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Imposta di bollo e documenti informatici, nuovi interessi di mora per le somme iscritte a ruolo, “voluntary disclosure” e regolarizzazione delle attività in paesi “black list”, chiarimenti sul bonus 80 euro, assicurazione per commercialisti per invio modelli tramite CAF e F24 anche per i contributi degli psicologi Le novità delle ultime due settimane sono costituite principalmente da: chiarimenti sul versamento dell’imposta di bollo per i documenti informatici, rideterminazione degli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo, nuovi chiarimenti sul bonus 80 euro da parte dell’INPS, assicurazione per i commercialisti per l’invio dei modelli tramite i CAF e possibilità di versare i contributi tramite F24 anche per gli psicologi

Soggetti interessati

IMPRESE

• Il   pagamento   dell’imposta   di  bollo  sui  documenti  informatici  rilevanti  ai  fini  tributari  

• E’   detraibile   l’IVA   su  ristrutturazione   di   immobili  strumentali   all’attività   di  affittacamere  

• Banca   d’Italia:   fissato  l’interesse   di   mora   per   le  somme  iscritte  a  ruolo  

• Sanzioni   per   mancata  comunicazione   dell’indirizzo  PEC   all’Ufficio   del   Registro  Imprese  

 

PROFESSIONISTI

• Il   pagamento   dell’imposta   di  bollo   sui   documenti  informatici   rilevanti   ai   fini  tributari  

• Banca   d’Italia:   fissato  l’interesse   di   mora   per   le  somme  iscritte  a  ruolo  

• CNDCEC:   adeguamento  polizza  assicurativa  in  caso  di  invio  modelli  tramite  CAF  

• Psicologi:   versamento  tramite   F24   dei   contributi  all’ENPAP  

 

PERSONE FISICHE

• Licenziamento   disciplinare   e  diritto  alla  NASpI

• Il   pagamento   dell’imposta   di  bollo   sui   documenti  informatici   rilevanti   ai   fini  tributari  

• Banca   d’Italia:   fissato  l’interesse   di   mora   per   le  somme  iscritte  a  ruolo  

• INPS:   chiarimenti   bonus   80  euro  

• Collaborazione   volontaria   e  regolarizzazione  delle  attività  in  paesi  Black  List  

• L’agevolazione   “prima   casa”  si   può   mantenere   anche   con  acquisto  di  nuovo  immobile  a  titolo  gratuito  entro  un  anno  dall’alienazione  del  vecchio

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SOMMARIO

1. IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI Pag.3

2. BANCA D’ITALIA: FISSATO L’INTERESSE DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO Pag.4

3. L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” SI PUO’ MANTENERE ANCHE CON ACQUISTO DI NUOVO IMMOBILE A TITOLO GRATUITO ENTRO UN ANNO DALL’ALIENAZIONE DEL VECCHIO

Pag.5

4. COLLABORAZIONE VOLONTARIA E REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN PAESI “BLACK LIST” Pag.5

5. SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC ALL’UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE Pag.6

6. CNDCEC: ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IN CASO DI INVIO MODELLI TRAMITE CAF Pag.7

7. PSICOLOGI: VERSAMENTO TRAMITE F24 DEI CONTRIBUTI ALL’ENPAP Pag.8

8. E’ DETRAIBILE L’IVA SU RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ DI AFFITTACAMERE Pag.9

9. INPS: CHIARIMENTO BONUS 80 EURO Pag.10

10. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E DIRITTO ALLA NASPI Pag.11

1. IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI

INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 43/E del 28 aprile 2015, ha concesso, alla società istante l’interpello, lo scomputo dell'acconto dell'imposta di bollo già versata con modello F23 per i documenti informatici - modalità di versamento prevista dal DM del MEF del 23 gennaio 2004, ormai abrogato dall'art.7 c.2 del DM del MEF del 17 giugno 2014 - dall'imposta da corrispondere per l'anno 2014, entro il 30 aprile 2015. L'Agenzia ha infatti precisato che dalla mancata previsione, da parte del nuovo decreto, di una disciplina transitoria e dallo stesso chiarimento posto dall'ente stesso secondo il quale "il passaggio dal

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sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un’interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24” (Circolare 16/E del 14 aprile 2015), non può che derivarne tale interpretazione.

   Si ricorda che…

 

 

 

L'Agenzia   aggiunge,   inoltre,   che   nel   caso   in   cui   l'acconto   risulti   superiore  all'imposta   di   bollo   da   versare,   il   contribuente   avrà   diritto   a   richiedere   la  differenza  a  rimborso.  

2. BANCA D’ITALIA: FISSATO L’INTERESSE DI MORA PER LE SOMME

ISCRITTE A RUOLO

Con il provvedimento n. 59743 del 30 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate comunica la misura del nuovo interesse di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, è infatti prevista l'applicazione di un interesse di mora sulle somme iscritte a ruolo a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

In particolare, l'interesse, determinato annualmente in base alla media dei tassi bancari attivi e comunicato dalla Banca d'Italia con nota del 25 febbraio 2015, è stato definito nella misura del 4,88% in ragione annuale a decorrere dal 15 maggio 2015, sostituendo dunque il tasso 5,14% determinato l'anno precedente.

