali troverai appo-sito kit giallo che devi compilare seguen-do attentamente le istruzioni.

    3. Che cosa fareal Comune o al Patronato

    Qui non ti serve il kit cartaceo. Percompilare la domanda puoi avvalerti diassistenza gratuita e qualificata.

    4. Dove consegnare il kit

    Il kit deve essere consegnato negli uffi-ci postali con Sportello Amico, in bustaaperta.

    Ricorda che devi sempre esibire il passa-porto e che, se stai chiedendo il rinnovo,devi consegnare anche una copia del per-messo di soggiorno in scadenza.

    L’operatore dell’Ufficio Postale ti rilasciauna ricevuta che, allegata al permessoscaduto, sostituisce e ha il valore della rice-vuta precedentemente rilasciata dalla

    Questura.

    5. Costi 27,50 euro con bollettino di conto cor-rente postale se richiedi il permesso disoggiorno superiore a 90 giorni. Il bollettinolo trovi presso l’Ufficio Postale con

    Sportello Amico; 14,62 euro per marca da bollo; 30 euro da versare all’operatoredell’Ufficio Postale quando consegni ladomanda compilata;

     se sei familiare straniero di cittadino ita- liano o di cittadino dell’Unione e chiedi lacarta di soggiorno per familiare di cittadinoUE, non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del per- messo di soggiorno elettronico.

    6. Per il rilascio del PermessoL’Ufficio Immigrazione della Questura ti

    convocherà, per i rilievi foto-dattiloscopici,con lettera raccomandata e con sms all’in-

    dirizzo e al recapito telefonico indicati nelladomanda e ti darà l’appuntamento per riti-rare il permesso di soggiorno.

    7. Informazioni utiliSul Portale Immigrazione www.porta-

    leimmigrazione.it puoi trovare: informazioni generali sulla procedura; indirizzi dei Comuni e dei Patronati abili-tati; indirizzi degli uffici postali con Sportello

     Amico; stato di avanzamento della tua pratica,inserendo in un’area riservata user id  e password  riportati sulla ricevuta rilasciatadalle Poste al momento della presentazio-ne della domanda.

    IN ITALIA IN REGOLA IN IT ALIA IN REGOLA 

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    Inoltre puoi avvalerti dei seguentinumeri utili:

    800.309.309 (gratuito) gestito in

    collaborazione con Anci.Per informazioni generali e l’indi-rizzo dei Comuni e dei Patronatiabilitati.

     Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24,è in italiano, inglese, spagnolo,arabo e francese.803.160 (gratuito) di PosteItaliane.Per conoscere l’indirizzo degliuffici postali con Sportello Amico.

     Attivo dal lunedì al sabato, conorario 8-20.848.855.888 (tariffa urbana).Per informazioni sullo stato diavanzamento della tua pratica.

     Attivo dal lunedì al venerdì conorario 8-20.

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    a Convenzione tra il Ministerodell’Interno e Poste Italiane stabilisce

    che vengano accettate presso leQuesture le istanze necessarie al rilasciodi 9 tipologie di soggiorno: Cure mediche Gara sportiva Vacanze lavoroMotivi umanitari Asilo politico (richiesta-rilascio)Minore età Giustizia Richiesta Status di apolide (rilascio) Integrazione minore

    Novità per i permessi inferiori a 3 mesiDal 2 giugno 2007 gli stranieri che

    intendono soggiornare in Italia per unperiodo inferiore a 3 mesi per  visite,affari, turismo e studio non devonochiedere il permesso di soggiorno.

    È la novità contenuta nella legge n. 68del 28 maggio 2007, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale del 1° giugno 2007, n.126. Secondo le nuove disposizioni, glistranieri in questo caso devono sempli-cemente dichiarare la loro presenza sulterritorio nazionale con le modalità fissa-te dal decreto del ministro dell’Interno del  26 luglio 2007 (pubblicato nella GazzettaUfficiale 6 agosto 2007, n. 181).L’adempimento dell’obbligo è attestato mediante l’apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell’impronta del tim- bro uniforme Schengen sul documento di viaggio, se lo straniero proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen. Invece, se lo straniero provie- ne da Paesi che applicano l’AccordoSchengen, la dichiarazione di presenza può essere resa direttamente inQuestura, compilando entro 8 giorni dal- l’ingresso l’apposito modulo. Se alloggia-to in una struttura alberghiera/ricettivatale obbligo è attestato dal rilascio allo straniero di copia della dichiarazione pre-vista, per legge, in tale ipotesi.

    L'importante è che la permanenza sul territorio italiano non superi i 3 mesi o il  minor termine previsto dal visto di ingres- so, ove richiesto, e che siano rispettate lecondizioni di ingresso.

    L'ingresso e il soggiorno in Italiaper periodi superiori a 3 mesi  Gli stranieri che intendono soggiornarein Italia devono richiedere il permesso disoggiorno.Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8

    giorni di tempo per chiedere il permessodi soggiorno. Chi è già in Italia e ha il per-messo di soggiorno in scadenza, devechiederne il rinnovo entro i termini sottoindicati e comunque non oltre 60 giornidalla scadenza.

    Per ottenere il rilascio del permesso disoggiorno è necessario avere: il modulo di richiesta; il passaporto, o altro documento equi-valente, in corso di validità con il relativovisto di ingresso, se richiesto; una fotocopia del documento stesso; 4 foto formato tessera, identiche erecenti; una marca da bollo da euro 14,62; la documentazione necessaria al tipodi permesso di soggiorno richiesto.

    Il rinnovo del permesso di soggiornodeve essere richiesto almeno: 90 giorni prima della scadenza, per ilpermesso di soggiorno valido 2 anni; 60 giorni prima della scadenza, perquello con validità di 1 anno; 30 giorni prima della scadenza, neirestanti casi.

    La scadenza del permesso di soggior-no è la stessa del visto d’ingresso: fino a un massimo di nove mesi perlavoro stagionale; fino ad un anno, per lavoro subordina-to per contratto a tempo determinato, perla frequenza di un corso per studio o for-mazione professionale;

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    Permessi in Questura

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    fino a due anni per lavoro autonomo,per lavoro subordinato a tempo indeter-minato e per ricongiungimenti familiari.

    Cittadini dell’Unione Europea

    Familiari di cittadini dell’UnioneEuropea

    Se sei familiare straniero di un cittadino italiano o di un cittadino dell’UnioneEuropea e hai fatto regolare ingresso inItalia, puoi richiedere direttamente allaQuestura, o tramite Ufficio Postale, la

    carta di soggiorno per familiare di cittadi- no UE.

    In tal caso dovrai compilare il modulo di

    domanda e allegare: fotocopia del passaporto o docu-mento equipollente, completo divisto ove richiesto; 4 fotografie formato tessera; fotocopia di un documento cheattesti la qualità di familiare e, ove

    richiesto, di familiare a carico; fotocopia di richiesta di iscrizioneanagrafica del familiare cittadinodell’Unione.

    I familiari stranieri di cittadinodell’Unione che possono chiedere talecarta di soggiorno sono: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21anni o a carico e quelli del coniuge;

    gli ascendenti diretti a carico e quellidel coniuge.

    IN ITALIA IN REGOLA IN IT ALIA IN REGOLA 

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    Se sei cittadino dell’UnioneEuropea non devi più richiederela carta di soggiorno. Se desiderisoggiornare in Italia per un perio-do superiore a tre mesi dovrairivolgerti all’Ufficio anagrafe delComune in cui sei domiciliato erichiedere l’iscrizione anagraficae il rilascio della relativa attesta-zione.

