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L’abstract Sebbene la prestazione di reazione al fuoco sia ri- compresa all’interno del corpo normativo delle di- sposizioni di prevenzione incendi, sin dalle sue prime circolari e decreti, spesso gli operatori del settore, progettisti, produttori, gestori degli spazi, limitano le proprie valutazioni rispetto a tale fon- damentale strategia di protezione passiva della sola acquisizione di un documento certificativo da tenere agli atti, senza valutare l’incidenza che ha in termini di responsabilità la non corretta attuazione degli obblighi di carattere tecnico ed amministra- tivo definito dal corpo normativo nazionale e co- munitario. Tale misura, finalizzata a ridurre la pro- babilità di innesco e prima propagazione dell’in- cendio, se attentamente indagata può portare sia a interessanti sviluppi progettuali, sia a nuovi indi- rizzi di mercato. La reazione al fuoco significato ed evoluzione normativa ed applicativa N el 1996, a 10 anni dall’emanazio- ne del D.M. 06/06/1986 “Classifi- cazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”, scrissi,appena lasciato il corpo dei VVF, un articolo sulla ri- vista antincendio, in collaborazione con l’Ing. Lorenzo Elia giovane funzionario pres- so il Comando dei VV.F. di Torino, rilevando la necessità di approfondire sia le finalità tecnico-normative sia le modalità di attua- febbraio 2017 52 antincendio La reazione al fuoco: dalla circolare n. 12 del 17/5/1980 ai decreti del 10 e 15 marzo 2005 Giuseppe G. Amaro, Daniela Amato, Alessia Guardo

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L’abstract

Sebbene la prestazione di reazione al fuoco sia ri-compresa all’interno del corpo normativo delle di-sposizioni di prevenzione incendi, sin dalle sueprime circolari e decreti, spesso gli operatori delsettore, progettisti, produttori, gestori degli spazi,limitano le proprie valutazioni rispetto a tale fon-damentale strategia di protezione passiva dellasola acquisizione di un documento certificativo datenere agli atti, senza valutare l’incidenza che ha intermini di responsabilità la non corretta attuazionedegli obblighi di carattere tecnico ed amministra-tivo definito dal corpo normativo nazionale e co-munitario. Tale misura, finalizzata a ridurre la pro-babilità di innesco e prima propagazione dell’in-cendio, se attentamente indagata può portare siaa interessanti sviluppi progettuali, sia a nuovi indi-rizzi di mercato.

La reazione al fuoco significatoed evoluzione normativa ed applicativa

N el 1996, a 10 anni dall’emanazio-ne del D.M. 06/06/1986 “Classifi-cazione di reazione al fuoco eomologazione dei materiali ai fini

della prevenzione incendi”, scrissi,appenalasciato il corpo dei VVF, un articolo sulla ri-vista antincendio, in collaborazione conl’Ing. Lorenzo Elia giovane funzionario pres-so il Comando dei VV.F. di Torino, rilevandola necessità di approfondire sia le finalitàtecnico-normative sia le modalità di attua-

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La reazione al fuoco:dalla circolare n. 12del 17/5/1980 ai decretidel 10 e 15 marzo 2005

�Giuseppe G. Amaro, Daniela Amato, Alessia Guardo

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zione, nonché di certificazione dei materialiai fini della “reazione al fuoco”.Parlare di reazione al fuoco per chi ha vissu-to il post incendio del “Cinema Statuto di To-rino”, del 13/02/1983 quando da giovanefunzionario fui assegnato al Comando deiVV.F. di Torino proprio nello stesso anno epoco tempo dopo l’evento, comporta il farvenir in mente quei momenti e quegli anni diriflessione e rianalisi e in cui si avverti ed at-tuò un cambio di direzione e visione sull’at-tuazione delle misure di prevenzione e prote-zione.Le conseguenze di quell’evento portaronoall’emanazione di disposizioni che hanno

avuto, quale obiettivo, quello di allineare lemisure di protezione passiva antincendio aquella che era all’epoca l’evoluzione dei ma-teriali che si cominciava ad impiegare nellecostruzioni. Ancorché l’argomento fosse sta-to trattato e preso in considerazione nellanormazione nazionale, anche solo attraversoCircolari Ministeriali poi assunte a disposi-zioni normative “di legge”, con la pubblica-zione del D.P.R. 577 del 1982.È evidenza di tale attenzione lo sviluppo del-la legislazione in quanto prima del 1983 lanormazione nel settore della prevenzione in-cendi, non certo l’assoggettabilità ai control-li di prevenzione incendi, si riferiva esclusiva-

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mente, nel capo dell’edilizia civile sia essapubblica che privata, a:• Locali di pubblico spettacolo - Circolare

M.I. nr° 16 del 1951 e s.m.i.;• Autorimesse - D.M. 20/11/1982.

