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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 1 Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte) di Gianfranco Ceresini Il comando di emergenza può essere realizzato con due filosofie circuitali differenti: tramite un comando diretto sul circuito di potenza o tramite un dispositivo che agisce sul circuito di comando. 1. Schemi di collegamento del comando di emergenza Il comando di emergenza può essere realizzato con due filosofie circuitali differenti: 1. Tramite un comando diretto sul circuito di potenza (figura 3) . In questo caso il comando di emergenza agisce direttamente sulla/e linea/e di alimentazione da interrompere e/o chiudere. É il metodo più sicuro ed affidabile, anche se presenta i rischi di far transitare la linea di potenza all'esterno del locale. Per comandare direttamente l'emergenza si possono utilizzare interruttori automatici magnetotermici modulari o scatolati, o interruttori di manovra non automatici. 2. Tramite un dispositivo che agisce sul circuito di comando (alimentato normalmente, ma non necessariamente, a bassissima tensione di sicurezza SELV). Le soluzioni circuitali adottabili sono in questo caso due: a. Interruttore con bobina di sgancio "di minima tensione", azionato da pulsante con contatto in apertura (normalmente chiuso). In questo caso il contatto del pulsante è normalmente chiuso e la Fig.4: Comando di emergenza a minima tensione con soccorritore Pubblicato il: 14/04/2004 Aggiornato al: 15/04/2004

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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)

di Gianfranco Ceresini

Il comando di emergenza può essere realizzato con due filosofie circuitali differenti: tramite un comando diretto sul circuito di potenza o tramite un dispositivo che agisce sul circuito di comando. 1. Schemi di collegamento del comando di emergenza Il comando di emergenza può essere realizzato con due filosofie circuitali differenti:

1. Tramite un comando diretto sul circuito di potenza (figura 3) . In questo caso il comando di emergenza agisce direttamente sulla/e linea/e di alimentazione da interrompere e/o chiudere. É il metodo più sicuro ed affidabile, anche se presenta i rischi di far transitare la linea di potenza all'esterno del locale. Per comandare direttamente l'emergenza si possono utilizzare interruttori automatici magnetotermici modulari o scatolati, o interruttori di manovra non automatici.

2. Tramite un dispositivo che agisce sul circuito di comando (alimentato normalmente, ma non

necessariamente, a bassissima tensione di sicurezza SELV). Le soluzioni circuitali adottabili sono in questo caso due:

a. Interruttore con bobina di sgancio "di minima tensione", azionato da pulsante con contatto in apertura (normalmente chiuso). In questo caso il contatto del pulsante è normalmente chiuso e la

Fig.4: Comando di emergenza a minima tensione con soccorritore

Pubblicato il: 14/04/2004 Aggiornato al: 15/04/2004

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bobina è percorsa da corrente. Il difetto di questa soluzione è che, in caso di assenza della tensione di rete o anche soltanto di un buco di tensione, la bobina non risulta più percorsa da corrente, come conseguenza il contatto del pulsante si apre, e si ottiene un intervento di emergenza indesiderato. La soluzione circuitale realizzata normalmente per ovviare a questo inconveniente, è quella di utilizzare dispositivi che oltre alla bobina di sgancio possiedono un soccorritore, alimentato da una batteria in tampone, il quale mantiene alimentata la bobina anche in caso di mancanza della tensione di rete (figura 4). Ovviamente, per mantenere in efficienza il comando di emergenza, occorre periodicamente (seguendo le indicazioni del costruttore) controllare lo stato di efficienza delle batterie. Occorre anche dire comunque che la soluzione con batteria + soccorritore, non sempre è economicamente sostenibile od accettabile per piccoli impianti, nei quali può essere quindi preferibile la soluzione più semplice anche se più fragile (figura 5, in cui si agisce sulla bobina di sgancio di un contattore);

b. Interruttore con bobina di sgancio "a lancio di corrente", azionato da pulsante con contatto in

chiusura (normalmente aperto). In questo caso il contatto del pulsante è normalmente aperto e la bobina non è percorsa da corrente. La norma CEI 64-8 permette questa soluzione solo se accompagnata da una segnalazione luminosa che indichi la funzionalità del circuito (figura 6). Occorre, in pratica, collegare in parallelo al contatto del pulsante una lampada a basso consumo di colore verde, la cui accensione è indice di presenza di tensione sul circuito e quindi di comando di emergenza pronto ad intervenire. Se la lampada è spenta significa che il circuito di alimentazione della bobina è interrotto. Poiché questo tipo di segnalazione non è comprensibile da tutti, è consigliato l'utilizzo della bobina a lancio di corrente solo in impianti dove è presente personale addestrato. In ogni caso questa seconda soluzione tramite circuito di comando è ritenuta meno affidabile della prima.