   Si ricorda che…

 

 

Non  è  prevista  l'applicazione  di  mora  su:  

• sanzioni  pecuniarie  tributarie  

• interessi  

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3. L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” SI PUO’ MANTENERE ANCHE CON ACQUISTO DI NUOVO IMMOBILE A TITOLO GRATUITO ENTRO UN ANNO DALL’ALIENAZIONE DEL VECCHIO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 49/E dell'11 maggio 2015, ha chiarito nuovamente la propria posizione in materia di contenziosi ancora pendenti per il mantenimento dell'agevolazione "prima casa" sul nuovo immobile acquistato in proprietà a titolo gratuito, a seguito di tre recenti pronunce di Cassazione (sent. Cassazione n.16077 del 26 giugno 2013, sent. Cassazione n.26766 del 29 novembre 2013, sent. Cassazione n.5689 del 12 marzo 2014).

L'Agenzia, infatti, accogliendo l'interpretazione della Cassazione, ha cambiato il proprio orientamento, esattamente opposto nei precedenti documenti di prassi (Circolare 6/E del 26 gennaio 2001, risoluzione n.125/E del 3 aprile 2008 e Circolare 18/E del 29 maggio 2013), ormai decaduti a proposito di questo tema, ritenendo che "in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio".

A questo ha però aggiunto, citando l'ordinanza di Cassazione n.17151 del 29 luglio 2014, che occorre stipulare entro l'anno un nuovo acquisto e non dar corso ad un mero contratto preliminare.

   Si ricorda che…

 

 

Resta   fermo,   inoltre,   l’ulteriore   requisito  dell’utilizzo  del   nuovo   immobile   come  dimora  abituale  del  contribuente  come  chiarito  da  ultimo  con  Circolare  n.  31/E  del  7  giugno  2010  e  confermato  dalla  Corte  di  Cassazione  con  sentenza  n.  7338  del  10  aprile  2015.  

L'Agenzia ha, pertanto, invitato i propri Uffici a desistere dalle pretese inerenti tali casi, salvo che da questi non si evincano altre questioni.

4. COLLABORAZIONE VOLONTARIA E REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN PAESI “BLACK LIST”

In data 29 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello fac-simile dell'autorizzazione (c.d. “waiver”) che i contribuenti devono trasmettere agli intermediari finanziari esteri, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni nell'ambito dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

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Come chiarito dalla Circolare 10/E del 13 marzo 2015, infatti, le sanzioni connesse a violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse in un Paese c.d. “Black List” vengono ridotte alla metà del loro minimo edittale in uno dei due seguenti casi:

• il contribuente trasferisce le attività nel territorio italiano o nell'UE ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con cui l'Italia beneficia di un effettivo scambio di informazioni;

• il contribuente trasmette all'intermediario finanziario estero l'autorizzazione a rilasciare alle autorità finanziarie italiane dati ed informazioni relative alle attività detenute in tale Stato ed utili alla procedura di collaborazione volontaria.

L'autorizzazione firmata dall'intermediario estero dovrà, successivamente, essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

La detenzione di investimenti o attività finanziarie in paesi “Black List” comporta, inoltre, il raddoppio dei termini di accertamento delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. La trasmissione del “waiver”, controfirmato dall'intermediario estero, permette di non applicare tale raddoppio dei termini, purché le attività finanziarie siano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, Liechtenstein o Principato di Monaco, ossia uno dei Paesi che ha firmato, entro il 2 marzo 2015, l'accordo di scambio di informazioni con l'Italia, conforme al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’Ocse.

5. SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC ALL’UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE

La direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata d’intesa con quello della Giustizia il 29 aprile scorso, prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata è legittimamente attuata, solo se l’impresa risulta essere esclusiva titolare dell’indirizzo PEC comunicato, in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. La finalità della direttiva è quella di semplificare e ordinare la tenuta del registro delle imprese, concretizzando i programmi dell’Agenda digitale italiana.

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Sarà l’Ufficio del Registro delle Imprese a verificare che l’indirizzo non sia stato assegnato ad altra impresa, in caso contrario, invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo, pena il rigetto dell’iscrizione.

L’ufficio, con cadenza bimestrale, provvede, inoltre, a verificare che le caselle siano attive e, qualora accerti l’inattività o riscontri che l’indirizzo PEC non sia univocamente riconducibile alla sola impresa interessata, invita la stessa a presentare domanda di iscrizione per un nuovo indirizzo PEC entro 10 giorni. Decorso questo termine, provvede a cancellare l’indirizzo, ai sensi dell’art. 2191 c.c., dandone comunicazione alle pubbliche amministrazioni che gestiscono i pubblici elenchi, perché queste adottino i provvedimenti di competenza.

Qualora un’impresa presenti una domanda di iscrizione, essa viene sospesa per

• 45 giorni, se si tratta di impresa individuale,

• 3 mesi, se si tratta di società,

nel caso in cui l’impresa non abbia provveduto a dotarsi e comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito delle cancellazioni effettuate dall’Ufficio del registro.