In particolare ai fini della reazione al fuocodei materiali gli unici riferimenti erano:• Locali di pubblico spettacolo

Art. 25 - Strutture e materiali consentiti.Nella costruzione di edifici, destinati acontenere locali contemplati nel presenteregolamento, debbono essere impiegatimateriali resistenti al fuoco.... omissis ... Per il palcoscenico è am-messo il pavimento in legno. Altrove po-trà eccezionalmente concedersi questotipo di pavimento, purché stabilmente fis-sato al calcestruzzo. Piccole parti deco-rative potranno essere di materiali com-bustibili, purché aderenti alle strutturemurarie e quindi senza intercapedini.È consentito l’uso del legno per serra-menti interni ed esterni.Art. 26 - Ignifugazione dei materiali com-bustibili.Il legno, i tessuti, e la carta in genere sonoammessi per la costruzione del materialemobile scenografico, purché preventiva-mente resi incombustibili, a giudizio dellaCommissione Provinciale di Vigilanza.

• AutorimesseArt 2.20 “I locali destinati ad autorimessadevono essere realizzati con strutture in-combustibili e resistenti al fuoco” (non si

faceva quindi alcun specifico riferimentoalla reazione al fuoco degli altri elementiche non costituivano l’ambito dell’autori-messa).

Dall’analisi delle richiamate disposizioni nor-mative emerge chiaramente come il norma-tore, in relazione alla tipologia edilizia svilup-pata sul territorio nazionale, aveva una visio-ne della tematica riferibile agli aspetti dellareazione al fuoco abbastanza conservativain quanto, fatti salvi alcuni rivestimenti a pa-vimento, per il resto valutavala presenza disole piccole parti di materiale combustibilefissate in aderenza al supporto incombusti-bile. Mentre per gli allestimenti degli spetta-coli si richiedeva un trattamento di incombu-stibilità [si tratta di una previsione “tecnica-mente” non perseguibile] che doveva essereautorizzato dalla commissione provinciale divigilanza.Rispetto, invece, alla tematica specifica della

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alfuoco

IInngg.. GGiiuusseeppppee GG.. AAmmaarroo,, AArrcchh.. DDaanniieellaa AAmmaattoo,, IInngg.. AAlleessssiiaaGGuuaarrddoo.. Svolgono attività d’ingegneria antincendio all’inter-no di GAE ENGINEERING società che ha competenze spe-cifiche nei settori: dell’ingegneria della sicurezza antincendioanche attraverso l’approccio della FSE; ambientale, attraver-so l’elaborazione degli studi di perfettibilità e fattibilitàambientale, sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sicu-rezza sul luogo e sul posto di lavoro, della manutenzione edirezione dei lavori. Nel settore della reazione al fuoco hannosviluppato una vasta esperienza anche attraverso il ricorso aprove di laboratorio secondo le previsioni di cui alla norma-tiva vigente.

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reazione al fuoco si disponeva di due circola-ri ministeriali di indirizzo che rimandavano poiad una futura declinazione di applicazionenel contesto della normazione specifica:• Circ. n°18 MI.SA. (78) 5 Prot. N.

6751/3356/5 in data 06/04/1978 “Reazio-ne al fuoco dei materiali - Prove di noncombustibilità ISO/DIS 1182.2 - Specifi-che di prove con piccola fiamma - C.S.E.RF I/75 - C.S.E. RF 2/75.

• Circ. n°12 Prot. N.11183/3356/5 in data17/05/1980 Reazione al fuoco dei mate-riali impiegati nell’edilizia – Specifiche emodalità di prove e classificazione.

Di tali circolari è importante prendere in con-siderazione il contenuto delle premesse, chequi nel seguito si sintetizzano, a confermadell’attenzione che il normatore pone al-l’evoluzione delle tipologie e delle caratteri-stiche dei materiali che man mano si affac-ciavano sul mercato e, quindi, venivano e

vengono impiegati nell’edilizia. Infatti, nel1975 - 1977 viene istituito un comitato di stu-dio al fine di predisporre una normativa checonsenta di individuare le caratteristiche direazione al fuoco dei materiali. Nel 1980 viene, quindi, emanata una dispo-sizione che definisce le modalità di prova perla classificazione dei materiali ai fini dellareazione al fuoco avendo riguardo ai mate-riali che vengono impiegati per le finiture, perla formazione di soffitti, pavimenti, pareti,porte, finestre, rivestimenti a scopo decora-tivo e di isolamento tecnico, acustico edelettrico.È poi con il D.M. 26/06/84 “classificazione direazione al fuoco ed omologazione dei ma-teriali ai fini della prevenzione incendi” e conil successivo D.M. 06/06/1986, su richiama-to, che il corpo normativo sulla reazione alfuoco prende forma trovando riscontri in tut-te le regole tecniche verticali successiva-mente emanate.Nel 2005 in recepimento delle disposizioni inmateria di reazione al fuoco dei materiali dacostruzione discendenti dal recepimentodella direttiva 89/106 CE riferibile alle normedi prodotto, così come oggi aggiornata nelRegolamento UE 305 CE è stata introdottauna ulteriore modifica del campo di applica-zione della normazione nel settore della rea-zione al fuoco rispetto alle norme di caratte-re prescrittivo distinguendo fra:• prodotti da costruzione permanentemen-