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2. Provvedimenti installativi per migliorare funzionalità e sicurezza del comando

• Entrambe le soluzioni effettuate attraverso il circuito di comando possono presentare problemi. Utilizzando lo schema con il contatto NC, un incendio potrebbe provocare il cortocircuito dei contatti e determinarne così l'impossibilità ad aprirsi e ad azionare l'emergenza. Utilizzando lo schema con il contatto NA, allo stesso modo un incendio potrebbe interrompere l'alimentazione alla bobina di sgancio e causare lo stesso tipo di problema. La situazione potrebbe risolversi, utilizzando per il circuito di comando dell'emergenza un cavo resistente al fuoco (CEI 20-36);

• Può accadere che, anche se parte il segnale dal pulsante di emergenza, questi non possa agire comunque a causa dell'incollamento dei contatti del contattore o dell'interruttore di linea. In questo caso il problema si potrebbe risolvere in modo analogo a quanto avviene per le macchine, sfruttando il principio della ridondanza dei contatti: invece di inserire solo un contattore, se ne inseriscono due sulla linea di alimentazione dell'impianto. La probabilità che entrambi siano incollati è ovviamente tendente a zero (solo tendente, però).

Fig.5: Comando di emergenza per diseccitazione della bobina senza soccorritore

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3. Interruzione contemporanea di più circuiti di alimentazione A volte è necessario, attraverso il comando di emergenza, interrompere l'alimentazione di diverse linee (vedi autorimessa con box auto alimentati ognuno dall'impianto del proprietario) e la cosa deve avvenire contemporaneamente, perché così è richiesto dalla normativa. I possibili schemi che risolvono il problema sono:

• Utilizzare un interruttore, dotato di bobina di sgancio a minima tensione, per ognuna delle linee da interrompere

Fig.6: Comando di emergenza a lancio di corrente

Fig.7: Comando di emergenza per interruzione contemporanea di più circuiti attraverso il sistema bobina minima tensione + interruttore

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e collegare in serie al circuito di alimentazione delle bobine un contatto NC del pulsante di emergenza, il quale così quando viene azionato, diseccita tutte le bobine e apre tutti gli interruttori delle linee (figura 7), oppure:

• Installare su ognuna delle linee da interrompere un contattore. Questi contattori vengono montati su un quadro posto lontano dalla zona pericolosa e il comando di emergenza agisce contemporaneamente su tutte le bobine dei contattori alimentate da un sistema SELV (figura 8).

Fig.8: Comando di emergenza per interruzione contemporanea di più circuiti attraverso il sistema bobina + contattore

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4. Locali e tipologie di impianto in cui è previsto il comando di emergenza Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè scrivendolo o tacitamente cioè sottointendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cioè quelle previste dal DM 8/3/85. Nonostante questo abbiamo preferito indicare ugualmente, in molti casi, anche la disposizione precedente in modo da avere un quadro più completo della situazione. Ci spieghiamo: sempre nel caso degli alberghi, la tipologia degli studentati non viene presa in considerazione dal decreto del 1994, ma solo da quello del 1985 ed è a questo quindi che ci si deve riferire in un caso del genere. Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione. Premessa 3: i “luoghi di lavoro” sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.

4.1. Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, agroturismo, ostelli, residence, rifugi alpini

• Negli alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto, il comando di emergenza è

previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 84 del DM 16/2/82). Nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto. Le attività comprese dal decreto sono: studentati, villaggi albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù, mentre sono le attività escluse sono: comunità religiose, caserme, case di reclusione, istituti di prevenzione e pena, case albergo e residence quando non è prevista apposita licenza di pubblica sicurezza, condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi e impianti comuni, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna.

• Il comando di emergenza è previsto solo per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto,

dall'art. 9 del DM 9/4/94 "...ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici ..... devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono" e dall'art. 17 dello stesso decreto "... all'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista ....una planimetria dell'edificio ........che deve indicare la posizione.... dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità". Il DM 9/4/94 si applica ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence, rifugi alpini.

4.2. Attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo dei VVF ai fini del rilascio del

Certificato di Prevenzione Incendi

• In base al punto 0-2 dell'allegato A del DM 8/3/85, in tutte le attività soggette al DM 16/2/82 (rilascio CPI) ad eccezione dell'attività n. 94 (edifici civili di altezza superiore a 24 m), "L'impianto deve essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività. Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore". Per l'elenco completo delle 97-1=96 attività sottoposte a questa

Il pulsante a fungo, rosso su fondo giallo, è l’emblema del comando di emergenza

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disposizione occorre consultare il DM 16/2/82. Alcune delle voci successive coincidono con le predette attività.