    {

    Il permesso di soggiorno

    CE di lungo periodo1. Chi lo può richiederePuoi richiedere il Permesso di Soggiorno

     per Soggiornanti di Lungo Periodo(S.L.P.), “già Carta di Soggiorno”, per te e

     per i tuoi familiari, se:

    sei titolare di permesso di soggiorno eregolarmente soggiornante in Italia daalmeno 5 anni; hai un reddito minimo, pari all’importodell’assegno sociale. Se fai domandaanche per i tuoi familiari il reddito è quel-lo indicato nella seguente tabella:

    I familiari per i quali puoi richiede-re il permesso di soggiorno CE sono

    N° FAMILIARI REDDITO RICHIESTO(compreso richiedente)

    1-2 (uno-due) Importo annuo pariall’assegno sociale(per il 2007 di 5.061,68 euro)

    3-4 (tre-quattro) Importo annuo pari al doppiodell’assegno sociale5 (cinque) e più Importo annuo pari al triplo

    dell’assegno sociale

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    gli stessi per i quali è possibilerichiedere il ricongiungimento fami-liare (coniuge, figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli 

     maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle pro- prie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, genitori acarico).

    Se fai richiesta di permesso di soggior- no CE anche per i tuoi familiari dovrai  allegare fotocopia del certificato di ido- neità alloggiativa.

    2. Come richiederloDevi recarti presso un Ufficio Postale

    dove sono distribuiti gratuitamente imoduli necessari per inoltrare la richiesta(kit con banda gialla).Per la compilazione della domanda segui 

     le indicazioni contenute nel kit e nella scheda “rilascio-rinnovo del permesso di  soggiorno”.

    Insieme al modulo (compilato e sotto-scritto) occorre presentare: fotocopia di tutto il passaporto (o altrodocumento equipollente); fotocopia dichiarazione redditi  (Unico,CUD, ecc. relativi all’anno precedente). Aicollaboratori domestici (colf/badanti) èrichiesta l'esibizione dei bollettini INPS o

    l'estratto contributivo analitico rilasciatodall'INPS; certificato casellario giudiziale e certifi-cato delle iscrizioni relative ai procedi-menti penali (da richiedere entrambi

    all’Ufficio Casellario del Tribunale); copia delle buste paga relative all'annoin corso; documentazione relativa alla residenzae allo stato di famiglia; bollettino postale di pagamento delpermesso di soggiorno elettronico (euro27,50);marca da bollo di 14,62.

    E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE

    Il permesso di soggiorno CEper soggiornanti di lungo periodo

    è a tempo indeterminato; è valido come documento di identifica-zione personale per 5 anni (successiva-mente il richiedente può chiederne il rin-novo producendo nuove fotografie); non può essere rilasciato allo straniero

    pericoloso per la sicurezza dello Stato el'ordine pubblico; non può essere richiesto dai titolari dipermesso di soggiorno per studio, forma-zione professionale, protezione tempora-nea, motivi umanitari, richiesta asiloquando il relativo status non è anco-ra riconosciuto, né dai titolari di per-messo di soggiorno di breve periodo.

    Permesso di soggiorno CE

    per soggiornanti di lungo periodoper coniuge conviventeCome richiederloSe sei coniuge di straniero titolare di 

     permesso di soggiorno CE per soggior- nanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il  rilascio del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo, puoi richie-dere il rilascio di tale permesso per moti-vi familiari, compilando il modulo 1

    del kit con banda gialla, con appostamarca da bollo da euro 14,62. (Ilmodulo 2 andrà compilato solo sesei titolare di reddito proprio).

    Insieme al modulo (compilato e sotto-scritto) dovrai poi allegare:

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    IN ITALIA IN REGOLA IN IT ALIA IN REGOLA 

    fotocopia di tutto il passaporto (o altrodocumento equipollente); fotocopia dichiarazione redditi delconiuge (Unico, CUD, ecc. relativi all’an-no precedente) e propria se posseduta.

     Ai collaboratori domestici (colf/badanti) èrichiesta l'esibizione dei bollettini INPS ol'estratto contributivo analitico rilasciatodall'INPS; certificato casellario giudiziale e certifi-cato delle iscrizioni relative ai procedi-menti penali (da richiedere entrambiall’Ufficio Casellario del Tribunale); fotocopia documentazione anagraficaattestante il rapporto di coniugio. Se pro-veniente dall'estero la certificazione deve

    essere tradotta e legalizzata dalla rap-presentanza diplomatica/consolare italia-na; fotocopia del certificato di idoneitàalloggiativa; bollettino postale di pagamento delpermesso di soggiorno elettronico (euro27,50).

    Permesso di soggiorno CEper soggiornanti di lungo periodo

    per figli minori ultraquattordicenniCome richiederloSe sei figlio minore ultraquattordicenne

    convivente di straniero titolare di permes- so di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo periodo o di straniero che ha inol-trato domanda per ottenere il permessodi soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere tale permesso per motivi di famiglia, compilando ilmodulo 1 con apposta marca da bollo da

    euro 14,62.Insieme al modulo dovrai allegare: fotocopia di tutto il passaporto (o altrodocumento equipollente); fotocopia documentazione anagraficaattestante lo stato di figlio minore. Se taledocumentazione proviene dall'estero, lacertificazione deve essere tradotta elegalizzata dalla rappresentanza diplo-matica/consolare italiana (non è richiestatale documentazione se il minore ha fatto

    ingresso con visto per ricongiungimentofamiliare); fotocopia del certificato di idoneitàalloggiativa; bollettino postale di pagamento delpermesso di soggiorno elettronico (euro27,50).

    Permesso di soggiorno CEper soggiornanti di lungo periodoper genitori a carico conviventi

    Come richiederloSe sei genitore convivente di cittadino

     straniero titolare di permesso di soggior- no CE per soggiornanti di lungo periodo odi straniero che ha comunque inoltratodomanda per il rilascio del permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di detto permesso per motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da Euro 14,62.

    Insieme al modulo (compilato e sotto-scritto) dovrai poi allegare:

    fotocopia di tutto il passaporto (o altrodocumento equipollente); fotocopia dichiarazione redditi del figlio(Unico, CUD, ecc. relativi all’anno prece-dente). Ai collaboratori domestici(colf/badanti) è richiesta l'esibizione deibollettini INPS o l'estratto contributivoanalitico rilasciato dall'INPS; certificato casellario giudiziale e certifi-cato delle iscrizioni relative ai procedi-menti penali (da richiedere entrambi

    all’Ufficio Casellario del Tribunale); fotocopia documentazione anagraficaattestante il rapporto di parentela. Seproveniente dall'estero la certificazionedeve essere tradotta e legalizzata dallarappresentanza diplomatica/consolareitaliana; fotocopia del certificato di idoneitàalloggiativa; autocertificazione relativa alla residen-za e allo stato di famiglia;

    bollettino postale di pagamento delpermesso di soggiorno elettronico (euro27,50).

    Per ogni domanda di permesso di sog-giorno CE per soggiornanti di lungoperiodo che consegni all’operatoredell’Ufficio Postale devi versare euro 30.