te inseriti nelle opere da costruzione• altri materiali di arredo e rivestimento non

rientranti nel campo di applicazione delladirettiva/regolamento dei prodotti da co-struzione.

Queste norme attuano altresì una nuovasvolta nella classificazione dei materiali ai fi-ni della reazione al fuoco in quanto si intro-duce il parametro che valuta la tossicità deifumi quindi dei prodotti della combustioneche si producono dalla combustione dellostesso materiale sottoposto a prova.Nel recepimento di tale disposizione vienefatto un parallelo fra la classificazione italia-

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na e quella nuova comunitaria andando cosìad emendare tutte le norme inserite nelle re-gole tecniche di prevenzione incendi vigenti.Questo parallelo è solo formale e non so-stanziale risultando le metodologie di provanazionali preesistenti diverse rispetto a quel-le previste nel contesto comunitario con ilché non è scontato che un prodotto da co-struzione che era dotato della classe 1 direazione al fuoco oggi risulti della corrispon-dente euroclasse.Nel 2015 l’emanazione del nuovo codice diprevenzione incendi con la sua sezione “S.1”integrato con le RTV collegate al codice haintrodotto variazioni applicative rispetto alleprevisioni contenute nelle regole tecnicheverticali a carattere prescrittivo. Queste si sintetizzano nel consentire, in ana-logia a quanto originariamente indicato pergli alberghi e per i locali di pubblico spetta-colo e quale soluzione alternativa, di passa-re dalla classe prevista per la soluzione con-forme a quella successiva, meno performan-te, attraverso le misure di rilevazione e se-gnalazione incendi [S.7] e controllo di fumi ecalore [S.8]. Oggi, dopo 20 anni da quel pri-mo articolo e con l’esperienza vissuta nelsettore della progettazione e realizzazione ri-feribile agli aspetti della sicurezza antincen-dio ed in particolare per il requisito “reazioneal fuoco dei materiali”, abbiamo ritenuto op-portuno portare all’attenzione della societàprofessionale ed imprenditoriale la delicatez-za e l’importanza che ha la corretta applica-zione ed attuazione dei principi che stannoalla base della ricerca e della normazione nelsettore specifico in relazione a quelle che so-no le finalità che le caratteristiche di reazio-ne al fuoco hanno quale misura di protezio-ne passiva. Tale necessità discende dal fattoche ancora oggi:• progettisti• produttori• installatori

• gestori di edifici che rientrano nel campodi applicazione delle norme di sicurezzain caso d’incendio

ritengono che la reazione al fuoco sia supe-rabile o attraverso l’inserimento del materia-le non classificato nel contesto del caricod’incendio di progetto, oppure rilevandoche, trattandosi di una limitata quantità o diun oggetto di design risulti irrilevante la clas-se di reazione al fuoco (non stiamo parlandodi quadri o analoghi elementi bensì, adesempio, di mobili imbottiti per il mercatodelle civili abitazioni che vengono propostiper l’arredamento di camere di albergo o uf-fici dirigenziali). Senza tralasciare la circostanza tale per cuiin molti casi si pensa che sia sufficiente lacertificazione del prodotto che compone lastruttura di un materiale di rivestimento, enon la finitura superficiale della stessa strut-tura, ritenendo che, visto il limitato spessore,questa possa risultare trascurabile (in realtà,invece, è tale l’elemento che può vanificarela classe di reazione al fuoco del componen-te principale), oppure, si ritiene superabile lacriticità attraverso l’apposizione di una verni-ce ignifuga certificata senza pensare che lastessa è applicabile al fine di garantire la pre-stazione sottesa dal certificato di prova solosu elementi lignei massello e non impiallac-ciati.In tale contesto, richiedere una prova ad hocdiventa essenziale ma costituisce, nei con-fronti del produttore e/o dell’installatore ed inalcuni casi anche dell’architetto e/o del Di-rettore dei lavori, elemento di disturbo ri-spetto alla corrente applicazione e approc-cio sul tema della reazione al fuoco dei ma-teriali.È evidente ed importante, a questo punto,sottolineare cosa si intende, nell’ambito delcomportamento al fuoco dei materiali, perreazione al fuoco dei materiali e quindi

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Al seguente link [http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=4253] può essere scaricato il corpo normativo principale nel settore della reazione al fuoco nella sua evoluzione temporale.