La mancata comunicazione all’Ufficio dell’indirizzo di posta elettronica certificata entro tali termini, costituisce omessa comunicazione di atti e notizie nel registro delle imprese e comporta il rigetto dell’istanza, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste agli artt. 2194 c.c. per le imprese individuali e 2630 c.c. per le società.

6. CNDCEC: ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IN CASO DI INVIO MODELLI TRAMITE CAF

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con comunicato del 27 aprile 2015, ha fornito alcune risposte in merito all'adeguamento della polizza assicurativa ai sensi dell'art.6 comma 1 del DM 164/1999, come modificato dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs 175/2014).

Il nuovo testo normativo prevede che, a partire dal 13 dicembre 2014, i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) stipulino una polizza assicurativa contro la responsabilità civile non inferiore a 3 milioni di euro e massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e visti di conformità rilasciati. Tale garanzia, inoltre, va estesa al pagamento di una somma pari a

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imposta, sanzioni ed interessi, nel caso di apposizione di visto di conformità infedele sul 730 (fatta esclusione per i casi di dolo o colpa grave del contribuente assistito).

Inoltre, l'aggiornato art. 11 del DM citato prevede che i CAF possano avvalersi, ai fini dell'assistenza fiscale, oltre che delle società di servizi di cui al comma 1 anche dei seguenti soggetti:

• intermediari iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

• i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Nella loro veste di struttura periferica del CAF, tali soggetti non fungeranno da meri punti di raccolta della documentazione per le dichiarazioni dei redditi e di consegna dei prospetti di liquidazione delle imposte, bensì si occuperanno di coadiuvare il CAF nell'assistenza fiscale.

   Si ricorda che…

 

 

I   professionisti,   tra   cui   i   commercialisti   ed   i   consulenti   del   lavoro,   che   si  rivolgono,   dunque,   ai   CAF  per   l'invio   dei   730,   agendo   in   nome  e   per   conto  del  CAF   stesso,   non   saranno   comunque   tenuti   ad   adeguare   la   propria   polizza  professionale   alle   nuove   previsioni   normative;   adempimento   obbligatorio   solo  per  il  responsabile  del  CAF.  

 

 

7. PSICOLOGI: VERSAMENTO TRAMITE F24 DEI CONTRIBUTI ALL’ENPAP

In data 12 maggio 2015, con comunicato Stampa, l'Agenzia delle entrate ha reso pubblico l'accordo stipulato tra l'Amministrazione Finanziaria e l'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi) per il versamento tramite modello F24 dei contributi previdenziali. Prima il versamento avveniva obbligatoriamente tramite MAV.

Gli psicologi iscritti alla gestionale previdenziale Enpap potranno versare i contributi con la nuova modalità a partire dal 6 luglio 2015 tramite i servizi telematici bancari, postali o quelli messi a disposizione dall'Agenzia (Fisconline/Entratel).

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La convenzione firmata dall'ENPAP ha durata triennale e rientra nelle previsioni del Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2014, il quale ha ampliato il campo di applicazione del pagamento unificato, previsto dall'art.28 del D.Lgs 241/1997 agli Enti di previdenza di categoria dei professionisti che ne fanno richiesta.

   Si ricorda che…

 

 

La  finalità  di  tali  convenzioni  è  quella  di  semplificare  le  procedure  di  versamento  per   i   professionisti,   che   possono   così   utilizzare   in   compensazione   eventuali  crediti   tributari   per   il   versamento   dei   contributi   o   in   ogni   caso   effettuare  un'unica  operazione  per  il  versamento  di  tutte  le  somme  dovute,  nonché  quella  di  agevolare  l'amministrazione  finanziaria  e  gli  enti  di  previdenza  nei  controlli.  

Prossimamente l'Agenzia metterà a disposizione i codici tributo da utilizzare per il versamento dei contributi tramite F24; modalità che non comporterà spese aggiuntive per il contribuente.

8. E’ DETRAIBILE L’IVA SU RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ DI AFFITTACAMERE

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8628 ha stabilito che l'IVA su fatture di ristrutturazione è detraibile se l'immobile oggetto di intervento è strumentale all'attività di affittacamere e casa per vacanze.

Il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e bocciato dalla Cassazione si fonda sulla presunzione che, essendo l'immobile a destinazione abitativa, non sussiste il diritto alla detrazione dell'IVA.

Tuttavia le imprese che svolgono attività di costruzione o rivendita di immobili possono portarsi in detrazione l'IVA sugli interventi di ristrutturazione. L'attività di affittacamere, infatti, viene considerata attività d'impresa extra alberghiera in genere e non solo attività di mera locazione. La sentenza della Cassazione è, inoltre, rafforzata dal fatto che il contribuente in questione possiede licenza comunale di affittacamere per immobili con caratteristiche abitative.

   Si ricorda che…  

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Ai  fini  della  detraibilità,  dunque,  fa  fede  la  strumentalità  dell'immobile  rispetto  l'attività  svolta  dal  contribuente,  piuttosto  che  la  destinazione  dell'immobile  stesso.  Quest'ultimo,  infatti,  produce  ricavi  assoggettati  ad  IVA.  