    FIGLI MINORI I figli minori di anni 14 non devono fare

    una domanda autonoma rispetto a quelladel genitore (o dei genitori) con cui convi-vono. In questo caso il genitore nel  richiedere il permesso di soggiorno o il  permesso di soggiorno CE per soggior- nanti di lungo periodo dovrà chiedere l’iscrizione, sul proprio documento, del 

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    Ricongiungimento

    familiare

     

    1. Chi può richiederloSe sei cittadino straniero, titolare del

    permesso di soggiorno CE per soggior-nanti di lungo periodo o di un permessodi soggiorno per lavoro subordinato,autonomo, per asilo, per studio, motivireligiosi, motivi familiari con durata non

    inferiore ad un anno, puoi richiedere diessere raggiunto in Italia da tuoi parentipiù stretti, per consentirti di tenere unitala tua famiglia.

    2. Per quali familiari è previsto coniuge; figli minori (anche del coniuge o natifuori del matrimonio) di genitori nonconiugati ovvero legalmente separati, acondizione che l'altro genitore, qualora

    esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, ove non pos-sano provvedere al proprio sostentamen-to a causa dello stato di salute che com-porti l’impossibilità permanente a farsicarico delle proprie esigenze primarie; genitori a carico che non dispongano diun adeguato sostegno familiare nelPaese di origine o di provenienza.

    3. Attività svolte presso lo Sportello

    Unico Se ritieni sussistenti i requisiti sopraindicati, puoi consegnare o inviare alloSportello Unico competente appositomodello di richiesta di nulla osta, unita-mente alla copia del tuo passaporto, deltitolo di soggiorno nonchè documenta-zione relativa alla disponibilità di alloggioidoneo e al reddito minimo necessario. Il familiare di cui chiedi il ricongiungi-mento dovrà invece presentare all’autori-

    tà consolare italiana con sede nel Paesedove vive, la documentazione compro-vante il rapporto di parentela, la minoreetà o lo stato di salute. Lo Sportello Unico rilascia ricevutadella domanda e della documentazionepresentata.

    Verificata la sussistenza dei suddettirequisiti, entro 90 giorni dalla ricezionedell’istanza, lo Sportello Unico ti rilascia ilnullaosta, ovvero il provvedimento didiniego, dandone comunicazione all’au-torità consolare. Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del

    nulla osta, se lo Sportello Unico non lo harilasciato, il familiare che si vuole ricon-giungere dovrà esibire all’autorità diplo-matica o consolare italiana all’esterocopia della ricevuta della domanda, conrelativa documentazione, presentata dalproprio congiunto presso lo SportelloUnico, al fine di ottenere il visto di ingres-so. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il tuofamiliare si deve recare presso lo

    Sportello Unico, che ha rilasciato il nul-laosta, che compila e gli consegna ilmodulo di richiesta del permesso di sog-giorno, altrimenti è considerato irregolar-mente presente sul territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per motivifamiliari gli consentirà di svolgere attivitàlavorativa subordinata o autonoma, diiscriversi a corsi scolastici, di accedere alServizio Sanitario Nazionale.

    4. Procedura per familiari al seguito

    Per favorire la coesione e l’unitàfamiliare, ove tu sia titolare di

     visto di ingresso per lavorosubordinato, collegato a contrat-to di durata non inferiore a unanno per lavoro autonomo nonoccasionale, ovvero per studio oper motivi religiosi, è consentitol’ingresso al tuo seguito deglistessi familiari con i quali è pos-sibile attuare il ricongiungimen-to.

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    minori stranieri, anche se entrati clan-destinamente in Italia, sono titolari ditutti i diritti garantiti dalla Convenzione diNew York sui diritti del fanciullo del 1989,ove è peraltro affermato che in tutte ledecisioni riguardanti i minori deve esseretenuto prioritariamente in conto il “supe- riore interesse del minore”.

    L’organo costituito dalla legge per vigi-lare sulle modalità di soggiorno dei mino-ri stranieri temporaneamente ammessi

    sul territorio dello Stato e coordinare leattività delle amministrazioni interessate,é il Comitato per i minori stranieri, incar-dinato presso il Ministero della SolidarietàSociale.

    I minori presenti in Italia possono essere: “accompagnati”, minori affidati con

    provvedimento formale a parenti entro ilterzo grado e regolarmente soggiornanti; “non accompagnati”, minori che sitrovano in Italia privi dei genitori o di altriadulti legalmente responsabili della loroassistenza o rappresentanza.

    1. Diritti: All’istruzioneTutti i minori stranieri, anche se privi di

    permesso di soggiorno, hanno il diritto di

    essere iscritti a scuola (di ogni ordine egrado, non solo quella dell’obbligo).L'iscrizione dei minori stranieri avvienenei modi e alle condizioni previsti per iminori italiani, e può essere richiesta inqualunque periodo dell’anno.

    Per i familiari al seguito, si applica lamedesima procedura prevista per il ricon-giungimento ed è necessaria la stessadocumentazione. Ai fini della richiesta del nulla osta puoi

    avvalerti di un procuratore speciale.

    Tale documentazione deve essereintegrata da:

    fotocopia di un documento perso-nale del delegato; delega a favore di cittadino italia-no o straniero regolarmente soggior-nante in Italia, a presentare l’istanzadi nulla osta per familiari al seguito,redatta dallo straniero che ha giàottenuto il visto per i motivi sopraspecificati, sottoscritta – sull’appo-sito modello disponibile presso larappresentanza diplomatico-conso-lare – di fronte al funzionario delConsolato.

    ”Il familiare straniero di cittadino ita-liano o comunitario non deve richiede-re il nulla osta allo sportello unico, madirettamente il visto in Ambasciata”

    5. Rilascio del permesso di soggiorno Dopo il passaggio allo Sportello Unico,il familiare ricongiunto o al seguito, deve

    recarsi presso un Ufficio Postale dovespedirà la richiesta di soggiorno rilascia-

    tagli dallo Sportello Unico. L’UfficioPostale rilascia una ricevuta recante duecodici identificativi personali (userid epassword) tramite i quali il richiedentepotrà conoscere, collegandosi awww.portaleimmigrazione.it lo statodella pratica. La Questura comunicherà all’indirizzo eall’utenza telefonica mobile indicati nelladomanda la data della convocazionepresso i propri uffici per procedere ai rilie-

    vi foto-dattiloscopici e successivamenteprocederà ad una ulteriore comunicazio-ne per la consegna del permesso disoggiorno.

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    Minori stranieriI

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    ordinamento degli studi del Paese diprovenienza; accertamento di competenze, abilità elivelli di preparazione dell’alunno;

    corso di studi eventualmente seguitonel Paese di provenienza; titolo di studio eventualmente posse-duto dall’alunno.

     All’assistenza sanitariaI minori stranieri titolari di un permesso

    di soggiorno (per minore età, per affida-mento, per motivi familiari, per protezionesociale, per richiesta di asilo o per asilo)devono essere obbligatoriamente iscritti,

    da chi ne esercita la tutela, al ServizioSanitario Nazionale (S.S.N.) e quindihanno pienamente diritto di accedere atutte le prestazioni assicurate dal nostrosistema sanitario.

    Per l’iscrizione del minore al S.S.N.occorre recarsi presso la AziendaSanitaria Locale del territorio di residenzaovvero presso quella di effettiva dimora(indicata nel permesso di soggiorno),munito di:

    documento di identità perso-nale; codice fiscale; permesso di soggiorno; autocertificazione di residenzao dimora (si considera dimora abi-tuale l’ospitalità da più di tre mesipresso un centro d’accoglienza).