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l’obiettivo dallo stesso requisitosotteso:• D.M. 30/11/1983 - Reazione

al fuoco - Grado di partecipa-zione di un materiale combu-stibile al fuoco al quale è sot-toposto. In relazione a ciò imateriali sono assegnati (Cir-colare n. 12 del 17 maggio1980 del Ministero dell'inter-no) alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5con l'aumentare della loropartecipazione alla combu-stione; quelli di classe 0 sononon combustibili.

• D.M. 03/08/2015 - G.1.13Reazione al fuoco:1. Reazione al fuoco: una

delle misure antincendio diprotezione da perseguireper garantire un adeguatolivello di sicurezza in con-dizione di incendio ed inparticolare nella fase diprima propagazione del-l’incendio (pre-flashover).Essa esprime il comporta-mento di un materiale che,con la sua decomposizio-ne, partecipa al fuoco alquale è stato sottoposto inspecifiche condizioni.

2. Classe di reazione al fuo-co: grado di partecipazio-ne di un materiale (o di unprodotto) al fuoco al qualee stato sottoposto; vieneattribuita a seguito di pro-ve normalizzate tramite cuivalutare specifici parame-tri o caratteristiche, checoncorrono a determinar-ne il grado di partecipazio-ne all’incendio.

3. Materiale: il componente oi componenti variamenteassociati che possonopartecipare alla combu-

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stione in dipendenza della propria na-tura chimica e delle effettive condizio-ni di messa in opera/applicazione perl'utilizzo finale.

4. Materiale incombustibile: materialeche non partecipa o contribuisce inmaniera non significativa all’incendio,indipendentemente dalle sue condi-zioni di utilizzo finale.

5. Materiale isolante: manufatto com-mercializzato come tale, individuabiletramite la sua denominazione com-merciale.

6. Componente isolante: nei materialiisolanti e l'elemento, o l'insieme dielementi che hanno come funzionespecifica quella di isolare.

7. Condizione finale di applicazione: ap-plicazione o messa in opera effettivadi un prodotto o materiale, in relazionea tutti gli aspetti che influenzano ilcomportamento di tale prodotto in di-verse condizioni di incendio. Includeaspetti quali orientamento, posizionein relazione ad altri prodotti adiacenti(tipologia di substrato,formante unacavita con un substrato, ...) e metododi fissaggio (incollato, agganciato inmaniera meccanica o semplicementea contatto).

Si può notare dalla differenza di definizionedella reazione al fuoco dal 1983 al 2015 co-me la stessa sia stata puntualizzata ed am-pliata facendola assurgere quale misura car-dine delle misure di protezione passiva inquanto ha come obiettivo quello di limitaregli effetti di un incendio nella fase di primapropagazione con l’obiettivo di limitare l’in-nesco dei materiali e la propagazione stessadell’incendio.

Quali attenzioni per il progettista e per l’asseveratore

Quale può essere il contributo del professio-nista antincendio in fase di progettazione?

Fondamentale è supportare non solo le scel-te architettoniche ma anche quelle impianti-stiche (ad esempio materiali isolanti a svilup-po lineare etc.) nell’identificazione di prodot-ti che possano raggiungere la prestazione direazione al fuoco tenuto conto delle modali-tà di posa e dell’individuazione della tipolo-gia dei supporti. Verificare le modalità di ac-coppiamento di più componenti costituenti ilprodotto finale o ugualmente di come piùprodotti si possano affiancare (con sempliceaccostamento, fissaggio, incollaggio) nelladefinizione di una stratigrafia edilizia (parete,pavimento, soffitto). Nel seguito vengono il-lustrati alcuni punti di riflessione che ponia-mo all’attenzione del lettore, relativialle pro-blematiche maggiormente ricorrenti in fasedi valutazione della prestazione di un pro-dotto.Un pannello normalmente utilizzato per larealizzazione di elementi di finitura e rivesti-mento (contropareti, controsoffitti) dotato diidonea certificazione per quella specifica in-stallazione, se trattato superficialmente conun ulteriore prodotto di finitura, anch’essodotato di certificazione, di fatto non potrà piùessere considerato, nella sua configurazionefinale, un prodotto certificato, laddove lemodalità di posa delle finiture applicate e delprodotto originario risultino modificate, per-ché non più conformi a quanto previsto nel-le certificazioni disponibili seppur possedutea seguito di prove secondo la normativa ap-plicabile (Omologazioni, CE, CDP).Altresì nella valutazione del comportamentoal fuoco di un materiale composto da piùcomponenti, talvolta ci si limita a valutare ilpeso degli stessi singolarmente rispetto aquelli che possono essere identificati comeelementi essenziali o sostanziali, a secondadell’ambito normativo di riferimento, non po-nendo attenzione alla tecnologia utilizzataper l’unione dei diversi componenti. Tali riferimenti,richiamati in Tabella 1, pur co-stituendo un utile riferimento per una previ-sione indicativa del comportamento al fuocodiun prodotto stratificato, devono essere se-guiti da prove di laboratorio che tengano