4.3. Ascensori e montacarichi

• In base al DM 8/3/85 il comando di emergenza è obbligatorio per i "vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali" (attività n. 95 del DM 16/02/82). Questo comando, richiesto dai Vigili del fuoco, deve interrompere l'alimentazione sia alla luce che alla forza motrice. La sua posizione, che deve essere adeguatamente segnalata, va concordata con il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

• Il comando di emergenza era previsto disposto al piano terreno, nei vecchi impianti installati negli edifici

civili, collaudati in base al DPR 1497/63 (denunciati entro il 9/4/91) , e a quelli regolati dal DM 587/87 (denunciati dopo il 9/4/91) e dal DPR 268/94 (denunciati dopo il 29/10/94). Per i nuovi impianti, soggetti al DPR 162/99, sia che siano installati negli edifici civili che industriali, non occorre più questo comando di emergenza al pianoterra. L'obbligo precedente derivava dall'art. 6.5 del DPR 1497/63 che recita "Nel locale del macchinario deve essere disposto: a) un interruttore generale a mano, di tipo protetto contro contatti accidentali, per togliere tensione all'impianto, salvo che alla linea di illuminazione. L'interruttore deve essere disposto in posizione ben accessibile. Se nello stesso locale sono installati i macchinari di più impianti, gli interruttori generali relativi devono essere contraddistinti. Negli ascensori e nei montacarichi installati in edifici civili nei quali vi sia personale di custodia, deve essere disposto un interruttore generale, o un comando per l'interruttore generale, in locale facilmente accessibile al personale di custodia. Dove non vi è personale di custodia, l'interruttore generale o il comando per l'interruttore generale deve essere disposto al piano terreno, in posizione facilmente accessibile, in una custodia sotto vetro". Quindi gli interruttori generali richiesti erano due: uno nel locale macchinario e uno al piano terreno ed entrambi non dovevano togliere tensione all'impianto di illuminazione. Nel regime attuale (DPR 162/99) l'interruttore del locale macchinario è rimasto, quello sotto vetro a piano terreno è sparito. Per quanto riguarda gli ascensori denunciati con i vecchi decreti, (DPR 1497/63 e successivi) fanno fede ancora i vecchi decreti e quindi il comando a pianoterra rimane.

4.4. Autorimesse e autosilo

• Il comando di emergenza va installato se: l'autorimessa è pubblica; l'autorimessa è privata con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli e i box non si

affacciano su spazio a cielo libero; l'autorimessa è un autosilo; l'autorimessa è stata classificata come luogo con pericolo di esplosione (CEI 31-33).

• Il comando di emergenza non è richiesto quindi nei casi di autorimesse aperte, di autorimesse con

capacità di parcamento al massimo di 9 autoveicoli, e di autorimesse a box con capacità superiore ai 9 autoveicoli, ma con i box affacciantesi su spazio a cielo libero.

4.5. Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommista

• Installare il comando di emergenza se: l'autofficina ha una capienza superiore a 9 autoveicoli; l'autofficina è stata classificata come luogo con pericolo di esplosione (CEI 31-33)

4.6. Autosaloni

• Installare il comando di emergenza se l'autosalone ha una superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore ai 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione (attività 87 del DM 16/2/82).

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4.7. Aziende e uffici di grandi dimensioni

• Nelle aziende e uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 89 del DM 16/2/82).

4.8. Cabine elettriche d'utente MT/BT

• Occorre installare il comando di emergenza se l'attività alimentata dalla cabina rientra fra quelle soggette al controllo da parte dei Vigili del fuoco (DM 16/2/82). Ad esempio un ospedale con più di 25 posti letto (attività 86 del DM 16/2/82). L'interruzione può avvenire sull'interruttore generale di bassa tensione, ma in questo caso rimane in tensione tutto ciò che sta a monte in cabina, trasformatore e sezionatore di media tensione. Va meglio se il comando di emergenza interrompe invece i dispositivi di media tensione, in quanto l'unica parte di impianto, all'interno della cabina, che rimane in tensione è la linea di alimentazione all'interruttore di media. Una soluzione ancora migliore è quella di far si che l'apparecchiatura di MT si trova in un altro locale; solo in questo caso i Vigili del fuoco possono essere certi che il locale è privo di parti in tensione. Va ricordato comunque che, in alcuni casi non è effettuabile il comando sulla MT, in quanto l'emergenza potrebbe richiedere l'alimentazione delle pompe antincendio alimentate dalla stessa cabina.