     Al momento dell’iscrizione si potrà sce-gliere il medico di famiglia o il pediatra

    per il minore. All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato undocumento, il “Tesserino sanitariopersonale”, che dà diritto a ricevere gra-tuitamente, ovvero dietro pagamento -dipende dalla Regione in cui ci si trova -di una quota a titolo di contributo (Ticket

    sanitario), le seguenti prestazioni: visitemediche generali in ambulatorio e visitemediche specialistiche, visite mediche adomicilio, ricovero in ospedale, vaccina-zioni, esami del sangue, radiografie, eco-

    grafie, medicine, assistenza riabilitativa eper protesi.I minori stranieri privi di permesso di

    soggiorno non possono iscriversi alS.S.N., ma hanno comunque diritto allecure ambulatoriali ed ospedaliere urgentio comunque essenziali, ancorché conti-nuative, a quelle per malattia ed infortu-nio e ai programmi di medicina preventi-va e saranno loro comunque garantite leseguenti prestazioni:

    quelle a tutela sociale della gravidanzae della maternità; quelle a tutela della salute del minore; le vaccinazioni, secondo la normativa enell’ambito delle campagne di prevenzio-ne collettiva autorizzate dalle Regioni; gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura dimalattie infettive.

     Al lavoro

     Ai minori stranieri si applicano in mate-ria di lavoro le stesse norme che si appli-cano ai minori italiani (ammissione allavoro solo dopo il compimento dei 16anni e dopo aver assolto all’obbligo sco-lastico).

    2. Ai minori stranieri“non accompagnati”sono riconosciuti inoltre i diritti:

     Alla protezione e assistenza

    il collocamento in luogo sicuro delminore che si trovi in stato di abbandono:spetta all’Ente locale (in genere ilComune) la competenza a provvedervi; l’apertura della tutela per il minore i cuigenitori non siano oggettivamente in condi-zioni di esercitare la potestà genitoriale;

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    I minori soggetti all’obbligo sco-lastico vengono iscritti, a curadei genitori o di chi ne esercita latutela, alla classe corrisponden-

    te all’età anagrafica, salvo che ilCollegio dei docenti deliberil’iscrizione ad una classe diver-sa, tenendo conto di una serie dielementi:

     Ai minori stranieri non accompa-gnati si applicano le norme pre-

     viste dalla legge italiana inmateria di assistenza e protezio-ne dei minori.In particolare si applicano lenorme che riguardano:

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    l’affidamento del minore, tempora-neamente privo di un ambiente familiareidoneo, a una famiglia o a una comunità.

    L’affidamento può essere disposto dalTribunale per i minorenni (affidamento

    giudiziale) oppure dai servizi sociali delComune, nel caso di genitori o di tutoreimpossibilitati a esercitare le proprieresponsabilità sul minore. In tale circo-stanza è richiesto il consenso dei genito-ri o del tutore impossibilitati a provvederee del Giudice Tutelare che, con proprioprovvedimento, rende esecutivo l’affida-mento (affidamento consensuale).Ogni minore straniero non accompagna-

    to deve essere segnalato dall’autorità che

    lo rintraccia sul territorio nazionale: alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale per i mino-renni, a eccezione del caso incui il minore sia accolto da unparente entro il quarto gradoidoneo a provvedervi; al Giudice Tutelare, per l’aper-tura della tutela; al Comitato per i minori stra-nieri, a meno che non sia stata

    presentata domanda di asilo.

     A non essere espulsiI minori stranieri non possono essere

    espulsi, tranne che per motivi di ordinepubblico e sicurezza dello Stato (in talcaso è competente il Tribunale per i

    minorenni).I minori stranieri non accompagnati pos-sono tuttavia essere rimpatriati attraversola misura del rimpatrio assistito, finalizza-ta a garantire il diritto all’unità familiare.

    Il provvedimento è adottato solo se, inseguito a un’indagine specifica, attivata esvolta dal Comitato per i minori stranierinel Paese d’origine, si ritiene che ciò siaopportuno nell’interesse del minore.

    Il rimpatrio assistito è disposto dal

    Comitato per i minori stranieri e vieneeseguito accompagnando il minore finoal riaffidamento alla famiglia o alle autori-tà responsabili del Paese d’origine. A differenza dell’espulsione, il rimpatrionon comporta il divieto di reingresso per10 anni.Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio

    non sia nel suo interesse, il minore hadiritto di presentare, per il tramite deigenitori o del tutore, ricorso alla magistra-

    tura (Tribunale ordinario o TAR) per otte-nere l’annullamento del provvedimento.

     Al permesso di soggiornoTutti i minori stranieri non accompagna-

    ti hanno diritto di ottenere, per il solo fattodi essere minorenni (e quindi inespellibili),un permesso di soggiorno per minoreetà.

    I minori titolari di permesso per minoreetà possono convertirlo in uno per affida-

    mento nel caso in cui, a seguito del prov-vedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minoristranieri, vengono affidati o direttamentecon provvedimento del Tribunale per iminorenni o su iniziativa dei ServiziSociali resa esecutiva dal GiudiceTutelare.

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    Il permesso di soggiorno per affi-damento consente al minore

    straniero di lavorare in tutti queicasi in cui la legge italiana lopermette ai minori in generale epuò essere convertito in permes-so per studio o lavoro, al compi-mento dei 18 anni.

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    I minori affidati ad un cittadino stranieroregolarmente soggiornante, che convivo-no con l’affidatario, vengono iscritti nelpermesso di soggiorno del medesimofino al compimento dei 14 anni e ricevo-

    no un permesso di soggiorno per motivifamiliari al compimento dei 14 anni.La domanda di permesso di soggiorno

    per il minore non accompagnato deveessere presentata da chi esercita i poteritutelari sul minore e dunque: dal tutore, se ne è stato nominato uno; dal legale rappresentante dell’istitu-to o comunità o dall’Ente locale, se ilminore è collocato in un istituto o comu-nità o è comunque assistito dall’Ente

    locale. A richiedere asilo

    I minori stranieri non accompagnati peri quali si teme possano subire persecu-zioni nel loro Paese, per motivi di razza,religione, nazionalità, appartenenza a undeterminato gruppo sociale o per le pro-prie opinioni politiche, hanno diritto dipresentare, tramite il titolare della tutela,domanda di asilo.

    La domanda di asilo viene esaminatadalla Commissione Territoriale per ilRiconoscimento dello Status diRifugiato competente. Se viene ricono-sciuto al minore lo status di rifugiato,questi riceve un permesso per asilo; incaso, invece, di rigetto della domanda diasilo, la Commissione può comunqueinvitare il Questore a rilasciare un per-messo per motivi umanitari, qualora riten-ga il rimpatrio del minore pericoloso e

    comunque inopportuno. Il minore hacomunque diritto, per il tramite dei proprigenitori o del proprio tutore, di presenta-re ricorso al Tribunale ordinario contro ladecisione della Commissione. (Vedi Guida Asilo)

    3. Quando compiono 18 anniLa possibilità per il minore di restare in

    Italia con un regolare permesso di sog-giorno dopo aver compiuto 18 anni,

    dipende dal tipo di permesso di soggior-no (per affidamento ovvero per motivifamiliari) di cui è stato titolare come mino-re, e da una serie di altre condizioni.I minori non accompagnati titolari di per-

    messo per affidamento possono conver-

    tirlo in uno per studio, accesso al lavoro,lavoro subordinato o autonomo, al com-pimento dei 18 anni, se:

    sono entrati in Italia da alme-no 3 anni, quindi prima del com-

    pimento dei 15 anni; hanno seguito per almeno 2anni un progetto di integrazionesociale e civile gestito da unente pubblico o privato cheabbia rappresentatività naziona-le e sia iscritto negli appositiregistri previsti dalla legge; frequentano corsi di studio, osvolgono attività lavorativa retri-buita nelle forme e con le moda-

    lità previste dalla legge, o sonoin possesso di contratto di lavo-ro anche se non ancora iniziato.