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conto anche della tecnologia di unione deglielementi, laddove questa possa incidere sul-la natura chimica dei componenti. In tal casopuò essere utile ricorrere all’esecuzione diprove orientative o ad hoc (Tabella 1).Va altresì posta particolare attenzione, nelleattività aperte al pubblico, come per esem-pio nel caso degli alberghi (si ricorda chetrattasi di attività non familiare ove le perso-ne possono non essere svegli durante tutto

l’arco di permanenza all’interno dello stessoedificio), alle prestazioni attribuite agli arredi,che possono essere sia fissati alle strutturesia “free standing” e che per le proprie ca-ratteristiche costruttive possono avere conti-nuità con gli elementi di rivestimento dellestesse pareti dei locali. Ne deriva che unpannello utilizzato per la realizzazione del-l’anta di un armadio può ritrovarsi anche in-stallato come boiserie a rivestimento delle

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reazione

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DM. 26/06/1984 Nel caso di materiali non combustibili vengono considerati ininfluenti gli strati di finiturasuperficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm

D.M. 10/03/2005 «Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presentaallegato A a tutti i livelli densità e composizione uniformi.

«Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodottiomogenei. Esso si compone di uno o piu componenti sostanziali e/o non sostanziali.

«Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nellacomposizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unita diarea > 1,0 kg/m2 e spessore > 1,0 mm e considerato un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativadi un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unita di area < 1,0 kg/m2o spessore < 1,0 mm e considerato un componente non sostanziale. Due o piu rivestimenti non sostanziali adiacenti (ovvero non separati da alcuncomponente sostanziale) sono considerati come un componente non sostanziale e,pertanto, devono soddisfare in toto i requisiti previsti per i rivestimenti che sonocomponenti non sostanziali. Tra i componenti non sostanziali si distingue tra componenti non sostanziali interni ecomponenti non sostanziali esterni, definiti come segue:

«Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che erivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non erivestito su un lato da un componente sostanziale.

Circolare 1 Ad eccezione di quanto già previsto dalla Circolare n° 27 M I (SA) del 21/0911985 perdel 24/02/2016 la struttura dei manufatti imbottiti, si ritiene possano essere utilizzati materiali di finitura

differenti da quelli che costituiscono il/i composito/i da sottoporre a prova, privi dicaratteristiche di reazione al fuoco, a condizione che gli stessi abbiano carattereresiduale ovvero costituiscano non più del 10% della superficie totale composta dallaseduta e dallo schienale. Nel caso in cui i materiali di finitura superino il succitato limite,si ritiene che gli stessi, attesa la perdita del carattere di residualità, debbano essere diclasse 1 di reazione al fuoco al fine di limitare la propagazione di eventuali fronti difiamma.

Tabella 1 - Definizione normativa di componenti essenziali o sostanziali ai fini della determinazione della reazione al fuoco

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pareti. Teniamo altresì in considerazione cheper lo più gli arredi vengono cablati per con-tenere un gran numero di dispositivi impian-tistici che possono costituire fonte di ignizio-ne. È, quindi, fondamentale la valutazionedella prestazione che deve garantire l’arre-do, individuando come riferimento la classi-ficazione europea dei prodotti. Altro esempiosignificativo è rappresentato dalle testateletto che sempre più spesso interessano l’in-tera parete della camera. Ne consegue che

per lo stesso manufatto si potranno condur-re molteplici valutazioni e attribuire classi dif-ferenti a seconda della modalità di posa. Sipotranno, quindi, avere:• testate letto alle quali attribuire la classe

1IM in quanto costruttivamente legate alsommier

• testate letto alle quali attribuire la classe1 perché indipendenti dalla struttura delsommier (come chiarito dalla circolare 1del 24 febbraio del 2016).

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Schema 1 - Tipologie di testate letto e certificazioni

Prestazione certificata di reazione al fuoco Classe 1IM - D.M. 26/06/1984.

In questo caso la testata letto, pur essendo integrata nella pannellatura di rivestimento a parete,ha dimensioni limitate e risulta essere vincolata in continuità con il sommier.

Prestazione certificata di reazione al fuoco Classe 1 - D.M. 26/06/1984.