• Fino ad ora nessuna normativa CEI prescriveva il comando di emergenza per le cabine MT/BT. Il

progetto C.882 destinato a diventare la seconda edizione della guida CEI 11-35 sull’esecuzione delle cabine utente MT/BT, introduce invece il seguente suggerimento: “All’esterno di ognuno dei locali cabina di ricezione e di trasformazione, in posizione facilmente accessibile, possibilmente vicino alla porta d’ingresso è opportuno installare un pulsante di sgancio d’emergenza che consenta con un’unica azione d’interrompere l’alimentazione elettrica. Il comando dovrà pertanto agire sulla bobina d’apertura dell’interruttore generale di MT. La funzione del comando di emergenza dovrà essere chiaramente segnalata installando presso il medesimo un idoneo cartello, di colore rosso, recante la scritta (bianca) “interruttore generale, attivare in caso d’emergenza”, o un’altra scritta similare. Per il collegamento del pulsante di sgancio si dovrà utilizzare una conduttura in cavo multipolare, ad esempio del tipo FG7OR 2x2,5 mm2, in tubo protettivo”. Il progetto, poi, fornisce questa indicazione: nel caso si utilizzino gruppi statici di continuità per l’alimentazione in emergenza dei circuiti di sgancio e dei circuiti ausiliari della cabina, occorre ricordare che l’UPS rimane in tensione anche quando si aziona lo sgancio di emergenza. Questa situazione andrebbe quindi corretta togliendo tensione anche agli ausiliari e segnalando attraverso cartelli monitori e/o segnalatori ottici la presenza di tensione sull’UPS.

4.9. Cantieri

• Nei cantieri soggetti al Dlgs 494/96, le scale e i marciapiedi mobili devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili (art. 8 allegato II). I cantieri soggetti al Dlgs 494/96 sono quelli relativi a lavori edili o di genio civile elencati all'allegato I del decreto stesso. Spesso questo arresto di emergenza è inglobato direttamente nelle macchine mobili dal costruttore, ma se così non fosse occorre predisporlo sulla linea di alimentazione.

• Nei cantieri soggetti alla sezione 704 della norma CEI 64-8 (cantieri di costruzione e di demolizione)

"devono essere previsti dispositivi per l'interruzione di emergenza dell'alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare un pericolo". La guida CEI 64-17, all'art. 6.9 afferma "Tutte le macchine che possono causare pericolo quali ad esempio gru, betoniere e sistemi di pompaggio devono essere dotati singolarmente di dispositivi per l'arresto di emergenza installato dal relativo costruttore come prevede la Direttiva Macchine. Non è richiesta l'installazione di dispositivi di arresto di emergenza sui quadri ASC in quanto le apparecchiature e le macchine che possono causare pericolo devono essere dotate di tale dispositivo. Nota: Dispositivi di arresto aggiuntivi possono essere installati sui quadri ASC più vicini alle apparecchiature da proteggere prevedendo che l'azionamento non provochi ulteriori pericoli, ad esempio mancanza dell'illuminazione del cantiere. Riassumiamo: la norma CEI 64-8 prevede l'installazione del comando di emergenza, la Guida CEI 64-17 ne smentisce la richiesta con la giustificazione che questo comando è già installato sulle macchine; a sua volta la nota della guida CEI 64-17 smentisce quanto precedentemente affermato e dà ragione alla CEI 64-8. La chiarezza non abbonda, la conclusione qual è? Occorre il comando di emergenza o no? In realtà la norma CEI 64-8 si

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riferisce all'interruzione d'emergenza dell'alimentazione dal quadro generale di cantiere, mentre la guida CEI 64-17 si riferisce all'arresto di emergenza delle macchine. Possiamo comunque dire che è fortissimamente consigliata l'installazione di un comando di emergenza sul quadro generale, soprattutto quando le dimensioni del cantiere sono notevoli. In questo caso, poiché i quadri di cantiere sono normalmente chiusi a chiave, il dispositivo di emergenza deve essere installato all'esterno del quadro stesso per rispettare il criterio di accessibilità del comando; se invece il quadro è aperto, come comando di emergenza è utilizzabile l'interruttore generale del quadro, a patto che sia adeguatamente segnalato. In ogni caso è preferibile la soluzione con il pulsante esterno.