    I minori titolari di un permesso per moti-vi familiari possono convertirlo in uno perstudio o lavoro subordinato o autonomo,al compimento dei 18 anni.

    I minori che abbiano commesso unreato per il quale siano stati reclusi primadel compimento della maggiore età, se

    hanno partecipato a un programma diassistenza e integrazione sociale posso-no, al termine della espiazione della pena,ottenere un permesso di soggiornoper protezione sociale.

    Il permesso per protezione sociale puòinoltre essere rilasciato dal Questore, suproposta dei servizi sociali del Comune,anche ai minori stranieri nei cui confrontisiano state rilevate situazioni di violenza edi grave sfruttamento (prostituzione,

    sfruttamento lavorativo, ecc.), per lequali vi siano concreti pericoli di incolu-mità.

    Il permesso per protezione sociale con-sente di lavorare ed è rinnovabile.

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    iscrizione all’anagrafe dei resi-denti è un provvedimento con ilquale il sindaco o il suo delegatoaccerta la tua dimora abituale nel-l’ambito del territorio comunale.

    1. Come puoi iscrivertiPer poterti iscrivere all’anagrafe devi

    essere un componente maggiorennedella famiglia. Devi recarti personalmen-te all’ufficio anagrafe del Comune in cui

    hai la tua abitazione dove ti verrà datoun modulo da compilare e sottoscrivere. All’anagrafe devi dichiarare anche la

    residenza di eventuali figli minorenni. Alla presentazione della domanda

    dovrai essere in possesso di: permesso di soggiorno di validitàsuperiore a 3 mesi; passaporto in corso di validità odocumento equipollente; codice fiscale;

    documenti relativi allo stato civilenon desumibili dal passaporto(nascita, matrimonio, divorzio, rap-porti di parentela, ecc). Tali docu-menti devono essere alternativa-mente:- originali rilasciati dalle competentiautorità dello Stato in cui si è verifi-cato l’evento, tradotti in italiano elegalizzati;- originali rilasciati dalle autorità

    consolari del tuo Paese di originepresenti in Italia con firma legalizza-ta dalla competente Prefettura.

    Se risiedi in una struttura di acco-glienza o in una comunità, occorreuna dichiarazione di residenza sotto-scritta dal responsabile della struttura.

    La registrazione in anagrafe dellerichieste d’iscrizione viene effettuata

    solo dopo che l’ufficiale d’anagrafe, permezzo della Polizia Municipale, avràaccertato che tu (e la tua famiglia se larichiesta è fatta anche per loro), vivieffettivamente nell’abitazione indicata.In caso di esito positivo dell’accerta-mento, la data di decorrenza della resi-

    denza sarà quella in cui hai presentato larichiesta allo sportello dell’Ufficio

     Anagrafe del Comune.

    2. E’ importante sapere che:

    L’iscrizione all’anagrafe è essenzialeper molti adempimenti amministrativi,come il rilascio della patente di guida el’iscrizione al Servizio SanitarioNazionale. Tutti i dati anagrafici (nome e cogno-me, luogo e data di nascita, cittadinan-za) contenuti nel passaporto e nel per-messo di soggiorno devono essereassolutamente coincidenti. Le iscrizioni, variazioni o cancellazionianagrafiche sono comunicate d’ufficioalla Questura competente per territorio. Se non sei iscritto all’anagrafe, devicomunicare eventuali variazioni di domi-cilio alla Questura competente per terri-torio entro 15 giorni. Sei poi tenuto a presentare (anche nelcaso di cambio di residenza o indirizzo)denuncia alla Direzione Tributi delComune di residenza relativamente allatassa per lo smaltimento dei rifiuti solidiurbani. Il modello da riempire ti verràconsegnato allo sportello presso l’Ufficio

     Anagrafe. La dimora dello straniero si consideraabituale anche in caso di documentataospitalità da più di tre mesi presso uncentro d’accoglienza.

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    Stranieri e anagrafeL’

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    3. Che cosa fare per cambiare resi-denza

    Dovrai, all’atto della presentazione ditale istanza, presentare: un tuo documento di identità persona-

    le in corso di validità; Il permesso di soggiorno o la ricevutadella domanda di rinnovo del permessoscaduto; patente di guida italiana e/o di carte di

    circolazione dei mezzi posseduti (se pos-seduti).

    Ove la richiesta riguardi anche il tuonucleo familiare, dovrai indicare le gene-ralità di tutti i componenti. Nella istanza

    dovrai indicare le tue generalità e l'indiriz-zo ove intendi stabilire la nuova dimoraabituale. Se andrai ad abitare presso altronucleo familiare, occorrerà il consensodell'intestatario del certificato di “stato difamiglia” di quel nucleo.

    4. Che cosa fare per cambiareindirizzo

    Se vuoi cambiare indirizzo all’internodello stesso Comune nel quale risiedi

    devi presentare apposita richiesta all’uffi-cio anagrafe del tuo Comune di residen-za, presentando valido documento diidentità (passaporto o carta di identità),permesso di soggiorno valido (di tutte lepersone che cambiano indirizzo), patentedi guida italiana e/o di carte di circolazio-ne dei mezzi posseduti (se posseduti).

    5. Cancellazione dall’anagrafeRicorda che verrai cancellato dai registri

    dell’Anagrafe del Comune di dimora abi-tuale o di residenza: per trasferimento della residenza inaltro Comune o all’estero; per irreperibilità accertata a seguito

    Entro 60 giorni dal rinnovo delpermesso di soggiorno hai l’ob-bligo di ribadire all'ufficiale del-l'anagrafe del Comune la dichia-

    razione di dimora abituale, alle-gando la copia del nuovo per-messo di soggiorno. In caso con-trario potrai essere cancellatodalle liste della popolazione resi-dente nel Comune.

    Se vuoi trasferirti in un altroComune devi presentare, entro20 giorni dall’effettivo trasferi-mento, istanza al Comune pres-so il quale ti vuoi trasferire.

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    delle risultanze delle operazioni del censi-mento generale della popolazione oquando, a seguito di ripetuti accertamen-ti, sei risultato irreperibile; per effetto del mancato rinnovo della

    dichiarazione di dimora abituale, se è tra-scorso un anno dalla scadenza del per-messo di soggiorno e non hai provvedu-to a fare domanda di rinnovo. In questoultimo caso verrai comunque preventiva-mente avvisato e invitato a provvederenei successivi 30 giorni.

    6. Carta d’identitàPer avere la carta d’identità devi rivol-

    gerti agli Uffici Anagrafe presentando:

    n. 3 fotografie uguali e recenti; passaporto valido; permesso di soggiorno valido odomanda di rinnovo del permessoscaduto.