9. INPS: CHIARIMENTO BONUS 80 EURO

Nello specifico l'INPS ricorda quali sono i requisiti soggettivi, i limiti di reddito e la regola per la concessione del credito, oltre ai limiti dati da altre prestazioni a sostegno del reddito, per l’accesso al bonus 80 euro.

9.1 Requisiti soggettivi per l’accesso al bonus Si deve essere titolari di:

-redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b);

o

-redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:

• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett.a);

• indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett.b);

• somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett.c);

• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett.c-bis);

• remunerazioni dei sacerdoti (lett.d);

• prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett.h-bis);

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• compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett.l).

9.2 Limiti di reddito e importo del credito - reddito non superiore ad euro 24.000 = 960,00

- reddito superiore ad euro 24.000 ma non ad euro 26.000 = l'importo del credito è determinato dal rapporto tra l'importo di 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e non concorre alla formazione del reddito.

9.3 Regola per la concessione del credito L'imposta lorda deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.

Non rilevano le detrazioni per carichi familiari.

Il credito viene concesso automaticamente senza richiesta dal lavoratore. Chi non ritiene di averne diritto deve darne comunicazione al proprio sostituto di imposta.

9.4 Prestazioni a sostegno del reddito In considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal D.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, l'INPS anticipa che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.

10. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E DIRITTO ALLA NASPI

Il Ministero del Lavoro, rispondendo al quesito, ha chiarito che possono essere ammessi al trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall'art. 6, D.lgs. n. 23/2015, poiché, partendo dal presupposto che la NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che

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presentino una serie di requisiti, il Ministero del Lavoro, nei casi specifici del quesito, specifica che:

- il licenziamento disciplinare viene ricompreso tra le fattispecie della c.d. "disoccupazione involontaria" in quanto la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica ma l'adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale. A questo va tenuto presente il fatto che il lavoratore può comunque impugnare tale licenziamento;

- l'accettazione dell'offerta di conciliazione agevolata non muta comunque il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e dunque disoccupazione involontaria.

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DURC online dal 1° luglio 2015, definiti i diritti annuali 2015, chiarimenti sull’ISEE, sulle tutele in materia di riscossione coattiva, sull’assegno di natalità e sulla NASpI La novità del DURC digitale e i chiarimenti sull’ISEE, sulle tutele predisposte per il contribuente che ha ricevuto cartelle di pagamento da Equitalia, sull’assegno di natalità e sulla NASpI sono i temi principali di questi ultimi giorni

Soggetti interessati

IMPRESE

• DURC  online  dal  1°  luglio  2015 • Cassazione:   non   sono  

interamente   deducibili   i   costi  per   le   “spese   di   ricerca   e  studio”  

• FAQ   sulle   agevolazioni   fiscali  per  il  risparmio  energetico

• Approfondimenti   per   il  contribuente   sulle   tutele   in  materia  di  riscossione    

• Riduzione   del   diritto   annuale  2015  

• Determinazione  dell’oscillazione   del   tasso  medio  per  la  prevenzione  degli  infortuni  nei  luoghi  di  lavoro  

 

 

PROFESSIONISTI

• Approfondimenti   per   il  contribuente   sulle   tutele   in  materia  di  riscossione    

• FAQ   sulle   agevolazioni   fiscali  per  il  risparmio  energetico

 

PERSONE FISICHE

• FAQ   sulle   agevolazioni   fiscali  per  il  risparmio  energetico

• FAQ  sull’ISEE • Approfondimenti   per   il  

contribuente  sulle  tutele  in  materia  di  riscossione    

• Circolare   93/INPS   –   assegno  di   natalità:   requisiti   e  presentazione   della  domanda  

• Circolare   94/INPS   –   NASpI:  chiarimenti  operativi  

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SOMMARIO

11. APPROFONDIMENTI PER IL CONTRIBUENTE SULLE TUTELE IN MATERIA DI RISCOSSIONE Pag. 14

12. DURC ONLINE DISPONIBILE DAL 1° LUGLIO 2015 Pag. 17

13. CASSAZIONE: NON SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI I COSTI PER LE “SPESE DI RICERCA E STUDIO” Pag. 19

14. FAQ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Pag. 19

15. FAQ SULL’ISEE Pag. 21

16. RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2015 Pag. 22

17. DETERMINAZIONE DELL’OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO Pag. 25

18. CIRCOLARE 93/INPS – ASSEGNO DI NATALITA’: REQISITI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Pag. 26

19. CIRCOLARE 94/INPS – NASPI: CHIARIMENTI OPERATIVI Pag. 31

11. APPROFONDIMENTI PER IL CONTRIBUENTE SULLE TUTELE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

In data 29 aprile 2015, Equitalia ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha annunciato l'avvenuto incontro tra l'azienda, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e la Fondazione Nazionale Commercialisti, in cui si sono approfondite tematiche già note ai fini di portare a miglior conoscenza dei cittadini le tutele in materia di riscossione tributaria.