• Nei cantieri navali con più di 5 addetti il comando di emergenza è esplicitamente previsto dal DM 8/3/85

(attività n. 69 del DM 16/2/82). 4.10. Cave e miniere

• Il DPR 128/59 all'art. 359, dice "All'esterno della miniera o cava deve essere installato un interruttore generale, in modo da potersi togliere la tensione all'intero impianto sotterraneo. All'interno, ogni importante ramo derivato dall'impianto deve essere provvisto di interruttore atto a mettere, in ogni momento, fuori tensione il ramo stesso. Tutti gli interruttori suddetti devono essere onnipolari. Gli apparecchi di interruzione devono essere chiaramente riconoscibili, facilmente accessibili e sistemati in posizione protetta da urti. Ciascuno di essi deve portare in modo evidente l'indicazione della parte di impianto da esso comandata".

• Un'analoga disposizione viene richiamata dall'art. 43 del più recente Dlgs 624/96: " Il direttore

responsabile provvede all’impiego .... dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l’arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna".

4.11. Centrali termiche e generatori di aria calda alimentati a gas

• Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi, il DM 12 aprile 1996 prevede che "l’interruttore generale nei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, deve essere installato all’esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata".

• Negli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82). In queste attività sono compresi anche i forni da pane.

• Se la centrale termica è classificata come luogo con pericolo di esplosione devono essere rispettate le

disposizioni della norma CEI 31-33, che all'art. 8.1 afferma "per motivi di emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato". É da notare che in questo caso il comando di emergenza va installato indipendentemente dalla potenza della centrale termica.

• Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di

impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le centrali termiche. 4.12. Centrali termiche e generatori di aria calda alimentati a gasolio

• Per gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (circa 35 kW) e sino a 4.000.000 di Kcal/h, alimentati con combustibili liquidi derivati dal petrolio (oli combustibili e gasoli), la Circolare ministeriale n. 73 del 29 luglio 1971 prevede che "tutti i circuiti devono far capo ad un interruttore generale, da installarsi all'esterno sia del locale caldaia che del locale serbatoio e in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile".Come precisato nella circolare sono comprese le centrali

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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

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termiche per: riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata al giorno), forni da pane e forni di altre imprese artigiane trattanti materiali non combustibili nè infiammabili, considerate tali ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860. Sono invece escluse le centrali termiche inserite in cicli di produzione industriale (esempio: in raffinerie di petrolio, industrie chimiche, industrie tessili, ecc.).

• Negli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82).

• Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di

impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le centrali termiche. 4.13. Centri commerciali ed altri locali di vendita

• Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio (come i centri commerciali) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 87 del DM 16/2/82).

• Segnaliamo anche che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui

sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i grandi magazzini di vendita e similari. Anche la guida CEI 64-51 sui centri commerciali riprende l'argomento all'art. 7.2.1 affermando che "nelle medie e grandi strutture commerciali deve essere sempre possibile, per ragioni di sicurezza, mettere fuori tensione i circuiti elettrici, con l'esclusione dei circuiti di sicurezza, con manovre chiaramente indicate e concentrate in un unico posto. Tale operazione deve poter essere effettuata anche dall'esterno o da un locale di disimpegno direttamente accessibile dall'esterno. Il dispositivo di apertura deve essere facilmente e non soggetto danneggiamenti o manomissioni. L'azionamento di questo dispositivo di apertura non deve provocare l'entrata in servizio automatica della sorgente autonoma di riserva, ove esista. In caso di alimentazione da sistemi di II categoria è ammesso agire o sull'interruttore principale in bassa tensione, o, simultaneamente, su tutti gli interruttori posti sul quadro generale che proteggono i singoli circuiti".

4.14. Centri di elaborazione dati

• Nelle centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 82 del DM 16/2/82).

• Segnaliamo anche che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui

sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i grandi calcolatori. 4.15. Depositi di GPL

• Nei depositi e rivendite di gas combustibili in bombole, compressi per capacità complessiva a partire da 0,75 mc, e nei depositi e rivendite di gas combustibili, in bombole o bidoni, disciolti o liquefatti per quantitativi complessivi superiori a 75 kg, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 3 del DM 16/2/82). In queste attività sono compresi anche gli impianti di stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con g.p.l.

• Nei depositi di gas combustibili in serbatoi fissi compressi per capacità complessiva a partire da 0,75

mc, e nei depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva a partire da 0,3 mc, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 4 del DM 16/2/82).

• Nei depositi di gas comburenti in serbatoi fissi compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc, e

nei depositi di gas comburenti in serbatoi fissi liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 5 del DM 16/2/82).

