041512CODPU12 000PAGROMANEI-IV 1-I - Diritto 24 ... dall’art. 2, l. 18 gennaio 1994, n. 50, che...

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LEGGI COMPLEMENTARI CONTRABBANDO 1 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (G.U. n. 80 del 28 marzo 1973, s.o.) 1. - 291. - (omissis) 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). (1) - 1. Chiun- que introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (2), e con la reclusione da due a cinque anni [291-ter, 291-quater; c.p.p. 33-ter, 280, 381, 550 1 ]. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quan- titativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi con- venzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 [c.p. 63 3 ] (3) (4). (1) Articolo inserito dall’art. 1 1, lett. a) , Contrabbando 2. La materia era prima discipli- nata dall’art. 2, l. 18 gennaio 1994, n. 50, che stabiliva: «1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni». (2) La legge 7 marzo 1985, n. 76, recante il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, al citato art. 9 prevede che: «Con decreti del Ministero delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette. Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione, per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira. Il decreto del Ministero delle finanze è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

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CONTRABBANDO

1 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (G.U. n. 80 del 28 marzo 1973, s.o.)

1. - 291. - (omissis)

291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). (1) - 1. Chiun-que introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (2), e con la reclusione da due a cinque anni [291-ter, 291-quater; c.p.p. 33-ter, 280, 381, 5501].

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quan-titativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi con-venzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 [c.p. 633] (3) (4).

(1) Articolo inserito dall’art. 11, lett. a), Contrabbando 2. La materia era prima discipli-nata dall’art. 2, l. 18 gennaio 1994, n. 50, che stabiliva: «1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni».

(2) La legge 7 marzo 1985, n. 76, recante il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, al citato art. 9 prevede che: «Con decreti del Ministero delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette. Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione, per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira. Il decreto del Ministero delle finanze è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

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(3) Sull’estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati, v. art. 3, Contrabbando 2.

(4) L’art. 3, l. 18 gennaio 1994, n. 50, Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati, prevede che: «1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e suc-cessive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non supe-riore a cinque mesi.

2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva.».

291-ter. (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). (1) - 1. Se i fatti previsti dall’articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata [c.p. 64].

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni [c.p. 633; c.p.p. 33-ter, 280, 381, 384, 5501], quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assi-curare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi [c.p. 585] o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato [c.p.p. 4072a)];

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso [c.p.p. 12] con altro reato contro la fede pubblica [c.p. 453 ss.] o contro la pubblica amministrazione [c.p. 314 ss.];

d) nel commettere il reato l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità [c.p. 337-bis; c.p.p. 4072a)];

e) nel commettere il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai

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sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328 [c.p. 648-bis], e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando [c.p.p. 4072a)].

3. La circostanza attenuante prevista dall’articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

(1) Articolo inserito dall’art. 11, lett. a), Contrabbando 2.

291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrab-bando di tabacchi lavorati esteri). (1) - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 280, 381, 384, 4072a)].

2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 4072a)].

3. La pena è aumentata [c.p. 64] se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze pre-viste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2 [c.p. 633]. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi [c.p. 585] o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà [c.p. 633] nei confronti dell’imputato [c.p.p. 60] che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudi-ziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(1) Articolo inserito dall’art. 11, lett. a), Contrabbando 2.

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292. (Altri casi di contrabbando). - Chiunque, fuori dei casi preve-duti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non mag-giore di dieci volte i diritti medesimi [295-bis].

(1) V. art. 61, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenaliz-zazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

293. (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato). - Per il tentativo [342; c.p. 56] di contrabbando si applica la stessa pena sta-bilita per il reato consumato (1).

(1) V. art. 61, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenaliz-zazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

294. (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incomple-to accertamento dell’oggetto del reato). - Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516 (1).

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti [295-bis] sulla quantità di merce che sia stato possibile accer-tare (2).

(1) La misura della multa è stata così elevata dall’art. 1134, Depenalizzazione 1.(2) V. art. 61, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenaliz-

zazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

295. (Circostanze aggravanti del contrabbando). - Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non mino-re di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando [282-293], adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato [295-bis] (1).

Per gli stessi delitti [282-293], alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni [c.p. 633; c.p.p. 280, 381]:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata [c.p. 5852];

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

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c) quando il fatto sia connesso [c.p.p. 12] con altro delitto contro la fede pubblica [c.p. 453-498] o contro la pubblica amministrazione [c.p. 314 ss.];

d) quando il colpevole sia un associato [c.p. 416] per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’as-sociazione è stata costituita.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre an-ni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila [euro 49.993,03] (2).

(1) V. art. 61, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenaliz-zazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

(2) Comma aggiunto dall’art. 7, l. 29 settembre 2000, n. 300.