Dopo aver rilevato alcuni dati circa il numero di istanze di rateazione richieste e ancora attive (dal 2008 ad oggi, al netto delle revoche, risultano attivi 2 milioni 765 mila piani di rateizzazione per un importo di circa 29,7 miliardi di euro) e il numero di compensazioni dei crediti con la P.A. per le somme dovute all'erario (dal 2011 ad oggi sono state registrate 470 mila operazioni per un importo di oltre 900 milioni di euro) si sono esposti i seguenti argomenti:

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11.1 Rateizzazioni

VANTAGGI DELLA RATEIZZAZIONE PER I CONTRIBUENTI

Possibilità  di  ottenere  il  piano  di  rateazione  ordinario  a  72  rate  (6  anni)  o  il  piano  di  rateazione  straordinario  a  120  rate  (10  anni)  

Possibilità  di  prorogare  una  rateizzazione  già  in  corso  o  chiederne  una  successiva  in  caso  di  nuove  cartelle  

Possibilità  di  ottenere  il  DURC  e  il  certificato  di  regolarità  fiscale  per  poter  lavorare  con  le  P.A.  finché  i  pagamenti  sono  regolari  

Essere  al  riparo  da  eventuali  azioni  cautelari  o  esecutive  (fermi,  ipoteche,  pignoramenti)  

Possibilità   di   richiedere   la   rateizzazione   per   importi   non   superiori   ai   50mila   euro   con   una   semplice   domanda   senza  aggiungere  altri  documenti  (ad  esempio  l’ISEE)  necessari  invece  per  rateizzare  importi  superiori  

Si decade dal beneficio della rateizzazione se non si pagano 8 rate anche non consecutive.

Pur ricordando che il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per chi ha perso il beneficio della rateizzazione al 31 dicembre 2014 di ripresentare istanza, entro il 31 luglio 2015, per un massimo di 72 rate (6 anni), vi è però il limite secondo il quale il nuovo piano:

• non è prorogabile;

• decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché le 8 rate previste di norma).

11.2 Compensazioni I contribuenti possono portare in compensazione per pagare gli importi delle cartelle:

• i crediti erariali (es. crediti IRPEF, IRES, IVA);

• i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali o gli enti del Servizio sanitario nazionale (con debiti tributari di Stato, Regioni ed enti locali, previdenziali ed assistenziali oggetto di cartelle di

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pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificati entro il 31 marzo 2014).

Una volta ottenuta la certificazione dei crediti dalla piattaforma informatica del MEF, i contribuenti possono presentare la documentazione agli sportelli di Equitalia dove potranno definire l’operazione di compensazione.

11.3 Sospensioni Il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori riportate in una cartella. Equitalia si fa carico di inoltrare all’ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.

Il contribuente può richiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando:

• ha già pagato l’importo richiesto;

• è in possesso di una sentenza che gli ha dato ragione;

• è in possesso di uno sgravio dell’ente creditore.

Può essere presentata richiesta di sospensione in presenza di qualsiasi causa che rende il credito non esigibile da parte dell’ente pubblico creditore.

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla notifica della cartella o di ogni altro atto di riscossione.

Una volta ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l’attività di riscossione e chiede una verifica all’ente creditore e se entro 220 giorni il contribuente non riceve alcuna risposta dall’ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.

11.4 Limiti per fermi, ipoteche e pignoramenti Molte sono le tutele previste dalla legge per i contribuenti debitori:

• Equitalia non può pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede;

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• Equitalia può procedere al pignoramento solo per debiti superiori ai 120 mila euro per immobili diversi dalla prima casa;

• Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili esclusivamente nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro.

• Equitalia può disporre il fermo amministrativo sui veicoli del debitore, a meno questi non dimostri che essi vengono utilizzati per l'attività d'impresa, per lo svolgimento della professione o per finalità assistenziali;

• Equitalia può procedere al pignoramento di una quota dello stipendio o della pensione e tale quota pignorabile procede per gradi al fine di salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica:

1/10  per  stipendi/pensioni  fino  a  2.500  euro  al  mese  

1/7  per  stipendi/pensioni  tra  i  2.500  e  i  5.000  euro  al  mese  

1/5  per  stipendi/pensioni  oltre  i  5.000  euro  al  mese  

   Si ricorda che…

 

 

 

In   caso   di   pignoramento   di   somme   depositate   sul  conto   corrente   del   debitore,  non  è  possibile  includere  l’ultimo  stipendio  o  pensione  accreditati  sul  conto,  che  restano  nella  piena  disponibilità  del  contribuente.  

12. DURC ONLINE DISPONIBILE DAL 1° LUGLIO 2015

In data 21 maggio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato, con apposito comunicato, la nuova procedura di rilascio del DURC online, utilizzabile dal 1° luglio 2015.

Il Documento Unico di Regolarità contributiva attesta il rispetto degli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi dell'impresa. Si definisce documento "unico" poiché, a fronte di un'unica richiesta, risponde alle risultanze comunicate da INAIL, INPS e Casse Edili.