In questo caso la testata letto ha un design più complesso con porzioni di pannelli imbottiti,disposti in più posizioni all’interno del sistema di rivestimento a parete. La testata letto è unelemento disconnesso dal sommier. Sono stati adottati alcuni accorgimenti costruttivi, per isolaree proteggere eventuali cablaggi impiantistici all’interno dei sistemi incombustibili. Dalle immagini relative al test di prova si può avere un riscontro di come si comporta lapannellatura se sollecitata da una fiamma posizionata in prossimità e al calore irradiato da unafonte più distanziata.

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• testate letto alle quali attribuire un’euro-classe, tenuto conto che la stessa tipolo-gia di prodotto si estende all’intera pare-te o a più pareti e che di fatto diviene unprodotto di rivestimento stabilmente in-stallato nell’edificio.

Nella schema 1, si riportano alcuni esempi dicertificazioni rilasciate per alcune differentimodalità di installazione di testate letto.Differenti potranno essere gli esiti delle pro-

ve sopra descritte in funzione della specificaconfigurazione dei manufatti. Ne consegueche il differente campo di applicazione ri-chiederà specifici approfondimenti e proba-bilmente porterà alla scelta di materiali costi-tuenti differenti.Concludendo, è fondamentale che i proget-tisti acquisiscano consapevolezza circa leimplicazioni che un progetto di design di in-terni può avere sulla definizione e sulla scel-ta dei prodotti impiegati, tenuto conto di co-

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Nell’immagine in basso richiamiamo l’attenzione del progettista su una riflessione. Nel caso specificosi tratta di un rivestimento a parete imbottito, classificato ai fini della reazione al fuoco con riferimentoal D.M. 26/06/1984. Si evidenzia come sia i singoli componenti costituenti la stratigrafia, sia la stessanella sua totalità, siano provvisti di omologazioni in corso di validità e di prove di certificazioni ad hocai sensi dell’art. 10 del D.M. 26/06/1984. Tuttavia,possiamo chiaramente affermare che l’impiego delpannello è conforme alle previsioni del normatore? doveè limite fra i campi di applicazione di una classificazionecome elemento di arredo e prodotti di rivestimento diparete, che quindi individua nella euroclasse di cui alD.M. del 15/03/2005 i suoi riferimenti? Il limite reale, allostato attuale, è rappresentato dalle prestazioni deimateriali offerti dal mercato, che per quanto performantinon supportano positivamente una prova con metodoSBI. Come spesso accade, quindi l’evoluzione dellescelte estetiche e architettoniche da parte dei progettisti,dovranno essere di spunto per quei produttori più attenti,per sviluppare nuovi prodotti e tecnologie checonsentano di allinearsi a quelle che sono le nuoveesigenze estetiche e di sicurezza, aspetti questi che nonpossono più essere considerati in modo distinto.

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me questi si comporteranno se sottoposti adund’innesco e in caso disuccessiva propa-gazione della stessa nel contesto dell’allesti-mento dello spazio analizzato.Poniamo l’attenzione su una valutazione, pe-raltro abbastanza intuitiva, che tuttavia spes-so viene tralasciata: la velocità di sviluppo diun incendio nella sua fase iniziale dipendeessenzialmente dalle prestazioni di reazioneal fuoco dei materiali o dei prodotti presentinei locali. Tutti i casi sopra descritti si riferiscono a in-terventi specifici che richiedono un appro-fondimento circa l’utilizzo di prodotti stan-dard già presenti sul mercato, rappresentan-do gli stessi produzioni custom, che neces-sitano di prove di reazione al fuoco rappre-sentative della linea di produzione limitata. Siricorre in questo caso alle modalità previstedal D.M. 26/06/1984 art. 10 “Procedure diclassificazione dei materiali non ai fini del-l'omologazione” e anche di marchiatura CEin quanto si tratta di materiali di limitata pro-duzione per un specifico sito o per usi limi-tati nel tempo. Si tratta chiaramente di soluzioni che com-portano di contro una attenta conoscenzadelle finalità della norma così come dei me-todi di prova e del loro campo di applicazio-ne rilevando altresì poi la successiva respon-sabilità nella fase del rilascio del DICH. Prode della successiva asseverazione.

Il mantenimento della prestazione. Il ruolo del produttore e del rivenditore.

Esempi

Nel seguito si evidenziano alcuni aspetti rile-vanti ai fini dell’effettiva risposta di un mate-riale posato in opera/installato rispetto alleprevisioni di cui ai certificati (omologazioniministeriali o CE/ CDP) e rispetto ai quali èstata pur dichiarata la conformità, tenutoconto di quelle che possono essere le modi-fiche attuate nel corso della vita del materia-le e dell’edificio in cui lo stesso è installato ele modalità di gestione dello stesso, rispettoal corretto utilizzo e manutenzione degli spa-zi e delle opere realizzate. In particolare possono risultare determinantile modalità di protezione e stoccaggio di unmateriale/prodotto. Nel seguito si riportano alcuni casi di cui ci siè occupati e ritenuti significativi ai fini dell’at-tenzione del lettore.