    Devi ricordare che la carta d'identità: ha una validità di cinque anni e non èconsiderata documento valido perl'espatrio; non è valida per l’espatrio, né legittimala permanenza dello straniero in Italia inmancanza o alla scadenza del permessodi soggiorno, salvo che eventuali conven-zioni o accordi internazionali disponganodiversamente.

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    Stranieri e scuola

    istruzione nel nostro ordinamento èconsiderata come un diritto-dovere:

    diritto a ottenere istruzione e insieme

    obbligo di frequentare le scuole finoall’età di 16 anni. Il diritto-dovere all’istru-zione è garantito al cittadino stranieroregolarmente soggiornante in Italia a pari-tà di condizioni con il cittadino italiano.

    1. Diritto all’istruzione dei minoristranieri già presenti in ItaliaI minori stranieri: hanno diritto all’istruzione indipen-dentemente dalla loro regolarità, nelleforme e nei modi previsti per i cittadiniitaliani; sono soggetti all’obbligo scolasti-co secondo le disposizioni vigenti inmateria; possono richiedere l’iscrizione inqualunque periodo dell’anno scolastico.Se privi di documentazione anagrafica o

    in possesso di documentazione irregola-re o incompleta, uno dei genitori, o chi ne

    esercita la tutela, ne dichiara sotto la pro-pria responsabilità i dati anagrafici. In talcaso i minori sono iscritti con riserva equesto non pregiudica il conseguimentodei titoli conclusivi dei corsi di studiodelle scuole di ogni ordine e grado.

    2. Modalità di iscrizioneI minori soggetti all’obbligo scolastico

    vengono iscritti, a cura dei genitori o di

    chi ne esercita la tutela, alla classe corri-spondente all’età anagrafica, salvo che ilcollegio dei docenti deliberi l’iscrizione aduna classe diversa, tenendo conto di unaserie di elementi (ordinamento degli studidel Paese di provenienza, accertamentodi competenze, abilità e livelli di prepara-zione dell’alunno, corso di studi eventual-mente seguito nel Paese di provenienza,titolo di studio eventualmente possedutodall’alunno).

    3. Diritto all’istruzione dei cittadinistranieri maggiorenni già presenti inItaliaIl diritto allo studio è riconosciuto per

    legge anche ai maggiorenni.Tale diritto si estrinseca anzitutto nell’at-

    tività che risponde all’esigenza primariadi consentirti di imparare la lingua italiana(corsi di alfabetizzazione articolati su vari

    livelli). Se poi intendi conseguire in Italiala licenza media, devi fare domanda alpreside dell’istituto scolastico, specifi-cando i tuoi dati anagrafici e gli studicompiuti. In questo caso devi ancheavere una buona conoscenza della lingua

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    nali, fino ad un massimo di 1040 oreannuali, previa autorizzazione della istitu-zione scolastica e ferme restando, per iminori, le limitazioni e le cautele poste

    dalla legge italiana al lavoro minorile. ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli

    atenei stabiliscono il numero dei posti dadestinare all’immatricolazione degli stu-denti stranieri ai corsi di studio universita-ri, per l’anno accademico successivo.L’ammissione è comunque subordinataalla verifica delle capacità ricettive dellestrutture universitarie ed al superamento

    delle prove di ammissione.Le competenti rappresentanze diploma-tiche o consolari italiane, ai fini dell’ac-cesso agli studi universitari, rilasciano ledichiarazioni sulla validità locale dei titolidi scuola secondaria del tuo Paese di ori-gine, fornendo contestualmente informa-zioni sulla scala di valori e sul sistema divalutazioni locali cui fa riferimento il votoo il giudizio annotato sul tuo titolo di stu-dio.

    1. Dove e come puoi richiedere il visto d’ingresso per studio

    Puoi richiedere il visto d’ingresso (ancheper gli eventuali familiari al seguito) allarappresentanza diplomatica o consolareitaliana del tuo Paese di appartenenza.

    Nella domanda dovrai indicare: le tue generalità complete e quelledegli eventuali familiari al seguito;

    gli estremi del passaporto o di altrodocumento di viaggio riconosciuto equi-valente; il luogo dove sei diretto; il motivo e la durata del soggiorno.

    Dovrai inoltre allegare: il passaporto o altro documento diviaggio riconosciuto equivalente; la documentazione concernente lafinalità del viaggio;

    le condizioni di alloggio; la disponibilità dei mezzi di sussistenzasufficienti per la durata del viaggio e delsoggiorno; la dichiarazione sulla validità locale deititoli di scuola secondaria, rilasciata dallecompetenti rappresentanze diplomatiche

    o consolari italiane presenti nel tuoPaese.

    2. Come e quando puoi rinnovare il

    permesso di soggiornoIl permesso di soggiorno per motivi distudio è rinnovato se: nel primo anno di corso avrai supera-to una verifica di profitto e negli anni successivi, avrai superatoalmeno due verifiche (non può esserecomunque rinnovato per più di tre annioltre la durata del corso di studio).

    3. Se sei già in ItaliaPotrai accedere ai corsi universita-

    ri, a parità di condizioni con gli studenti

    italiani: se sei residente in Italia e sei titolare dipermesso di soggiorno di lungo periodoo di permesso di soggiorno per lavorosubordinato, per lavoro autonomo, permotivi familiari, per asilo politico o umani-tario e per motivi religiosi; se sei regolarmente soggiornante inItalia da almeno un anno e in possesso dititolo di studio superiore conseguito inItalia (o equipollente, se conseguito

    all’estero); se, ovunque residente, sei titolare didiploma finale di scuole italiane all’esteroo di scuole straniere o internazionali, fun-zionanti in Italia o all’estero, oggetto diintese bilaterali o di normative speciali.

    4. Conversione del permesso di sog-giorno di studio in lavoro

    Se ti sei laureato puoi convertire il tuopermesso di soggiorno per studio in per-

    messo di soggiorno per lavoro al di fuoridelle quote previste (che saranno detrat-te dalle quote previste per l’anno succes-sivo). A tal fine dovrai presentare apposi-ta domanda, unitamente al diploma dilaurea, allo Sportello Unico perl’Immigrazione.

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    Il permesso di soggiorno, inoltre,

    può essere ulteriormente rinno- vato per conseguire il titolo dispecializzazione o il dottorato diricerca, per la durata complessi-

     va del corso, rinnovabile per unanno.

    .

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     Assistenza sanitaria

    per cittadini stranieri

    er i cittadini stranieri, comu-nitari e non, l’iscrizione al

    Servizio Sanitario Nazionale(S.S.N.) garantisce tutta l’assi-stenza sanitaria prevista dalnostro ordinamento e comportaparità di trattamento rispetto ai

    cittadini italiani, per quanto attie-ne all’obbligo contributivo,all’assistenza erogata in Italiadallo stesso S.S.N. ed alla suavalidità temporale.

    1. Chi ha l’obbligo di iscri- versi al S.S.N. I cittadini stranieri titolari dipermesso di soggiorno che svol-gono regolare attività di lavoro subordina-

    to, autonomo o che siano iscritti alle listedi collocamento; i cittadini stranieri regolarmente sog-giornanti o quelli che abbiano chiesto ilrinnovo del permesso di soggiorno, perlavoro subordinato, per lavoro autonomo,per motivi familiari, per asilo, per richiestadi asilo, per attesa adozione, per affida-mento, per acquisto della cittadinanza oper motivi religiosi;

    i familiari a carico (regolarmente sog-giornanti) dei cittadini stranieri rientrantinelle categorie sopra indicate.Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N.

    i cittadini stranieri non rientranti fra lesuddette categorie, anche se devonoassicurarsi contro il rischio di malattie,infortunio e maternità mediante stipula dipolizza assicurativa valida sul territorioitaliano, anche per i familiari a carico.