Tale attestato è necessario al fine di stipulare contratti, gestire servizi pubblici in convenzione o concessione, eseguire lavori privati per cui è richiesta la concessione edilizia o la DIA (denuncia inizio attività), fruire di benefici contributivi pubblici, ottenere

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l'attestazione SOA (Società organismi di attestazione), ottenere l'iscrizione all'Albo dei fornitori, ottenere sovvenzioni o finanziamenti pubblici, etc.

12.1 La procedura attuale di rilascio del DURC Fino al 30 giugno 2015 il rilascio del DURC comporta la richiesta per via telematica tramite il sito dell'INPS, il sito dell'INAIL ovvero il portale dello Sportello Unico Previdenziale. Una volta compilato il modulo a video, l'utente ottiene un Codice Identificativo Pratica (CIP) con cui può monitorare lo stato avanzamento della richiesta. Dall'assegnazione del CIP fino al rilascio del DURC possono passare fino a 31 giorni. Nel caso in cui l'ente individui delle irregolarità le comunica al contribuente, perché le regolarizzi entro 15 giorni. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa edile territorialmente competente, per le aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano operai; dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili (CNCE), per le aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano solo personale impiegato e tecnico; in tutti gli altri casi, dalla Sede INPS o INAIL competente.

La validità del DURC è di un mese se rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da enti pubblici diversi da INPS e INAIL e per i finanziamenti pubblici ovvero di 120 giorni dalla data di rilascio negli altri casi. Esso non può essere utilizzato per ambiti applicativi diversi da quello per cui è stato emesso (es. lavori privati in edilizia e sovvenzioni).

12.2 La nuova procedura dal 1° luglio 2015 La nuova procedura non solo permetterà di ottenere il documento in tempo reale, ma rilascerà un DURC valido per 120 giorni ed utilizzabile per qualsiasi finalità richiesta. Il documento sarà scaricabile in formato pdf e, in caso di irregolarità riscontrate dall'ente, queste verranno comunicate al contribuente entro 72 ore dalla richiesta. La nuova modalità di rilascio del DURC comporterà risparmi di tempo e risorse non solo per le pubbliche amministrazioni ma anche e soprattutto per le imprese, che non dovranno più aspettare un mese di tempo per ottenere il documento ed affidarsi ad intermediari per fronteggiare le difficoltà burocratiche connesse alla precedente procedura.

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13. CASSAZIONE: NON SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI I COSTI PER LE “SPESE DI RICERCA E STUDIO”

Con la sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha deciso nel merito la controversia e accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, proposto contro la sentenza della CTR Toscana che aveva annullato tre avvisi di accertamento per gli anni 1998, 1999 e 2000 e un atto di contestazione sanzioni per il periodo agosto-dicembre 2001 nei confronti di un gruppo di società tessili.

Esse avevano portato integralmente in deduzione dei costi, ai sensi dell'art.108 del TUIR (ex art.74), concernenti "spese per studi e ricerche", in relazione alla realizzazione di un processo produttivo interno teso al risparmio energetico e finanziato dall'allora CEE; l'Agenzia aveva contestato l'integralità della deducibilità, in quanto tale costo sarebbe stato da ricondurre alla voce "quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni", ai sensi dell'art.103 del TUIR (ex art.68), il quale prevede la deducibilità di solo un terzo del costo.

La Cassazione non ha accolto l'interpretazione della CTR Toscana che aveva ritenuto quest'ultima voce riconducibile esclusivamente ad operazioni di acquisto presso terzi del diritto ad utilizzare opere dell'ingegno, sostenendo che "il tenore della norma non giustifica la limitazione della sua operatività ai soli acquisti di beni immateriali presso terzi, essendo essa diretta a disciplinare l'ammortamento del costo di diritti su prodotti dell'ingegno; categoria cui viene del resto ricondotto lo stesso avviamento commerciale" il quale, citando una sua vecchia sentenza (Cass. n.848 del 2000), la stessa Corte ha definito una qualità dell'azienda che alcuni ritengono prodotto dell'ingegno, in considerazione del fatto che il successo dell'impresa dipenda dalla genialità dell'imprenditore.

14. FAQ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'Enea, ente che gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico sul patrimonio edilizio, ha pubblicato sul proprio sito una raccolta di domande frequenti ricevute negli anni ed aggiornate al 30 aprile 2015, a cui gli esperti hanno fornito le relative risposte.

Si ricorda che le agevolazioni fiscali in oggetto sono rivolte alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e consistono in detrazioni IRPEF o IRES pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 da parte di contribuenti persone fisiche o

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giuridiche che possiedano o detengano il bene immobile. Gli interventi che beneficiano delle agevolazioni sono i seguenti:

• opere che comportino la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio;

• opere che migliorino le prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio (coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti, etc.);

• installazione di pannelli solari;

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

14.1 FAQ

D. Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?

R. I soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con tributi pagati, se dovuti. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

D. L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? E il 55-65% da detrarre è comprensivo di IVA?

R. Dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa, per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo

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l'aliquota è al 22%. Qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.

D. Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?

R. Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa.

15. FAQ SULL’ISEE

Sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, pervenute nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ne riportiamo qualcuna a titolo esemplificativo.

D. Se c’è un nucleo con almeno 3 figli, di genitori diversi, posso dare la maggiorazione della scale di equivalenza per almeno tre figli? Ad esempio: due soggetti, ciascuno con due figli avuti da precedente matrimonio, decidono di convivere. Ora il nucleo è composto dai conviventi e da quattro figli che però non sono “in comune”.

R. No, la maggiorazione non spetta ad eccezione dei casi in cui i genitori dei minori siano fra loro sposati o che almeno un genitore abbia 3 figli.

D. In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

R. Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS.

D. Mi sono separato legalmente da mia moglie e i nostri due figli (di cui uno maggiorenne) sono entrambi residenti con me. Mia moglie risiede altrove. Ai fini della compilazione della DSU (in particolare per le prestazioni del diritto allo studio universitario) devono essere dichiarati anche i redditi e i beni mobiliari e immobiliari

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di mia moglie? Quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?”

R. Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- la seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;

- la prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice.

La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

D. Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come componente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?

R. No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

16. RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2015

Il MISE, con il Decreto dell'8 gennaio 2015 (GU n. 44 del 23/02/2015), rende nota la rimodulazione delle misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio a decorrere dal 2015.

In particolare, vengono confermate le misure dei diritti previste dal DM 21 aprile 2011 articoli da 2 a 6 (aliquote, fasce di fatturato, nonché importi del diritto in cifra fissa), a cui,

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tuttavia, si applica una riduzione dall'importo da versare pari al (art. 28, co. 1 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014):

• 35% a decorrere dall'anno 2015;

• 40% a decorrere dall'anno 2016;

• 50% a decorrere dall'anno 2017.

16.1 Gli importi in misura fissa L'applicazione delle disposizioni presenti nel citato decreto aggiorna di fatto gli importi del diritto annuale dovuto nella misura fissa, di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 21 aprile 2011, a:

• € 57,20 (arrotondato per difetto a 57€) per imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli), non più € 88,00;

• € 130,00 per imprese individuali (imprenditori commerciali) iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro, non più € 200;

• € 19,50 (arrotondato per eccesso a 20€) per i soggetti che in via transitoria pagano in misura fissa.

Il versamento in misura fissa spetta ai soggetti iscritti nel Registro delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e alle imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese. Ai soggetti indicati spetta aggiungere inoltre il 20% del diritto, dovuto per la sede, per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozio, deposito, magazzino, ufficio...).

16.2 Gli importi in misura variabile Anche le società e gli altri soggetti collettivi (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla legge n. 267/2000, GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico) iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che devono calcolare il diritto annuale in

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base al fatturato, dovranno operare per l’anno 2015 una riduzione dell’importo dovuto pari al 35%. Si riportano nella seguente tabella gli scaglioni di fatturato e le aliquote corrispondenti.

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE

da  euro   a  euro    

0,00   100.000,00   €  200,00  (in  misura  fissa)  

oltre  100.000,00   250.000,00   0,015%  

oltre  250.000,00   500.000,00   0,013%  

oltre  500.000,00   1.000.000,00   0,010%  

oltre  1.000.000,00   10.000.000,00   0,009%  

oltre  10.000.000,00   35.000.000,00   0,005%  

oltre  35.000.000,00   50.000.000,00   0,003%  

oltre  50.000.000,00     0,001%  (fino  a  un  max  di  €40.000)  

All'importo così determinato occorre aggiungere un diritto per ciascuna unità locale o sede secondaria pari al 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00.

16.3 Modalità e termini di pagamento Il versamento del diritto, la cui scadenza è fissata per il 16 giugno 2015 ad esclusione delle società di capitali la cui data varia in base alla chiusura dell'esercizio e all'approvazione del bilancio, è effettuabile telematicamente mediante modello F24. In sede di compilazione occorre indicare il codice fiscale dell'impresa, nonché il codice tributo 3850. Si specifica infine che è prevista una compensazione del diritto se presenti crediti per altri tributi e/o contributi.

16.4 Esempio di calcolo Presa in considerazione la categoria delle imprese individuali iscritte nella sezione speciale, le modalità di calcolo da applicare sono desumibili dal seguente schema:

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  Solo  sede   Sede  1UL   Solo  1  UL   Sede  +  “n”  UL   Solo  “n”  UL  

Dovuto   88,00  88,00  +  20%  di  88  =  88,00  +  17,60   17,60  

88,00  +  (17,60  x  “n”  UL)   17,60  x  “n”  UL  

Riduzione  35%   57,20   68,64   11,44   -­‐35%   -­‐35%  

Da  versare   57,00   69,00   11   Tot.  Arrotondato  all’euro  

Tot.  Arrotondato  all’euro  

17. DETERMINAZIONE DELL’OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO

Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa:

Lavoratori - anno Riduzione

Fino  a  10   28%  

Da  11  a  50   18%  

Da  51  a  200   10%  

Oltre  200   5%  

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.