295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve enti-tà). (1) - Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni settecentoquarantacinquemila [e 3.999,96] (2) e non ricorrono le circostanze indicate dall’articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall’articolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a euro 516.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circo-stanza indicata dall’articolo 295, primo comma.

Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedi-menti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente l’autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.

Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l’ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni settecentoquarantacin-quemila [euro 3.999,96] (2), per la presenza delle circostanze aggra-vanti indicate dell’articolo 295, secondo comma, queste ultime resta-no soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell’articolo 69 del codice penale.

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Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri [291-bis].

(1) Articolo inserito dall’art. 25, Depenalizzazione 3.(2) Le parole «lire sette milioni settecentoquarantacinquemila» hanno sostituito le

parole «lire sette milioni» ai sensi dell’art. 8, l. 29 settembre 2000, n. 300.

296. (Recidiva nel contrabbando). - Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico [282-293] o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa [c.p. 24], è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno [342; c.p. 633, 99].

Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico [282-293] o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumenta-ta dalla metà a due terzi [c.p. 63 3].

Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo artico-lo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale [c.p. 99] (1).

(1) V. art. 61, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenaliz-zazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

297. (Contrabbando abituale). - È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti dal presente testo unico [282-293] o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori com-plessivamente a lire ventitre milioni duecentotrentacinquemila [euro 11.999,88] (1) [342; c.p. 102].

(1) Le parole «ventitre milioni duecentotrentacinquemila» hanno sostituito le parole «ventuno milioni» ai sensi dell’art. 9, l. 29 settembre 2000, n. 300.

298. (Contrabbando professionale). - Chi, dopo aver riportato quat-tro condanne per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico [282-293] o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro

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delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in con-trabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’arti-colo 133 del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato [342; c.p. 105].

299. (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice pe-nale). - Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall’art. 109 del codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l’ap-plicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorro-no le condizioni ivi prevedute.

300. (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vi-gilata). - Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposi-zione del condannato alla libertà vigilata [295-bis; 342; c.p. 229 n. 1].

Ad assicurare l’esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.

301. (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). (1) - 1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto [342; c.p. 240] .

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca [342; c.p. 240] i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a mag-giorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle carat-teristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illeci-to impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all’asta di mezzi di trasporto confiscati per il

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delitto di contrabbando, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l’asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati ven-gono acquisiti al patrimonio dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale [c.p.p. 444 ss.].

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo com-ma nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l’illecita immissione di esse sul mercato (C. cost. 10 gennaio 1997, n. 1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, l. 30 dicembre 1991, n. 413.

301-bis. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). (1) - 1. I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aero-mobili sequestrati [c.p.p. 253, 354] nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale [c.p.p. 259] agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere af-fidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (2).

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbli-gatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’uf-ficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custo-dia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione (3) [mediante distruzione] (4), sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione (3), la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria. L’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della do-gana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione (3), in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

4. L’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevito-re capo della dogana, prima di procedere all’affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione (3) dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3,

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devono chiedere preventiva autorizzazione all’organo dell’autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso di dissequestro [c.p.p. 263] dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione (3), all’avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca [301], sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del decreto legi-slativo 9 novembre 1990, n. 375 (5).

8. Con decreto del Ministro delle finanze (6), di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo (7).

(1) Articolo inserito dall’art. 11, lett. b), Contrabbando 2.

(2) Comma così modificato dall’art. 61, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) La parola «distruzione» ha sostituito la precedente «rottamazione» per effetto dell’art. 12, d.l. 4 aprile 2002, n. 51, conv., con mod., dalla l. 7 giugno 2002, n. 106, recante misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti col-piti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

(4) Le parole «mediante distruzione» sono state soppresse dall’art. 12, d.l. 4 aprile 2002, n. 51, indicato alla nota 3.

(5) Concernente l’adeguamento delle disposizioni sul contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.

(6) Ora Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 23, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell’organizzazione del Governo.

(7) V. d.m. 23 novembre 2005, n. 295, Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell’articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (G.U. n. 22 del 27 gennaio 2006).

302. - 328. - (omissis)

329. (Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando). - Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli ae-

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romobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capo-stazione, il capotreno, l’Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l’esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenu-ti al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile [342; c.p. 196].

Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente respon-sabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano: a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da

una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

b) ai soprastanti all’esercizio di trasporti, per i delitti di contrab-bando commessi dai viaggiatori.

330. (Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena). - Per il pagamento della somma indicata nell’articolo precedente, sono obbligati solidalmente: il capitano con l’armatore; il comandante dell’aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell’apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall’industria privata, con la società concessionaria.

Qualora anche le persone e gli enti menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della mul-ta [342; c.p. 197], risultino insolvibili, si procede, contro il condanna-to, alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del codice penale (1).