    2. Dove ci si iscrivePer iscriverti al S.S.N. devi recarti pres-

    so la ASL del territorio in cui sei residen-te ovvero presso quella in cui hai effettivadimora (indicata nel permesso di soggior-no), munito di:

    documento di identità personale; codice fiscale; permesso di soggiorno; autocertificazione di residenza odimora (si considera dimora abitualel’ospitalità da più di tre mesi presso uncentro d’accoglienza). Al momento dell’iscrizione potrai sce-

    gliere il medico di famiglia o il pediatraper i tuoi figli.

    3. Che validità ha l’iscrizione L’iscrizione è valida per tutta la duratadel permesso di soggiorno e non decadenella fase di rinnovo del medesimo: puòessere, quindi, rinnovata anche presen-tando alla ASL la documentazione com-provante la richiesta di rinnovo di per-messo di soggiorno; in caso di mancato rinnovo o di revocadel permesso di soggiorno, o in caso di

    espulsione, l’iscrizione cessa, salvo chel’interessato comprovi di aver presentatoricorso contro i suddetti provvedimenti.

    4. A cosa hai diritto All’atto dell’iscrizione riceverai un docu-

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    mento, il “Tesserino sanitario perso-nale”, che ti dà diritto a ricevere gratuita-mente, ovvero dietro pagamento - dipen-de dalla Regione in cui ti trovi - di unaquota a titolo di contributo (ticket sanita-rio), le seguenti prestazioni: visite medi-che generali in ambulatorio e visite medi-che specialistiche, visite mediche a domi-cilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni,esami del sangue, radiografie, ecografie,medicine, assistenza riabilitativa e prote-sica.

    CITTADINI STRANIERINON ISCRITTI AL S.S.N.

    Se sei regolarmente soggiornante e nonrientri tra coloro che sono obbligatoria-mente iscritti al S.S.N., ti sono concessedue possibilità:a) iscriverti facoltativamente alS.S.N., insieme ai tuoi familiari, se pre-senti in Italia. Puoi ottenere l’iscrizionevolontaria se: hai un permesso di soggiorno superio-re a tre mesi (con l’eccezione se hai un

    permesso di studio); sei iscritto, insieme ai tuoi familiari,negli elenchi degli assistibili dell’ASL diresidenza o, nei casi di prima iscrizione,di domicilio indicato sul tuo permesso disoggiorno.

    L’iscrizione non è possibile se sei titola-re di un permesso di soggiorno per moti-vi di cura.

    In questo caso le prestazioni sanitarie tisaranno garantite dietro pagamento

    all’ASL delle tariffe previste per legge,che possono cambiare a seconda dellaRegione in cui ti trovi. Se sei privo dellerisorse economiche sufficienti ti sarannocomunque assicurate le prestazioniambulatoriali, ospedaliere urgenti ocomunque essenziali, o continuative, permalattia o infortunio e i programmi dimedicina preventiva (per es. vaccinazio-ni), nei presidi sanitari pubblici o privati

    accreditati.b) assicurarti contro il rischio dimalattia, infortunio e per la materni-tà mediante la stipula di apposita polizzaassicurativa con un Istituto assicurativoitaliano o straniero, valida sul territorionazionale.

    Quali sono le prestazioni comunquegarantite

    quelle a tutela sociale della gravidanzae della maternità; quelle a tutela della salute del minore; le vaccinazioni, secondo la normativa enell’ambito delle campagne di prevenzio-ne collettiva autorizzate dalle Regioni; gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura dimalattie infettive.

    Puoi attestare lo stato di indigenza e larelativa impossibilità ad adempiere alpagamento delle prestazioni fornite dalS.S.N. attraverso una apposita auto-dichiarazione, da presentare alla strutturasanitaria che poi eroga la prestazione.

    STRANIERI IRREGOLARMENTEPRESENTISe non sei in regola con le norme relati-

    ve all'ingresso e al soggiorno, hai dirittocomunque alle cure ambulatoriali edospedaliere urgenti o essenziali, anche secontinuative, per malattia e infortunio,nelle strutture pubbliche o private con-venzionate. A tal fine dovrai richiedere presso qual-

    siasi ASL un tesserino, chiamatoS.T.P. (Straniero TemporaneamentePresente), valido sei mesi ma rinnovabile.Per ottenerlo dovrai dichiarare: le tue generalità di non possedere risorse economichesufficienti.

    Puoi anche chiedere che il tesserino siarilasciato senza l'indicazione del tuonome e cognome.Con il tesserino S.T.P. hai diritto: all'assistenza sanitaria di base; ai ricoveri urgenti e non e in regime diday-hospital; alle cure ambulatoriali e ospedaliere,urgenti o comunque essenziali, anche secontinuative, per malattie o infortunio.

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    L'accesso alle strutture sanitarienon può comportare alcun tipo disegnalazione alle pubblicheautorità. Tieni comunque pre-sente che in alcuni casi (motivi diordine pubblico o per altri gravimotivi) la Pubblica Autorità potràottenere il referto, come avvieneanche con i cittadini italiani.

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    INGRESSO E SOGGIORNO PEROTTENERE CURE MEDICHE

    1.Dove e come si richiede il vistod’ingressoSe intendi ricevere cure mediche in Italia

    puoi richiedere, insieme eventualmentead un accompagnatore, uno specificovisto d’ingresso alla competente rappre-sentanza diplomatica o consolare italianapresente nel tuo Paese.

    Una volta entrato nel territorio delloStato, entro 8 giorni, devi richiedere lospecifico permesso di soggiorno allaQuestura del luogo dove intendi usufruiredelle cure. Se non lo farai, la tua posizio-ne sarà considerata irregolare.

    2. Documentazione necessariaDevi a tal fine produrre la seguente

    documentazione: certificazione sanitaria, attestante latua patologia; dichiarazione della struttura sanitaria

    italiana prescelta, pubblica o privataappositamente accreditata, che indichitipo di cura, data d’inizio e durata presu-mibile della stessa e dell’eventuale

    degenza prevista; attestazione dell’avvenuto deposito, afavore della struttura prescelta, di unasomma cauzionale (30% del costo com-plessivo) sulla base del costo presumibi-le delle prestazioni richieste; documentazione comprovante ladisponibilità in Italia di risorse sufficientiper l’integrale pagamento delle spesesanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuoridalla struttura sanitaria; documentazione comprovante ladisponibilità di risorse sufficienti per ilviaggio di rimpatrio per te e per il tuoeventuale accompagnatore.

     N.B.: La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

    Cittadinanza

    a cittadinanza italiana si basa sulprincipio della discendenza per il

    quale è italiano il figlio nato da padre ita-liano e/o da madre italiana. Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadi-

    nanza può essere concessa in caso di: A. Matrimonio con cittadini italianiB. Residenza in Italia.