Il provvedimento è adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

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L'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro via PEC entro 120 giorni dalla data della domanda.

La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

   Si ricorda che…

 

 

Se  mancano  i  requisiti   l'INAIL  procede  all'annullamento  della  riduzione  stessa  e  

alla  richiesta  delle  integrazioni  dei  premi  dovuti,  oltre  all'applicazione  di  sanzioni  

civili   ed   amministrative.   Il   relativo   provvedimento   motivato   è   comunicato  

dall'INAIL  al  datore  di  lavoro  via  PEC.  

18. CIRCOLARE 93/INPS – ASSEGNO DI NATALITA’: REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

18.1 Chi può richiedere l’assegno? Il genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251);

- residenza in Italia;

- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune.

18.2 A chi spetta l’assegno? Ad ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In merito all’ingresso del figlio adottivo

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nel nucleo familiare è intervenuto il Ministero specificando che va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983”. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva. L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 22 citato.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.

18.3 Requisiti reddituali al fine della spettanza Il reddito ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 25.000 euro annui. Qualora il reddito ISEE del nucleo familiare sia non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

Qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. L’INPS ricorda che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Per poter richiedere l’assegno è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014 e si precisa che, in base alla vigente normativa dell’ISEE, il termine di validità di ogni D.S.U.

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scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un’altra. In caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.

18.4 Cosa si intende per nucleo familiare? Il nucleo familiare è definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, il quale ben definisce alcune fattispecie sul coniuge, sul convivente e sui figli di minore e maggiore età, pur ribadendo al comma 1 che “il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.

18.5 Importo dell'Assegno L’assegno è pagato direttamente dall’INPS e l'importo è stabilito in Euro 960,00 annui (80 mensili per 12 mesi). Tale importo è raddoppiato in Euro 1.920,00 annui (160 mensili per 12 mesi) qualora il reddito ISEE non sia superiore a 7.000,00 euro annui.

18.6 Durata di erogazione L'assegno sarà erogato a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo e spetta, fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l’assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della richiamata legge 184/1983). In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui all’art. 4 del D.P.C.M., l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

18.7 Termini di presentazione della domanda Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere

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presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

Nel caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell’art. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa.

Infine, in caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno

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secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

18.8 Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015) Per gli eventi nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall’art. 2963 del Codice Civile: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

18.9 Cause di decadenza del beneficio a) decesso del figlio;

b) revoca dell'adozione;

c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

d) affidamento del figlio a terzi;

e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

L’erogazione dell’assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

18.10 Istruzioni per la compilazione della domanda telematica

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La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità: - WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on-line.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso:

-> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

   Si ricorda che…

 

 

 

Da   un   punto   di   vista   fiscale   l’assegno   non   concorre   alla   formazione   del   reddito  complessivo  ai  fini  IRPEF.  

 

19. CIRCOLARE 94/INPS – NASPI: CHIARIMENTI OPERATIVI

La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI (art. 2, Legge n. 92/2012) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Al riguardo, l’INPS chiarisce che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione (perdita involontaria del posto di lavoro).

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19.1 Requisiti Per accedere all’indennità NASpI il lavoratore deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;

b) poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c) poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

19.2 Stato di disoccupazione L’Istituto ribadisce che lo stato di disoccupazione deve essere involontario; ne consegue che sono esclusi dal diritto alla percezione della NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. La NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa. Al fine di individuare i motivi, a titolo esemplificativo, che consentono il ricorso alla giusta causa di cessazione del rapporto di lavoro l’INPS rinvia alla Circolare n. 163/2003. La NASpI è altresì riconosciuta per dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Per quanto riguarda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

19.3 Almeno tredici settimane di contribuzione L’INPS chiarisce che “… ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989)”. L’INPS chiarisce che la predetta disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; agli operai agricoli; agli apprendisti;

L’INPS, nella circolare 94 specifica i periodi, utili e non, ai fini del perfezionamento del requisito richiesto.

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In relazione alla nuova prestazione NASpI non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa, diversamente dall’ASpI che prevedeva la presenza di almeno due anni di anzianità assicurativa. In merito al requisito contributivo si passa dall’anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione previsto per l’ASpI alle almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione previste ora per la NASpI.

19.4 Trenta giornate di lavoro effettivo Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS con il codice “S”.

19.5 Calcolo L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. L’Istituto desume il dato dall’elemento <Imponibile> del flusso UNIEMENS. Ai fini del calcolo l’Istituto prende in considerazione tutte le settimane indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.

19.6 Misura Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

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La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).

Sull’indennità non si applica la riduzione pari alla contribuzione a percentuale prevista per il lavoratore apprendista (5,84%).

19.7 Durata della prestazione La durata del trattamento non è più stabilita in misura fissa in base all’età anagrafica del lavoratore ma è proporzionata all’anzianità contributiva dello stesso. L’indennità NASpI è, infatti, corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nel caso in cui l’indennità sia stata liquidata anticipatamente quale forma di incentivo all’imprenditorialità. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane.

19.8 Regime fiscale L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del TUIR, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.