Un deposito di materassi incendiatosi che ha provocato il decesso di 9 persone(esperienza a Torino durante l’attività di soccorso).

In questo caso, a seguito di un'analisi di la-boratorio e di un successivo studio specifi-

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co, il prodotto in sé raggiungeva la presta-zione richiesta, ma la modalità di stoccaggiodel materiale ne ha modificato completa-mente il comportamento al fuoco del singo-lo prodotto così come realmente stoccato.Per consentire un più agevole spostamentodei materassi [e forse anche per garantirne irequisiti igienici] gli stessi sono stati imbu-stati in due strati di cellophane. Questa configurazione ha modificato le ca-ratteristiche di reazione al fuoco del materia-le costituente il materasso determinandouna rapida propagazione delle fiamme, di-versamente da quanto sarebbe avvenuto sei materassi non fossero stati rivestiti.

La classificazione di sedie imbottite per una sala conferenza.

Un primo episodio si riferisce agli anni1984/90 nell’ambito del procedimento diestensione dell’omologazione di alcune pol-trone in funzione del cambiamento della for-ma della poltrona omologata. Si procedette all’esecuzione di una prova adhoc, non essendo possibile, per questioni ditempo, procedere all’estensione dell’omolo-gazione. Il risultato fu che le poltrone fornitenon assicuravano le prestazioni garantite dalcampione provato che consentì all’aziendadi ottenere l’omologazione; questo, pur difatto, non avendo modificato alcun dettagliogeometrico del campione né la sua natura.Cosa era cambiato? La variabile che ha portato ad un esito nega-tivo si è rilevata essere lo stato di conserva-zione dei prodotti costituenti il ciclo di pro-duzione, di per sé invariato. Il materiale nel corso del tempo si era altera-

to, per cui, tenuto conto anche delle prove diinvecchiamento alle quali i materiali sonosottoposti, il comportamento finale del ma-nufatto imbottito risultava meno performan-te. Si è quindi dovuto procedere alla sostitu-zione di tutte le poltrone già installate.È da porre all’attenzione, sia dei produttorisia degli stessi titolari delle attività in cui iprodotti sono installati, come pur in presen-za di prodotti certificati per la prestazione ri-chiesta, tante volte è impegnativo garantire ilmantenimento di tale prestazione nel tempo. Il normatore ha previsto strumenti che pos-sono rilevarsi utili nella fase di produzione,ovvero l’esecuzione di sopralluoghi e prelie-vi a campione che attestino il mantenimentodi un efficiente ciclo di produzione, conformea quello dichiarato all’origine, e la conserva-zione del campione di prova di riferimentodell’omologazione.D’altro canto nell’ambito di un adeguato pia-no d’uso e manutenzione degli spazi è fon-damentale raccogliere e, quindi, utilizzare leindicazioni riportate del produttore per l’ordi-naria pulizia dei prodotti ai fini di non inficiar-ne la sua prestazione al fuoco, ad esempionel caso di manufatti imbottiti, con l’uso didetergenti troppo aggressivi o trattamenti diasciugatura o stiratura a temperature ecces-sive.Il mantenimento della prestazione deve es-sere un requisito al quale lo stesso titolaredell’attività deve porre attenzione non an-dando a modificare le modalità di posa di unprodotto, così come certificate ed assevera-te, intervenendo con opere successive chemodificano le condizioni al contorno del pro-dotto. A titolo esemplificativo si richiama il casodella realizzazione di un cablaggio impianti-stico realizzato, successivamente all’avve-nuta asseverazione delle opere, all’interno diuna stratigrafia di finitura che nei suoi ele-menti costituenti non valutava la presenza difonti d’innesco e che, quindi, si troverà ora anon avere un livello di prestazione conformeper quel livello di rischio.Non sono da trascurare le eventuali respon-

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sabilità attribuite al professionista incaricatodella redazione delle Dichiarazione di Pro-dotto e dell’Asseverazione, con riferimentoall’effettiva possibilità di indagare e verifica-re la prestazione di un prodotto e attestarnela conformità.Nello specifico riportiamo l’esperienza avutain merito ad una verifica a campione esegui-ta su alcune poltrone ordinariamente omolo-gate, ed installate, che a seguito dell’esecu-zione di una prova ad hoc non ha raggiuntoi livelli minimi previsti dalla norma per la clas-sificazione: il manufatto imbottito era risulta-to non classificabile. Anche in questo caso ci si è interrogati suquale fosse stato l’elemento/processo invali-dante. La risposta in questo caso è stata l’aver in-trodotto un nuovo componente nel manufat-to e in particolare una colla utilizzata permantenere in posizione ed aderenza il tessu-

to di finitura allo strato sottostante in poliu-retano che non era stato posato nel manu-fatto sottoposto a prova. Diversamente questa circostanza non si sa-rebbe manifestata se si fosse ricorsi ad inse-rire un interposto.