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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)

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• Nei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, si applica il DM 13/10/94 che al punto 10.1.2 dell'allegato afferma "I comandi principali di distribuzione di energia elettrica devono essere accentrati in un unico quadro di comando adeguatamente segnalato, collocato in prossimità dell'ingresso, e comunque all'esterno della zona di rispetto degli elementi pericolosi", e al punto 11.7.5 "Gli eventuali motori elettrici per l'azionamento delle pompe devono avere l'alimentazione indipendente e preferenziale rispetto a tutti gli altri impianti elettrici del deposito". In sostanza viene richiesto un interruttore generale che in caso di emergenza mantenga l'alimentazione delle pompe antincendio.

4.16. Depositi, stabilimenti, impianti e rivendite di liquidi infiammabili

• Questa voce comprende molte attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 12, 13, 15, e 16, per le quali è dunque previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.

• Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di

impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i sistemi di pompaggio dei liquidi infiammabili.

4.17. Depositi, stabilimenti, impianti e rivendite di oli lubrificanti

• Questa voce comprende due attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 14 e 17, per le quali è dunque previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.

4.18. Edifici pregevoli per arte o storia ed edifici che contengono biblioteche, musei,

archivi, gallerie, collezioni e simili

• Negli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 90 del DM 16/2/82).

• Il comando di emergenza viene previsto anche dal DM 569 del 20/5/92 dove afferma all'art. 11 che

"all'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni: ....... dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento". Il decreto in oggetto viene applicato negli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. La stessa identica disposizione, parola per parola, viene ripreso dal DPR 418/95 che si applica agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi.

• La necessità del comando di emergenza in questo tipo di locali viene ripresa anche dalla norma CEI

64-15, all'art. 5.1.1 dove viene affermato "deve essere previsto un comando di emergenza atto a porre fuori tensione l'intero impianto elettrico, con l'eccezione dei servizi di sicurezza, posto in ambiente segnalato e facilmente raggiungibile dall'esterno in caso di emergenza". Data la particolarità del luogo, la norma consiglia alcune soluzioni per l'installazione differenti da quelle tradizionali. Ad esempio ammette la possibilità di utilizzare più comandi, ad esempio uno per gli impianti di sicurezza legati all'evacuazione delle persone ed uno per gli impianti di sicurezza legati alla tutela delle opere contenute nell'edificio. Questo a patto che i diversi comandi siano simultaneamente accessibili da un unico punto. Un'altra particolarità ammessa riguarda l'ubicazione del comando di emergenza, che, per ovvi motivi, viene richiesta in luoghi non accessibili al pubblico, o se ciò non fosse possibile, in luoghi comunque sorvegliati e non a portata di mano del pubblico. La solita custodia sotto vetro in un luogo accessibile e non sorvegliato, non viene ritenuta una soluzione accettabile.

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Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

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4.19. Grandi cucine a gas

• Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi, il DM 12 aprile 1996 prevede che "l’interruttore generale nei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, deve essere installato all’esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata". Le grandi cucine a gas rientrano in questi altri casi e quindi il comando di emergenza deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata, ma non all'esterno dei locali.

• Negli impianti per la produzione del calore (fra le quali quindi anche le cucine) alimentati a combustibile

solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82).

• Se la grande cucina a gas è classificata come luogo con pericolo di esplosione devono essere

rispettate le disposizioni della norma CEI 31-33, che all'art. 8.1 afferma "per motivi di emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato". E' da notare che in questo caso il comando di emergenza va installato indipendentemente dalla potenza della cucina.

• Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di

impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le grandi cucine. 4.20. Gruppi elettrogeni

• Per i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 64 del DM 16/2/82). Un dubbio è sorto sul fatto che i gruppi elettrogeni che alimentano servizi antincendio siano effettivamente soggetti al controllo dei vigili del fuoco. Un parere del Ministero dell'interno (Prot. nr. P761 Sott. 4 del 21/06/01) considera i gruppi elettrogeni a servizio esclusivo per gli impianti idrici antincendio rientranti tra quelle di cui al punto 64 del DM 16.02.82, specificando che le per quanto riguarda le norme di sicurezza antincendio applicabili, deve farsi riferimento ai criteri generali di cui all'art. 3 del DPR 577/82. A questo punto non è chiaro se ai gruppi elettrogeni che alimentano servizi antincendio si debba applicare il DM 8/3/85, e quindi conseguente comando di emergenza. Poichè la circolare di cui parliamo al punto successivo (n. 31/78) lo esclude, la logica suggerisce di seguire questa interpretazione.