     A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO1. Puoi fare la richiesta se:

    sei coniugato con un cittadino/a italia-no/a e risiedi legalmente in Italia da alme-no sei mesi, a partire dalla data del matri-monio; se sei residente all’estero, dopo tre

    anni dalla data del matrimonio.Nei predetti periodi non devono essereintervenuti lo scioglimento, l’annullamen-to o la cessazione degli effetti civili delmatrimonio e non deve sussistere unaseparazione legale.

    2. Che cosa fareLa domanda di cittadinanza va presen-

    tata alla Prefettura del luogo di residenza,compilata sull’apposito modello, su cuiva apposta una marca da bollo da 14,62euro.

    Se risiedi all’estero, puoi presentaredomanda, dopo tre anni di matrimonio,alla competente autorità consolare.

    3. Documentazione richiesta

     Alla domanda devi allegare i seguentidocumenti:

    estratto dell’atto di nascitatradotto e legalizzato secondo leindicazioni contenute nel modello di

    domanda; certificato penale del Paesedi origine, debitamente tradotto elegalizzato, secondo le indicazionicontenute nel modello di domanda.

    Puoi autocertificare con una tua sempli-{

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    ce dichiarazione, che farai compilando iriquadri predisposti nell’apposito modellodi domanda, i seguenti documenti: residenza anagrafica; composizione del nucleo familiare; posizione giudiziaria dell’istante su ter-ritorio italiano.

    Con analoga compilazione e sottoscri-zione di una sezione predisposta nellostesso modello di domanda, puoi presen-tare dichiarazione sostitutiva di atto dinotorietà, in luogo dei seguenti certificati: cittadinanza italiana del coniuge; condizioni di validità del matrimonio.

    Se sei comunitario, puoi autocertifica-re anche la tua posizione giudiziaria nelPaese di origine. Basta compilare unapposito riquadro nello stesso modello didomanda.Se sei rifugiato politico, puoi produrre

    dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-rietà per quanto attiene alle esatte gene-ralità ed alla propria posizione giudiziarianel Paese di origine.

    Se al momento della presentazione del-l’istanza la documentazione è irregolare oincompleta, sarai invitato dalla Prefetturaad integrarla e regolarizzarla in un con-gruo termine, oltre il quale la tua istanzasarà dichiarata inammissibile.

    Il termine per la definizione del procedi-mento è di 730 giorni dalla data di pre-sentazione della domanda, se questa èstata presentata con la documentazioneregolare e completa.

    Conclusasi favorevolmente l’istruttoria

    con l’acquisizione delparere della Prefetturae accertato che non visiano motivi ostativi perla sicurezza dello Statoitaliano, si provvedealla predisposizione delprovvedimento di con-ferimento della cittadi-nanza italiana.

    Il Ministro dell’Internofirma il decreto di con-cessione della cittadi-nanza italiana, che tisarà notificato dallaPrefettura del luogodove risiedi.

    Una volta che acquisti la cittadinan-za italiana non devi rinunciare allacittadinanza di origine.

    4. Casi per cui è previsto il rigettodella domanda per motivi inerenti la sicurezza dellaRepubblica; per condanna definitiva del richieden-te, pronunciata in Italia o all’estero, per

    reati di particolare gravità.B. CONCESSIONEPER RESIDENZA IN ITALIA 

    1. Puoi fare la richiesta se: sei cittadino non comunitario e risiedilegalmente in Italia da almeno 10 anni; sei cittadino comunitario e risiedi legal-mente in Italia da almeno 4 anni; sei apolide o rifugiato politico e risiedilegalmente in Italia da almeno 5 anni;

    sei figlio o nipote in linea retta di secon-do grado di cittadini italiani per nascita, erisiedi legalmente in Italia da 3 anni; sei nato in Italia e risiedi legalmente inItalia da 3 anni; sei maggiorenne, adottato da cittadino

    Entro 6 mesi dalla notifica delprovvedimento devi prestare giu-ramento presso il Comune diresidenza e dal giorno successi-

     vo acquisterai la cittadinanzaitaliana.

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    italiano, e risiedi legalmente in Italia da 5anni, successivi all’adozione; hai prestato servizio, anche all’estero,per almeno 5 anni alle dipendenze dello

    Stato Italiano (nel caso di servizioall’estero, non occorre stabilire la resi-denza in Italia e puoi presentare doman-da alla competente autorità consolare).

    2. Che cosa devi fareLa domanda di cittadinanza va presen-

    tata alla Prefettura del luogo di residenzacompilata sull’apposito modello ove vaapposta una marca da bollo da 14,62euro.

    3.Documentazione richiesta estratto dell’atto di nascita,tradotto e completo di tutte legeneralità (esclusa l’ipotesi dinascita in Italia) nonché legalizzatosecondo le indicazioni contenutenell’apposito modello di domandache presenterai in Prefettura; certificato penale del Paesedi origine, debitamente tradotto e

    legalizzato, secondo le indicazionicontenute nel modello di domanda.

    Puoi autocertificare, compilando i riqua-dri predisposti nello stesso modello didomanda, i seguenti documenti: residenza anagrafica; composizione del nucleo familiare; posizione giudiziaria sul territorio italia-no; reddito degli ultimi tre anni.

    Se sei comunitario, puoi autocertifica-re anche la tua posizione giudiziaria nelPaese di origine. Basta compilare unapposito riquadro nello stesso modello didomanda.

    Se sei rifugiato politico, in luogo delladocumentazione indicata ai punti prece-denti, puoi produrre dichiarazione sosti-tutiva dell’atto di notorietà per quantoattiene alle esatte generalità ed alla posi-zione giudiziaria nel tuo Paese di origine,

    nonché copia dell’attestato dal qualerisulti il riconoscimento dello “status” dirifugiato politico.Puoi dichiarare che un tuo ascendente è

    cittadino italiano per nascita con unadichiarazione sostitutiva di atto di noto-

    rietà. A tal fine è predisposto un appositoriquadro nello stesso modello di doman-da.Se al momento della presentazione della

    domanda la documentazione presentataè irregolare o incompleta, sarai invitato adintegrarla e regolarizzarla entro un termi-ne che ti verrà assegnato dalla Prefettura.In mancanza si dichiara l’inammissibilitàdell’istanza.

    Il termine per la definizione del procedi-mento è di 730 giorni dalla data di pre-sentazione della domanda corredatadella documentazione regolare e com-pleta.

    Quando acquisti la cittadinanza italianaper residenza non sei obbligato a rinun-ciare alla tua cittadinanza di origine.

    Il Presidente della Repubblica, su pro-posta del Ministro dell’Interno, firma ildecreto di concessione della cittadinanzaitaliana. Il decreto ti verrà notificato dallaPrefettura di competenza. Entro 6 mesidalla notifica del provvedimento, deviprestare giuramento presso il Comune diresidenza. Acquisterai la cittadinanza ita-liana dal giorno successivo al giuramen-to.

    4. Casi di rigetto dell’istanzaIn tale caso, la legge attribuisce un

    ambito di discrezionalità nella valutazionedegli elementi in possessodell’Amministrazione. Il diniego può esse-re determinato oltre che dai motivi ineren-ti la sicurezza della Repubblica, anche damancanza del periodo di residenza lega-le, insufficienza dei redditi, precedenti pe-nali, insufficiente livello di integrazione.

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    Conclusasi favorevolmentel’istruttoria con l’acquisizionedel parere della Prefettura eaccertato che non vi siano moti-

     vi ostativi per la sicurezza dellaRepubblica, si provvede alla pre-disposizione del provvedimentodi conferimento della cittadinan-za italiana.

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