La documentazione di legge

Nel seguito si riportano alcune valutazioni inmerito alla documentazione di legge neces-saria per l’attestazione delle prestazioni direazione al fuoco. Con riferimento al campodi applicazione del D.M. 26/06/1984 si puòprocedere con due iter amministrativi diffe-renti, rappresentati rispettivamente dall’art. 8e dall’art 10. L’art. 8 rappresenta il procedimento di Omo-logazione ministeriale che è definito come“atto conclusivo di una procedura tecnico

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amministrativa finalizzata all’individuazio-ne delle caratteristiche di reazione al fuo-co del prototipo di un prodotto, con ilquale se ne autorizza la commercializza-zione in ambito nazionale ai fini dell’impie-go nelle attività soggette alle norme diprevenzione incendi”. Nel documento diOmologazione vengono riporte tutte le in-formazioni rilevanti al fine di un correttoimpiego e posa del prodotto, come peresempio un pannello del rivestimento aparete posato su supporto non combusti-bile con incollaggio, affinché si possa ga-rantire la conformità al prototipo testato inlaboratorio. Questi dati, unitamente alla denominazioneunivoca del prodotto e alla codifica di omo-logazione saranno richiamate nelle dichiara-zioni di conformità rilasciate dai produttorie/o fornitori al fine di attestare la corretta di-stribuzione del prodotto nel suo inter di ap-provvigionamento a garanzia della invariabi-lità e conformità delle prestazioni certificate.In tal senso evidenziamo gli aspetti prece-dentemente richiamati in merito alle garanziedi mantenimento del ciclo produttivo in cari-co al produttore e alle modalità di correttostoccaggio da parte di un eventuale fornito-re terzo. Utile riferimento alla redazione di tali dichia-razioni di conformità laddove il materiale nonpossa accogliere la marchiatura e la moduli-stica predisposta del Ministero degli internidenominato modello Dich. Conf.-2004. Aquesta dichiarazione si affianca la dichiara-zione di corretta posa (modello Dich. posa. -2004) in carico all’impresa installatrice chedichiara appunto di aver installato il prodot-to nel completo rispetto delle indicazioni ri-porte sull’atto di Omologazione e con mag-giore dettaglio rispetto alla documentazionetecnica di supporto alla certificazione delprodotto.L’art. 10 si riferisce alle “procedure di classi-ficazione dei materiali non ai fini dell'omolo-gazione” quando gli stessi coprono un ciclodi produzione limitato nel tempo e realizzatoper uno specifico contesto (per una specifi-

ca location o per un cliente unico e per unnumero limitato di prodotti)La procedura di certificazione prevede l’ese-cuzione di prelievi di materiale pressol’azienda di produzione o di prelievi a cam-pione dei prodotti già approvvigionati nelluogo di installazione finale, da realizzarsi incontradditorio tra il responsabile del labora-torio di prova, il rappresentante del produt-tore e il rappresentante dell’organo di con-trollo (che può essere anche l’asseveratoreantincendio, in realtà si possono configurarediversi scenari) e formalizzata dalla compila-zione della corrispondente scheda descritti-va, nella quale viene indicato anche il localenel quale il materiale sarà installato e il nu-mero delle unità previste.Per quanto attiene alla documentazione cer-tificativa relativa ai prodotti ricadenti nelcampo di applicazione del Regolamento deiprodotti da Costruzione 305/2011 si rimandaall’articolo “Sicurezza in caso d’incendio ilregolamento UE 305/2011 nella normazioneitaliana Riv. Antincendio Gennaio 2017”

Le conclusioni

Risulta evidente, da questo seppur limitatoquadro tecnico-amministrativo, quale atten-zione ed approfondimento siano necessariin merito all’uso dei materiali ai fini della rea-zione al fuoco in modo da definire corretta-mente le prime e fondamentali misure diprotezione passiva a salvaguardia della vitaumana, dei soccorritori e del bene in cui lostesso materiale è installato. Gli autori cre-dono che tale attenzione debba essere ri-volta anche in quei campi delle attività sog-gette dove questo aspetto porterebbe allariduzione della perdita di vite umane; ci si ri-ferisce alle case di civile abitazione ed al-l’opportunità di estendere le prestazioni direazione al fuoco a tutti i componenti di ar-redo. Circostanza questa che il nuovo codicesommessamente definisce all’atto della defi-nizione del rischio vita.

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