• La circolare del Ministero dell'Interno n. 31 del 31/8/78, modificata dalla circolare M.I. n. 12 dell'8/7/03,

al punto 4.2 afferma "l'arresto del motore deve provocare l'esclusione della corrente elettrica dei circuiti di alimentazione del motore stesso fatta eccezione della illuminazione di sicurezza del locale ove il gruppo è ubicato, la quale deve, in ogni caso, essere garantita", mentre al punto 7.1 dice che "I comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nell'impianto, devono essere centralizzati su quadro da situare il più lontano possibile dai gruppi e in posizione facilmente accessibile". Il campo di applicazione di questa circolare è il seguente: installazioni aventi potenza elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW nel caso di accoppiamento a macchina generatrice elettrica e di potenza di targa del motore accoppiato a macchina operatrice elettrica compresa tra 25 kW e 1200 kW. Non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, ad installazioni antincendio e ad installazioni impiegate per il movimento di qualsiasi struttura. Quindi questa circolare esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione i gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio.

4.21. Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

• Il DPR 340/03 (24/10/03) prevede all’art. 7 che “Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche di ….. interrompere integralmente il

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circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica”. E ancora all’art. 9 dello stesso decreto si afferma che “L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile”.

• Negli impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione, il comando di emergenza è previsto

dal DM 8/3/85 (attività n. 7 del DM 16/2/82).

4.22. Impianti di distribuzione stradale di gas naturale (metano) per autotrazione

• Il DM 24/05/02 prevede all’art. 2.8 l’installazione di un “Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di …. interrompere integralmente il circuito elettrico dell’impianto, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza”.

• Negli impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione, il comando di emergenza è previsto

dal DM 8/3/85 (attività n. 7 del DM 16/2/82). 4.23. Impianti sportivi

• Il DM 18/3/96, all'art. 17 prevede che per gli impianti sportivi in cui si svolgono attività regolate dal CONI e dalle Federazioni riconosciute dal CONI, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100, "il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività".

4.24. Laboratori elettrici

• La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i laboratori elettrici

4.25. Lampade a scarica ad alta tensione

• La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le lampade a scarica alimentate ad alta tensione.

4.26. Locali di pubblico spettacolo

• Nei locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 83 del DM 16/2/82). In questo tipo di locali sono compresi: impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale da bingo, sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, mentre sono esclusi: ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei.

• Il DM 19/8/96 al titolo 18, punto 4, afferma che "all'ingresso del locale deve essere disponibile una

planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione ...... dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile". Ricordiamo che il presente decreto si applica a "teatri; cinematografi; cinema-teatri; auditori e sale convegno; locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; sale da ballo e discoteche; teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; luoghi

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all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono invece esclusi a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)”. Occorre infine ricordare che il decreto in questione abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.

• Anche la norma CEI 64-8, sezione 752, prevede "un comando di emergenza atto a porre fuori tensione

l'intero impianto elettrico con l'eccezione dei servizi di sicurezza, posto in un ambiente facilmente raggiungibile dall'esterno in caso di emergenza", ma non accessibile al pubblico, o posto in un armadio chiuso a chiave.

• La stessa disposizione viene ripresa dalla guida CEI 64-14 dove all'art. 10.14.2 dice che occorre "sia

presente, ma non disponibile al pubblico, un comando di emergenza posto in un luogo facilmente raggiungibile dall'esterno".

• Infine anche la guida CEI 64-54, agli articoli 3.5.1 e 8.3.1 prevede che “in uno o più punti

costantemente presidiati e facilmente raggiungibili dall’esterno, secondo la tipologia del luogo e dell’impianto, in caso di emergenza si dovranno prevedere dei pulsanti di comando atti a porre fuori tensione l’intero impianto elettrico esclusi i circuiti di sicurezza”.

4.27. Luoghi con pericolo di esplosione

• Il DPR 547/55, all'art. 333 afferma che "le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari". I luoghi degli articoli 329 e 331 sono stati individuati dal DM 22/12/58 attraverso due tabelle che elencano i luoghi pericolosi per presenza di gas e quelli pericolosi per presenza di polveri. Il comando di emergenza, secondo il DPR 547/55, è dunque obbligatorio solo nei luoghi elencati dal DM 22/12/58 e non in tutti i luoghi classificati con pericolo di esplosione secondo le norme CEI.

• In ogni caso anche le norme CEI prevedono l'installazione del comando di emergenza, questa volta in

tutti i luoghi classificati come tali per la presenza di gas, all'art. 8.1 della CEI 31-33: "per motivi di emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato" (ad esempio i rilevatori di atmosfera esplosiva).