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del codi-ce di procedura penale [c.p.p. 89] e della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (2), relative alla citazione ed all’intervento delle persone o degli Enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

(1) V. artt. 102 e 103, Depenalizzazione 1.(2) Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

331. - (omissis)

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332. (Casi di arresto). - Fermo quanto disposto nel codice di pro-cedura penale circa la libertà personale dell’imputato [c.p.p. 272 ss.], il colpevole dei reati preveduti in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità [coord. c.p.p. 207], [ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende] .

La liberazione non può essere ordinata fino a che l’identità per-sonale del colpevole non è stata accertata, [o, trattandosi di stranie-ro, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria] . Tuttavia, la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui è imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione [coord. c.p.p. 207].

Quando egli debba essere scarcerato ne è dato avviso all’autorità di pubblica sicurezza.

I provvedimenti relativi alla liberazione dell’arrestato spettano al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizio-ne il reato è stato accertato se alla scarcerazione non deve provvedere altra autorità giudiziaria a norma del codice di procedura penale [coord. c.p.p. 207].

L’intendente di finanza e la dogana hanno l’obbligo di comunicare di urgenza al procuratore della Repubblica qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento, che possa influire sullo stato di deten-zione del colpevole.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 332, primo comma, relativamente alle parole «ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle am-mende» e dell’art. 332, secondo comma, relativamente alle parole «o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la cauzione o la malleveria» (C. cost. 18 luglio 1983, n. 215).

333. (Cose sequestrate). - Le cose sequestrate [c.p.p. 253 ss.] per reati preveduti dal presente testo unico sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro. Per assicurare la identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le nor-me di cui agli articoli 344, 345, e 346 del codice di procedura penale [coord. c.p.p. 207] (1).

Nei procedimenti per reati, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate [c.p.p. 263, 264] sono ordinati

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d’urgenza dall’Autorità giudiziaria che procede all’istruzione [c.p.p. 326 ss.; coord. c.p.p. 208] od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana [295-bis].

(1) Si tratta del c.p.p. 1930.

334. (Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa). - Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso da determinarsi dall’amministrazione medesima.

Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato [c.p. 182].

L’estinzione del reato non impedisce l’applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell’amministrazione dogana-le [342; c.p. 205].

335. (Oblazione in materia contravvenzionale). - L’oblazione ai sensi dell’art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (1), è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire cinquan-tamila [euro 25,82]. In questi casi l’amministrazione doganale può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l’estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo.

Sulla domanda di oblazione ai sensi dell’articolo 14 della legge predetta, è competente a provvedere l’amministrazione doganale qualunque sia la misura dell’ammenda, osservate, nel resto, le dispo-sizioni della legge medesima [342] (2).

(1) Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

(2) V., ora, l’art. 394, Depenalizzazione 1.

336. - 341. - (omissis)

342. (Deroga legislativa espressa). - Le disposizioni degli articoli 293, 296, 297, 298, 300, 301, 329, 330 e 334 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102, 105, 229 - n. 1 - 240, 196, 197 e 205 del codice penale. La disposizione dell’art. 337 è stabilita in

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deroga degli articoli 24 e 26 dello stesso codice. Le disposizioni degli articoli 335 e 336 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (1).

(1) Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

343. - 352. - (omissis)

2 L. 19 marzo 2001, n. 92Modifiche alla normativa concernente la repres-sione del contrabbando di tabacchi lavorati (G.U. n. 79 del 4 aprile 2001)

1. (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni). - (omissis) (1)

(1) V. artt. 291-bis, 291-ter, 291-quater e 301-bis, Contrabbando 1.

2. (Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati). - 1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa (1), il trasgressore può estinguere il reato ef-fettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di euro 258.

2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di poli-zia giudiziaria redatto per l’accertamento del reato.

3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere ef-fettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l’accertamento venga effettuato al di fuori o all’interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell’avvenuto

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pagamento all’ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento pena-le rimane sospeso.

4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l’obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell’articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in mate-ria doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni (2).

5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura del-l’organo verbalizzante, oltre che all’autorità giudiziaria competente, all’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.

6. L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all’autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.

7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell’ufficio competente alla definizione del contesto.

8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (3).

(1) V. art. 291-bis, Contrabbando 1.

(2) Contrabbando 1.

(3) Si tratta dell’adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.

3. (Custodia di tabacchi lavorati sequestrati). - 1. Salvo il com-pimento delle operazioni previste dall’articolo 6, comma 2, del de-creto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall’autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame [c.p.p. 253, 257, 354, 355], l’autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l’entità,

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con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.

1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l’amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma (1).

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 47-bis del decre-to-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (2).

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 4-bis, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tribu-taria e finanziaria.

(2) Si tratta delle misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’oc-cupazione nelle aree depresse.

4. - 7. - (omissis)

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