• Inoltre molte delle attività elencate dal DM 16/2/82, sottoposte all'obbligo del Certificato di Prevenzione

Incendi, e quindi soggette all'obbligo dell'installazione del comando di emergenza in base al DM 8/3/85, sono classificate come luoghi con pericolo di esplosione.

4.28. Luoghi di lavoro

• Innanzitutto, molte delle 97 attività elencate dal DM 16/2/82, presuppongono la presenza di lavoratori subordinati, cioè sono luoghi di lavoro.

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• Il DPR 547/55, al capo IV, art. 288 dice che "gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare". Certo è un indizio un pò flebile, per sostenere che il legislatore, nel 1955, intendesse con questo l'installazione di un comando di emergenza, ma comunque il concetto, un pò allargato, è lo stesso.

• Un altro indizio viene dal DM 10/3/98 allorquando afferma che (punto 8.2 dell'allegato VIII) "Per i luoghi

di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano (di emergenza) deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati ..... l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili".

4.29. Magazzini

• Nei locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 88 del DM 16/2/82).

4.30. Metropolitane

• Il DM 11/1/88 all'art. 6.2.1.1 afferma che "Adiacenti agli idranti o naspi situati a piano banchina devono essere collocati interruttori per la esclusione della tensione alla linea di contatto; appositi cartelli devono correlare l'uso degli idranti all'azionamento dei suddetti interruttori". Questo decreto si applica agli impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee, mentre non si applica alle stazioni fuori terra, alle linee fuori terra, ai depositi e alle officine in superficie.

4.31. Officine di verniciatura

• Nelle officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 21 del DM 16/2/82). Va precisato che per numero di addetti si intende il numero di addetti effettivamente impiegati nella lavorazione specifica.

4.32. Ospedali, Case di cura e simili

• Negli ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 86 del DM 16/2/82). Essendo queste strutture in genere molto estese, è consigliato utilizzare un comando di emergenza per ogni compartimento antincendio, o eventualmente per gruppi di compartimento antincendio attigui, segnalando chiaramente la zona che viene disattivata con ciascun comando. Fra le attività comprese nel punto 86 del DM 16/2/82 sono da considerare anche le case di riposo.

4.33. Ristoranti

• La guida CEI 64-53, all’art. 14.5.1 prevede l’installazione di un comando di emergenza all’interno del locale cucina e in casi particolari anche all’esterno. Il testo completo dell’articolo è il seguente: “Deve essere previsto un comando di emergenza interno al locale (cucina), in posizione facilmente accessibile, che interrompa l’alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori elettrici della cucina, o di parte di essi, per i quali sia necessario eliminare pericoli imprevisti (anche di natura non elettrica). Si raccomanda che tale comando non interrompa i circuiti luce. Deve essere inoltre previsto, in caso di a) presenza di un apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo ricaricabile con autonomia minima 1 ora e tempo di ricarica massimo 12 ore in prossimità del centralino d’appartamento e in caso di presenza di b) lampade ad accensione automatica nelle varie stanze e corridoi, un comando di emergenza installato all’esterno del locale cucina in posizione facilmente accessibile da un ingresso, per togliere tensione a tutto l’impianto”.

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4.34. Scuole di ogni ordine, grado e tipo

• Nelle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 85 del DM 16/2/82). Il decreto si applica anche alle università, ma non agli asili nido.

• Il comando di emergenza è anche espressamente previsto dal DM 26/8/92, all'art. 7.0 dell'allegato: "ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata". Questa disposizione vale per le scuole di tipo 1,2,3,4 e 5, cioè le scuole con un numero di presenze dai 101 in sù, mentre non si applica alle scuole di tipo 0 (fino a 100 persone). In pratica quindi, questa prescrizione non fa altro che ripetere quella del decreto 8/3/85.

• L'installazione del comando di emergenza viene naturalmente ripresa anche dalla guida 64-52, all'art.

6.3: "Ogni struttura scolastica deve essere munita di un comando di emergenza, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'intero impianto elettrico con l'eccezione dell'alimentazione di sicurezza e delle pompe antincendio. A tal fine può essere utilizzato un comando a lancio di corrente, purché sia dotato di una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando, posto nelle vicinanze dell'ingresso della struttura o in posizione presidiata". In questo caso non vengono posti limiti inferiori al numero di persone presenti nella scuola per l'installazione del comando di emergenza: ricordiamo comunque che la CEI 64-52 è una guida, non una norma.

• Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di

impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i laboratori didattici. 4.35. Sistemi di ventilazione

• La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi i sistemi di ventilazione

4.36. Stabilimenti e impianti di gas

• Questa voce comprende due attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 1 e 2, per le quali è dunque previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.